28.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/34


Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.398 — Visa MIF

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 138/10

1.   INTRODUZIONE

(1)

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato stabilendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

(2)

Il 3 aprile 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Visa Europe Limited («Visa Europe»), Visa Inc. e Visa International Services Association.

(3)

La comunicazione degli addebiti, che costituisce una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, descrive a grandi linee il parere preliminare che Visa Europe, un'associazione di banche europee, abbia agito in violazione degli articoli 101 del TFUE e 53 dell'accordo SEE, avendo fissato commissioni interbancarie multilaterali (CIM) sulle operazioni transfrontaliere e su determinate operazioni nazionali (2) presso i punti vendita con le carte di pagamento VISA, VISA Electron e le carte V PAY negli Stati SEE.

(4)

Le commissioni interbancarie sono in effetti versate dalla banca di un operatore commerciale («acquirer») alla banca del titolare della carta («banca emittente») per ciascuna transazione effettuata presso un punto vendita dell'operatore commerciale con una carta di pagamento. Quando il titolare della carta utilizza la carta di pagamento per acquisire beni o servizi presso un operatore commerciale, quest'ultimo paga in effetti al proprio acquirer una commissione sul servizio commerciale. L'acquirer trattiene una parte di detta commissione (il margine dell'acquirer), una parte è versata alla banca emittente (la CIM) e una piccola parte spetta all'operatore del sistema (Visa, nella fattispecie). Una parte consistente della commissione sul servizio commerciale è in pratica determinata dalla CIM.

(5)

La comunicazione degli addebiti esprime la preoccupazione che le CIM abbiano per oggetto ed effetto una rilevante restrizione della concorrenza sui mercati dell'affiliazione a scapito degli operatori commerciali e, indirettamente, dei loro clienti. Le CIM sembrano avere l'effetto di ampliare la base sulla quale gli acquirer determinano le commissioni applicate agli operatori commerciali, creando un importante elemento di costo comune a tutti gli acquirer. Secondo il parere preliminare della Commissione, le CIM di Visa Europe non sono oggettivamente necessarie. L'effetto restrittivo sui mercati dell'affiliazione è ulteriormente rafforzato dall'effetto delle CIM sui mercati di rete e di emissione, nonché da altre norme e pratiche del settore, tra cui l'obbligo di accettare tutte le carte (Honour All Cards Rule, HACR), il divieto di discriminazione (No Discrimination Rule, NDR), la combinazione di commissioni (blending) e l'applicazione di CIM diverse per transazioni nazionali e transfrontaliere. La comunicazione degli addebiti dichiara inoltre che le CIM non soddisfano i requisiti di eccezione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE poiché non determinano incrementi di efficienza in grado di trasferire ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(6)

Il 29 maggio 2009 la comunicazione degli addebiti è stata inoltre trasmessa a Visa Inc. e a Visa International Service Association, in particolare per quanto riguarda l'eventuale applicazione automatica (by default) delle loro CIM interregionali (nella misura in cui dette commissioni possono essere applicate a transazioni transfrontaliere o nazionali con carte di pagamento VISA e V PAY intra-SEE) e il loro coinvolgimento nell'elaborazione delle pratiche HACR e NDR.

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

(7)

Le parti interessate dal procedimento non concordano con la valutazione preliminare della Commissione. Visa Europe ha tuttavia proposto di assumere gli impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza nel segmento delle carte di debito ad addebito immediato.

(8)

Gli impegni sono sinteticamente esposti in appresso e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(9)

Visa Europe si impegna a limitare a 20 punti di base (0,2 %) le proprie CIM transfrontaliere a ponderazione annuale applicabili alle transazioni effettuate con le proprie carte di debito ad addebito immediato entro i due mesi successivi la notifica della decisione di impegno a Visa Europe. Tale tetto si applicherà separatamente a ciascuno Stato SEE ove Visa Europe fissa direttamente CIM nazionali specifiche per l'addebito immediato e negli Stati SEE nei quali si applicano le CIM transfrontaliere in assenza di altre commissioni.

(10)

Alla luce di studi condotti dalle banche centrali di diversi Stati SEE per raffrontare i costi delle carte con quelli del contante, la Commissione esprime il parere preliminare che la CIM che Visa Europe si è impegnata ad applicare alle transazioni effettuate con carte di debito ad addebito immediato è conforme alla cosiddetta metodologia dell'«indifferenza del venditore» o «test del turista» sviluppata dalla letteratura economica (3) La commissione oggetto di questo test (detta anche commissione di equilibrio) è posta a un livello tale che gli operatori commerciali sono indifferenti al fatto di ottenere il pagamento con carta o in contante. L'equilibrio è tale che essi non pagano commissioni più elevate del valore del vantaggio operativo generato dall'uso di una carta. Per esempio, si ha un vantaggio commerciale quando i pagamenti con carta riducono i costi sostenuti dall'operatore commerciale rispetto ai costi dei pagamenti in contanti (p. es. perché si risparmiano le spese relative ai trasporti e alla sicurezza dei contanti o si riduce il tempo di attesa alle casse). A determinate condizioni (p. es. la misura in cui la commissione si ripercuote sui titolari delle carte) garantisce che i titolari di carte effettuino sicuramente una scelta efficiente fra i diversi strumenti di pagamento. In tal caso la CIM consente di dare i segnali di prezzo corretti ai titolari di carte, che adattano di conseguenza il loro comportamento.

(11)

Visa Europe si impegna inoltre ad attuare e a migliorare ulteriormente i dispositivi di trasparenza introdotti dal suo consiglio nella riunione del marzo 2009. Visa Europe si impegna in particolare a:

mantenere la pratica contraria alla combinazione di commissioni sui servizi commerciali applicabili a più di un sistema di pagamento con carta o più tipi di carte Visa Europe e a richiedere agli acquirer la fatturazione delle commissioni sui servizi commerciali rubricate secondo i diversi tipi di carte,

continuare a richiedere ai membri di Visa Europe di registrare tutti i tassi CIM e ad applicarli alle operazioni transfrontaliere in ambo le direzioni,

continuare a pubblicare sul proprio sito web tutte le CIM infraregionali e nazionali in modo da identificare un tasso di commissione interbancaria applicabile a tutti i tipi di transazioni e obbligare gli acquirer a informare gli operatori commerciali di tale pubblicazione,

garantire che le carte commerciali emesse nel territorio del SEE siano pienamente visibili e identificabili e che tali carte possano essere identificate elettronicamente presso i terminali POS dall'acquirer o dall'operatore commerciale se il terminale possiede tale funzione,

Visa Europe possiede già pratiche HACR separate per carte VISA, VISA Electron e V PAY; gli operatori dispongono cioè della facoltà di libera scelta tra le carte VISA e/o VISA Electron e/o V PAY. Visa Europe non apporterà alcuna modifica alle pratiche HACR, in quanto esse sono applicabili alle transazioni ad addebito immediato. Visa Europe richiederà inoltre ai suoi acquirer di informare gli operatori commerciali che è loro consentito accettare carte VISA e/o VISA Electron e/o V PAY e/o carte di sistemi concorrenti,

mantenere l'attuale posizione che prevede che gli operatori commerciali possano avere diversi acquirer per transazioni commerciali con ogni tipo di carta di pagamento all'interno del sistema Visa Europe e/o di sistemi concorrenti.

(12)

Visa Europe nominerà un fiduciario incaricato di controllare che detti impegni siano rispettati. Prima della nomina, la Commissione avrà la facoltà di approvare o rifiutare il fiduciario proposto.

(13)

Questi impegni saranno validi per un periodo di quattro anni a partire dalla data di notifica della decisione sugli impegni a Visa Europe e prevedono un esercizio di revisione.

(14)

Tali impegni non riguardano le attuali CIM per transazioni effettuate con carte di credito e di debito ad addebito differito, che saranno incluse nelle indagini antitrust della Commissione in corso relative alle CIM applicate in passato da Visa Europe sulle transazioni effettuate con carte di credito e di debito ad addebito differito. Gli impegni proposti non pregiudicano il diritto della Commissione di avviare o proseguire procedimenti avverso altre norme della rete Visa, quali la pratica HACR, le CIM di Visa Europe sulle operazioni commerciali con carta o le CIM interregionali.

(15)

Questi impegni sono esclusivamente applicabili a Visa Europe. Di conseguenza, le indagini antitrust in corso proseguiranno (cfr. punto 6) nei confronti di Visa Inc. e Visa International Service Association, riguardanti tra l'altro le CIM relative alle carte di debito ad addebito immediato, in attesa di ulteriore esame da parte della Commissione, recante eventuali osservazioni in risposta alla presente comunicazione.

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

(16)

Fatte salve le osservazioni in risposta alla presente comunicazione, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. Qualora gli impegni fossero modificati in maniera sostanziale, verrà condotto un nuovo test di mercato.

(17)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale i segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti, come richiesto, da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». Ogni richiesta legittima sarà presa in considerazione. Se si presenta una versione non riservata delle osservazioni, la Commissione sarà autorizzata a ritenere che dette osservazioni non contengano informazioni riservate.

(18)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, con il numero di riferimento «Caso COMP/39.398 — Visa MIF», per posta elettronica all'indirizzo: (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax al numero: (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le due serie di norme sono sostanzialmente identiche. Ai fini del presente avviso, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE.

(2)  Attualmente Visa Europe ha fissato commissioni CIM nazionali in nove paesi. Negli Stati SEE rimanenti le commissioni CIM nazionali sono fissate dai membri di Visa Europe.

(3)  Cfr. Jean-Charles Rochet e Jean Tirole, «Must Take Cards and the Tourist Test», n. 496, IDEI Working Papers dell'Institut d'Économie Industrielle (IDEI), Tolosa, http://idei.fr/doc/wp/2008/must_take_cards.pdf