12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/10


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2010/C 123/05

1.   La Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1).

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Cavi di acciaio

Repubblica popolare cinese

India

Ucraina

Sudafrica

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/2009 del Consiglio (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 5) ed esteso alle importazioni spedite dalla Moldavia dal regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1) ed esteso alle importazioni spedite dal Marocco dal regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1)

17.11.2010


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.