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8.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 121/3 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2010/C 121/04
Aiuto n.: XA 4/10
Stato membro: Cipro
Regione: Cipro
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Πρόγραμμα επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών
Base giuridica:
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1. |
Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
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2. |
Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 [Ν 149(Ι)/2004] [applicazione del regolamento (CE) n. 999/2001]. |
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3. |
Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων [Ν 109(Ι)2001] «4.(1). Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να μεριμνά για- (γ). την επιδημιολογική διερεύνηση του ζωικού πληθυσμού, για διαπίστωση ή μη της ύπαρξης μολυσματικών, παρασιτικών ή άλλων ασθενειών των ζώων.» |
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4. |
Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για το Μέτρο, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 115 000 EUR.
Intensità massima di aiuti: 100 %.
Data di applicazione: Il programma sarà attuato solo dopo la sua pubblicazione da parte della Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 1857/2006.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010.
Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Il regime di aiuti riguarda: i) aiuti per compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie [articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006] e ii) aiuti per compensare gli agricoltori delle perdite di capi malati [articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Codice NACE
A10401 — Allevamento di bovini da latte.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Veterinary Services |
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Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment |
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Athalassa |
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1417 Nicosia |
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CYPRUS |
Sito web: Testo della misura:
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/31F62C126F7293D6C22576820021287C?OpenDocument
Decisione dell'Autorità di controllo degli aiuti di Stato:
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/76DBA81F774B4299C22576A4003B64D7/$file/Απόφαση%20Αρ.%20315.pdf
Altre informazioni: L'obiettivo dell'aiuto è l'attuazione del programma di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina secondo le disposizioni della normativa comunitaria [regolamento (CE) n. 999/2001]. Questa malattia figura nell'elenco dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (elenco delle malattie che possono beneficiare di un cofinanziamento).
Aiuto n.: XA 11/10
Stato membro: Paesi Bassi
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Vergoeding van inkomensverliezen ten gevolge van moeilijkheden bij het herbevolken van bedrijven waar ruimingen van geiten plaatsvinden in verband met Q-koortsbestrijdingsmaatregelen
Base giuridica: Artikel 91 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'importo annuo complessivo previsto è pari a 7 000 000 EUR.
L'aiuto è finanziato con fondi pubblici nazionali.
Intensità massima di aiuti: L'intensità massima dell'aiuto (per azienda agricola) ammonta a 100 EUR per capra abbattuta nell'ambito delle misure di lotta. L'aiuto prevede un indennizzo per la perdita di reddito causata dalle difficoltà legate alla ricostituzione del gregge dell'azienda, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Data di applicazione: Il più presto possibile, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è concesso fino al 31 dicembre 2010.
Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è erogato solo a piccole e medie imprese.
L'aiuto intende indennizzare gli allevatori di capre per la perdita di reddito causata dalla febbre Q. L'indennizzo è calcolato sulla base della perdita di reddito causata dalle difficoltà di ricostituzione del gregge dell'azienda.
L'obiettivo è conforme all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 e soddisfa i requisiti dell'articolo 10 del medesimo regolamento.
Settore economico: Produttori primari del settore caprino.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit |
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Postbus 20401 |
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2500 EK Den Haag |
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NEDERLAND |
Sito web: http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
Altre informazioni: La febbre Q è una zoonosi inserita nella lista OIE, ma per la quale non esiste alcun quadro europeo. Contro di essa è stato predisposto un programma nazionale obbligatorio le cui norme cogenti sono riprese al paragrafo 5 del regolamento sulle disposizioni transitorie in materia di salute animale (Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten).
Per la consultazione del sito web: cliccare «Dossier Q-koorts».
Aiuto n.: XA 16/10
Stato membro: Italia
Regione: Sardegna
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 — Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009.
Base giuridica: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23.
Deliberazione della Giunta regionale n. 55/20 del 16.12.2009 recante «L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 — Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009. (Spesa 1 040 000,00 EUR — UPB S06.04.006 — CAP. SC06.0970 — F.R.)».
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La dotazione finanziaria prevista per l’aiuto, è complessivamente di EUR 1 040 000,00.
Intensità massima di aiuti: Fino ad un massimo dell’80 % (90 % nelle zone svantaggiate) dei costi ammessi per il ripristino delle strutture e delle attrezzature aziendali danneggiate.
Dall’importo dell’aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.
Data di applicazione: L’aiuto si applica a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 24 settembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
L’intervento regionale è mirato prioritariamente alla ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009. L’aiuto è destinato al ripristino delle strutture e delle attrezzature aziendali danneggiate.
Settore economico: Produzione primaria.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Regione Autonoma della Sardegna |
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Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale |
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Via Pessagno 4 |
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09125 Cagliari CA |
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ITALIA |
Sito web: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20091230123101.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 23/10
Stato membro: Irlanda
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Participants in the An Bord Bia Beef Quality Assurance Scheme and the An Bord Bia Lamb Quality Assurance Scheme.
Base giuridica: An Bord Bia Acts 1994-2004
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 4,3 Mio EUR.
Intensità massima di aiuti: 100 %.
Data di applicazione: 1o marzo 2010.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 3 anni e 10 mesi.
Obiettivo dell'aiuto: promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità tramite produttori che aderiscono a Quality Assurance Schemes (sistemi di certificazione di qualità) riconosciuti e certificati in forma indipendente, mediante il pagamento dei costi relativi alle attività esterne di ispezione e certificazione dei programmi di garanzia della qualità, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Settore economico: Carni bovine/ovine.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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An Bord Bia |
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Clanwilliam Court |
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Lower Mount Street |
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Dublin 2 |
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IRELAND |
Sito web: http://www.bordbia.ie/industryservices/quality/pages/stateaid.aspx
Altre informazioni: Il presente regime sostituisce il regime notificato con il numero XA 438/2007, notificato alla Commissione in aprile 2007, per tener conto del bilancio aumentato. I parametri di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione sono in toto rispettati.
Aiuto n.: XA 26/10
Stato membro: Germania
Regione: Schleswig-Holstein
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Beihilfen zu den Impfungen von Rinder-, Schaf- und Ziegenbeständen gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit (BTV8) 421-40306-SH/0008
Base giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Impfung gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit (BTV8-Beihilfe-Richtlinien)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 100 000 EUR.
Intensità massima di aiuti: 50 % massimo.
L'ammontare dell'aiuto è di 1 EUR per bovino vaccinato e di 0,50 EUR per ovino o caprino vaccinato.
Ai costi di vaccinazione vanno aggiunti quelli dei vaccini e gli onorari dei veterinari pari a 2,05 EUR per bovino e a 1,02 per ovino o caprino oltre a una tariffa fissa e al costo della vacazione.
In tal modo l'intensità massima dell'aiuto non supera il 100 %.
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione delle informazioni sintetiche del regime in Internet.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010.
Obiettivo dell'aiuto: L'esenzione si basa sull'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
L'obiettivo della misura è il pagamento dei costi generati nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno 2010 per la vaccinazione di bovini, ovini e caprini contro il sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini, obbligatoria ai sensi dell'articolo 4 delle disposizioni di applicazione del regolamento di applicazione CE contro la febbre catarrale.
Nessun aiuto finanziario è versato direttamente agli agricoltori; l’aiuto è concesso sotto forma di prestazione di servizi sovvenzionati.
In particolare si ribadisce che si assicura il rispetto degli articoli 10, paragrafi da 4 a 8 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
Questa misura si iscrive nella prevenzione della febbre catarrale ed è conforme al mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato UE.
Settore economico: Agricoltura
I proprietari di bovini, ovini e caprini che possono beneficiare dell’aiuto sono piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein |
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Mercatorstraße 3 |
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24106 Kiel |
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DEUTSCHLAND |
Sito web: http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/LandFischRaum/11__ZPLR/PDF/BT__RiLi__2010__Freistellung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
Altre informazioni: —