27.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/20


Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2011 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2011 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi

2010/C 107/12

I.

La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1) (il regolamento) e che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea o che intendono chiedere per il 2011, una quota per usi di laboratorio e di analisi, le seguenti sostanze disciplinate dal regolamento durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011:

Gruppo I

:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II

:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III

:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV

:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V

:

1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI

:

bromuro di metile

Gruppo VII

:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII

:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX

:

bromoclorometano

Dibromodifluorometano (halon-1202).

II.

In linea di massima sono vietate la produzione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui al punto I, salvo nei casi specifici previsti dal regolamento.

III.

L'importazione o l'esportazione di sostanze esentate dal divieto generale di importazione o di esportazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime di deposito doganale o zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, di una durata massima di 45 giorni. Anche l'importazione o l'esportazione di dibromodifluorometano sono esentate dall'obbligo di licenza.

IV.

La produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e di analisi richiede un'autorizzazione preventiva.

V.

La domanda di una quota destinata agli usi di laboratorio e di analisi segue la medesima procedura di seguito indicata per le importazioni. Le quote saranno allocate conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento.

VI.

Le imprese che desiderino importare o esportare sostanze controllate nel 2011 e che non hanno richiesto una licenza di importazione o un'autorizzazione all'esportazione negli anni precedenti devono notificarlo alla Commissione presentando entro il 1o luglio 2010 il modulo di registrazione disponibile online al seguente indirizzo: (http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm). Dopo la registrazione le imprese devono seguire la procedura descritta al paragrafo VII.

VII.

Le imprese che hanno richiesto una licenza d'importazione o un'autorizzazione di esportazione negli anni precedenti devono compilare e presentare il modulo di dichiarazione disponibile online tramite la base di dati principale ODS (http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm).

In caso di dichiarazioni di importazione, una copia debitamente firmata della dichiarazione finale deve essere inviata alla Commissione una volta completata la procedura di dichiarazione online:

Commissione europea

Direzione generale Ambiente

Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono

BU-1 2/147

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22920692

E-mail: env-ods@ec.europa.eu

La Commissione incoraggia la presentazione di copie tramite e-mail debitamente firmate.

VIII.

I moduli di dichiarazione saranno disponibili nella base di dati ODS a partire dal 1o giugno 2010.

IX.

Saranno considerati validi dalla Commissione solo i moduli di dichiarazione debitamente compilati (nel caso delle dichiarazioni di importazione le copie firmate) che non contengano errori pervenuti entro il 31 luglio 2010.

Le imprese sono incoraggiate a presentare la loro dichiarazione quanto prima e con sufficiente anticipo, in modo che sia possibile apportare eventuali correzioni entro il termine previsto per la dichiarazione.

La presentazione di una dichiarazione di per sé non autorizza un'impresa ad effettuare importazioni o esportazioni.

X.

Prima di effettuare un'importazione o un'esportazione soggetta a licenza (cfr. punto III) nel 2011, le imprese devono aver presentato una dichiarazione corrispondente e aver richiesto alla Commissione una licenza utilizzando il modulo online disponibile nella base di dati principale ODS.

XI.

Per verificare la natura della sostanza e le finalità dell'importazione o dell'esportazione descritte dall'impresa nella richiesta di licenza, la Commissione può chiedere al richiedente di presentare informazioni complementari.

XII.

La Commissione rilascerà una licenza dopo essersi accertata che la richiesta sia conforme alla dichiarazione e alla regolamentazione in vigore. Il richiedente sarà informato tramite posta elettronica circa l'accettazione della propria richiesta di licenza. La Commissione si riserva la facoltà di non rilasciare una licenza all'esportazione se la sostanza che deve essere esportata non corrisponde alla descrizione ovvero non può essere adoperata ai fini dell'utilizzo richiesto, ovvero non può essere esportata nel rispetto del regolamento.

La Commissione può respingere una richiesta di licenza qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l'importazione della sostanza controllata avrebbe effetti negativi sull'attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore per rispettare gli obblighi derivanti dal protocollo, o potrebbe causare il superamento dei limiti quantitativi, previsti dal protocollo, per quel dato paese.

XIII.

Le importazioni destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione europea sono soggette a limiti quantitativi determinati dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni di importazione di sostanze controllate per gli usi seguenti:

a)

usi di laboratorio e a fini di analisi (soggetti a quote di produzione/importazione e limiti quantitativi; cfr. punti IV e V supra);

b)

usi critici (halon);

c)

usi come materie prime;

d)

usi come agenti di fabbricazione.


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.