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17.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/15 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2010/C 99/09
Aiuto n.: XA 292/09
Stato membro: Repubblica federale di Germania.
Regione: Schleswig-Holstein
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Beihilfen für die Identitätssicherung von Rindern und Schweinen nach gemeinschaftsrechtlichen und nationalen Bestimmungen zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren.
Base giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Identitätssicherung zum Schutz der Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Beihilfe-Richtlinien zur Identitätssicherung).
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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1. |
Identificazione dei singoli animali: 770 000 EUR. |
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2. |
Notifiche dei movimenti alla banca dati centrale (HI-Tier): 100 000 EUR. |
Intensità massima di aiuti:
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1. |
100 %. |
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2. |
100 %. |
Non saranno effettuati pagamenti diretti ai beneficiari in quanto gli aiuti saranno erogati in forma di prestazioni sovvenzionate.
Data di applicazione: A decorrere dalla pubblicazione dell’avviso su Internet da parte della Commissione europea.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dalla data di pubblicazione dell’avviso da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: L’esenzione si fonda sull’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Più in particolare si sottolinea il rispetto dell’articolo 10, paragrafi da 4 a 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
La misura ha l’obiettivo di compensare i costi relativi all’identificazione individuale degli animali e alle notifiche dei movimenti alla banca dati centrale, per garantire, in caso di epidemie, l’identificazione e la tracciabilità necessarie di bovini e suini.
Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e la direttiva 2008/71/CE in combinato disposto con il regolamento relativo alla protezione contro la propagazione delle malattie animali nei casi di spostamento del bestiame (Viehverkehrsverordnung-ViehVerkV — BGBl. I 2007, p. 1274) costituiscono le basi giuridiche comunitarie e nazionali della presente misura.
L’identificazione degli animali e la loro tracciabilità fino all’azienda di origine sono elementi essenziali per la prevenzione, la lotta e l’eradicazione delle malattie animali e delle zoonosi. Ciò è conforme inoltre alla decisione 2008/341/CE del 25 aprile 2008, in virtù della quale i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie degli animali e zoonosi devono contenere misure per l’identificazione degli animali, la registrazione di tutte le unità epidemiologiche come pure il controllo e la registrazione dei movimenti degli animali.
I costi legati alla presente misura di aiuto saranno interamente compensati mediante i prelievi obbligatori cui sono soggetti gli operatori attivi nel settore della produzione primaria.
La misura si inscrive nel contesto della prevenzione, della lotta e dell’eradicazione delle malattie animali e delle zoonosi ed è quindi compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
Settore economico: Agricoltura.
Beneficiari dell’aiuto — allevatori proprietari di bovini e suini — sono piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein |
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Mercatorstraße 3 |
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24106 Kiel |
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DEUTSCHLAND |
Sito web: http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/LandFischRaum/11__ZPLR/PDF/Identitaetssicherung__Rinder__usw,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 293/09
Stato membro: Germania
Regione: Mecklenburg-Vorpommern
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern
Base giuridica: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2010 -Beihilfesatzung- (noch nicht veröffentlichter Entwurf)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2,5496 Mio EUR.
Intensità massima di aiuti: fino al 100 %.
Data di applicazione: Dalla pubblicazione in Internet ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 da parte della Commissione, non prima del 1o gennaio 2010.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2010.
Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie [Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: A104 — Allevamento di animali.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern |
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Anstalt des Öffentlichen Rechts |
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Behördenzentrum Block C |
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Neustrelizer Straße 120 |
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17033 Neubrandenburg |
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DEUTSCHLAND |
Sito web: http://www.tskmv.de
Altre informazioni: Non è ancora possibile avere un accesso diretto. A partire dalla sua entrata in vigore, la normativa sugli aiuti del 2010 sarà accessibile al seguente indirizzo internet: (http://www.tskmv.de/satzungstexte/satzung_2010.html). Nel frattempo è stato allegato il documento contenente il progetto di regime di aiuti del 2010.
Aiuto n.: XA 294/09
Stato membro: Regno Unito
Regione: England, Scotland e Wales
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Fallen Cattle Surveillance Extension Scheme (Great Britain) 2010.
Base giuridica: Il regime di aiuti è facoltativo. Il regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), stabilisce che gli Stati membri effettuino test per l’individuazione della BSE sui bovini adulti morti di età superiore a 24 mesi. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il Regno Unito ha eseguito test soltanto sui bovini morti di età superiore a 48 mesi, conformemente alla decisione 2008/908/CE della Commissione. A decorrere dal 12 gennaio 2009 i regolamenti nazionali sulle TSE in Inghilterra, Scozia e Galles assegnano agli agricoltori la responsabilità della raccolta e dello smaltimento di questi capi. Ai produttori è lasciata piena libertà di concludere accordi privati per lo smaltimento dei capi con qualsiasi impianto di sottoprodotti animali autorizzato a raccogliere campioni di tronco cerebrale destinati alla realizzazione di test diagnostici della BSE.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Dal 1o gennaio 2010 al 31 marzo 2010 la dotazione dell’aiuto XA 1/09 rimane invariata a 2 Mio GBP.
Intensità massima di aiuti: Gli aiuti possono ammontare fino al 100 % dei costi per la raccolta e lo smaltimento di capi morti per i quali vige l’obbligo di effettuare test TSE, ai sensi dell’articolo 16, lettera f), del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Data di applicazione: 1o gennaio 2010.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: La proroga va dal 1o gennaio 2010 al 31 marzo 2010. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2010.
Obiettivo dell'aiuto: Istituzione di un regime volontario per la raccolta e lo smaltimento, in un impianto di campionamento autorizzato, di bovini morti di età superiore a 48 mesi per i quali vige l’obbligo di effettuare test BSE, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e del regolamento (CE) n. 999/2001.
Non si tratta di un nuovo regime, ma della proroga del regime XA 1/09. L’unica modifica riguarda una proroga di tre mesi del regime di aiuti esistente.
Settore economico: Possono beneficiare del finanziamento tutte le piccole e medie imprese ubicate in Gran Bretagna che producono o allevano bovini adulti.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Organismo ufficiale responsabile del regime:
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Food and Farming Group
Area 7E, 9 Milbank
C/o Defra
17 Smith Square
London
SW1P 3JR
UNITED KINGDOM
Organismo incaricato della gestione del finanziamento
The National Fallen Stock Company Ltd
Stuart House
City Road
Peterborough
PE1 1QF
UNITED KINGDOM
Sito web: http://www.nfsco.co.uk/
In alternativa si può consultare il sito principale del Regno Unito per gli aiuti di Stato nel settore agricolo:
http://www.defra.gov.uk/animalhealth/inspecting-and-licensing/abp/fallenstock/surveillance-extention-scheme-2010.asp
Altre informazioni: Informazioni più dettagliate relative ai criteri di ammissibilità e alle norme che disciplinano il regime sono disponibili nel sito web sotto indicato.
http://www.defra.gov.uk/animalhealth/inspecting-and-licensing/abp/fallenstock/
Firmato e datato a nome del Ministero dell’ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali (autorità competente del Regno Unito).
Neil Marr
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London
SW1P 3JR
UNITED KINGDOM
Aiuto n.: XA 295/09
Stato membro: Germania
Regione: Germania
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuto individuale:
Effizienter Energieeinsatz im Gartenbau — Aufbau einer Informationsplattform zur Förderung des effizienten Energieeinsatzes im Gartenbau als Zusatzmodul des Gartenbau-Informationssystems hortigate zur Nutzung durch die Gartenbaubranche.
421-40306/0002
Beneficiario:
Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG)
Base giuridica: Die Beihilfe wird per Änderungsbescheid (AZ: BLE-514-06.01-08SV001) vom 11.12.2009 auf Grundlage der Bundeshaushaltsordnung gewährt.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2010: 100 000 EUR e 2011: 100 000 EUR.
Intensità massima di aiuti: 100 %.
Data di applicazione: 1.1.2010.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31.12.2011.
Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo della misura:
L'obiettivo del progetto consiste nell'accelerare lo scambio di informazioni sui risparmi energetici nel settore dell'orticoltura e nel diffondere esempi positivi di soluzioni compatibili con lo sviluppo sostenibile. Questa piattaforma di informazioni fornirà uno strumento su scala nazionale per il sostegno al trasferimento di conoscenze nel settore dell'orticoltura.
La piattaforma di informazioni deve, in modo particolare, servire a mettere a disposizione degli orticoltori i risultati di progetti finanziati mediante fondi ad hoc dello Stato federale nella Landwirtschaftlichen Rentenbank (introduzione sul mercato e sperimentazione, sviluppo preconcorrenziale) e di progetti che si inseriscono nel quadro del programma federale a favore del risparmio energetico nel settore agricolo e in quello orticolo. Le imprese interessate al programma federale devono ottenere, in modo rapido ed aggiornato, informazioni specializzate ed esempi delle migliori pratiche come sostegno alla presa di decisioni. Questa piattaforma di informazioni sarà inoltre trasformata in una vera e propria rete di imprese-modello nel settore dell'orticoltura.
Il progetto racchiude sette obiettivi scientifici e tecnici:
creazione di una riserva di conoscenze fondate su una base-dati nonché di un sistema di trasferimento delle conoscenze mediante Internet e la stampa scritta per le aziende orticole,
messa in rete dei consigli e dei lavori di ricerca,
scambi internazionali con i paesi partner,
realizzazione di una conferenza annuale di esperti,
organizzazione di visite di studio nell'ambito di progetti faro e pilota,
accompagnamento nella messa a punto di programmi di finanziamento,
produzione e messa a disposizione di materiale informativo destinato ai professionisti nonché agli istituti di insegnamento professionale e tecnico ed alle università.
L'utilizzo della piattaforma non è subordinato all'appartenenza ad una associazione ma è aperta a tutti.
La misura è fondata sull'articolo 15 (assistenza tecnica nel settore agricolo) del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Settore economico: Orticoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) |
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Ref. 514 — Projektträger Agrarforschung |
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53168 Bonn |
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DEUTSCHLAND |
Sito web: http://www.ble.de/cln_090/nn_467262/SharedDocs/Downloads/04__Forschungsfoerderung/HortigateZusatzmodul__Projektverlaengerung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/HortigateZusatzmodul_Projektverlaengerung.pdf
Altre informazioni: Si tratta di una proroga di due anni della misura notificata con il riferimento XA 228/08.
Aiuto n.: XA 313/09
Stato membro: Estonia
Regione: Estonia
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Põllumajandusliku nõuandesüsteemi korraldamine ja arendamine
Base giuridica: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse paragrahvid 74–76
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo complessivo delle spese previste: fino a 5,2 milioni di EEK (330 000 EUR).
Intensità massima di aiuti: Tetto del 100 %.
Data di applicazione: 15 gennaio 2010.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Aiuto tecnico a favore degli agricoltori, concesso sotto forma di servizi sovvenzionati e che non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.
L’aiuto è accordato in conformità all’articolo 15. I costi ammissibili sono compatibili con il disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a), c) e f) (Formazione degli agricoltori, servizi di consulenza forniti da terzi, pubblicazione di cataloghi e creazione di siti web che illustrano il sistema dei servizi di consulenza).
Settore economico: Produttori agricoli (codice Nace A1).
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Põllumajandusministeerium |
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Lai 39/41 |
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15056 Tallinn |
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EESTI/ESTONIA |
Sito web: http://www.agri.ee/riigieelarvelise-eraldise-lepingud
Altre informazioni:
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Si conferma che le prestazioni di consulenza fornite in conformità al presente regime di aiuto non costituiscono un’attività continua o periodica e non concernono le normali spese di gestione dell’azienda, come i costi degli abituali servizi di consulenza fiscale, di consulenza legale e pubblicitari. |
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Si conferma che l’aiuto accordato a norma del presente regime di aiuto è conforme all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006. |
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L’aiuto accordato in base al presente regime di aiuto «Põllumajandusliku nõuandesüsteemi korraldamine ja arendamine» va a totale beneficio degli utilizzatori finali. |