27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 50/6


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche della Georgia

(Annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 40 del 17.2.2010, pag. 18)

2010/C 50/04

I negoziati per un accordo tra la Comunità e la Georgia in merito alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari sono in corso. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nella Comunità europea, in quanto indicazioni geografiche, le denominazioni di seguito elencate.

La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:

(1)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

(2)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già tutelata nella Comunità ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1) relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; oppure è contenuta in accordi conclusi dalla Comunità con uno dei seguenti paesi:

Repubblica di Albania [decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (3) (protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato)],

Australia (decisione 94/184/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e l’Australia sugli scambi di vino (4),

Bosnia-Erzegovina [decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (5) (protocollo n. 7)],

Canada (decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (6),

Repubblica del Cile (decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (7),

Croazia (decisione 2001/918/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (8),

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (9),

Messico (decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (10),

Montenegro (decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (11),

Sudafrica (decisione 2002/51/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (12) e decisione 2002/52/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose (13),

Svizzera (decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (14), in particolare l’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegato 7),

Stati Uniti d’America (decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (15);

(3)

tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

(4)

danneggia l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

(5)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio della Comunità che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nella Comunità europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Elenco di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari  (16)

Classe di prodotto

Denominazione registrata in Georgia

Traslitterazione in caratteri latini

Vino

Image

Akhasheni

Vino

Image

Atenuri

Vino

Image

Gurjaani

Vino

Image

Kakheti (Kakhuri)

Vino

Image

Kardenakhi

Vino

Image

Khvanchkara

Vino

Image

Kotekhi

Vino

Image

Kindzmarauli

Vino

Image

Kvareli

Vino

Image

Manavi

Vino

Image

Mukuzani

Vino

Image

Napareuli

Vino

Image

Sviri

Vino

Image

Teliani

Vino

Image

Tibaani

Vino

Image

Tsinandali

Vino

Image

Tvishi

Vino

Image

Vazisubani


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(3)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1.

(4)  GU L 86 del 31.3.1994, pag. 1.

(5)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

(6)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

(7)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

(8)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 42.

(9)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.

(10)  GU L 152 dell’11.6.1997, pag. 15.

(11)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(12)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3.

(13)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.

(14)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(15)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

(16)  Elenco trasmesso dalle autorità della Georgia nell’ambito dei negoziati in corso. Estratto del registro delle indicazioni geografiche della Georgia, Legge sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche delle merci del 22 agosto 1999 (http://www.sakpatenti.org.ge).