29.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/48


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 22/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9

«CAPPERO DI PANTELLERIA»

N. CE: IT-PGI-0317-0307-29.05.2007

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Image

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione:

Éstata eliminata la possibilità di introdurre una percentuale non superiore al 10 % di altre varietà ciò al fine di legare sempre più il prodotto al territorio di origine.

I valori fissi delle caratteristiche principali del prodotto sono stati sostituiti da range che rispecchiano più fedelmente la realtà produttiva locale.

3.2.   Metodo di ottenimento:

Éstata modificata la densità di impianto in quanto tale distanza risultava di difficile controllo da parte della struttura di controllo incaricata risultando pertanto superflua.

Éstato aumentata la densità massima per ettaro che è fissata in 2 000 piante anziché 1 500; di conseguenza è aumentata la produzione massima per ettaro che è passata da 22,5 a 30 quintali.

Sono stati specificati il periodo di raccolta e la quantità di sale prevista nella fase di elaborazione, al fine di rendere più preciso il disciplinare di produzione e più efficace il controllo.

3.3.   Condizioni nazionali:

Sono state eliminate le disposizioni che conferiscono alla Regione Sicilia compiti propri dell’Organismo di controllo autorizzato.

La disciplina dei controlli, effettuati dall’Organismo incaricato, è stata adeguata al disposto degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CAPPERO DI PANTELLERIA»

N. CE: IT-PGI-0317-0307-29.05.2007

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Cappero di Pantelleria»

2.   Stato membro o Paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto (Allegato III):

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

Il «Cappero di Pantelleria» all’atto dell’immissione al consumo si presenta di forma globosa, subsferica, raramente oblunga o conica; di colore verde tendente al senape. L’odore è aromatico, forte, senza alcuna inflessione di muffa o odori estranei. Il sapore è aromatico, salato, caratteristico dei capperi di Pantelleria al sale marino. I cappereti destinati alla produzione del «Cappero di Pantelleria» devono essere costituiti da piante della specie botanica «capperis spinosa» varietà «inermis» cultivar nocellara. Altre caratteristiche sono:

umidità: da un minimo del 50 % ad un massimo del 70 %;

calibro dei capperi: da un minimo di 4 mm ad un massimo di 15 mm;

sale marino presente nelle confezioni: non superiore al 25 % del peso dei capperi.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Tutte le operazioni di coltivazione e lavorazione del Cappero di Pantelleria, dalla semina alla raccolta e la successiva salatura, debbono essere effettuate esclusivamente nel territorio dell’isola di Pantelleria rispettando il metodo di produzione locale. La raccolta, infatti, deve avvenire manualmente e scalarmente, lasciando sulla pianta i bottoni fiorali che non hanno raggiunto un sufficiente stato di maturazione, le fasi di salatura devono avvenire a secco con esclusivo utilizzo di sale marino.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

Nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» le diciture «Cappero di Pantelleria» e «Indicazione geografica protetta», devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e medesima colorimetria.

Nell’etichetta devono essere compresi gli altri elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, ed indirizzo dell’elaboratore del prodotto a Pantelleria, lotto di produzione, peso netto all’origine. Eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non idoneo a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto, possono essere riportate anche in altro campo visivo.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona di produzione del «Cappero di Pantelleria» comprende l’intero territorio dell’isola di Pantelleria in provincia di Trapani.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

L’isola di Pantelleria è di origine vulcanica, estremamente arida per la scarsissima piovosità e come tale ambiente ideale per la coltivazione del cappero.

5.2.   Specificità del prodotto:

Nel corso dei secoli il prodotto ha assunto una rinomanza assai estesa per le sue caratteristiche aromatiche e di sapore. E’ sorta quindi la necessità di difendere questa produzione da altre similari, sempre prodotte nel bacino mediterraneo, ma che non hanno le stesse peculiarità.

Per l’ampiezza della superficie investita, per le cure colturali apportate, per la creazione di efficienti strutture di lavorazione e commercializzazione, la pianta del cappero ha acquisito nell’isola carattere di coltura specializzata e costituisce una fonte di reddito di notevole importanza.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le prime notizie specifiche sul Cappero di Pantelleria storicamente accertate risalgono al saggio del Prof. P. Calcara «Breve cenno sulla geognosia ed agricoltura dell’isola di Pantelleria» edito a Palermo nel 1855 su il «Giornale della Commissione d’Agricoltura e Pastorizia in Sicilia».

Tale opera sottolinea già il valore economico — commerciale assunto dal cappero per la società pantesca di allora: «nella costa del mezzogiorno dell’isola e sulle rupi aride cresce spontaneo il cappero del quale i poveri raccolgono i bottoni nel mese di luglio e agosto prima della fioritura, e li vendono ad una classe di persone che dopo di averli divisi secondo la grossezza li premono in salamoia ed in aceto e poscia li mettono in commercio».

Il valore economico del prodotto cappero, per Pantelleria, viene peraltro confermato da altre attendibili fonti storiche quali: l’edizione del 1894 della enciclopedia tedesca «Brockhaus» alla voce «Pantelleria» e il dr. Pietro Brignone Boccanera nel suo «Cenni storici su Pantelleria», edito a Partanna nel 1908, dove afferma che a partire dalla seconda metà dell’800 «…andò coltivandosi il cappero e l’isola raggiunse la produzione di 600 q.li di capperi».

Ciò è sufficiente ad evidenziare la crescente importanza che andò assumendo il cappero per l’economia isolana, anche se relegato ad un ruolo di secondo piano dalla viticoltura ed in particolare dalla coltivazione dello zibibbo. In tempi più recenti, a partire dai primi anni sessanta del secolo scorso, le posizioni fra viticoltura e cappericoltura si invertono ed il cappero aumenta progressivamente la propria superficie coltivata e la produzione sino ad arrivare ai circa 12 000 q. nel 1983.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

sul seguente link

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».