52010PC2010

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria /* COM/2010/2010 def. */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 9.5.2010

COM(2010) 2010 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

(1) L’articolo 122, paragrafo 2, del trattato prevede la possibilità di concedere un’assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o che sia seriamente minacciato da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

(2) Tali difficoltà possono essere causate da un grave deterioramento del contesto economico e finanziario internazionale.

(3) La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la recessione economica che hanno colpito il mondo nel corso degli ultimi due anni hanno compromesso seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria e hanno provocato un grave deterioramento delle posizioni del disavanzo e del debito degli Stati membri.

(4) L’aggravarsi della crisi finanziaria ha causato un grave deterioramento delle condizioni di prestito di diversi Stati membri dell’area dell’euro al di là di quanto giustificato dai fondamentali economici. A questo punto, se non affrontata con urgenza, tale situazione potrebbe rappresentare una seria minaccia per la stabilità, l’unità e l’integrità di tutta l’area dell’euro.

(5) Per affrontare questa situazione eccezionale che sfugge al controllo degli Stati membri, appare opportuno istituire immediatamente un meccanismo di stabilizzazione dell’Unione per preservare la stabilità finanziaria in Europa. Occorre che un tale meccanismo consenta all’Unione di rispondere in maniera coordinata, rapida ed efficace a difficoltà gravi che dovessero manifestarsi in uno Stato membro dell’area dell’euro.

(6) Date le particolari implicazioni finanziarie che ne derivano, le decisioni di concedere l’assistenza finanziaria dell’Unione conformemente al presente regolamento costituiscono poteri di esecuzione che occorre siano conferiti al Consiglio.

(7) In caso di attivazione del meccanismo occorre imporre condizioni forti di politica economica al fine di preservare la sostenibilità delle finanze pubbliche dello Stato membro interessato e di ripristinarne la capacità di finanziarsi sui mercati finanziari.

(8) Occorre che la Commissione esamini regolarmente se sussistano ancora le circostanze eccezionali che minacciano la stabilità finanziaria di tutta l’Unione europea.

(9) Occorre che il vigente strumento per la concessione dell’assistenza a medio termine agli Stati membri che non fanno parte dell’area dell’euro istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio resti in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Obiettivo

Al fine di preservare la stabilità, l’unità e l’integrità dell’area dell’euro nel suo complesso, il presente regolamento fissa le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro dell’area dell’euro che subisce o rischia seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

Articolo 2 Forma dell’assistenza finanziaria dell’Unione

1. L’assistenza finanziaria dell’Unione ai fini del presente regolamento prende la forma di un prestito o di una linea di credito concessi allo Stato membro interessato.

A tal fine, conformemente alla decisione del Consiglio ai sensi dell’articolo 4, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti per conto dell’Unione europea sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie.

2. Fatto salvo l’articolo 3, gli importi in essere dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri ai sensi del presente meccanismo di stabilizzazione sono limitati al margine disponibile nei limiti dei massimali delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

Articolo 3 Garanzie

1. I prestiti e le linee di credito che eccedono i massimali di cui all’articolo 2, paragrafo 2, beneficiano della garanzia congiunta pro-rata degli Stati membri dell’area dell’euro.

2. Ogni Stato membro dell’area dell’euro garantisce gli importi che eccedono i massimali di cui al paragrafo 1 secondo la sua quota nel capitale versato della Banca centrale europea.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, la Commissione può affidarsi ai servizi degli uffici del debito nazionale degli Sati membri dell'area dell'euro, i cui uffici sono a disposizione della Commissione a tal fine.

4. Lo Stato membro che riceve il sostegno finanziario deciso dal Consiglio ai sensi del presente regolamento non fornisce una garanzia. La garanzia fornita dagli altri Stati membri è ricalcolata conformemente.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la garanzia sia fornita entro i dieci giorni che seguono la decisione del Consiglio adottata conformemente all’articolo 4.

Articolo 4 Procedura

1. Lo Stato membro che richiede l’assistenza finanziaria dell’Unione discute con la Commissione, in collegamento con la BCE, una valutazione del suo fabbisogno di finanziamento e trasmette alla Commissione e al comitato economico e finanziario un programma di aggiustamento economico e finanziario.

2. L’assistenza finanziaria dell’Unione è concessa mediante decisione adottata dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. La decisione che concede il prestito contiene:

a) l’importo, la scadenza media, la formula del prezzo, il numero massimo di rate, il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria dell’Unione e le altre regole dettagliate necessarie per l’esecuzione dell’assistenza e per l'esecuzione della garanzia di cui all'articolo 3;

b) le condizioni generali di politica economica alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di ristabilire una situazione economica e finanziaria sana nello Stato membro interessato e di ripristinarne la capacità di finanziarsi sui mercati finanziari;

c) l’approvazione del programma di aggiustamento elaborato dallo Stato membro beneficiario per soddisfare le condizioni economiche alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione.

4. La decisione di concedere una linea di credito contiene:

a) l’importo, le commissioni per la messa a disposizione della linea di credito, la formula del prezzo applicabile per lo svincolo dei fondi e il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria dell’Unione e le altre regole dettagliate necessarie per l’esecuzione dell’assistenza e per l'esecuzione della garanzia di cui all'articolo 3;

b) le condizioni generali di politica economica alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di ristabilire una situazione economica e finanziaria sana nello Stato membro interessato;

c) l’approvazione del programma di aggiustamento elaborato dallo Stato membro interessato per soddisfare le condizioni economiche legate all’assistenza finanziaria dell’Unione.

5. La Commissione e lo Stato membro interessato concludono un protocollo di intesa nel quale sono specificate le condizioni generali di politica economica fissate dal Consiglio, previo parere del comitato economico e finanziario. La Commissione trasmette il protocollo di intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. La Commissione riesamina le condizioni generali di politica economica di cui al paragrafo 3, lettera b) e al paragrafo 4, lettera b) almeno ogni sei mesi e discute con lo Stato membro interessato le modifiche del suo programma di aggiustamento che possano essere necessarie.

7. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide su eventuali aggiustamenti delle condizioni generali di politica economica fissate inizialmente e approva il programma di aggiustamento rivisto elaborato dallo Stato membro beneficiario.

8. Qualora sia previsto un finanziamento esterno all’Unione subordinato a condizioni di politica economica, in particolare da parte dell'FMI, lo Stato membro interessato consulta in via preliminare la Commissione. La Commissione esamina le possibilità disponibili nel quadro dello strumento di assistenza finanziaria dell’Unione e la compatibilità delle condizioni di politica economica previste con gli impegni assunti dallo Stato membro interessato per l’attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del Consiglio adottate conformemente all’articolo 121, all’articolo 126 e all’articolo 136 del trattato. Essa informa il comitato economico e finanziario.

Articolo 5 Erogazione del prestito

1. Di regola il prestito è erogato in rate.

2. La Commissione verifica a scadenze regolari se la politica economica dello Stato membro beneficiario è conforme al suo programma di aggiustamento e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b). A tal fine, lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie e le presta la sua piena collaborazione.

3. Sulla base dei risultati della verifica, la Commissione, previo parere del comitato economico e finanziario, decide sull’erogazione delle rate successive.

Articolo 6 Svincolo dei fondi

1. Lo Stato membro interessato informa in anticipo la Commissione della sua intenzione di ritirare fondi dalla sua linea di credito. Le disposizioni dettagliate in materia sono stabilite nella decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

2. La Commissione verifica a scadenze regolari se la politica economica dello Stato membro beneficiario è conforme al suo programma di aggiustamento e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b). A tal fine, lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie e le presta la sua piena collaborazione.

3. Sulla base dei risultati della verifica, la Commissione, previo parere del comitato economico e finanziario, decide sullo svincolo dei fondi.

Articolo 7 Operazioni di assunzione e di concessione di prestiti

1. Le operazioni di assunzione e di concessione dei prestiti di cui all’articolo 2 sono effettuate in euro.

2. Le caratteristiche delle rate successive erogate dall’Unione nel quadro dello strumento di assistenza finanziaria sono negoziate tra lo Stato membro beneficiario e la Commissione.

3. Dopo che il Consiglio ha deciso la concessione di un prestito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno tra le erogazioni previste, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare la propria reputazione di emittente dell'Unione sui mercati. I fondi raccolti ma non ancora versati sono mantenuti permanentemente su appositi conti in contanti o depositi titoli, gestiti conformemente alle regole applicabili alle operazioni fuori bilancio, e non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla concessione dell'assistenza finanziaria agli Stati membri nel quadro del presente meccanismo.

4. Se uno Stato membro che riceve un prestito che prevede una clausola di rimborso anticipato decide di esercitare tale opzione, la Commissione adotta le misure necessarie.

5. Su richiesta dello Stato membro beneficiario e se le circostanze consentono un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può rifinanziare in toto o in parte il prestito da essa inizialmente assunto o ristrutturare le relative condizioni finanziarie.

6. Il comitato economico e finanziario viene tenuto informato sull’andamento delle operazioni di cui al paragrafo 5.

Articolo 8 Costi

I costi sostenuti dall’Unione per la conclusione e l’esecuzione di ogni operazione sono a carico dello Stato membro beneficiario.

Articolo 9 Amministrazione dei prestiti

1. La Commissione prende le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con la BCE.

2. Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la sua banca centrale nazionale per la gestione dell’assistenza finanziaria a medio termine dell’Unione da esso ricevuta. Esso trasferisce inoltre il capitale e gli interessi dovuti per il prestito in un conto presso la Banca centrale europea quattordici giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.

3. Fatto salvo l’articolo 27 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare nello Stato membro beneficiario i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione dell’assistenza. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha in particolare il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere nello Stato membro beneficiario i controlli o gli audit tecnici o finanziari che ritiene necessari in relazione all’assistenza.

Articolo 10 Riesame e adeguamento

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, e se del caso ogni sei mesi successivamente, la Commissione trasmette al comitato economico e finanziario e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento e sulla persistenza delle condizioni eccezionali che ne hanno giustificato l’adozione.

2. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento mirante ad adeguare la possibilità di concedere l’assistenza finanziaria senza incidere sulla validità delle decisioni già adottate.

Articolo 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente