52010PC0767




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 17.12.2010

COM(2010) 767 definitivo

2010/0370 (COD)

Proposta di

R EGOLAMENTO (UE) N. …/.. DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del …

recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

RELAZIONE

L'ADEGUAMENTO AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) opera una netta distinzione fra le competenze delegate alla Commissione per adottare atti non legislativi (atti delegati) di portata generale che integrano o modificano alcuni elementi non essenziali dell'atto legislativo, definiti all'articolo 290, da un lato, e le competenze conferite alla Commissione per adottare alcuni atti di esecuzione definiti all'articolo 291, dall'altro.

Nel caso degli atti delegati, il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare misure semi-legislative. Nel caso degli atti di esecuzione, invece, il contesto è molto diverso. In effetti, incombe agli Stati membri la responsabilità dell'esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione europea. Tuttavia, se l'applicazione dell'atto legislativo richiede condizioni di esecuzione uniformi, spetta alla Commissione adottarli.

L'esercizio di adeguamento del regolamento (CE) n. 1405/2006 alle nuove norme del trattato poggia su una classificazione in poteri delegati e in potere di esecuzione delle norme adottate dalla Commissione ai sensi del suddetto regolamento (regolamento (CE) n. 1914/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio).

In seguito a questo esercizio, è stato elaborato un progetto di proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1405/2006. Questo progetto riserva al Legislatore il potere di determinare gli elementi essenziali di un regime ad hoc per taluni prodotti agricoli delle isole minori del Mar Egeo onde rimediare alle difficoltà provocate dall'isolamento, dalla lontananza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dai rilievi, dal clima e dalla dipendenza economica per quanto riguarda un esiguo numero di prodotti.

Gli orientamenti generali di questo regime ed i principi generali che ne costituiscono la base vengono determinati dal Legislatore. Così, gli obiettivi delle misure introdotte da tale regime ad hoc ed i principi di programmazione, compatibilità e coerenza con le altre politiche dell'Unione sono definiti dal Legislatore. Analogamente, è il Legislatore che stabilisce i principi della definizione di un regime di titoli e dell'applicazione di sanzioni, riduzioni ed esclusioni.

Conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Legislatore affida alla Commissione il compito di completare o modificare taluni elementi non essenziali. Un atto delegato della Commissione può così fissare gli elementi complementari, necessari al corretto funzionamento del regime definito dal Legislatore. Pertanto, la Commissione adotta con atto delegato le condizioni di iscrizione degli operatori nel registro dei titoli e, ove necessario tenuto conto della situazione economica, impone la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli (articolo 11, paragrafo 2). Analogamente, il Legislatore delega alla Commissione la facoltà di adottare misure relative alla fissazione della procedura di adozione delle modifiche del programma (articolo 6, paragrafo 3), alle condizioni di trasformazione (articolo 13, paragrafo 3), alle condizioni di determinazione degli importi di aiuto (articoli 15, paragrafo 4 e 18, paragrafo 4) ed alle sanzioni (articolo 14, paragrafo 2).

Gli Stati membri, conformemente all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incaricati dell'esecuzione del regime definito dal Legislatore. Sembra tuttavia necessario garantire l'applicazione uniforme del regime per le isole minori del Mar Egeo da parte della Grecia rispetto ad altri regimi analoghi onde evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni fra i vari operatori. Di conseguenza, il Legislatore conferisce alla Commissione competenze di esecuzione, conformemente all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato, per quanto riguarda più particolarmente le condizioni uniformi per l'applicazione del regime dei titoli e gli impegni degli operatori in merito al regime specifico di approvvigionamento (articolo 11, paragrafo 3), le condizioni uniformi di applicazione del programma (articoli 6, paragrafo 2, 15, paragrafo 3, e 18, paragrafo 3) nonché un inquadramento generale dei controlli che la Grecia deve mettere in atto (articoli 7 , 12, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1).

LE MODIFICHE SOSTANZIALI

Considerando che, a decorrere dalla sua adozione, il 18 settembre 2006, il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, è stato oggetto di varie modifiche, si propone di procedere alla sua rifusione a fini di chiarezza.

Inoltre, l'evoluzione della legislazione comunitaria e l'applicazione pratica del presente regolamento a partire dalla sua adozione richiedono anche la modifica di alcune disposizioni del regolamento e la rimodulazione della struttura del testo legislativo per adeguarlo meglio alla realtà del regime.

Questo nuovo regolamento definisce in maniera più esplicita gli obiettivi principali del regime alla cui realizzazione devono contribuire le misure specifiche a favore dell'agricoltura nelle isole minori del Mar Egeo (articolo 2).

La sua nuova struttura fa risaltare la funzione centrale del programma di sostegno che è oramai definito per le isole minori del Mar Egeo al livello più consono nonché coordinato dalla Grecia. Il programma verte su due aspetti fondamentali del regime specifico di approvvigionamento e delle misure specifiche a favore della produzione locale (articolo 3).

Altre modifiche minori sono state apportate al testo del regolamento, segnatamente:

1. la procedura che prevede di sottoporre alla Commissione, per approvazione, il programma e le sue modifiche è stata ridefinita in modo da essere più coerente con la prassi e con l'esigenza di rendere più flessibile ed efficace l'adeguamento del programma alle necessità reali dell'agricoltura e dell'approvvigionamento di prodotti essenziali delle isole minori del Mar Egeo (articolo 6);

2. all'articolo 10, è stato precisato che il regime specifico d'approvvigionamento deve essere concepito in funzione della produzione agricola locale il cui sviluppo non deve essere limitato da aiuti all'approvvigionamento troppo elevati per prodotti che sono generalmente elaborati su scala locale. Questa diposizione è considerata necessaria onde rendere obbligatoria la compatibilità fra i due strumenti del regime;

3. allo scopo di assicurare una buona gestione finanziaria, la Grecia deve segnalare nel suo programma l'elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti (articolo 15, paragrafo 2, lettera d);

4. è opportuno altresì precisare in che modo sia definito l'importo d'aiuto per le misure a favore delle produzioni agricole locali, cosa che non era stata segnalata in precedenza nell'atto di base (articolo 15, paragrafo 2, lettera e));

5. il massimale per il finanziamento del regime specifico di approvvigionamento è stato aumentato del 20% (articolo 18, paragrafo 3), su indicazione della Corte dei Conti in merito all'insufficienza di tali fondi;

6. infine, la data per la presentazione della relazione annua sull'applicazione delle misure previste dal programma di sostegno durante l'anno precedente è stata posticipata di un mese onde poter dare alle autorità greche la possibilità di tener conto, nella relazione, della dichiarazione finale di spesa per le misure di sostegno alle produzioni agricole locali.

Il regolamento non modifica le fonti di finanziamento né l'intensità del sostegno comunitario.

2010/0370 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. …/.. DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del …

recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea[1],

in seguito all'invio del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria[4],

considerando quanto segue:

7. Il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003[5], ha fissato una serie di misure specifiche per rimediare alla situazione geografica eccezionale di alcune isole minori del Mar Egeo. Tali misure sono concretizzate mediante un programma di sostegno che costituisce uno strumento indispensabile per l'approvvigionamento di tali isole in prodotti agricoli e per il sostegno della produzione agricola locale. In occasione dell'introduzione delle nuove modifiche diventate ormai necessarie e in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1405/2006 e sostituirlo con un nuovo testo.

8. Occorre precisare gli obiettivi fondamentali alla cui realizzazione contribuisce il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo.

9. Occorre precisare il contenuto del programma di sostegno per le isole minori del Mar Egeo (in appresso "programma di sostegno") che, in applicazione del principio di sussidiarietà, deve essere elaborato dalla Grecia al livello geografico più appropriato e da quest'ultima presentato alla Commissione per approvazione.

10. Allo scopo di realizzare meglio gli obiettivi del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, il programma di sostegno deve includere misure che garantiscano l'approvvigionamento in prodotti agricoli nonché il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni agricole locali. Occorre armonizzare il livello di programmazione e sistematizzare il partenariato fra la Commissione e lo Stato membro.

11. In applicazione del principio di sussidiarietà ed in uno spirito di flessibilità – ambedue alla base dell'approccio di programmazione adottato per il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, le autorità designate dalla Grecia hanno facoltà di proporre modifiche del programma in modo da adattarlo alla realtà di queste isole. Animata dallo stesso spirito, la procedura di modifica del programma deve essere adeguata al livello di pertinenza di ciascun tipo di modifica.

12. La particolare situazione geografica di alcune fra le isole minori del Mar Egeo impone costi aggiuntivi di trasporto per l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e alla lontananza dal continente impongono inoltre agli operatori economici ed ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ne ostacolano pesantemente le attività. In alcuni casi, operatori e produttori sono soggetti ad una doppia insularità, ovvero l'approvvigionamento avviene passando da altre isole. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all'insularità e alle dimensioni ridotte della superficie di tali isole, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

13. I problemi che caratterizzano le isole dell'Egeo sono accentuati dall'esiguità delle isole in questione; per garantire l'efficacia delle misure proposte, è necessario che queste si applichino esclusivamente alle isole minori.

14. Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole minori del Mar Egeo e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari alle isole minori del Mar Egeo. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le isole minori del Mar Egeo e, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alle dimensioni ridotte delle isole.

15. Onde evitare speculazioni nocive per gli utenti finali nelle isole minori del Mar Egeo, occorre precisare che soltanto i prodotti di qualità sana, leale e mercantile possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.

16. Considerato il fatto che i quantitativi oggetto del regime specifico di approvvigionamento sono limitati alle esigenze di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, tale regime non è lesivo del corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, i vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero provocare deviazioni degli scambi per i prodotti di cui trattasi. Occorre, pertanto, vietare l'invio o l'esportazione di questi prodotti dalle isole minori del Mar Egeo. Tuttavia, è opportuno autorizzare l'invio o l'esportazione di tali prodotti allorché il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato.

17. Per quanto riguarda i prodotti trasformati, vanno autorizzati gli scambi fra le isole minori del Mar Egeo in modo che esse possano instaurare scambi fra loro. Sarebbe opportuno inoltre tener conto delle correnti di scambi nell'ambito del commercio regionale e delle esportazioni nonché degli invii tradizionali con il resto dell'Unione o i paesi terzi e, pertanto, autorizzare l'esportazione dei prodotti trasformati corrispondenti ai flussi di scambi tradizionali.

18. Per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici del suddetto regime devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e ridurre i prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale. Essi devono pertanto essere concessi solo a condizione che rechino un vantaggio reale all'utilizzatore finale e che siano messi in atto gli opportuni controlli.

19. Occorre stabilire una serie di norme per il funzionamento del regime, segnatamente per quanto riguarda la messa a punto di un registro degli operatori e di un sistema di titoli ispirato ai titoli di cui all'articolo 161 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[6].

20. La politica dell'Unione a sostegno delle produzioni locali nelle isole minori del Mar Egeo, istituita dal regolamento (CE) n. 1405/2006, ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci ed hanno consentito il mantenimento dello sviluppo delle attività agricole. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere queste produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle isole minori del Mar Egeo. L'esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di cogliere in modo più mirato le problematiche specifiche delle isole interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso un programma di sostegno, elaborato per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1405/2006.

21. Occorre determinare gli elementi minimi che devono essere forniti nel programma di sostegno per definire le misure a favore delle produzioni agricole locali, segnatamente la descrizione della situazione, della strategia proposta, degli obiettivi, delle misure. Si devono inoltre precisare i principi di coerenza di tali misure con le altre politiche dell'Unione onde evitare qualsiasi incompatibilità e il cumulo di aiuti.

22. Ai fini della sua applicazione, il programma di sostegno può contenere anche misure destinate a finanziare studi, progetti dimostrativi, corsi di formazione nonché prestazioni di assistenza tecnica.

23. I produttori agricoli delle isole minori del Mar Egeo vanno incoraggiati a fornire prodotti di qualità ed a favorirne la commercializzazione.

24. Può essere accordata una deroga alla prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle isole minori del Mar Egeo, dovute alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima ed alla dipendenza economica da un piccolo numero di prodotti.

25. L'attuazione del presente regolamento non deve pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le isole minori del Mar Egeo. Per questo motivo, ai fini dell'esecuzione delle misure necessarie, la Grecia dovrebbe disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dall'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006.

26. Dal 2007 in poi, il fabbisogno in prodotti essenziali è aumentato nelle isole minori del Mar Egeo a causa dell'incremento del patrimonio zootecnico e della pressione demografica. Occorre anche aumentare la parte dei fondi che la Grecia può utilizzare per il regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo.

27. Per consentire la valutazione di tutti gli elementi relativi all'attuazione del programma di sostegno per l'anno precedente e di presentare alla Commissione una relazione di valutazione annua esauriente, occorre rimandare la data di presentazione della suddetta relazione dal 30 giugno al 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

28. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato, onde completare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento. Vanno delimitati i settori per i quali tale potere potrà essere esercitato nonché le condizioni alle quali la delegazione dovrà essere soggetta.

29. Per garantire un'uniforme applicazione del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo con altri regimi simili nonché di evitare distorsioni di concorrenza o discriminazioni fra gli operatori, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato. È quindi possibile conferire alla Commissione competenze d'esecuzione in virtù della suddetta diposizione soprattutto per quanto riguarda le condizioni uniformi in base alle quali i prodotti oggetto del regime specifico di approvvigionamento entrano, escono e circolano liberamente nelle isole minori del Mar Egeo, le condizioni uniformi di attuazione del programma nonché le caratteristiche minime dei controlli che la Grecia deve attuare.

30. La Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. xxx/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, che definisce le regole ed i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione[7],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

31. Il presente regolamento adotta misure specifiche nel settore agricolo per rimediare alle difficoltà causate dall'isolamento, dalla lontananza, dall'insularità e dalla superficie ridotta delle isole minori del Mar Egeo, in appresso denominate «isole minori».

32. Ai fini del presente regolamento, si intendono per «isole minori» tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

Articolo 2

Obiettivi

1. Le misure specifiche di cui all'articolo 1 contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) garantire l'approvvigionamento delle isole minori per i prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione in quanto mezzi di produzione agricoli, ovviando ai costi aggiuntivi dovuti alla distanza, all'insularità e alla superficie ridotta;

b) preservare e sviluppare l'attività agricola delle isole minori, inclusa la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti locali.

2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono realizzati per il tramite delle misure di cui ai capi III, IV e V.

CAPO II

PROGRAMMA DI SOSTEGNO

Articolo 3

Definizione del programma di sostegno

33. Le misure di cui all'articolo 1 sono definite per le isole minori mediante un programma di sostegno, che include:

a) un regime specifico di approvvigionamento, come prevede il capo III, e

b) misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali, come prevede il capo IV.

34. Il programma di sostegno è stabilito al livello geografico ritenuto più appropriato dalla Grecia. Esso è elaborato dalle competenti autorità agricole designate dal suddetto Stato membro il quale, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale appropriato, lo trasmette alla Commissione per approvazione conformemente all'articolo 6.

Articolo 4

Compatibilità e coerenza

35. Le misure adottate nell'ambito del programma di sostegno devono essere conformi al diritto dell'Unione, coerenti con le altre politiche dell'Unione e con le misure adottate in virtù di dette politiche.

36. La coerenza delle misure adottate nell'ambito del programma di sostegno con quelle messe in atto in virtù degli altri strumenti della politica agricola comune, segnatamente le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la tutela dell'ambiente, deve essere assicurata.

In particolare, non può essere finanziata alcuna misura ai sensi del presente regolamento:

a) in quanto sostegno supplementare dei regimi di premi o di aiuti istituiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, salvo in casi eccezionali giustificati da criteri obiettivi;

b) in quanto sostegno a progetti di ricerca, misure finalizzate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento dell'Unione a titolo della decisione 2009/470/CE del Consiglio[8];

c) in quanto sostegno alle misure che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 [del Consiglio[9]].

Articolo 5

Contenuto del programma di sostegno

Il programma di sostegno comporta:

a) un calendario di applicazione delle misure ed una tabella finanziaria generale annuale indicativa che riassume le risorse da mobilitare;

b) una giustificazione della compatibilità e della coerenza delle diverse misure del programma nonché la definizione dei criteri degli indicatori quantitativi occorrenti al follow-up ed alla valutazione;

c) le disposizioni prese onde assicurare un'applicazione efficace ed adeguata del programma, anche in materia di pubblicità, di follow-up e di valutazione nonché la definizione degli indicatori quantificati occorrenti alla valutazione;

d) la designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili dell'applicazione del programma e la designazione ai livelli appropriati delle autorità o degli organismi associati e degli interlocutori socio-economici nonché i risultati delle consultazioni effettuate.

Articolo 6

Approvazione e modifiche del programma

37. La Grecia presenta alla Commissione un progetto di programma di sostegno nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

Il progetto di programma comporta un progetto del bilancio previsionale di approvvigionamento con l'indicazione dei prodotti, i loro quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento a partire dall'Unione nonché un progetto del programma di sostegno a favore delle produzioni locali.

La Commissione valuta il programma di sostegno proposto e decide in merito alla sua approvazione mediante atto di esecuzione.

38. In funzione della valutazione annua di esecuzione delle misure incluse nel programma di sostegno, la Grecia può sottoporre alla Commissione alcune proposte per la loro modifica nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, per meglio adeguarle alle esigenze delle isole minori ed alla strategia proposta. La Commissione adotta mediante atto di esecuzione le modalità uniformi per la presentazione delle proposte di modifica del programma.

39. Per tener conto dei diversi tipi di modifiche proposte nonché delle scadenze entro le quali occorre attuarle, la Commissione determina, mediante atto delegato, la procedura di approvazione delle modifiche.

Articolo 7

Controlli e accompagnamento

La Grecia procede alle verifiche del caso mediante controlli amministrativi ed in loco. Per garantire un'applicazione uniforme, la Commissione adotta, con atto di esecuzione, le caratteristiche minime dei controlli che la Grecia deve applicare.

Mediante lo stesso tipo di atto, la Commissione adotta anche le procedure e gli indicatori fisici e finanziari per garantire un efficace accompagnamento della realizzazione del programma.

CAPO III

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 8

Bilancio previsionale di approvvigionamento

40. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli dell'Unione che figurano nell'allegato I del trattato (in appresso denominati "i prodotti agricoli"), che sono essenziali al consumo umano o alla fabbricazione di altri prodotti, in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole minori.

41. La Grecia elabora, al livello geografico ritenuto più appropriato, un bilancio previsionale di approvvigionamento per quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento delle isole minori per quanto riguarda i prodotti agricoli.

La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito di un commercio tradizionale conformemente all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 9

Funzionamento del regime

42. È concesso un aiuto per la fornitura dei prodotti agricoli alle isole minori.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione dei prodotti nelle isole minori, calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono effettuati gli approvvigionamenti abituali nonché a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale. Nel caso dei mezzi di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, la determinazione dell'aiuto deve tener conto dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alla superficie ridotta.

43. Soltanto i prodotti agricoli di qualità sana, leale e mercantile, beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

Articolo 10

Applicazione

Il regime specifico di approvvigionamento è attuato in modo tale da tenere conto in particolare

a) delle esigenze specifiche delle isole minori e dei requisiti qualitativi;

b) delle correnti di scambi tradizionali con i porti della Grecia continentale e fra le isole del Mar Egeo;

c) dell’aspetto economico degli aiuti previsti;

d) eventualmente, della necessità di non ostacolare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.

Artic olo 11

Titoli

44. Il beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è concesso su presentazione di un titolo.

I titoli sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle competenti autorità.

I titoli non sono trasmissibili.

45. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti degli operatori a partecipare al regime specifico di approvvigionamento, la Commissione determina, mediante atto delegato, le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro e, ove necessario, impone la costituzione di una garanzia per il rilascio dei titoli.

46. La Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione uniforme da parte della Grecia del presente articolo relativo, in modo particolare, all'applicazione del regime dei titoli, tranne la costituzione della cauzione relativa ai titoli e gli impegni assunti dagli operatori al momento della registrazione.

Articolo 12

Ripercussioni del vantaggio

1. Il beneficio del regime specifico d'approvvigionamento che scaturisce dalla concessione dell'aiuto è subordinato alle ripercussioni effettive del vantaggio economico fino all'utilizzatore finale il quale, a seconda dei casi, può essere il consumatore allorché si tratti di prodotti destinati al consumo diretto, l'ultimo trasformatore o condizionatore allorché si tratti di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento, oppure l'agricoltore allorché si tratti di prodotti utilizzati per l'alimentazione animale o in quanto fattori di produzione agricoli.

2. Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, le modalità della sua attuazione e, in particolare, le condizioni per il controllo da parte dello Stato membro delle effettive ripercussioni del vantaggio fino all'utilizzatore finale.

Articolo 13

Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione

47. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere oggetto di un'esportazione verso i paesi terzi o di una spedizione verso il resto dell'Unione soltanto in condizioni uniformi, stabilite dalla Commissione mediante atto di esecuzione.

Tali condizioni includono, segnatamente, il rimborso dell'aiuto percepito in base al regime specifico di approvvigionamento.

L'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti che fruiscono del regime specifico di approvvigionamento non è soggetto alla presentazione di un titolo.

48. Il paragrafo 1, primo comma, non si applica ai prodotti trasformati nelle isole minori che utilizzano i prodotti agricoli che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento:

a) i quali sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione entro i limiti dei quantitativi corrispondenti alle spedizioni tradizionali ed alle esportazioni tradizionali. Tali quantitativi sono fissati dalla Commissione mediante atto di esecuzione;

b) i quali sono esportati verso i paesi terzi nell'ambito di un commercio regionale conformemente alle destinazioni e alle condizioni che la Commissione deve determinare mediante atto di esecuzione;

c) i quali sono spediti fra le isole minori.

L'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b), non è sottoposta alla presentazione di un titolo.

Non è concessa alcuna restituzione al momento dell'esportazione dei prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b).

49. Allo scopo di individuare con esattezza il beneficio derivante dall'applicazione del regime specifico di approvvigionamento al commercio tradizionale, la Commissione stabilisce, mediante atto delegato, le condizioni alle quali debbono rispondere le operazioni che possono dare luogo ad una spedizione tradizionale od esportazione tradizionale.

Articolo 14

Controlli e sanzioni

50. I prodotti agricoli oggetto del regime specifico d'approvvigionamento vengono sottoposti a controlli amministrativi in occasione della loro introduzione nelle isole minori nonché della loro esportazione o della loro spedizione dalle suddette isole.

Onde garantire un'applicazione uniforme di tale disposizione, la Commistione adotta, mediante atto di esecuzione, le caratteristiche minime dei controlli che la Grecia deve applicare.

51. In caso di inottemperanza da parte dell'operatore, tranne casi di forza maggiore o di evento climatico eccezionale, degli impegni assunti in applicazione dell'articolo 11, il vantaggio concesso al titolare del titolo è recuperato e la sua registrazione è sospesa o soppressa a seconda della gravità dell'inadempienza.

Allo scopo di assicurare il rispetto dei propri obblighi da parte degli operatori che prendono parte al regime, la Commissione determina, mediante atto delegato, le condizioni necessarie all'applicazione del primo comma e l'espletamento delle nuove domande di titoli dell'operatore.

CAPO IV

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

Articolo 15

Misure

52. Il programma di sostegno contiene le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali nelle isole minori, nell'ambito della terza parte, titolo III, del trattato.

53. La parte del programma dedicata alle misure a favore delle produzioni agricole locali comporta almeno i seguenti elementi:

a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e le risorse finanziarie mobilitate;

b) la descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi generali ed operativi quantificati nonché una valutazione dell'impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l'altro in termini di occupazione;

c) la descrizione delle misure previste, segnatamente i regimi di aiuto per l'applicazione nonché, se del caso, informazioni sulle necessità in termini di studi, di progetti dimostrativi, di azioni di formazione e di assistenza tecnica connessi alla preparazione, all'applicazione o all'adeguamento delle misure in parola;

d) l'elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009;

e) l'importo dell'aiuto fissato per ciascuna misura o azione per raggiungere uno o più obiettivi contemplati dal programma.

54. La Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, le condizioni uniformi di versamento degli aiuti di cui al paragrafo 2.

55. Il programma può comprendere misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli delle isole minori.

Ogni singola misura si può declinare in azioni. Per ciascuna azione il programma definisce almeno i seguenti elementi:

a) i beneficiari;

b) le condizioni di ammissibilità;

c) l'aiuto individuale;

d) il massimale.

Per sostenere la commercializzazione dei prodotti al di fuori della loro regione di produzione, la Commissione può adottare, mediante atto delegato, le condizioni per determinare l'importo dell'aiuto concesso a titolo della commercializzazione e, se del caso, i quantitativi massimi che possono essere oggetto di tale aiuto.

Articolo 16

Controlli e pagamento dell'indebito

56. I controlli delle misure di cui al presente capo si effettuano mediante controlli amministrativi e controlli in loco.

57. In caso di pagamento indebito, il beneficiario interessato ha l'obbligo di rimborsare gli importi in questione. L'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione[10] si applica mutatis mutandis .

CAPO V

MISURE D’ACCOMPAGNEMENTO

ARTIC olo 17

Aiuti di Stato

58. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del suddetto trattato, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 del trattato, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole minori, dovute alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al rilevo, al clima e alla dipendenza economica rispetto ad un esiguo di prodotti.

59. La Grecia può concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione del programma di sostegno. In tal caso, l'aiuto di Stato deve essere notificato dalla Grecia e approvato dalla Commissione a norma del presente regolamento, in quanto parte integrante del programma di sostegno. L'aiuto così notificato è considerato notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

60. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio[11], gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti effettuati dalla Grecia conformemente al presente regolamento, in applicazione dei capi III e IV del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSI ZIONI FINANZIARIE

ARTIC olo 18

Dotazione finanziaria

61. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio[12].

62. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo di 23,93 milioni di EUR.

63. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non può essere superiore a 6,56 milioni di EUR.

La Commissione stabilisce, mediante atto di esecuzione, le condizioni uniformi in base alle quali la Grecia può modificare la distribuzione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che usufruiscono dei prodotti ammessi al regime specifico di approvvigionamento.

64. Onde garantire un'assegnazione ragionevole e proporzionata per le misure di finanziamento degli studi, dei progetti di dimostrazione, della formazione e delle misure di assistenza tecnica, la Commissione stabilisce, mediante atto delegato, un importo massimo annuo che può essere assegnato a tali misure.

CAPO VII

DISPOSI ZIONI GENERALI E FINALI

ARTIC olo 19

Misure nazionali

La Grecia adotta le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda i controlli e le sanzioni amministrative, e ne informa la Commissione.

Arti colo 20

Comunicazioni e relazioni

65. La Grecia comunica ogni anno alla Commissione, entro il 15 febbraio, gli stanziamenti messi a sua disposizione che intende utilizzare l'anno successivo ai fini dell'applicazione del bilancio previsionale di approvvigionamento e di ogni misura a favore della produzione agricola locale inclusa nel programma di sostegno.

66. La Grecia presenta ogni anno alla Commissione, entro il 31 luglio, una relazione sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle misure previste dal presente regolamento.

67. Entro il 31 dicembre 2016, quindi ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione generale che faccia risaltare quali siano le conseguenze delle azioni realizzate in applicazione del presente regolamento, corredata, eventualmente, delle opportune proposte.

Articolo 21

Competenze della Commissione

Allorché delle competenze sono fornite alla Commissione, essa agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, se si tratta degli atti delegati e conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, se si tratta di atti di esecuzione.

Articolo 22

Esercizio della delega

68. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

69. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione deve notificarlo contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

70. Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

Articolo 23

Revoca della delega

71. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega dei poteri di cui all’articolo 22, paragrafo 1.

72. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se intende revocare la delega di potere informa l'altro legislatore e la Commissione al più tardi un mese prima di prendere una decisione definitiva, elencando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca nonché le eventuali ragioni di tale revoca.

73. La decisione di revoca mette termine alla delega dei poteri specificati in tale decisione. Essa prende effetto immediatamente oppure ad una data ulteriore che essa precisa. Essa non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 24

Obiezioni agli atti delegati

74. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni avverso l'atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio, questo termine è prolungato di un mese.

75. Se, allo scadere di detto termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni avverso l'atto delegato o se, prima di tale data, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non sollevare obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data stabilita nelle sue disposizioni.

76. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni avverso l'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni avverso l'atto delegato deve esporne le ragioni.

Articolo 25

Atti di esecuzione – comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti diretti istituiti con l'articolo 141 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Allorché gli atti di esecuzione sono adottati in virtù del presente regolamento, l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (da completare in seguito all'adozione del regolamento sulle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione in seno al PE ed al Consiglio) è d'applicazione (procedura di esame).

Articolo 26

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1405/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti in base alla tavola di concordanza in allegato.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

[Esso si applica a decorrere dal 1°gennaio 2012.]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a […], il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

A LLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1405/2006 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2 | Articolo 3, paragrafo 1 |

Articolo 3 | Articolo 8 |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 10 |

Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 12, paragrafo 1 |

Articolo 5 | Articolo 13 |

Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 15, paragrafo 1 |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 2 |

Articolo 8 | Articolo 4 |

Articolo 9, lettere a) e b) | Articolo 15, paragrafo 2 |

Articolo 9, lettere c), d), e) ed f) | Articolo 5 |

Articolo 10 | Articolo 7, secondo comma |

Articolo 11 | Articolo 17 |

Articolo 12 | Articolo 18 |

Articolo 13 | Articolo 6, paragrafo 1 |

Articolo 14, lettera a) | Articolo 6, paragrafi 2 e 3 |

Articolo 14, lettera b) | Articolo 7, primo comma e articolo 14, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 16 | Articolo 19 |

Articolo 17 | Articolo 20 |

Articolo 18 | Articolo 26 |

Articolo 21 | Articolo 27 |

SCHEDA FINANZIARIA | FicheFin/10/642710 RVDE |

6.13.2010.1 |

DATA: |

1. | LINEA DI BILANCIO INTERESSATA: 05 02 11 04 e 05 03 02 51 | STANZIAMENTI: 231 mio EUR e 18 mio EUR |

2. | DENOMINAZIONE DELLA MISURA: Proposta di regolamento (UE) n.…/… del Parlamento europeo e del Consiglio, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo |

3. | BASE GIURIDICA: Articoli 42 e 43 del trattato |

4. | OBIETTIVI: L'adeguamento al trattato sul funzionamento dell'Unione europea |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO [2010] (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO [2011] (Mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI | [1] | - | - |

5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - NAZIONALI | - | - | - |

2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | (1) | (1) | (1) | (1) |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | (1) | (1) | (1) | (1) |

5.2 | METODO DI CALCOLO: |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO DI STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SI NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SI NO |

OSSERVAZIONI: Questi programmi hanno un elevato livello di esecuzione. Sebbene le modifiche del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio che sono state proposte non modifichino l'importo annuo massimo, l'importo massimo del regime speciale di approvvigionamento passa a 6,56 mio EUR, il che si tradurrà in una diversa assegnazione delle risorse che potrebbe incidere sul ritmo delle spese. Tuttavia, ora come ora, tale eventuale impatto non è misurabile. |

[pic][pic][pic]

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

[6] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[7] GU L […] del […], pag. […].

[8] GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

[9] [GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.]

[10] GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

[11] GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

[12] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.