52010PC0761

/* COM/2010/0761 def. - COD 2010/0366 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 17.12.2010

COM(2010) 761 definitivo

2010/0366 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta

Allineare le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 485/2008[1] del Consiglio alla differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- Contesto generale

Gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distinguono due tipi di atti della Commissione:

- l'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3),

- l'articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell 'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare parti interessate o esperti esterni, in quanto la proposta di allineare il regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio al trattato di Lisbona è una questione interistituzionale che riguarderà tutti i regolamenti del Consiglio. Le modifiche con finalità semplificative hanno portata limitata e natura puramente tecnica.

- Valutazione dell'impatto

Non è stato necessario eseguire una valutazione d'impatto, in quanto la proposta di allineare il regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio al trattato di Lisbona è una questione interistituzionale che riguarderà tutti i regolamenti del Consiglio. Le modifiche con finalità semplificative hanno portata limitata e natura puramente tecnica.

3. Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

Le misure proposte individuano i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione nell'ambito del regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio e stabiliscono la procedura per l'adozione degli atti corrispondenti.

- Base giuridica

Articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- Principio di sussidiarietà

La politica agricola è oggetto di competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri: in altri termini, finché l'UE non legifera in tale settore, gli Stati membri mantengono la propria competenza. Per quanto riguarda i controlli, l'assistenza e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, occorre assumere un approccio europeo ed è giustificato rafforzare norme uniformi in merito allo scambio di informazioni.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

- Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. Incidenza sul bilancio

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

2010/0366 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea[2],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[4],

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 485/2008[5] del Consiglio conferisce poteri alla Commissione per attuare talune disposizioni del medesimo regolamento.

2. Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 485/2008.

3. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 485/2008. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.

4. Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 485/2008 in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. È opportuno che la Commissione adotti norme uniformi in merito allo scambio di informazioni. La Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con l'assistenza del comitato dei fondi agricoli istituito ai sensi dell'articolo 41 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio del 21 giugno 2005, n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[6] in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio su…[ da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio ].

5. Il regolamento (CE) n. 485/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 485/2008 è così modificato:

6. All'articolo 1, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Al fine di escludere dall'applicazione del presente regolamento le misure che, per loro natura, non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali, la Commissione può, mediante atti delegati, in conformità con le condizioni di cui agli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater del presente regolamento, stabilire un elenco di altre misure alle quali il presente regolamento non si applica."

7. L'articolo 7 è così modificato:

a) All'articolo 1, secondo comma, la seconda frase è soppressa.

b) Il paragrafo 5 è soppresso.

8. L'articolo 13 è soppresso.

9. Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 13 bis

Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13 ter

La delega di poteri di cui all'articolo 13 bis può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13 quater

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 13 quinquies

La Commissione, ove necessario, mediante atti di esecuzione in conformità con la procedura di cui all'articolo 42 quater, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1290/2005, adotta le disposizioni che mirano a raggiungere un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, in particolare relativamente ai seguenti punti:

a) il coordinamento delle azioni riunite di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

b) dettagli e specificazioni concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentare domande, la forma e il modo di notificare e di presentare e scambiare informazioni previsti nell'ambito del presente regolamento;

c) condizioni e strumenti di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a […],

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1.

[2] GU C […], […], pag. […].

[3] GU C […], […], pag. […].

[4] GU C […], […], pag. […].

[5] GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1.

[6] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.