52010PC0748




IT

Bruxelles,

COM(2010) 748

2010/xxxx (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(rifusione)

{SEC(2010) 1547}

{SEC(2010) 1548}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

1.1. Contesto generale

La presente proposta è una rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso "Bruxelles I").

Il regolamento Bruxelles I è la matrice della cooperazione giudiziaria civile dell'Unione europea; si applica a una vasta serie di materie, estendendosi la sua portata non solo alla responsabilità contrattuale ma anche a quella extracontrattuale e patrimoniale; individua il giudice competente a risolvere le controversie transfrontaliere e agevola il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate in un altro Stato membro; ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968, conclusa tra gli allora dieci Stati membri e in seguito modificata per tener conto dei successivi allargamenti dell'Unione; si applica in tutti gli Stati membri, tra cui, grazie a un accordo internazionale distinto, la Danimarca che beneficia di un regime speciale di cooperazione giudiziaria ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il regolamento è entrato in vigore nel marzo 2002. Otto anni più tardi la Commissione ne ha rivisto il funzionamento pratico e valutato le modifiche necessarie.

1.2. Motivazione e obiettivi della proposta

Sebbene, in linea generale, si ritenga che il regolamento funzioni bene, dalla consultazione con le parti interessate e da una serie di studi giuridici ed empirici elaborati per la Commissione è emerso che il regolamento presenta una serie di lacune, cui è opportuno porre rimedio. Sostanzialmente sono quattro le lacune principali individuate:

· la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione in un altro Stato membro ("exequatur") costituisce ancora un ostacolo alla libera circolazione delle decisioni, comportando costi e ritardi inutili per le parti e scoraggiando le imprese e i cittadini dallo sfruttare appieno il mercato interno;

· nelle controversie con convenuti di paesi terzi l'accesso alla giustizia nell'UE è nel complesso insoddisfacente. Fatte salve alcune deroghe, l'attuale regolamento si applica solo quando il convenuto è domiciliato nel territorio dell'UE. Negli altri casi la competenza è disciplinata dal diritto nazionale. La diversità delle legislazioni nazionali comporta un accesso ineguale alla giustizia per le imprese dell'UE che operano con partner di paesi terzi: alcune possono facilmente stare in giudizio nell'UE, altre no, anche quando non c’è un altro foro competente che garantisca il diritto a un giudice imparziale. Per giunta, se il diritto nazionale non concede l'accesso alla giustizia nelle controversie con controparti di paesi terzi, non è garantita l'applicazione delle disposizioni imperative del diritto dell'Unione che tutelano, ad esempio, i consumatori, i lavoratori dipendenti o gli agenti commerciali;

· occorre migliorare l'efficacia degli accordi di scelta del foro. Attualmente il regolamento fa obbligo al giudice designato dalle parti in un accordo di scelta del foro di sospendere il procedimento se in precedenza è stato adito un altro giudice. Tale norma consente alla parte in mala fede di ritardare la risoluzione della controversia dinanzi al giudice prescelto adendo previamente un giudice privo di competenza. Questa possibilità genera costi e ritardi aggiuntivi; inoltre pregiudica la certezza del diritto e la prevedibilità della risoluzione della controversia che gli accordi di scelta del foro dovrebbero garantire;

· occorre migliorare il rapporto tra arbitrato e procedimento giudiziario. L'arbitrato è escluso dal campo di applicazione del regolamento eppure, contestando la convenzione arbitrale dinanzi a un giudice, una parte può davvero comprometterne gli effetti e instaurare un procedimento giudiziario parallelo inefficiente che può portare a soluzioni incompatibili della controversia. Ne conseguono costi e ritardi aggiuntivi, una minore prevedibilità della risoluzione della controversia e l’incentivo a tattiche processuali scorrette.

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta contiene un'analisi approfondita dei problemi del sistema attuale e dell'impatto delle opzioni contemplate per risolverli.

L'obiettivo generale della revisione è sviluppare lo spazio europeo di giustizia rimuovendo gli ultimi ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, in linea con il principio del riconoscimento reciproco. L'importanza di tale obiettivo è sottolineata dal Consiglio europeo nel programma di Stoccolma [1] del 2009. Più precisamente, la proposta intende agevolare i procedimenti giudiziari transfrontalieri e la libera circolazione delle decisioni nell'Unione europea. La revisione dovrebbe poi contribuire a creare il contesto normativo necessario per la ripresa economica europea.

2. Consultazione e valutazione d'impatto

La presente proposta è stata preceduta da un'ampia consultazione delle parti interessate, degli Stati membri, delle altre istituzioni e degli esperti in merito ai problemi del sistema attuale e alle possibili soluzioni. Il 21 aprile 2009 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento e un libro verde che propone suggerimenti per la sua revisione, in risposta al quale ha ricevuto 130 contributi. La Commissione ha tenuto conto dei risultati di vari studi su diversi aspetti della revisione, in particolare uno studio del 2007 sull'applicazione pratica del regolamento [2] e uno studio del 2006 sulla competenza sussidiaria [3]. Due altri studi esterni [4] hanno raccolto dati empirici sull'impatto delle varie opzioni di riforma. Nel 2009 [5] e nel 2010 [6] la Commissione ha coorganizzato due conferenze sulla revisione. Nel luglio 2010 si è tenuta una riunione con gli esperti nazionali. È stato istituito un gruppo di esperti distinto in materia di arbitrato e si sono svolte tre riunioni, rispettivamente in luglio, settembre e ottobre 2010.

Dal processo di consultazione sono emerse le seguenti opinioni delle parti interessate sui principali elementi della riforma. Per quanto riguarda l'abolizione dell'exequatur, la grande maggioranza delle parti interessate e tutti gli Stati membri sono favorevoli all'obiettivo della libera circolazione delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione europea; il sostegno è generale anche all'abolizione della procedura d'exequatur quale mezzo per raggiungere tale obiettivo. Per quasi tutte le parti interessate l'abolizione dell'exequatur dovrebbe essere accompagnata da garanzie, in particolare per tutelare i diritti della difesa della parte contro cui è chiesto l'exequatur. Le opinioni tuttavia variano quanto all’entità delle garanzie e al luogo in cui le stesse dovrebbero essere disponibili (Stato membro dell'esecuzione o Stato membro d'origine). Sono state espresse preoccupazioni specifiche riguardo all'abolizione dell'exequatur nei casi di diffamazione e di ricorso collettivo. Quanto al funzionamento del regolamento nell'ordinamento giuridico internazionale, è opinione diffusa che i negoziati multilaterali a livello internazionale costituiscano il contesto più appropriato per regolamentare la materia. L’alternativa a un tale quadro suscita pareri discordi: un certo numero di parti interessate e di Stati membri è favorevole all'estensione delle norme sulla competenza ai convenuti di Stati terzi, in particolare per garantire l'accesso alla giustizia dinanzi a un giudice dell'Unione, tuttavia la maggior parte delle parti interessate ritiene che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di Stati terzi debbano essere disciplinati in un contesto multilaterale che garantisca la reciprocità a livello internazionale. Per quanto riguarda gli accordi di scelta del foro, le parti interessate e gli Stati membri sono nel complesso d'accordo sulla necessità di migliorarne l'efficacia. Tra le varie soluzioni proposte, prevale quella che dà precedenza al giudice prescelto affinché si pronunci sulla sua competenza. Tale meccanismo sarebbe largamente conforme al sistema istituito dalla convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro garantendo un approccio coerente all'interno dell'Unione e a livello internazionale, se l'Unione decidesse di concludere in futuro la convenzione del 2005. Per quanto riguarda il rapporto tra regolamento e arbitrato, sebbene molte parti interessate abbiano riconosciuto il problema e siano favorevoli ad un'azione futura, varie associazioni arbitrali hanno espresso preoccupazione per l'impatto di una qualsiasi regolamentazione sul ruolo centrale dei centri arbitrali europei a livello mondiale. Le opinioni divergono sul modo in cui procedere, ossia promuovere attivamente le convenzioni arbitrali evitando procedimenti paralleli e tattiche processuali scorrette, oppure escludere più largamente l'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento. In ogni caso, la maggior parte delle parti interessate si è detta in generale soddisfatta del funzionamento della convenzione di New York del 1958, che non dovrebbe essere pregiudicata da un'eventuale azione dell'Unione.

Nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta la Commissione ha analizzato i costi e i benefici dei principali aspetti della riforma.

3. Elementi giuridici della proposta

3.1 Sintesi delle misure proposte

Gli elementi della riforma sono i seguenti:

· abolire la procedura intermedia per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (exequatur), ad eccezione delle decisioni nei casi di diffamazione e di ricorso collettivo;

· estendere alle controversie con convenuti di paesi terzi le norme del regolamento sulla competenza, incluse quelle che disciplinano i casi in cui la stessa questione è pendente dinanzi a un giudice dell'UE e a un giudice di un paese terzo;

· rafforzare l'efficacia degli accordi di scelta del foro;

· migliorare il rapporto tra regolamento e arbitrato;

· migliorare il coordinamento dei procedimenti dinanzi ai giudici degli Stati membri;

· migliorare l'accesso alla giustizia per determinate controversie specifiche;

· chiarire le condizioni per la circolazione nell'UE dei provvedimenti provvisori e cautelari.

3.1.1. Abolire l'exequatur

La cooperazione giudiziaria civile si è sviluppata nell'ambito della creazione di un mercato interno in Europa, sulla base del presupposto del reciproco riconoscimento delle decisioni. Il reciproco riconoscimento è progressivamente migliorato grazie alla riduzione dei controlli sulle decisioni straniere nell'Unione. Oggi la cooperazione giudiziaria e il grado di fiducia tra gli Stati membri hanno raggiunto una maturità tale da poter passare a un sistema di circolazione delle decisioni più semplice, meno oneroso e più automatico, eliminando le formalità esistenti tra gli Stati membri. La proposta abolisce pertanto la procedura di exequatur per tutte le decisioni rientranti nel campo di applicazione del regolamento, ad eccezione delle decisioni pronunciate nei casi di diffamazione e di ricorso collettivo risarcitorio. L'abolizione dell'exequatur sarà accompagnata da garanzie procedurali che garantiranno la tutela adeguata del diritto del convenuto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Il convenuto disporrebbe di tre rimedi principali per impedire, in circostanze eccezionali, che una decisione pronunciata in uno Stato membro divenga esecutiva in un altro Stato membro. In primo luogo, potrebbe impugnare la decisione nello Stato membro d'origine se non è stato debitamente informato del procedimento in quello Stato. In secondo luogo, la proposta istituirebbe un rimedio straordinario nello Stato membro dell'esecuzione che permetterebbe al convenuto di eccepire qualsiasi altro vizio procedurale sorto durante il procedimento dinanzi al giudice d'origine e suscettibile di violare il suo diritto a un giudice imparziale. In terzo luogo, il convenuto potrebbe far sospendere l'esecuzione della decisione qualora questa sia in contrasto con un'altra decisione pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o – a determinate condizioni – in un altro paese. Tali garanzie riguardano le situazioni attualmente contemplate da determinati motivi di diniego, in particolare per tutelare i diritti della difesa, con la fondamentale differenza che il controllo dell'ordine pubblico sostanziale è abolito. Saranno pertanto risparmiati i tempi e i costi della procedura d'exequatur, garantendo nel contempo la necessaria tutela del convenuto.

La proposta contiene inoltre una serie di formulari per agevolare il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni straniere in assenza di procedura di exequatur, e le domande di riesame ai sensi della procedura a tutela dei diritti della difesa. Grazie a tali formulari sarà più semplice per le autorità competenti eseguire le decisioni, in particolare quando devono essere calcolati interessi e costi, diminuirà la necessità di tradurre le decisioni e sarà più facile proporre le domande di riesame delle decisioni per i convenuti che devono agire in un altro Stato membro.

La proposta mantiene la procedura di exequatur per le decisioni pronunciate nei casi di diffamazione in cui l'interessato sostiene che i mezzi di informazione abbiano violato i suoi diritti della personalità o il suo diritto alla vita privata. Si tratta di casi particolarmente sensibili e gli Stati membri hanno adottato approcci divergenti per garantire la coerenza con i vari diritti fondamentali in questione, quali la dignità umana, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale e la libertà di espressione e d'informazione. Tali divergenze, in combinazione con l'assenza di una norma di conflitto armonizzata a livello di Unione (si veda l’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 864/2007 ("Roma II") [7]), rendono prematuro presumere l'esistenza del livello di fiducia necessario tra gli ordinamenti giuridici per andare oltre lo status quo in tale materia. È pertanto preferibile mantenere temporaneamente la procedura di exequatur per le decisioni nei casi di diffamazione, in attesa di maggior chiarezza sulle norme sostanziali e/o sulle norme di conflitto in questo settore.

L'exequatur è altresì mantenuto per le decisioni pronunciate in procedimenti avviati da gruppi di attori, enti rappresentativi o organismi che agiscono nell'interesse pubblico, e che riguardano il risarcimento dei danni causati da pratiche commerciali illecite a una moltitudine di soggetti ("azione collettiva"). Gli attuali meccanismi per risarcire gruppi di persone vittime di pratiche commerciali illecite variano molto all'interno dell'UE. Essenzialmente ogni sistema nazionale di risarcimento è unico e non esistono due sistemi nazionali identici in questo settore. Alcune procedure si applicano solo in settori molto specifici (ad esempio, recupero delle perdite in investimenti di capitale in Germania o risarcimento dei danni causati da pratiche anticoncorrenziali nel Regno Unito); altre hanno un campo di applicazione più ampio (ad esempio, procedure di ricorso collettivo in Spagna). Una seconda differenza riguarda la legittimazione ad agire nei procedimenti relativi ad azioni risarcitorie: alcuni Stati membri hanno conferito ad autorità pubbliche la facoltà di avviare procedimenti in determinati settori (ad esempio, l’ombudsman in Finlandia), altri invece legittimano ad agire organizzazioni quali le associazioni dei consumatori (ad esempio, Bulgaria) o singoli che agiscono a nome di un gruppo (ad esempio, Portogallo). Molti Stati membri prevedono una combinazione di varie norme sulla legittimazione. Un'ulteriore differenza concerne la categoria di vittime che possono avvalersi dell’azione collettiva risarcitoria. La maggior parte dei sistemi nazionali richiamati prevede l’azione risarcitoria per i consumatori, ma solo pochi lo ammettono anche per altre vittime, ad esempio le piccole imprese. Sussistono differenze anche in merito agli effetti della decisione sui membri del gruppo interessato: nella maggior parte degli Stati membri la decisione vincola solo coloro che hanno espressamente acconsentito al procedimento ("opt-in", ad esempio Svezia, Italia); in alcuni la decisione è vincolante per tutti i membri del gruppo, salvo quelli che hanno scelto di non esserne vincolati (Portogallo, Danimarca e Paesi Bassi). Un'altra differenza riguarda il momento in cui gli aventi diritto sono identificati singolarmente. In alcuni Stati membri l'identificazione deve avvenire al momento della proposizione dell’azione collettiva (ad esempio, Regno Unito), mentre in altri può avvenire in un momento successivo (ad esempio, Polonia e Spagna). Sussistono inoltre notevoli differenze quanto al finanziamento dell'azione collettiva, alla ripartizione del ricavato e all'uso di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. Alla luce di queste notevoli differenze, allo stato attuale non si può presumere che sussista il livello di fiducia necessario. Per questo la Commissione sta per lanciare una consultazione pubblica su un approccio europeo all’azione collettiva intesa a individuare le forme di azione collettiva che potrebbero integrarsi nel sistema giuridico dell’UE e negli ordinamenti giuridici dei 27 Stati membri. Tale consultazione consentirà anche di determinare quanto siano efficaci le norme di diritto civile europeo e di diritto processuale europeo ai fini delle azioni collettive e dell’esecuzione delle decisioni in tutta l’Unione. In attesa dell'esito di tale consultazione, è prematuro andare oltre lo status quo in materia di azione collettiva risarcitoria abolendo la procedura dell’exequatur per le decisioni pronunciate nei procedimenti collettivi. Nell’eventualità che la consultazione porti all’adozione di misure di armonizzazione o ravvicinamento in questo settore, occorrerà estendere a tali procedure, in modo coerente, le disposizioni della presente proposta di regolamento relative all’abolizione dell’exequatur. Questa estensione non dovrà privare la Commissione della possibilità di proporre l’abolizione delle procedure intermedie per le azioni collettive risarcitorie anche in assenza di misure di armonizzazione o ravvicinamento, una volta accertate l’efficienza e l’accettabilità di un tale sviluppo nell’ordinamento giudiziario europeo.

3.1.2. Migliorare il funzionamento del regolamento nell'ordinamento giuridico internazionale

La proposta contiene varie modifiche per migliorare il funzionamento del regolamento nell'ordinamento giuridico internazionale.

· La proposta estende le norme del regolamento sulla competenza ai convenuti di paesi terzi. Tale modifica consentirà in generale alle imprese e ai cittadini di citare in giudizio nell'UE soggetti di paesi terzi, in quanto in tali casi sarà applicabile la norma speciale sulla competenza che, ad esempio, stabilisce la competenza del giudice dello Stato in cui deve essere eseguito il contratto. Più specificatamente, grazie alla modifica, le norme sulla competenza che tutelano i consumatori, i lavoratori dipendenti e gli assicurati saranno applicabili anche quando il convenuto è domiciliato al di fuori dell'UE.

· La proposta armonizza ulteriormente le norme sulla competenza sussidiaria e istituisce due fori supplementari per le controversie con convenuti domiciliati al di fuori dell'UE. In primo luogo, la proposta contempla la possibilità che un soggetto di paese terzo sia convenuto in giudizio nel luogo in cui si trovano i suoi beni mobili, purché il loro valore non sia sproporzionato al valore della pretesa e la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito. Inoltre, i giudici di uno Stato membro saranno competenti qualora non sia competente nessun altro foro che garantisce il diritto a un giudice imparziale e la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro interessato ("forum necessitatis"). L'armonizzazione della competenza sussidiaria garantisce ai cittadini e alle imprese l'accesso a un giudice nell'Unione in condizioni di parità, e l'uniformità di condizioni per le imprese nel mercato interno al riguardo. Le norme armonizzate compensano la soppressione delle norme nazionali vigenti. In primo luogo, il foro del luogo in cui si trovano i beni compensa l'assenza del convenuto nell'Unione. Tale norma esiste attualmente in un nutrito gruppo di Stati membri, e presenta il vantaggio di garantire che la decisione possa essere eseguita nello Stato in cui è stata emessa. In secondo luogo, il forum necessitatis garantisce il diritto degli attori dell'UE a un giudice imparziale, diritto particolarmente rilevante per le imprese dell'UE che investono in paesi con un ordinamento giuridico non ancora ben sviluppato.

· La proposta introduce una norma facoltativa sulla litispendenza per le controversie tra le stesse parti, aventi il medesimo oggetto e pendenti nell'UE e in un paese terzo. Il giudice di uno Stato membro può, in via eccezionale, sospendere il procedimento se in precedenza è stato adito un giudice di un paese terzo la cui decisione è prevista entro un termine ragionevole e potrà essere riconosciuta ed eseguita in quello Stato membro. Tale modifica intende evitare procedimenti paralleli all'interno e all'esterno dell'UE.

3.1.3. Rafforzare l'efficacia degli accordi di scelta del foro

La proposta contiene due modifiche dirette a migliorare l'efficacia degli accordi di scelta del foro.

Nel caso in cui le parti abbiano designato uno o più giudici particolari per risolvere eventuali controversie, la proposta dà la priorità al giudice designato nell'accordo affinché si pronunci sulla propria competenza, a prescindere che sia stato adito per primo o per secondo. Ogni altro giudice deve sospendere il procedimento finché il giudice prescelto non abbia dichiarato la propria competenza o – in caso di accordo invalido – incompetenza. Tale modifica rafforzerà l'efficacia degli accordi di scelta del foro ed eliminerà gli incentivi a ricorrere a tattiche processuali scorrette e adire giudici non competenti.

Inoltre, la proposta introduce una norma di conflitto uniforme sulla validità sostanziale dell'accordo di scelta del foro, garantendo così un risultato analogo su tale materia indipendentemente dal giudice adito.

Entrambe le modifiche rispecchiano le soluzioni adottate dalla convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro, facilitando così l'eventuale conclusione della convenzione da parte dell'Unione europea.

3.1.4. Migliorare il rapporto tra regolamento e arbitrato

La proposta contiene una norma specifica sul rapporto tra arbitrato e procedimento giudiziario. Tale norma impone al giudice adito di sospendere il procedimento se la sua competenza è contestata in base a una convenzione arbitrale e il tribunale arbitrale è stato adito, o è stato avviato un procedimento giudiziario relativo alla convenzione arbitrale nello Stato membro della sede dell'arbitrato. Tale modifica rafforzerà l'efficacia delle convenzioni arbitrali in Europa, evitando procedimenti paralleli in sede giudiziale e arbitrale ed eliminando gli incentivi a tattiche processuali scorrette.

3.1.5. Migliorare il coordinamento dei procedimenti dinanzi ai giudici degli Stati membri

Un'altra serie di modifiche è diretta a migliorare il coordinamento dei procedimenti giudiziari negli Stati membri. In particolare:

· la proposta intende migliorare la norma generale sulla litispendenza introducendo un termine per l'accertamento della competenza da parte del primo giudice adito. La modifica prevede inoltre lo scambio di informazioni tra giudici investiti della stessa materia;

· la proposta facilita la riunione di azioni connesse eliminando il requisito che la riunione debba essere consentita dalla legge nazionale;

· per quanto riguarda i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, la proposta prevede la libera circolazione dei provvedimenti concessi da un giudice competente nel merito, inclusi – a determinate condizioni – i provvedimenti concessi inaudita altera parte. Per contro, la proposta impedisce la circolazione dei provvedimenti provvisori disposti da un giudice diverso da quello competente nel merito. Date le notevoli differenze tra le normative nazionali in materia, è opportuno che l'efficacia di tali provvedimenti sia limitata al territorio dello Stato membro in cui sono stati concessi, evitando così il rischio del "forum shopping". Da ultimo, se il procedimento di merito pende dinanzi a un giudice e a un altro giudice è chiesto di disporre un provvedimento provvisorio, la proposta fa obbligo ai due giudici di cooperare per garantire che nel concedere il provvedimento provvisorio siano tenute in considerazione tutte le circostanze del caso.

3.1.6. Migliorare l'accesso alla giustizia

Un'ultima serie di modifiche migliora il funzionamento pratico delle norme sulla competenza. La proposta prevede infatti:

· per le domande relative a diritti reali, la competenza del foro del luogo in cui si trovano i beni mobili;

· in materia di lavoro, la possibilità per i lavoratori dipendenti di citare in giudizio una pluralità di convenuti ai sensi dell'articolo 6, punto 1. Tale possibilità esisteva già nel quadro della convenzione di Bruxelles del 1968. Il suo inserimento nel regolamento sarà a vantaggio dei lavoratori che intendono agire contro co-datori di lavoro stabiliti in Stati membri diversi (si veda la situazione di cui alla causa C-462/06). Del ripristino della possibilità di riunire i procedimenti contro una pluralità di convenuti in materia di lavoro beneficeranno principalmente i lavoratori. La situazione opposta, quella cioè in cui un datore di lavoro riunisce i procedimenti contro una pluralità di lavoratori, non sembra verificarsi nella pratica in materia di contratti individuali di lavoro;

· la possibilità di concludere accordi di scelta del foro per le controversie relative alla locazione di uffici ad uso professionale;

· l'obbligo di informare il convenuto che si costituisce in giudizio delle conseguenze giuridiche di non eccepire l’incompetenza del giudice.

3.2 Base giuridica

La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 44/2001, che si basava sull'articolo 61, lettera c), e sull'articolo 67, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la base giuridica corrispondente è l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non è applicabile alla Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati. Tuttavia, le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 sono state estese alla Danimarca dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato il 19 ottobre 2005. Tale accordo prevede altresì un meccanismo che consente alla Danimarca di applicare ogni strumento che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001.

Il titolo V non si applica neppure al Regno Unito e all'Irlanda, salvo decisione contraria di tali paesi, ai sensi delle disposizioni pertinenti del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

3.3 Sussidiarietà e proporzionalità

I vari elementi della revisione sopra esposti sono conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Per quanto riguarda la sussidiarietà, all'abolizione dell'exequatur non possono provvedere gli Stati membri poiché la procedura è stata armonizzata con il regolamento Bruxelles I e pertanto è modificabile solo con regolamento. Lo stesso dicasi per il miglioramento delle norme vigenti in materia di competenza e il coordinamento dei procedimenti tra Stati membri. Per quanto riguarda la proposta di armonizzare la competenza sussidiaria degli Stati membri, l'attuale differenza tra le normative nazionali crea disparità di condizioni di mercato per le imprese che operano con partner di paesi terzi. Solo una normativa a livello europeo può creare condizioni uniformi. Infine, per quanto riguarda il rapporto con l'arbitrato, gli Stati membri da soli non possono garantire che i procedimenti arbitrali che si svolgono nel loro territorio siano adeguatamente coordinati con i procedimenti in corso in altri Stati membri perché l'efficacia della legislazione nazionale è limitata dal principio di territorialità. È pertanto necessaria un'azione a livello di Unione.

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta dimostra che i benefici delle modifiche proposte superano i relativi costi, pertanto le misure proposte sono proporzionate.

3.4 Impatto sui diritti fondamentali

Come precisato nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta e in conformità con la strategia dell'Unione per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [8], tutti gli elementi della riforma rispettano i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale garantito dall'articolo 47, e per giunta migliorano il livello di protezione dei consumatori di cui all'articolo 38. L'abolizione dell'exequatur sarà accompagnata dall'istituzione di procedure per un riesame speciale, atte a garantire che il convenuto disponga di un ricorso effettivo e che la decisione che non rispetti il diritto del convenuto a un giudice imparziale o i diritti della difesa non sia efficace nei suoi confronti. Le modifiche previste in relazione all'ordinamento giuridico internazionale miglioreranno l'accesso alla giustizia nell'Unione dei cittadini, specie quando sono la controparte debole, e delle imprese. Eliminando la possibilità di eludere un accodo di scelta del foro o una convenzione arbitrale si ridurrà il rischio di procedimenti paralleli, migliorando così l'efficacia generale della giustizia e la libertà d'impresa di cui all'articolo 16 della Carta. Da ultimo, nessuna disposizione del regolamento pregiudica il diritto fondamentale dei lavoratori e dei datori di lavoro, o delle rispettive organizzazioni, di negoziare e di concludere contratti collettivi e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero, ai sensi dell'articolo 28 della Carta.

44/2001

2010/xxxx (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) n. 44/2001 DEL CONSIGLIO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2000

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

44/2001 (adattato)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 61, lettera c) 67, paragrafo 4, e l'articolo 67, paragrafo 1 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e) ,

44/2001

vista la proposta della Commissione europea [9],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo [10],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [11],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

nuovo

(1) Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [12] è stato più volte modificato [13]. Poiché devono essere apportate nuove modifiche, per ragioni di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

44/2001 considerando 1 (adattato)

(2) La Comunità L'Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone che faciliti l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile . Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità l'Unione adotti, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

44/2001 considerando 2

nuovo

(3) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché garantire che le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

44/2001 considerando 3 (adattato)

(4) Tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .

44/2001 considerando 6 (adattato)

(5) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario dell'Unione cogente e direttamente applicabile.

44/2001 considerando 4 (adattato)

(6) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire Iin base al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, enunciati sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea . Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

44/2001 considerando 5 (adattato)

(7) Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, quarto trattino del trattato che istituisce la Comunità europea , la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, (in appresso denominata "Convenzione di Bruxelles") [14]. Il 16 settembre 1998 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. Dette convenzioni hanno formato oggetto di lavori di revisione e il Consiglio ha approvato il contenuto del testo riveduto. È opportuno garantire le continuità dei risultati ottenuti nell'ambito di tale revisione.

nuovo

(8) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ha sostituito tra gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, la convenzione di Bruxelles per quanto riguarda il territorio dell'Unione. Con decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 2006, l'Unione ha concluso un accordo con la Danimarca per garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 in Danimarca. La convenzione di Lugano del 1988 è stata rivista con la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa il 30 ottobre 2007 dall'Unione, dalla Danimarca e dagli Stati EFTA [15]. È opportuno garantire la continuità nell'interpretazione di tali convenzioni e del presente regolamento.

(9) Il 21 aprile 2009 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 [16], in cui si giunge alla conclusione che il regolamento funziona, nel complesso, in modo soddisfacente ma che è auspicabile migliorare l'applicazione di determinate disposizioni, agevolare ulteriormente la libera circolazione delle decisioni e garantire un migliore accesso alla giustizia.

44/2001 considerando 7 (adattato)

(10) Si deve includere nel campo d'applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti. Alla luce dell’adozione del regolamento (CE) n. 4/2009, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, è opportuno escludere tali materie dal campo di applicazione del presente regolamento.

nuovo

(11) Il presente regolamento non si applica all'arbitrato, salvo nei casi limitati ivi previsti. In particolare non si applica alla forma, all'esistenza, alla validità e all'efficacia delle convenzioni arbitrali, ai poteri degli arbitri, alla procedura davanti ai tribunali arbitrali, né alla validità, all'annullamento, al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi arbitrali.

44/2001 considerando 8

Le controversie alle quali si applica il presente regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati membri vincolati dal regolamento stesso. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati.

44/2001 considerando 9

I convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio dello Stato membro del giudice adito e i convenuti domiciliati in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono continuare ad essere soggetti alla convenzione di Bruxelles.

44/2001 considerando 10

Ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento devono essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro vincolato dallo stesso anche se il debitore condannato è domiciliato in uno Stato terzo.

44/2001 considerando 11

(12) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

44/2001 considerando 12

nuovo

(13) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto evitando che il convenuto sia citato davanti a un giudice di uno Stato membro che non fosse per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

44/2001 considerando 13

(14) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

44/2001 considerando 14

(15) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

nuovo

(16) Onde difendere gli interessi degli attori e dei convenuti e promuovere la corretta amministrazione della giustizia nell'Unione, la circostanza che il convenuto abbia il domicilio in uno Stato terzo non deve escludere più l’applicazione di determinate norme dell'Unione sulla competenza, né deve essere più previsto il rinvio al diritto nazionale.

(17) È pertanto necessario fissare nel presente regolamento un corpus completo di norme sulla competenza internazionale dei giudici degli Stati membri. Le vigenti norme sulla competenza garantiscono un collegamento stretto tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri, che giustifica l'estensione di tali norme ai convenuti a prescindere dal luogo in cui hanno il domicilio. Il presente regolamento deve inoltre determinare i casi in cui il giudice di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria.

44/2001 considerando 15

(18) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera "pendente". Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.

nuovo

(19) Occorre migliorare l'efficacia degli accordi di scelta del foro onde conferire piena efficacia alla volontà delle parti ed impedire tattiche processuali scorrette. Il presente regolamento dovrebbe pertanto dare priorità al giudice designato nell'accordo affinché si pronunci sulla propria competenza, a prescindere che sia stato adito per primo o per secondo.

(20) Occorre migliorare anche l'efficacia delle convenzioni arbitrali onde conferire piena efficacia alla volontà delle parti. Ciò valga soprattutto quando la sede dell'arbitrato concordata o designata si situa in uno Stato membro. Il presente regolamento dovrebbero pertanto contemplare norme speciali atte a evitare procedimenti paralleli e tattiche processuali scorrette in tali circostanze. La sede dell'arbitrato dovrebbe essere la sede prescelta dalle parti o a quella designata dal tribunale arbitrale, dall'organo arbitrale o da altra autorità scelta direttamente o indirettamente dalle parti.

(21) Sarebbe opportuno un meccanismo flessibile che permetta ai giudici degli Stati membri di tenere conto dei procedimenti pendenti davanti a giudici di Stati terzi, vista in particolare la corretta amministrazione della giustizia e considerato se sia possibile riconoscere ed eseguire nello Stato membro la decisione dello Stato terzo.

(22) È opportuno chiarire la nozione di provvedimenti provvisori e cautelari. Questi dovrebbero comprendere, in particolare, le ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a proteggere prove, includendo così i provvedimenti di perquisizione e sequestro di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [17]. Sarebbero invece esclusi i provvedimenti che non hanno natura cautelare, come quelli che ordinano l’audizione di un teste per permettere al richiedente di valutare l’opportunità di un’eventuale azione.

44/2001 considerando 16

La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

44/2001 considerando 17

La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel presente regolamento.

44/2001 considerando 18

Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività.

nuovo

(23) La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell'Unione e la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustificano l'abolizione delle procedure intermedie attualmente necessarie per l'esecuzione nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. Di conseguenza, la decisione emessa dal giudice di uno Stato membro dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. Tuttavia, considerate le divergenze tra gli ordinamenti degli Stati membri e il carattere particolarmente sensibile delle questioni legate alla diffamazione e al risarcimento ottenuto mediante azione collettiva, è opportuno mantenere in via provvisoria l'attuale procedura di riconoscimento ed esecuzione per le decisioni emesse in queste materie, in attesa di sviluppi del diritto in tale settore. La portata della disposizione specifica relativa alla diffamazione dovrebbe coincidere con quella dell’esclusione di tale materia dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), e dovrebbe essere interpretata nello stesso modo. Nell’eventualità che siano adottate misure di armonizzazione o ravvicinamento delle norme procedurali applicabili alle azioni collettive, occorre estendere le disposizioni che aboliscono le procedure intermedie necessarie per l'esecuzione anche alle decisioni che concedono il risarcimento nelle azioni collettive. Questa estensione non dovrà privare la Commissione della possibilità di proponga l’abolizione delle procedure intermedie per le azioni collettive risarcitorie anche in assenza di misure di armonizzazione o ravvicinamento, una volta accertate l’efficienza e l’accettabilità di un tale sviluppo nell’ordinamento giudiziario europeo.

(24) L'abolizione delle procedure intermedie deve essere corredata di garanzie appropriate dirette, in particolare, ad assicurare il pieno rispetto dei diritti della difesa e del diritto a un giudice imparziale, quali sanciti all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È pertanto necessario istituire, nella fase dell'esecuzione, rimedi straordinari a favore del convenuto che non è comparso in giudizio per mancata notificazione o comunicazione o per altri vizi procedurali insorti durante il procedimento davanti al giudice d'origine e suscettibili di violare l'articolo 47 della Carta.

(25) L'abolizione delle procedure intermedie richiede un adattamento della libera circolazione dei provvedimenti provvisori e cautelari. Quando tali provvedimenti sono adottati da un giudice competente a conoscere nel merito, deve esserne assicurata la libera circolazione. Quando invece sono adottati da un giudice che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia deve limitarsi al territorio dello Stato membro interessato. Dovrebbero poter circolare liberamente anche i provvedimenti concessi inaudita altera parte, purché corredati di garanzie appropriate.

44/2001 considerando 19 (adattato)

(26) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles e dei regolamenti che la sostituiscono, ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'Unione europea e il protocollo del 1971 [18] dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

nuovo

(27) Il presente regolamento deve garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale garantito dall'articolo 47. In nessun modo il presente regolamento potrà pregiudicare la libertà di espressione e d'informazione (articolo 11), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro, o delle rispettive organizzazioni, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero (articolo 28).

44/2001 considerando 20 (adattato)

nuovo

(28) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea sul funzionamento dell’Unione europea , questi Stati hanno notificato la loro intenzione di partecipare hanno partecipato all'adozione ed applicazione del presente regolamento (CE) n. 44/2001. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione] .

44/2001 considerando 21 (adattato)

nuovo

(29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea sul funzionamento dell'Unione europea , questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca , fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi il contenuto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 a norma dell’articolo 3 dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [19].

44/2001 considerando 22

Dato che la convenzione di Bruxelles è in vigore nelle relazioni tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, tale convenzione e il protocollo del 1971 sono tuttora applicabili tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.

44/2001 considerando 23 (adattato)

(30) La convenzione di Bruxelles continua parimenti ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento in virtù dell'applicazione dell'articolo 299 335 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .

44/2001 considerando 24 (adattato)

(31) Lo stesso spirito di coerenza esige che il presente regolamento non incida sulle norme stabilite in tema di competenza e riconoscimento delle decisioni da specifici atti normativi comunitari dell'Unione specifici.

44/2001 considerando 25

(32) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali.

44/2001 considerando 26

Per tener conto delle particolarità procedurali vigenti in certi Stati membri è opportuno dotare della necessaria flessibilità le norme di massima stabilite dal regolamento. A tal fine è necessario introdurre nel presente regolamento alcune delle disposizioni contenute nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles.

44/2001 considerando 27

Onde consentire una transizione armoniosa in determinati settori che formavano oggetto di disposizioni particolari nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles, il presente regolamento prevede, per un periodo transitorio, disposizioni che tengono conto della situazione specifica in alcuni Stati membri.

44/2001 considerando 28 (adattato)

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenterà una relazione sulla sua applicazione, formulando, se del caso, proposte di modifica.

44/2001 considerando 29

Gli allegati da I a IV relativi alle norme nazionali sulla competenza, ai giudici o autorità competenti e ai mezzi di ricorso dovranno essere modificati dalla Commissione in base alle modifiche trasmesse dallo Stato membro interessato. Le modifiche degli allegati V e VI dovranno essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [20],

nuovo

(33) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di adeguare gli allegati I, II, V, VI e VII.

44/2001 (adattato)

HA HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

44/2001

nuovo

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) l'arbitrato , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 4, e dall'articolo 33, paragrafo 3 .

nuovo

e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.

44/2001

3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Articolo 322

Ai sensi del presente regolamento, s’intende per:

44/2001 (adattato)

a) per “decisione”: si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché compresa la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

nuovo

Ai fini del capo III, il termine "decisione" comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari adottati da un giudice competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Sono inclusi anche i provvedimenti adottati senza che il convenuto sia stato invitato a comparire e destinati ad essere eseguiti senza previa notifica o comunicazione al convenuto, purché quest'ultimo abbia il diritto di impugnare successivamente il provvedimento ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro d'origine;

b) "provvedimenti provvisori e cautelari": in particolare le ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni e prove;

c) "giudice": l’autorità designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento;

d) "transazione giudiziaria": la transazione approvata dal giudice o conclusa davanti al giudice nel corso di un procedimento;

e) "atto pubblico": qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:

i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico, e

ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;

f) "Stato membro d'origine": lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l’atto pubblico;

g) "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

h) "giudice d'origine": il giudice che ha emesso la decisione da riconoscere ed eseguire.

44/2001

CAPO II

COMPETENZA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 23

1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Articolo 34

1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.

nuovo

2. Le persone che non sono domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di uno Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 8 del presente capo.

44/2001

Articolo 4

1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23.

2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I.

Sezione 2

Competenze speciali

Articolo 5

44/2001 (adattato)

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro Sono competenti :

1. a) in materia contrattuale, davanti al il giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

44/2001

b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2. in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

44/2001 (adattato)

32. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

nuovo

3. qualora si tratti di diritti reali o possesso di beni mobili, il giudice del luogo in cui si trovano i beni;

44/2001 (adattato)

4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al il giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;

5. qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al il giudice del luogo in cui essa è situata;

6. nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai i giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio;

7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al il giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:

44/2001

a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;

questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.

Articolo 6

44/2001 (adattato)

La Una persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta:

1. qualora sia domiciliata nel territorio di uno Stato membro e in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

44/2001

2. qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale;

3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;

4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

Articolo 7

Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

Sezione 3

Competenza in materia di assicurazioni

Articolo 8

In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.

Articolo 9

44/2001 (adattato)

1. L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

44/2001

a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o

b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario, o

c) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.

2. Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

Articolo 10

L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 11

1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti.

Articolo 12

1. Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 13

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1. posteriore al sorgere della controversia, o

2. che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3. che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni, o

4. stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro, o

5. che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14.

Articolo 14

I rischi di cui all'articolo 13, punto 5, sono i seguenti:

1. ogni danno

a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;

b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;

2. ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli,

a) risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi;

b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);

3. ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;

4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1, 2 e a 3;

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5. fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i "grandi rischi" quali definiti nella direttiva 73/239/CEE del Consiglio [21] direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [22], modificata dalle direttive 88/357/CEE [23] e 90/618/CEE [24], nell'ultima versione in vigore.

44/2001

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Sezione 4

Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori

Articolo 15

1. Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

Articolo 16

1. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 17

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1. posteriore al sorgere della controversia, o

2. che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3. che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.

Sezione 5

Competenza in materia di contratti individuali di lavoro

Articolo 18

1. Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto 5, e l'articolo 6, punto 1, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.

2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

Articolo 19

44/2001 (adattato)

Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

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1. davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o

2. in un altro Stato membro:

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a) davanti al giudice del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente, o

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b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.

Articolo 20

1. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 21

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione un accordo:

1. posteriore al sorgere della controversia, o

2. che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.

Sezione 6

Competenze esclusive

Articolo 22

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Indipendentemente dal domicilio, Hhanno competenza esclusiva:

1. in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di locazione di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato. Tuttavia:

a) Tuttavia in materia di contratti d'affitto di locazione di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l'affittuario il conduttore sia una persona fisica e il proprietario locatore e l'affittuario il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro al momento della conclusione dell’accordo o dell'instaurazione del procedimento ;

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(b) in materia di accordi relativi a contratti di locazione di locali ad uso professionale, le parti possono attribuire la competenza a un giudice o ai giudici di uno Stato membro in conformità dell'articolo 23;

44/2001

2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;

3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;

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4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione [25], i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario dell'Unione o di una convenzione internazionale.

44/2001

Salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato;

5. in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

Sezione 7

Proroga di competenza

Articolo 23

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1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro , salvo che l'accordo sia nullo nel merito secondo la legge di tale Stato membro . Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

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a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

3. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.

3. Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.

4. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 24

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.

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2. Nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 e 5 del presente capo, la domanda giudiziale o un atto equivalente deve informare il convenuto del suo diritto di eccepire l'incompetenza del giudice e delle conseguenze della comparizione. Prima di dichiararsi competente ai sensi del presente articolo, il giudice si assicura che il convenuto sia stato informato in tal senso.

Sezione 8

Competenza sussidiaria e forum necessitatis

Articolo 25

Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 2 a 24, la competenza spetta ai giudici dello Stato membro in cui si trovano i beni del convenuto, purché:

a) il loro valore non sia sproporzionato al valore della pretesa, e

b) la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.

Articolo 26

Qualora nessun giudice degli Stati membri sia competente ai sensi del presente regolamento, i giudici di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere della controversia se lo impongono il diritto a un giudice imparziale o il diritto di accesso alla giustizia, in particolare:

a) se il procedimento non può essere ragionevolmente intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento, o

b) se la decisione nel merito emessa in uno Stato terzo non può essere riconosciuta ed eseguita nello Stato membro del giudice adito ai sensi della legge di quello Stato, e il riconoscimento e l'esecuzione sono necessari per garantire il rispetto dei diritti del convenuto,

e la controversia ha un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.

44/2001

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Sezione 89

Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione

Articolo 2527

Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento , dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

44/2001 (adattato)

Articolo 2628

1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro uno Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

44/2001

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32. Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [26] 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio [27] , qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del presente regolamento.

43. Ove le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 1393/2007 non siano applicabili, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione.

Sezione 910

Litispendenza e connessione

Articolo 2729

1. Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 2, Qqualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

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2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il giudice adito per primo accerta la propria competenza entro sei mesi, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Su istanza di qualunque altro giudice investito della controversia, il giudice adito per primo comunica all’altro giudice la data in cui è stato adito e se ha accertato la competenza o quando prevede di farlo.

44/2001

23. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

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4. Qualora la sede dell'arbitrato concordata o designata si trovi in uno Stato membro, il giudice di un altro Stato Membro la cui incompetenza sia eccepita in base a una convenzione arbitrale sospende il procedimento non appena il giudice dello Stato membro in cui si trova la sede dell'arbitrato o il tribunale arbitrale sia stato investito di un procedimento diretto ad accertare, in via principale o incidentale, l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale.

Il presente paragrafo non impedisce che, nella situazione di cui sopra, il giudice di cui è eccepita l’incompetenza si dichiari incompetente, in conformità del suo diritto nazionale.

Ove sia stata accertata l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale, il giudice adito dichiara la propria incompetenza.

Il presente paragrafo non si applica alle controversie relative alle materie di cui al capo II, sezioni 3, 4 e 5.

44/2001

Articolo 2830

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

44/2001 (adattato)

2. Se tali la causea davanti al giudice adito per primo è sono pendentie in primo grado, il qualunque altro giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

44/2001

3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

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Articolo 31

Se il procedimento di merito pende davanti a un giudice di uno Stato membro e a un giudice di un altro Stato membro è proposta un'istanza di provvedimento provvisorio o cautelare, i giudici interessati cooperano per garantire un coordinamento adeguato tra il procedimento di merito e il provvedimento provvisorio o cautelare.

In particolare, il giudice cui è richiesto il provvedimento provvisorio o cautelare si informa presso l'altro giudice di tutte le circostanze pertinenti del caso, quali l'urgenza del provvedimento richiesto o l'eventuale diniego di provvedimenti analoghi da parte del giudice del merito.

44/2001

Articolo 2932

1. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza.

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2. Fatti salvi gli accordi disciplinati dalle sezioni 3, 4 e 5 del presente capo, qualora un accordo di cui all’articolo 23 conferisca la competenza esclusiva al giudice o ai giudici di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non sono competenti a pronunciarsi sulla controversia finché il giudice o i giudici designati nell'accordo non hanno dichiarato la propria incompetenza.

44/2001

Articolo 3033

1. Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:

1)a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o

2)b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.

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L'autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui alla lettera b) è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare.

2. Il giudice e l'autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui al paragrafo 1 annotano, se pertinente, la data e l’ora del deposito della domanda giudiziale o del ricevimento degli atti da notificare o comunicare.

3. Ai fini della presente sezione, il tribunale arbitrale s'intende adito quando una parte ha nominato un arbitro o ha chiesto il sostegno di un’istituzione, di un'autorità o di un giudice per la costituzione del tribunale arbitrale.

Articolo 34

1. In deroga alle norme di cui agli articoli da 3 a 7, se al momento in cui il giudice di uno Stato membro è adito, pende davanti a un giudice di uno Stato terzo un procedimento tra le stesse parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice dello Stato membro può sospendere il procedimento purché:

a) il giudice dello Stato terzo sia stato adito per primo,

b) si possa supporre che il giudice dello Stato terzo pronuncerà, entro un termine ragionevole, una decisione che sarà riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro, e

c) il giudice sia convinto che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.

2. Durante il periodo di sospensione del procedimento la parte che ha adito il giudice dello Stato membro non perde i benefici dell’interruzione dei termini di prescrizione o decadenza previsti dalla legge di quello Stato membro.

3. Il giudice può riassumere il procedimento in qualunque momento su istanza di parte o d'ufficio se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo è sospeso o interrotto,

b) il giudice ritiene improbabile che il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole,

c) è necessario riassumere il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia.

4. Il giudice dichiara irricevibile la domanda su istanza di parte o d'ufficio se il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo si è concluso con una decisione esecutiva in tale Stato, o che può essere riconosciuta e se del caso eseguita nello Stato membro.

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Sezione 1011

Provvedimenti provvisori e cautelari

nuovo

Articolo 35

Qualora i giudici di uno Stato membro siano competenti a conoscere nel merito, essi sono competenti ad adottare i provvedimenti provvisori e cautelari previsti dalla legge di quello Stato.

44/2001 (adattato)

nuovo

Articolo 3136

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se , in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro o a un tribunale arbitrale .

44/2001 (adattato)

CAPO III

RICONOSCIMENTO , ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE

Articolo 32

Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

nuovo

Articolo 37

1. Il presente capo disciplina il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. La sezione 1 si applica a tutte le decisioni eccetto quelle di cui al paragrafo 3.

3. La sezione 2 si applica alle decisioni emesse in un altro Stato membro:

a) relative ad obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, e

b) in procedimenti che riguardano il risarcimento dei danni causati da pratiche commerciali illecite a una moltitudine di soggetti lesi e che sono promossi da:

i. un ente statale,

ii. un'organizzazione senza scopo di lucro il cui obiettivo e attività principale è rappresentare e difendere gli interessi di gruppi di persone fisiche o giuridiche in altro modo che fornendo loro consulenza legale o rappresentandoli in giudizio su base commerciale, o

iii. un gruppo di più di dodici attori.

4. Fatta salva la competenza della Commissione a proporre in qualsiasi momento, alla luce dello stato di convergenza dei diritti nazionali e dello sviluppo del diritto dell’Unione, l’estensione delle norme della sezione 1 alle decisioni rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 3, lettera b), la Commissione, tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o prima se propone un’ulteriore armonizzazione, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione che riesamina la necessità di mantenere la procedura di riconoscimento ed esecuzione per le decisioni emesse nelle materie di cui al paragrafo 3.

Sezione 1

Decisioni per le quali non è richiesta la dichiarazione di esecutività

Sottosezione 1

Abolizione dell'exequatur

Articolo 38

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

2. La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato lo è anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l’esecutività.

Articolo 39

1. La parte che desideri invocare in un altro Stato membro una decisione riconosciuta ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, produce una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità.

2. Il giudice davanti al quale è invocata la decisione riconosciuta può, se del caso, chiedere alla parte che intende avvalersene di produrre un attestato rilasciato dal giudice d’origine compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato I, e di fornire la traslitterazione o la traduzione del contenuto del formulario conformemente all'articolo 69.

Il giudice d’origine rilascia tale attestato anche su istanza di qualsiasi parte interessata.

3. Il giudice davanti al quale è invocata la decisione riconosciuta può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se la decisione è impugnata nello Stato membro d'origine o se è presentata una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 45 o 46.

Sottosezione 2

Esecuzione

Articolo 40

Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 41

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione.

2. In deroga al paragrafo 1, i motivi di diniego o sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione non si applicano nella misura in cui riguardano i casi previsti agli articoli da 43 a 46.

Articolo 42

1. Per l’esecuzione in un altro Stato membro di una decisione diversa da quelle di cui al paragrafo 2, il richiedente fornisce alle competenti autorità incaricate dell’esecuzione:

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità, e

b) l'attestato rilasciato dal giudice d'origine mediante il formulario di cui all'allegato I, certificante che la decisione è esecutiva e contenente, se del caso, un estratto della decisione e le informazioni pertinenti sulle spese del procedimento recuperabili e il calcolo degli interessi.

2. Per l’esecuzione in un altro Stato membro di una decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alle competenti autorità incaricate dell’esecuzione:

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità, e

b) l'attestato rilasciato dal giudice d'origine mediante il formulario di cui all'allegato I, contenente una descrizione del provvedimento e certificante:

i) che il giudice è competente nel merito, e

ii) qualora il provvedimento sia disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire e debba essere eseguito senza previa notificazione o comunicazione al convenuto, che questi ha il diritto di impugnare il provvedimento ai sensi del diritto dello Stato membro d'origine.

3. L'autorità competente può, se del caso, chiedere la traslitterazione o la traduzione del contenuto del formulario di cui alla lettera b) dei paragrafi 1 e 2, conformemente all'articolo 69.

4. Le autorità competenti non possono esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione. Tuttavia, una traduzione può essere richiesta se l’esecuzione della decisione è contestata e la traduzione risulta necessaria.

Articolo 43

Su istanza del convenuto, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione nega, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione:

a) se è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro dell'esecuzione;

b) se è in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 44

1. In caso di domanda di riesame ai sensi dell'articolo 45 o dell’articolo 46, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può, su istanza del convenuto:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari,

b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare, o

c) sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione.

2. Su istanza del convenuto, l’autorità competente sospende l’esecuzione della decisione se l’esecutività della stessa è sospesa nello Stato membro d’origine.

3. Qualora sia disposto un provvedimento cautelare senza che il convenuto sia stato invitato a comparire e tale provvedimento sia eseguito senza previa notificazione o comunicazione al convenuto, l’autorità competente può, su istanza del convenuto, sospendere l’esecuzione se questi ha impugnato il provvedimento nello Stato membro d'origine.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 45

1. Il convenuto che non sia comparso nello Stato membro d’origine ha il diritto di chiedere il riesame della decisione al giudice competente di tale Stato membro se:

a) non gli sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, o

b) non ha avuto la possibilità di contestare la pretesa a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili,

eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione.

2. La domanda è presentata mediante il formulario di cui all'allegato II.

3. La domanda può essere presentata direttamente al giudice dello Stato membro d’origine competente per il riesame ai sensi del presente articolo. La domanda può inoltre essere presentata al giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione che senza ingiustificato ritardo la trasmetterà al giudice competente dello Stato membro d’origine usando i mezzi di comunicazione notificati ai sensi dell'articolo 87, lettera b).

4. La domanda di riesame è presentata tempestivamente, in ogni caso entro 45 giorni dalla data in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire. Qualora il convenuto chieda il riesame nell'ambito del procedimento di esecuzione, il termine decorre al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l’effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. La domanda si considera presentata dal momento in cui è ricevuta da uno dei giudici di cui al paragrafo 3.

5. Se la domanda di riesame è manifestamente infondata, il giudice la dichiara irricevibile immediatamente, in ogni caso entro 30 giorni dal suo ricevimento. In tal caso la decisione resta valida.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la decisione è nulla. Tuttavia, la parte che ha ottenuto la decisione dinanzi al giudice d’origine non perde i benefici dell’interruzione dei termini di prescrizione o decadenza derivanti dal primo procedimento.

6. La presente disposizione si applica in luogo dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del presente regolamento.

Articolo 46

1. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 45, una parte ha il diritto di chiedere che siano negati il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione qualora i principi fondamentali alla base del diritto a un giudice imparziale ostino a tale riconoscimento o esecuzione.

2. La domanda è presentata al giudice dello Stato membro dell'esecuzione indicato nell'allegato III. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui sono richiesti il riconoscimento o l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

3. Le modalità del deposito della domanda sono determinate in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

4. Se la domanda è manifestamente infondata, il giudice la dichiara irricevibile immediatamente, in ogni caso entro 30 giorni dal suo ricevimento.

5. Se il giudice decide che la domanda è giustificata, il riconoscimento o l'esecuzione della decisione sono negati.

6. La decisione emessa in conformità del presente articolo può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all'allegato IV.

7. Il giudice cui è presentata la domanda ai sensi del presente articolo può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata, nello Stato membro d'origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto. In quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre l’impugnazione.

8. La parte soccombente sopporta le spese processuali ai sensi del presente articolo, comprese le spese legali della controparte.

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Sezione 12

Riconoscimento Decisioni per le quali è provvisoriamente richiesta la dichiarazione di esecutività

Articolo 3347

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro nelle materie di cui all’articolo 37, paragrafo 3, sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo agli articoli da 50 a 63 , che la decisione deve essere riconosciuta.

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3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.

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Articolo 3448

Le decisioni non sono riconosciute:

1. se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (ordre public) dello Stato membro richiesto;

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2. se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

3. se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

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4. se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

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nuovo

Articolo 35

1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 72.

2. Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza.

3. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34, punto 1.

Articolo 3749

1. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro, può sospendere sospende il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso .

2. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.

44/2001 (adattato)

Sezione 2

Esecuzione

Articolo 3850

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite esecutive in un altro Stato membro negli altri Stati membri dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata in conformità della procedura di cui agli articoli da 51 a 63 .

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2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.

Articolo 3951

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nuovo

1. L'istanza di dichiarazione di esecutività deve essere è proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II dello Stato membro dell'esecuzione, comunicati da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 87, lettera d) .

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2. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 4052

44/2001 (adattato)

1. Le modalità del deposito dell'istanza di dichiarazione di esecutività sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto dell'esecuzione .

2. L'istanza è corredata dei seguenti documenti:

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

b) l'attestato rilasciato dal giudice o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine mediante il formulario di cui all’allegato VI, fatto salvo l'articolo 53.

44/2001

2. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

3. All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 53.

Articolo 5553

1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 54 52, paragrafo 2, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

44/2001 (adattato)

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, qQualora il giudice o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 4154

La decisione è dichiarata esecutiva senza l’esame ai sensi dell’articolo 48 immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 5352, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Articolo 4255

1. La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una di dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto dell'esecuzione .

44/2001

2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

Articolo 4356

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una di dichiarazione di esecutività.

44/2001

nuovo

2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III dello Stato membro dell'esecuzione, comunicato da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 87, lettera e) .

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un'azione proposta dall'istante richiedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafi da 2 a 4 28 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.

5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese trenta giorni dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi quarantacinque giorni a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 4457

La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all'allegato IV delle procedure comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all’articolo 87, lettera f) .

Articolo 4558

44/2001 (adattato)

1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 4356 o 4457 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35 dall'articolo 48. Il giudice si pronuncia senza indugio.

2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

nuovo

2. Fatto salvo l’articolo 56, paragrafo 4, il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 56 si pronuncia entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data in cui è stato adito, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.

44/2001 (adattato)

3. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 57 si pronuncia senza indugio.

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nuovo

Articolo 4659

1. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 4356 o dell'articolo 4457 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere sospende il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; per la presentazione di un ricorso. in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione

2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del paragrafo 1.

32. Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

Articolo 60

44/2001 (adattato)

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente regolamento della presente sezione , nulla osta a che l'istante il richiedente chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto dell'esecuzione , senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 4154.

2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.

44/2001 (adattato)

3. In pendenza del termine di cui all'articolo 4356, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

Articolo 4861

1. Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice o l'autorità competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.

44/2001

2. L'istante Il richiedente può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.

44/2001 (adattato)

nuovo

Articolo 5062

L'istante Il richiedente che, nello Stato membro d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nel procedimento di cui alla presente sezione per la dichiarazione di esecutività , dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato membro richiesto dell’esecuzione .

44/2001 (adattato)

Articolo 5263

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro richiesto dell’esecuzione , imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

Sezione 3

Disposizioni comuni

44/2001 (adattato)

Articolo 64

In nessun caso una la decisione straniera emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione .

nuovo

Articolo 65

La parte che richiede il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 66

Se la decisione contiene un provvedimento ignoto allo Stato membro dell'esecuzione, l'autorità competente di tale Stato membro lo adatta, nella misura del possibile, a un provvedimento del suo diritto interno che abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi e interessi analoghi.

44/2001 (adattato)

nuovo

Articolo 4967

Le decisioni straniere emesse in uno Stato membro che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto dell’esecuzione in conformità della sezione 1 o 2, a seconda dei casi. Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione fissa solo se la misura di quest'ultima qualora non sia è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d'origine.

Articolo 5168

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

nuovo

Articolo 69

1. Le traslitterazioni e le traduzioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesto il riconoscimento della decisione o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.

2. Ai fini dei formulari di cui agli articoli 39 e 42, le traslitterazioni e le traduzioni possono essere altresì effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare.

3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

44/2001 (adattato)

Articolo 53

1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità.

2. Salvo l'articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l'attestato di cui all'articolo 54.

Articolo 54

Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all'allegato V del presente regolamento.

1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

2. Qualora il giudice o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 56

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati all'articolo 53 o all'articolo 55, paragrafo 2, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

CAPO IV

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 5770

44/2001 (adattato)

nuovo

1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dall'articolo 38 e seguenti eseguiti negli altri Stati membri allo stesso modo delle decisioni conformemente al capo III, sezione 1 o 2 rispettivamente . Il giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

44/2001

nuovo

2. Sono parimenti considerati atti pubblici ai sensi del paragrafo 1 le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate.

32. L'atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine. L'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario di cui all'allegato V o VII a seconda dei casi, contenente una sintesi dell'obbligazione da eseguire ai sensi dell'atto pubblico.

44/2001 (adattato)

nuovo

43. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 1 o 2 del capo III , rispettivamente . L'autorità competente di uno Stato membro presso la quale è stato formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 5871

Le transazioni giudiziarie concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno dello Stato membro d'origine presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato V del presente regolamento , contenente una sintesi di quanto concordato tra le parti .

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

nuovo

Articolo 72

Non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.

44/2001

Articolo 5973

1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.

2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.

Articolo 6074

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:

a) la sua sede statutaria, o

b) la sua amministrazione centrale, oppure

c) il suo centro d'attività principale.

2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per "sede statutaria" si intende il "registered office" o, se non esiste alcun "registered office", il "place of incorporation" (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la "formation" (costituzione).

3. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

Articolo 6175

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali venga contestata una violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.

Articolo 62

In Svezia, in caso di procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning) i termini «giudici», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziarie» comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).

44/2001 (adattato)

Articolo 63

1. Una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo, convenuta dinanzi a un giudice di un altro Stato membro in applicazione dell'articolo 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice qualora il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo.

2. Qualora in applicazione del paragrafo 1 il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo, ogni clausola attributiva di competenza è valida solo se accettata per iscritto o oralmente con conferma scritta ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).

3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 64

1. Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Grecia o in Portogallo, relative alle paghe o ad altre condizioni di servizio, i giudici di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave sia stato informato della controversia. Essi possono deliberare non appena tale agente ne è stato informato.

2. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6576

Atto di adesione del 2003, articolo 20 e allegato II, pag. 715 (adattato)

nuovo

1. La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata in Germania, in Austria e in Ungheria negli Stati membri di cui all'allegato VIII solo se la legislazione nazionale lo permette . Ogni Chiunque persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamatao a comparire dinanzi ai giudici: di tali Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VIII sulla chiamata in causa del terzo, fatti salvi gli articoli 22 e 23.

a) della Germania, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;

b) dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio;

c) dell'Ungheria, conformemente agli articoli da 58 a 60 del codice di procedura civile (Polgári perrendtartás) concernenti la litis denuntiatio;

nuovo

Il giudice competente ai sensi del presente articolo decide sull'ammissibilità della chiamata in causa del terzo.

Atto di adesione del 2003, articolo 20 e allegato II, pag. 715

nuovo

(2). Le decisioni emesse in altri Stati membri in virtù dell'articolo 6, punto 2 o dell'articolo 11 sono riconosciute ed eseguite in Germania, Austria e Ungheria negli Stati membri di cui all'allegato VIII conformemente al capo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, dalle sentenze emesse in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati membri.

44/2001 (adattato)

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 6677

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Le azioni proposte e gli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dal capo III, sezioni 2 e 3.

2. Tuttavia, nel caso in cui un'azione sia stata proposta nello Stato membro d'origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III:

a) se nello Stato membro di origine l'azione è stata proposta posteriormente all'entrata in vigore, sia in quest'ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;

b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l'azione è stata proposta.

44/2001

CAPO VII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

44/2001 (adattato)

Articolo 6778

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari dell'Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

Articolo 6879

1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 299 335 del trattato.

44/2001

2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.

Articolo 6980

44/2001 (adattato)

nuovo

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 2 e dell'articolo 70 degli articoli 81 e 82, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni e il trattato seguenti: relative alle stesse materie soggette al presente regolamento. In particolare, sono sostituite le convenzioni menzionate all'allegato IX.

– la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899,

– la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,

– la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,

Rettifica, GU L 307 del 24.11.2001, pag. 28 (adattato)

– la convenzione tra il Regno Unito e la Francia sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Parigi il 18 gennaio 1934,

– la convenzione tra il Regno Unito e il Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934,

44/2001 (adattato)

– la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,

– la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957,

– la convenzione tra la Germania ed il Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,

– la convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,

– la convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959,

– la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,

Rettifica, GU L 307 del 24.11.2001, pag. 28 (adattato)

– la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960,

– la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970,

44/2001 (adattato)

– la convenzione tra la Grecia e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961,

– la convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,

– la convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962,

– la convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963,

Rettifica, GU L 307 del 24.11.2001, pag. 28 (adattato)

– la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 ed il relativo protocollo di modifica firmato a Roma il 14 luglio 1970,

44/2001 (adattato)

– la convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,

Rettifica, GU L 307 del 24.11.2001, pag. 28 (adattato)

– la convenzione tra il Regno Unito ed il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata all'Aia il 17 novembre 1967,

44/2001 (adattato)

– la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

– la convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,

– la convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971,

– la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,

– la convenzione tra la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977,

– la convenzione tra l'Austria e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982,

– la convenzione tra la Spagna e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983,

– la convenzione tra l'Austria e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984,

– la convenzione tra la Finlandia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986,

– il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore,

Atto di adesione del 2003, articolo 20 e allegato II, pag. 715 (adattato)

– la convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e il Portogallo,

– la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmata a Vienna il 16 dicembre 1954,

– la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare ungherese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmata a Budapest il 6 marzo 1959,

– la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959,

– la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia e la Slovenia,

– l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960,

– l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmato a Vienna il 10 ottobre 1961,

– la convenzione tra la Polonia e l'Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale, firmata a Vienna l'11 dicembre 1963,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia,

– la convenzione tra la Polonia e la Francia sulla legge applicabile, la giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in ambito personale e familiare, conclusa a Varsavia il 5 aprile 1967,

– la convenzione tra il Governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971,

– la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmata a Belgrado il 12 dicembre 1973,

– la convenzione tra l'Ungheria e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979,

– la convenzione tra la Polonia e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979,

– la convenzione tra l'Ungheria e la Francia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sull'estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia,

– la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare d'Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 30 novembre 1981,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e Cipro,

– l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, familiare, commerciale e penale, firmato a Nicosia il 5 marzo 1984,

– il trattato tra il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il Governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Francia,

– l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 19 settembre 1984 e ancora in vigore tra Cipro e la Slovenia,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Italia,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Spagna sull'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Spagna,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Polonia,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare d'Ungheria sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Ungheria,

– la convenzione tra la Polonia e l'Italia sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,

– il trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull'assistenza giudiziaria fornita dalle autorità giudiziarie e sull'istituzione di determinate relazioni giuridiche in materia civile e penale, firmata a Praga il 29 ottobre 1992,

– l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992,

– l'accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmata a Varsavia il 26 gennaio 1993,

– l'accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Riga il 23 febbraio 1994,

– la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 14 novembre 1996, e

– l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998,

1791/2006 articolo 1, paragrafo 1, e allegato, punto 11.A (adattato)

– la convenzione tra la Bulgaria e il Belgio su talune materie giudiziarie, firmata a Sofia il 2 luglio 1930,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956, ancora in vigore tra la Bulgaria e la Slovenia,

– il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958;

– il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Praga il 25 ottobre 1958, ancora in vigore tra la Romania e la Slovacchia,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958,

– il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960, e il relativo protocollo, ancora in vigore tra la Romania e la Slovenia,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961,

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare nonché la validità e la notifica degli atti, e il protocollo allegato, firmata a Vienna il 17 novembre 1965,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 16 maggio 1966,

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972;

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l'11 novembre 1972;

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974;

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 30 ottobre 1975;

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 25 novembre 1976,

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 15 giugno 1978;

– il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmato a Bucarest il 30 ottobre 1979;

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di obbligo degli alimenti, firmata a Bucarest il 30 ottobre 1979;

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di divorzio, firmata a Bucarest il 6 novembre 1980;

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;

– l'accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,

– l'accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 23 maggio 1993,

– il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994;

– la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 1997,

– la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna — complementare alla convenzione dell'Aia concernente la procedura civile (l'Aia, 1o marzo 1954), firmata a Bucarest il 17 novembre 1997,

– il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999.

44/2001 (adattato)

Articolo 7081

1. Il trattato e le c Le convenzioni di cui all'articolo 69 80 continuano a produrre i loro effetti nelle materie non soggette al presente regolamento.

2. Essie continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse e per gli atti pubblici formati prima del 1º marzo 2002 dell'entrata in vigore del presente regolamento.

44/2001

Articolo 7182

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 2628 del presente regolamento;

b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.

Articolo 7283

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

nuovo

Articolo 84

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007.

44/2001

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

nuovo

Articolo 85

Il presente regolamento non pregiudica il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro, o delle rispettive organizzazioni, di ricorrere ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, in particolare il diritto o la libertà di sciopero o di intraprendere altre azioni, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

44/2001 (adattato)

Articolo 73

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

nuovo

Articolo 86

Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE [28] e modificata con decisione 568/2009/CE, una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le autorità competenti incaricate dell’esecuzione e le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza, affinché siano messe a disposizione dei cittadini.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 87

Entro il __________ [1 anno prima dell'entrata in vigore del regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i giudici competenti per il riesame nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3;

b) i mezzi di comunicazione accettati nello Stato membro d'origine per la ricezione delle domande di riesame ai sensi dell'articolo 45;

c) i giudici competenti nello Stato membro dell'esecuzione cui possono essere presentate le domande di riesame ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3;

d) i giudici cui deve essere presentata l’istanza di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1;

e) i giudici cui deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa all’istanza di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2;

f) i giudici cui deve essere proposto l'ulteriore ricorso ai sensi dell'articolo 57;

g) le lingue accettate per la traduzione dei formulari di cui all'articolo 69.

La Commissione tiene le informazioni comunicate a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.

44/2001 (adattato)

Articolo 7488

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi riportati negli allegati da I a IV III, IV e IX, e ogni eventuale revoca o modifica tecnica delle disposizioni di cui all'allegato VIII . La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione.

1103/2008 articolo 1 e allegato, punto 1

2. L’aggiornamento o l’inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati V e VI sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 75, paragrafo 2.

nuovo

2. La Commissione può adottare modifiche degli allegati I, II, V, VI e VII mediante atti delegati ai sensi degli articoli da 90 a 92.

Articolo 89

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 88, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 90 e 91.

Articolo 90

1. La delega di poteri di cui all'articolo 88, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 91

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

1103/2008 Articolo 1 e allegato, punto 2

Articolo 75

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

nuovo

Articolo 92

1. Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n. 44/2001. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

2. Salvo per quanto riguarda le decisioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

44/2001 (adattato)

Articolo 7693

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 2002 ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli in tutti gli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Esso si applica a decorrere dal [24 mesi dopo la sua entrata in vigore], ad eccezione dell'articolo 87, che si applica a decorrere dal [12 mesi dopo la sua entrata in vigore].

Fatto a […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

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ALLEGATO I

ATTESTATO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE PER LE QUALI NON È RICHIESTA LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Articolo 42, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento ___ del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

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1. Giudice d’origine

1.1. Nome:

1.2 Indirizzo:

1.2.1. Via e numero/casella postale:

1.2.2. Località e CAP:

1.2.3. Stato membro

AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □

1.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail:

2. Attore/i [29]

2.1. Cognome e nome/i / ragione sociale:

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via e numero/casella postale:

2.2.2. Località e CAP:

2.2.3. Paese:

3. Convenuto/i [30]

3.1. Cognome e nome/i / ragione sociale:

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via e numero/casella postale:

3.2.2. Località e CAP:

3.2.3. Paese:

4. Decisione

4.1. Data e numero di riferimento della decisione

4.2. Esecutività della decisione

La decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine?

□ Sì

□ Sì, ma solo nei confronti dei seguenti convenuti (precisare):

4.3. Natura della decisione

□ Decisione relativa a crediti pecuniari (andare al punto 4.4.1)

□ Decisione dichiarativa (andare al punto 4.4.2)

□ Provvedimento provvisorio o cautelare (andare al punto 4.4.3)

□ Altro (andare al punto 4.4.4)

4.4. Dispositivo della decisione e interessi

4.4.1. Decisione relativa a crediti pecuniari

4.4.1.1. Il giudice ha ingiunto a … (cognome e nome/i / ragione sociale) di pagare a … (cognome e nome/i / ragione sociale)

4.4.1.2. Valuta

□ Euro (EUR) □ Lev bulgaro (BGN) □ Corona ceca (CZK) □ Fiorino ungherese (HUF) □ Litas lituano (LTL) □ Lats lettone (LVL) □ Zloty polacco (PLN) □ Sterlina inglese (GBP) □ Leu romeno (RON) □ Corona svedese (SEK) □ Altro (precisare il codice ISO):

4.4.1.3. Importo principale

– □ Versamento unico:

– □ Versamenti multipli (precisare):

4.4.1.4. Interessi (se pertinente)

□ Interessi riconosciuti dalla decisione:

– Importo:_____, o

– tasso … %. Interessi dovuti dal … (gg/mm/aaaa) al … (gg/mm/aaaa).

□ Interessi dovuti dal giorno della decisione:

– tasso … %.

4.4.2. Decisione dichiarativa

Breve descrizione dei fatti di specie e della decisione del giudice [31]

4.4.3. Provvedimento provvisorio o cautelare

4.4.3.1. Breve descrizione del provvedimento

4.4.3.2. Il provvedimento è stato disposto da un giudice competente a pronunciarsi nel merito?

□ Sì, ai sensi dell’articolo __ del regolamento ___del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000

4.4.3.3. Il provvedimento è stato adottato senza che il convenuto sia stato invitato a comparire?

□ No

□ Sì, e il convenuto ha il diritto di impugnare il provvedimento ai sensi del diritto nazionale

4.4.4. Altro tipo di decisione

Breve descrizione dei fatti di specie e della decisione del giudice [32]

4.5. Spese

4.5.1.1. Valuta

□ Euro (EUR) □ Lev bulgaro (BGN) □ Corona ceca (CZK) □ Fiorino ungherese (HUF) □ Litas lituano (LTL) □ Lats lettone (LVL) □ Zloty polacco (PLN) □ Sterlina inglese (GBP) □ Leu romeno (RON) □ Corona svedese (SEK) □ Altro (precisare il codice ISO):

4.5.1.2. Il convenuto deve provvedere in tutto o in parte alle spese processuali?

□ Sì. Precisare quali spese e indicare gli importi (importi richiesti o spese sostenute).

□ Spese di giudizio: …

□ Onorari degli avvocati: ….

□ Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti: …

□ Altro: …

□ No

In caso di fogli supplementari aggiunti, numero di pagine: …

Fatto a […] …

Firma e/o timbro del giudice d’origine:

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ALLEGATO II

DOMANDA DI RIESAME

Articolo 45, paragrafo 2, del regolamento ___ del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Richiedente

1.1. Cognome e nome/i / ragione sociale:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via e numero/casella postale:

1.2.2. Località e CAP:

1.2.3. Paese:

2. Giudice d’origine

2.1. Nome:

2.2 Indirizzo:

2.2.1. Via e numero/casella postale:

2.2.2. Località e CAP:

2.2.3. Stato membro

AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □

2.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail:

3. Decisione

3.1. Data e numero di riferimento della decisione:

4. Attore/i nel procedimento dinanzi al giudice d’origine [33]

4.1. Cognome e nome/i / ragione sociale:

4.2. Indirizzo:

4.2.1. Via e numero/casella postale:

4.2.2. Località e CAP:

4.2.3. Paese:

5. Convenuto/i nel procedimento dinanzi al giudice d’origine, diverso/i dal richiedente [34]

5.1. Cognome e nome/i / ragione sociale:

5.2. Indirizzo:

5.2.1. Via e numero/casella postale:

5.2.2. Località e CAP:

5.2.3. Paese:

6. Richiesta di riesame della decisione

6.1. Chiedo il riesame della decisione perché è stata resa in mia contumacia e (barrare la casella pertinente)

□ non mi è stata notificata o comunicata la domanda giudiziale o un atto equivalente, o

□ l’atto di cui sopra mi è stato notificato o comunicato, ma non in tempo utile per poter presentare le mie difese (precisare), o

□ non ho avuto la possibilità di contestare la pretesa a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a me non imputabili (precisare):

6.2. Non ho avuto la possibilità di impugnare la decisione

□ Sì

Fatto a […] …

Addì (gg/mm/aaaa):

Cognome e nome del richiedente o del rappresentante autorizzato

Firma:

416/2010 articolo 1 e allegato III

ALLEGATO III

I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso presentata la domanda di cui all’articolo 43, paragrafo 2, 46 sono i seguenti:

– in Belgio:

a) per quanto riguarda il ricorso del convenuto: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»;

b) per quanto riguarda il ricorso dell’istante: «Cour d’appel» o «hof van beroep»,

– in Bulgaria: «Апелативен съд — София»,

– nella Repubblica ceca: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado,

– in Germania: «Oberlandesgericht»,

– in Estonia: «ringkonnakohus»,

– in Grecia: «Εφετείο»,

– in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia» che ha reso la decisione contestata, affinché «Audiencia Provincial» si pronunci sul ricorso,

– in Francia:

a) «cour d’appel» per le decisioni che accolgono l’istanza; ,

b) il presidente del «tribunal de grande instance» per le decisioni che respingono l’istanza,

– in Irlanda: «High Court»,

– in Islanda: «heradsdomur»,

– in Italia: «Corte d’appello»,

– a Cipro: «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari «Οικογενειακό Δικαστήριο»,

– in Lettonia: «Apgabaltiesa» tramite il «rajona (pilsētas) tiesa»,

– in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas»,

– nel Lussemburgo: «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile,

– in Ungheria: giudice locale con sede presso il tribunale distrettuale (a Budapest, «Budai Központi Kerületi Bírósághoz», tribunale distrettuale centrale di Buda); il ricorso è assegnato dal tribunale distrettuale (a Budapest, «Fővárosi Bíróság», il tribunale della capitale),

– a Malta: «Qorti ta’ l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12» ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese dal «ċitazzjoni» davanti alla «Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’»,

– nei Paesi Bassi: «rechtbank»,

– in Austria: «Landesgericht» tramite il «Bezirksgericht»,

– in Polonia: «sąd apelacyjny» tramite il «sąd okręgowy»,

– in Portogallo: «Tribunal da Relação». I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata,

– in Romania: «Curte de Apel»,

– in Slovenia: «okrožno sodišče»,

– in Slovacchia: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione,

– in Finlandia: «hovioikeus/hovrätt»,

– in Svezia: «Svea hovrätt»,

– nel Regno Unito:

a) in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

b) in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court»;

c) nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

d) a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court».

280/2009 articolo 1 e allegato IV

ALLEGATO IV

I ricorsi che possono essere proposti in forza dell’articolo 4446, paragrafo 6, sono i seguenti:

– in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi: ricorso in cassazione,

– in Bulgaria: «обжалване пред Върховния касационен съд»,

– nella Repubblica ceca: «dovolání» e «žaloba pro zmatečnost»,

– in Germania: «Rechtsbeschwerde»,

– in Estonia: «kassatsioonikaebus»,

– in Irlanda: ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto,

– in Islanda: ricorso all’«Hæstiréttur»,

– a Cipro: appello alla Corte suprema,

– in Lettonia: ricorso all’«Augstākās tiesas Senāts» tramite l’«Apgabaltiesa»,

– in Lituania: ricorso al «Lietuvos Aukščiausiasis Teismas»,

– in Ungheria: «felülvizsgálati kérelem»,

– a Malta: non esistono ulteriori mezzi di impugnazione dinanzi a un altro organo giurisdizionale; per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari: «Qorti ta' l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «kodiċi ta Organizzazzjoni u Procedura Ċivili – Kap. 12»,

– in Austria: «Revisionsrekurs»,

– in Polonia: «skarga kasacyjna»,

– in Portogallo: ricorso per motivi di diritto,

– in Romania: «contestatie in anulare» o «revizuire»,

– in Slovenia: ricorso al «Vrhovno sodišče Republike Slovenije»,

– in Slovacchia: ricorso al «dovolanie»,

– in Finlandia: ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen»,

– in Svezia: ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen»,

– nel Regno Unito: ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.

nuovo

ALLEGATO V

ATTESTATO RELATIVO AGLI ATTI PUBBLICI O ALLE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Articoli 70 e 71 del regolamento ___ del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Giudice o autorità competente che rilascia l’attestato

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via e numero/casella postale:

1.2.2. Località e CAP:

1.2.3. Stato membro

AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □

1.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail:

2. Atto pubblico/transazione giudiziaria

2.1. Data e numero di riferimento:

2.2. Parti dell’atto pubblico/della transazione giudiziaria [35]:

2.2.1. Nome/i del creditore o dei creditori (cognome e nome / ragione sociale)

2.2.2. Nome/i del debitore o dei debitori (cognome e nome / ragione sociale)

2.2.3. Se pertinente, nome delle altre parti (cognome e nome / ragione sociale)

2.3. Testo dell'obbligazione da eseguire ai sensi dell'atto pubblico/della transazione giudiziaria [36]:

Certifico che l'atto pubblico/la transazione giudiziaria è esecutivo/a nello Stato membro d’origine nei confronti delle parti menzionate al punto 2.2.2

In caso di fogli supplementari aggiunti, numero di pagine: …

Fatto a […] …

Firma e/o timbro del giudice d’origine o dell’autorità competente:

nuovo

ALLEGATO VI

ATTESTATO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE PER LE QUALI È RICHIESTA LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Articolo 52, paragrafo 2, lettera b), del regolamento ___ del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Giudice d’origine

1.1. Nome:

1.2 Indirizzo:

1.2.1. Via e numero/casella postale:

1.2.2. Località e CAP:

1.2.3. Stato membro

AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □

1.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail:

2. Attore/i [37]

2.1. Cognome e nome/i / ragione sociale:

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via e numero/casella postale:

2.2.2. Località e CAP:

2.2.3. Paese:

3. Convenuto/i [38]

3.1. Cognome e nome/i / ragione sociale:

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via e numero/casella postale:

3.2.2. Località e CAP:

3.2.3. Paese:

4. Decisione

4.1. Data e numero di riferimento della decisione

4.2. Esecutività della decisione

La decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine?

□ Sì

□ Sì, ma solo nei confronti dei seguenti convenuti (precisare):

4.3. Natura della decisione

□ Decisione relativa a crediti pecuniari (andare al punto 4.4.1)

□ Decisione dichiarativa (andare al punto 4.4.2)

□ Provvedimento provvisorio o cautelare (andare al punto 4.4.3)

□ Altro (andare al punto 4.4.4)

4.4. Dispositivo della decisione e interessi

4.4.1. Decisione relativa a crediti pecuniari

4.4.1.1. Il giudice ha ingiunto a … (cognome e nome/i / ragione sociale) di pagare a … (cognome e nome/i / ragione sociale)

4.4.1.2. Valuta

□ Euro (EUR) □ Lev bulgaro (BGN) □ Corona ceca (CZK) □ Fiorino ungherese (HUF) □ Litas lituano (LTL) □ Lats lettone (LVL) □ Zloty polacco (PLN) □ Sterlina inglese (GBP) □ Leu romeno (RON) □ Corona svedese (SEK) □ Altro (precisare il codice ISO):

4.4.1.3. Importo principale

– □ Versamento unico:

– □ Versamenti multipli (precisare):

4.4.1.4. Interessi (se pertinente)

□ Interessi riconosciuti dalla decisione:

– Importo:_____, o

– tasso … %. Interessi dovuti dal … (gg/mm/aaaa) al … (gg/mm/aaaa).

□ Interessi dovuti dal giorno della decisione:

– tasso … %.

4.4.2. Decisione dichiarativa

Breve descrizione dei fatti di specie e della decisione del giudice [39]

4.4.3. Provvedimento provvisorio o cautelare

4.4.3.1. Breve descrizione del provvedimento

4.4.3.2. Il provvedimento è stato disposto da un giudice competente a pronunciarsi nel merito?

□ Sì, ai sensi dell’articolo __ del regolamento ___del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000

4.4.3.3. Il provvedimento è stato adottato senza che il convenuto sia stato invitato a comparire?

□ No

□ Sì, e il convenuto ha il diritto di impugnare il provvedimento ai sensi del diritto nazionale

4.4.4. Altro tipo di decisione

Breve descrizione dei fatti di specie e della decisione del giudice [40]

4.5. Spese

4.5.1.1. Valuta

□ Euro (EUR) □ Lev bulgaro (BGN) □ Corona ceca (CZK) □ Fiorino ungherese (HUF) □ Litas lituano (LTL) □ Lats lettone (LVL) □ Zloty polacco (PLN) □ Sterlina inglese (GBP) □ Leu romeno (RON) □ Corona svedese (SEK) □ Altro (precisare il codice ISO):

4.5.1.2. Il convenuto deve provvedere in tutto o in parte alle spese processuali?

□ Sì. Precisare quali spese e indicare gli importi (importi richiesti o spese sostenute).

□ Spese di giudizio: …

□ Onorari degli avvocati: ….

□ Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti: …

□ Altro: …

□ No

In caso di fogli supplementari aggiunti, numero di pagine: …

Fatto a […] …

Firma e/o timbro del giudice d’origine:

ALLEGATO VII

ATTESTATO RELATIVO AGLI ATTI PUBBLICI E ALLE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE PER I QUALI È RICHIESTA LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Articoli 70 e 71 del regolamento ___ del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Giudice o autorità competente che rilascia l’attestato

1.1. Nome:

1.2 Indirizzo:

1.2.1. Via e numero/casella postale:

1.2.2. Località e CAP:

1.2.3. Stato membro

AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □

1.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail:

2. Atto pubblico/transazione giudiziaria

2.1. Data e numero di riferimento:

2.2. Parti dell’atto pubblico/della transazione giudiziaria [41]:

2.2.1. Nome/i del creditore o dei creditori (cognome e nome / ragione sociale)

2.2.2. Nome/i del debitore o dei debitori (cognome e nome / ragione sociale)

2.2.3. Se pertinente, nome delle altre parti (cognome e nome / ragione sociale)

2.3. Testo dell'obbligazione da eseguire ai sensi dell'atto pubblico/della transazione giudiziaria [42]:

Certifico che l'atto pubblico/la transazione giudiziaria è esecutivo/a nello Stato membro d’origine nei confronti delle parti menzionate al punto 2.2.2

.

In caso di fogli supplementari aggiunti, numero di pagine: …

Fatto a […] …

Firma e/o timbro del giudice d’origine o dell’autorità competente:

ALLEGATO VIII

Stati membri e disposizioni di cui all'articolo 76 del regolamento ___ del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Seguono gli Stati membri e le disposizioni di cui all'articolo 76.

Germania: articoli 68, 72, 73 e 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio,—

Estonia: articolo 214, paragrafi 3 e 4, e articolo 216 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) concernenti la litis denuntiatio,—

Lettonia: articoli 78, 79, 80 e 81 del codice di procedura civile (Civilprocesa likums) concernenti la litis denuntiatio,—

Lituania: articolo 47 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas), —

Ungheria: articoli da 58 a 60 del codice di procedura civile (Polgári perrendtartás) concernenti la litis denuntiatio,—

Austria: articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio,—

Polonia: articoli 84 e 85 del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego) concernenti la litis denuntiatio (przypozwanie),—

Slovenia: articolo 204 del codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) concernente la litis denuntiatio,—

44/2001 (adattato)

ALLEGATO V

(...PICT...)

ALLEGATO VI

(...PICT...)

ALLEGATO IX

Convenzioni di cui all'articolo 80 del regolamento ___ del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Le convenzioni sostituite ai sensi dell'articolo 80 sono le seguenti:

– la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899,

– la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,

– la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,

Rettifica, GU L 307 del 24.11.2001, pag. 28

– la convenzione tra il Regno Unito e la Francia sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Parigi il 18 gennaio 1934,

– la convenzione tra il Regno Unito e il Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934,

44/2001

– la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,

– la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957,

– la convenzione tra la Germania ed il Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,

– la convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,

– la convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959,

– la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,

Rettifica, GU L 307 del 24.11.2001, pag. 28

– la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960,

– la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970,

44/2001

– la convenzione tra la Grecia e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961,

– la convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,

– la convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962,

– la convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963,

Rettifica, GU L 307 del 24.11.2001, pag. 28

– la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 ed il relativo protocollo di modifica firmato a Roma il 14 luglio 1970,

44/2001

– la convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,

Rettifica, GU L 307del 24.11.2001, pag. 28

– la convenzione tra il Regno Unito ed il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata all'Aia il 17 novembre 1967,

44/2001

– la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

– la convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,

– la convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971,

– la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,

– la convenzione tra la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977,

– la convenzione tra l'Austria e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982,

– la convenzione tra la Spagna e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983,

– la convenzione tra l'Austria e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984,

– la convenzione tra la Finlandia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986,

– il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore,

Atto di adesione del 2003, articolo 20 e allegato II, pag. 715

– la convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e il Portogallo,

– la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmata a Vienna il 16 dicembre 1954,

– la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare ungherese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmata a Budapest il 6 marzo 1959,

– la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959,

– la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia e la Slovenia,

– l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960,

– l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmato a Vienna il 10 ottobre 1961,

– la convenzione tra la Polonia e l'Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale, firmata a Vienna l'11 dicembre 1963,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia,

– la convenzione tra la Polonia e la Francia sulla legge applicabile, la giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in ambito personale e familiare, conclusa a Varsavia il 5 aprile 1967,

– la convenzione tra il Governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971,

– la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmata a Belgrado il 12 dicembre 1973,

– la convenzione tra l'Ungheria e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979,

– la convenzione tra la Polonia e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979,

– la convenzione tra l'Ungheria e la Francia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sull'estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia,

– la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare d'Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 30 novembre 1981,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e Cipro,

– l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, familiare, commerciale e penale, firmato a Nicosia il 5 marzo 1984,

– il trattato tra il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il Governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Francia,

– l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 19 settembre 1984 e ancora in vigore tra Cipro e la Slovenia,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Italia,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Spagna sull'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Spagna,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Polonia,

– il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare d'Ungheria sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Ungheria,

– la convenzione tra la Polonia e l'Italia sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,

– il trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull'assistenza giudiziaria fornita dalle autorità giudiziarie e sull'istituzione di determinate relazioni giuridiche in materia civile e penale, firmata a Praga il 29 ottobre 1992,

– l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992,

– l'accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmata a Varsavia il 26 gennaio 1993,

– l'accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Riga il 23 febbraio 1994,

– la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 14 novembre 1996,

– l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998,

1791/2006 articolo 1, paragrafo 1, e allegato, punto 11.A

– la convenzione tra la Bulgaria e il Belgio su talune materie giudiziarie, firmata a Sofia il 2 luglio 1930,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956, ancora in vigore tra la Bulgaria e la Slovenia,

– il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958,

– il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Praga il 25 ottobre 1958, ancora in vigore tra la Romania e la Slovacchia,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958,

– il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960, e il relativo protocollo, ancora in vigore tra la Romania e la Slovenia,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961,

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare nonché la validità e la notifica degli atti, e il protocollo allegato, firmata a Vienna il 17 novembre 1965,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 16 maggio 1966,

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972,

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l'11 novembre 1972,

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974,

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 30 ottobre 1975,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 25 novembre 1976,

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 15 giugno 1978,

– il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmato a Bucarest il 30 ottobre 1979,

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di obbligo degli alimenti, firmata a Bucarest il 30 ottobre 1979,

– la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di divorzio, firmata a Bucarest il 6 novembre 1980,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983,

– l'accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989,

– l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,

– l'accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 23 maggio 1993,

– il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994,

– la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 1997,

– la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna — complementare alla convenzione dell'Aia concernente la procedura civile (l'Aia, 1o marzo 1954), firmata a Bucarest il 17 novembre 1997,

– il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999.

ALLEGATO X

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (GU L 12, del 16.1.2001) | |

Regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13) | |

Allegato II, punto 18.A.3, dell'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 561) | |

Regolamento (CE) n. 1937/2004 della Commissione (GU L 334 del 10.11.2004, pag. 3) | |

Regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10) | |

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) | solo il punto 11.A.2 dell'allegato |

Regolamento (CE) n. 1103/2008 (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 80) | solo il punto 1 dell'allegato |

Regolamento (CE) n. 280/2009 della Commissione (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 13) | |

Regolamento (UE) n. 416/2010 della Commissione (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 7) | |

_____________

ALLEGATO XI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 44/2001 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1 |

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva | Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva |

Articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a d) | Articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a d) |

________ | Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 1, paragrafo 3 |

________ | Articolo 2 |

Articolo 2 | Articolo 3 |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |

Articolo 3, paragrafo 2 | ________ |

________ | Articolo 4, paragrafo 2 |

Articolo 4 | ________ |

Articolo 5, frase introduttiva | Articolo 5, frase introduttiva |

Articolo 5, punto 1 | Articolo 5, punto 1 |

Articolo 5, punto 2 | ________ |

Articolo 5, punto 3 | Articolo 5, punto 2 |

________ | Articolo 5, punto 3 |

Articolo 5, punti da 4 a 7 | Articolo 5, punti da 4 a 7 |

Articolo 6 | Articolo 6 |

Articolo 7 | Articolo 7 |

Articolo 8 | Articolo 8 |

Articolo 9 | Articolo 9 |

Articolo 10 | Articolo 10 |

Articolo 11 | Articolo 11 |

Articolo 12 | Articolo 12 |

Articolo 13 | Articolo 13 |

Articolo 14 | Articolo 14 |

Articolo 15 | Articolo 15 |

Articolo 16 | Articolo 16 |

Articolo 17 | Articolo 17 |

Articolo 18 | Articolo 18 |

Articolo 19 | Articolo 19 |

Articolo 20 | Articolo 20 |

Articolo 21 | Articolo 21 |

Articolo 22, frase introduttiva | Articolo 22, frase introduttiva |

Articolo 22, punto 1 | Articolo 22, punto 1, lettera a) |

________ | Articolo 22, punto 1, lettera b) |

Articolo 22, punti da 2 a 5 | Articolo 22, punti da 2 a 5 |

Articolo 23, paragrafi 1 e 2 | Articolo 23, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 23, paragrafo 3 | ________ |

Articolo 23, paragrafi 4 e 5 | Articolo 23, paragrafi 3 e 4 |

Articolo 24 | Articolo 24, paragrafo 1 |

________ | Articolo 24, paragrafo 2 |

________ | Articolo 25 |

________ | Articolo 26 |

Articolo 25 | Articolo 27 |

Articolo 26, paragrafi 1 e 2 | Articolo 28, paragrafo 1 |

Articolo 26, paragrafi 3 e 4 | Articolo 28, paragrafi 2 e 3 |

Articolo 27, paragrafo 1 | Articolo 29, paragrafo 1 |

________ | Articolo 29, paragrafo 2 |

Articolo 27, paragrafo 2 | Articolo 29, paragrafo 3 |

________ | Articolo 29, paragrafo 4 |

Articolo 28 | Articolo 30 |

________ | Articolo 31 |

Articolo 29 | Articolo 32, paragrafo 1 |

________ | Articolo 32, paragrafo 2 |

Articolo 30 | Articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b) |

________ | Articolo 33, paragrafo 1, secondo comma |

________ | Articolo 33, paragrafi 2 e 3 |

________ | Articolo 34 |

________ | Articolo 35 |

Articolo 31 | Articolo 36 |

Articolo 32 | Articolo 2, lettera a) |

________ | Articolo 37 |

________ | Articolo 38 |

________ | Articolo 39 |

________ | Articolo 40 |

________ | Articolo 41 |

________ | Articolo 42 |

________ | Articolo 43 |

________ | Articolo 44 |

________ | Articolo 45 |

________ | Articolo 46 |

Articolo 33 | Articolo 47 |

Articolo 34 | Articolo 48 |

Articolo 35 | ________ |

Articolo 36 | Articolo 64 |

Articolo 37, paragrafo 1 | Articolo 49 |

Articolo 37, paragrafo 2 | ________ |

Articolo 38, paragrafo 1 | Articolo 50 |

Articolo 38, paragrafo 2 | ________ |

Articolo 39 | Articolo 51 |

Articolo 40, paragrafo 1 | Articolo 52, paragrafo 1 |

Articolo 40, paragrafo 2 | Articolo 65 |

Articolo 40, paragrafo 3 | Articolo 52, paragrafo 2 |

Articolo 41 | Articolo 54 |

Articolo 42 | Articolo 55 |

Articolo 43 | Articolo 56 |

Articolo 44 | Articolo 57 |

Articolo 45, paragrafo 1 | Articolo 58, paragrafi 1 e 3 |

Articolo 45, paragrafo 2 | Articolo 64 |

________ | Articolo 58, paragrafo 2 |

Articolo 46, paragrafo 1 | Articolo 59 |

Articolo 46, paragrafi 2 e 3 | ________ |

Articolo 47 | Articolo 60 |

Articolo 48 | Articolo 61 |

Articolo 49 | Articolo 67 |

Articolo 50 | Articolo 62 |

Articolo 51 | Articolo 68 |

Articolo 52 | Articolo 63 |

_______ | Articolo 66 |

_______ | Articolo 69 |

Articolo 53 | Articolo 52, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 54 | Articolo 52, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 55 | Articolo 53 |

Articolo 56 | Articolo 72 |

Articolo 57, paragrafo 1 | Articolo 70, paragrafo 1 |

Articolo 57, paragrafo 2 | ________ |

Articolo 57, paragrafo 3 | Articolo 70, paragrafo 2 |

Articolo 57, paragrafo 4 | Articolo 70, paragrafo 3 |

Articolo 58 | Articolo 71 |

Articolo 59, paragrafo 1 | Articolo 73 |

Articolo 59, paragrafo 2 | _______ |

Articolo 60 | Articolo 74 |

Articolo 61 | Articolo 75 |

Articolo 62 | _______ |

Articolo 63 | _______ |

Articolo 64 | _______ |

Articolo 65, paragrafo 1 | Articolo 76, paragrafo 1 |

_______ | Articolo 76, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 65, paragrafo 2 | Articolo 76, paragrafo 2 |

Articolo 66 | Articolo 77 |

Articolo 67 | Articolo 78 |

Articolo 68 | Articolo 79 |

Articolo 69 | Articolo 80 |

Articolo 70 | Articolo 81 |

Articolo 71 | Articolo 82 |

Articolo 72 | Articolo 83 |

_______ | Articolo 84 |

Articolo 73 | _______ |

_______ | Articolo 85 |

_______ | Articolo 86 |

_______ | Articolo 87 |

Articolo 74, paragrafo 1 | Articolo 88, paragrafo 1 |

Articolo 74, paragrafo 2 | Articolo 88, paragrafo 2 |

_______ | Articolo 89 |

_______ | Articolo 90 |

_______ | Articolo 91 |

_______ | Articolo 92 |

Articolo 75 | _______ |

Articolo 76 | Articolo 93 |

Allegati da I a III | _______ |

Allegato IV | _______ |

_______ | Allegati da I a IV |

Allegato V | Allegato VI |

Allegato VI | Allegato VII |

________ | Allegati da VIII a XI |

[1] Adottato nella riunione del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.

[2] Condotto dal professor Burkhard Hess dell'università di Heidelberg e consultabile sul sito: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

[3] Condotto dal professor Arnaud Nuyts dell'università di Bruxelles e consultabile sul sito http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

[4] Studio sulla raccolta dei dati e sull'analisi dell'impatto di determinati aspetti di un'eventuale revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, condotto dal Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES), 2010, consultabile sul sito …; Studio per valutare l'impatto dell'eventuale ratifica da parte della Comunità europea della convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro, condotto da GHK, 2007, consultabile sul sito: http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/evaluation/dg_coordination_evaluation_annexe_en.htm.

[5] Conferenza organizzata insieme all'università di Heidelberg e al Journal of Private International Law.

[6] Conferenza organizzata insieme alla presidenza spagnola.

[7] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

[8] Comunicazione della Commissione, COM(2010) 573 definitivo, del 19.10.2010.

[9] GU C 376 del 28.12.1999, pag. 1.

[10] Parere emesso il 21.9.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[11] GU C 117 del 26.4.2000, pag. 6. GU C […] del […], pag. […].

[12] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[13] Cfr. allegato VII.

[14] GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32. GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1. GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1. GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1. GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

[15] GU L 339 del 21.12.2007, pag. 1.

[16] Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM (2009) 174 definitivo).

[17] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

[18] GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28. GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1. GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1. GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1. GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 28.

[19] GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

[20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[21] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).

[22] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

[23] GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE.

[24] GU L 330 del 29.11.1990, pag. 44.

[25] Note for the translators: the translations, particularly the German and French translation, shall use the wording of the corresponding translations of the decision of the Court of Justice in the matter GAT v. LuK (C-4/03) of 13 July 2006 (summary).

[26] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

[27] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

[28] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

[29] Allegare fogli supplementari se la decisione riguarda più attori o più convenuti.

[30] Allegare fogli supplementari se la decisione riguarda più attori o più convenuti.

[31] Se necessario allegare fogli supplementari.

[32] Se necessario allegare fogli supplementari.

[33] Allegare fogli supplementari se la decisione riguarda più attori o più convenuti.

[34] Allegare fogli supplementari se la decisione riguarda più attori o più convenuti.

[35] Cancellare la dicitura non pertinente

[36] Se necessario allegare fogli supplementari.

[37] Allegare fogli supplementari se la decisione riguarda più attori o più convenuti.

[38] Allegare fogli supplementari se la decisione riguarda più attori o più convenuti.

[39] Se necessario allegare fogli supplementari.

[40] Se necessario allegare fogli supplementari.

[41] Cancellare la dicitura non pertinente

[42] Se necessario allegare fogli supplementari.

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