52010PC0720

/* COM/2010/0720 def. - NLE 2010/0350 */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE- ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale


Bruxelles, 13.12.2010

COM(2010) 720 definitivo

2010/0350 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE- ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale

RELAZIONE

1. Contesto

L’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in appreso, "Agenzia") è stata istituita con il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio[1] (in appresso "regolamento").

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento, l’obiettivo dell'Agenzia è fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto dell'Unione, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.

L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che l’Agenzia è aperta alla partecipazione, in qualità di osservatori, di paesi candidati. La partecipazione e le relative modalità sono stabilite con decisione del pertinente Consiglio di associazione, tenuto conto della specifica natura, portata e modalità della partecipazione. Una volta adottata la decisione, l'Agenzia potrà trattare, nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, questioni inerenti ai diritti fondamentali nel paese candidato interessato nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto dell'Unione.

2. Proposta di decisione

La Commissione propone al Consiglio di adottare una decisione sulla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia all’Agenzia. Alla presente proposta di decisione è allegato un progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione conforme ai requisiti di cui all’articolo 28 del regolamento.

Nel rispetto di uno dei principi alla base del regolamento, secondo cui l’Agenzia segue un approccio tematico e non specifico per paese, il progetto di decisione abilita l’Agenzia ad assolvere nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento.

Il progetto di decisione prevede inoltre la nomina, da parte dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, di un osservatore e di un supplente al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, che rispondano ai criteri di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d’uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, senza esercitare il diritto di voto.

La decisione sulla partecipazione ai lavori dell’Agenzia prevede inoltre disposizioni riguardanti il personale e il contributo finanziario che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è tenuta a versare.

Le disposizioni finanziarie contemplate dalla proposta di decisione partono dall’assunto che la partecipazione inizi nel 2011 (primo esercizio di partecipazione all’allegato I, punto 5).

Il progetto di decisione è inoltre conforme allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Il rapporto tra costi amministrativi e costi operativi del bilancio dell’Agenzia applicabile agli Stati membri si applica, in media, anche alle stime per i paesi candidati.

Il progetto di decisione è accompagnato da una scheda finanziaria.

2010/0350 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE- ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso".

2. Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali stabilisce che l’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati nel quadro fissato agli articoli 4 e 5.

3. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l’Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell’Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.

4. L'intento ultimo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è l’adesione all'Unione europea, e la sua partecipazione all'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali è volta a facilitarne il conseguimento,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione adotterà in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE- ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE n. …./

sulla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie […] con decisione da prendere caso per caso".

(2) L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l’Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell’Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.

(3) È opportuno consentire all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.

(4) È altresì opportuno che l’Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell’allineamento progressivo dell’ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

(5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, il direttore dell'Agenzia può autorizzare l'assunzione di cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel pieno godimento dei diritti civili e politici.

DECIDE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all’adesione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia partecipa, in qualità di osservatore, all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, istituita in forza del regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 2

1. L’Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell’ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

2. A tale scopo, l’Agenzia è messa in condizione di svolgere nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 3

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia contribuisce finanziariamente ai compiti dell’Agenzia di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente alle disposizioni di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

1. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d’uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, senza esercitare il diritto di voto.

2. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

3. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all’Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

Articolo 6

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce all’Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall’ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all’Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all’assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al Consiglio di stabilizzazione e associazione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

ALLEGATO

I

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACED ONIA ALL’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

5. Il contributo finanziario, indicato al punto 2, che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia corrisponde al bilancio generale dell’Unione europea per partecipare all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ("Agenzia") costituisce l’intero costo della sua partecipazione.

6. Il contributo finanziario che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia versa al bilancio generale dell’Unione europea per partecipare all’Agenzia è così ripartito:

Anno 1: | 165 000 EUR |

Anno 2: | 170 000 EUR |

Anno 3: | 175 000 EUR |

7. L’eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.

8. Il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

9. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per partecipare alle attività dell’Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l’attuazione del programma di lavoro dell’Agenzia sono rimborsate dall’Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione europea.

10. Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltra all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia una richiesta di fondi per l’importo del contributo dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione. Per il primo anno civile di partecipazione, il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è calcolato dalla data d’inizio della partecipazione alla fine dell’anno considerato, su base proporzionale. Negli anni successivi, l’importo del contributo è quello fissato nella presente decisione.

11. Il contributo, espresso in euro, è versato su un conto in euro della Commissione dell'Unione europea.

12. Dando seguito alla richiesta di fondi, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia versa il proprio contributo non oltre trenta giorni dopo l’inoltro della richiesta da parte della Commissione.

13. In caso di ritardo nel versamento del contributo, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Denominazione della proposta/iniziativa

Decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale

Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB [2]

Settore politico : 18 "Libertà, Sicurezza e Giustizia"

Attività ABB: 18 04 "Diritti fondamentali e cittadinanza"

Natura della proposta/iniziativa

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

Obiettivi

Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La presente decisione contribuirà a preparare con successo l'adesione a pieno titolo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia all'Unione europea.

Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico : la decisione permetterà all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia e all'Agenzia di trattare questioni relative ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Attività ABM/ABB interessata : 18 04 "Diritti fondamentali e cittadinanza".

Risultati ed effetti previsti

La presente decisione contribuirà a preparare con successo l'adesione a pieno titolo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia all'Unione europea.

Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa

La decisione abilita l’Agenzia a svolgere i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il quadro di valutazione delle prestazioni dell'Agenzia, che sarà operativo dal 2011, si accompagna di misure di rendimento intese a determinare il grado in cui l'Agenzia consegue i risultati attesi.

Il modello logico dell'Agenzia, applicabile ai nove settori tematici distinti ma tra loro interconnessi, si basa su tipologie di realizzazioni predefinite che i vari progetti devono perseguire, il cui conseguimento si presume produca risultati immediati e contribuisca in ultima istanza a conseguire i risultati intermedi e quindi l'impatto finale complessivo dell'Agenzia ( risultato definitivo ).

Per quanto riguarda le realizzazioni , la capacità di parametrarle in funzione della tipologia (ad esempio numero di relazioni istituzionali, di sondaggi, di relazioni tematiche, di buone prassi individuate, sviluppo di strumenti e metodi statistici, formazione e insegnamenti reciproci, ecc.) e l'individuazione di informazioni quantitative e qualitative più precise da raccogliere nel corso dell'anno (modelli standard per le relazioni, sondaggi realizzati in base a questionari standard, checklist standard per la valutazione della qualità dei risultati prodotti) consentiranno la raccolta continua dei dati ai fini della valutazione, i quali verranno riassunti, analizzati e interpretati due volte all'anno (relazione intermedia e relazione finale di valutazione delle prestazioni).

Analogamente, per permettere la raccolta di informazioni più specifiche sui risultati , il quadro di valutazione prevede la realizzazione di sondaggi annui (per ciascun settore tematico), in base a questionari essenzialmente uniformi, adattati in funzione delle questioni proprie a ciascun settore tematico.

Quanto ai risultati intermedi, occorrerà anche procedere ad un più approfondito studio documentale qualitativo inteso ad analizzare e interpretare le realizzazioni tra settori tematici, che vanno individuate e comunicate. Le riunioni di gruppi di riflessione aiuteranno inoltre a interpretare le informazioni raccolte in corso di monitoraggio contestualizzandole e sintetizzandole (ad esempio, al fine di valutare come e in che misura l'Agenzia contribuisce: 1) a efficaci scambi di informazioni/insegnamenti e a una migliore comprensione comune dei diritti fondamentali fra politici/decisori e parti interessate negli Stati membri; 2) all'elaborazione di politiche e normative UE basate su dati probanti nel settore interessato e rispondenti ai bisogni, alle sfide e alle condizioni vigenti negli Stati membri; 3) a una migliore integrazione delle questioni trasversali inerenti ai diritti fondamentali e a una maggiore coerenza delle politiche e della legislazione UE ivi afferenti, ecc.).

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

La decisione deve permettere all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia e all'Agenzia di trattare questioni relative ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Trattando questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, l'Agenzia contribuirà al necessario allineamento progressivo dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione.

Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

La proposta di regolamento (CE) n. 168/2007 prevedeva una valutazione d'impatto sulla portata geografica delle attività dell'Agenzia.

L'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), predecessore dell'Agenzia per i diritti fondamentali, ha realizzato progetti PHARE in vari paesi candidati (RO, BG, TR e HR) che si sono rivelati estremamente positivi sia per i paesi stessi che per l'EUMC.

Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I costi per la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia saranno in parte sostenuti dall'IPA.

Durata dell'azione e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di durata limitata

- Proposta/iniziativa in vigore dal 2011 fino alla data d'adesione all'UE dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

- Incidenza finanziaria dal 2011 al 2013

Modalità di gestione previste [3]

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ( organismi istituiti dalle Comunità[4]

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni

I lavori dell'Agenzia UE per i diritti fondamentali, anche per quanto riguarda la partecipazione dei paesi candidati alle sue attività, saranno regolarmente valutati conformemente al quadro stabilito dal regolamento (CE) n. 168/2007 e tenendo conto del quadro pluriennale dell'Agenzia e dei programmi di lavoro annuali.

Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

(1) Conoscenza del settore specifico da parte del personale.

(2) Problemi specifici riguardanti la raccolta di dati sui diritti fondamentali dovuti alla mancanza di fornitori in tale settore.

(3) Ripercussioni sulle procedure di appalto a causa della mancanza di fornitori di servizi disponibili nel settore della raccolta di dati sui diritti fondamentali.

(4) Ripercussioni sui risultati della ricerca a causa di dati insufficienti o non disponibili.

Modalità di controllo previste

(1) Analisi delle conoscenze, capacità e competenze richieste per l'attuazione dell'azione e individuazione delle necessarie attività di formazione rivolte al personale.

(2) Rafforzamento del controllo sulle attività dei contraenti, specialmente se operano per la prima volta nel settore della raccolta di dati sui diritti fondamentali.

Descrizione chiara delle specifiche tecniche e del capitolato d'oneri e uso di contratti quadro multipli. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

Al fine di combattere la frode, la corruzione e altre attività illecite, si applicano senza restrizioni all’Agenzia UE per i diritti fondamentali le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e adotta quanto prima le disposizioni adeguate applicabili all’insieme del suo personale.

Le decisioni in materia di finanziamento e gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari di finanziamenti dell’Agenzia e presso il personale preposto all'erogazione.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione…………………...……….] | SD/SND ([5]) | di paesi EFTA[6] | di paesi candidati[7] | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

5 | XX 01 01 01 Spese relative al personale in sede | SND | NO | NO | NO | NO |

Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | 5 | "Spese amministrative" |

milioni di EUR (al terzo decimale)

DG: JUST | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | TOTALE |

( Risorse umane | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,183 |

( Altre spese amministrative | - | - | - | - |

TOTALE DG JUST | Stanziamenti | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,183 |

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | (Totale impegni = Totale pagamenti) | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,183 |

milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | TOTALE |

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,183 |

Pagamenti | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,183 |

Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

Sintesi

- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | TOTALE |

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale |

Risorse umane | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,183 |

Altre spese amministrative | - | - | - | - |

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,183 |

Esclusa la RUBRICA 5[8] del quadro finanziario pluriennale |

Risorse umane | - | - | - | - |

Altre spese di natura amministrativa | - | - | - | - |

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | - | - | - | - |

TOTALE | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,183 |

Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |

( Posti della tabella dell'organico (posti di funzionario e di agente temporaneo) |

XX 01 01 01 (in sede) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

( Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[9] |

TOTALE | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Il fabbisogno di risorse umane della Commissione è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei | Raccolta di dati relativi a questioni attinenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. |

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

Partecipazione di terzi al finanziamento

- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Totale |

Specificare l'organismo di cofinanziamento | 0,165 | 0,170 | 0,175 | 0,510 |

TOTALE stanziamenti cofinanziati | 0.165 | 0.175 | 0,175 | 0,510 |

Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

- ( sulle risorse proprie

- ( sulle entrate varie

milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: | Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso | Incidenza della proposta/iniziativa[10] |

Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |

Articolo 603.1 | 0,165 | 0,170 | 0,175 |

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

18 04 05 03 e 18 04 05 04

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Si veda l'allegato I della decisione

ALLEGATO alla SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Nome della proposta/iniziativa

Decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale

14. QUANTITÀ e COSTO delle RISORSE UMANE CONSIDERATE NECESSARIE

15. COSTO delle ALTRE SPESE di NATURA AMMINISTRATIVA

16. Quantità e costo delle risorse umane considerate necessarie

17. La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane come descritto in appresso:

Milioni di EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |

( Personale esterno |

| ETP | Stanziamenti | ETP | Stanziamenti | ETP | Stanziamenti | | TOTALE RUBRICA 5 & esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale |0,5 |0,061 |0,5 |0,061 |0,5 |0,061 | |

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DGgià assegnati alla gestione dell'azione

18. Costo delle altre spese di natura amministrativa

19. La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa

[1] Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

[2] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting .

[3] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[4] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[5] SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati.

[6] EFTA : Associazione europea di libero scambio.

[7] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[8] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[9] CA = Agente contrattuale ( Contract Agent ); INT = ( intérimaire ); JED = giovane esperto in delegazione ( Jeune Expert en Délégation ); LA = Agente locale ( Local Agent ); SNE = Esperto nazionale distaccato ( Seconded National Expert ).

[10] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.