52010PC0707

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto /* COM/2010/0707 def. - NLE 2010/0344 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 2.12.2010

COM(2010) 707 definitivo

2010/0344 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscali.

Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2010, il Regno Unito ha richiesto l'autorizzazione per continuare ad applicare una misura di deroga relativa al diritto di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli utilizzati anche per fini privati e concessa per l'ultima volta dalla decisione 2007/884/CE[1] del Consiglio. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 12 ottobre 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 15 ottobre 2010 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

La decisione del Consiglio sopra menzionata ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50% il diritto di detrazione dell'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli utilizzati da soggetti passivi per fini sia aziendali che privati e a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati dei suddetti autoveicoli presi a noleggio o in leasing da soggetti passivi. Grazie a questa deroga chi prende a noleggio o in leasing autoveicoli non è più obbligato a tenere una registrazione dettagliata del chilometraggio effettuato a fini privati per ognuno di detti autoveicoli e a contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso privato degli stessi. La deroga va dunque considerata essenzialmente come una misura di semplificazione e scadrà il 31 dicembre 2010.

Di norma, le deroghe sono concesse per un tempo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale è idonea ed efficace. A tale riguardo la Commissione, sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Regno Unito, pensa che la ripartizione del 50% tra uso aziendale e uso privato (o qualsiasi altro uso non aziendale ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE) rifletta ancora attualmente la realtà del rapporto tra uso aziendale e uso privato degli autoveicoli presi a noleggio o in leasing da soggetti passivi nel Regno Unito. Una proroga della misura di deroga è pertanto appropriata.

Tuttavia, eventuali proroghe dovrebbero avere durata limitata in modo da valutare se le condizioni, sulle quali si basa la deroga, siano ancora valide. Pertanto, si propone di estendere la deroga fino alla fine del 2013, e di richiedere al Regno Unito di presentare una relazione entro il 1° aprile 2013 comprendente un esame della percentuale di restrizione applicata in caso di richiesta di nuova proroga al di là di tale data. La decisione scade, in ogni caso, all'eventuale entrata in vigore prima di tale termine di una normativa UE che disciplina le restrizioni al diritto a detrazione.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L'articolo 176 della direttiva IVA dispone che il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a tale delibera, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1° gennaio 1979. Pertanto, vi sono una serie di disposizioni di rinvio (" standstill ") che limitano il diritto a detrazione sui veicoli a motore.

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta[2] che contiene norme relative a quali categorie di spesa possono essere soggette a un limite sul diritto alle detrazioni, ma il Consiglio non è ancora stato in grado di raggiungere un accordo in materia.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL 'IMPATTO

La decisione di esecuzione mira a prorogare una misura di semplificazione grazie alla quale i soggetti passivi non hanno più l'obbligo di tenere una registrazione e di contabilizzare ai fini dell'IVA il chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale e ha pertanto un impatto economico potenziale positivo. Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La decisione di esecuzione è basata sull'articolo 395 della direttiva IVA 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

La proposta è di competenza esclusiva delle istituzioni dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La decisione di esecuzione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

2010/0344 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[3], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2010, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare una misura di deroga in modo da continuare a limitare il diritto dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di detto autoveicolo nei casi in cui esso non è utilizzato interamente per fini aziendali.

2. Con lettera datata 12 ottobre 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 15 ottobre 2010 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

3. La decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[4] ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50% il diritto dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di detto autoveicolo nei casi in cui esso non è utilizzato interamente per fini aziendali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing per fini aziendali. Questa misura di semplificazione ha eliminato l'obbligo per il soggetto che prende a noleggio o in leasing un autoveicolo di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale e di contabilizzare ai fini dell'IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da ciascun autoveicolo.

4. Le informazioni fornite dal Regno Unito mostrano che una limitazione al 50% del diritto a detrazione dell'IVA continua a corrispondere alla situazione attuale, per quanto riguarda l'utilizzo aziendale o extra-aziendale dei veicoli interessati da parte del soggetto che noleggia o prende in leasing. Pertanto, è opportuno autorizzare il Regno Unito ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2013.

5. Qualora il Regno Unito contemplasse un'ulteriore proroga oltre il 2013, la richiesta di proroga da presentare alla Commissione, entro il 1° aprile 2013, dovrà essere accompagnata da una relazione comprendente un esame della percentuale applicata.

6. Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/EC, nella quale è prevista l'armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. Nell'ambito di questa proposta ai veicoli stradali a motore possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. Le misure di deroga previste dalla presente decisione scadono alla data di entrata in vigore della direttiva di modifica, se essa è anteriore alla data di scadenza stabilita nella presente decisione.

7. La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

8. La decisione 2007/884/CE deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/884/CE è così modificata:

(1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

" Articolo 3

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell'IVA, e comunque entro il 31 dicembre 2013.

Eventuali richieste di proroga di tali misure sono accompagnate da una relazione, da presentare alla Commissione entro il 1° aprile 2013, che comprenda un esame della percentuale di restrizione applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente per scopi professionali.".

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21.

[2] COM(2004) 728 definitivo (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10).

[3] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[4] GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21.