Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. […]/2011 DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici /* COM/2010/0693 def. - NLE 2010/0336 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 25.11.2010 COM(2010) 693 definitivo 2010/0336 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. […]/2011 DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA 110 - Motivazione e obiettivi della proposta A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), la PCP è intesa a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca. Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2011, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Nero. 20 - Contesto generale La comunicazione della Commissione "Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2011" (COM(2010) 241 definitivo) delinea il contesto della proposta. Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2011 sarà formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel novembre 2010. La proposta contiene una sezione importante ai fini della gestione della pesca nel Mar Nero nel 2011, che fissa i TAC e i contingenti. - 130 Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Il più recente è il regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici. - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle regole della PCP e sono coerenti con la politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - Ricorso al parere di esperti Principali organizzazioni/esperti consultati L'organizzazione scientifica consultata è il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Ogni anno l'Unione europea chiede il parere scientifico dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere dovrebbe vertere su tutti gli stock del Mar Nero per i quali sono stati proposti TAC. - Consultazione delle parti interessate La consultazione delle parti interessate è avvenuta attraverso la comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2011. La base scientifica della proposta sarà fornita dallo CSTEP. - Valutazione dell'impatto In attesa dei pareri scientifici, l'attuazione delle misure proposte potrebbe comportare una variazione delle possibilità di pesca in termini di catture per i pescherecci UE nel Mar Nero. La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine. A medio e lungo termine l'approccio proposto potrebbe perciò determinare una riduzione delle possibilità di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti previsti a lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale (in seguito all'adeguamento delle attività di pesca) e una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA - Sintesi delle misure proposte La proposta fissa i limiti di cattura applicabili alla pesca UE e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano i pescherecci UE, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale. - Base giuridica Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. - Principio di sussidiarietà La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. - Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il motivo indicato di seguito. La PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. Il regolamento del Consiglio in questione ripartisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri. Con riferimento all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri sono liberi di ripartire come ritengono le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori. Gli Stati membri hanno pertanto un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico di loro scelta per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono. La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti. - Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento. Si tratta di una proposta di gestione della pesca a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI - Semplificazione La proposta non ha alcuna incidenza sulla semplificazione. - Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2011 e non comprende pertanto una clausola di revisione. - Illustrazione dettagliata della proposta La proposta stabilisce per il 2011 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati membri operanti nel Mar Nero. Il parere scientifico sarà disponibile soltanto nel mese di novembre. Nel frattempo sono indicati dei TAC a titolo di promemoria. Una volta ricevuto il parere scientifico, saranno inserite cifre che tengono conto del contenuto del medesimo. Nell'allegato sono indicati i TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri. 2010/0336 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. […]/2011 DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: 1. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. 2. A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[1], le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono decise tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). 3. Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. 4. I TAC devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici, garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate. 5. L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca[2], e in particolare dagli articoli 33 e 34, riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la comunicazione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento. 6. In conformità all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[3], occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. 7. Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione europea è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2011, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Campo di applicazione e definizioni Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca applicabili per il 2011 per alcuni stock ittici nel Mar Nero. Articolo 2 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica ai pescherecci UE operanti nel Mar Nero. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "CGPM": Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo; b) "Mar Nero": la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2; c) "peschereccio UE": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; d) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo. CAPO II Possibilità di pesca Articolo 4 TAC e ripartizione I TAC, la ripartizione dei medesimi tra gli Stati membri e le eventuali condizioni a ciò funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato. Articolo 5 Disposizioni speciali in materia di ripartizione La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Articolo 6 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura soltanto se: a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure b) le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell'Unione non è ancora esaurita. CAPO IIIDisposizioni finali Articolo 7 Trasmissione dei dati Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO Limitazioni delle catture applicabili ai pescherecci UE in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo), nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate. Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi latini e dei nomi comuni utilizzati ai fini del presente regolamento. Nome scientifico | Codice alfa a 3 lettere | Nome comune | Psetta maxima | TUR | Rombo chiodato | Sprattus sprattus | SPR | Spratto | Specie: | Rombo chiodato | Zona: | Mar Nero | Psetta maxima | TUR/F3742C. | Bulgaria | pm | (1)(2)(3) (4) | TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | Romania | pm | (1)(2)(3) (4) | UE | pm | (1)(2)(3) (4) | TAC | Non pertinente | _________ | (1) È stabilita la condizione seguente: la pesca non è autorizzata prima del 15 febbraio 2011. Qualsiasi cattura accessoria nell'ambito di altri tipi di pesca prima del 15 febbraio 2011 deve essere sbarcata e imputata ai relativi contingenti. (2) È stabilita la condizione seguente: non è consentita alcuna attività di pesca dal 15 aprile al 15 giugno. (3) È stabilita la condizione seguente: la dimensione minima autorizzata delle maglie delle reti da fondo utilizzate per la pesca del rombo chiodato è di 400 mm. (4) È stabilita la condizione seguente: la taglia minima di sbarco corrisponde a 45 cm, misurati in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98. Tutte le catture di taglia pari o superiore alla taglia minima di sbarco devono essere sbarcate e imputate ai relativi contingenti. | Specie: | Spratto | Zona: | Mar Nero | Sprattus sprattus | SPR/F3742C | Bulgaria | pm | TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | Romania | pm | UE | pm | TAC | Non pertinente | _________ | [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [2] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. [3] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.