52010PC0688

/* COM/2010/0688 def. - NLE 2010/0333 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 25.11.2010

COM(2010) 688 definitivo

2010/0333 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

RELAZIONE

In base al pertinente mandato conferito dal Consiglio[1], la Commissione, a nome dell'Unione europea, ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles per rinnovare il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles. In seguito ai negoziati, il 3 giugno 2010 è stato siglato un nuovo protocollo, poi modificato il 29 ottobre 2010 mediante scambio di lettere. Esso copre un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione della pertinente decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo e dopo la scadenza, il 17 gennaio 2011, del protocollo vigente.

Questa procedura riguardante la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a titolo del presente protocollo è avviata in concomitanza con le procedure concernenti la decisione del Consiglio, con l'approvazione del Parlamento europeo, relativa alla conclusione del nuovo protocollo, e la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del suddetto protocollo.

Il nuovo protocollo conferisce ai pescatori dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca delle isole Seychelles per 48 tonniere con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari. Conformemente al trattato, occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri.

La Commissione propone al Consiglio, su tale base, di adottare il presente regolamento.

2010/0333 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

1. Il 3 giugno 2010 è stato siglato un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle isole Seychelles in materia di pesca.

2. Il […] il Consiglio ha adottato la decisione XXX/2010/UE[3] relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

3. Occorre definire il metodo per ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per la durata del protocollo.

4. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94, la Commissione informa gli Stati membri interessati se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell’ambito di un accordo non sono pienamente utilizzate. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. Occorre fissare tale termine.

5. È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dal 18 gennaio 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

6. Le possibilità di pesca stabilite nel protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione per tonni

Spagna | 22 unità |

Francia | 23 unità |

Italia | 3 unità |

b) pescherecci con palangari di superficie

Spagna | 2 unità |

Francia | 5 unità |

Portogallo | 5 unità |

7. Fatte salve le disposizioni dell'accordo e del protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[4].

8. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento è stabilito un termine di 10 giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente […]

[1] Decisione n. 9755/2010 del Consiglio del 31 maggio 2010.

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU L […] del […], pag. […].

[4] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.