Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea /* COM/2010/0679 def. - NLE 2010/0330 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 18.11.2010 COM(2010) 679 definitivo 2010/0330 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea SEC(2010) 1408 RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta Il Consiglio deve decidere ogni anno, sulla base di una proposta della Commissione, in merito all'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico, con decorrenza 1° luglio. | Contesto generale Conformemente all'articolo 83 bis, paragrafo 4, dello statuto, ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una versione aggiornata della valutazione attuariale quinquennale effettuata a norma dell'allegato XII dello statuto. Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato la relazione annuale relativa a tale valutazione, che determina l'aliquota contributiva necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta La proposta è presentata ogni anno per adeguare l'aliquota del contributo al regime pensionistico. | Coerenza rispetto ad altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. | 2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli elementi della proposta sono stati oggetto di concertazione con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti. | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate. | Ricorso al parere di esperti | 229 | Il calcolo dell'aliquota del contributo al regime pensionistico è stato convalidato da un esperto attuariale (consulente esterno). | 230 | Valutazione dell'impatto La proposta è volta ad adeguare l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee per mantenere l'equilibrio attuariale del regime. La normativa vigente non consente alternative. | 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte A norma dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato una relazione in merito alla valutazione attuariale del regime pensionistico. Dalla valutazione emerge che l'aliquota contributiva necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all'11% dello stipendio base. A norma dell'articolo 83 bis, paragrafo 4, ove risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione (11,3%) e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale (11,0%), il Consiglio deve verificare se occorre adattare tale aliquota secondo le modalità definite all'allegato XII. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato XII, l'adeguamento non può tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente. La Commissione propone pertanto di adeguare l'aliquota contributiva all'11,0% con effetto a decorrere dal 1° luglio 2010. | Base giuridica Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII. | Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni: | l'articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio; | la proposta non incide finanziariamente sulle spese; l'incidenza sulle entrate deriva direttamente dall'applicazione del metodo di adeguamento previsto dallo statuto. | Scelta dello strumento | Strumento proposto: regolamento. | Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni: l'articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio. | 4. INCIDENZA SUL BILANCIO L'impatto sulle entrate dell'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico è presentato in dettaglio nella scheda finanziaria allegata. | 2010/0330 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII, vista la proposta della Commissione europea, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, considerando quanto segue: 1. Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, il 1° settembre 2010 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2010 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l'aliquota contributiva necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all'11,0% dello stipendio base. 2. Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, l'aliquota del contributo va pertanto portata all'11,0% dello stipendio base, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2010, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata all'11%. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea 2. LINEE DI BILANCIO Capitolo e articolo: 400 Imposta sugli stipendi dei funzionari e degli altri agenti Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione (bilancio 2010): 602,4 milioni di euro 410 Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione (bilancio 2010): 430,5 milioni di euro 3. INCIDENZA FINANZIARIA ( Proposta senza incidenza finanziaria ( Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente: (milioni di euro al primo decimale) Linea di bilancio | Entrate | Periodo di 6 mesi a decorrere dall'1.7.2010 | 2011 | Articolo 400 | Incidenza sulle risorse proprie | 1,2 | 2,4 | Articolo 410 | Incidenza sulle risorse proprie | -5,7 | -11,4 | Situazione dopo l'azione | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Articolo 400 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | Articolo 410 | -11,4 | -11,4 | -11,4 | -11,4 | -11,4 | 4. ALTRE OSSERVAZIONI Metodo di calcolo: Contributo pensionistico = nuovo contributo – esecuzione anno in corsoNuovo contributo = esecuzione x nuova aliquota/aliquota vigente Effetto aumento imposta = 21% della riduzione del contributo pensionistico.