/* COM/2010/0574 def. - COD 2010/0291 */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 19.10.2010 COM(2010) 574 definitivo 2010/0291 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia RELAZIONE Sulla base del relativo mandato del Consiglio[1], la Commissione, a nome dell’Unione europea, ha negoziato con gli Stati federati di Micronesia (SFM) il rinnovo del Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli SFM. In seguito ai suddetti negoziati, il 7 maggio 2010, è stato siglato un nuovo Protocollo che copre un periodo di cinque anni, a decorrere dall’adozione della presente decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del Protocollo e che sostituisce il Protocollo precedente scaduto il 25 febbraio 2010. La presente procedura concernente la firma a nome dell’Unione europea e l’applicazione provvisoria del nuovo Protocollo è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio, con l’approvazione del Parlamento europeo, relativa alla conclusione del nuovo Protocollo, nonché il regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nell’ambito del suddetto Protocollo. Nel definire la sua posizione negoziale la Commissione si è basata, tra l’altro, sui risultati di una valutazione del precedente Protocollo effettuata in un momento successivo da esperti indipendenti nell’aprile 2010. Il nuovo Protocollo è allineato sugli obiettivi dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca diretti a rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e gli SFM e a promuovere un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella ZEE (Zona Economica Esclusiva) degli SFM nell’interesse di entrambe le Parti. Le Parti hanno convenuto di cooperare all’attuazione della politica settoriale in materia di pesca adottata dagli SFM e a questo fine proseguono nel dialogo politico sulle riforme necessarie. Il nuovo Protocollo prevede un contributo finanziario complessivo annuale di 559 000 EUR per l’intero periodo. Tale importo corrisponde a: a) 408 200 EUR all’anno equivalenti ad un quantitativo di riferimento annuale di 8 000 tonnellate e b) 150 800 EUR all’anno, corrispondenti alla dotazione finanziaria supplementare versata dall’UE per sostenere la politica della pesca degli SFM. Il presente Protocollo prevede inoltre delle autorizzazioni annuali per pescare all’interno della ZEE degli SFM per 6 pescherecci con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari. La Commissione propone, sulla base di quanto precede, che il Consiglio adotti la presente decisione. 2010/0291 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: 1. Con il regolamento (CE) n. 805/2006 del Consiglio, la Comunità europea ha concluso un Accordo di partenariato nel settore della pesca con gli Stati federati di Micronesia[2]. 2. L’Unione europea ha successivamente negoziato con gli Stati federati di Micronesia un nuovo Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescherecci dell’UE delle possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati federati di Micronesia in materia di pesca. 3. A seguito di tali negoziati, il 7 maggio 2010 è stato siglato un nuovo Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore della pesca. 4. Il precedente Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore della pesca è scaduto il 25 febbraio 2010. 5. Conformemente all’articolo 15, il nuovo Protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma. 6. Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dell’UE, è indispensabile che il nuovo Accordo di partenariato nel settore della pesca sia applicato quanto prima tenendo conto che il precedente Protocollo è ormai scaduto. 7. È interesse dell’Unione firmare il nuovo Protocollo e applicarlo su base provvisoria in attesa dell’espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata a nome dell’Unione la firma del Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia siglato il 7 maggio 2010, fatta salva la sua conclusione. Il testo del Protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata(e) a firmare il Protocollo a nome dell’Unione, fatta la salva la sua conclusione. Articolo 3 È autorizzata a nome dell’Unione l’applicazione provvisoria del Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1. A norma dell’articolo 6 dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca, gli SFM concedono possibilità di pesca annuali alle navi tonniere dell’Unione europea, in conformità al titolo 24 del Codice degli SFM ed entro i limiti fissati dalle misure di conservazione e gestione della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e in particolare dalla CMM 2008-01. 2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le possibilità di pesca, di cui all’articolo 5 dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca, prevedono la concessione di autorizzazioni annuali per l’esercizio della pesca all’interno della ZEE degli SFM a sei pescherecci con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 8 e 10 del presente Protocollo. Articolo 2Contributo finanziario - Modalità di pagamento 1. Il contributo finanziario di cui all’articolo 7 dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca ammonta a 559 000 EUR all’anno per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 2: 2. Il suddetto contributo finanziario comprende: a) un importo annuo di 520 000 EUR per l’accesso alla ZEE degli SFM corrispondente a un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate annue meno 111 800 EUR; nonché, b) un importo specifico annuo di 150 800 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca degli SFM. 3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Protocollo e degli articoli 13 e 14 dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca. 4. Se il volume complessivo delle catture di tonni effettuate annualmente dalle navi dell’Unione europea nella ZEE degli SFM supera le 8 000 tonnellate, l’importo totale del contributo finanziario annuale sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturato. Tuttavia l’importo complessivo annuale a carico dell’Unione europea non può superare il doppio dell’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dai pescherecci dell’Unione europea superino un quantitativo corrispondente al doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a), le parti si consultano appena possibile per stabilire l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale. 5. Il pagamento è effettuato entro 45 giorni dall’entrata in vigore del Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore della pesca per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria del presente Protocollo per gli anni successivi. 6. L’impiego del contributo finanziario è di esclusiva competenza degli SFM come precisato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). 7. Il versamento del contributo finanziario è effettuato sul conto: FSM National Government Account presso la banca “Bank of FSM Micronesia” a Honolulu, Hawaii. Le coordinate bancarie sono le seguenti: Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii Numero ABA 1213-02373 Accreditare presso Bank of FSM, numero del conto: 08-18-5018 Titolare del conto: FSM National Government (Governo nazionale degli SFM) 8. A prova dell’avvenuto pagamento sono inviate alla “National Oceanic Resource Management Authority” (NORMA) degli SFM copie dei pagamenti o dei trasferimenti elettronici. Articolo 3Promozione di una pesca responsabile nelle acque degli SFM 1. Al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, l’Unione europea e gli SFM concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione tra cui, in particolare: a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzato il contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da condurre annualmente; b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione, nel lungo termine, di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dagli SFM nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche in grado di incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate; c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. 2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell’ambito della commissione mista. 3. Gli SFM destinano ogni anno, se opportuno, un importo supplementare al contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale stanziamento supplementare deve essere notificato all’Unione europea. Gli SFM notificano alla Commissione europea lo stanziamento previsto almeno 45 giorni prima della ricorrenza anniversaria del presente Protocollo. 4. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Commissione europea può chiedere una riduzione della quota del contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del presente Protocollo al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma. Articolo 4Cooperazione scientifica per una pesca responsabile 1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella ZEE degli SFM, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona. 2. Nel periodo di applicazione del presente Protocollo, l’Unione europea e gli SFM garantiscono l’uso sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE degli SFM. 3. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello sub-regionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente. 4. In conformità all’articolo 4 dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca, dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente Protocollo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le Parti si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 9 dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca, per adottare, ove del caso, misure relative alle attività dei pescherecci dell’Unione europea autorizzati dal presente Protocollo e detentori di licenze in conformità dell’allegato, atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE degli SFM. Articolo 5Modifica di comune accordo delle possibilità di pesca 1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 del presente Protocollo possono essere corrette di comune accordo quando le raccomandazioni della WCPFC confermano che tale correzione garantirebbe la gestione sostenibile delle risorse degli SFM. In tal caso il contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente Protocollo è maggiorato proporzionalmente, pro rata temporis. Articolo 6Nuove possibilità di pesca 1. Qualora i pescherecci dell’Unione europea siano interessati a possibilità di pesca che non sono indicate all’articolo 1 del presente Protocollo, tale interesse deve essere comunicato agli SFM sotto forma di una manifestazione di interesse o di una richiesta. Tale richiesta può essere soddisfatta solo in conformità alle leggi e ai regolamenti degli SFM e può essere soggetta ad un altro accordo. 2. Le Parti possono condurre campagne di pesca sperimentale comuni nella ZEE degli SFM in conformità alle leggi e ai regolamenti degli SFM. A tal fine e fatta salva una valutazione scientifica, su richiesta di una delle Parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti. 3. Le Parti esercitano le attività di pesca sperimentale in conformità alle leggi e ai regolamenti degli SFM di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per una durata e a decorrere da una data decise di comune accordo dalle Parti. 4. Quando le Parti concludono che le campagne di pesca sperimentali abbiano prodotti dei buoni risultati, pur preservando gli ecosistemi e conservando le risorse biologiche marine, possono essere concesse nuove possibilità di pesca ai pescherecci dell’Unione europea, previa consultazione tra le Parti. Articolo 7Condizioni per l’esercizio della pesca – clausola di esclusiva 1. I pescherecci dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nella ZEE degli SFM soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata dalla NORMA degli SFM secondo il presente Protocollo. 2. La NORMA degli SFM può rilasciare alle navi dell’Unione europea autorizzazioni alla pesca per categorie di pesca non contemplate dal vigente Protocollo e per la pesca sperimentale. La concessione di tali autorizzazioni tuttavia è soggetta alle leggi e ai regolamenti degli SFM e a comune accordo. Articolo 8Sospensione e revisione del pagamento del contributo finanziario 1. Il contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente Protocollo, verrà corretto o sospeso qualora: a) circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio della pesca nella ZEE degli SFM; oppure b) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente Protocollo, una delle Parti chieda un riesame delle sue disposizioni ai fini di una eventuale modifica; oppure c) l’Unione europea constati una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’Accordo di Cotonou, negli SFM. 2. L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo specifico previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente Protocollo: a) quando i risultati ottenuti vengono giudicati non conformi alla programmazione in seguito ad una valutazione effettuata nell’ambito della commissione mista; oppure b) nel caso gli SFM non siano in grado di utilizzare il contributo specifico. 3. Il pagamento del contributo finanziario riprende con il ritorno alla situazione precedente gli avvenimenti menzionati e dopo che le Parti si siano consultate e abbiano concordato che la situazione consente la ripresa delle normali attività di pesca. Articolo 9Sospensione e ripristino dell’autorizzazione di pesca 1. Gli SFM si riservano il diritto di sospendere le autorizzazioni di pesca previste all’articolo 1, paragrafo 2, del presente Protocollo quando: a) una nave specifica commetta una grave infrazione definita dalle leggi e dai regolamenti degli SFM; oppure b) l’armatore non abbia ottemperato ad un’ordinanza del tribunale emessa in relazione ad una infrazione commessa da una determinata nave. Dopo che l’ordinanza del tribunale sia stata ottemperata, l’autorizzazione di pesca per la nave viene ripristinata per il periodo residuo. Articolo 10Sospensione dell’applicazione del Protocollo 1. L’applicazione del Protocollo è sospesa su iniziativa di una delle Parti, quando: a) circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nella ZEE degli SFM; oppure b) l’Unione europea omette di effettuare i versamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente Protocollo per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente Protocollo; oppure c) tra le Parti sorge una controversia in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo; oppure d) una delle Parti non rispetta le disposizioni del presente Protocollo; oppure e) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente Protocollo, una delle Parti chieda un riesame delle sue disposizioni ai fini di una eventuale modifica; oppure f) una delle Parti constati una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’Accordo di Cotonou. 2. L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia tra le Parti è considerata grave e le consultazioni condotte tra le Parti non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole. 3. Ai fini della sospensione dell’attuazione del Protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. 4. In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa il Protocollo riprende ad essere applicato e l’importo del contributo finanziario è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione. Articolo 11 Disposizioni legislative e regolamentari nazionali 1. Le attività dei pescherecci dell’Unione europea operanti nella ZEE degli SFM sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti applicabili negli SFM, salvo diversa disposizione dell’Accordo e del presente Protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici. 2. Gli SFM informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti la politica della pesca, almeno 3 mesi prima dell’entrata in vigore delle suddette modifiche o delle nuove norme. Articolo 12Abrogazione del precedente Protocollo Il presente Protocollo e i suoi allegati abrogano e sostituiscono il Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario per l’Accordo di partenariato tra la Comunità europea gli Stati federati della Micronesia sulla pesca negli Stati federati della Micronesia, che è entrato in vigore il 26 febbraio 2007. Articolo 13Durata Il presente Protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di cinque anni, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 14. Articolo 14Denuncia 1. In caso di denuncia del Protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il Protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti. 2. L’ammontare del contributo finanziario prevista all’articolo 2 del presente Protocollo per l’anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. Articolo 15Applicazione provvisoria Il presente Protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma. Articolo 16 Entrata in vigore Il presente Protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo. ALLEGATO Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi dell’Unione europea negli Stati federati di Micronesia Capo I Misure di gestione Sezione 1 Rilascio delle autorizzazioni di pesca (licenze) 1. Possono ottenere un’autorizzazione di pesca nella zona economica esclusiva degli Stati federati di Micronesia (ZEE degli FSM) soltanto le navi che ne hanno diritto. 2. Affinché una nave sia autorizzata, l’armatore e il comandante devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca negli Stati federati di Micronesia (FSM) nell’ambito dell’Accordo. La nave deve essere regolarmente iscritta nel registro regionale della FFA delle navi da pesca e nel registro delle navi da pesca della WCPFC. 3. Tutte le navi dell’Unione europea che chiedono un’autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente negli SFM. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome, l’indirizzo e i numeri di contatto di tale rappresentante. 4. La Commissione europea trasmette via posta elettronica (norma@mail.fm) al direttore esecutivo della National Oceanic Resource Management Authority (in appresso NORMA SFM), con copia alla delegazione dell’Unione europea competente per gli SFM (in appresso “la delegazione”), una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’Accordo almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo di validità richiesto. 5. Le domande sono presentate al direttore esecutivo su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1a (se la domanda di autorizzazione di pesca è presentata per la prima volta) o nell’appendice 1b (se si tratta di una domanda di rinnovo). 6. La NORMA degli SFM adotta tutte le disposizioni necessarie affinché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di autorizzazione di pesca siano trattati in modo riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’applicazione dell’Accordo di pesca. 7. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è corredata dai seguenti documenti: a) il pagamento o prova del pagamento del canone per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca; b) una copia del certificato di stazza, autenticato dallo Stato membro di bandiera, in cui sia indicata la stazza della nave in TSL o TL; c) una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e autenticata ed avere un formato minimo di 15x10 cm.; d) qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente Protocollo. e) un certificato di iscrizione al registro regionale della FFA e al registro delle navi da pesca della WCPFC; f) una copia del certificato di assicurazione in lingua inglese, valido per l’intera durata dell’autorizzazione di pesca; g) il pagamento o la prova del pagamento di una tassa di domanda di 460 EUR per nave; h) un contributo di 1 500 EUR per nave a favore del programma di osservazione. 8. Tutte le tasse devono essere pagate sul seguente conto bancario del governo nazionale degli SFM presso la banca “Bank of FSM Micronesia” a Honolulu, Hawaii: Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii Numero ABA 1213-02373 Accreditare presso Bank of FSM, numero del conto: 08-18-5018 Titolare del conto: FSM National Government (Governo nazionale degli SFM) 9. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, gli oneri per prestazioni di servizi e i diritti per i trasbordi. 10. Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate agli armatori in formato sia elettronico che cartaceo con copia elettronica alla Commissione europea e alla delegazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tutti i documenti di cui al Capo I, sezione 1, paragrafo 7 del presente allegato dal direttore esecutivo. La copia elettronica deve essere sostituita da un esemplare su carta non appena ricevuto. 11. L’autorizzazione di pesca è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. 12. Su richiesta dell’Unione europea e in caso di dimostrata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione per il periodo residuo di durata della prima autorizzazione a nome di un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Nel determinare il totale delle catture dell’Unione europea, al fine di stabilire gli eventuali pagamenti supplementari a carico dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del Protocollo, si terrà conto delle catture complessivamente praticate dalle due navi. 13. L’armatore della nave da sostituire consegna l’autorizzazione di pesca da annullare al direttore esecutivo tramite la delegazione. 14. La nuova autorizzazione di pesca entra in vigore il giorno il cui il direttore esecutivo la rilascia e resta valida per il periodo residuo della durata della prima autorizzazione di pesca. La delegazione viene informata in merito alla nuova autorizzazione di pesca. 15. L’autorizzazione di pesca deve essere conservata a bordo in qualsiasi momento ed esposta in modo ben visibile nella timoneria, fatto salvo quanto previsto al capo V, sezione 3, paragrafo 1, del presente allegato. Per un periodo di tempo ragionevole dopo il rilascio dell’autorizzazione di pesca (non superiore a 45 giorni) e in attesa del ricevimento, da parte della nave, dell’autorizzazione di pesca originale, un documento ricevuto per via elettronica o un altro documento approvato dal direttore esecutivo, costituisce un documento valido e una prova sufficiente, ai fini della sorveglianza, del controllo e dell’applicazione del presente Accordo. Il documento ricevuto per via elettronica deve essere sostituito da un esemplare su carta non appena ricevuto. 16. Le Parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di autorizzazioni di pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le Parti si accordano per promuovere la rapida sostituzione dell’autorizzazione di pesca cartacea con un equivalente elettronico, quale l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella ZEE degli SFM, come viene specificato al paragrafo 1 della presente sezione. Sezione 2Condizioni per l’autorizzazione di pesca - canoni e anticipi 1. Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. Il rinnovo delle autorizzazioni di pesca è subordinato alle possibilità di pesca disponibili stabilite dal protocollo. 2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella ZEE degli FSM. 3. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento dei seguenti importi forfettari sul conto indicato al Capo I, sezione 1, paragrafo 8, del presente allegato: a) 15 000 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 428 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all’anno. Per il primo anno di applicazione del presente Protocollo, resta valido l’anticipo da parte degli armatori dell’Unione europea già versato nel precedente Protocollo; nonché, b) 4 200 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 120 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all’anno; 4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno per i quantitativi catturati nell’anno precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dagli armatori. I dati devono essere convalidati dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture dell’Unione europea, quali l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Instituto Español de Oceanografía (IEO) o l’Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR). 5. Il computo dei canoni elaborato dalla Commissione europea è trasmesso al direttore esecutivo per verifica e approvazione. La NORMA degli SFM può contestare il computo dei canoni entro 30 giorni dalla presentazione e, in caso di disaccordo, chiedere la convocazione della commissione mista. In assenza di obiezioni entro 30 giorni dalla presentazione, il computo dei canoni si considera accettato dalla NORMA degli SFM. 6. Il computo definitivo dei canoni è notificato contemporaneamente e senza ritardi al direttore esecutivo, alla delegazione e agli armatori, per il tramite delle loro amministrazioni nazionali. 7. Entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica del computo finale convalidato gli armatori provvedono a effettuare eventuali pagamenti supplementari agli SFM sul conto indicato al Capo I, sezione 1, paragrafo 8, del presente allegato. 8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al paragrafo 3 della presente sezione, il saldo corrispondente non viene rimborsato all’armatore. Capo II Zone e attività di pesca Sezione 1 Zone di pesca 1. Le navi di cui all’articolo 1 del Protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE degli SFM, ad esclusione delle acque territoriali e dei banchi designati indicati sulle seguenti carte nautiche: DMAHTC NO 81019 (2° ed. marzo 1945; modificata il 17 luglio 1972, rettificata da NM 3/78 del 21 giugno 1978, DMAHTC n. 81023 (3a ed. del 7 agosto 1976) e DMAHATC n. 81002 (4a ed. del 26 gennaio 1980 rettificata da NM 4/48). Le modifiche eventualmente apportate alle suddette zone di divieto sono trasmesse dal direttore esecutivo alla Commissione europea almeno due mesi prima della loro applicazione. 2. L’esercizio della pesca è comunque vietato entro un raggio di due miglia nautiche da eventuali dispositivi ancorati di concentrazione del pesce collocati dal governo degli SFM o da qualsiasi altro cittadino o ente, per i quali deve essere comunicata la posizione geografica mediante coordinate, nonché entro un raggio di un miglio nautico dalle scogliere sommerse raffigurate nelle carte nautiche di cui al paragrafo 1. Sezione 2Attività di pesca 1. È autorizzata unicamente la pesca di tonnidi e specie affini da parte di navi con reti a circuizione e con palangari. Eventuali catture accidentali di specie diverse dai tonnidi devono essere notificate alla NORMA degli SFM. 2. Le attività di pesca delle navi dell’Unione europea vengono esercitate in conformità a quanto prescrivono le misure di conservazione e gestione della WCPFC tra cui la CMM-2008-01. 3. Nella ZEE degli FSM sono vietate la pesca a strascico e la pesca dei coralli. 4. Quando si trovano nelle acque interne di uno Stato, nel mare territoriale o entro un raggio di un miglio da scogliere sommerse, le navi dell’Unione europea sono tenute a riporre tutti gli attrezzi da pesca. 5. L’esercizio della pesca da parte delle navi dell’Unione europea non deve interferire con le attività di pesca locali e tradizionali; tartarughe, mammiferi marini, uccelli marini e pesci di scogliera vanno rilasciati in modo da garantire a tali catture miste le massime possibilità di sopravvivenza. 6. Nell’esercizio delle loro attività, le navi dell’Unione europea e i rispettivi comandanti e operatori procurano di non ostacolare le operazioni di pesca di altre imbarcazioni e di non interferire con gli attrezzi da pesca di altri pescherecci. Capo III Monitoraggio Sezione 1 Modalità di registrazione delle catture 1. I comandanti delle navi registrano nel loro giornale di bordo le informazioni elencate nell’appendice 2a e 2b. La trasmissione elettronica dei dati sulle catture e dei dati del giornale di bordo si applica alle navi di lunghezza superiore a 24 metri a partire dal 1° gennaio 2010 e gradualmente alle navi di lunghezza superiore a 12 metri a partire dal 2012. Le Parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di informazioni sulla pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le Parti si accordano per promuovere la rapida sostituzione dei formulari su carta (giornale di bordo) con il formato elettronico. 2. Se in un giorno determinato una nave non ha effettuato alcuna cala o se ha effettuato una cala senza praticare catture, tale informazione deve essere registrata nel formulario del giornale di bordo dal comandante della nave. Per i giorni in cui non vengono effettuate operazioni di pesca occorre registrare nel giornale di bordo, entro la mezzanotte locale del giorno in questione, che non sono state praticate operazioni. 3. L’ora e la data delle entrate e delle uscite dalla ZEE degli SFM viene registrata nel giornale di bordo immediatamente dopo tali entrate e uscite dalla ZEE degli SFM. 4. Per le catture accidentali di specie diverse dai tonnidi, le navi dell’Unione europea dichiarano le specie catturate e la taglia e i quantitativi di ciascuna specie, in peso o in numero, compilando le corrispondenti rubriche del giornale di bordo sia per le catture detenute a bordo che per quelle riversate in mare. 5. Il giornale di bordo viene compilato quotidianamente in modo leggibile e firmato dal comandante della nave. Sezione 2Modalità di comunicazione delle catture 1. Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell’Unione europea è definita come segue: a) il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla ZEE degli FSM, oppure b) il periodo compreso tra un’entrata nella ZEE degli SFM e un trasbordo, oppure c) il periodo compreso tra un’entrata nella ZEE degli SFM e uno sbarco in un porto degli SFM. 2. Tutte le navi dell’Unione europea autorizzate a pescare nella ZEE degli SFM nell’ambito dell’Accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al direttore esecutivo secondo le modalità in appresso specificate. a) Tutti i formulari firmati dei giornali di bordo vengono inviati attraverso il centro di controllo della pesca degli Stati membri di bandiera al Centro di controllo della pesca degli SFM e alla Commissione europea per via elettronica, entro 5 giorni dopo ogni operazione di sbarco o di trasbordo. b) Il comandante della nave invia settimanalmente la relazione sulle catture di cui all’appendice 3, parte 3, al direttore esecutivo e alla Commissione europea. Le posizioni settimanali e le relazioni sulle catture vengono detenute a bordo fino alla conclusione delle operazioni di sbarco o di trasbordo. 3. Entrata e uscita dalla zona a) Le navi dell’Unione europea notificano al direttore esecutivo, con un anticipo minimo di 24 ore, la loro intenzione di entrare nella ZEE degli SFM; l’uscita da tale zona è notificata immediatamente al direttore esecutivo. Non appena entrate nella ZEE degli SFM, le navi ne informano il direttore esecutivo via fax o posta elettronica (servendosi del modello riportato nell’appendice 3) oppure via radio. b) Nel notificare l’uscita, le navi comunicano altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo servendosi del modello riportato nell’appendice 3. Tali comunicazioni vengono effettuate preferibilmente via fax e, per le navi che ne sono sprovviste, mediante posta elettronica o via radio. 4. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza averne informato il direttore esecutivo è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca. 5. Il numero di fax, di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della NORMA sono comunicati al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca. 6. Le navi dell’Unione europea tengono a disposizione immediata i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura giornaliere affinché possano essere esaminate dai funzionari addetti al controllo o da altri soggetti ed organismi autorizzati dalla NORMA degli SFM. Sezione 3Sistema di controllo delle navi via satellite 1. Le navi dell’Unione europea sono tenute a conformarsi al sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) della FFA attualmente applicabile nella ZEE degli SFM quando operano in tale zona. Su ogni nave dell’Unione europea deve essere installata un’unità mobile di trasmissione approvata dalla FFA; tale dispositivo deve essere sottoposto a regolare manutenzione e mantenuto pienamente operativo in ogni momento. La nave e l’operatore si impegnano a non manomettere, rimuovere o far rimuovere tale dispositivo dopo la sua installazione, salvo nel caso in cui siano necessari lavori di manutenzione o di riparazione. L’operatore e la nave si fanno carico dell’acquisto, della manutenzione e dei costi operativi del sistema MTU e cooperano pienamente con la NORMA degli SFM nell’utilizzo di tale sistema. 2. Quanto disposto al paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto delle parti di considerare sistemi VMS alternativi compatibili con il VMS della WCPFC. Sezione 4Sbarco 1. Le navi dell’Unione europea che intendono sbarcare catture nei porti degli SFM effettuano tale operazione nei porti designati degli SFM. Un elenco dei porti designati figura all’appendice 4. 2. Gli armatori di tali navi comunicano le seguenti informazioni al direttore esecutivo e al centro di controllo dello Stato membro di bandiera con almeno 48 ore di anticipo, servendosi del modello riportato nell’appendice 3, parte 4. Se gli sbarchi sono effettuati in un porto al di fuori della ZEE degli SFM, viene effettuata la comunicazione alle stesse condizioni indicate precedentemente, allo Stato del porto dove avverrà lo sbarco e al centro di controllo dello Stato membro di bandiera. 3. I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in operazioni di sbarco in un porto degli SFM consentono agli ispettori degli FSM di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave. 4. Le navi dell’Unione europea non rigettano in porto pesci o catture accessorie, né li cedono a terze persone o enti senza previa autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente nello Stato interessato degli SFM e senza previo consenso scritto della NORMA degli SFM. Sezione 5Trasbordo 1. Le navi dell’Unione europea che intendono trasbordare catture nelle acque degli SFM effettuano tale operazione nei porti designati degli SFM. Un elenco dei porti designati figura all’appendice 4. 2. Gli armatori di tali navi comunicano al direttore esecutivo, con almeno 48 ore di anticipo, le seguenti informazioni. 3. Il trasbordo è considerato la conclusione di un viaggio. Le navi devono pertanto trasmettere al direttore esecutivo le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla ZEE degli SFM. 4. In nessun caso le navi dell’Unione europea operanti nella ZEE degli SFM effettuano trasbordi in mare delle catture da esse operate. 5. Nella ZEE degli SFM è vietata qualsiasi operazione di trasbordo di catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti negli SFM. 6. I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in operazioni di trasbordo in un porto degli SFM consentono agli ispettori degli SFM di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave. 7. Le navi dell’Unione europea non rigettano in porto pesci o catture accessorie, né li cedono a terze persone o enti senza previa autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente nello Stato interessato degli SFM e senza previo consenso scritto della NORMA degli SFM. Capo IV Osservatori 1. All’atto della presentazione di una domanda di autorizzazione di pesca ogni nave dell’Unione europea interessata è tenuta al pagamento di un contributo specificamente destinato al programma di osservazione, secondo quanto specificato al capo I, sezione 1, punto 7, lettera h), del presente allegato; tale contributo è versato sul conto indicato all’articolo 1, paragrafo 8, del presente allegato. 2. Le navi dell’Unione europea autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE degli SFM nell’ambito dell’Accordo imbarcano a bordo gli osservatori alle condizioni di seguito precisate. A. Per i pescherecci con reti a circuizione: i pescherecci con reti a circuizione dell’Unione europea ospitano in qualsiasi momento un osservatore nominato dal programma di osservazione della pesca degli SFM o dal programma di osservazione regionale della WCPFC mentre operano nella ZEE degli SFM. B. Per le navi con palangari: a) il direttore esecutivo determina ogni anno il campo di applicazione del programma di osservazione a bordo in funzione del numero di navi autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE degli SFM e dello stato delle risorse che tali navi intendono pescare. Esso stabilisce di conseguenza il numero o la percentuale delle navi che sono tenute ad imbarcare un osservatore a bordo. b) Il direttore esecutivo elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi devono essere regolarmente aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti. c) Il direttore esecutivo notifica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca o al più tardi quindici (15) giorni prima della data prevista dell’imbarco, l’intenzione di imbarcare un osservatore designato sulle loro navi; esso comunica quanto prima possibile il nome dell’osservatore designato. d) La durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dal direttore esecutivo, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni. Essa è comunicata dal direttore esecutivo agli armatori o ai loro agenti all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per l’imbarco. 3. Fatte salve le disposizioni del presente Capo, paragrafo 2A, gli armatori interessati comunicano in quali porti degli SFM e in quali date intendono imbarcare osservatori 10 giorni prima della data prevista dell’imbarco all’inizio del viaggio. 4. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore degli SFM lascia la ZEE degli SFM, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore. 5. Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle sei (6) ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. 6. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati: a) osserva le attività di pesca delle navi; b) verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca; c) procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici; d) prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati; e) verifica i dati relativi alle catture effettuate nella ZEE degli SFM riportati nel giornale di bordo; f) verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei, cefalopodi e mammiferi marini commercializzabili; g) comunica settimanalmente via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo. 7. Il comandante consente agli osservatori autorizzati di imbarcarsi a bordo delle navi autorizzate operanti nella ZEE degli SFM; esso prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni: a) il comandante consente l’accesso a bordo dell’osservatore autorizzato ai fini dello svolgimento di mansioni scientifiche, di controllo e di altro tipo e ne agevola l’operato; b) il comandante si adopera affinché l’osservatore autorizzato abbia pieno accesso e possa utilizzare gli impianti e le attrezzature presenti a bordo che ritiene necessari per espletare le proprie funzioni; c) l’osservatore deve avere accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce; d) l’osservatore può prelevare un numero ragionevole di campioni e deve avere pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e la documentazione, a fini di controllo e di riproduzione; nonché, e) all’osservatore è consentito raccogliere qualsiasi altra informazione riguardante l’attività di pesca nella ZEE degli SFM. 8. Durante la permanenza a bordo, l’osservatore: a) prende le disposizioni necessarie affinché la sua presenza a bordo non interferisca con il normale funzionamento della nave; nonché, b) rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave. 9. Al termine del periodo di osservazione e dopo la relazione l’osservatore redige un rapporto di attività e lo firma alla presenza del comandante, che può aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Copie del rapporto sono consegnate al comandante della nave e alla delegazione al momento dello sbarco dell’osservatore. 10. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali. 11. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della NORMA degli SFM quando la nave opera nella ZEE degli SFM. Capo V Controllo ed esecuzione Sezione 1 Identificazione della nave 1. Ai fini della sicurezza della pesca e della sicurezza marittima, ogni nave è contrassegnata e identificata in conformità delle specifiche standard dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) relative alla marcatura e l’identificazione dei pescherecci. 2. La lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui la nave è immatricolata nonché il numero (i numeri) d’immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell’acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati. Il nome della nave e il porto di immatricolazione sono dipinti anche sulla prua e sulla poppa della nave. 3. Gli SFM e l’Unione europea possono imporre, se necessario, che l’indicativo di chiamata internazionale (IRCS), il numero dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) o le lettere e i numeri di immatricolazione esterni, vengano dipinti sopra la timoniera, in modo da essere chiaramente visibili dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati; a) i colori contrastanti sono bianco e nero; nonché, b) i numeri e le lettere di immatricolazione dipinti o indicati sullo scafo della nave non devono poter essere rimossi, cancellati, alterati, resi illeggibili, coperti o occultati. 4. Le imbarcazioni il cui nome e indicativo di chiamata non siano visibili conformemente a quanto prescritto possono essere scortate verso un porto degli SFM per ulteriori indagini. 5. Al fine di agevolare le comunicazioni con le autorità del governo degli SFM preposte alla gestione e alla sorveglianza delle attività di pesca e all’applicazione della pertinente normativa, un operatore della nave è costantemente sintonizzato sulla frequenza internazionale di chiamata e di soccorso di 2.182 kHz (HF) e/o sulla frequenza internazionale di sicurezza e di chiamata di 156,8 MHz (canale 16, VHF-FM). 6. Un operatore della nave provvede a che a bordo venga conservata e sia sempre accessibile una copia recente e aggiornata del Codice internazionale dei segnali marittimi (INTERCO). Sezione 2Comunicazione con le navi pattuglia degli Stati federati di Micronesia 1. La comunicazione tra le navi autorizzate e le navi pattuglia del governo è effettuata mediante i seguenti codici internazionali di segnalazione: Codice internazionale di segnalazione – Significato: L | Fermatevi immediatamente | SQ3 | Fermatevi o rallentate, intendiamo salire a bordo della vostra nave | QN | Portatevi a tribordo della nostra nave | QN1 | Portatevi a babordo della nostra nave | TD2 | Siete un peschereccio? | C | Sì | N | No | QR | Non riusciamo ad accostare alla vostra nave | QP | Intendiamo accostare alla vostra nave | 2. Gli SFM forniscono alla Commissione europea un elenco di tutte le navi pattuglia da utilizzare ai fini del controllo della pesca. Tale elenco comprende tutti i dettagli relativi alle navi, cioè: nome, bandiera, tipo, foto, segni di identificazione esterni, IRCS e capacità di comunicazione. 3. Le navi pattuglia recano segni chiari e identificabili che indicano il loro utilizzo o servizio per conto dello Stato. Sezione 3Elenco dei pescherecci 1. La Commissione europea tiene un elenco aggiornato delle navi alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca nell’ambito del presente Protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità degli SFM preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Sezione 4Disposizioni legislative e regolamentari nazionali 1. La nave e i suoi operatori si conformano pienamente al presente allegato e alle disposizioni legislative e regolamentari degli SFM e dei loro Stati, nonché ai trattati e alle convenzioni internazionali e agli accordi di gestione della pesca di cui gli SFM e l’Unione europea sono parte contraente. La mancata o incompleta osservanza del presente allegato e delle disposizioni legislative e regolamentari degli FSM e dei loro Stati può dar luogo all’applicazione di cospicue ammende e di altre sanzioni civili e penali. Sezione 5 Procedure di controllo 1. All’interno della ZEE degli SFM, nelle acque territoriali o nelle acque interne di ogni Stato degli SFM, i comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nella ZEE degli SFM permettono in qualsiasi momento l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario degli SWF incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni. 2. Al fine di rendere le procedure di ispezione più sicure, l’accesso a bordo deve essere effettuato mediante preavviso inviato alla nave, specificando l’identità della piattaforma di ispezione e il nome dell’ispettore. 3. I funzionari addetti al controllo devono avere pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e qualsiasi dispositivo elettronico utilizzato per la registrazione o la memorizzazione dei dati; il comandante della nave consente a tali funzionari autorizzati di effettuare annotazioni sui permessi rilasciati dalla NORMA degli SFM o su altri documenti richiesti nell’ambito dell’Accordo. 4. Il comandante si conforma immediatamente a tutte le disposizioni ragionevoli impartite dai funzionari autorizzati, dei quali agevola l’imbarco in condizioni di sicurezza; esso agevola altresì l’ispezione della nave, degli attrezzi e delle apparecchiature, dei registri, dei pesci e dei prodotti della pesca. 5. Il comandante della nave e l’equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono, ritardano gli ispettori autorizzati, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con essi nell’esecuzione dei loro compiti. 6. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni. 7. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente Capo gli SFM si riservano il diritto di sospendere l’autorizzazione di pesca della nave che ha commesso l’infrazione fino al completo espletamento delle formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente negli SFM. La Commissione europea ne è informata. 8. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave. 9. Gli SFM provvedono affinché il personale che effettua direttamente le ispezioni delle navi da pesca che rientrano nel presente accordo disponga delle capacità necessarie per condurre un’ispezione di pesca e abbia una adeguata conoscenza dell’attività di pesca in questione. Durante l’ispezione a bordo delle navi da pesca che rientrano nel presente accordo, gli ispettori della pesca degli SFM provvedono affinché l’equipaggio, la nave e il suo carico vengano trattati con il pieno rispetto delle disposizioni internazionali previste nelle procedure di accesso a bordo e ispezione della WCPFC. Sezione 6Procedura di fermo 1. Fermo dei pescherecci a) Il direttore esecutivo informa la delegazione, entro un termine di 24 ore, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave dell’Unione europea nella ZEE degli SFM. b) Alla delegazione è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo. 2. Verbale di fermo a) L’ispettore procede alla compilazione di un verbale che è firmato dal comandante della nave. b) Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. c) Il comandante conduce la propria nave nel porto indicato dall’ispettore. In caso di infrazione lieve il direttore esecutivo può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca. 3. Riunione di concertazione in caso di fermo a) Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la delegazione e il direttore esecutivo, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante degli Stati membri di bandiera interessati. b) Nel corso di tale riunione, le Parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo. 4. Risoluzione del fermo a) Prima di avviare un eventuale procedimento giudiziario si cerca di regolare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro quattro (4) giorni lavorativi dal fermo. b) In caso di risoluzione amichevole l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa vigente negli SFM. c) Qualora la controversia non possa essere definita mediante procedura amichevole e debba essere adito un organo giudiziario competente, l’armatore deposita sul conto indicato al Capo I, sezione 1, paragrafo 8, del presente allegato una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione. d) La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il suddetto procedimento si conclude senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dall’organo giudiziario competente. e) Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto: (1) una volta espletati gli obblighi derivanti dalla risoluzione amichevole, oppure (2) una volta che la cauzione bancaria di cui al paragrafo 4, lettera c), è stata depositata e accettata dall’organo giudiziario competente, in attesa della conclusione del procedimento giudiziario. Capo VI Responsabilità ambientale 1. Le navi dell’Unione europea riconoscono la necessità di preservare il delicato equilibrio ambientale (marino) della laguna e degli atolli degli SFM; esse non riversano in mare sostanze che possano danneggiare o deteriorare la qualità delle risorse marine. 2. Quando, nel corso di una bordata di pesca nella ZEE degli SFM, vengono effettuate operazioni di approvvigionamento o di trasferimento di qualsiasi prodotto incluso nel Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose delle Nazioni Unite (IMDG), le navi dell’Unione europea comunicano tali operazioni attraverso il modello previsto all’appendice 3 parte 5. Capo VII Imbarco di marinai 1. Ogni nave dell’Unione europea operante nell’ambito dell’Accordo si impegna a impiegare almeno un (1) marinaio degli SFM tra i membri del proprio equipaggio. 2. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dal direttore esecutivo. 3. L’armatore o un suo rappresentante comunica al direttore esecutivo i nomi dei marinai degli SFM imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio. 4. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. 5. I contratti di lavoro dei marinai degli SFM, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il direttore esecutivo. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. 6. Il salario dei marinai degli SFM è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il direttore esecutivo. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai degli SFM non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi degli SFM e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL. 7. I marinai imbarcati sulle navi dell’Unione europea devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. Capo VIII Responsabilità dell’operatore 1. L’operatore garantisce che le proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell’equipaggio. 2. Ai fini della tutela degli SFM, dei loro Stati, cittadini e residenti, l’operatore contrae per le proprie navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale e approvata dalla NORMA degli SFM per la ZEE degli SFM, comprese le zone all’interno della laguna e gli atolli, il mare territoriale, le scogliere sommerse, in conformità del certificato di assicurazione di cui al Capo I, sezione 1, paragrafo 7, lettera f), del presente allegato. 3. Nel caso in cui una nave dell’Unione europea sia coinvolta in un incidente marittimo o in un incidente nella ZEE degli SFM (comprese le acque interne e il mare territoriale) che comporti danni di qualsiasi natura all’ambiente, a persone o a cose, la nave e l’operatore ne informano immediatamente la NORMA degli SFM e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle infrastrutture degli SFM. Appendici 1. Moduli di domanda di autorizzazione di pesca a. Domanda e registrazione di permesso di pesca b. Domanda di rinnovo di permesso di pesca 2. Formulari di dichiarazione delle catture a. Giornale di bordo per la pesca con reti a circuizione b. Giornale di bordo per la pesca con palangari 3. Dati relativi alle dichiarazioni 4. Elenco dei porti designati negli SFM Appendice 1a [pic] DOMANDA DI REGISTRAZIONE E PERMESSO DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO Autorità nazionale di gestione delle risorse oceaniche | P.O. Box PS122 | Tel.: | (691) 320-2700/5181 | Palikir, Pohnpei FM 96941 | Fax: | (691) 320-2383 | Stati federati di Micronesia | E-mail: | norma@mail.fm | ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: | La domanda DEVE essere firmata e datata dal richiedente, pena la sua validità. | Per indirizzo s’intende l’indirizzo postale completo. | Contrassegnare chiaramente con x le caselle appropriate. | Utilizzare unità del sistema metrico; qualora si utilizzino altri sistemi, specificare l’unità. | Accludere alla domanda una foto a colori recente di circa 15 x 20 cm della fiancata della nave, nella quale siano visibili il nome e il numero di immatricolazione della nave. | Accludere una copia del Registro regionale della Forum Fisheries Agency (FFA) e dei certificati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VSM). | Qualora la nave sia già stata registrata in precedenza, specificare: | Requisiti regionali: | Nome precedente della nave | Numero di registrazione FFA | Numero precedente di registrazione | Numero di registrazione FFA del VMS | Indicativo internazionale di chiamata precedente | Tipo di ALC | Identificazione della nave: | Nome della nave: | Tipo di imbarcazione: (contrassegnare la casella corrispondente) | Peschereccio con reti a circuizione (singolo) | Nave per il trasporto di pesce/nave frigorifera | Battello di ricerca | Peschereccio con palangari | Nave rifornitrice di combustibile | Altri | Peschereccio con lenza a canna | Peschereccio con reti a circuizione (gruppo) | Specificare | Paese di registrazione | Numero del paese di registrazione | Indicativo internazionale di chiamata | Armatore: | Operatore/Noleggiatore: | Nome | Nome | Indirizzo | Indirizzo | Comandante: | Capopesca: | Nome | Nome | Indirizzo | Indirizzo | Base/basi operativa/e: | Dati relativi al permesso di pesca: | Selezionare la durata del permesso di pesca e specificare la data di entrata in vigore desiderata | Porto 1/Paese | 1 anno | __________________________ | Porto 2/Paese | 6 mesi | __________________________ | Porto 3/Paese | 3 mesi | ___________________ | Bandiera/Stato della zona di pesca autorizzata | Altro (specificare) | ___________________ | Specifiche delle navi: | Materiale dello scafo: | Acciaio ( | Legno ( | Vetroresina ( | Se di altro tipo, specificare | Anno di costruzione | Stazza lorda | Luogo di costruzione | Lunghezza fuori tutto | Numero dei membri dell’equipaggio | Potenza dei motori principali (precisare l’unità) | Capacità del serbatoio carburante (chilolitri) | Capacità frigorifera giornaliera (eventualmente, più di una): Metodo Capacità Temperatura (c) Tonnellate/giorno Salamoia (NaCl) BR ( ____________________________ ________________ Salamoia (CaCl) CB ( ____________________________ ________________ Aria (getto) BF ( ____________________________ ________________ Aria (serpentine) RC ( ____________________________ ________________ Se di altro tipo, specificare _______________ ____________________________ ________________ Capacità di stivaggio (eventualmente, più di una): Metodo Capacità Temperatura (c) Metri cubi Ghiaccio IC ( ____________________________ ________________ Acqua di mare refrigerata RW ( ____________________________ ________________ Salamoia (NaCl) BR ( ____________________________ ________________ Salamoia (CaCl) CB ( ____________________________ ________________ Aria (serpentine) RC ( Se di altro tipo, specificare _______________ ____________________________ ________________ Completare, a seconda dei casi, i seguenti punti A, B, C o D A. Per le navi con reti a circuizione : Numero di immatricolazione elicottero ____________________ Lunghezza rete (metri) ________________ Modello elicottero ___________________________________ Profondità rete (metri) ________________ Imbarcazioni ausiliarie: Nome 1 ___________________________________________ Tipo 1_________________________ Nome 2 ___________________________________________ Tipo 2_________________________ Nome 3 ___________________________________________ Tipo 3_________________________ B. Per i pescherecci con lenze e canne : Numero di canne meccanizzate (se non ve ne sono, indicare 0) __________ Stoccaggio delle esche (eventualmente, più di uno): Metodo di circolazione Capacità (apporre una x nella casella corrispondente) (Metri cubi) Naturale NN ( ____________________________ Circolazione CR ( ____________________________ Refrigerazione RC ( ____________________________ C. Per le navi con palangari : Numero medio di nasse ___________________________ Lunghezza trave principale in km _________ Numero medio di ami per nassa ____________________ Materiale del trave principale __________________________________ D. Per le navi ausiliarie : Attività (eventualmente, più di una) Nave frigorifera ( Imbarcazione da ricognizione ( Imbarcazione per l’ancoraggio ( Nave di rifornimento/nave principale ( Se di altro tipo, specificare _________________________________________________________________________________ Peschereccio/pescherecci principali ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Dichiaro che le informazioni che precedono sono complete e veritiere. Sono a conoscenza dell’obbligo di notificare immediatamente qualsiasi cambiamento intervenuto nelle suddette informazioni e del fatto che il mancato rispetto di tale obbligo può compromettere l’iscrizione dell’imbarcazione nel registro regionale della FFA. La presente domanda è presentata in virtù del seguente accordo: Denominazione dell’accordo e/o accordo di base | Data di entrata in vigore dell’accordo | Richiedente: Indicare se si tratta dell’armatore, del noleggiatore o di un rappresentante autorizzato _________________________________ Nome del richiedente: | Tel.: | Indirizzo: | Fax: | E-mail: | Firma | Data | Appendice 1b [pic] DOMANDA DI RINNOVO DI PERMESSO DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO Autorità nazionale di gestione delle risorse oceaniche | P.O. Box PS122 | Tel.: | (691) 320-2700/5181 | Palikir, Pohnpei FM 96941 | Fax: | (691) 320-2383 | Stati federati di Micronesia | E-mail: | norma@mail.fm | ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: | Il presente formulario di domanda vale UNICAMENTE per le navi che chiedono il rinnovo del propria permesso di pesca in virtù del medesimo accordo di accesso per il quale è stato rilasciato il primo permesso di pesca (o sono stati rilasciati i precedenti permessi di pesca). | La domanda DEVE essere firmata e datata dal richiedente, pena la sua validità. | Per indirizzo si intende l’indirizzo postale completo. | Contrassegnare chiaramente con X le caselle appropriate. | Requisiti regionali: | Numero di registrazione FFA | Numero di registrazione FFA VMS | Dati relativi alla nave: | Nome della nave: | Numero del permesso di pesca precedente | Paese di registrazione (bandiera) | Numero di registrazione nello Stato di bandiera | Indicativo internazionale di chiamata | Tipo di imbarcazione (attrezzo): | Peschereccio con reti a circuizione (singolo) | Nave per il trasporto di pesce/nave frigorifera | Battello di ricerca | Peschereccio con palangari | Nave rifornitrice di combustibile | Altri (specificare) | ____________ | Peschereccio con lenza a canna | Peschereccio con reti a circuizione (gruppo) | Dati relativi al permesso di pesca: | Selezionare la durata del permesso di pesca e specificare la data di entrata in vigore desiderata. | 1 anno | 6 mesi | 3 mesi | Data di entrata in vigore del permesso di pesca | Chiedo che la National Oceanic Resource Management Authority (NORMA) degli Stati federati di Micronesia rinnovi il permesso di pesca per il peschereccio summenzionato. Dichiaro che le informazioni che precedono sono complete e veritiere. Sono a conoscenza dell’obbligo di notificare immediatamente qualsiasi cambiamento intervenuto nelle suddette informazioni e del fatto che il mancato rispetto dei suddetti obblighi può compromettere la validità del mio permesso di pesca e l’iscrizione dell’imbarcazione nel registro regionale della FFA. La presente domanda è presentata in virtù del seguente accordo: Denominazione dell’accordo e/o accordo di base | Data di entrata in vigore dell’accordo | Richiedente: Indicare se si tratta dell’armatore, del noleggiatore o di un rappresentante autorizzato _________________________________ Nome del Richiedente: | Tel.: | Indirizzo: | Fax: | E-mail: | Firma | Data | [pic] [pic] [pic] [pic]Appendice 3 Dati relativi alle dichiarazioni Comunicazione alla NORMA Fax: (691) 320-2383, E-mail: norma@mail.fm 1. Dichiarazione di entrata nella ZEE degli SFM 24 ore prima dell’entrata nella ZEE degli FSM a) | Codice della comunicazione | ZENT | b) | Nome della nave | c) | Numero del permesso di pesca | d) | Data di entrata (gg.mm.aa) | e) | Ora di entrata (GMT); | f) | Punto di entrata | g) | Catture totali a bordo | i) Per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie: | TONNETTO STRIATO | (SKJ)____. ___(mt) | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(mt) | ALTRI | (OTH)____. ___(mt) | ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie: | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(mt) | TONNO OBESO | (BET)____. ___(mt) | TONNO BIANCO | (ALB)____. ___(mt) | SQUALO | (SHK)____.___(mt) | ALTRI | (OTH)____.___(mt) | Esempio: ZENT/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/0635Z/1230N; 150E/SKJ: 200;YFT: 90; OTH: 50 | 2. Dichiarazione di uscita dalla ZEE degli SFM Subito dopo l’uscita dalla zona di pesca a) | Codice della comunicazione | ZDEP | b) | Nome della nave | c) | Numero del permesso di pesca | d) | Data di uscita (gg.mm.aa) | e) | Ora di uscita (GMT) | f) | Punto di uscita | g) | Catture totali a bordo | i) Per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie: | TONNETTO STRIATO | (SKJ)____. ___(mt) | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(mt) | ALTRI | (OTH)____. ___(mt) | ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie: | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(mt) | TONNO OBESO | (BET)____. ___(mt) | TONNO BIANCO | (ALB)____. ___(mt) | SQUALO | (SHK)____.___(mt) | h) | Totale delle catture effettuate nella ZEE degli SFM in peso o in numero (a seconda dei casi) per ogni specie (come “catture a bordo”) | i) | Giorni di pesca totali | Esempio: ZDEP/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/20-5-04/0635Z/1300N; 145E/SKJ: 300;YFT: 130; OTH: 80/FSMEEZ; SKJ 100;YFT: 40; OTH: 30/10 | 3. Dichiarazione settimanale di posizione e di cattura durante la permanenza nella ZEE degli SFM Ogni mercoledì a mezzogiorno, durante la permanenza nella zona di pesca, dopo la dichiarazione di entrata o l’ultima dichiarazione settimanale nella ZEE degli SFM: a) | Codice della comunicazione | WPCR | b) | Nome della nave | c) | Numero del permesso di pesca | d) | Data della dichiarazione settimanale di posizione (gg.mm.aa) | e) | Posizione al momento della WPCR | f) | Catture effettuate dall’ultima dichiarazione | i) Per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie: | TONNETTO STRIATO | (SKJ)____. ___(mt) | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(mt) | ALTRI | (OTH)____. ___(mt) | ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie: | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(mt) | TONNO OBESO | (BET)____. ___(mt) | TONNO BIANCO | (ALB)____. ___(mt) | SQUALO | (SHK)____.___(mt) | ALTRI | (OTH)____.___(mt) | g) | Numero di giorni di pesca durante la settimana | Esempio: WPCR/COSMOC/F031-EUCPS-00000-01/12-5-04/0530N; 14819E/SKJ: 200;YFT: 90; OTH: 50/10 | 4. Uscita dal porto Immediatamente dopo aver lasciato il porto a) | Codice della comunicazione | PDEP | b) | Nome della nave | c) | Numero del permesso di pesca | d) | Data di uscita (gg.mm.aa) | e) | Ora di uscita (GMT) | f) | Porto di partenza | g) | Catture totali a bordo | i) Per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie: | TONNETTO STRIATO | (SKJ)____. ___(mt) | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(mt) | ALTRI | (OTH)____. ___(mt) | ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie: | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(mt) | TONNO OBESO | (BET)____. ___(mt) | TONNO BIANCO | (ALB)____. ___(mt) | SQUALO | (SHK)____.___(mt) | ALTRI | (OTH)____.___(mt) | h) | Prossima destinazione | Pohnpei | Esempio: PDEP/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/23-5-04/0635Z/Pohnpei/SKJ:0; YFT:0; OTH:0 | 5. Rapporto di attività di rifornimento Immediatamente dopo l’approvvigionamento di carburante da una nave rifornitrice provvista di autorizzazione. a) | Codice della comunicazione | Nave rifornitrice di combustibile | b) | Nome della nave | COSMOS | c) | Numero del permesso di pesca | F031-EUCPS-0000-01 | d) | Data e ora di inizio dell’approvvigionamento (GMT) GG-MM-AA: oomm | e) | Posizione all’inizio dell’approvvigionamento | f) | Quantitativo di combustibile ricevuto in chilolitri | g) | Data e ora di conclusione dell’approvvigionamento (GMT) | h) | Posizione al termine dell’approvvigionamento | i) | Nome della nave rifornitrice | KIM | Esempio: BUNK/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/0635Z/1230N; 150E/160/10-5-04/1130N; 145E/KIM | 6. Rapporto di attività di trasbordo Immediatamente dopo il trasbordo in un porto autorizzato degli SFM verso una nave da trasporto provvista di autorizzazione. a) | Codice della comunicazione | PNOT | b) | Nome della nave | COSMOS | c) | Numero del permesso di pesca | F031-EUCPS-0000-01 | d) | Data di scarico (GG-MM-AA) | e) | Porto di scarico | f) | Catture trasbordate | i) Per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie: | TONNETTO STRIATO | (SKJ)____. ___(mt) | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(mt) | ALTRI | (OTH)____. ___(mt) | ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie: | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(mt) | TONNO OBESO | (BET)____. ___(mt) | TONNO BIANCO | (ALB)____. ___(mt) | SQUALO | (SHK)____.___(mt) | ALTRI | (OTH)____.___(mt) | g) | Nome della nave da trasporto | KIN | h) | Destinazione delle catture | GIAPPONE | Esempio: PNOT/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/PAGO PAGO/SKJ; 200;YFT: 90; OTH: 50/KIN/JP | Appendice 4 Porti designati 1. Tomil Harbor nello Stato di Yap 2. Weno Anchorage nello Stato di Chuuk 3. Mesenieng Harbour nello Stato di Pohnpei 4. Okat Harbour nello Stato di Kosrae [1] Decisione n. 8877/2010 del Consiglio del 26 aprile 2010. [2] GU L 151 del 6.6.2006, pag. 3.