52010PC0526




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 29.9.2010

COM(2010) 526 definitivo

2010/0280 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La crisi economica e finanziaria mondiale ha posto in evidenza e amplificato la necessità di un maggiore coordinamento e di un rafforzamento della sorveglianza delle politiche economiche dell'Unione economica e monetaria (UEM). Gli attuali strumenti e metodi di coordinamento e sorveglianza hanno consentito all'UE di superare una tempesta a cui nessuno Stato membro avrebbe potuto resistere da solo. Le istituzioni europee e gli Stati membri hanno reagito rapidamente e continuano a collaborare per riprendersi da una crisi che non ha precedenti per la nostra generazione.

Tuttavia le esperienze recenti hanno rivelato anche le lacune e le carenze dell'attuale sistema di coordinamento e delle procedure di sorveglianza esistenti. Vi è un ampio consenso sul fatto che sia urgente rafforzare il quadro dell'UEM per consolidare la stabilità macroeconomica e la sostenibilità delle finanze pubbliche, che sono condizioni preliminari per una crescita durevole della produzione e dell'occupazione.

La crisi ha comportato una drastica inversione delle condizioni economiche e finanziarie favorevoli che avevano prevalso fino al 2007 e ha evidenziato nuovamente che i benefici accumulati nei periodi favorevoli non erano stati utilizzati in misura sufficiente per creare margini di manovra da sfruttare nei periodi sfavorevoli. Nella maggior parte degli Stati membri occorrerà un risanamento di ampie proporzioni per riportare il debito pubblico su un percorso di discesa. Il raggiungimento di questo obiettivo è tanto più urgente in quanto le società e le economie europee debbono far fronte agli effetti dell'invecchiamento della popolazione, che metteranno ulteriormente sotto pressione l'offerta di lavoro e i bilanci pubblici. La riduzione dei livelli del debito è di notevole rilevanza per la maggior parte dei paesi in quanto, determinando un incremento delle tasse e dei premi di rischio, il debito esercita effetti negativi sugli incentivi economici e la crescita.

Lo strumento fondamentale per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche di bilancio è il patto di stabilità e crescita, che attua le disposizioni del trattato sulla disciplina di bilancio. Il rafforzamento del patto è importante sia per accrescere la credibilità della strategia concordata di uscita delle finanze pubbliche, sia per evitare la ripetizione degli errori passati. La serie di proposte presentate attualmente mira a rafforzare il patto: i) migliorandone le disposizioni alla luce dell'esperienza, non da ultimo degli insegnamenti tratti dalla crisi; ii) dotandolo di strumenti più efficaci per imporne il rispetto; e iii) integrandolo con disposizioni sui quadri di bilancio nazionali. Questa serie di proposte fa parte di una più ampia riforma della governance economica riconducibile alla strategia Europa 2020, che include proposte per far fronte agli squilibri macroeconomici tramite il rafforzamento della sorveglianza, compresi meccanismi di allerta e sanzioni. I diversi filoni del coordinamento delle politiche economiche, tra cui la sorveglianza delle riforme strutturali, devono essere integrati in un nuovo ciclo di sorveglianza, il cosiddetto "semestre europeo", che riunirà le procedure esistenti nel quadro del patto di stabilità e crescita e degli indirizzi di massima per le politiche economiche, inclusa la presentazione simultanea dei programmi di stabilità e di convergenza e dei programmi nazionali di riforma.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

Le presenti proposte sono state preannunciate dalla Commissione a grandi linee in due comunicazioni intitolate "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche" del 12 maggio 2010, e "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione – Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'UE" del 30 giugno 2010. Optando per una comunicazione formale, la Commissione ha desiderato dimostrare il suo impegno a promuovere il dialogo con gli Stati membri, il Parlamento europeo e tutte le parti interessate, presentando nel contempo proposte di azione concrete.

Nel giugno 2010 il Consiglio europeo si è accordato sulla necessità urgente di rafforzare il coordinamento delle nostre politiche economiche. L'accordo raggiunto includeva primi orientamenti riguardanti il patto di stabilità e crescita e la sorveglianza di bilancio. In particolare il Consiglio europeo ha deciso di: i) rafforzare sia la parte preventiva che la parte correttiva del patto di stabilità e crescita, anche con sanzioni, e tenendo debitamente conto della situazione particolare degli Stati membri dell'area dell'euro; ii) attribuire, nella sorveglianza di bilancio, un ruolo molto più preminente al livello e all'andamento del debito e alla sostenibilità globale; iii) assicurare che tutti gli Stati membri abbiano regole di bilancio nazionali e quadri di bilancio a medio termine in linea con il patto di stabilità e crescita; iv) assicurare la qualità dei dati statistici.

Il Consiglio europeo ha invitato la task force sulla governance economica presieduta dal suo presidente e istituita nel marzo 2010 e la Commissione a sviluppare ulteriormente e a rendere operativi questi orientamenti. Si è creata una relazione costruttiva tra la Commissione e la task force . La Commissione ha contribuito ai lavori della task force tramite le comunicazioni menzionate in precedenza e contributi ad hoc .

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica del patto di stabilità e crescita è contenuta negli articoli 121 e 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il patto di stabilità e crescita è composto dai seguenti atti: il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (la cosiddetta "parte preventiva"); il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (la cosiddetta "parte correttiva"); e la risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul patto di stabilità e crescita. Questi regolamenti sono stati modificati nel 2005 dal regolamento (CE) n. 1055/2005 e dal regolamento (CE) n. 1056/2005 e completati dalla relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 dal titolo "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita". Le presenti proposte prevedono ulteriori modifiche al regolamento (CE) n. 1466/97 e al regolamento (CE) n. 1467/97. Ulteriori strumenti per imporre il rispetto del patto sono proposti in un nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro, basato sull'articolo 136 del trattato in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6. I requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri sono oggetto di una nuova direttiva del Consiglio basata sull'articolo 126, paragrafo 14: la direttiva mira in particolare a specificare gli obblighi che le autorità nazionali debbono rispettare per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 12 dei trattati relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi.

La parte preventiva del patto di stabilità e crescita è intesa ad assicurare che gli Stati membri seguano politiche di bilancio prudenti in modo tale che non sia necessario adottare forme di coordinamento più rigorose per evitare che sia messa a repentaglio la sostenibilità delle finanze pubbliche, con potenziali conseguenze negative per l'UEM nel suo insieme. Di conseguenza gli Stati membri sono tenuti a presentare programmi di stabilità e di convergenza nei quali delineano i loro piani per raggiungere gli obiettivi di bilancio a medio termine, i quali sono definiti in percentuale del PIL in termini strutturali (ovvero depurati dell'effetto del ciclo e al netto delle misure una tantum e temporanee) e variano da paese a paese attorno ad una posizione prossima al pareggio, in modo da riflettere il livello del debito pubblico e delle passività connesse all'invecchiamento della popolazione. Gli Stati membri che non hanno raggiunto il loro obiettivo di bilancio a medio termine sono tenuti a convergervi nella misura di un tasso annuo dello 0,5% del PIL in termini strutturali.

I progressi verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono stati però in linea di massima insufficienti, per cui le finanze pubbliche sono rimaste gravemente esposte alla recessione economica. La pratica ha inoltre dimostrato che il saldo strutturale non è una misura adeguata della posizione di bilancio sottostante del paese, dato che è difficile valutare in tempo reale in che posizione del ciclo economico si trovi l'economia e dato che non si tiene sufficientemente conto delle entrate straordinarie o delle minori entrate non direttamente collegate al ciclo economico (in particolare in ordine agli sviluppi del mercato finanziario e dell'edilizia abitativa). Di conseguenza è emerso che in alcuni paesi, anche posizioni di bilancio apparentemente solide prima della crisi, celavano una rilevante dipendenza dalle entrate straordinarie per finanziare la spesa, e che l'inversione di questa tendenza ha contribuito all'impennata dei disavanzi di bilancio.

Per correggere queste carenze, la proposta di riforma della parte preventiva mantiene gli obiettivi di bilancio a medio termine e il requisito di convergenza annuale pari allo 0,5% del PIL ma li rende operativi introducendo il nuovo principio della politica di bilancio prudente. Questo principio implica che la crescita annuale della spesa non dovrebbe superare — e se l'obiettivo di bilancio a medio termine non è stato raggiunto, dovrebbe essere chiaramente inferiore ad — un tasso prudente di crescita del PIL a medio termine, a meno che l'obiettivo a medio termine sia stato ampiamente superato o la maggiore crescita della spesa rispetto al tasso prudente a medio termine sia coperta da misure discrezionali sul lato delle entrate. L'obiettivo essenziale è assicurare che le entrate straordinarie non siano spese bensì vengano destinate alla riduzione del debito. Il nuovo principio costituirà il termine di riferimento alla luce del quale saranno esaminati i progetti di bilancio dei paesi illustrati nei programmi di stabilità e di convergenza. Inoltre, in caso di mancato rispetto del tasso di crescita della spesa, nonché delle misure previste sul lato delle entrate, lo Stato membro in questione riceverà un avvertimento dalla Commissione e, qualora lo scostamento persista e/o sia particolarmente grave, sarà oggetto di una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 121 del trattato ai fini dell'adozione di misure correttive. Per quanto emanata nel contesto della parte preventiva, tale raccomandazione sarebbe sostenuta, per la prima volta e solo per i paesi dell'area dell'euro, da un meccanismo volto a garantirne il rispetto sulla base dell'articolo 136 del trattato, consistente in un deposito fruttifero pari allo 0,2% del PIL. Per l'imposizione di un deposito fruttifero viene introdotta una procedura di voto al contrario ( reverse voting) : al momento dell'emanazione di una raccomandazione scatterebbe l'obbligo di deposito su proposta della Commissione, a meno che il Consiglio non decida il contrario con voto a maggioranza qualificata entro dieci giorni. Il Consiglio potrebbe ridurre l'importo del deposito solo all'unanimità o sulla base di una proposta della Commissione e di una richiesta motivata dello Stato membro in questione. Il deposito verrà restituito con gli interessi maturati una volta che il Consiglio abbia accertato che si sia posto fine alla situazione a seguito della quale è scattato l'obbligo di deposito.

La parte correttiva del patto di stabilità e crescita è intesa a evitare gravi errori nelle politiche di bilancio che potrebbero mettere a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche e pregiudicare l'UEM. Esso impone agli Stati membri di evitare disavanzi pubblici eccessivi e a tal fine sono previste soglie numeriche per il disavanzo (3% del PIL) e per il debito (60% del PIL o un sufficiente avvicinamento a tale percentuale). La procedura per i disavanzi eccessivi, che dà attuazione al divieto di disavanzi eccessivi, prevede un iter, che, per i paesi dell'area dell'euro, può concludersi con l'imposizione di sanzioni finanziarie.

La procedura per i disavanzi eccessivi è stata regolarmente applicata, in conformità delle disposizioni in materia, anche a fronte delle circostanze eccezionali della crisi finanziaria, contribuendo in tal modo a rafforzare le aspettative di una sua ordinata risoluzione. È tuttavia emersa una serie di lacune. Per quanto in teoria i criteri del disavanzo e del debito abbiano la stessa importanza e nonostante che un debito costantemente elevato possa rappresentare una minaccia più seria per la sostenibilità della finanza pubblica rispetto a disavanzi occasionalmente elevati, in pratica la procedura per i disavanzi eccessivi si è concentrata quasi esclusivamente sulla soglia del 3% del PIL e il debito ha avuto finora un ruolo marginale. Ciò è dovuto alla natura meno "immediata" della soglia del debito rispetto a quella del disavanzo, considerata anche l'ambiguità della nozione di un ritmo adeguato di riduzione e il maggiore impatto sul rapporto debito/PIL di variabili che sfuggono al controllo dei governi, in particolare l'inflazione. La procedura per i disavanzi eccessivi è sostenuta in linea di principio da efficaci misure intese a far rispettare le norme, in quanto possono, e dovrebbero, essere imposte sanzioni finanziarie se il paese persiste a non correggere il disavanzo eccessivo. Tuttavia tali sanzioni scattano probabilmente troppo tardi nella procedura per poter rappresentare un deterrente efficace tale da scoraggiare errori gravi di politica di bilancio, non da ultimo in quanto la situazione finanziaria del paese interessato potrebbe essersi deteriorata a tal punto da rendere la minaccia di un'ammenda meno credibile proprio nel momento in cui dovrebbe concretizzarsi. Infine, la crisi recente ha posto in risalto che se l'obbligo di correggere i disavanzi eccessivi contribuisce a rinsaldare la previsione che verrà preservata la solvibilità dello Stato, è possibile che per stabilire la tempistica della correzione e il profilo dell'aggiustamento non si possa prescindere da considerazioni riguardanti l'UEM nel suo insieme.

Per rimediare a queste carenze, vengono avanzate le seguenti proposte chiave per la riforma della parte correttiva.

Il criterio del debito della procedura per i disavanzi eccessivi deve essere reso operativo, in particolare tramite l'adozione di un termine di riferimento numerico che consenta di valutare se il rapporto debito/PIL stia avvicinandosi con un ritmo adeguato alla soglia del 60%. Nello specifico, si considera che un rapporto debito/PIL superiore al 60% stia diminuendo in misura sufficiente se la sua distanza dal valore di riferimento del 60% del PIL si è ridotta nei tre anni precedenti al ritmo di un ventesimo all'anno. Il mancato rispetto di questo termine di riferimento numerico non dovrebbe tuttavia determinare necessariamente l'apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti del paese in questione, in quanto prima di prendere una decisione in tal senso occorrerebbe tenere conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare ai fini della valutazione dell'andamento del debito (ad esempio se una crescita nominale molto bassa ne ostacoli la riduzione), unitamente ai fattori di rischio collegati alla struttura del debito, all'indebitamento del settore privato e alle passività implicite connesse all'invecchiamento della popolazione. Sempre in linea con la maggiore importanza attribuita al debito, occorrerebbe riservare maggiore attenzione ai fattori rilevanti in caso di mancata osservanza del criterio del disavanzo nel caso dei paesi con un debito inferiore alla soglia del 60% del PIL.

L'approccio più flessibile proposto per quanto riguarda la presa in considerazione dei fattori rilevanti nella procedura per la determinazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo potrebbe essere applicato anche a beneficio dei paesi che intraprendono riforme del sistema pensionistico (oltre il periodo transitorio di cinque anni attualmente previsto). Le disposizioni speciali del patto di stabilità e crescita per l'applicazione del criterio del disavanzo in caso di riforme del sistema pensionistico vengono estese anche al criterio del debito, tramite l'introduzione dello stesso periodo transitorio di cinque anni per la presa in considerazione dei costi netti di tali riforme in sede di valutazione dell'osservanza del criterio del debito. Infine, pari considerazione viene data alla parziale o totale inversione di riforme pensionistiche attuate in precedenza, ai fini sia dell'apertura che dell'abrogazione di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Il rispetto della normativa è maggiormente garantito dall'introduzione di una nuova serie di sanzioni finanziarie a carico degli Stati membri dell'area dell'euro, che si applicherebbero molto prima nella procedura in base ad un approccio graduato. Nello specifico, l'obbligo di un deposito non fruttifero pari allo 0,2% del PIL scatterebbe al momento della decisione di apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi; tale deposito sarebbe convertito in un'ammenda in caso di mancato rispetto della raccomandazione iniziale di correzione del disavanzo. L'importo è pari alla componente fissa delle sanzioni già prevista nella fase finale della procedura per i disavanzi eccessivi. Vi è inoltre un collegamento con il bilancio UE, che dovrebbe agevolare il previsto passaggio ad un sistema di applicazione della normativa collegato al bilancio dell'UE come indicato nella suddetta comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010. In caso di persistente non osservanza la sanzione sarebbe inasprita, in linea con le disposizioni già esistenti del patto di stabilità e crescita. Per ridurre la discrezionalità è previsto il meccanismo di voto al contrario per l'imposizione delle nuove sanzioni in rapporto con le fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi. Nello specifico, in ciascuna fase della procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione presenterà una proposta per la sanzione pertinente che verrà considerata adottata a meno che il Consiglio non decida il contrario con voto a maggioranza qualificata entro dieci giorni. L'entità del deposito infruttifero o dell'ammenda potrebbe essere ridotta o azzerata dal Consiglio solo all'unanimità o sulla base di una proposta specifica della Commissione motivata da circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato.

Si chiariscono inoltre i criteri per valutare l'osservanza delle raccomandazioni in ciascuna fase, compresa la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, ponendo chiaramente in primo piano le variabili di bilancio che dovrebbero essere soggette al controllo diretto del governo, in particolare la spesa, in linea con l'approccio proposto per la parte preventiva. Oltre a queste circostanze specifiche per ciascun paese, viene introdotta la possibilità di prorogare i termini anche in caso di crisi economica generale.

Disposizioni emanate a livello dell'UE non bastano per assicurare l'effettiva applicazione del quadro di coordinamento delle politiche di bilancio dell'UEM. A causa della particolare natura decentralizzata della politica di bilancio nell'UE e della generale necessità che i paesi facciano proprie le norme UE è essenziale che i quadri di bilancio nazionali rispecchino gli obiettivi del quadro di coordinamento delle politiche di bilancio dell'UEM. Il quadro di bilancio nazionale è l'insieme degli elementi che costituiscono la base della governance di bilancio nazionale, ossia l'assetto politico istituzionale proprio di un determinato paese che determina l'elaborazione delle politiche di bilancio a livello nazionale. In tale quadro rientrano i sistemi di contabilità pubblica, le statistiche, le pratiche di elaborazione delle previsioni, le regole di bilancio numeriche, le procedure di bilancio che disciplinano tutto il processo di bilancio e in particolare i quadri di bilancio a medio termine, e le relazioni di bilancio tra i sottosettori dell'amministrazione. Le esigenze e le preferenze specifiche degli Stati membri devono essere rispettate, ma è necessario tener conto di un certo numero di criteri per assicurare un livello minimo di qualità e di coerenza con il quadro di bilancio dell'UEM. Tali criteri sono disciplinati dalla direttiva sui quadri di bilancio nazionali che viene proposta per completare la riforma del patto di stabilità e crescita. Occorre in primo luogo che i principali elementi dei quadri di bilancio nazionali, ovvero gli aspetti contabili e statistici e le pratiche di elaborazione delle previsioni, siano conformi a standard europei minimi per favorire la trasparenza e il monitoraggio dell'andamento dei bilanci. È inoltre necessario che i quadri di bilancio nazionali adottino una prospettiva di programmazione pluriennale in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi a medio termine fissati a livello UE. In aggiunta, gli Stati membri devono dotarsi di regole di bilancio numeriche che favoriscano il rispetto delle soglie del disavanzo e del debito. Gli Stati membri devono assicurare che questi criteri si applichino a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. Le autorità nazionali devono altresì garantire la trasparenza dell'iter di bilancio fornendo informazioni dettagliate sui fondi extra-bilancio, le riduzioni del gettito fiscale e le passività potenziali in essere.

2010/0280 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Come stabilito dal trattato, il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri nell'ambito dell'Unione europea implica il rispetto dei seguenti principi guida: stabilità dei prezzi, finanze pubbliche e condizioni monetarie solide e una bilancia dei pagamenti sostenibile.

(2) Il patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche[1], dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi[2] e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al patto di stabilità e crescita[3]. Il regolamento (CE) n. 1466/97 e il regolamento (CE) n. 1467/97 sono stati modificati nel 2005, rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1055/2005 e dal regolamento (CE) n. 1056/2005. Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 dal titolo "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita".

(3) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile, basata sulla stabilità finanziaria, che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(4) La parte preventiva del patto di stabilità e crescita impone agli Stati membri di conseguire e di mantenere un obiettivo di bilancio a medio termine e di presentare a tal fine programmi di stabilità e di convergenza.

(5) Occorre adattare ulteriormente il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza nonché i criteri del loro esame alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del patto di stabilità e crescita.

(6) Occorre che l'aderenza delle posizioni di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio termine consenta agli Stati membri di disporre di un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del 3% del PIL al fine di assicurare rapidi progressi verso la sostenibilità e avere margini di manovra in bilancio, in particolare tenendo conto delle esigenze in termini di investimenti pubblici.

(7) L'obbligo di conseguire e mantenere l'obiettivo di bilancio a medio termine deve essere reso operativo mediante la specificazione dei principi di una politica di bilancio prudente.

(8) Occorre che l'obbligo di conseguire e mantenere l'obiettivo di bilancio a medio termine sia applicato sia agli Stati membri partecipanti che agli Stati membri con deroga.

(9) La politica di bilancio prudente implica che il tasso di crescita della spesa pubblica non supera di norma un tasso di crescita prudente a medio termine del PIL, che aumenti superiori a detta norma sono coperti da aumenti discrezionali delle entrate pubbliche e che le riduzioni discrezionali delle entrate sono compensate da riduzioni della spesa.

(10) Occorre consentire una deviazione temporanea dalla politica di bilancio prudente in caso di grave recessione economica di natura generale al fine di facilitare la ripresa economica.

(11) In caso di deviazione significativa dalla politica di bilancio prudente occorre rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato e qualora la deviazione significativa persista o sia particolarmente grave, occorre rivolgere una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché adotti le necessarie misure correttive.

(12) Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno istituire sulla base dell'articolo 136 del trattato uno specifico meccanismo inteso a garantire l'osservanza delle norme, per i casi in cui prevalga una deviazione persistente e significativa dalla politica di bilancio prudente.

(13) È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1466/97 tengano conto della nuova numerazione degli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(14) È pertanto necessario modificare conformemente il regolamento (CE) n. 1466/97,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1466/97 è modificato come segue.

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

" Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intendono per "Stati membri partecipanti" gli Stati membri la cui moneta è l'euro e per "Stati membri con deroga" gli Stati membri diversi da quelli la cui moneta è l'euro".

2. L'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 del trattato nella forma di un programma di stabilità, che costituisce una base essenziale per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa, sostenibile e favorevole alla creazione di posti di lavoro.".

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, il percorso previsto per il rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate;"

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un'analisi del rapporto costi/benefici delle riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita;"

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.".

3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

" Articolo 4

1. I programmi di stabilità sono presentati annualmente tra il 1° e il 30 aprile. Gli Stati membri che abbiano adottato l'euro presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione del Consiglio relativa alla loro partecipazione all'euro.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di stabilità.".

4. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

" Articolo 5

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 del trattato, gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri interessati, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine, con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento. Per gli Stati membri con un livello elevato del debito o squilibri macroeconomici eccessivi o entrambi, il Consiglio esamina se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5% del PIL. Il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole.

Al fine di assicurare che l'obiettivo di bilancio a medio termine sia effettivamente conseguito e mantenuto, il Consiglio verifica che il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato in congiunzione con l'effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia coerente con una politica di bilancio prudente.

La politica di bilancio è considerata prudente e pertanto favorevole al conseguimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine e al suo mantenimento nel tempo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per gli Stati membri che hanno conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso prudente di crescita del PIL a medio termine, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;

b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore ad un tasso prudente di crescita del PIL a medio termine, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso prudente di crescita del PIL a medio termine è fissato in modo da assicurare un aggiustamento adeguato verso l'obiettivo di bilancio a medio termine;

c) riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

Occorre che il tasso prudente di crescita a medio termine venga valutato sulla base delle proiezioni su un orizzonte temporale di dieci anni aggiornato a intervalli regolari.

Nel definire il percorso di aggiustamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell'attuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un'attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastro a gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio esamina inoltre se il contenuto del programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza duratura nell'area dell'euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

Nei periodi di grave recessione economica di natura generale gli Stati membri possono essere autorizzati a deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento implicito nella politica di bilancio prudente di cui al quarto comma.

2. Il Consiglio procede all'esame del programma di stabilità entro al massimo tre mesi dalla presentazione del programma. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio formula, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 121 del trattato, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento alla politica di bilancio prudente, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.".

5. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

" Articolo 6

1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del trattato il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo derivanti da deviazioni dalla politica di bilancio prudente.

2. In caso di deviazione significativa dalla politica di bilancio prudente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato.

Una deviazione dalla politica di bilancio prudente è considerata significativa se si verificano le seguenti condizioni: un superamento della crescita della spesa ritenuta conforme alla politica di bilancio prudente non compensato da misure discrezionali di aumento delle entrate; o misure discrezionali di diminuzione delle entrate non compensate da riduzioni della spesa; e la deviazione ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o pari ad almeno lo 0,25% del PIL in media all'anno in due anni consecutivi.

Non si tiene conto della deviazione se lo Stato membro interessato ha superato in misura significativa l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della presenza di squilibri macroeconomici eccessivi, e i piani di bilancio presentati nel programma di stabilità non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

Può non tenersi conto della deviazione anche in caso di grave recessione economica di natura generale.

3. Qualora la deviazione significativa dalla politica di bilancio prudente persista o sia particolarmente grave, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato invitandolo a prendere le necessarie misure di aggiustamento. Il Consiglio, su proposta della Commissione rende pubblica la raccomandazione."

6. L'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro con deroga presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 del trattato nella forma di un programma di convergenza, che costituisce una base essenziale per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa, sostenibile e favorevole alla creazione di posti di lavoro."

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate, gli obiettivi di politica monetaria a medio termine, il rapporto di detti obiettivi con la stabilità dei prezzi e del tasso di cambio e il conseguimento di una convergenza duratura;"

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un'analisi del rapporto costi/benefici delle riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita;"

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.".

7. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

" Articolo 8

1. I programmi di convergenza sono presentati annualmente tra il 1° e il 30 aprile.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di convergenza.".

8. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

" Articolo 9

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 del trattato, gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri interessati, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano plausibili, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato e se le misure adottate e/o proposte per mettere in atto tale percorso di aggiustamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo e una convergenza duratura.

Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Per gli Stati membri con un livello elevato del debito o squilibri macroeconomici eccessivi o entrambi, il Consiglio esamina se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5% del PIL. Per gli Stati membri che fanno parte dell'ERM2, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo appropriato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento.

Al fine di assicurare che l'obiettivo di bilancio a medio termine sia effettivamente conseguito e mantenuto, il Consiglio verifica che il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato in congiunzione con l'effetto delle misure adottate o proposte sul lato delle entrate, sia coerente con una politica di bilancio prudente.

La politica di bilancio è considerata prudente e pertanto favorevole al conseguimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine e al suo mantenimento nel tempo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per gli Stati membri che hanno conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso prudente di crescita del PIL a medio termine, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;

b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore ad un tasso prudente di crescita del PIL a medio termine, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso prudente di crescita del PIL a medio termine è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine;

c) riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

Occorre che il tasso prudente di crescita a medio termine venga valutato sulla base delle proiezioni su un orizzonte temporale di dieci anni aggiornato a intervalli regolari.

Nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell'attuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un'attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastro a gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio esamina inoltre se il contenuto del programma di convergenza faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Inoltre, per gli Stati membri dell'ERM2, il Consiglio esamina se il contenuto del programma di convergenza assicuri una partecipazione regolare nel meccanismo di cambio.

Nei periodi di grave recessione economica di natura generale gli Stati membri possono essere autorizzati a deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento implicito nella politica di bilancio prudente di cui al quarto comma.

2. Il Consiglio procede all'esame del programma di convergenza entro al massimo tre mesi dalla presentazione del programma. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio formula, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 121 del trattato, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento alla politica di bilancio prudente, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.".

9. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

" Articolo 10

1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del trattato il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri con deroga e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo derivanti da deviazioni dalla politica di bilancio prudente.

Inoltre il Consiglio verifica le politiche economiche degli Stati membri con deroga alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.

2. In caso di deviazione significativa dalla politica di bilancio prudente di cui all'articolo 9, paragrafo 1, quarto comma, del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato.

Una deviazione dalla politica di bilancio prudente è considerata significativa se si verificano le seguenti condizioni: un superamento della crescita della spesa ritenuta conforme alla politica di bilancio prudente non compensato da misure discrezionali di aumento delle entrate; o misure discrezionali di diminuzione delle entrate non compensate da riduzioni della spesa; e la deviazione ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o pari ad almeno lo 0,25% del PIL in media all'anno in due anni consecutivi.

Non si tiene conto della deviazione se lo Stato membro interessato ha superato in misura significativa l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della presenza di squilibri macroeconomici eccessivi, e i piani di bilancio presentati nel programma di stabilità non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

Può non tenersi conto della deviazione anche in caso di grave recessione economica di natura generale.

3. Qualora la deviazione significativa dalla politica di bilancio prudente persista o sia particolarmente grave, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato invitandolo a prendere le necessarie misure di aggiustamento. Il Consiglio, su proposta della Commissione rende pubblica la raccomandazione.".

10. Ogni riferimento all'articolo 99 viene sostituito in tutto il regolamento con il riferimento all'articolo 121.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INITIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

1.2. Politica interessata nella struttura ABM/ABB[4]

Affari economici e finanziari.

1.3. Natura della proposta/iniziativa

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[5]

( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

( La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriannuali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Promuove le crescita nell 'UE, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici : n. 1 e n. 3

— assicurare il coordinamento effettivo e la coerenza generale delle politiche nell'elaborazione di una risposta UE alla crisi economica, nel contesto della realizzazione del programma UE 2020 e dello sviluppo sostenibile e al fine di aumentare il potenziale di crescita degli Stati membri e rendere l'UE più competitiva;

— promuovere il perseguimento da parte degli Stati membri di posizioni di bilancio solide e di finanze pubbliche sostenibili e dell'elevata qualità in termini di contributo alla crescita.

Attività AMB/ABB interessate

Unione economica e monetaria

1.4.3. Risultati e incidenze previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/la popolazione interessati.

La comunicazione della Commissione COM(2010) 367 sottolinea la necessità di un approccio politico UE ben definito al fine di i) dare vigore alla ripresa economica, ii) rimettere le finanze pubbliche su un percorso solido e iii) promuovere attivamente la crescita duratura e l'occupazione.

Le proposte modifiche del regolamento che costituisce il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita rientrano tra le proposte legislative formali annunciate nella predetta comunicazione. Le modifiche mirano a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, in particolare affrontando l'esigenza di un'applicazione effettiva della sorveglianza economica delle politiche di bilancio degli Stati membri, mediante incentivi e sanzioni appropriate e mettendo un maggiore accento sul debito pubblico e sulla sostenibilità del bilancio.

1.4.4. Indicatori di risultati e di incidenze

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Il conseguimento dell'obiettivo generale della Commissione di promuovere la crescita nell'UE, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile è misurato mediante i seguenti indicatori dell'impatto:

— il grado in cui gli Stati membri registrano i risultati di bilancio in linea con il patto di stabilità e crescita;

— la crescita/il prodotto potenziale.

Il conseguimento dell'obiettivo specifico n. 3 menzionato in precedenza è misurato mediante il seguente indicatore: percentuale di singole raccomandazioni della Commissione relative al patto di stabilità e crescita attuate dagli Stati membri (subordinatamente alla loro adozione da parte del Consiglio).

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

La proposta legislativa costituisce parte delle misure annunciate dalla Commissione nella comunicazione COM( 2010) 367 del 30 giugno 2010 che sviluppa ulteriormente le idee politiche illustrate nella comunicazione della Commissione COM(2010) 250 del 12 maggio 2010 e si basa sugli orientamenti decisi il 17 giugno 2010 dal Consiglio europeo.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è parte integrante del mandato dell'UE sancito nel titolo VIII (politica economica e monetaria) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

L'esperienza passata ha dimostrato che occorre migliorare il coordinamento delle politiche economiche e che occorre in particolare rafforzare il braccio preventivo e quello correttivo del patto di stabilità e crescita.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La proposta legislativa costituisce uno degli elementi di un ampio pacchetto di riforme economiche presentato in COM(2010) 367 del 30 giugno 2010.

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

( Proposta/iniziativa a durata limitata

- ( Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

- ( Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

( Proposta/iniziativa a durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

- seguito da un funzionamento a ritmo regolare

1.7. Modalità di gestione previste[6]

( Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ( agenzie esecutive

- ( organismi istituiti dalle Comunità[7]

- ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

- ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

( Gestione concorrente con gli Stati membri

( Gestione decentrata con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare la frequenza e le condizioni di tali disposizioni.

N A

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

N A

2.2.2. Modalità di controllo previste

N A

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

N A

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

La proposta legislativa non richiede ulteriori risorse umane e finanziarie

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Nell'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Descrizione………………………...……….] | SD/SND ([8]) | di paesi EFTA[9] | di paesi candidati[10] | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis),del regolamento finanziario |

[XX.YY.YY.YY] | SD/SND | Sì/No | Sì/No | Sì/No | Sì/No |

- Richieste nuove linee di bilancio: senza oggetto

Nell'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Rubrica……………………………………..] | Stanz. dissoc./Stanz. non dissoc. | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis),del regolamento finanziario |

[XX.YY.YY.YY] | Sì/No | Sì/No | Sì/No | Sì/No |

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero | [Rubrica ……………...……………………………………………………………….] |

milioni di EUR (al terzo decimale)

- 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ( La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

- ( La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, a un decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |

( Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) |

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) |

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) |

10 01 05 01 (ricerca diretta) |

( Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno ETP)[18] |

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale) |

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni) |

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta) |

Altre linee di bilancio (specificare) |

TOTALE |

XX è il settore politico o il titolo in causa.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei |

Personale esterno |

3.2.4. Compatibilità con il vigente quadro finanziario pluriennale

- ( La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

- ( La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- ( La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[21].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

- ( La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

- ( La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di euro (al terzo decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale |

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |

Articolo…………. | | | | | | | | | |Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[1] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

[2] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

[3] GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

[4] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting

[5] Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[6] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .

[7] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[8] SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati

[9] EFTA : Associazione europea di libero scambio

[10] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[11] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[12] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[13] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[14] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite…).

[15] Quale descritto nella sezione 1.2.4. "Obiettivi specifici".

[16] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[17] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[18] CA = Agente contrattuale (Contract Agent); INT = ( intérimaires ); JED= giovane esperto in delegazione ( Jeune Expert en Délégation ) LA= Agente locale ( Local Agent ); SNE= Esperto nazionale distaccato ( Seconded National Expert ).

[19] Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[20] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

[21] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[22] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.