52010PC0522




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 29.9.2010

COM(2010) 522 definitivo

2010/0276 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La crisi economica e finanziaria mondiale ha posto in evidenza e amplificato la necessità di un maggiore coordinamento e di un rafforzamento della sorveglianza delle politiche economiche dell'Unione economica e monetaria (UEM). Gli attuali strumenti e metodi di coordinamento e sorveglianza hanno consentito all'UE di superare una tempesta a cui nessuno Stato membro avrebbe potuto resistere da solo. Le istituzioni europee e gli Stati membri hanno reagito rapidamente e stanno continuando a collaborare per riprendersi da una crisi che non ha precedenti per la nostra generazione.

Tuttavia le esperienze recenti hanno rivelato anche le lacune e le carenze dell'attuale sistema di coordinamento e delle procedure di sorveglianza esistenti. Vi è un ampio consenso sul fatto che sia urgente rafforzare il quadro dell'UEM per consolidare la stabilità macroeconomica e la sostenibilità delle finanze pubbliche, che sono condizioni preliminari per una crescita durevole della produzione e dell'occupazione.

La crisi ha comportato una drastica inversione delle condizioni economiche e finanziarie favorevoli che sono state prevalenti fino al 2007 e ha evidenziato nuovamente che i benefici accumulati nei periodi favorevoli non erano stati utilizzati in misura sufficiente per creare margini di manovra da sfruttare nei periodi di difficoltà. Nella maggior parte degli Stati membri occorrerà un risanamento di ampie proporzioni per riportare il debito pubblico su un percorso di discesa. È estremamente urgente raggiungere questo obiettivo in quanto le società e le economie europee debbono far fronte agli effetti dell'invecchiamento della popolazione, che metteranno ulteriormente sotto pressione l'offerta di lavoro e i bilanci pubblici. La riduzione dei livelli del debito è di notevole rilevanza per la maggior parte dei paesi in quanto, determinando un incremento delle tasse e dei premi di rischio, il debito esercita effetti negativi sugli incentivi economici e la crescita.

Lo strumento fondamentale per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche di bilancio è il Patto di stabilità e crescita (PSC), che attua le disposizioni del trattato sulla disciplina di bilancio. Il rafforzamento del patto è importante sia per accrescere la credibilità della strategia di uscita delle finanze pubbliche concordata, sia per evitare la ripetizione degli errori passati. La serie di proposte presentate attualmente mira a rafforzare il patto: i) migliorando le sue disposizioni alla luce dell'esperienza, non da ultimo degli insegnamenti tratti dalla crisi; ii) dotandolo di strumenti più efficaci per contrastarne le violazioni; e iii) integrandolo con disposizioni sui quadri di bilancio nazionali. Questa serie di proposte fa parte di una più ampia riforma della governance economica riconducibile alla strategia Europa 2020, che include proposte per far fronte agli squilibri macroeconomici tramite il rafforzamento della sorveglianza, meccanismi di allerta e sanzioni. I diversi filoni del coordinamento delle politiche economiche, comprendenti la sorveglianza delle riforme strutturali, devono essere integrati in un nuovo ciclo di sorveglianza, il cosiddetto "semestre europeo", che riunirà le procedure esistenti nel quadro del PSC e degli indirizzi di massima per le politiche economiche, inclusa la presentazione simultanea dei programmi di stabilità e di convergenza e dei programmi nazionali di riforma.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

Le presenti proposte sono state preannunciate dalla Commissione a grandi linee in due comunicazioni intitolate "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche" del 12 maggio 2010, e "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione – Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'UE" del 30 giugno 2010. Optando per una comunicazione formale, la Commissione ha desiderato dimostrare il suo impegno a promuovere il dialogo con gli Stati membri, il Parlamento europeo e tutte le parti interessate, presentando nel contempo proposte di azione concrete.

Nel giugno 2010 il Consiglio europeo si è accordato sulla necessità urgente di rafforzare il coordinamento delle nostre politiche economiche. L'accordo raggiunto includeva primi orientamenti riguardanti il PSC e la sorveglianza di bilancio. In particolare il Consiglio europeo ha deciso di: i) rafforzare sia la parte preventiva che la parte correttiva del PSC, anche con sanzioni, e tenendo debitamente conto della situazione particolare degli Stati membri dell'area dell'euro; ii) attribuire, nella sorveglianza di bilancio, un ruolo molto più preminente al livello e all'andamento del debito e alla sostenibilità globale; iii) garantire che tutti gli Stati membri abbiano regole di bilancio nazionali e quadri di bilancio a medio termine in linea con il PSC; iv) garantire la qualità dei dati statistici.

Il Consiglio europeo ha invitato la task force sulla governance economica presieduta dal suo presidente e istituita nel marzo 2010 e la Commissione a sviluppare ulteriormente e a rendere operativi questi orientamenti. Si è creata una relazione costruttiva tra la Commissione e la task force. La Commissione ha contribuito ai lavori della task force tramite le comunicazioni menzionate in precedenza e contributi ad hoc.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica per il PSC è contenuta negli articoli 121 e 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il PSC è composto dai seguenti atti: il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (la cosiddetta "parte preventiva"); il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (la cosiddetta "parte correttiva"); e la risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul Patto di stabilità e crescita. Questi regolamenti sono stati modificati nel 2005 dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 e 1056/2005 e completati dalla relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita". Le presenti proposte prevedono ulteriori modifiche ai regolamenti n. 1466/97 e 1467/97. Ulteriori strumenti per contrastare le violazioni del patto sono proposti in un nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro, basato sull'articolo 136 del trattato in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6. I requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri sono oggetto di una nuova direttiva del Consiglio basata sull'articolo 126, paragrafo 14: la direttiva mira in particolare a specificare gli obblighi che le autorità nazionali debbono rispettare per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 12 dei trattati relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi.

La parte preventiva del PSC è intesa a garantire che gli Stati membri seguano politiche di bilancio prudenti in modo tale che non sia necessario adottare forme di coordinamento più rigorose per evitare che sia messa a repentaglio la sostenibilità delle finanze pubbliche, con potenziali conseguenze negative per l'UEM nel suo insieme. Di conseguenza gli Stati membri sono tenuti a presentare programmi di stabilità e di convergenza nei quali delineano i loro piani per raggiungere gli obiettivi di bilancio a medio termine (OMT), che sono definiti in percentuale del PIL in termini strutturali (ovvero depurati dell'effetto del ciclo e al netto delle misure una tantum e temporanee) e variano da paese a paese situandosi vicino ad una posizione prossima al pareggio in modo da riflettere il livello del debito pubblico e delle passività connesse all'invecchiamento della popolazione. Gli Stati membri che non hanno raggiunto il loro obiettivo di bilancio a medio termine sono tenuti a convergervi nella misura di un tasso annuo dello 0,5% del PIL in termini strutturali.

I progressi verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono stati però in linea di massima insufficienti, per cui le finanze pubbliche sono rimaste gravemente esposte alla recessione economica. La pratica ha inoltre dimostrato che il saldo strutturale non è una misura adeguata della posizione di bilancio sottostante del paese, dato che è difficile valutare in tempo reale in che posizione del ciclo economico si trovi l'economia e dato che non si tiene sufficientemente conto delle entrate straordinarie o delle minori entrate non direttamente collegate al ciclo economico (in particolare in ordine agli sviluppi del mercato finanziario e dell'edilizia abitativa). Di conseguenza è emerso che in alcuni paesi, anche posizioni di bilancio apparentemente solide prima della crisi celavano una rilevante dipendenza dalle entrate straordinarie per finanziare la spesa, e che l'inversione di questa tendenza ha contribuito all'impennata dei disavanzi di bilancio.

Per correggere queste carenze, la proposta di riforma della parte preventiva mantiene gli obiettivi di bilancio a medio termine e il requisito di convergenza annuale pari allo 0,5% del PIL ma li rende operativi introducendo il nuovo principio della politica di bilancio prudente. Questo principio implica che la crescita annuale della spesa non dovrebbe superare – e se l'obiettivo di bilancio a medio termine non è stato raggiunto, dovrebbe essere chiaramente inferiore ad – un tasso prudente di crescita del PIL a medio termine, a meno che l'obiettivo a medio termine sia stato ampiamente superato o la maggiore crescita della spesa rispetto al tasso prudente a medio termine sia coperta da misure discrezionali sul lato delle entrate. L'obiettivo essenziale è assicurare che le entrate straordinarie non siano spese bensì vengano destinate alla riduzione del debito. Il nuovo principio costituirà il termine di riferimento alla luce del quale saranno esaminati i progetti di bilancio dei paesi illustrati nei programmi di stabilità e di convergenza. Inoltre, in caso di mancato rispetto del tasso di crescita della spesa, nonché delle misure previste sul lato delle entrate, lo Stato membro in questione riceverà un avvertimento dalla Commissione e, qualora lo scostamento persista e/o sia particolarmente grave, sarà oggetto di una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 121 del trattato ai fini dell'adozione di misure correttive. Per quanto emanata nel contesto della parte preventiva, tale raccomandazione sarebbe sostenuta, per la prima volta e solo per i paesi dell'area dell'euro, da un meccanismo volto a garantirne il rispetto sulla base dell'articolo 136 del trattato, consistente in un deposito fruttifero pari allo 0,2% del PIL. Per l'imposizione di un deposito fruttifero viene introdotta una procedura di voto al contrario ( reverse voting) : al momento dell'emanazione di una raccomandazione scatterebbe l'obbligo di deposito su proposta della Commissione, a meno che il Consiglio non decida il contrario con voto a maggioranza qualificata entro dieci giorni. Il Consiglio potrebbe ridurre l'importo del deposito solo all'unanimità o sulla base di una proposta della Commissione e di una richiesta motivata dello Stato membro in questione. Il deposito verrà restituito con gli interessi maturati una volta che il Consiglio abbia accertato che si sia posto fine alla situazione a seguito della quale è scattato l'obbligo di deposito.

La parte correttiva del Patto di stabilità e crescita è intesa a evitare gravi errori nelle politiche di bilancio che potrebbero mettere a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche e pregiudicare l'UEM. Esso impone agli Stati membri di evitare disavanzi pubblici eccessivi e a tal fine sono previste soglie numeriche per il disavanzo (3% del PIL) e per il debito (60% del PIL o un sufficiente avvicinamento a tale percentuale). La procedura per i disavanzi eccessivi, che dà attuazione al divieto di disavanzi eccessivi, prevede un iter, che, per i paesi dell'area dell'euro, può concludersi con l'imposizione di sanzioni finanziarie.

La procedura per i disavanzi eccessivi è stata regolarmente applicata, in conformità delle disposizioni in materia, anche a fronte delle circostanze eccezionali della crisi finanziaria, contribuendo in tal modo a rafforzare le aspettative di una sua ordinata risoluzione. È tuttavia emersa una serie di lacune. Per quanto in teoria i criteri del disavanzo e del debito abbiano la stessa importanza e nonostante che un debito costantemente elevato possa rappresentare una minaccia più seria per la sostenibilità della finanza pubblica rispetto a disavanzi occasionalmente elevati, in pratica la procedura per i disavanzi eccessivi si è concentrata quasi esclusivamente sulla soglia del 3% del PIL e il debito ha avuto finora un ruolo marginale. Ciò è dovuto alla natura meno "immediata" della soglia del debito rispetto a quella del disavanzo, considerata anche l'ambiguità della nozione di un ritmo adeguato di riduzione e il maggiore impatto sul rapporto debito/PIL di variabili che sfuggono al controllo dei governi, in particolare l'inflazione. La procedura per i disavanzi eccessivi è sostenuta in linea di principio da efficaci misure intese a far rispettare le norme, in quanto possono, e dovrebbero, essere imposte sanzioni finanziarie se il paese persiste a non correggere il disavanzo eccessivo. Tuttavia tali sanzioni scattano probabilmente troppo tardi nella procedura per poter rappresentare un deterrente efficace tale da scoraggiare errori gravi di politica di bilancio, non da ultimo in quanto la situazione finanziaria del paese interessato potrebbe essersi deteriorata a tal punto da rendere la minaccia di un'ammenda meno credibile proprio nel momento in cui dovrebbe concretizzarsi. Infine, la crisi recente ha posto in risalto che se l'obbligo di correggere i disavanzi eccessivi contribuisce a rinsaldare la previsione che verrà preservata la solvibilità dello Stato, è possibile che per stabilire la tempistica della correzione e il profilo dell'aggiustamento non si possa prescindere da considerazioni riguardanti l'UEM nel suo insieme.

Per rimediare a queste carenze, vengono avanzate le seguenti proposte chiave per la riforma della parte correttiva.

Il criterio del debito della procedura per i disavanzi eccessivi deve essere reso operativo, in particolare tramite l'adozione di un termine di riferimento numerico che consenta di valutare se il rapporto debito/PIL stia avvicinandosi con un ritmo adeguato alla soglia del 60%. Nello specifico, si considera che un rapporto debito/PIL superiore al 60% stia diminuendo in misura sufficiente se la sua distanza dal valore di riferimento del 60% del PIL si è ridotta nei tre anni precedenti al ritmo di un ventesimo all'anno. Il mancato rispetto di questo termine di riferimento numerico non dovrebbe tuttavia determinare necessariamente l'apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti del paese in questione, in quanto prima di prendere una decisione in tal senso occorrerebbe tenere conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare ai fini della valutazione dell'andamento del debito (ad esempio se una crescita nominale molto bassa ne ostacoli la riduzione), unitamente ai fattori di rischio collegati alla struttura del debito, all'indebitamento del settore privato e alle passività implicite connesse all'invecchiamento della popolazione. Sempre in linea con la maggiore importanza attribuita al debito, occorrerebbe riservare maggiore attenzione ai fattori rilevanti in caso di mancata osservanza del criterio del disavanzo nel caso dei paesi con un debito inferiore alla soglia del 60% del PIL.

L'approccio più flessibile proposto per quanto riguarda la presa in considerazione dei fattori rilevanti nella procedura per la determinazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo potrebbe essere applicato anche a beneficio dei paesi che intraprendono riforme del sistema pensionistico (oltre il periodo transitorio di cinque anni attualmente previsto). Le disposizioni speciali del Patto di stabilità e crescita per l'applicazione del criterio del disavanzo in caso di riforme del sistema pensionistico vengono estese anche al criterio del debito, tramite l'introduzione dello stesso periodo transitorio di cinque anni per la presa in considerazione dei costi netti di tali riforme in sede di valutazione dell'osservanza del criterio del debito. Infine, pari considerazione viene data alla parziale o totale inversione di riforme pensionistiche attuate in precedenza, ai fini sia dell'apertura che dell'abrogazione di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Il rispetto della normativa è maggiormente garantito dall'introduzione di una nuova serie di sanzioni finanziarie a carico degli Stati membri dell'area dell'euro, che si applicherebbero molto prima nella procedura in base ad un approccio graduato. Nello specifico, l'obbligo di un deposito non fruttifero pari allo 0,2% del PIL scatterebbe al momento della decisione di apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi; tale deposito sarebbe convertito in un'ammenda in caso di mancato rispetto della raccomandazione iniziale di correzione del disavanzo. L'importo è pari alla componente fissa delle sanzioni già prevista nella fase finale della procedura per i disavanzi eccessivi. Vi è inoltre un collegamento con il bilancio UE, che dovrebbe agevolare il previsto passaggio ad un sistema di applicazione della normativa collegato al bilancio dell'UE come indicato nella suddetta comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010. In caso di persistente non osservanza la sanzione sarebbe inasprita, in linea con le disposizioni già esistenti del Patto di stabilità e crescita. Per ridurre la discrezionalità è previsto il meccanismo di voto al contrario per l'imposizione delle nuove sanzioni in rapporto con le fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi. Nello specifico, in ciascuna fase della procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione presenterà una proposta per la sanzione pertinente che verrà considerata adottata a meno che il Consiglio non decida il contrario con voto a maggioranza qualificata entro dieci giorni. L'entità del deposito infruttifero o dell'ammenda potrebbe essere ridotta o azzerata dal Consiglio solo all'unanimità o sulla base di una proposta specifica della Commissione motivata da circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato.

Si chiariscono inoltre i criteri per valutare l'osservanza delle raccomandazioni in ciascuna fase, compresa la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, ponendo chiaramente in primo piano le variabili di bilancio che dovrebbero essere soggette al controllo diretto del governo, in particolare la spesa, in linea con l'approccio proposto per la parte preventiva. Oltre a queste circostanze specifiche per ciascun paese, viene introdotta la possibilità di prorogare i termini anche in caso di crisi economica generale.

Disposizioni emanate a livello dell'UE non bastano per assicurare l'effettiva applicazione del quadro di coordinamento delle politiche di bilancio dell'UEM. A causa della particolare natura decentralizzata della politica di bilancio nell'UE e della generale necessità che i paesi facciano proprie le norme UE è essenziale che i quadri di bilancio nazionali rispecchino gli obiettivi del quadro di coordinamento delle politiche di bilancio dell'UEM. Il quadro di bilancio nazionale è l'insieme degli elementi che costituiscono la base della governance di bilancio nazionale, ossia l'assetto politico istituzionale proprio di un determinato paese che determina l'elaborazione delle politiche di bilancio a livello nazionale. In tale quadro rientrano i sistemi di contabilità pubblica, le statistiche, le pratiche di elaborazione delle previsioni, le regole di bilancio numeriche, le procedure di bilancio che disciplinano tutto il processo bilancio e in particolare i quadri di bilancio a medio termine, e le relazioni di bilancio tra i sottosettori dell'amministrazione. Le esigenze e le preferenze specifiche degli Stati membri devono essere rispettate, ma è necessario tener conto di un certo numero di criteri per assicurare un livello minimo di qualità e di coerenza con il quadro di bilancio dell'UEM. Tali criteri sono disciplinati dalla direttiva sui quadri di bilancio nazionali che viene proposta per completare la riforma del Patto di stabilità e crescita. Occorre in primo luogo che i principali elementi dei quadri di bilancio nazionali, ovvero gli aspetti contabili e statistici e le pratiche di elaborazione delle previsioni, siano conformi a standard europei minimi per favorire la trasparenza e il monitoraggio dell'andamento dei bilanci. È inoltre necessario che i quadri di bilancio nazionali adottino una prospettiva di programmazione pluriennale in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi a medio termine fissati a livello UE. In aggiunta, gli Stati membri devono dotarsi di regole di bilancio numeriche che favoriscano il rispetto delle soglie del disavanzo e del debito. Gli Stati membri devono assicurare che questi criteri si applichino a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. Le autorità nazionali devono altresì garantire la trasparenza del processo di bilancio fornendo informazioni dettagliate sui fondi extra-bilancio, le riduzioni del gettito fiscale e le passività potenziali in essere.

2010/0276 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

visto il parere della Banca centrale europea (BCE),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione europea, come stabilito dal trattato, implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

(2) Il Patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche[2], dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi[3] e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al Patto di stabilità e crescita[4]. I regolamenti (CE) n. 1466/97 e 1467/97 sono stati modificati nel 2005, dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 e 1056/2005, rispettivamente. Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005, intitolata "Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita".

(3) Il Patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(4) Il quadro comune di governance economica deve essere migliorato, anche per quanto riguarda la sorveglianza di bilancio, in linea con l'alto grado di integrazione raggiunto dalle economie degli Stati membri all'interno dell'Unione europea, e in particolare nell'area dell'euro.

(5) La normativa sulla disciplina di bilancio deve essere rafforzata, in particolare attribuendo un ruolo più preminente al livello e all'andamento del debito e alla sostenibilità globale.

(6) L'attuazione dell'attuale procedura per i disavanzi eccessivi sulla base sia del criterio del disavanzo che del criterio del debito necessita della definizione di un termine di riferimento numerico a partire dal quale valutare se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato.

(7) La constatazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del debito e i diversi passi ad essa precedenti non dovrebbero basarsi semplicemente sulla non osservanza del termine di riferimento numerico, ma occorre sempre prendere in considerazione anche l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato.

(8) Se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non supera il valore di riferimento, al momento di stabilire l'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del disavanzo e dei passi ad essa precedenti va preso in considerazione l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato.

(9) La relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato deve tener conto in modo adeguato della qualità del quadro di bilancio nazionale, in quanto riveste un ruolo essenziale per il risanamento del bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche.

(10) Onde facilitare il controllo dell'osservanza delle raccomandazioni e delle intimazioni del Consiglio per la correzione delle situazioni di disavanzo eccessivo, è necessario che esse stesse indichino degli obiettivi di bilancio annuali coerenti con l'atteso risanamento, in termini corretti per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum.

(11) La valutazione dell'efficacia dell'azione trarrà vantaggio dal porre come termini di riferimento l'osservanza degli obiettivi globali di spesa delle amministrazioni pubbliche insieme all'attuazione delle previste misure specifiche sul lato delle entrate.

(12) Al momento di valutare la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, occorre tenere nella dovuta considerazione gravi recessioni economiche di natura generale.

(13) È opportuno accelerare l'applicazione delle sanzioni finanziarie previste dall'articolo 126, paragrafo 11, del trattato in modo che costituiscano un reale incentivo per l'osservanza delle intimazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 9.

(14) Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno stabilire regole per l'imposizione di sanzioni, sulla base dell'articolo 136 del trattato, che garantiscano meccanismi equi, tempestivi ed efficaci per l'osservanza del Patto di stabilità e crescita.

(15) È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1467/97 prendano in considerazione la nuova numerazione dell'articolato del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il fatto che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea[5].

(16) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato:

1. L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

" Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi, allo scopo di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio viene esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico.

2. Ai fini del presente regolamento per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro."

2. L’articolo 2 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato, qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica."

(b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

"1 bis . Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), del trattato, se il differenziale rispetto a tale valore si è ridotto negli ultimi tre anni ad un ritmo di un ventesimo all'anno. Per una durata di tre anni a partire dal [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] si tiene conto della natura retrospettiva dell'indicatore, al momento della sua applicazione."

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo. La relazione riflette adeguatamente l'evoluzione della posizione economica a medio termine (in particolare la crescita potenziale, le condizioni congiunturali prevalenti, l'inflazione e gli squilibri macroeconomici eccessivi) e l'evoluzione della posizione di bilancio a medio termine (in particolare l'impegno per il risanamento del bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, gli investimenti pubblici, l'attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita comune per l'Unione e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'osservanza della direttiva […] del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri). La relazione prende inoltre in esame, in quanto pertinenti, gli sviluppi nella posizione del debito a medio termine (in particolare, tiene adeguatamente conto dei fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, le operazioni stock-flussi, le riserve accantonate e gli altri attivi pubblici; le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario; le passività sia esplicite che implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possono rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche). Inoltre, la Commissione tiene in debita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento e che tale Stato membro ha sottoposto alla Commissione e al Consiglio. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, inclusa la stabilità finanziaria."

(d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione e il Consiglio procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, solo in caso sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo."

(e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di Stati membri il cui disavanzo eccessivo o violazione delle condizioni del criterio del debito a norma dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), del trattato rispecchi l'attuazione di una riforma delle pensioni che introduce un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione, la Commissione e il Consiglio, nel valutare l'evoluzione delle cifre del disavanzo e del debito nell'ambito della procedura per disavanzo eccessivo, prendono in considerazione anche il costo della riforma per il pilastro pubblico. Nei casi in cui il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, il costo della riforma è preso in considerazione solo se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento. A tal fine, per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della riforma, viene tenuto conto su base lineare decrescente del costo netto che essa comporta e che si riflette nell'evoluzione del disavanzo e del debito. Inoltre, a prescindere dalla data di entrata in vigore della riforma, i costi netti che comporta e che si riflettono nell'evoluzione del debito vengono presi in considerazione per un periodo transitorio di cinque anni a partire da [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], sulla stessa base lineare decrescente. Il costo netto così calcolato è altresì preso in conto dal Consiglio per decidere a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato in merito all'abrogazione di alcune o di tutte le decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e paragrafo 11, del trattato, se il disavanzo è diminuito in modo sostanziale e continuo e ha raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento e, in caso di inosservanza del criterio del debito, quest'ultimo è stato ricondotto a un andamento discendente. Inoltre, pari considerazione viene data alla riduzione del costo netto sopracitato risultante dalla parziale o totale inversione delle riforme pensionistiche di cui sopra."

3. L’articolo 3 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell'articolo 126, paragrafi 5 e 6, del trattato."

(b) Al paragrafo 3, il riferimento all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 è sostituito dal riferimento all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009.

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro realizzi ogni anno obiettivi di bilancio che, sulla base delle previsioni sottese alla raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione."

(d) è inserito il seguente paragrafo 4 bis :

"4 bis . "Entro il termine massimo di sei mesi di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione e al Consiglio circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per la spesa pubblica e per le misure discrezionali sul lato delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. La relazione è resa pubblica."

(e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista, di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, in caso di una grave recessione economica di natura generale."

4. All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 bis , del presente regolamento e della sua attuazione nonché dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato."

5. L’articolo 5 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità con l'articolo 126, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all'intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell'intimazione. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di raggiungere tali obiettivi."

(b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

"1 bis . A seguito dell'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione e al Consiglio circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per la spesa pubblica e per le misure discrezionali sul lato delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest'ultimo, se del caso, di prendere la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La relazione è resa pubblica."

(c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato. L'intimazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell'intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, in caso di una grave recessione economica di natura generale."

6. L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

" Articolo 6

1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis , del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

2. Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, il Consiglio irroga sanzioni in conformità all'articolo 126, paragrafo 11. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure di cui all'articolo 126, paragrafo 9."

7. All'articolo 7, il riferimento all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 è sostituito dal riferimento all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009.

8. L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, di intensificare le sanzioni, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009."

9. All'articolo 9, paragrafo 3, il riferimento all'articolo 6 è sostituito dal riferimento all'articolo 6, paragrafo 2.

10. L’articolo 10 è così modificato:

(a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"1. Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l'attuazione delle misure adottate:"

(b) al paragrafo 3, il riferimento al regolamento (CE) n. 3605/93 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 479/2009.

11. L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato di irrogare sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un'ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, del trattato."

12. L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. L'ammenda è costituita da un elemento fisso, pari allo 0,2% del PIL e da un elemento variabile. L'elemento variabile è pari a un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL dell'anno precedente e il valore di riferimento per il disavanzo pubblico oppure il saldo delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PIL che avrebbe dovuto essere raggiunto lo stesso anno a fronte dell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, nel caso in cui la non conformità con la disciplina di bilancio comprende il criterio del debito.

2. Per tutti gli anni successivi, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126 , paragrafo 9, del trattato. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, del trattato di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio. Se viene decisa l'irrogazione di un'ulteriore ammenda, l'importo è calcolato con la stessa modalità utilizzata per la componente variabile di cui al paragrafo 1.

3. L'importo di ciascuna delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare il massimale dello 0,5 % del PIL."

13. L'articolo 13 è abrogato e il riferimento ad esso che compare nell'articolo 15 è sostituito dal riferimento all'articolo 12.

14. L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

" Articolo 16

Le ammende di cui all'articolo 12 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del trattato e sono distribuite tra gli Stati membri partecipanti per i quali non è stato rilevato un disavanzo eccessivo, conformemente all'articolo 126, paragrafo 6, del trattato e che non sono oggetto di una procedura per squilibri eccessivi ai sensi del regolamento (UE) n. […/…], in proporzione della quota da essi detenuta nel reddito nazionale lordo (RNL) totale degli Stati membri ammissibili."

15. Ogni riferimento all'articolo 104 all'interno del presente regolamento è sostituito dal riferimento all'articolo 126 del trattato.

16. Nell'allegato, al punto 2, nella prima colonna, i riferimenti all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio sono sostituiti dai riferimenti all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.479/2009 del Consiglio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

1.2. Politica interessata nella struttura ABM/ABB[6]

Affari economici e finanziari

1.3. Natura della proposta/iniziativa

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[7]

( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

( La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Per incoraggiare la crescita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile nell'Unione europea.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici : n. 1 e 3.

- Garantire un'efficace coordinamento delle politiche e la loro coerenza globale al momento di elaborare una risposta UE alla crisi economica sia per ottenere gli obiettivi dell'agenda Europa 2020 e uno sviluppo sostenibile, che per aumentare il potenziale di crescita degli Stati membri e ottenere un'UE più competitiva.

- Promuovere il raggiungimento di posizioni di bilancio più solide da parte degli Stati membri e di finanze pubbliche sostenibili e di elevata qualità in termini di contributo alla crescita.

Attività AMB/ABB interessate

Unità economica e monetaria

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La Comunicazione COM(2010)367 della Commissione sottolineava la necessità di poter contare su un approccio politico UE chiaramente definito per i) stimolare la ripresa economica, ii) risanare le finanze pubbliche e iii) promuovere attivamente la crescita sostenibile e l'occupazione.

Le proposte modifiche del regolamento che costituiscono la parte correttiva del Patto di stabilità e crescita (PSC) si trovano all'interno delle proposte legislative annunciate nella comunicazione di cui sopra. Le modifiche mirano a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, in particolare rispondendo al bisogno di un'effettiva applicazione della sorveglianza economica sulle politiche finanziarie degli Stati membri attraverso incentivi e sanzioni adeguate e ponendo l'accento sul debito pubblico e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Commissione (incoraggiare la crescita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile nell'Unione europea) viene misurato attraverso gli indicatori di incidenza indicati di seguito:

- in quale misura gli Stati membri registrano i risultati di bilancio in linea con il PSC;

- la crescita/il prodotto potenziali.

Il raggiungimento del sopracitato obiettivo specifico n. 3 viene misurato attraverso il seguente indicatore di risultato: percentuale di singole raccomandazioni della Commissione pertinenti al PSC attuate dallo Stato membro (condizionate all'adozione da parte del Consiglio).

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

La proposta legislativa costituisce parte delle misure annunciate dalla Commissione nella comunicazione (2010)367 del 30 giugno 2010, che sviluppa ulteriormente le proposte politiche elaborate nella comunicazione della Commissione COM(2010)250, del 12 maggio 2010, a partire dagli orientamenti concordati nel corso del Consiglio europeo del 17 giugno 2010.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri fa parte integrante delle competenze dell'Unione di cui al titolo VIII (relativo alla politica economica e monetaria) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Le esperienze passate hanno dimostrato che il coordinamento delle politiche economiche va migliorato e che, in particolare, la parte preventiva e la parte correttiva del PSC devono essere rafforzate.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta legislativa costituisce uno degli elementi di un ampio pacchetto di riforme economiche presentato nella comunicazione (2010)367 del 30 giugno 2010.

1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria

( Proposta/iniziativa di durata limitata

- ( Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

- ( Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

( Proposta/iniziativa di durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

- seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

1.7. Modalità di gestione previste[8]

( Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ( agenzie esecutive

- ( organismi istituiti dalle Comunità[9]

- ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

- ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

( Gestione concorrente con gli Stati membri

( Gestione decentrata con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

n.d.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

n.d.

2.2.2. Modalità di controllo previste

n.d.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

n.d.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

La proposta legislativa non comporta il ricorso ad ulteriori risorse umane o finanziarie.

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Nell’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione….....................................….] | SD/SND([10]) | di paesi EFTA[11] | di paesi candidati[12] | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

[XX.YY.YY.YY] | SD/SND | Sì/No | Sì/No | Sì/No | Sì/No |

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: nessuna

Nell’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione……………………………..] | SD/SND | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

[XX.YY.YY.YY] | Sì/No | Sì/No | Sì/No | Sì/No |

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero | [Rubrica……………………………..] |

milioni di EUR (al terzo decimale)

-

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ( La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

- ( La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, a un decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |

( Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) |

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) |

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) |

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) |

10 01 05 01 (ricerca diretta) |

( Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[20] |

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale) |

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni) |

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta) |

Altre linee di bilancio (specificare) |

TOTALE |

XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei |

Personale esterno |

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- ( La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

- ( La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- ( La proposta/iniziativa richiede l’attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[23].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

- ( La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

- ( La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale |

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | …inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |

Articolo …………. | | | | | | | | | |Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[1] GU C del , pag. .

[2] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

[3] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

[4] GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

[5] GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

[6] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

[7] Secondo la definizione di cui all’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[8] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[9] A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[10] SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati

[11] EFTA : Associazione europea di libero scambio.

[12] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali

[13] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[14] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[15] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[16] I risultati sono costituiti da prodotti e servizi da fornire (es.: numero di scambi di studenti finanziato, km di strade costruite, ecc.).

[17] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici…"

[18] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[19] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[20] CA= Agente contrattuale ( Contract Agent ); INT= ( intérimaires ); JED= giovane esperto in delegazione ( Jeune Expert en Délégation ); LA= Agente locale ( Local Agent ); SNE= Esperto nazionale distaccato ( Seconded National Expert ).

[21] Under the ceiling for external personnel from operational appropriations (former "BA" lines).

[22] Principalmente per Fondi Strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

[23] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[24] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.