/* COM/2010/0494 def. - COD 2010/0257 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata SEC(2010) 1097 final
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 29.9.2010 COM(2010) 494 definitivo 2010/0257 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata SEC(2010) 1097 final RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 10 ottobre 2007, la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575 – "Libro blu"). In essa si segnalava la necessità di elaborare e applicare una procedura decisionale integrata, coerente e comune per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi. La politica marittima integrata promuove dunque un approccio intersettoriale della governance marittima. Essa incoraggia l'identificazione e lo sfruttamento di sinergie fra tutte le politiche UE che interessano gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi – ossia le politiche in materia di ambiente, trasporti marittimi, energia, ricerca, industria e pesca nonché le politiche regionali. Il piano di azione che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (SEC(2007) 1278) presenta una serie di misure che la Commissione europea ha proposto di adottare come primo passo verso l'attuazione di una nuova politica marittima integrata per l'Unione europea. Facendo seguito all'invito del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007, che ha approvato la politica marittima integrata dell'UE[1], la Commissione ha adottato il 15 ottobre 2009 una relazione intermedia[2] sui progressi realizzati in quest'ambito. Nella relazione intermedia, la Commissione ha sintetizzato i principali risultati conseguiti nel quadro della politica marittima integrata (PMI) e ha fissato il calendario per la successiva fase di attuazione[3]. Nelle conclusioni del 16 novembre 2009, il Consiglio Affari generali ha evidenziato l'importanza di finanziare l'ulteriore sviluppo e l'attuazione della PMI invitando "la Commissione a presentare le necessarie proposte per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, in vista dell'entrata in vigore entro il 2011." L'ulteriore sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata secondo i principi delineati dalla Commissione e approvati dal Consiglio sono messe a rischio dall'insufficienza di mezzi per finanziare le azioni necessarie nel corso del restante periodo (2011-2013) delle attuali prospettive finanziarie. Sino ad oggi le azioni della PMI sono state finanziate sulla base dell'articolo 49, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento finanziario e dell'articolo 32 delle sue modalità di esecuzione, che prevedono il finanziamento di progetti pilota e progetti preparatori[4]. Le azioni preparatorie e i progetti pilota relativi alla politica marittima integrata possono essere finanziati solo fino al termine del 2010. Un sostegno finanziario modesto ma regolare è necessario perché l'UE possa proseguire lo sviluppo e l'applicazione della politica marittima integrata e il perseguimento dei principali obiettivi che figurano nel Libro blu della Commissione dell'ottobre 2007, confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 16 novembre 2009. Questo finanziamento consentirà alla Commissione, nonché agli Stati membri e alle parti contraenti, di proseguire il lavoro esplorativo già avviato tramite azioni preparatorie e progetti pilota e di sviluppare e concretizzare opzioni per l'attuazione della politica marittima integrata lungo le linee definite nella relazione intermedia del 15 ottobre 2009. VALUTAZIONE EX ANTE La presente proposta legislativa non definisce una nuova politica e non fissa nuovi obiettivi. In questa fase non si attendono impatti significativi di grande portata né nuove implicazioni per le politiche. La proposta non è dunque accompagnata da una valutazione d'impatto. Qualora si ritenga che eventuali misure da attuare successivamente possano avere effetti o implicazioni politiche di rilievo, esse saranno accompagnate da valutazioni d'impatto specifiche. In linea con l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario e con l'articolo 21, paragrafo 1, delle relative modalità di applicazione, la Commissione ha realizzato una valutazione ex ante degli aspetti più dettagliati del programma di finanziamento proposto. Questa valutazione ex ante che accompagna la proposta legislativa offre fra l'altro una panoramica del programma di finanziamento proposto. Una particolare attenzione viene riservata al contesto politico, alla definizione del problema, agli obiettivi di base del programma, al valore aggiunto della partecipazione finanziaria dell'Unione e alle principali opzioni/alternative politiche da valutare. Le tre opzioni politiche identificate nella valutazione ex ante sono le seguenti: 1. nessuna azione specifica; 2. un modesto contributo finanziario dell'UE, a un livello ragionevolmente più elevato rispetto alle azioni preparatorie e ai progetti pilota sinora realizzati, per esplorare altre opzioni e attuare progressivamente la PMI in funzione dei suoi sviluppi; 3. un finanziamento totale. Queste tre opzioni politiche sono state esaminate in relazione ai seguenti assi strategici della PMI[5]: - governance marittima integrata a tutti i livelli; - attività relative ai bacini marittimi; - strumenti intersettoriali per l'elaborazione di una politica integrata; - definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina; - promozione della dimensione internazionale della PMI e ruolo di guida dell'Europa in quest'ambito; - crescita economica sostenibile, occupazione e innovazione; - miglioramento della visibilità dell'Europa marittima. Ciascuna opzione disponibile è stata valutata sulla base dei seguenti criteri: i) efficacia dell'opzione ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati e dei benefici corrispondenti; ii) fattibilità delle opzioni selezionate; iii) incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE. Un raffronto tra i principali risultati figura nella tabella seguente: VALUTAZIONE OPZIONI | Efficacia nel conseguire gli obiettivi fissati e i benefici corrispondenti Elevata (+++) Media (+/-) Bassa (---) | Fattibilità Elevata (+) Media (+/-) Bassa (-) | Incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE Positiva (da + a +++) Negativa (da - a ---) | Valutazione globale Positiva (da + a +++) Negativa (da - a ---) | Opzione 1 Nessuna azione specifica | --- | + | Stanziamenti - Risorse umane - Spese amministrative - | - | Opzione 2 Modesto contributo finanziario dell'UE | +++ | + | Stanziamenti + Risorse umane + Spese amministrative + | + | Opzione 3 Finanziamento totale | +++ | - | Stanziamenti +++ Risorse umane ++ Spese amministrative ++ | - | Nessuna azione specifica (opzione 1): L'opzione 1 è chiaramente fattibile e non comporterebbe alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. D'altra parte, il fatto di non adottare alcuna nuova azione, ossia di non finanziare azioni e attività di politica marittima integrata per il periodo 2011-2013, non permetterebbe di conseguire gli obiettivi generali e specifici del programma. Ciò a sua volta impedirebbe alla Commissione di realizzare gli obiettivi politici fissati nel Libro blu dell'ottobre 2007, quali confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 16 novembre 2009. Questa mancata realizzazione è sufficiente ad escludere l'opzione 1. Modesto contributo finanziario dell'UE (opzione 2): Questa opzione ha un'incidenza sul bilancio dell'UE. D'altro canto, l'opzione 2 presenta diversi vantaggi. Si tratta di un'opzione fattibile ed efficace in termini di costi, che contribuirebbe in misura significativa al conseguimento degli obiettivi delineati nella sezione 2.3. Essa consentirebbe all'UE di continuare ad esplorare opzioni per l'ulteriore sviluppo della PMI e ad avviarne l'attuazione tramite azioni concrete in alcuni settori. Essa garantirebbe dunque un'attuazione rapida ed efficace della politica marittima integrata a breve e lungo termine. Finanziamento totale (opzione 3): Questa opzione contribuirebbe in misura considerevole al conseguimento degli obiettivi e delle priorità della Commissione in materia di PMI. D'altra parte, l'opzione 3 non è possibile a questo stadio. Non risulta fattibile sotto il profilo politico, poiché in questa fase dello sviluppo della PMI non sarebbe possibile erogare importi più elevati di quelli già previsti: né gli Stati membri né la Commissione dispongono infatti al momento di opzioni politiche concrete a cui le risorse supplementari potrebbero essere destinate, né tantomeno la Commissione dispone delle risorse umane necessarie per gestire questo finanziamento totale. Sarebbe inoltre imprudente impegnarsi in una partecipazione completa senza aver prima tentato una prova su scala più limitata. Di conseguenza, tenuto conto dei limiti delle opzioni 1 e 3 e del forte interesse dell'UE per la realizzazione degli obiettivi della PMI a breve e medio termine, la soluzione appropriata sembra essere un modesto contributo finanziario dell'UE a favore delle attività di politica marittima integrata per il periodo 2011-2013. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Base giuridica La politica marittima integrata dell'UE non dispone di una base giuridica esplicita nel trattato. Essa copre tuttavia numerose politiche settoriali dell'UE che interessano i mari e le coste come la pesca, la libertà, la sicurezza e la giustizia, i trasporti, l'industria, la coesione territoriale, la ricerca, l'ambiente, l'energia e il turismo. Per questo motivo, l'atto legislativo proposto è fondato sull'articolo 43, paragrafo 2, sull'articolo 74 e sull'articolo 77, paragrafo 2, sull'articolo 91, paragrafo 1 e sull'articolo 100, paragrafo 2, sull'articolo 173, paragrafo 3, sull'articolo 175, sull'articolo 188, sull'articolo 192, paragrafo 1, sull'articolo 194, paragrafo 2, e sull'articolo 195, paragrafo 2. Sussidiarietà e proporzionalità Come sottolineato nel Libro blu dell'ottobre 2007 e nel piano di azione ad esso allegato, ogni azione dell'UE volta a sviluppare e mettere in atto la politica marittima integrata deve essere perseguita nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel caso della politica marittima integrata, l'azione a livello dell'UE è giustificata dalla natura intersettoriale e transnazionale delle attività previste e dalle sinergie fra politiche settoriali. L'obiettivo è di elaborare una strategia globale per la crescita e la sostenibilità per gli oceani, i mari, le regioni costiere e gli elementi intersettoriali dei settori marittimi. Come esempi particolari si possono citare le attività connesse agli strumenti politici intersettoriali e le azioni marittime intersettoriali, nonché la dimensione internazionale della politica marittima integrata dovuta ai loro aspetti transfrontalieri. Questi strumenti e attività includono il contesto comune di scambio delle informazioni per il settore marittimo dell'UE, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere e la rete di dati e conoscenze sull'ambiente marino. L'azione a livello dell'Unione volta all'attuazione della politica marittima integrata non dovrà incidere negativamente su misure analoghe adottate negli Stati membri o nelle regioni. Al contrario, le azioni intersettoriali intraprese a diversi livelli amministrativi dovranno completarsi e rafforzarsi a vicenda. I potenziali vantaggi di un processo decisionale ottimalizzato in materia di politica marittima potranno essere sfruttati pienamente solo tramite un approccio integrato a ciascun livello amministrativo[6]. L'azione a livello dell'Unione nel settore della politica marittima è in grado di produrre evidenti benefici grazie alla sua portata e ai suoi effetti, rispetto alle attività e alle azioni condotte unicamente a livello degli Stati membri e delle regioni. Nelle sue conclusioni del 16 novembre 2009 relative alla relazione intermedia sulla PMI del 15 ottobre, il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a proseguire le loro attività nel rispetto della sussidiarietà e della proporzionalità ed ha accolto con favore i lavori della Commissione e degli Stati membri nonché i futuri orientamenti in materia di PMI. Conformemente all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e al principio di proporzionalità, l'azione dell'Unione deve limitarsi a quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito. La presente proposta sulla PMI rispetta il principio di proporzionalità poiché, nel settore della politica marittima integrata, l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per conseguire in misura soddisfacente gli obiettivi indicati. Essa lascia il più ampio margine all'adozione di decisioni nazionali e rispetta le disposizioni nazionali e i sistemi giuridici esistenti. L'azione dell'Unione in materia di politica marittima integrata aggiungerà valore alle misure già adottate dagli Stati membri e fornirà risorse supplementari rispetto a quelle già erogate dagli Stati membri. Queste risorse sono proporzionate, poiché consentiranno agli Stati membri, alle regioni o alle parti regionali interessate di conseguire in modo più efficace gli obiettivi della politica marittima integrata[7]. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DEGLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA Per definire un programma a sostegno dell'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata è necessario un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. L'obiettivo generale del programma proposto è di fornire adeguate risorse finanziarie per proseguire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata. Questa azione sarà fondata sul Libro blu e sul piano di azione adottato dalla Commissione nel 2007 e farà seguito alle azioni preparatorie e ai progetti pilota che verranno avviati da gennaio 2011 a dicembre 2013. In particolare, secondo quanto previsto dalla proposta agli articoli 1 e 2, le azioni e le attività finanziate dal programma contribuiranno al conseguimento dei seguenti obiettivi, priorità e finalità, fissati nel Libro blu del 2007, confermati nella relazione intermedia del 2009 e approvati dal Consiglio il 16 novembre 2009: - ulteriore sviluppo e attuazione della governance integrata nel settore marittimo e degli approcci integrati negli Stati membri e nelle regioni costiere; - attuazione rapida ed efficace delle strategie integrate relative ai bacini marittimi in Europa, adattate alle esigenze di ciascuna regione marittima; - ulteriore sviluppo e attuazione di strumenti intersettoriali per l'elaborazione di una politica integrata, fra cui una rete europea di osservazione e di dati sull'ambiente marino, che integrino la sorveglianza marittima in particolare tramite la creazione di un contesto comune per lo scambio di informazioni, la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere; - progressiva definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, prestando la debita attenzione ai loro effetti cumulativi sulla base dell'approccio basato sugli ecosistemi; - promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata grazie al miglioramento e al consolidamento del dialogo, della cooperazione e del coordinamento con i paesi terzi, inclusi quelli adiacenti a un bacino marittimo europeo, e con le parti interessate di paesi terzi, nonché con partner e organizzazioni internazionali interessati, sforzandosi di garantire la coerenza con le azioni condotte nell'ambito delle politiche settoriali; - nuova enfasi sulla crescita economica sostenibile, l'occupazione e l'innovazione; - maggiore visibilità dell'Europa marittima nonché azioni volte a promuovere e facilitare lo scambio di informazioni e migliori pratiche, lo sfruttamento e il consolidamento delle sinergie e del dialogo con e tra le parti interessate in materia di governance marittima e politiche settoriali che hanno un impatto sugli oceani, sui mari e sulle coste, ovvero la creazione di piattaforme e di reti di cooperazione intersettoriale a livello orizzontale e a livello dei bacini marittimi. INCIDENZE DI BILANCIO Nell'ambito del regolamento proposto, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata ammonta a 50 000 000 EUR e si applica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. La scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta presenta una sintesi delle incidenze di bilancio e della ridistribuzione delle risorse umane e amministrative necessarie. 2010/0257 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1 e l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8], visto il parere del Comitato delle regioni[9], previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: 4. La comunicazione della Commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575 del 10 ottobre 2007) afferma che il principale obiettivo della politica marittima integrata è di elaborare e applicare una procedura decisionale integrata, coerente e comune per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi. 5. Il piano di azione che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (SEC(2007) 1278) fissa una serie di misure che la Commissione europea propone di adottare come primo passo verso l'attuazione di una nuova politica marittima integrata per l'Unione europea. 6. La relazione intermedia sulla politica marittima integrata dell'UE del 15 ottobre 2009 riassume i principali risultati sinora conseguiti e fissa le tappe della successiva fase di applicazione. 7. Nelle conclusioni del 16 novembre 2009, il Consiglio Affari generali ha evidenziato l'importanza di finanziare l'ulteriore sviluppo e l'attuazione della PMI invitando "la Commissione a presentare le necessarie proposte per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, in vista dell'entrata in vigore entro il 2011"[10]. 8. Un sostegno finanziario regolare dell'Unione è necessario perché quest'ultima possa continuare lo sviluppo e l'applicazione della politica marittima integrata, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla politica marittima integrata[11], nonché il perseguimento dei principali obiettivi che figurano nel Libro blu della Commissione dell'ottobre 2007, confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 16 novembre 2009. 9. Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata, in particolare la governance marittima integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, lo sviluppo di strumenti intersettoriali per l'elaborazione della politica integrata, la promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività. 10. Non tutte le priorità e finalità della politica marittima integrata rientrano in altri strumenti dell'Unione quali il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per la pesca, il Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e lo strumento europeo di vicinato e partenariato; occorre pertanto stabilire un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata (di seguito: "il programma"). 11. L'applicazione del programma nei paesi terzi dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del paese beneficiario ed essere coerente con gli altri strumenti di cooperazione dell'UE, compresi gli obiettivi e le priorità delle politiche UE interessate. 12. Il programma deve integrare gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste. 13. È inoltre necessario stabilire norme che disciplinino la programmazione delle misure, l'ammissibilità delle spese, il livello di sostegno finanziario dell'Unione, le principali condizioni per la concessione del medesimo e il bilancio globale del programma. 14. Il programma deve essere attuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso: "il regolamento finanziario")[12], e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[13]. 15. Per consentire alla Commissione di sorvegliare l'attuazione del presente regolamento occorre prevedere la possibilità di finanziare le spese relative alla sorveglianza, ai controlli e alla valutazione. 16. I programmi di lavoro annuali stabiliti per l'attuazione del programma devono essere adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[14]. 17. In relazione alle azioni finanziate in virtù del presente regolamento è necessario garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[15], del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[16], e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[17]. 18. Per garantire l'impiego efficace dei fondi dell'Unione occorre valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento. 19. Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti delle azioni da finanziare nell'ambito del programma, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce un programma destinato al sostegno di misure intese a promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata (di seguito: "il programma"). Articolo 2 Obiettivi generali Il programma persegue i seguenti obiettivi generali: a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri e di strategie integrate dei bacini marittimi; b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali per le politiche che interessano il mare o le coste; c) sostenere la formulazione congiunta di politiche e promuovere l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e la crescita economica sostenibile, l'innovazione e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere, in modo coerente con le priorità ed azioni di politica settoriale; d) definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina; e) migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della politica marittima integrata. Articolo 3 Obiettivi specifici 1. Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), il programma è volto a: a) incoraggiare gli Stati membri o le regioni a sviluppare o introdurre una governance marittima integrata; b) stimolare e rafforzare il dialogo e la cooperazione con e fra le parti interessate con riguardo a questioni intersettoriali connesse alla politica marittima integrata; c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e lo scambio di informazioni e migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la governance e le politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere; d) promuovere la creazione di piattaforme e reti di cooperazione internazionale con la partecipazione dei portatori di interessi dell'industria, del settore della ricerca, delle regioni, delle autorità pubbliche e delle ONG; e) favorire lo sviluppo di metodi e approcci comuni. 2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera b), il programma è volto a favorire: a) la creazione di un contesto comune per lo scambio di informazioni sulle questioni marittime dell'UE, che promuova le attività di sorveglianza intersettoriali e transfrontaliere e rafforzi l'utilizzo sicuro dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione; b) la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, che costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere; c) una banca completa di dati e conoscenze sull'ambiente marino, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati fra vari gruppi di utilizzatori e che garantisca la diffusione delle informazioni marittime tramite strumenti basati sul web. 3. Con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 2, lettera e), e a complemento delle politiche settoriali, il programma è volto a promuovere e rafforzare la cooperazione nell'ambito di azioni settoriali integrate con: a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano con un bacino marittimo europeo, b) operatori di paesi terzi, c) organizzazioni e partner internazionali, in particolare in relazione con gli impegni internazionali volti al ripristino di ecosistemi e altri accordi pertinenti. 4. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 3 devono essere perseguiti conformemente agli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e in modo coerente con gli strumenti di cooperazione dell'UE, tenendo conto degli obiettivi delle strategie di sviluppo nazionali e regionali. Articolo 4 Azioni ammissibili Il programma può concedere un sostegno finanziario per azioni conformi agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, come ad esempio: a) studi e programmi di cooperazione; b) informazione del pubblico e scambio di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti web; c) conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate; d) condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità; e) azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota. Articolo 5 Tipo di intervento finanziario 1. Il sostegno finanziario dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) sovvenzioni; b) contratti di appalto pubblico; c) accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca. 2. Nell'ambito del programma possono essere concesse sia sovvenzioni alle azioni che sovvenzioni di funzionamento. Salvo ove diversamente disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito: "il regolamento finanziario"), i beneficiari di una sovvenzione o di un contratto di appalto pubblico sono selezionati in base a un bando di gara o un invito a presentare proposte. Articolo 6 Beneficiari 1. Il sostegno finanziario nell'ambito del programma può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, incluse le agenzie dell'Unione. 2. Possono beneficiare del programma paesi terzi, parti interessate di paesi terzi e organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3. 3. Le condizioni di ammissione a una determinata procedura sono indicate nel rispettivo bando di gara o invito a presentare proposte. Articolo 7 Modalità di applicazione 1. La Commissione applica il programma in conformità del regolamento finanziario. 2. Ai fini dell'applicazione del programma la Commissione, in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, adotta programmi di lavoro annuali secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. 3. Con riguardo alle sovvenzioni, il programma di lavoro annuale indica nel dettaglio: a) le priorità dell'esercizio, gli obiettivi da conseguire e i risultati previsti utilizzando i fondi stanziati per l'esercizio in questione; b) il titolo e l'oggetto delle azioni; c) le modalità di applicazione; d) i criteri essenziali di selezione e aggiudicazione da applicare per la selezione delle proposte; e) se del caso, le circostanze che giustificano la concessione di una sovvenzione senza un invito a presentare proposte, sulla base di una delle eccezioni previste all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione; f) il massimale di bilancio e il tasso massimo di cofinanziamento possibile per azione e, se sono previsti più tassi, i criteri da seguire per ciascuno di essi; g) il calendario degli inviti a presentare proposte. 4. Con riguardo agli appalti pubblici, il programma di lavoro annuale indica nel dettaglio: a) il titolo e l'oggetto delle azioni; b) il massimale di bilancio per azione; c) l'obiettivo delle azioni; d) le modalità di applicazione; e) il calendario indicativo per iniziare le procedure di appalto. 5. Le azioni di cui all'articolo 9 non sono contemplate dal programma di lavoro annuale. Articolo 8 Risorse di bilancio 1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma è fissata a 50 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013. 2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario. Articolo 9 Assistenza tecnica 1. La dotazione finanziaria definita a norma dell'articolo 8 può anche coprire le spese relative alle azioni preparatorie e alle azioni di monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per attuare in modo efficace ed efficiente il regolamento e per conseguirne gli obiettivi. 2. Le attività di cui al paragrafo 1 possono includere in particolare studi, riunioni di esperti, spese per strumenti, reti e sistemi informatici e ogni altro tipo di assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa richiesta dalla Commissione per l'attuazione del presente regolamento. Articolo 10 Sorveglianza 1. Il beneficiario del sostegno finanziario presenta alla Commissione relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori sovvenzionati dal programma. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale. 2. Fermi restando i controlli eseguiti a norma dell'articolo 287 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti e le altre misure finanziate nell'ambito del programma, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare la conformità con gli obiettivi del programma e l'ammissibilità delle azioni secondo quanto stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento. 3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza del presente regolamento prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l'esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco. 4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a quest'ultimo. 5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti. 6. La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario. Articolo 11 Protezione degli interessi finanziari dell 'Unione 1. La Commissione vigila affinché, nel corso della realizzazione delle azioni finanziate dell'ambito del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione vengano protetti mediante: a) l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita; b) la realizzazione di controlli efficaci; c) il recupero degli importi indebitamente versati e d) l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nel caso in cui vengano constatate irregolarità. 2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999. 3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della medesima. 4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati. 5. Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario. 6. Ai fini del presente articolo si intende per "irregolarità" qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dall'Unione, a causa di una spesa indebita. Articolo 12 Valutazione La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ex post entro il 31 dicembre 2014. Articolo 13 Comitato consultivo 1. Nella stesura dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato consultivo. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Articolo 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) Politica marittima 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. 11 09 05 Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (PMI) 11 01 04 07 Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (PMI) – Spese di gestione amministrativa 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria Dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. 3.3. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 11 09 05 | Spese obblig./ non obblig. n.p. | SD[18] | SÌ | NO | NO | N. 2 | 11 01 04 07 | Spese obblig./ non obblig. n.p. | SND[19] | SÌ | NO | NO | N. 2 | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al terzo decimale) Natura della spesa | Sezione n. | 2011 | 2012 | 2013 | Totale | Spese operative[20] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 16 260 | 16 560 | 16 780 | 49 600 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 7 355 | 14 443 | 17 512 | 39 310 | Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[21] | Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 8.2.4 | c | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,400 | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | 16 360 | 16 660 | 16 980 | 50 000 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 7 455 | 14 543 | 17 712 | 39 710 | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,155 | 0,157 | 0,160 | 0,472 | Costo totale indicativo dell'intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 17 515 | 17 817 | 18 140 | 53 472 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 8 610 | 15 700 | 18 872 | 43 182 | Gli stanziamenti di pagamento richiesti nel 2014 e nel 2015 con riferimento agli stanziamenti di impegno per le spese operative nel corso del periodo 2011-2013 dovrebbero ammontare in totale a 10 290 EUR. | Cofinanziamento | Organismo di cofinanziamento | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Totale | f | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie. 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate. 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Fabbisogno annuo | 2011 | 2012 | 2013 | Totale risorse umane | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve o lungo termine Proseguimento del lavoro di analisi delle opzioni per l'ulteriore sviluppo e attuazione della politica marittima integrata. 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia della proposta con altri strumenti finanziari Il bilancio proposto è volto a completare e rafforzare gli strumenti finanziari esistenti e futuri. Gli sforzi realizzati nell 'ambito del programma devono integrare, ove del caso, le politiche pertinenti dell'Unione relative alle convenzioni e/o agli accordi internazionali e regionali esistenti con i paesi non appartenenti all'Unione europea che svolgono una presenza attiva nelle singole regioni e dovrebbero condurre alla creazione di collegamenti significativi fra queste iniziative, che consentano di potenziarne al massimo i benefici globali. Le singole azioni integreranno inoltre i lavori attualmente in corso sulle strategie macroregionali europee. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Si vedano gli articoli 2 e 3 del regolamento. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) Gli stanziamenti di bilancio per le misure finanziate nell'ambito del programma saranno attuate dalla Commissione su base centralizzata conformemente all'articolo 53, lettera a), del regolamento finanziario. Non sono tuttavia esclusi altri metodi di attuazione. 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo La Commissione controllerà l'esecuzione tecnica e finanziaria delle azioni sovvenzionate dal programma sulla base delle relazioni intermedie presentate dai beneficiari e di controlli in loco. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale. I progetti e le altre azioni finanziate dal programma saranno inoltre oggetto di audit, anche subappaltati a contrattisti esterni. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex ante La relazione che accompagna le proposte fornisce una sintesi delle conclusioni e dei risultati principali emersi dalla valutazione ex ante. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Al fine di elaborare proposte di azione dell'UE in quest'ambito, nel periodo 2008-2010 è stata avviata una serie di progetti pilota e azioni preparatorie. 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive L'intero programma sarà oggetto di una valutazione ex post, che dovrà essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 21, paragrafo 3, delle sue modalità di applicazione, la valutazione della sorveglianza marittima integrata e della pianificazione dello spazio marittimo avrà luogo nel 2012, mentre il progetto sulle conoscenze marine sarà valutato nel 2013. 7. MISURE ANTIFRODE L'articolo 10 del regolamento proposto fa riferimento al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[22], al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[23], e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[24]. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | 2011 | 2012 | 2013 | Risultato 1: Piattaforma di coordinamento permanente per la cooperazione interregionale con riguardo alla valutazione, alla fissazione di obiettivi e alla sorveglianza delle acque marine, comprendente le convenzioni di Barcellona e di Bucarest, OSPAR e HELCOM | 1 | 0,200 | 1 | 0,200 | 1 | 0,300 | 0,700 | Risultato 2: Seminario periodico sui progressi realizzati in relazione al buono stato ecologico delle acque marine dell'Atlantico nord-orientale, del Mediterraneo, del Mar Baltico e del Mar Nero | 1 | 0,100 | 1 | 0,100 | 1 | 0,100 | 0,300 | Azione 2: Sostegno allo sviluppo di norme metodologiche in relazione al buono stato ecologico dei mari nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina | 1 | 0,700 | 1 | 0,300 | 1 | 0,500 | 1,500 | Azione 3: Studio sull'origine, la portata e i possibili rimedi applicabili al problema dei rifiuti marini, inclusa la questione emergente della "zuppa di plastica", come contributo intersettoriale nel quadro dell'approccio basato sugli ecosistemi (link al descrittore 10 dell'allegato I della direttiva quadro sulla strategia marina) | 1 | 0,400 | 1 | 0,500 | 1 | 0,600 | 1,500 | Azione 4: Progetto per determinare le modalità di un'azione di sostegno da parte della Commissione europea, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva quadro sulla strategia marina, per le regioni identificate come progetto pilota in cui lo stato del mare è così critico da richiedere un'azione urgente | 1 | 0,200 | 1 | 0,200 | 1 | 0,300 | 0,700 | Azione 5: Progetto sulle questioni ambientali nell'Artico nel quadro della cooperazione per la protezione dell'Atlantico nord-orientale | 1 | 0,400 | 0,400 | 2011 | 2012 | 2013 | Funzionari o agenti temporanei[26] (11 01 01) | A*/AD | 4,00 | 4,00 | 4.00 | B*, C*/AST | 2,40 | 2,40 | 2.40 | Personale finanziato[27] con l'art. 11 01 02 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Altro personale[28] finanziato con l'art. 11 01 04/05 | TOTALE | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione Redazione di mandati per studi, preparazione di inviti a presentare proposte per sovvenzioni e appalti; negoziazione di sovvenzioni, verifiche ex ante, controlli ex post, organizzazione di riunioni, valutazione di proposte e appalti, sorveglianza delle prestazioni, trattamento dei pagamenti. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutarie) ( Posti e personale esterno attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della DG. 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2011 | 2012 | 2013 | Totale | 1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | Agenzie esecutive[29] | Altra assistenza tecnica e amministrativa | - intra muros | - extra muros | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,400 | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,400 | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | 2011 | 2012 | 2013 | Funzionari e agenti temporanei (11 01 02 01) | 0,781 | 0,781 | 0,781 | Personale finanziato con l'art. 11 01 02 01 (END, agenti contrattuali, ecc.) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei finanziati con l'art. 11 01 02 01 | Il costo finanziario delle risorse umane è stimato sulla base dei costi medi forniti dalla Commissione per la stima delle risorse umane: Funzionari e agenti temporanei: 122 000 euro/anno Esperti nazionali distaccati: 73 000 euro/anno Agenti contrattuali: 64 000 euro/anno | 8. 2. 6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | 11 01 02 11 01 – Missioni | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,060 | 11 01 02 11 02 – Riunioni di gruppi di esperti | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 11 01 02 11 03 – Comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione nell'elaborazione dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, conformemente agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE (2 riunioni all'anno) | 0,035 | 0,037 | 0,040 | 0,112 | 11 01 02 11 04 – Studi e consulenze | 11 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,155 | 0,157 | 0,160 | 0,472 | Il fabbisogno di risorse amministrative è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o ridistribuiti all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Il Gruppo di esperti della rete di osservazione e di dati sull'ambiente marino provvederà alla supervisione dei progetti sulle conoscenze marine e si riunirà quattro volte all'anno. Il gruppo ha già sorvegliato le azioni preparatorie e le stime sono state basate sull'esperienza di questo lavoro. Le spese relative alle riunioni del comitato consultivo sono state stimate in base alle norme della Commissione relative al rimborso degli esperti. | [1] Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 – Doc. 16616/1/07 REV. 1. [2] COM(2009) 540 del 15 ottobre 2009. [3] La relazione intermedia era accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2009) 1343) che presentava nel dettaglio i progressi sinora compiuti con riguardo ai punti del piano di azione adottato nell'ottobre 2007. [4] Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 390/2006 del 30 dicembre 2006), di seguito "il regolamento finanziario", e regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. [5] Relazione intermedia della Commissione sulla politica marittima integrata dell'UE (COM(2009) 540 definitivo del 15.10.2009, pagg. 11-12) e piano di azione della Commissione che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (SEC(2007) 1278 del 10 ottobre 2007). [6] Comunicazione della Commissione "Orientamenti per un approccio integrato della politica marittima: verso migliori pratiche di governance marittima integrata e di consultazione delle parti interessate" (COM(2008) 395 del 29.6.2008, pag. 4). [7] Ad esempio, nel caso della sorveglianza marittima integrata, l'intervento dell'UE si limiterà a facilitare l'interoperabilità dei vari livelli di informazione degli attuali sistemi e li renderà utilizzabili per rispondere a necessità precedentemente identificate di tutte le comunità di utilizzatori a livello dell'UE, nel massimo rispetto del principio di proporzionalità. La creazione di un contesto comune di condivisione delle informazioni non dovrebbe in alcun caso ostacolare né lo sviluppo dei sistemi di informazione settoriali esistenti né la loro evoluzione futura, nella misura in cui si tenga conto delle necessità di interoperabilità che consentono lo scambio di informazioni con altri sistemi interessati. [8] GU C […], […], pag. […]. [9] GU C […], […], pag. […]. [10] Conclusioni del Consiglio "Affari generali e Relazioni esterne" sulla politica marittima integrata (doc. 15175/1/09, pag. 6). [11] Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea – P6_TA(2008)0213. [12] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [13] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1 . [14] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [15] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [16] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [17] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [18] Stanziamenti dissociati. [19] Stanziamenti non dissociati (di seguito: SND). [20] Spese che non rientrano nel capitolo 11 01 del titolo 11 interessato. [21] Spese che rientrano nell'articolo 11 01 04 del titolo 11. [22] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [23] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [24] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [25] Quale descritto nella sezione 5.3. [26] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [27] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [28] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento. [29] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.