52010PC0488

/* COM/2010/0488 def. - COD 2010/0255 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 23.9.2010

COM(2010) 488 definitivo

2010/0255 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011

RELAZIONE

Il 4 giugno 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche[1]. Tale proposta mirava a sostituire il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[2], nonché alcune misure tecniche transitorie contenute nell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio[3] che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

La proposta di regolamento del Consiglio non è stata adottata prima della data alla quale è cessata la validità delle misure di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009. Per motivi di certezza del diritto e per garantire la conservazione e la gestione adeguate delle risorse marine è stato adottato il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011[4], il quale mantiene in vigore alcune misure tecniche temporanee di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 per un periodo transitorio di 18 mesi.

Alla luce delle nuove prescrizioni del trattato di Lisbona, nel 2010 la Commissione ha ritirato la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche. I principi fondamentali relativi alle misure tecniche dovrebbero essere contemplati dal nuovo regolamento di base per la riforma della politica comune della pesca; la presentazione della relativa proposta è prevista per il terzo trimestre del 2011.

Il regolamento (CE) n. 1288/2009 giungerà a scadenza il 30 giugno 2011. Poiché nessun atto giuridico vigente potrebbe contenere misure tecniche permanenti, onde garantire la certezza del diritto e la conservazione delle risorse marine è opportuno prorogare la validità di tale regolamento per altri 18 mesi, ossia fino al 1° gennaio 2013.

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione europea.

2010/0255 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011[7] dispone il mantenimento in vigore di alcune misure tecniche temporanee precedentemente contenute nell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, rendendo così possibile l'applicazione di tali misure fino all'adozione di misure permanenti sulla base della proposta, presentata dalla Commissione il 4 giugno 2008, di un nuovo regolamento relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche[8].

2. In vista dell'imminente riforma della politica comune della pesca (PCP) e in considerazione della rilevanza di tale riforma per il contenuto e il campo di applicazione di nuove misure tecniche permanenti, è opportuno ritardare l'adozione di tali misure finché il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione riguardo a un nuovo regolamento relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, destinato a sostituire il regolamento (CE) n. 2371/2002 a decorrere dal 1º gennaio 2013.

3. Per garantire una conservazione e una gestione adeguate delle risorse marine, le misure tecniche attualmente in vigore devono continuare ad applicarsi fino a tale data.

4. Di conseguenza, poiché le misure tecniche temporanee di cui al regolamento (CE) n. 1288/2009 cesseranno di applicarsi a decorrere dal 1º luglio 2011, occorre prorogare l'efficacia di tale regolamento fino al 1° gennaio 2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il regolamento (CE) n. 1288/2009 è così modificato:

5. l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la data del "30 giugno 2011" è sostituita dalla data del "1° gennaio 2013";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è così modificata:

- al punto i), le parole "al punto 6.8, secondo paragrafo" sono soppresse,

- al punto ii), le parole "dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011" sono sostituite con "dal 1º gennaio 2010 al 1° gennaio 2013",

- al punto iv), la data del "30 giugno 2011" è sostituita dalla data del "1° gennaio 2013",

- al punto v), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione una relazione preliminare sull'ammontare totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma di osservazione non oltre il 30 giugno dell'anno in cui è attuato il programma. La relazione finale per l'anno civile di cui trattasi è presentata entro il 1º febbraio dell'anno successivo.";

- è aggiunto il seguente punto vi):

"vi) il punto 6.8, secondo comma, è sostituito dal seguente: "Gli Stati membri interessati presentano i risultati delle prove e degli esperimenti non oltre il 30 settembre dell'anno in cui le prove e gli esperimenti sono svolti.";

ii) alla lettera e), le parole "sia nel 2010 che nel 2011" sono soppresse;

iii) alla lettera h), l'anno "2010" è soppresso;

6. all'articolo 2, la data del "30 giugno 2011" è sostituita dalla data del "1° gennaio 2013".

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente […] […]

[1] COM(2008) 324 definitivo.

[2] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

[3] GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

[4] GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

[5] […], […], pag. […].

[6] […], […], pag. […].

[7] GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

[8] COM(2008) 324 definitivo.