Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico /* COM/2010/0470 def. - NLE 2010/0247 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 14.9.2010 COM(2010) 470 definitivo 2010/0247 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA 110 - Motivazione e obiettivi della proposta A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), la PCP è intesa a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca. Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2011, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico. - Contesto generale La comunicazione della Commissione - Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2011 (COM(2010)241 definitivo), delinea il contesto della proposta. Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un regolamento distinto: il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio del 22 dicembre 2005 che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici. Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2011 è stato formulato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) nel maggio 2010 e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel giugno 2010. La proposta si articola in due sezioni importanti ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2011: una che fissa i TAC e i contingenti e una seconda che limita lo sforzo di pesca. - 130 Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Il più recente è il regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici. Rilevante per la gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico è anche il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98. Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97, definisce le misure di controllo e di monitoraggio da applicare per la ricostituzione di tali stock. Esso definisce inoltre le norme per la fissazione dei TAC relativi agli stock occidentale e orientale di merluzzo bianco e le corrispondenti limitazioni dello sforzo di pesca. - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione europea Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle regole della PCP e alla politica dell’Unione in materia di sviluppo sostenibile. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO - Ricorso al parere di esperti Principali organizzazioni/esperti consultati Le organizzazioni scientifiche consultate sono il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Ogni anno la Comunità chiede il parere scientifico del CIEM e dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. La consulenza ricevuta riguarda tutti gli stock del Baltico per i quali sono proposti dei TAC, ad eccezione della passera di mare e dell’aringa della sottodivisione 31, per le quali quest’anno non è stato fornito alcun parere a causa dell’inadeguatezza delle informazioni a disposizione per valutare le tendenze degli stock. - Consultazione delle parti interessate Il Consiglio consultivo regionale (CCR) per il Mar Baltico è stato consultato in occasione della riunione del suo gruppo di lavoro congiunto “Stock demersali, di salmone e pelagici” nel giugno 2010, sulla base della comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2011. La base scientifica della proposta è stata fornita dal CIEM e dallo CSTEP. La DG MARE ha indicato le regole che intendeva seguire per la fissazione dei TAC e dei contingenti per il 2011 sulla base della dichiarazione sulla politica generale. Nell’elaborazione della proposta sono stati esaminati, e presi in considerazione se ritenuti pertinenti, i pareri preliminari espressi durante tale riunione e le successive raccomandazioni scritte concernenti tutti gli stock ittici in questione senza contraddire le politiche esistenti o comportare una violazione dello stato delle risorse vulnerabili. Il CCR per il Mar Baltico appoggia l’applicazione del piano pluriennale per il merluzzo bianco per quanto riguarda la fissazione dei TAC ma non approva l’adeguamento graduale dello sforzo di pesca derivante dall’applicazione del piano. Inoltre esso non condivide l’adeguamento dei TAC a livelli sostenibili a lungo termine quando dal punto di vista del Consiglio consultivo regionale la situazione degli stock è stabile e un parere scientifico non sarebbe sufficiente per giustificare riduzioni di un determinato contingente. - Valutazione dell’impatto L’attuazione delle misure proposte comporterà complessivamente un calo del 17% delle possibilità di pesca in termini di catture per i pescherecci UE nel Mar Baltico per tutte le specie in questione. Per numerosi stock di aringa e per lo spratto la riduzione si basa sul fatto che il tasso di mortalità per pesca è superiore alla resa massima sostenibile o ai livelli di approccio precauzionale e sul calo del reclutamento per questi stock. La riduzione che presenta l’impatto economico più rilevante riguarda il TAC fissato per lo spratto che consegue ad una pesca dello stock superiore ai livelli precauzionali. I TAC per gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale sono stati aumentati in conformità del piano pluriennale. La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine. A medio e lungo termine l’approccio proposto consentirà di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti prevedibili a lungo termine sono un minore impatto ambientale (in seguito alla riduzione dello sforzo di pesca), una riduzione delle capacità di cattura (diminuzione del numero di pescherecci e/o dello sforzo di pesca medio per peschereccio) e quantitativi sbarcati stabili o addirittura superiori. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA - Sintesi delle misure proposte La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca UE e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano le navi dell’UE, al fine di conseguire l’obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale. - Base giuridica Articolo 43, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. - Principio di sussidiarietà La proposta rientra nella competenza esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. - Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente. La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Con riferimento all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento 2371/2002 gli Stati membri sono liberi di ripartire le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori come ritengono. Pertanto, gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socio/economico di loro scelta per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate. La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l’applicazione sono già stati predisposti. - Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e in conformità all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI - Semplificazione La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (europee o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo. - Riesame/revisione/clausola di caducità La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2011 e non comprende pertanto una clausola di revisione. - Illustrazione dettagliata della proposta La proposta stabilisce per il 2011 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati membri operanti nel Mar Baltico. I valori proposti tengono conto del parere scientifico, della consultazione con il CCR per il Mar Baltico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2011. Poiché la Commissione intende garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca, coerentemente con la politica dell’Unione e gli impegni internazionali mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura del possibile tenendo conto dello stato di un determinato stock. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell’allegato I e gli sforzi di pesca limitati figurano nell’allegato II. I TAC proposti per gli stock di merluzzo bianco e le limitazioni dello sforzo riflettono l’approccio graduale applicato nel piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il piano è incentrato sulla progressiva riduzione della mortalità di pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo, che consentiranno la ricostituzione degli stock e garantiranno rese stabili ed elevate. Per facilitare, ove occorra, un’efficace ricostituzione degli stock di salmone del Mar Baltico sono invece necessarie misure di gestione supplementari applicabili alle acque marine e alle acque interne. A sua volta, è attualmente in preparazione un piano per la gestione del salmone. 2010/0247 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: 1. A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. 2. Il regolamento (CE) n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[1], prevede che il Consiglio adotti le misure necessarie a permettere l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). 3. Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. Inoltre, ai fini di una definizione ottimale e di un’applicazione efficace delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire talune condizioni essenziali e ad esse funzionalmente collegate. 4. I TAC dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca. A questo proposito è necessario tenere conto dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il Comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e i Consigli consultivi regionali interessati. 5. Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissate in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico devono essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock[2]. 6. L’uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca[3] e in particolare degli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. 7. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[4], è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. 8. Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’UE è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2011. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Campo di applicazione e definizioni Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici nel Mar Baltico Articolo 2 Ambito d’applicazione Il presente regolamento si applica alle navi da pesca dell’UE operanti nel Mar Baltico. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni: a) “zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)”: le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005; b) “Mar Baltico”: sottodivisioni CIEM da 22 a 32; c) “peschereccio UE”: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione; d) “totale ammissibile di catture (TAC)”: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; e) “contingente”: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; f) “giorno di assenza dal porto”: qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto. CAPO IIPossibilità di pesca Articolo 4 Limiti di cattura e assegnazioni I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I. Articolo 5 Disposizioni speciali in materia di ripartizione 1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato I non pregiudica: a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le attribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2. Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici. Articolo 6 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente: a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell’Unione non è ancora esaurita. Articolo 7 Limitazioni dello sforzo di pesca 1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II. 2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13 di detto regolamento. 3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione. CAPO IIIDisposizioni finali Articolo 8 Trasmissione dei dati Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento. Articolo 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Limitazioni delle catture applicabili ai pescherecci dell’UE in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti. I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento. Nome scientifico | Codice alfa a 3 lettere | Nome comune | Clupea harengus | HER | Aringa | Gadus morhua | COD | Merluzzo bianco | Platichthys flesus | FLE | Passera pianuzza | Pleuronectes platessa | PLE | Passera di mare | Psetta maxima | TUR | Rombo chiodato | Salmo salar | SAL | Salmone atlantico | Sprattus sprattus | SPR | Spratto | Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 30-31 | Clupea harengus | HER/3D30.; HER/3D31. | Finlandia | 74 607 | (1) | TAC analitico. | Svezia | 16 393 | (2) | UE | 91 000 | (3) | TAC | 91 000 | (1) Le catture in SD 31 sono limitate a 2 460 t (2) Le catture in SD 31 sono limitate a 540 t (3) Le catture in SD 31 sono limitate a 3 000 t | Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 22-24 | Clupea harengus | HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. | Danimarca | 2 227 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 8 763 | Finlandia | 1 | Polonia | 2 067 | Svezia | 2 826 | UE | 15 884 | TAC | 15 884 | Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque UE) | Clupea harengus | HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. | Danimarca | 2 016 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 535 | Estonia | 10 295 | Finlandia | 20 097 | Lettonia | 2 541 | Lituania | 2 675 | Polonia | 22 831 | Svezia | 30 650 | UE | 91 640 | TAC | Non pertinente | Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisione 28.1 | Clupea harengus | HER/03D.RG | Estonia | 15 082 | TAC analitico. | Lettonia | 17 578 | UE | 32 660 | TAC | 32 660 | Specie | Merluzzo bianco | Zona: | Sottodivisioni 25-32 (acque UE) | Gadus morhua | COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. | Danimarca | 13 544 | TAC analitico. | Germania | 5 388 | Estonia | 1 320 | Finlandia | 1 036 | Lettonia | 5 036 | Lituania | 3 318 | Polonia | 15 595 | Svezia | 13 721 | UE | 58 957 | TAC | Non pertinente | Specie: | Merluzzo bianco | Zona: | Sottodivisioni 22-24 (acque UE) | Gadus morhua | COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. | Danimarca | 8 206 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 4 012 | Estonia | 182 | Finlandia | 161 | Lettonia | 679 | Lituania | 440 | Polonia | 2 196 | Svezia | 2 924 | UE | 18 800 | TAC | 18 800 | Specie: | Passera di mare | Zona: | Sottodivisioni 22-32 (acque UE) | Pleuronectes platessa | PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. | Danimarca | 2 179 | TAC precauzionale. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 242 | Polonia | 456 | Svezia | 164 | UE | 3 041 | TAC | 3 041 | Specie: | Salmone atlantico | Zona: | Sottodivisioni 22-31 (acque UE) | Salmo salar | SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. | Danimarca | 51 829 | (1) | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 5 767 | (1) | Estonia | 5 267 | (1) | Finlandia | 64 627 | (1) | Lettonia | 32 965 | (1) | Lituania | 3 875 | (1) | Polonia | 15 723 | (1) | Svezia | 70 056 | (1) | UE | 250 109 | (1) | TAC | Non pertinente | __________ | (1) Numero di individui. | Specie: | Salmone atlantico | Zona: | Sottodivisione 32 (acque UE) | Salmo salar | SAL/3D32. | Estonia | 1 581 | (1) | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | Finlandia | 13 838 | (1) | UE | 15 419 | (1) | TAC | Non pertinente | _________ | (1) Numero di individui. | Specie: | Spratto | Zona: | Sottodivisioni 22-32 (acque UE) | Sprattus sprattus | SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. | Danimarca | 26 236 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 16 621 | Estonia | 30 466 | Finlandia | 13 734 | Lettonia | 36 796 | Lituania | 13 310 | Polonia | 78 087 | Svezia | 50 719 | UE | 265 969 | TAC | Non pertinente | ALLEGATO II Limitazioni dello sforzo di pesca 1. Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della “jigging” sia autorizzata per un numero massimo di: a) 163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22, 23 e 24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007, e b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25, 26, 27 e 28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007. 2. Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone. [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [2] GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1. [3] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. [4] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.