/* COM/2010/0432 final - NLE 2010/0233 */  Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 (che istituiscono un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e che mantengono l'estensione di tali dazi alle importazioni di tali prodotti spediti, tra l'altro, da Israele), concede l'esenzione da queste misure a un esportatore israeliano e pone termine alla registrazione delle importazioni effettuate da tale esportatore  
	 [pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 16.8.2010 COM(2010) 432 definitivo 2010/0233 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 (che istituiscono un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e che mantengono l'estensione di tali dazi alle importazioni di tali prodotti spediti, tra l'altro, da Israele), concede l'esenzione da queste misure a un esportatore israeliano e pone termine alla registrazione delle importazioni effettuate da tale esportatore RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1225/2009, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento antidumping di base") e (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento antisovvenzioni di base") nel procedimento relativo alle importazioni di fogli di polietilenetereftalato (PET) originari dell'India, estesa alle importazioni di fogli di polietilenetereftalato (PET) spediti, tra l'altro, da Israele, in seguito ad un riesame relativo ad un "nuovo esportatore". | Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità delle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India, esteso alle importazioni di fogli di PET spediti, tra l'altro, da Israele, e il regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India, esteso alle importazioni di fogli di PET spediti, tra l'altro, da Israele. | Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione Non pertinente. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | Conformemente alle disposizioni dei regolamenti di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. | Ricorso al parere di esperti | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | Valutazione dell'impatto La presente proposta risulta dall'attuazione dei regolamenti di base. I regolamenti di base non prevedono una valutazione d'impatto generale ma contengono un elenco esauriente delle condizioni da valutare. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte Facendo seguito alla richiesta di un esportatore israeliano, il 6 gennaio 2010, la Commissione ha avviato un riesame, relativo ad un "nuovo esportatore", del regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India, esteso alle importazioni di fogli di PET spediti, tra l'altro, da Israele, e del regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India, esteso alle importazioni di fogli di PET spediti, tra l'altro, da Israele. L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni definitive che hanno dimostrato che l'esportatore israeliano non ha esportato fogli di PET nell'UE durante il periodo dell'inchiesta iniziale (2003). Si è riscontrato che i fogli di PET sono prodotti interamente e successivamente trasformati in materiali da imballaggio per alimenti e altri articoli. Non è emerso alcun elemento a dimostrazione di un qualsivoglia collegamento con le società che fabbricano fogli di PET in India. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento per concedere all'esportatore israeliano l'esenzione dai dazi antidumping e compensativo applicabili alle importazioni di fogli di PET spediti da Israele. | Base giuridica Regolamenti (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea. | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte. | Il tipo di intervento è descritto nei regolamenti di base suindicati e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. | Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. | Scelta dello strumento | Strumento proposto: regolamento. | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito esposti. I regolamenti di base non prevedono opzioni alternative. | INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide in maniera significativa sul bilancio dell'UE. | 1.  2010/0233 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 (che istituiscono un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e che mantengono l'estensione di tali dazi alle importazioni di tali prodotti spediti, tra l'altro, da Israele), concede l'esenzione da queste misure a un esportatore israeliano e pone termine alla registrazione delle importazioni effettuate da tale esportatore IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo13, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 2009/597 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[2] ("il regolamento antisovvenzioni di base"), in particolare gli articoli 20, 23, paragrafi 5 e 6, vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE 2.  Con i regolamenti (CE) n. 1676/2001[3] e (CE) n. 2597/1999[4], il Consiglio ha istituito rispettivamente misure antidumping e misure compensative sui fogli di PET originari, tra l'altro, dell'India ("misure iniziali"). Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004[5] e (CE) n. 1976/2004[6], il Consiglio ha esteso tali misure ai fogli di PET spediti da Israele e dal Brasile ("misure estese"), ad eccezione delle importazioni di prodotti spediti da una società brasiliana (Terphane Ltd) e da una israeliana (Jolbar Ltd), specificamente menzionate in ciascuno di tali regolamenti. 3.  Con il regolamento (CE) n. 101/2006[7] il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 al fine di concedere ad un'altra società israeliana (Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd) l'esenzione dalle misure estese. 4.  A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1292/2007[8], ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di fogli di polietilentereftalato (PET) originari dell'India e ha mantenuto l'estensione di tale dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, dichiarato o meno originario di tali paesi, fatta eccezione per taluni produttori indicati all'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento ("misure antidumping in vigore"). 5.  A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 367/2006[9], ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di fogli di polietilentereftalato (PET) originari dell'India e ha mantenuto l'estensione di tale dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, dichiarato o meno originario di tali paesi, fatta eccezione per taluni produttori indicati all'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento ("misure compensative in vigore"). Le misure antidumping in vigore e le misure compensative in vigore sono indicate nel seguito come "misure antidumping e compensative in vigore". 6.  I regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2009 del Consiglio[10]. B. INCHIESTA ATTUALE 1. Richiesta di riesame 7.  La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure estese, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nonché dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base. La domanda è stata presentata da S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd. ("SZP"), un produttore in Israele ("il paese interessato"). 2. Apertura di un riesame 8.  Dopo aver esaminato le prove presentate da SZP, la Commissione ha concluso che vi sono elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nonché dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere a SZP l'esenzione dalle misure estese. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria dell'Unione interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (UE) n. 6/2010[11] ("il regolamento di apertura"), un riesame dei regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 con riguardo a SZP. 9.  Con il regolamento che ha avviato il riesame è stato abrogato il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1292/2007 sulle importazioni del prodotto in esame spedite da Israele da SZP. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni. 3. Prodotto in esame 10.  Il prodotto in esame è quello definito nei regolamenti che istituiscono le misure iniziali, vale a dire i fogli di polietilentereftalato (PET) originari dell'India, attualmente classificati nei codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 ("il prodotto in esame"). 11.  Si ritiene che i fogli di PET spediti da Israele nell'Unione con i codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 ("il prodotto oggetto del riesame") possiedano le stesse caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e siano destinati agli stessi usi del prodotto in esame. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 2, lettera c), del regolamento antisovvenzioni di base. 4. Inchiesta 12.  La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società SZP e i rappresentanti del paese interessato. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le rispettive opinioni e informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non è stata tuttavia ricevuta alcuna richiesta in tal senso. 13.  La Commissione ha inoltre inviato un questionario a SZP e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società. 5. Periodo dell'inchiesta 14.  L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). Sono stati raccolti dati a partire dal 2006 sino alla fine del PI per valutare eventuali cambiamenti nella configurazione degli scambi. C. RISULTATI DELL'INCHIESTA 15.  Dalle conclusioni raggiunte risulta che SZP non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione europea durante il periodo dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. SZP ha effettuato le prime esportazioni del prodotto in questione dopo l'estensione delle misure, tra l'altro, ad Israele. 16.  Inoltre, la società ha fornito prove documentali sufficienti a dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori esportatori indiani o delle società israeliane soggetti alle misure antidumping e compensative in vigore. 17.  Come risulta dal considerando 14, SZP ha esportato il prodotto in esame nell'Unione solo successivamente al periodo dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese. I fogli di PET prodotti dalla società sono destinati alla vendita o all'uso interno per fabbricare una gamma di articoli per imballaggio. 18.  Benché SZP utilizzi materie prime originarie, tra l'altro, dell'India per fabbricare fogli di PET esportati nell'Unione, ciò non è stato considerato come una pratica di elusione. Le materie prime indiane rappresentavano soltanto una piccola parte delle materie prime acquistate da SZP a normali condizioni di mercato insieme ad altre materie prime acquistate principalmente sul mercato interno. Il produttore indiano di materie prime è da lungo tempo uno dei fornitori di SZP. 19.  Inoltre non è emerso alcun elemento a prova del fatto che SZP acquistava fogli di PET finiti in India per rivenderli o trasbordarli nell'Unione europea. D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME 20.  Stando alle conclusioni di cui sopra secondo le quali la società SZP non è coinvolta in pratiche di elusione, è opportuno esentarla dalle misure antidumping e compensative in vigore. 21.  Occorre mettere fine alla registrazione, prevista dal regolamento di apertura del riesame, per le importazioni di fogli PET spediti da Israele da SPZ. A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, che dispone l'applicazione delle misure alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, e in considerazione dell'esenzione della società dalle misure, non deve essere riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni di fogli PET, spediti da Israele da SZP, che sono state sottoposte alla registrazione di cui al regolamento di apertura al loro arrivo sul territorio comunitario. 22.  Per quanto riguarda compensative, dal momento che è stato accertato che la società non ha eluso le misure esistenti, l'esenzione prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 6/2010 della Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base. Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile. 23.  Le esenzioni dall'estensione delle misure concesse ai fogli di PET prodotti da SZP rimangono valide, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, a condizione che esistano riscontri effettivi che giustificano tale esenzione e che non si accerti che essa era stata concessa sulla base di informazioni false o fuorvianti presentate dalla società in questione. Qualora elementi di prova, a prima vista sufficienti, dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un'inchiesta per stabilire se la revoca dell'esenzione sia o no giustificata. 24.  L'esenzione dalle misure estese per le importazioni di fogli PET di SZP è stata decisa sulla base delle conclusioni del presente riesame. Tale esenzione deve essere pertanto applicata esclusivamente alle importazioni di fogli PET spediti da Israele e prodotti da tale persona giuridica. Le importazioni di fogli di PET prodotti o spediti da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con nome e indirizzo all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1292/2007 e all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 367/2006, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare dell'esenzione e sono soggette all'aliquota del dazio residuo imposta da tali regolamenti. E. PROCEDIMENTO 25.  La Commissione ha informato SZP e tutte le altre parti interessate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali intendeva concedere a SZP l'esenzione dalle misure estese, ma non ha ricevuto alcuna osservazione in proposito, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1292/2007 è modificato aggiungendo la seguente società all'elenco delle società produttrici di fogli di polietilentereftalato in Brasile e in Israele per le quali le importazioni di fogli di polietilentereftalato sono esentate dall'applicazione del dazio antidumping residuo definitivo esteso: S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd, PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israele (codice addizionale TARIC A964). 2. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 367/2006 è modificato aggiungendo la seguente società all'elenco delle società produttrici di fogli di polietilentereftalato in Brasile e in Israele per le quali le importazioni di fogli di polietilentereftalato sono esentate dall'applicazione del dazio compensativo definitivo esteso: S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd, PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israele (codice addizionale TARIC A964). L'esenzione è applicata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 6/2010 della Commissione, vale a dire il 7 gennaio 2010. I dazi compensativi riscossi a partire da tale data sono rimborsati all'importatore o agli importatori interessati. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile. Articolo 2 Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 6/2010 della Commissione. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il presidente […]  [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93. [3] GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. [4] GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1. [5] GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1. [6] GU L 342 del 18.11.2004, pag. 8. [7] GU L 17 del 21.1.2006, pag. 1. [8] GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1. [9] GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15. [10] GU L 6 del 10.1. 2009, pag.1. [11] GU L 2 del 6.1.2010, pag. 5.