52010PC0419

/* COM/2010/0419 final - NLE 2010/0227 */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 6.8.2010

COM(2010)419 definitivo

2010/0227 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

RELAZIONE

1. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

Ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001[1] del Consiglio, i cittadini brasiliani possono recarsi in tutti gli Stati membri dell'Unione europea senza bisogno del visto se il soggiorno è di breve durata. In base al principio di reciprocità, il Brasile dovrebbe applicare lo stesso regime, ma il paese impone tuttora l'obbligo del visto ai cittadini di quattro Stati membri: Estonia, Cipro, Malta e Lettonia.

Per ragioni costituzionali, il Brasile non può concedere unilateralmente l'esenzione dal visto a questi Stati membri, ma è tenuto a concludere un accordo di esenzione dal visto che deve essere ratificato dal proprio parlamento.

Il Brasile ha concluso accordi bilaterali di esenzione dal visto con tutti gli Stati membri ad eccezione dei quattro citati. Tali accordi presentano notevoli differenze per quanto attiene all'ambito di applicazione personale (ad esempio per quanto concerne le categorie di persone che possono beneficiare dell'esenzione dal visto).

Data la natura della politica comune in materia di visti e la competenza esterna esclusiva dell'Unione europea in questo settore, solo l'Unione può negoziare e concludere accordi di esenzione dal visto, e non gli Stati membri singolarmente. Per questo motivo, il 18 aprile 2008 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Brasile.

I negoziati sono stati avviati il 2 luglio 2008 e si sono conclusi il 1° ottobre 2009.

Nel corso dei negoziati, le parti contraenti hanno deciso di concludere due accordi separati, uno relativo ai titolari di passaporti ordinari e l'altro relativo ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio, in quanto il secondo non deve essere ratificato dal congresso brasiliano. La sua ratifica può quindi procedere in maniera più rapida e indipendentemente dall'accordo relativo ai titolari di passaporti ordinari.

Dopo una battuta d'arresto delle discussioni nel luglio 2009, a causa del disaccordo tra le parti sull'ambito di applicazione personale dell'esenzione dal visto per i titolari di passaporti ordinari, il 23 settembre 2009 il COREPER ha modificato il mandato per negoziare l'accordo di esenzione dal visto con il Brasile.

Secondo le conclusioni del COREPER, la Commissione doveva negoziare con il Brasile un accordo di esenzione dal visto che prevedesse i contenuti seguenti:

- un regime di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per visite fino a tre mesi su sei nello spazio Schengen, in Romania, Bulgaria e Cipro per i cittadini brasiliani e in Brasile per i cittadini dell'UE, a condizioni di reciprocità, con un ambito di applicazione più limitato rispetto all'attuale regime dei visti ai sensi del regolamento n. 539/2001 (in pratica l'accordo si applicherebbe soltanto ai turisti e a chi viaggia per affari);

- una clausola di mantenimento degli attuali accordi bilaterali di esenzione dal visto nella misura in cui prevedono tale esenzione per l'ingresso in Brasile per le categorie di persone alle quali non si applica l'accordo UE;

- per quanto concerne i cittadini brasiliani, l'accordo riguarda soltanto le visite nello spazio Schengen e in Romania, Bulgaria e Cipro, e dovrebbe applicarsi indipendentemente dal punto di partenza e dal luogo di residenza. Per quanto concerne i cittadini dell'UE che si recano in Brasile, l'accordo dovrebbe applicarsi indipendentemente dal punto di partenza e dal luogo di residenza.

In occasione del quarto ciclo di negoziati tenutosi a Brasilia dal 29 settembre al 1° ottobre 2009, è stato ultimato il testo di un accordo tra l'UE e il Brasile relativo all'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per titolari di passaporti ordinari, con cui si sono conclusi i negoziati.

Per quanto attiene all'accordo di esenzione dal visto per i titolari di passaporti ordinari, il mantenimento degli accordi bilaterali, nella misura in cui dispongono l'esenzione dal visto per le categorie di persone che non sono oggetto dell'accordo UE-Brasile, è parte integrante dell'accordo globale concordato con il Brasile e raggiunto a Brasilia in conformità del mandato.

Date le circostanze specifiche, al fine di trasmettere un messaggio chiaro al Brasile e di salvaguardare gli accordi bilaterali in vigore, l'UE ha emesso una dichiarazione unilaterale inviata al Brasile sotto forma di lettera il 5 febbraio 2010. Nella dichiarazione si afferma che l'Unione europea si riserva di sospendere l'accordo qualora il Brasile inizi a denunciare gli accordi bilaterali vigenti . Questo approccio è stato approvato dagli Stati membri e dal gruppo "Visti" il 20 gennaio 2010.

Nella risposta del 14 aprile 2010 alla lettera dell'UE, il Brasile ha confermato l'intenzione di rinegoziare alcuni dei vecchi accordi bilaterali con gli Stati membri. Le due lettere, accluse alla presente proposta, figurano negli allegati II e III.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati più volte nell'ambito del gruppo "Visti" del Consiglio e in seno al COREPER.

L'accordo è stato siglato il 28 aprile 2010.

Per quanto riguarda l'Unione europea, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218 del TFUE[2].

Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell’accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo dovrà approvare la conclusione dell’accordo a norma dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), v), del TFUE.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio – compresa la modifica del mandato da parte del COREPER il 23 settembre 2009 – e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto finale dell'accordo di esenzione dal visto per i titolari di passaporti ordinari può essere riassunto nei termini seguenti.

Obiettivo e ambito di applicazione

L'accordo UE-Brasile concede un'esenzione reciproca dal visto per i viaggi per turismo e affari a tutti i cittadini brasiliani e dell'UE, compresi i cittadini dei quattro Stati membri che attualmente non godono dell'esenzione dal visto quando si recano in Brasile.

I due scopi "per turismo" e "per affari" sono ampiamente definiti nell'accordo, che comprende ad esempio sportivi e artisti, purché non ricevano alcuna retribuzione per la propria attività, oltre ad alcuni casi controversi, quali le visite ai familiari o le riunioni ufficiali, che rientrano rispettivamente nelle categorie "turismo" e "affari". In queste due categorie previste dall'accordo UE-Brasile rientra il 90-95% di tutti i viaggiatori.

Tutta una serie di categorie (ad esempio studenti, ricercatori, artisti, religiosi, ecc., definiti dal diritto nazionale brasiliano) è esclusa dall'ambito di applicazione dell'accordo. Quest'ultimo dispone che gli accordi bilaterali conclusi tra il Brasile e gli Stati membri che disciplinano le categorie escluse dall'accordo UE-Brasile continuano ad applicarsi nella misura in cui prevedono l'esenzione dal visto per tali categorie. In tal modo, i cittadini dell'UE che rientrano nelle altre categorie (diverse da "turismo" e "affari") previste dagli accordi bilaterali possono continuare a godere dell'esenzione dal visto in virtù di tali accordi.

Anche le persone che si spostano per svolgere un'attività retribuita sono escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. Per questa categoria, i singoli Stati membri e il Brasile sono liberi di imporre l’obbligo del visto ai cittadini della controparte in conformità del diritto dell'Unione o del diritto nazionale vigente, o in forza degli accordi bilaterali che prevedono tale categoria.

Di conseguenza, l'accordo UE–Brasile non limita l'accesso al regime di esenzione dal visto per i soggiorni in Brasile per i cittadini degli Stati membri che hanno concluso un accordo bilaterale con questo paese, ma fondamentalmente mantiene lo status quo per tali cittadini.

Gli accordi summenzionati concernenti l'ambito di applicazione rappresentano il miglior compromesso raggiungibile dalle parti contraenti date le circostante specifiche e sono conformi al mandato modificato dal COREPER il 23 settembre 2009.

Durata del soggiorno

L'accordo limita la durata del soggiorno a tre mesi su sei nello spazio Schengen. In tal modo si mette fine alla facoltà concessa ai cittadini brasiliani dagli accordi bilaterali di cumulare soggiorni di tre mesi in ciascuno Stato membro nello spazio Schengen.

L’accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non attuano ancora integralmente l’ acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l’esenzione dal visto conferisce ai cittadini brasiliani il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (Cipro, Bulgaria, Romania) per un periodo di tre mesi, indipendentemente dalla durata calcolata per l’intero spazio Schengen.

Applicazione territoriale

Poiché i territori d'oltremare della Francia e dei Paesi Bassi non fanno parte dello spazio Schengen e non sono soggetti alle norme sui visti (ad esempio il regolamento n. 539/2001), l'accordo UE-Brasile non si applica a tali territori. D'altro canto, ai cittadini dell'UE residenti in un paese terzo o in un territorio d'oltremare di uno Stato membro dovrebbe applicarsi il regime di esenzione dal visto (ad esempio un cittadino olandese residente negli Stati Uniti o ad Aruba, o un cittadino francese residente nella Polinesia francese) in base alla loro cittadinanza.

L'accordo prevede l'esenzione dal visto per i cittadini brasiliani che si recano in territori europei degli Stati membri e dovrebbe applicarsi indipendentemente dal punto di partenza e dal luogo di residenza.

Per quanto concerne i cittadini dell'UE che si recano in Brasile, l'accordo prevede l'esenzione dal visto indipendentemente dal punto di partenza e dal luogo di residenza.

Tuttavia, le norme concernenti l'applicazione territoriale non figurano esplicitamente nell'accordo. Restano comunque applicabili le norme vigenti di diritto dell'Unione e del diritto nazionale brasiliano, tra cui gli accordi bilaterali tra il Brasile e la Francia e tra il Brasile e i Paesi Bassi che contemplano i territori non europei.

Questo approccio è stato accettato dagli Stati membri durante la riunione dei consiglieri GAI del 5 ottobre 2009.

Altre disposizioni

Onde garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell’UE, l’accordo dispone che il Brasile può sospendere o denunciare l’accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e, reciprocamente, che la sospensione o la denuncia dell’accordo da parte dell'Unione riguarda tutti i suoi Stati membri.

L'accordo istituisce un comitato di esperti incaricato della sua gestione.

La situazione specifica del Regno Unito e dell’Irlanda figura nel preambolo.

Nell'accordo è inserita una clausola sullo scambio di fac-simile di passaporti.

È stata effettuata una dichiarazione comune riguardante la piena divulgazione delle informazioni ai fini di una corretta attuazione dell'accordo.

3. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione europea e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome dell'Unione.

2010/0227 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

1. Al fine di armonizzare le proprie politiche in materia di visti con le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001, gli Stati membri hanno concesso l'esenzione dal visto ai cittadini della Repubblica federativa del Brasile (di seguito: Brasile) prima della loro adesione all'Unione europea, in quanto il Brasile figura nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.

2. Per ragioni costituzionali, il Brasile non può concedere unilateralmente l'esenzione dal visto agli Stati membri, ma è tenuto a concludere un accordo di esenzione dal visto che deve essere ratificato dal proprio parlamento.

3. Il Brasile ha concluso accordi bilaterali di esenzione dal visto con la maggior parte degli Stati membri prima della loro adesione all'Unione europea o prima della creazione di un politica comune in materia di visti. Tuttavia, poiché vi sono ancora quattro Stati membri con i quali in passato l'accordo bilaterale di esenzione dal visto non è stato concluso, il Brasile impone tuttora ai cittadini di tali Stati membri l'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

4. Data la natura della politica comune in materia di visti e la competenza esterna esclusiva dell'Unione europea in questo settore, solo l'Unione può negoziare e concludere accordi di esenzione dal visto, e non gli Stati membri singolarmente.

5. Poiché il Brasile non applica il principio di reciprocità verso alcuni Stati membri, con decisione del 18 aprile 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra l'Unione europea e il Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata al fine di garantire la piena reciprocità in questo settore.

6. I negoziati, avviati il 2 luglio 2008, si sono conclusi il 1° ottobre 2009.

7. Fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell’accordo siglato a Bruxelles il 28 aprile 2010.

8. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen[4]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

9. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen[5]. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (di seguito: l'"accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

ACCORDO

tra

l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile

in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

L'Unione europea, in appresso denominata “l'Unione”,

e

la Repubblica federativa del Brasile, in appresso “Brasile”,

in appresso denominate "le parti contraenti",

(1) Desiderose di garantire il principio di reciprocità e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai cittadini del Brasile condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

(2) Ribadendo il loro impegno per assicurare il prima possibile la reciprocità in materia di esenzione dal visto, nel pieno rispetto delle rispettive procedure parlamentari e delle altre procedure interne;

(3) Al fine di rafforzare i vincoli di amicizia e rinsaldare ulteriormente gli stretti legami tra le parti contraenti;

(4) Tenendo conto del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’ acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obiettivo

I cittadini dell'Unione europea e i cittadini del Brasile titolari di un passaporto ordinario valido possono recarsi, transitare e soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente, senza essere in possesso di visto, soltanto per turismo o affari per un periodo massimo di tre mesi su sei conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a) "Stato membro": qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda;

b) "cittadino dell’Unione europea": qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c) "cittadino brasiliano": chiunque possieda la cittadinanza brasiliana;

d) "spazio Schengen": lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’ acquis di Schengen.

d) " acquis di Schengen": tutte le misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone in uno spazio senza frontiere interne, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente accordo per "turismo e affari" si intendono:

- attività turistiche;

- visite a parenti;

- il prospettarsi di opportunità commerciali, la partecipazione a riunioni, la firma di contratti e le attività finanziarie, amministrative e di gestione;

- la partecipazione a riunioni, conferenze o seminari, purché i partecipanti non ricevano alcun compenso per le loro attività rispettivamente da fonti brasiliane o dell'UE (ad eccezione delle spese di soggiorno corrisposte direttamente o tramite un'indennità giornaliera).

- la partecipazione a competizioni sportive o artistiche, purché i partecipanti non ricevano alcun compenso rispettivamente da fonti brasiliane o dell'UE, anche se le competizioni prevedono premi, compresi premi in denaro.

2. Il presente accordo non si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini brasiliani che intendano svolgere attività remunerate o lavoro dipendente, impegnarsi nel campo della ricerca, partecipare a tirocini, seguire corsi di studio e operare in ambito sociale, o che desiderino dedicarsi ad attività di assistenza tecnica, ad attività missionarie, religiose o artistiche.

Articolo 4

Condizioni di esenzione dal visto e condizioni di soggiorno

1. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e il Brasile si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

2. Durante il soggiorno, i cittadini dell'Unione europea ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio del Brasile.

3. Durante il soggiorno, i cittadini brasiliani ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio di ciascuno Stato membro.

4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per attraversare le frontiere delle parti contraenti aperte al traffico internazionale di passeggeri.

5. Fatto salvo l'articolo 7, alle questioni concernenti i visti che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale brasiliano.

Articolo 5

Durata del soggiorno

1. Ai fini del presente accordo, i cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio del Brasile per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.

2. Ai fini del presente accordo i cittadini brasiliani possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’ acquis di Schengen. Detto periodo di tre mesi su sei è calcolato indipendentemente della durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’ acquis di Schengen.

3. I cittadini brasiliani possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’ acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata calcolata per lo spazio Schengen.

4. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per il Brasile e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o dell'Unione.

Articolo 6

Gestione dell’accordo

1. Le parti contraenti istituiscono un comitato di esperti (in appresso: il "comitato").

Il comitato è composto di rappresentati dell'Unione europea e del Brasile. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2. Il comitato si riunisce, ogniqualvolta necessario, su richiesta di una delle parti contraenti per controllare l'attuazione del presente accordo e risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione delle sue disposizioni.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali

di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e il Brasile

Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali conclusi tra i singoli Stati membri e il Brasile, nella misura in cui l'oggetto di tali accordi o intese esuli dall'ambito di applicazione del presente accordo.

Articolo 8

Scambio di fac-simile di passaporti

1. Se non vi hanno già provveduto, entro trenta (30) giorni dalla data della firma del presente accordo il Brasile e gli Stati membri procedono allo scambio, per via diplomatica, di fac-simile dei propri passaporti ordinari validi.

2. Nel caso di introduzione di nuovi passaporti ordinari o di modifica dei passaporti esistenti, le parti procedono allo scambio, per via diplomatica, dei fac-simile dei nuovi passaporti o dei passaporti modificati, corredati di informazioni dettagliate sulle specifiche e l'applicabilità, al più tardi trenta giorni (30) prima dell'introduzione.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.

5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6. Il Brasile può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto a Bruxelles, il……… 2008, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, tedesca, estone, greca, spagnola, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, finlandese, svedese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea Per la Repubblica federativa del Brasile

Dichiarazione comune sulle informazioni fornite ai cittadini riguardanti l’accordo di esenzione dal visto

Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini brasiliani, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali i documenti di viaggio validi per l'esenzione dal visto, l'applicazione territoriale, compreso l'elenco degli Stati membri che attuano integralmente l' acquis di Schengen, la durata del soggiorno consentita e le condizioni di ingresso, incluso il diritto di ricorso in caso di rifiuto.

[1] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[2] Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 115 del 9.5.2008, pag. 47.

[3] …………………….

[4] GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

[5] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.