52010PC0381

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro /* COM/2010/0381 def. - CNS 2010/0205 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 15.7.2010

COM(2010)381 definitivo

2010/0205 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La direttiva del Consiglio 2008/9/CE (la direttiva "rimborso") consente a soggetti passivi non stabiliti di richiedere il rimborso dell'IVA per le spese relative all'attività professionale sostenute in un altro Stato membro (lo Stato membro di rimborso), facendone richiesta attraverso un apposito portale web messo a disposizione dal proprio Stato membro (lo Stato membro di stabilimento). Questo sistema elettronico, che ha sostituito il vecchio sistema cartaceo, semplifica la procedura per le imprese e garantisce una maggiore certezza giuridica in quanto impone il rispetto di termini rigorosi e il pagamento di interessi sui rimborsi effettuati in ritardo dagli Stati membri. Le richieste di rimborso vanno presentate allo Stato membro di stabilimento entro il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento.

A seguito di alcuni problemi verificatisi nell'attuazione pratica della procedura in diversi Stati membri, viene ora proposto di modificare la direttiva in questione al fine di accordare ai soggetti passivi un margine maggiore per inoltrare le richieste relative ai periodi di riferimento del 2009. Pertanto, in via eccezionale, il termine del 30 settembre 2010 per la presentazione delle richieste relative ai periodi di riferimento del 2009 deve essere prorogato al 31 marzo 2011. La proroga non pregiudica eventuali altre misure che la Commissione può adottare al fine di garantire la corretta attuazione della normativa dell'Unione europea.

Si propone inoltre la possibilità di adottare talune modalità di esecuzione in conformità alla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto. Ciò consentirebbe agli Stati membri e alla Commissione di stabilire di comune accordo gli aspetti tecnici necessari per l'attuazione della direttiva e, quindi, di migliorare il funzionamento del sistema.

Contesto generale

L'articolo 15 della direttiva stabilisce che la richiesta di rimborso va presentata allo Stato membro di stabilimento entro il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento. Poiché la direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2010, le richieste relative al 2009 devono essere inoltrate allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre 2010.

Mentre i sistemi messi a punto dall'UE per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri erano operativi nei tempi previsti, sono sorti problemi per i portali di singoli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno attivato i loro portali molto tardi (metà maggio 2010, in certi casi) e si sono verificati svariati problemi tecnici in relazione al loro funzionamento e alle modalità di accesso.

La mancata disponibilità dei portali web nei tempi previsti limita notevolmente il diritto fondamentale dei soggetti passivi alla detrazione e, pertanto, la Commissione propone di prorogare il termine per le richieste relative al 2009 al fine di consentire ai soggetti passivi di esercitare pienamente questo loro diritto.

Gli Stati membri hanno inoltre espresso pareri dissimili sulle modalità di funzionamento del sistema dal punti di vista tecnico, che si sono manifestati solo nel momento il cui il sistema è divenuto operativo. Mentre i dispositivi informatici comuni sono definiti a livello dell'UE, i requisiti tecnici di comunicazione elettronica con i soggetti passivi sono definiti a livello di ciascuno Stato membro. Tra l'altro, questa situazione ha comportato tutta una serie di ritardi e di problemi per l'inoltro e il trattamento delle richieste. Occorre quindi prevedere la possibilità che la Commissione adotti le modalità di esecuzione necessarie, previo parere del Comitato permanente per la cooperazione amministrativa. Si tratta di aspetti relativi nello specifico alle richieste da inoltrare per via elettronica attraverso il portale web, ai documenti allegati alle richieste, ai mezzi con cui lo Stato membro di stabilimento conferma il ricevimento e il trasferimento della domanda, ai mezzi con cui lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente il ricevimento della richiesta e sollecita informazioni supplementari.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.

Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92.

Regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di esecuzione degli articoli 34 bis e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio per quanto riguarda il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2008/9/CE del Consiglio.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

È stata organizzata una consultazione informale con le imprese (riunioni e conferenze con le organizzazioni imprenditoriali) in modo da raccogliere i pareri degli interessati. In particolare, i rappresentanti delle imprese hanno espresso forti preoccupazioni sul termine del 30 settembre 2010 per le richieste di rimborso relative al 2009. Data l'urgenza dell'intervento, non è possibile procedere a una consultazione formale sulla misura proposta.

Valutazione dell'impatto

Una valutazione dell'impatto non è necessaria perché la proposta non modifica in modo significativo la misura esistente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta proroga, in via eccezionale, il termine per la presentazione delle richieste di rimborso a norma della direttiva 2008/9/CE del 31 marzo 2011 con riguardo alle domande relative ai periodi di riferimento del 2009 e prevede l'adozione di alcune modalità di esecuzione ai sensi della procedura definita dal regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

2010/0205 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

5. La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro[3] ("la direttiva rimborso") è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

6. In forza della direttiva rimborso, gli Stati membri hanno l'obbligo di predisporre un portale web mediante il quale i soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro inoltrano le richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto addebitata loro in uno Stato membro nel quale non sono stabiliti. Il portale web deve essere operativo alla data di entrata in vigore della direttiva.

7. In alcuni Stati membri la messa a punto e il funzionamento dei portali web sono stati inficiati da una serie di gravi ritardi e da svariati problemi tecnici, impedendo così la presentazione nei tempi previsti di alcune richieste. Le richieste devono essere inoltrate allo Stato membro di stabilimento entro il 30 settembre dell'anno civile successivo all'anno dell'ultimo periodo di riferimento. In considerazione di detto termine e del mancato funzionamento di alcuni portali web, taluni soggetti passivi rischiano di non poter esercitare il loro diritto a detrarre le spese sostenute nel 2009. In via eccezionale è pertanto opportuno prorogare al 31 marzo 2011 il termine per le richieste relative ai periodi di riferimento del 2009.

8. I soggetti passivi riscontrano inoltre difficoltà dovute a una serie di differenze tecniche in materia di applicazione della direttiva rimborso negli Stati membri. Per ovviare a tali differenze, è opportuno definire talune modalità di applicazione tecnica del sistema in base alla procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92[4].

9. Gli aspetti tecnici da definire riguardano le richieste elettroniche, i documenti allegati alle richieste, i mezzi con cui lo Stato membro di stabilimento conferma il ricevimento e il trasferimento della richiesta e i mezzi con cui lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente il ricevimento della richiesta e sollecita informazioni supplementari. Riferimenti standardizzati e requisiti tecnici comuni sono infatti indispensabili per il buon funzionamento del sistema.

10. È opportuno che le misure occorrenti per l'esecuzione della modalità d'applicazione relative alle richieste e alle notifiche presentate per via elettronica di cui alla direttiva 2008/9/CE, tra cui eventualmente formulari comuni, siano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 20 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[5].

11. Per permettere ai soggetti passivi di non rispettare il termine del 30 settembre 2010 per le richieste relative ai periodi di riferimento del 2009, la presente direttiva deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

12. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/9/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2008/9/CE è così modificata:

(1) All'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Le richieste di rimborso relative a periodi di riferimento del 2009 sono presentate allo Stato membro di stabilimento entro il 31 marzo 2011."

(2) È inserito il seguente articolo 27 bis:

"Articolo 27 bis

La Commissione adotta, in conformità alla procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, misure che stabiliscono le modalità relative all'inoltro e alla notifica per via elettronica, di cui agli articoli 7 e 10, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20 della presente direttiva, compresi eventualmente formulari comuni."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU C, pag.

[2] GU C, pag.

[3] GU L 44 del 20/02/2008, pag. 23.

[4] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

[5] GU L 184 del 17/07/1999, pag. 23.