52010PC0338

Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro /* COM/2010/0338 def. - NLE 2010/0184 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 28.6.2010

COM(2010)338 definitivo

2010/0184 (NLE)

Proposta di

Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro

RELAZIONE

1. Contesto della proposta |

Motivazione e obiettivi della proposta L’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro è stato negoziato sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio nel giugno 2009. Attualmente i servizi aerei tra l’UE e la Georgia sono operati sulla base di accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e la Georgia. La politica di vicinato della UE prevede di sostituire questa rete di accordi bilaterali con l’istituzione di uno spazio aereo comune tra l’UE e i paesi vicini. L’accordo ha l’obiettivo di: - aprire gradualmente e su base reciproca il mercato per quanto riguarda l’accesso alle rotte e la capacità; - garantire agli operatori economici condizioni eque e non discriminatorie sulla base dei principi dei trattati UE; - allineare la normativa della Georgia in materia di trasporto aereo a quella della UE in settori quali la sicurezza aerea, la protezione della navigazione aerea e la gestione del traffico aereo. L’accordo stabilisce la possibilità che la Georgia aderisca al principale accordo multilaterale in materia di trasporto aereo tra paesi europei, quello relativo allo Spazio aereo comune europeo (ECAA) firmato nel 2006. |

Contesto generale Il mandato di negoziato fissava l’obiettivo di istituire uno spazio aereo comune (CAA – Common Aviation Area) tra l’Unione europea e la Georgia, tale da estendere in larga parte alla Georgia le norme e le disposizioni del mercato unico del trasporto aereo della UE e consentire alle compagnie aeree europee e della Georgia di fornire servizi aerei senza alcuna restrizione. Sulla base delle direttive di negoziato specificate nel mandato, il progetto di accordo con la Georgia è stato siglato dalle due parti il 5 marzo 2010. |

Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta Le disposizioni dell’accordo sostituiscono gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri e la Georgia in materia di servizi aerei. |

Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell’Unione La conclusione di un accordo sullo spazio aereo comune con la Georgia costituisce una delle priorità della UE e un elemento importante nello sviluppo della politica europea di vicinato, come indicato nelle comunicazioni della Commissione (COM(2005) 79, definitivo) – “Sviluppare l’agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione” e (COM(2008) 596, definitivo) – “Spazio aereo comune con i paesi vicini entro il 2010: relazione sull’avanzamento dei lavori”. |

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di coloro che hanno risposto Nel corso dei negoziati la Commissione ha consultato le parti interessate, in particolare mediante riunioni periodiche del comitato speciale e del forum consultivo che riunisce i rappresentanti dei vettori aerei, degli aeroporti e delle organizzazioni sindacali. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Nella preparazione della posizione negoziale dell’Unione sono state tenute in debita considerazione tutte le osservazioni delle parti interessate. |

Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti |

Non c’è stato bisogno di consultare esperti esterni. |

Valutazione dell’impatto L’accordo garantisce la graduale istituzione di uno spazio aereo comune tra l’Unione europea e la Georgia. Secondo una relazione elaborata nel 2008 da consulenti della Commissione, lo spazio aereo comune UE/Georgia determinerebbe un aumento di passeggeri di 25 000 unità e vantaggi economici ai consumatori per almeno 17 milioni di euro nel primo anno di effettiva apertura del mercato. La relazione è stata messa a disposizione degli Stati membri e delle parti interessate tramite la banca dati CIRCA. L’accordo istituisce un comitato misto che sarà responsabile del riesame dell’attuazione dell’accordo e dei suoi effetti. |

3. Elementi giuridici della proposta |

Sintesi dell’azione proposta L’accordo è costituito dall’accordo vero e proprio, comprendente i principi più importanti su cui si fonda e da tre allegati: l’allegato 1 sui diritti di traffico, l’allegato 2 sulle disposizioni transitorie e l’allegato 3 indicante le disposizioni della legislazione UE in materia di trasporto aereo che la Georgia farà proprie. |

Base giuridica Articolo 207, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 2, 5 e 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |

Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell’Unione. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i motivi illustrati di seguito. |

Istituendo uno spazio aereo comune, l’accordo farà sì che la legislazione UE in materia di trasporto aereo si applichi anche alla Georgia. In particolare la Georgia adotterà la legislazione UE in ambiti importanti quali la sicurezza aerea, la protezione della navigazione aerea e la gestione del traffico aereo. L’accordo sostituirà gli accordi esistenti conclusi dai singoli Stati membri. L’accordo crea contemporaneamente, per tutti i vettori aerei dell’Unione, condizioni uniformi per l’accesso al mercato e fissa nuove regole per la cooperazione tra l’Unione europea e la Georgia in materia di regolamentazione, nei settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Tali disposizioni possono essere adottate esclusivamente a livello dell’Unione in quanto implicano numerosi settori di competenza esclusiva dell’Unione europea. |

Un’azione dell’Unione permetterà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per i motivi illustrati di seguito. |

L’accordo prevede l’estensione simultanea delle sue disposizioni ai 27 Stati membri, con l’applicazione di norme identiche, senza alcuna discriminazione, a vantaggio di tutti i vettori aerei dell’Unione indipendentemente dalla loro nazionalità, che potranno operare liberamente da qualsiasi punto dell’Unione europea verso qualsiasi punto nella Georgia, condizione che attualmente non sussiste. |

La soppressione di tutte le restrizioni all’accesso al mercato tra l’Unione europea e la Georgia non solo attirerà nuovi operatori sul mercato e creerà l’opportunità di servire aeroporti poco utilizzati fino ad ora, ma faciliterà anche il consolidamento tra le compagnie aeree della UE. |

L’accordo garantisce a tutte le compagnie aeree della UE l’accesso a opportunità commerciali, quale la possibilità di fissare liberamente i prezzi. Un ulteriore obiettivo del mandato negoziale consiste nel creare condizioni di concorrenza omogenee tra tutte le compagnie aeree dell’Unione europea e della Georgia; ciò richiede una solida cooperazione nel settore della regolamentazione che può essere attuata esclusivamente a livello dell’Unione. |

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito. |

Sarà istituito un comitato misto con l’incarico di discutere degli aspetti legati all’attuazione dell’accordo. Il comitato misto promuoverà gli scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari e prenderà in considerazione i settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell’accordo. Esso sarà composto di rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. |

Inoltre gli Stati membri continueranno a svolgere i tradizionali compiti di carattere amministrativo da loro espletati nel contesto del trasporto aereo internazionale, ma sulla base di norme comuni applicate in maniera uniforme. |

Scelta degli strumenti |

Strumenti proposti: accordo internazionale. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi illustrati di seguito. Solo gli accordi internazionali possono avere effetto sulle relazioni estere in materia di trasporto aereo. |

4. Incidenza finanziaria |

Nessuna. |

2010/0184 (NLE)

Proposta di

Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 2, 5 e 7,

considerando quanto segue:

1. La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, un accordo sullo spazio aereo comune con la Georgia (di seguito “l’accordo”) conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

2. L’accordo è stato siglato il 5 marzo 2010.

3. È opportuno che l’accordo negoziato dalla Commissione sia firmato e applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri, in vista di una sua eventuale conclusione in data successiva.

4. È necessario fissare le opportune procedure per decidere, se opportuno, le modalità per mettere fine all’applicazione in via provvisoria dell’accordo. È inoltre necessario stabilire le procedure adeguate per la partecipazione dell’Unione e degli Stati membri al comitato misto istituito a norma dell’articolo 22 dell’accordo e alle procedure di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 23 dell’accordo, nonché per l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo relative alla sicurezza.

DECIDONO:

Articolo 1 (Firma)

1. La firma dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro (di seguito “l’accordo”) è approvata a nome dell’Unione, fatta salva una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 2 (Applicazione in via provvisoria)

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri, conformemente all’applicazione del diritto nazionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data nella quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

Articolo 3 (Comitato misto)

1. L’Unione europea e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell’articolo 22 dell’accordo da rappresentanti dell’Unione europea e degli Stati membri.

2. La posizione che l’Unione europea e gli Stati membri devono adottare nell’ambito del comitato misto su questioni di competenza esclusiva della UE che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione europea previa notifica preliminare al Consiglio e agli Stati membri.

3. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell’ambito di competenza della UE, la posizione che l’Unione europea e gli Stati membri devono adottare viene decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione europea, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dai trattati UE non dispongano altrimenti.

4. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell’ambito di competenza degli Stati membri, la posizione dell’Unione europea e degli Stati membri è adottata dal Consiglio che delibera all’unanimità su una proposta della Commissione europea o degli Stati membri, salvo nei casi in cui uno Stato membro abbia informato il Segretariato generale del Consiglio entro un mese dall’adozione di tale posizione di poter accettare la decisione adottata dal comitato misto solo con il consenso dei suoi organi legislativi.

Articolo 4 (Composizione delle controversie)

1. La Commissione rappresenta l’Unione e gli Stati membri nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all’articolo 23 dell’accordo.

2. La decisione di sospendere l’applicazione dei vantaggi a norma dell’articolo 23 dell’accordo, è presa dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell’articolo 23 dell’accordo su materie di competenza della UE è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 5 (Comunicazioni alla Commissione)

1. Gli Stati membri informano preventivamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea della Georgia che intendono adottare a norma dell’articolo 5 dell’accordo.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 14 (Sicurezza aerea) dell’accordo.

3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 15 (Protezione della navigazione aerea) dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

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