Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 /* COM/2010/0279 def. - NLE 2010/0149 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 27.5.2010 COM(2010)279 definitivo 2010/0149 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 RELAZIONE Con decisione del 23 febbraio 2009, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a intavolare negoziati con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso "gli Stati ACP") onde procedere alla seconda revisione dell'accordo di partenariato tra gli Stati ACP, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, (in appresso "l'accordo di Cotonou"). Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo di Cotonou, i negoziati si sono conclusi positivamente con la riunione congiunta straordinaria a livello ministeriale del 19 marzo 2010, durante la quale il negoziatore dell'UE ha siglato i testi approvati per la modifica dell'accordo. L'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo di Cotonou autorizza il Consiglio congiunto ad adottare misure transitorie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore. A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, la decisione del Consiglio, adottata su proposta del negoziatore, che autorizza la firma dell'accordo può essere accompagnata dalla sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore. Inoltre, a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio dei ministri ACP-CE. La Commissione ha trasmesso una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005. Dato che tutte le disposizioni dell'accordo modificativo possono essere applicate provvisoriamente senza problemi tecnici, la Commissione propone al Consiglio di adottare una decisione favorevole all'applicazione provvisoria dell'accordo modificativo. La Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione allegata. 2010/0149 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (di seguito "l’accordo di Cotonou"), in particolare l’articolo 95, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: 1. L'accordo di Cotonou è stato concluso per un periodo di vent’anni a decorrere dal 1° marzo 2000, con la possibilità di modificarne le disposizioni mediante revisione ogni cinque anni. 2. I negoziati per la prima revisione dell’accordo di Cotonou si sono conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L'accordo riveduto è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2008. 3. Con decisione del 23 febbraio 2009, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a intavolare negoziati con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (di seguito "gli Stati ACP") onde procedere alla seconda revisione dell'accordo di Cotonou. 4. Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo di Cotonou, i negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla, nel corso della riunione straordinaria ACP-UE a livello ministeriale del 19 marzo 2010, del progetto di testo che modificherà l'accordo per la seconda volta. 5. L'accordo modificativo, [la cui firma è prevista a Ouagadougou il XX giugno 2010,] entrerà in vigore una volta espletate le procedure di ratifica di cui all'articolo 93 dell'accordo di Cotonou. 6. Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo, il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie per il periodo compreso tra la data di firma e la data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di Cotonou. 7. L'applicazione provvisoria delle disposizioni modificate nell'ambito della seconda revisione dovrebbe costituire una misura transitoria necessaria e sufficiente, DECIDE: Articolo unico La posizione dell'Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di Cotonou consiste nell'approvare la sua applicazione provvisoria in conformità dell'allegato progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE. Si possono convenire modifiche formali del presente progetto senza che occorra modificare l’allegato della presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO Progetto di DECISIONE N. …/2010 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEdel XX giugno 2010relativa alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigoredell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE, visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (di seguito "l’accordo di Cotonou"), in particolare l’articolo 95, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'accordo di Cotonou è stato concluso per un periodo di vent’anni a decorrere dal 1° marzo 2000, con la possibilità di modificarne le disposizioni mediante revisione ogni cinque anni. (2) I negoziati per la prima revisione dell’accordo di Cotonou si sono conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L'accordo riveduto è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2008. (3) I negoziati per la seconda revisione dell’accordo di Cotonou sono stati aperti ufficialmente in occasione del Consiglio congiunto del 29 maggio 2009 e si sono conclusi a Bruxelles il 19 marzo 2010. L’accordo modificativo, [firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010,] entrerà in vigore una volta espletate le procedure di ratifica di cui all’articolo 93. (4) Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo, il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie per il periodo compreso tra la data di firma e la data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di Cotonou. (5) Le parti ritengono opportuno disporre l'applicazione anticipata dell'accordo riveduto a partire dalla data di firma. (6) Le parti faranno il possibile per completare il processo di ratifica entro due anni dalla firma dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di Cotonou, DECIDE: Articolo 1 Applicazione provvisoria dell’accordo L'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, si applica provvisoriamente dalla data di firma. Articolo 2 Entrata in vigore e validità della presente decisione La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Essa si applica fino all'entrata in vigore dell’accordo riveduto. L'Unione europea adotta tutte le misure necessarie per garantire la piena attuazione dell'accordo di Cotonou riveduto; le parti fanno il possibile per espletare tutte le procedure necessarie all'entrata in vigore integrale dell'accordo entro due anni dalla firma. Si invitano gli Stati membri dell'UE e gli Stati ACP ad adottare le misure ritenute appropriate per attuare la presente decisione. Fatto a Ouagadougou, il XX giugno 2010. Per il Consiglio dei ministri ACP-CE Il presidente ALLEGATO Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005.