Proposta di regolamento (UE) N. …/… del Parlamento Europeo e del Consiglio che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dispone autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni SEC(2010)663 SEC(2010)662 /* COM/2010/0273 def. - COD 2010/0147 */
IT Bruxelles, 31.5.2010 COM(2010)273 definitivo 2010/0147 (COD) Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dispone autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni SEC(2010)663 SEC(2010)662 RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA · Motivazione e obiettivi della proposta È necessaria un'azione dell'Unione per completare il processo di recepimento nella legislazione dell'Unione (in precedenza comunitaria [1]) delle disposizioni del "Protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni [2], addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale" (di seguito, "protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco" o "UNFP"). Nella comunicazione del 18 luglio 2005 relativa a misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi, dei detonatori, delle attrezzature per fabbricare bombe e delle armi da fuoco [3], la Commissione ha evidenziato la necessità e l'intenzione di attuare l'articolo 10 dell'UNFP nell'ambito del processo di recepimento globale [4] al fine di poter adempiere all'obbligo di presentare una proposta per la conclusione dell'UNFP a nome dell'Unione, che costituisce uno degli obiettivi principali dell'attuale politica della Commissione in materia di armi da fuoco. La presente proposta legislativa mira a portare a termine tale processo recependo le disposizioni pertinenti dell'articolo 10 dell'UNFP riguardante le "condizioni generali relative ai sistemi di licenza o di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione e il transito". · Contesto generale Previa autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, gli articoli dell'UNFP che ricadono sotto la competenza comunitaria, e il 16 gennaio 2002 ha firmato l'UNFP a nome della Comunità europea [5]. Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea [6] elenca tra le azioni pertinenti una proposta sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. Il programma di Stoccolma per "un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" [7], che succede al programma dell'Aia, inserisce il traffico di armi tra le attività illecite che costituiscono sfide persistenti alla sicurezza interna dell'UE, e ribadisce che l'Unione dovrebbe continuare a promuovere la ratifica delle convenzioni internazionali (e dei loro protocolli), in particolare quelle elaborate sotto l'egida delle Nazioni Unite. L'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) [8] fornisce la base giuridica per la proposta (politica commerciale comune, competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del TFUE, nel cui ambito di applicazione rientrano le disposizioni dell'articolo 10 dell'UNFP). La proposta si applica solo alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni ad uso civile, e non alle armi da fuoco appositamente destinate ad uso militare. Ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, tra l'altro per quanto riguarda l'esportazione. Dovrebbero pertanto essere istituite norme comuni per l'esportazione dall'Unione. La presente proposta riguarda solo il commercio/i trasferimenti di armi da fuoco verso paesi terzi; di conseguenza non concerne i trasferimenti intracomunitari di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni. · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Non esistono disposizioni UE nel settore della proposta (politica commerciale comune) [9]. · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La conclusione dell'UNFP da parte dell'Unione europea, che costituisce un impegno internazionale dell'UE, non è stata ancora raggiunta. L'azione si inserisce nelle attuali politiche dell'Unione relative alle misure per contrastare la criminalità transnazionale intensificando la lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco – compresi il controllo dell'esportazione e la tracciabilità – e ridurre la proliferazione e la diffusione nel mondo delle armi da fuoco portatili. 2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO · Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Sono stati inviati questionari alle parti interessate, mandati inviti a riunioni agli Stati membri e alle parti private interessate (rappresentanti delle associazioni europee dei fabbricanti di armi da fuoco e munizioni ad uso civile, soggetti operanti nel commercio civile delle armi, cacciatori, collezionisti, ONG, istituti di ricerca, ecc.), è stato creato un apposito indirizzo di posta elettronica (JLS-FIREARMS@ec.europa.eu) per la consultazione permanente ed è stato commissionato uno studio esterno per la preparazione della valutazione d'impatto. Inoltre, è stato istituito un gruppo interservizi in seno alla Commissione. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Gli Stati membri e le ONG ritengono che l'attuazione dell'articolo 10 contribuirebbe a prevenire lo sviamento delle armi da fuoco dal mercato legale a quello illegale. Le parti private sostengono che tale aspetto è già severamente regolamentato negli Stati membri e sono preoccupate delle eventuali conseguenze negative per le piccole e medie imprese. Molte parti private temono in particolare che le misure di transito e l'eventuale non cooperazione dello Stato di transito possano causare ritardi in tutte le procedure. Tutte le parti private concordano sul fatto che l'esportazione e l'importazione temporanee di armi da fuoco dovrebbero essere soggette a procedure semplificate. Manca però il consenso sulle attività cui le procedure semplificate dovrebbero applicarsi. Alcuni Stati membri e ONG ritengono che tali procedure dovrebbero riguardare solo la caccia e il tiro sportivo (mentre l'UNFP prende in considerazione anche altre attività, quali esposizioni o riparazioni). Secondo le parti private e le ONG sarebbe utile prevedere un'autorizzazione per spedizioni multiple e fissare la durata massima per il trattamento delle domande di licenza. La Commissione ha esaminato le osservazioni delle parti interessate pubbliche e private. La presente proposta mira ad aumentare il livello di sicurezza/efficacia ed efficienza. La combinazione dei due aspetti si basa inoltre sui risultati della consultazione delle parti interessate. · Ricorso al parere di esperti Settori scientifici/di competenza interessati L'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco fa parte di uno strumento internazionale le cui disposizioni sono state precedentemente approvate dalla Comunità durante i negoziati e con la firma del protocollo. Metodologia applicata Questionari agli Stati membri, alle parti private interessate e alle ONG; due riunioni distinte con i rappresentanti degli Stati membri e delle parti private interessate; questionari in relazione con uno studio esterno; creazione di un apposito indirizzo di posta elettronica (JLS-FIREARMS@ec.europa.eu) per la consultazione permanente. Principali organizzazioni/esperti consultati I questionari e gli inviti alle riunioni sono stati inviati alle autorità nazionali competenti, ai rappresentanti delle associazioni europee dei fabbricanti di armi da fuoco e munizioni ad uso civile, ai soggetti operanti nel commercio civile delle armi, ai cacciatori, ai collezionisti, alle ONG, agli istituti di ricerca e ad altre associazioni europee (camere di commercio, industrie, Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese). Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Oltre a quanto esposto nella sezione "Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione", sono opportune le seguenti precisazioni. Durante la consultazione è emersa la possibilità di ricorrere al consenso tacito per le misure di transito; le parti private si sono dimostrate favorevoli a tale soluzione, contrariamente ad alcuni Stati membri e ONG. Il consenso è stato sostanzialmente unanime sul fatto che l'onere di acquisire le informazioni richieste (autorizzazione d'importazione e nulla osta al transito) dovrebbe essere a carico delle parti private. È stata inoltre suggerita la possibilità per i cacciatori/tiratori sportivi di usare la carta europea d'arma da fuoco e un invito ufficiale a una manifestazione fuori dall'UE. La presente proposta tiene conto in particolare della necessità di prevedere misure semplificate per l'esportazione temporanea, di attenuare l'eventuale impatto negativo delle misure di transito richieste dal protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco ricorrendo segnatamente al consenso tacito a determinate condizioni, di consentire l'uso di autorizzazioni multiple per spedizioni multiple e di stabilire la durata massima per il rilascio dell'autorizzazione. Nel contempo tiene conto delle prassi vigenti negli Stati membri. Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. · Valutazione d'impatto La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta prende in esame quattro opzioni strategiche. L'opzione 1 prevede che l'UE si astenga dall'agire. Tale opzione è stata individuata quale opzione teorica, considerati l'obbligo giuridico internazionale assunto dalla Comunità (oggi Unione) firmando il protocollo e l'assenza di principi uniformi in una materia rientrante nella politica commerciale comune, di competenza esclusiva dell'Unione. Le altre tre opzioni sono state selezionate per la loro attenzione alla sicurezza o all'efficienza (per efficienza s'intende la misura in cui gli obiettivi possono essere raggiunti con un determinato livello di risorse o con il minor costo possibile). In questo caso, l'efficienza consiste nel mantenere al minimo l'onere per i privati e le amministrazioni nazionali. L'opzione 2 è diretta a raggiungere in modo ottimale l'obiettivo di contribuire al miglioramento della sicurezza per quanto riguarda l'esportazione, l'importazione e il transito di armi da fuoco ad uso civile e alla prevenzione dell'eventuale sviamento dal mercato legale. L'opzione 3 mira a un'attuazione efficiente dell'articolo 10 dell'UNFP per le parti private. L'opzione 4 si concentra sull'efficienza per le amministrazioni nazionali. L'opzione prescelta è la 3, ripresa nella presente proposta. Essa soddisfa l'obiettivo di attuare l'articolo 10 dell'UNFP nel modo più completo possibile ed offre la soluzione migliore combinando le disposizioni imperative — adattate al tipo di prodotto (ad uso civile) — con quelle facoltative, dirette a soddisfare le legittime aspettative delle parti interessate. Tale soluzione combina diversi aspetti delle varie opzioni in base ai principali vantaggi e svantaggi individuati per ciascuna di esse, raggiungendo così un livello elevato sia di efficacia che di efficienza. Questa combinazione di sicurezza/efficacia ed efficienza sembra offrire il maggiore potenziale di vantaggi significativi per i gruppi d'interesse coinvolti; tra l'altro, si basa sui risultati della consultazione delle parti interessate. La procedura semplificata prevista per l'esportazione temporanea per "scopi legittimi e verificabili" e, in particolare, le misure di transito proposte ridurranno gli eventuali oneri amministrativi per gli scopi legittimi elencati nello stesso UNFP. Per quanto riguarda la questione specifica del proposto consenso tacito, questo è stato strutturato con l'intento di bilanciare l'interesse di accelerare il processo (commercio) con quello di garantire un termine accettabile per consentire allo Stato di transito di reagire (sicurezza). 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte L'articolo 10 dell'UNFP, riguardante le "condizioni generali relative ai sistemi di licenza o di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione e il transito", dispone che "ciascuno Stato parte stabilisce o mantiene un efficace sistema di licenze o autorizzazioni per l'esportazione e l'importazione, nonché misure relative al transito internazionale, per il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni", rafforzando in tal modo il controllo dei trasferimenti e consentendo una migliore applicazione della legge. Il suddetto articolo si basa sul principio che le armi da fuoco e i prodotti connessi non dovrebbero essere trasferiti tra Stati senza che tutti gli Stati interessati siano a conoscenza del trasferimento e vi abbiano acconsentito. Le armi da fuoco non dovrebbero essere esportate verso o attraverso paesi che non hanno autorizzato il trasferimento. Il contenuto dei documenti usati per l'esportazione e l'importazione legali dovrebbe essere sufficiente a garantire la tracciabilità. Oltre a tali disposizioni imperative, l'articolo 10 dell'UNFP contiene disposizioni facoltative che consentono alle parti di adottare procedure semplificate per l'esportazione, l'importazione e il trasporto temporanei di un numero ridotto di armi da fuoco per "scopi legittimi e verificabili", quali attività ricreative, riparazioni ed esposizioni. Il capo I della presente proposta riguarda l'oggetto, le definizioni e il campo di applicazione. Le definizioni (articolo 2) tengono conto, se del caso, delle disposizioni parallele del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco; per motivi di chiarezza, tuttavia, sono adattate ad altri strumenti legislativi dell'Unione o li richiamano direttamente: ad esempio, le definizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni rispecchiano quelle della direttiva 91/477/CEE o fanno diretto riferimento al codice doganale comunitario. L'articolo 3 elenca i casi specifici in cui il regolamento non si applica. Il capo II concerne l'autorizzazione di esportazione, le procedure e i controlli. Gli articoli pertinenti recepiscono i concetti imperativi dell'articolo 10 dell'UNFP. L'articolo 4 introduce l'obbligo generale di richiedere l'autorizzazione di esportazione, fa riferimento all'elenco dei prodotti cui la proposta si applica (allegato alla proposta) e prevede aggiornamenti. Gli articoli 5 e 6, relativi alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione, contemplano inoltre alcune misure di attenuazione suggerite dalle parti interessate durante la consultazione, quali il periodo massimo di trattamento, l'eventuale uso di documenti elettronici e il consenso tacito al transito. Gli articoli 11 e 12 riguardano rispettivamente le disposizioni corrispondenti dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, dell'UNFP sulla verifica della procedura di autorizzazione. L'articolo 7 tratta delle procedure semplificate per l'esportazione temporanea per scopi legittimi e verificabili, attuando la disposizione non vincolante dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'UNFP. In questo capo figurano inoltre disposizioni sui criteri generali che gli Stati membri devono tenere in considerazione ai fini della valutazione delle domande di autorizzazione (articoli 8 e 9) e sui poteri delle autorità nazionali competenti (articolo 13), che sono simili a quelle di altri strumenti legislativi in materia di politica commerciale, in particolare il regolamento sul duplice uso [10]. L'articolo 10 si concentra sulla necessità di registrazione dei dati. L'articolo 14 riprende una formula standard sulle sanzioni. Il capo III, relativo alle procedure doganali (articoli 15 e 16), e il capo IV, relativo alla cooperazione amministrativa (articolo 17), contengono le disposizioni standard che di solito figurano negli strumenti di politica commerciale. Il capo V riguarda le disposizioni generali e finali. Oltre a prevedere l'istituzione di un gruppo di coordinamento (articolo 18), contiene in particolare una clausola di riesame (articolo 19, paragrafo 3) e disposizioni sull'entrata in vigore del regolamento (articolo 20). · Base giuridica Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. · Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. · Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. La proporzionalità è garantita dalla limitazione del contenuto dell'opzione proposta alle disposizioni dell'articolo 10 dell'UNFP, precedentemente approvato dall'UE durante i negoziati sul protocollo. Nel complesso la presente proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo. Oltre alle disposizioni standard di politica commerciale, al fine di tenere conto delle preoccupazioni e delle osservazioni delle parti private la proposta attua le disposizioni facoltative dell'articolo 10 dell'UNFP più altre dirette a ridurre l'onere delle norme amministrative, in particolare quelle connesse alle misure di transito. · Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati, in quanto lo strumento legislativo previsto dall'articolo 207, paragrafo 2, in materia di politica commerciale comune è il regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna 5. ELEMENTI FACOLTATIVI · Riesame/revisione/clausola di cessazione dell'efficacia La proposta contiene una clausola di riesame. 2010/0147 (COD) Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del […] che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dispone autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 [11], relativa alla firma a nome della Comunità europea [12] del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, il 16 gennaio 2002 la Commissione ha firmato, a nome della Comunità, il suddetto protocollo (di seguito, "protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco"). (2) Il 3 luglio 2005 è entrato in vigore il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, il cui obiettivo è promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione tra gli Stati firmatari al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. (3) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri. (4) I dati personali devono essere trattati in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [13] e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [14]. (5) Nella comunicazione relativa a misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi, dei detonatori, delle attrezzature per fabbricare bombe e delle armi da fuoco [15], la Commissione ha annunciato l'intenzione di attuare l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco nell'ambito delle misure da adottare per consentire all'Unione di concludere tale protocollo. (6) Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco fa obbligo a tutte le parti di istituire o migliorare le procedure o i sistemi amministrativi per garantire un controllo efficace della fabbricazione, della marcatura, dell'importazione e dell'esportazione delle armi da fuoco. (7) Al fine di conformarsi al suddetto protocollo è necessario che il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti o munizioni sia qualificato come reato, e siano adottate misure per poter procedere alla loro confisca. (8) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni appositamente destinate ad uso militare. Occorre adattare l'esigenza di rispettare i requisiti di cui all'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, in modo da prevedere procedure semplificate per le armi da fuoco ad uso civile. Di conseguenza dovrebbero essere garantite alcune facilitazioni per quanto riguarda l'autorizzazione per spedizioni multiple, le misure di transito e l'esportazione temporanea per scopi legittimi. (9) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, e non incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa [16]. Inoltre, il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e, di conseguenza, il presente regolamento non si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui l'applicazione del protocollo pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite. (10) La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi [17] concerne i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile all'interno del territorio dell'Unione, mentre il presente regolamento si concentra sulle misure relative alla circolazione dal territorio dell'Unione europea verso o attraverso paesi terzi. (11) Le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, se importate da paesi terzi, sono soggette alla legislazione dell'UE e, in particolare, alle prescrizioni della direttiva 91/477/CEE del Consiglio. (12) Occorre garantire la coerenza con le disposizioni in materia di registrazione dei dati vigenti nella legislazione dell'Unione. (13) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure che conferiscono poteri adeguati alle autorità competenti. (14) Per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a tenere un elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni per le quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, e a modificarlo sulla base di eventuali successive modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [18]. (15) L'Unione ha adottato un complesso organico di norme doganali, contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [19] e nelle relative disposizioni d'applicazione fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [20]. Occorre tenere in considerazione anche il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) [21], le cui disposizioni si applicano in fasi diverse ai sensi del suo articolo 188. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d’applicazione. (16) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. (17) Il presente regolamento non pregiudica il regime UE di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 [22]. (18) La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l'autorizzazione di esportazione e le misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (di seguito, "protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco"). Articolo 2 Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1. "arma da fuoco": qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente. Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se: — ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, — come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato; 2. "parti e componenti essenziali": qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco; "componente essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte; 3. "munizione": l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato; 4. "armi da fuoco disattivate": oggetti conformi alla definizione di armi da fuoco resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione; 5. "esportazione": (i) un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92; (ii) una riesportazione ai sensi dell'articolo 182 del regolamento (CEE) n. 2913/92, esclusi i prodotti in transito; 6. "esportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell’accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l’esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione; Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, il titolare del diritto di disporre delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni risulti essere una persona non stabilita nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nell'Unione; 7. "territorio doganale dell’Unione": il territorio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92; 8. "dichiarazione d’esportazione": l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni al regime di esportazione; 9. "esportazione temporanea": la circolazione di armi da fuoco che escono dal territorio doganale dell’Unione e sono destinate alla reimportazione; 10. "transito": l'operazione di trasporto di merci che escono dal territorio doganale dell’Unione, attraversano il territorio di uno o più paesi terzi e hanno destinazione finale in un altro paese terzo; 11. "trasbordo": transito che comporta l'operazione fisica di scarico delle merci dal mezzo di trasporto con il quale sono state importate e il successivo carico, in genere su un altro mezzo di trasporto; 12. "autorizzazione di esportazione": un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante una o più armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni; 13. "autorizzazione di esportazione multipla": un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple al medesimo utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante una o più armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni; 14. "traffico illecito": l'importazione, l'esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un paese terzo se: (i) lo Stato membro coinvolto non lo autorizza in conformità delle disposizioni del presente regolamento, o (ii) le armi da fuoco non sono provviste di marcatura in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/477/CEE, o (iii) al momento dell'importazione le armi da fuoco importate non sono provviste di marcatura, quantomeno di una semplice marcatura che consenta di identificare il primo paese di importazione all'interno dell'Unione europea oppure, in mancanza di una tale marcatura, di una marcatura unica che identifichi le armi da fuoco importate; 15. "tracciabilità": il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti. Articolo 3 1. Il presente regolamento non si applica: (a) alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali; (b) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni appositamente progettate per uso militare e, in ogni caso, alle armi da fuoco completamente automatiche; (c) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinate alle forze armate, alla polizia e ai servizi pubblici degli Stati membri; (d) ai collezionisti e agli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti, purché siano garantite misure di tracciabilità; (e) alle armi da fuoco disattivate; (f) alle armi da fuoco antiche e alle relative repliche secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali, purché le armi da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899; (g) alle spedizioni marittime e attraverso porti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto. 2. Il presente regolamento non pregiudica il complesso organico di norme doganali contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (codice doganale comunitario), nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario), nel regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) e nel regime UE di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (regolamento sul duplice uso). CAPO II AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI Articolo 4 L'esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni comprese nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione di esportazione o autorizzazione di esportazione multipla. Tale autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri in cui l’esportatore è stabilito o residente. La Commissione modifica l'allegato I in base alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Articolo 5 1. Prima di rilasciare un'autorizzazione di esportazione o un'autorizzazione di esportazione multipla di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, lo Stato membro interessato verifica: (a) che il paese terzo d'importazione abbia rilasciato la pertinente autorizzazione d'importazione, e (b) che gli eventuali paesi terzi di transito abbiano notificato per iscritto — al più tardi prima della spedizione — che non sussistono obiezioni al transito. 2. Se non pervengono obiezioni al transito entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta di assenza di obiezioni al transito presentata dall'esportatore, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni e abbia prestato tacito consenso al transito. 3. L'esportatore presenta all'autorità competente dello Stato membro competente per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione o dell'autorizzazione di esportazione multipla la documentazione necessaria comprovante che il paese terzo d'importazione ha autorizzato l'importazione e che il paese terzo di transito non ha obiezioni al transito o vi ha prestato tacito consenso. 4. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione o di autorizzazione di esportazione multipla entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non deve eccedere in ogni caso novanta giorni lavorativi. 5. Il periodo di validità dell’autorizzazione di esportazione o dell'autorizzazione di esportazione multipla è stabilito dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a dodici mesi. 6. Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione. Articolo 6 1. Ai fini della tracciabilità, l'autorizzazione di esportazione o l'autorizzazione di esportazione multipla, l'autorizzazione d'importazione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le seguenti informazioni: (a) date di rilascio e di scadenza delle autorizzazioni; (b) luogo di rilascio delle autorizzazioni; (c) paese di esportazione; (d) paese di importazione; (e) se pertinente, paesi terzi di transito; (f) destinatario; (g) destinatario finale, se noto al momento della spedizione; (h) descrizione e quantitativo delle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, compresa la marcatura apposta alle armi da fuoco. 2. Se contenute nell'autorizzazione d'importazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite anticipatamente dall'esportatore ai paesi terzi di transito, entro il momento della spedizione. Articolo 7 1. Le procedure semplificate descritte ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano all'esportazione temporanea di armi da fuoco per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione e la riparazione. 2. Le misure di transito stabilite dal presente regolamento non si applicano all'esportazione temporanea. 3. I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso un valico di frontiera esterna del loro Stato membro di residenza per esportare temporaneamente una o più armi da fuoco durante un viaggio verso un paese terzo possono presentare la carta europea d'arma da fuoco ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE, un porto d'armi nazionale, una licenza di caccia nazionale o un altro documento nazionale valido rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di residenza. 4. I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso un valico di frontiera esterna di uno Stato membro diverso da quello di residenza per esportare temporaneamente una o più armi da fuoco durante un viaggio verso un paese terzo possono presentare una carta europea d'arma da fuoco valida rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE dall'autorità competente dello Stato membro di residenza. L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il valico di frontiera esterna dell'Unione notifica all'autorità competente dello Stato membro di residenza del cacciatore o tiratore sportivo che ha rilasciato la carta europea d'arma da fuoco la data dell'esportazione temporanea, il quantitativo di armi da fuoco temporaneamente esportate e la data prevista di ritorno, secondo quanto dichiarato dal cacciatore o tiratore sportivo al momento dell'esportazione temporanea. 5. I cacciatori e i tiratori sportivi che intendono avvalersi della procedura semplificata di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo motivano il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione. Articolo 8 1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione di esportazione o di un'autorizzazione di esportazione multipla ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui, se del caso: (a) gli obblighi e gli impegni che ciascuno di loro ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali; (b) gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con decisioni del Consiglio o con una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embargo sulle armi; (c) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio [23]; (d) considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario e sul rischio di sviamenti. 2. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione di esportazione multipla, gli Stati membri tengono conto dell’applicazione, da parte dell’esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione. Articolo 9 1. Gli Stati membri: (a) negano l’autorizzazione di esportazione o l'autorizzazione di esportazione multipla se la persona fisica o giuridica che ne fa richiesta ha precedenti penali per traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, o per altri reati gravi; (b) annullano, sospendono, modificano o revocano l’autorizzazione di esportazione o l'autorizzazione di esportazione multipla se non sussistono più le condizioni per la concessione. 2. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione o revoca dell’autorizzazione di esportazione o dell'autorizzazione di esportazione multipla, gli Stati membri ne danno notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un’autorizzazione di esportazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, la valutazione finale è comunicata agli Stati membri al termine del periodo di sospensione. 3. Prima di rilasciare un’autorizzazione di esportazione o un'autorizzazione di esportazione multipla in ottemperanza al presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro esaminano tutti i dinieghi ai sensi del presente regolamento che sono stati loro notificati per accertare se un’autorizzazione sia stata negata dalle autorità competenti di un altro Stato membro o di altri Stati membri per una transazione essenzialmente identica (cioè con un prodotto con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e lo stesso importatore o destinatario). Esse consultano prima le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso tali dinieghi di cui ai paragrafi 1 e 2. Se a seguito di tale consultazione le autorità dello Stato membro decidono di rilasciare l’autorizzazione, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la loro decisione. 4. Tutte le informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, in materia di riservatezza delle informazioni. Articolo 10 In conformità della legislazione o prassi nazionale vigente, gli Stati membri conservano per almeno vent'anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e, se pertinente e fattibile, sulle loro parti e componenti essenziali e munizioni, necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, e per prevenire e individuare il traffico illecito di tali prodotti. Tali informazioni comprendono il luogo e le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione di esportazione; il paese di esportazione; il paese di importazione; se pertinente, il paese terzo di transito; il destinatario; il destinatario finale, se noto al momento dell'esportazione; la descrizione e il quantitativo di articoli, compresa la loro marcatura. Il presente articolo non si applica alle esportazioni temporanee effettuate da cacciatori e tiratori sportivi ai sensi dell'articolo 7. Articolo 11 1. Gli Stati membri possono chiedere al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni. 2. Su richiesta, gli Stati membri informano il paese terzo d'importazione del ricevimento all'interno del territorio doganale dell'Unione delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni. In linea di principio tale conferma è fornita presentando i documenti doganali d'importazione pertinenti. Il primo comma si applica solo se il paese terzo d'esportazione richiedente era già Stato parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento dell'esportazione verso l'Unione. 3. Gli Stati membri ottemperano ai paragrafi 1 e 2 in conformità della legislazione o prassi nazionale vigente. In particolare, per quanto riguarda le esportazioni verso paesi terzi, l'autorità competente dello Stato membro può decidere di rivolgersi all'esportatore o di contattare direttamente il paese terzo d'importazione. Articolo 12 Nella misura del possibile, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le procedure di autorizzazione siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata. La verifica e la convalida possono essere effettuate, ove appropriato, attraverso i canali diplomatici. Articolo 13 Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie e proporzionate per consentire alle proprie autorità competenti: (a) di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni; (b) di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo all’esportazione, che possono consistere in particolare nel potere di ispezionare i locali nei quali le persone interessate a un’operazione di esportazione svolgono la propria attività. Articolo 14 Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. CAPO III PROCEDURE DOGANALI Articolo 15 1. In occasione dell’espletamento delle formalità per l’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni presso l’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione, l’esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute. 2. All’esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata. 3. Fatte salve le competenze attribuitegli ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, uno Stato membro può, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni coperte da valida autorizzazione di esportazione lascino l'Unione attraverso il proprio territorio qualora abbia ragioni di sospettare: (a) che al momento del rilascio dell’autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o (b) che le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione. 4. Entro il termine di cui al paragrafo 3 gli Stati membri autorizzano l'esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, oppure adottano provvedimenti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Articolo 16 1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all’uopo abilitati. 2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli uffici doganali debitamente abilitati e le sue eventuali modifiche. La Commissione pubblica e aggiorna annualmente tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. CAPO IV COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 17 1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficaci le misure istituite dal presente regolamento. Tali informazioni possono comprendere: (a) dati particolareggiati relativi agli esportatori cui l'autorizzazione è stata negata o che sono oggetto di decisioni adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9; (b) dati relativi ai destinatari o altri soggetti implicati in attività sospette e, se disponibili, itinerari seguiti. 2. Fatto salvo l’articolo 18 del presente regolamento, si applicano, con gli eventuali adattamenti, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 [24], in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni. CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 18 1. È istituito un gruppo di coordinamento per le esportazioni di armi da fuoco presieduto da un rappresentante della Commissione e composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Esso esamina tutte le questioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro ed è vincolato dalle norme di riservatezza del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio. 2. Il presidente del gruppo di coordinamento per le esportazioni di armi da fuoco o il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta lo ritenga necessario, consulta le parti interessate dal presente regolamento. Articolo 19 1. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 14. 2. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali competenti per l'attuazione degli articoli 5, 7, 9 e 15. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, un elenco di dette autorità e lo aggiorna annualmente. 3. Ogni cinque anni la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. Articolo 20 Il presente regolamento entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui l'Unione europea diventa parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, a seguito della sua conclusione ai sensi dell'articolo 218 del trattato. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO [25] Elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1: Codice della nomenclatura combinata e descrizione Codice NC | Descrizione | A: Armi da fuoco | 9302 00 00 | Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304 | 9303 | Altre armi da fuoco compresi fucili e carabine da caccia | 9303 20 | Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia: | 9303 20 10 | − ad una canna liscia | 9303 20 95 | − altri | 9303 30 00 | Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo | 9303 90 00 | Altri | 9304 00 00 | Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas) | B: Parti e componenti essenziali | 9305 | Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304: | 9305 10 00 | − di rivoltelle o pistole | | − di fucili o carabine della voce 9303: | 9305 21 00 | − − Canne lisce | 9305 29 00 | – – altri | 9305 99 00 | – – altre | C: Munizioni | 9306 | Cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallini | | − Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti: | 9306 21 00 | − − Cartucce | 9306 29 | – – altri: | 9306 29 40 | − − − Bossoli | 9306 29 70 | − − − altri | 9306 30 | − altre cartucce e loro parti: | 9306 30 10 | − − per rivoltelle e pistole della voce 9302 | | − − − altre: | 9306 30 91 | − − − − Cartucce a percussione centrale | 9306 30 93 | − − − − Cartucce a percussione anulare | 9306 30 97 | − − − − altri | 9306 90 | – altri: | 9306 90 90 | – – altri | [1] Quando è fatto riferimento storico alla "Comunità europea" occorre tenere presente che l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del trattato sull'Unione europea (GU C 115 del 9.5.2008, pag. 13). [2] http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&lang=en [3] COM(2005) 329 definitivo. [4] Processo che comprende l'aggiornamento della direttiva 91/477/CEE relativa alla detenzione e al trasferimento di armi da fuoco all'interno dell'UE, modificata dalla direttiva 2008/51/CE, che tratta altre parti dell'UNFP nella prospettiva del mercato interno. [5] Decisione 2001/748/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 280 del 24.10.2001). [6] GU C 198 del 12.8.2005, punto 4.2, ordinamento giuridico internazionale, lettera o), pag. 20. [7] Documento 17024/09 del Consiglio UE, CO EUR-PREP 3 GAI 896 POLGEN 229 del 2 dicembre 2009. [8] GU C115 del 9.5.2008, pag. 47. [9] Nella prospettiva del mercato interno, la direttiva 91/477/CEE è applicabile ai trasferimenti intra UE (cfr. nota 4). [10] GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1. [11] GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5. [12] L'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea il 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo trattato (GU C115 del 9.5.2008, pag. 13). [13] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [14] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [15] COM(2005) 329 definitivo. La Comunicazione ha inoltre annunciato la modifica tecnica della direttiva 91/477/CEE per integrare le disposizioni appropriate richieste dal protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco per quanto riguarda il trasferimento intracomunitario delle armi contemplate dalla direttiva; tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 2008/51/CE (GU L 179 dell'8.7.2008, p 5). [16] GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1. [17] GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51. [18] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. [19] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. [20] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. [21] GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1. [22] GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1. [23] GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99. [24] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. [25] Basato sulla nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. --------------------------------------------------