52010DC0251

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di una proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE) /* COM/2010/0251 def. - COD 2008/0263 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 18.5.2010

COM(2010)251 definitivo

2008/0263 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONEAL PARLAMENTO EUROPEOin applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europearelativa alla

posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE)

2008/0263 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla

posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: COM(2008)0887 - 2008/0263(COD) | 16 dicembre 2008 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 13 maggio 2009 |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 23 aprile 2009 |

Data di adozione della posizione del Consiglio: | 10 maggio 2010 |

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Rispetto ad altri modi di trasporto, la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (di seguito "ITS") nel settore del trasporto stradale è stata molto più lenta. I servizi ITS, inoltre, sono stati spesso diffusi in maniera frammentaria. Gli accordi volontari e la standardizzazione non sono riusciti a realizzare un progresso significativo in termini di diffusione e di uso di tali sistemi. La Commissione ha pertanto presentato un piano d'azione ed una proposta di direttiva quadro sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

Mentre il piano d'azione definisce sei settori prioritari e le relative misure per accelerare la diffusione e l'interoperabilità degli ITS nel settore del trasporto stradale in tutta l'Unione europea, la direttiva fornisce il quadro giuridico per l'attuazione delle azioni necessarie a diffondere e utilizzare gli ITS in maniera effettiva e coordinata. Nel contesto di questo quadro giuridico, la proposta prevede di delegare alla Commissione la facoltà di adottare, mediante atti delegati, le specifiche dettagliate necessarie a garantire compatibilità, interoperabilità e continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio ha lievemente modificato la proposta iniziale della Commissione. Tenendo conto degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, essa ha chiarito il campo di applicazione della direttiva specificando i settori prioritari e prestando particolare attenzione, in prima istanza, alle sei azioni prioritarie per lo sviluppo e l'uso delle specifiche che devono essere adottate dalla Commissione. Nel quadro della diffusione degli ITS, la posizione del Consiglio ha inoltre conferito maggiore importanza alla protezione dei dati personali ed alla responsabilità, come sottolineato dal Parlamento europeo e dal parere del Garante europeo della protezione dei dati.

Con le lievi modifiche apportate rispetto alla proposta iniziale della Commissione, la posizione del Consiglio in prima lettura riflette l'accordo raggiunto tra le istituzioni e confermato dallo scambio di lettere tra il presidente del Coreper I e il presidente della commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo nel marzo 2010.

La Commissione ritiene che tale accordo sia pienamente in linea con l'obiettivo della sua proposta, e può quindi appoggiarlo.

L'accordo prevede tre dichiarazioni della Commissione e una dichiarazione da parte delle tre istituzioni. Tali dichiarazioni sono contenute nell'allegato alla comunicazione e saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale, insieme all'atto legislativo.

ALLEGATO IDichiarazioni della Commissione Dichiarazione della Commissione sulla diffusione di azioni prioritarie in materia di ITS

1. L'articolo 6, paragrafo 2, del testo della posizione del Consiglio in prima lettura è formulato come segue:

"La Commissione si prefigge di adottare specifiche per una o più azioni prioritarie entro il…[1].

Al più tardi dodici mesi dalla data di adozione delle specifiche necessarie per un'azione prioritaria, la Commissione presenta, se del caso, dopo aver effettuato una valutazione di impatto corredata di un'analisi costi-benefici, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 294 del TFUE per la diffusione di tale azione prioritaria."

2. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione è del parere che per l'adozione delle specifiche necessarie per le azioni prioritarie di cui all'articolo 3, si possa prevedere a titolo indicativo il seguente calendario:

Specifiche concernenti: | Non oltre la fine del: |

la predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, di cui all'articolo 3, lettera a) | 2014 |

la predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, di cui all'articolo 3, lettera b) | 2013 |

i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale, di cui all'articolo 3, lettera c) | 2012 |

la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'UE di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile, di cui all'articolo 3, lettera d) | 2012 |

la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, di cui all'articolo 3, lettera e) | 2012 |

la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, di cui all'articolo 3, lettera f) | 2013 |

Tabella 1 : calendario indicativo per l'adozione di specifiche concernenti azioni prioritarie

Questo calendario indicativo è basato sull'ipotesi che il Parlamento europeo e il Consiglio raggiungano un accordo rapido di seconda lettura sulla direttiva ITS all'inizio del 2010.

Dichiarazione della Commissione sulla responsabilità

"La diffusione e l'utilizzo di applicazioni e di servizi ITS può sollevare una serie di questioni di responsabilità che rischiano di costituire un serio ostacolo ad un'ampia penetrazione di alcuni servizi ITS sul mercato. La ricerca di soluzioni a tali questioni costituisce una delle azioni prioritarie presentate dalla Commissione nel suo piano d'azione per gli ITS.

La Commissione seguirà attentamente l'evoluzione della situazione negli Stati membri per quanto riguarda la diffusione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria esistente in materia di responsabilità, segnatamente della direttiva 1999/34/CE. Se necessario e opportuno, la Commissione elaborerà linee guida in materia di responsabilità descrivendo, in particolare gli obblighi delle parti in causa in relazione all'attuazione e all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS."

Dichiarazione della Commissione sulla notifica degli atti delegati

"La Commissione europea prende atto che, salvo nei casi in cui l'atto legislativo preveda una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica degli atti delegati deve tener conto dei periodi di interruzione delle attività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le proprie prerogative entro i termini stabiliti negli atti legislativi pertinenti, ed è disposta ad agire di conseguenza."

ALLEGATO II

Dichiarazione istituzionale

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

relativa all'articolo 290 del TFUE

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo."

[1] Inserire la data: 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.