52010PC0249

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti /* COM/2010/0249 def. - COD 2010/0133 */


IT

Bruxelles, 21.5.2010

COM(2010)249 definitivo

2010/0133 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

RELAZIONE

Contesto della proposta |

110 | Motivazione e obiettivi della propostaL'importanza del settore dell'agricoltura ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale dell'Europa è incontestabile. La produzione di frutta e la produzione vitivinicola sono tra le attività principali dell'agricoltura dell'Unione. Il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole [1] e la direttiva 2001/109/CE, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto [2] hanno previsto l'istituzione di un sistema d'informazione sulle statistiche relative alle principali colture permanenti su scala europea. Questi atti giuridici hanno contribuito a mettere in atto sistemi nazionali di rilevazione del potenziale di produzione di tali colture dal punto di vista delle imprese e per quanto riguarda le caratteristiche strutturali delle unità di produzione. Senza questa legislazione non sarebbe stato possibile realizzare l'attuale sistema di statistiche sulle colture permanenti nell'Unione europea.Tuttavia, sia gli utilizzatori che i produttori di dati hanno sottolineato la necessità di un aggiornamento di tale sistema. Da un lato, l'evoluzione della politica agricola comune (PAC) e la situazione del mercato per tali prodotti, dopo l'entrata in vigore della legislazione esistente, hanno creato esigenze nuove o diverse degli utilizzatori in termini di variabili e di disaggregazioni, nonché di dati più attuali. Dall'altro, esistono ancora margini di miglioramento della comparabilità e della completezza del quadro statistico tramite una maggiore armonizzazione delle variabili e dei concetti per consentire agli Stati membri una maggiore libertà di scelta dei metodi e delle fonti, comprese quelle amministrative, che essi utilizzano per raccogliere i dati di base necessari per elaborare tali statistiche. |

120 | Contesto generaleLa presente proposta mira ad aggiornare, semplificare e ottimizzare il quadro giuridico esistente per le statistiche europee sulle colture permanenti, sostituendo i due atti giuridici esistenti con un unico atto. Nel corso degli anni, gli Stati membri, le parti interessate e i servizi della Commissione hanno chiesto che fosse modificata la base giuridica delle statistiche sulle colture permanenti.Successivamente all'entrata in vigore degli atti giuridici esistenti, sia le condizioni di produzione (PAC) che la situazione del mercato sono notevolmente cambiate. In linea con il requisito di pertinenza che le statistiche ufficiali devono possedere, ossia la capacità di soddisfare i bisogni attuali e potenziali degli utilizzatori, la proposta riesamina alcune variabili, semplificando notevolmente la disaggregazione per produzione e regioni, e prende in considerazione le novità intervenute nelle categorie dei vini. Nell'ottica dell'offerta, la proposta risponde ai cambiamenti delle esigenze degli utilizzatori, ad esempio con riguardo ai dati sugli oliveti. La proposta aggiorna inoltre i termini di trasmissione dei dati.La proposta semplifica inoltre le variabili e i concetti e adegua in maniera significativa le statistiche sulle colture permanenti alle esigenze reali degli utilizzatori sopprimendo le statistiche annuali sull'evoluzione delle piantagioni e la disaggregazione molto dettagliata della produzione vinicola. Essa tiene inoltre debito conto del necessario compromesso tra le esigenze degli utilizzatori e l'onere per i rispondenti e gli istituti nazionali di statistica. L'aggiunta di nuove variabili o disaggregazioni è compensata dall'abbandono di alcune prescrizioni imposte dalla legislazione esistente. La portata delle prescrizioni supplementari, in particolare per quanto riguarda le informazioni da raccogliere presso le imprese, è destinate a ridurre l'onere globale. Per quanto concerne le informazioni da ricavare dalle risposte degli intervistati, l'onere è alleggerito introducendo soglie a livello aziendale e territoriale, che dovrebbero permettere di ridurre la dimensione dei campioni.Un quadro giuridico non aggiornato potrebbe rendere meno pertinenti le statistiche europee sulle colture permanenti e più difficile adottare decisioni appropriate nei settori d'intervento interessati. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della propostaPoiché la proposta ha per obiettivo l'aggiornamento delle attuali disposizioni e l'adeguamento alle nuove esigenze, occorre abrogare la base giuridica attuale, il regolamento del Consiglio (CEE) n. 357/79 e la direttiva 2001/109/CE. |

140 | Coerenza con altre politiche e obiettivi del'UELe istituzioni europee hanno sottolineato a più riprese il ruolo determinante che l'agricoltura espleta nel tutelare la sicurezza alimentare, nel produrre alimenti sani e nel contribuire alla vitalità delle zone rurali nell'Unione europea. L'importanza crescente del consumo di frutta e i conseguenti effetti positivi sulla salute pubblica, la vitalità delle economie rurali, l'occupazione, la sostenibilità e la competitività in termini di politica sociale e di inclusione ("un'alimentazione sana e sicura per tutti") rendono necessario un adeguamento del sistema statistico. L'importanza delle colture permanenti nelle zone rurali e la conseguente considerevole domanda di manodopera ha largamente contribuito alla necessità di una conoscenza approfondita delle condizioni strutturali di produzione di tali colture. |

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

| Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei rispondentiNel periodo 2007-2009 si sono svolte intense consultazioni tecniche con i fornitori di dati nel quadro del sistema statistico europeo in seno ai pertinenti gruppi di lavoro. In varie occasioni i fornitori di dati nazionali sono stati invitati a far intervenire nelle discussioni le parti nazionali interessate. Consultazioni si sono tenute anche in seno alla Commissione (direzioni generali ENTR, AGRI, REGIO, SANCO, ENV, ENTR) e con gli esponenti del settore. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazioneLa presente proposta, frutto di ampie trattative tra tutte le parti interessate, tiene conto delle priorità tra le esigenze supplementari degli utilizzatori e le contempera con gli oneri di rilevazione e di compilazione aggiuntivi che esse comporterebbero. |

| Ricorso al parere di esperti |

221 | Settori scientifici/di competenza interessatiI rappresentanti nazionali in seno al gruppo di lavoro Statistiche dei prodotti vegetali di Eurostat sono esperti che conoscono a fondo le normative vigenti e i sistemi nazionali di rilevazione e compilazione delle statistiche sulle colture permanenti. I servizi della Commissione consultati sono coadiuvati da esperti in materia di agricoltura o di analisi delle politiche relative all'agricoltura. |

222 | Metodologia applicataTra il 2008 e il 2009, le idee e le proposte elaborate da Eurostat sono state esaminate nel corso di riunioni del gruppo di lavoro e dei comitati, alle quali hanno partecipato rappresentanti degli istituti nazionali di statistica o di enti nazionali competenti in materia di agricoltura, nonché di altri servizi della Commissione, e parti interessate esterne. Tali proposte sono state poi presentate al gruppo di lavoro che le ha esaminate in sede di riunione plenaria tenendo conto delle osservazioni scritte degli Stati membri. Inoltre, Eurostat ha avviato consultazioni bilaterali con altri servizi della Commissione potenzialmente interessati alle statistiche sulle colture permanenti. |

223 | Principali organizzazioni/esperti consultatiIstituti nazionali di statistica, enti nazionali competenti in materia di agricoltura, servizi della Commissione, settori interessati (ad esempio, COPA-COGECA e OIV). |

2249 | Sintesi dei pareri pervenuti e presi in considerazioneNon è stata menzionata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.Gli esperti concordano sulla necessità di un aggiornamento della base giuridica delle statistiche sulle colture permanenti. |

225 | I contributi degli esperti nel corso delle numerose riunioni e delle tornate di consultazioni hanno permesso di giungere alla definizione di una proposta equilibrata che soddisfa le esigenze degli utilizzatori per quanto riguarda, ad esempio, il settore della PAC o la dimensione sociale dell'agricoltura, pur tenendo conto dell'efficienza della rilevazione dei dati in modo da minimizzare l'onere per i rispondenti. |

226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli espertiI documenti di lavoro e i verbali delle riunioni del gruppo di lavoro sono disponibili su CIRCA. Gli scambi bilaterali sono disponibili principalmente in forma scritta. |

230 | - Analisi degli effetti e implicazioniOpzione 1 (opzione di base, ossia nessuna nuova iniziativa da parte dell'Unione europea). Se l'Unione europea non adottasse alcuna nuova iniziativa, le statistiche sulle colture permanenti in Europa risulterebbero meno comparabili e scarsamente armonizzate e, in una realtà in cui le colture permanenti sono preponderanti in gran parte delle regioni dell'UE, non sarebbero pienamente sfruttate le potenzialità di un uso più efficiente delle statistiche compilate dai paesi partner sulla base di concetti e di formati di trasmissione comuni. Se le statistiche sulle colture permanenti basate su fonti ufficiali non sono armonizzate, non sono disponibili, oppure sono solo parzialmente disponibili perché fornite su base volontaria, è necessario ricorrere ad altre fonti (parti interessate e organizzazioni di commercianti). La qualità dei dati potrebbe pertanto risentirne con conseguenti ripercussioni negative sull'elaborazione delle politiche in materia.Opzione 2 (intervento dell'Unione europea quale proposto). Il quadro proposto per le statistiche europee rende i dati più comparabili e quindi più pertinenti per gli utilizzatori a livello sia europeo che nazionale. Inoltre, l'impiego di concetti e di formati di trasmissione dei dati comuni può contribuire a rendere più efficienti la rilevazione e l'uso delle statistiche sulle colture permanenti. |

Elementi giuridici della proposta |

305 | Sintesi delle misure proposteIl presente regolamento si prefigge l'obiettivo di aggiornare il quadro giuridico comune per l'elaborazione sistematica di statistiche sulle colture permanenti mediante la rilevazione, la compilazione, il trattamento e la trasmissione da parte degli Stati membri di statistiche europee armonizzate sulle colture permanenti. |

310 | Base giuridicaL'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce il fondamento giuridico delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per la produzione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Tale articolo stabilisce le prescrizioni per la produzione delle statistiche europee, precisando che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. |

320 | Principio di sussidiarietàIl principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non ricade nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea. |

| Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi indicati in appresso. |

321 | Un aspetto qualitativo fondamentale di ogni dato statistico è la sua comparabilità. Gli Stati membri non possono garantire adeguatamente la comparabilità senza un chiaro quadro europeo, ossia una legislazione europea che definisca concetti statistici, formati di trasmissione dei dati e norme di qualità comuni. Esistono a tal fine una normative europee nel settore delle statistiche sulle colture permanenti, e precisamente dal 1977 per le piantagioni di alberi da frutto e dal 1979 per le superfici viticole destinate alla produzione di vino. Gli utilizzatori e i produttori di dati hanno tuttavia chiesto un loro aggiornamento. |

323 | Iniziative prese dai singoli Stati membri sarebbero contrarie ai loro interessi: infatti, dato che le statistiche sulle colture permanenti, oltre alla componente interna, presentano anche un'importante dimensione internazionale attraverso il commercio estero, i responsabili degli Stati membri desiderano disporre di informazioni statistiche internazionalmente comparabili. Senza tali statistiche, rilevate e compilate sulla base di un quadro comune a livello dell'Unione europea, la pertinenza e l'efficacia dei sistemi (nazionali) delle statistiche agrarie risulterebbero compromesse. Inoltre, la mancanza di un quadro comune, che utilizzi concetti e formati di trasmissione dei dati comuni, comprometterebbe o escluderebbe del tutto la possibilità di scambiare le statistiche. |

| Un'iniziativa a livello dell'Unione europea è la soluzione migliore per conseguire gli obiettivi della proposta per i motivi indicati di seguito. |

324 | Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea sulla base di un atto giuridico europeo, perché soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello dell'Unione; la rilevazione dei dati e la compilazione di statistiche comparabili sulle colture permanenti possono, per contro, essere organizzate unicamente dagli Stati membri. Di conseguenza, l'Unione europea può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. |

325 | Per quanto concerne l'impiego di indicatori qualitativi per dimostrare che l'obiettivo può essere raggiunto meglio dall'Unione europea, è evidente che lo scopo della proposta, che è quello di produrre statistiche europee armonizzate sulle colture permanenti, può essere conseguito solo a livello di Unione. La proposta permetterà di disporre di dati più comparabili e quindi più pertinenti. |

327 | La proposta mira ad armonizzare i concetti, le tematiche considerate e le caratteristiche delle informazioni richieste, il campo di osservazione, i criteri di qualità, i risultati e i termini di trasmissione dei dati ai fini della compilazione di statistiche europee pertinenti, tempestive, comparabili e coerenti. La scelta delle modalità di rilevazione dei dati spetta tuttavia agli Stati membri dato che i responsabili nazionali sono i più competenti a giudicare quali siano la metodologia e le fonti di dati più appropriate. Per tale motivo l'iniziativa dell'Unione europea sulle norme metodologiche sarà limitata alla definizione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, di un insieme di linee guida raccomandate. |

| La proposta risulta pertanto conforme al principio di sussidiarietà. |

| Principio di proporzionalitàLa proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito. |

331 | Il presente regolamento si limita al minimo necessario per conseguire il suo obiettivo e non va al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento. Il regolamento non specifica i meccanismi di rilevazione dei dati per ciascuno Stato membro, ma si limita a definire i dati da fornire in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati. Un altro punto da sottolineare è che tutte le necessarie informazioni relative alle superfici viticole destinate alla produzione di vino sono disponibili nello schedario viticolo che tutti gli Stati membri con cospicue produzioni di vino sono tenuti a compilare e a mantenere almeno fino al 2015. |

332 | La frequenza di trasmissione dei dati in taluni casi e la possibilità di un maggior ricorso a fonti diverse dalle indagini (ad esempio, fonti amministrative o tecniche appropriate di stima statistica) dovrebbero far diminuire l'onere finanziario e amministrativo gravante sulle amministrazioni nazionali, regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini. |

| Scelta degli strumenti |

341 | Strumento proposto: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo indicato in appresso.La scelta dello strumento appropriato dipende dall'obiettivo legislativo perseguito. Considerati i bisogni di informazione a livello europeo, per gli atti di base relativi alle statistiche europee si è fatto abitualmente ricorso a regolamenti piuttosto che a direttive. Un regolamento è preferibile perché stabilisce disposizioni che hanno identica validità in tutta l'Unione europea e non possono essere applicate dagli Stati membri in maniera incompleta o selettiva. Un regolamento è direttamente applicabile e non necessita di essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale. Per contro, le direttive intese ad armonizzare le normative nazionali sono vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda i loro obiettivi, ma lasciano alle autorità nazionali libertà di scelta circa i mezzi da utilizzare per il conseguimento di tali obiettivi. Inoltre, esse devono essere recepite nell'ordinamento giuridico nazionale. Il ricorso ad un regolamento è conforme alla prassi in uso dal 1979 per gli altri atti giuridici statistici nel campo della vitivinicultura. |

Incidenza sul bilancio |

409 | Nessuna. |

Informazioni supplementari |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta semplifica le procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati. |

513 | La riduzione della disaggregazione dei dati dal lato dell'offerta per regione, varietà, classi di densità o classi d'età, la soppressione delle classi di produzione, la possibilità di limitare il campo d'osservazione in funzione della dimensione delle aziende produttrici di colture permanenti e l'abolizione della trasmissione di dati annuali relativi alle modifiche dei vigneti per la produzione di vino semplificheranno il lavoro delle amministrazioni nazionali e dell'UE. |

514 | La possibilità di limitare il campo d'osservazione dei dati da rilevare per quanto riguarda le colture permanenti ridurrà l'onere a carico dei rispondenti, in particolare per le microimprese. Il fatto di lasciare liberi gli Stati membri di produrre i dati necessari utilizzando una combinazione di fonti (indagini, ma anche dati amministrativi o procedure di stima) consentirà di alleggerire l'onere gravante sui rispondenti, siano essi imprese o famiglie. |

520 | Abrogazione di disposizioni vigentiL'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della legislazione in vigore. |

560 | Spazio economico europeoL'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo. |

2010/0133 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole [3] e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto [4] sono stati oggetto di numerose modifiche. Vista l'attuale necessità di ulteriori modifiche e semplificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, e in conformità del nuovo approccio finalizzato a semplificare la legislazione dell'Unione e a migliorare la regolamentazione, sostituire tali atti con un atto unico.

(2) Per assolvere il compito assegnatole dal trattato e dalle disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo, la Commissione ha bisogno di essere informata esattamente sul potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di colture permanenti nell'Unione. Per poter assicurare la corretta gestione della politica agricola comune, la Commissione necessita che le vengano regolarmente trasmessi ogni cinque anni dati sulle colture permanenti.

(3) È necessario disporre di statistiche strutturali sulle colture permanenti per poter monitorare il potenziale di produzione e la situazione del mercato. Oltre che dalle informazioni fornite nel contesto dell'organizzazione comune del mercato, è essenziale disporre di dati disaggregati per regione. Occorre quindi che gli Stati membri raccolgano tali informazioni e le comunichino alla Commissione a date fisse.

(4) Le statistiche sulle colture permanenti sono essenziali per la gestione dei mercati a livello dell'Unione. Oltre alle statistiche annuali sulle superfici e sulla produzione, attualmente disciplinate da altri atti dell'Unione, sono considerate essenziali anche le statistiche strutturali sulle colture permanenti.

(5) Per evitare oneri inutili per le aziende agricole e le amministrazioni, occorre stabilire per le unità di base soglie che escludano le unità non pertinenti.

(6) Per garantire l'armonizzazione dei dati, è necessario stabilire le definizioni più importanti, i periodi di riferimento e i requisiti di precisione da applicare nella produzione di tali statistiche.

(7) Affinché gli utilizzatori possano disporre delle statistiche in tempo utile, occorre fissare i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione.

(8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) [5], tutte le statistiche degli Stati membri trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono basarsi sulla classificazione NUTS. Di conseguenza, perché le statistiche regionali siano comparabili, le unità territoriali devono essere definite secondo la classificazione NUTS. Tuttavia, per il settore vitivinicolo, per la cui buona gestione sono necessarie altre disaggregazioni territoriali, possono essere stabilite unità territoriali diverse.

(9) Relazioni metodologiche e relazioni sulla qualità, essenziali per valutare la qualità dei dati e analizzare i risultati, devono essere trasmesse periodicamente.

(10) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee [6] definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee sulle colture permanenti. Esso prescrive, in particolare, la conformità con i principi dell'indipendenza professionale, dell'imparzialità, dell'obiettività, dell'affidabilità, del segreto statistico e dell'efficienza economica.

(11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico comune per la sistematica rilevazione, compilazione e trasmissione di statistiche europee sulle colture permanenti negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, questa può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12) Alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare gli allegati.

(13) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulle colture permanenti di cui all'allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "colture permanenti": coltivazioni fuori avvicendamento, diverse dai prati permanenti e dai pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti;

3. "parcella piantata": una parcella agricola quale definita all'articolo 2, punto 1 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione [7] coltivata a colture permanenti di cui all'allegato I;

2. "superficie piantata": la superficie delle parcelle occupata da una piantagione omogenea di una data coltura permanente, arrotondata all'ara (100 m²);

4. "anno del raccolto": l'anno civile in cui ha inizio la raccolta;

5. "densità": il numero di piante per ettaro;

6. "periodo normale di impianto": il periodo dell'anno durante il quale le colture permanenti sono abitualmente piantate, compreso tra metà autunno e metà primavera dell'anno successivo;

7. "anno di impianto": il primo anno nel quale la pianta presenta uno sviluppo vegetativo dopo la messa a dimora nel luogo di produzione definitivo;

8. "età": il numero di anni a partire dall'anno d'impianto, considerato l'anno 1;

9. ''melo che produce mele da tavola e pero che produce pere da tavola": piantagioni di meli e piantagioni di peri, esclusi quelli specificamente destinati alla trasformazione industriale;

10. "viti destinate ad altri fini": l'intera superficie vitata da includere nello schedario viticolo come stabilito nel titolo I del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione [8];

11. "uve a duplice attitudine": uve ottenute da "varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti realizzata dagli Stati membri a norma dell'articolo 120 bis, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007 [9], per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino" [10];

12. "colture consociate": la combinazione di colture che occupano simultaneamente la stessa parcella.

Articolo 3

Copertura

1. Le statistiche da fornire per le colture indicate ai punti da 1 a 11 dell'allegato I sono rappresentative di almeno il 95% della superficie totale piantata nelle aziende la cui produzione è esclusivamente o principalmente destinata al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro.

Possono essere escluse le aziende la cui superficie è inferiore a 0,1 ettaro e la cui produzione è destinata esclusivamente o principalmente al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro, se la loro superficie complessiva è inferiore al 5% della superficie piantata totale di tale coltura.

2. La superficie delle colture consociate è ripartita tra le diverse colture in proporzione alla superficie occupata da ciascuna di esse.

3. Fatti salvi gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, le statistiche sulle colture indicate al punto 12 dell'allegato I sono fornite utilizzando i dati contenuti nello schedario viticolo di cui all'articolo 185 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le aziende incluse in detto schedario, come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione [11].

Articolo 4

Produzione dei dati

1. Gli Stati membri producono nel corso del 2012, e, successivamente, ogni cinque anni, i dati di cui all'allegato II sulla superficie piantata a colture permanenti di cui ai punti da 1 a 11 dell'allegato I.

2. Gli Stati membri producono nel corso del 2015, e, successivamente, ogni cinque anni, i dati di cui all'allegato III sulla superficie piantata a colture permanenti di cui al punto 12 dell'allegato I.

3. Ogni Stato membro produce le statistiche strutturali figuranti negli allegati II e III sulla superficie piantata a colture permanenti con almeno 500 ha per ciascuna delle colture permanenti di cui all'allegato I sul territorio di tale Stato membro.

4. La Commissione adotta atti delegati, ai sensi dell'articolo 10, per modificare l'elenco figurante nell'allegato I e le statistiche figuranti negli allegati II e III.

Articolo 5

Anno di riferimento

1. Il primo anno di riferimento è il 2012 per i dati di cui all'allegato II per quanto riguarda le colture permanenti di cui ai punti da 1 a 11 dell'allegato I.

2. Il primo anno di riferimento è il 2015 per i dati di cui all'allegato III per quanto riguarda le colture permanenti di cui al punto 12 dell'allegato I.

3. Le statistiche fornite riguardano la superficie piantata dopo il normale periodo di impianto.

Articolo 6

Requisiti di precisione

1. Gli Stati membri che, per ottenere queste statistiche, effettuano indagini per campione adottano tutte le misure necessarie per far sì che i dati rispondano ai seguenti requisiti di precisione: il coefficiente di variazione dei dati non supera, a livello nazionale, il 3% per la superficie coltivata per ciascuna delle colture di cui ai punti da 1 a 11 e l'1% per le colture di cui al punto 12 dell'allegato I.

2. Gli Stati membri che decidono di utilizzare fonti di informazioni statistiche diverse dalle indagini si accertano che la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti sia almeno pari a quella delle informazioni ricavate da indagini statistiche.

3. Gli Stati membri che decidono di utilizzare una fonte amministrativa ne informano in anticipo la Commissione e forniscono precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.

Articolo 7

Statistiche regionali

1. La disaggregazione per regioni da utilizzare è quella indicata negli allegati II e III.

2. I livelli NUTS di cui agli allegati sono precisati nel regolamento (CE) n. 1059/2003.

Articolo 8

Trasmissione alla Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati II e III entro il 31 luglio dell'anno successivo al periodo di riferimento.

2. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 10 per adattare le tabelle di trasmissione figuranti negli allegati II e III.

Articolo 9

Relazione metodologica e relazione sulla qualità

1. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 [12].

2. Entro il 31 luglio 2013 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati.

3. Sulla base dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1, le relazioni descrivono:

(a) l'organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata;

(b) il livello di precisione e la copertura raggiunti per le indagini per campione di cui al presente regolamento; e

(c) la qualità delle fonti utilizzate, diverse dalle indagini.

4. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche che possano influenzare sensibilmente i risultati statistici al più tardi tre mesi prima dell'entrata in vigore della modifica in questione.

5. È tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

Articolo 10

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 12.

Articolo 11

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui agli articoli 4, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere ne informa l'altro legislatore e la Commissione al più tardi un mese prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e le relative motivazioni.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Obiezione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, questo termine è prorogato di un mese.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 357/79 e la direttiva 2001/109/CE sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2012.

I riferimenti al regolamento e alla direttiva abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

Allegato I

Colture permanenti

1. Meli che producono mele da tavola

2. Meli che producono mele destinate alla trasformazione industriale (facoltativo)

3. Peri che producono pere da tavola

4. Peri che producono pere destinate alla trasformazione industriale (facoltativo)

5. Albicocchi

6. Peschi

7. Aranci

8. Agrumi a piccoli frutti

9. Limoni

10. Olivi

11. Viti destinate alla produzione di uve da tavola

12. Viti destinate a fini diversi dalla produzione di uve da tavola

Allegato II

Dati statistici sui frutteti e sugli oliveti

1. Specie e disaggregazione per regioni

Specie | Livello regionale da utilizzare per i dati regionali |

Meli che producono mele da tavola | NUTS1 |

Meli che producono mele destinate alla trasformazione industriale | |

Peri che producono pere da tavola | |

Peri che producono pere destinate alla trasformazione industriale (facoltativo) | |

Albicocchi | |

Peschi | |

Aranci | |

Agrumi a piccoli frutti | |

Limoni | |

Olivi | |

Uve da tavola | |

2. Disaggregazione delle specie per "gruppi"

Specie | Disaggregazione |

Meli | Gruppo Boskoop rouge |

| Gruppo Braeburn |

| Gruppo Cox Orange |

| Gruppo Cripps Pink |

| Gruppo Elstar |

| Gruppo Fuji |

| Gruppo Gala |

| Gruppo Golden delicious |

| Gruppo Granny smith |

| Gruppo Idared |

| Gruppo Jonagold |

| Gruppo Jonagored |

| Gruppo Morgenduft |

| Gruppo Red delicious |

| Gruppo Reinette blanche du Canada |

| Gruppo Shampion |

| Gruppo Lobo |

| Altri |

Peri | Gruppo Conference |

| Gruppo William |

| Gruppo Abate |

| Gruppo Rocha |

| Gruppo Coscia-Ercolini |

| Gruppo Guyot |

| Gruppo Blanquilla |

| Gruppo Decana |

| Gruppo Kaiser |

| Gruppo Doyenné du Comice |

| Altri |

Peschi | Pesche diverse dalle nettarine e pesche destinate alla trasformazione | Polpa gialla | Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno |

| | | Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio. |

| | | Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto. |

| | | Tardive: raccolta dopo il 15 agosto |

| | Polpa bianca | Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno |

| | | Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio. |

| | | Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto. |

| | | Tardive: raccolta dopo il 15 agosto |

| | Pesche Doughnut |

| Nettarine | Polpa gialla | Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno |

| | | Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio. |

| | | Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto. |

| | | Tardive: raccolta dopo il 15 agosto |

| | Polpa bianca | Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno |

| | | Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio. |

| | | Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto. |

| | | Tardive: raccolta dopo il 15 agosto |

| Pesche destinate alla trasformazione (compreso il gruppo Pavie) |

Albicocchi | Molto precoci: raccolta fino al 31 maggio |

| Precoci: raccolta tra il 1° e il 30 giugno |

| Medie: raccolta tra il 1° e il 31 luglio |

| Tardive: raccolta dopo il 1° agosto |

Aranci | Navel | Precoci: raccolto tra ottobre e gennaio |

| | Medie: raccolta tra dicembre e marzo |

| | Tardive: raccolta tra gennaio e maggio |

| Blancas | Precoci: raccolta tra dicembre e marzo |

| | Tardive: raccolta tra marzo e maggio |

| Sanguine |

| Altri |

Agrumi a piccoli frutti | Satsuma | Mandarini satsuma extra precoci: raccolta tra settembre e novembre |

| | Altri mandarini satsuma: raccolta tra ottobre e dicembre |

| Clementine | Clementine precoci: raccolta tra settembre e dicembre |

| | Clementine medie: raccolta tra novembre e gennaio |

| | Clementine tardive: raccolta tra gennaio e marzo |

| Altri piccoli agrumi compresi gli ibridi |

Limoni | Varietà d'inverno: raccolta tra ottobre ed aprile |

| Varietà d'estate: raccolta tra febbraio e settembre |

Olivi | Per olive da tavola |

| Per olive da olio |

| Per olive a duplice attitudine |

Viti per uve da tavola | Bianche | Apirene |

| | Normali |

| Rosse | Apirene |

| | Normali |

3. Classi di densità

| Classi di densità | Meli e peri | Peschi, peschi noci e albicocchi | Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni | Olivi | Viti per uve da tavola |

Densità (in numero di alberi/ettaro) | 1 | <400 | <600 | <250 | <140 | <1000 |

| 2 | 400-1599 | 600-1199 | 250-499 | 140-399 | 1000-1499 |

| 3 | 1600-3199 | ≥1200 | 500-749 | ≥400 | ≥1500 |

| 4 | ≥3200 | | 750-999 | | |

| 5 | | | ≥1000 | | |

4. Classi d'età

| Classi d'età | Meli e peri | Peschi, peschi noci e albicocchi | Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni | Olivi | Viti per uve da tavola |

Età (numero di anni dall'impianto) | 1 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-3 |

| 2 | 5-9 | 5-14 | 5-9 | 5-11 | 3-9 |

| 3 | 10-14 | 15 e oltre | 10-14 | 12-49 | 9-19 |

| 4 | 15-24 | | 15-24 | 50 e oltre | 20 e oltre |

| 5 | 25 e oltre | | 25 e oltre | | |

5. Sintesi

I dati (in ha) da comunicare sono i seguenti:

Stato membro: |

Regione: |

Specie: |

Gruppo: |

| Classe d'età 1 | Classe d'età 2 | Classe d'età 3 | Classe d'età 4 | Classe d'età 5 |

Classe di densità 1 | | | | | |

Classe di densità 2 | | | | | |

Classe di densità 3 | | | | | |

Classe di densità 4 | | | | | |

Classe di densità 5 | | | | | |

6. Soglie

La disaggregazione dei dati (in ha) va comunicata unicamente quando la superficie indicata nella casella raggiunge almeno i 500 ha.

Allegato III

Dati statistici sui vigneti

Significato delle abbreviazioni:

– N. o n. - numero

– Az. o az. - azienda

– Prcl o prcl - parcella

– Ha o ha - ettaro

– Hl o hl - ettolitro

– Rso - rosso/rosato

– Bco o bco - bianco

– nca - non classificato altrove

– DOP - denominazione d'origine protetta

– IGP - indicazione geografica protetta

Tabella 1: Aziende viticole per tipo di produzione

Tabella 1.1: Aziende viticole per tipo di produzione per NUTS 3 (a)

Variabili/caratteristiche | N. az. | N. prcl. | Superficie (ha) | Produzione (hl o 100 kg) [13] |

| | | | Rso | Bco |

Superficie vitata, totale (in produzione/non ancora in produzione) | Totale | | | | | |

Superficie vitata in produzione, piantata a | varietà di uve da vino di cui | | | | (b) | (b) |

| - adatte alla produzione di vini DOP | | | | (b) | (b) |

| - adatte alla produzione di vini IGP | | | | (b) | (b) |

| - adatte alla produzione di vini non DOP o IGP | | | | (b) | (b) |

| - uve a duplice attitudine | | | | (b) | (b) |

| uva passa | | | | (b) | (b) |

| Totale | | | | (b) | (b) |

(a) Stati membri interessati: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI e SK.

(b) Facoltativo

Tabella 1.2: Aziende viticole per tipo di produzione per NUTS 2 (a)

Variabili/caratteristiche | N. az. | N. prcl. | Superficie (ha) | Produzione (hl o 100 kg) |

| | | | Rso | Bco |

Superficie vitata, totale (in produzione/non ancora in produzione) | Totale | | | | | |

Superficie vitata in produzione, piantata a | varietà di uve da vino di cui: | | | | (b) | (b) |

| - adatte alla produzione di vini DOP | | | | (b) | (b) |

| - adatte alla produzione di vini IGP | | | | (b) | (b) |

| - adatte alla produzione di vini non DOP o IGP | | | | (b) | (b) |

| - uve a duplice attitudine | | | | (b) | (b) |

| uva passa | | | | (b) | (b) |

| Totale | | | | (b) | (b) |

Superficie vitata non ancora in produzione, piantata a | uve da vino (comprese le uve a duplice attitudine) | | | | - | - |

| - adatte alla produzione di vini DOP | | | | - | - |

| - adatte alla produzione di vini IGP | | | | - | - |

| - adatte alla produzione di vini non DOP o IGP | | | | - | - |

| - uve a duplice attitudine | | | | - | - |

| uva passa | | | | - | - |

| Totale | | | | - | - |

Superficie vitata (in produzione/non ancora in produzione) destinata alla produzione di | materiale di propagazione della vite | | | | - | - |

| altre viti non classificate altrove (nca) | | | | - | - |

(a) Stati membri interessati: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI e SK.

(b) Facoltativo

Tabella 1.3: Dati per tipo di produzione per regione di produzione (DOP (a), IGP (a), altre superfici) (b)

Variabili/caratteristiche | N. az. | N. prcl. | Superficie (ha) | Produzione (hl o 100 kg) |

| | | | Rso | Bco |

Superficie vitata, totale (in produzione/non ancora in produzione) | Totale | | | | | |

Superficie vitata in produzione, piantata a | varietà di uve da vino di cui | | | | (c) | (c) |

| - adatte alla produzione di vini DOP | | | | (c) | (c) |

| - adatte alla produzione di vini IGP | | | | (c) | (c) |

| - adatte alla produzione di vini non DOP o IGP | | | | (c) | (c) |

| - uve a duplice attitudine | | | | (c) | (c) |

| uva passa | | | | (c) | (c) |

| Totale | | | | (c) | (c) |

Superficie vitata non ancora in produzione, piantata a | uve da vino (comprese le uve a duplice attitudine) | | | | - | - |

| - adatte alla produzione di vini DOP | | | | - | - |

| - adatte alla produzione di vini IGP | | | | - | - |

| - adatte alla produzione di vini non DOP o IGP | | | | - | - |

| - uve a duplice attitudine | | | | - | - |

| uva passa | | | | - | - |

| Totale | | | | - | - |

Superficie vitata (in produzione/non ancora in produzione) destinate alla produzione di | materiale di propagazione della vite | | | | - | - |

| altre viti non classificate altrove (nca) | | | | - | - |

(a) I dati per regione di produzione devono essere prodotti per ciascuna "denominazione d'origine o indicazione geografica" di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I bis, sottosezione I, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(a) Stati membri interessati: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI e SK.

(c) Facoltativo

Tabella 2: Aziende viticole per classe di dimensione per Stato membro

Tabella 2.1: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, superficie totale coltivata a vite

Classe di dimensione di (ha) | N. az. | N. prcl. | Superficie (ha) | Prod. (hl o 100 kg) |

< 0.10 * | | | | |

0.10 - < 0.50 | | | | |

0.50 - < 1 | | | | |

1 - < 3 | | | | |

3 - < 5 | | | | |

5 - < 10 | | | | |

> 10 | | | | |

* Soltanto per il paese o i paesi interessati.

Tabella 2.2: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino - Totale

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.1: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino adatte alla produzione di vini DOP

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.2: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino adatte alla produzione di vini IGP

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.3: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino a duplice attitudine- Totale

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.4: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve destinate alla produzione di vini non DOP e/o IGP

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.3: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve destinate alla produzione di uva passa

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.4: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti nca.

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 3: Aziende viticole per grado di specializzazione e classe di dimensione

Classe di dimensione (in colonna): vedere le righe della tabella 2 (< 0,1 ha/0,10 - < 0,50 ha/ecc.).

Tabella 3.1: Aziende viticole per grado di specializzazione e classe di dimensione per NUTS 1/NUTS 2 (determinato dallo Stato membro)

Grado di specializzazione | <0,10 ha | … |

| N. az. | Superficie (ha) | Prod. (hl o 100 kg) | N. az. | Superficie (ha) | Prod. (hl o 100 kg) |

Aziende con vigneti | | | | | | |

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione vinicola, di cui | | | | | | |

aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini DOP e/o IGP, di cui | | | | | | |

- soltanto vini DOP | | | | | | |

- soltanto vini IGP | | | | | | |

- vini DOP e IGP | | | | | | |

aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini non DOP e/o IGP | | | | | | |

aziende con superfici vitate destinate alla produzione di diversi tipi di vini | | | | | | |

aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di uva passa | | | | | | |

aziende con altre superfici vitate | | | | | | |

aziende con superfici vitate destinate a diversi tipi di produzione | | | | | | |

Tabella 3.2: Aziende viticole per grado di specializzazione e classe di dimensione, per regione di produzione (DOP, IGP, altre superfici determinate dallo Stato membro)

Grado di specializzazione | < 0,10 ha4 | … |

| N. az. | Superficie (ha) | Prod. (hl o 100 kg) | N. az. | Superficie (ha) | Prod. (hl o 100 kg) |

Come indicato nella tabella 3.1 | | | | | | |

Tabella 4: Principali varietà di viti

Le varietà da indicare nelle tabelle sono quelle figuranti nell'elenco delle varietà principali e delle superfici corrispondenti comunicate ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 [14] (allegato XIII, tabella 16).

Classi d'età da utilizzare:

< 3 anni

3 - 9 anni

10 - 29 anni

> 30 anni

Tabella 4.1: Principali varietà di viti per uve da vino per classe d'età per NUTS 2

Tabella 4.1.01: Principali varietà di viti per uve da vino per classe d'età per "NUTS X*"

Varietà di viti | < 3 anni | … |

| N. az. | Superficie (ha) | N. az. | Superficie (ha) |

Aziende con vigneti, di cui | | | | |

1. varietà rosse, totale, di cui | | | | |

1.1. di varietà 1 | | | | |

1.2. di varietà 2 | | | | |

1.3. di varietà… | | | | |

… | | | | |

1.N. di cui altre varietà miste rosse | | | | |

2. varietà bianche, totale, di cui | | | | |

2.1. di varietà 1 | | | | |

2.2. di varietà 2 | | | | |

2.3. di varietà… | | | | |

… | | | | |

2.N. di cui altre varietà bianche miste | | | | |

3. varietà di diversi colori, totale, di cui | | | | |

3.1. di varietà 1 | | | | |

3.2. di varietà 2 | | | | |

3.3. di varietà… | | | | |

… | | | | |

3.N. di cui altre varietà miste di altri diversi colori | | | | |

4. 4. varietà di colore non specificato | | | | |

* X corrisponde ad una delle NUTS 2 esistenti nel paese con superficie vitata superiore alla soglia (tabelle 4.1.01, 4.1.02, ecc..)

Tabella 4.2: Principali varietà di viti per uve da vino per regione di produzione (DOP)

Tabella 4.2.01: Principali varietà di viti per uve da vino per "DOP X*"

Varietà di viti | < 3 anni | … |

| N. az. | Superficie (ha) | N. az. | Superficie (ha) |

Come indicato nella tabella 4.1 | | | | |

* X corrisponde ad una delle DOP esistenti nel paese con superficie vitata superiore alla soglia (tabelle 4.2.01, 4.2.02, ecc..)

Tabella 4.3: Principali varietà di viti per uve da vino per regione di produzione (IGP)

Tabella 4.3.01: Principali varietà di viti per uve da vino per "IGP X*"

Varietà di viti | < 3 anni | … |

| N. az. | Superficie (ha) | N. az. | Superficie (ha) |

Come indicato nella tabella 4.1 | | | | |

* X corrisponde ad una delle IGP esistenti nel paese con superficie vitata superiore alla soglia (tabelle 4.3.01, 4.3.02, ecc..)

Tabella 4.4: Principali varietà di viti per uve da vino per regione di produzione (altre superfici)

Tabella 4.4.01: Principali varietà di viti per uve da vino per "altra superficie X *"

Varietà di viti | < 3 anni | … |

| N. az. | Superficie (ha) | N. az. | Superficie (ha) |

Come indicato nella tabella 4.1 | | | | |

* X corrisponde ad una delle altre superfici esistenti nel paese con superficie vitata superiore alla soglia (tabelle 4.4.01, 4.4.02, ecc..)

Soglie

La disaggregazione dei dati deve essere fornita unicamente se la superficie totale indicata nella casella o corrispondente alla superficie vitata alla quale si riferiscono i dati indicati nella casella è pari almeno a 500 ha.

[1] GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.

[2] GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21.

[3] GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.

[4] GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21.

[5] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

[6] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

[7] Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni per i regimi di sostegno diretto nel quadro della politica agricola comune e che stabilisce alcuni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18).

[8] GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

[9] Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

[10] Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (OJ L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

[11] GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

[12] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

[13] Media "olimpica" (produzione di tre anni nel corso delle ultime 5 campagne, escludendo quindi i due valori estremi).

[14] GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

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