52010PC0246

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione in via transitoria dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2010/0246 def. - NLE 2010/0131 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 26.5.2010

COM(2010)246 definitivo

2010/0131 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione in via transitoria dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

RELAZIONE

1. Contesto della proposta |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello UE[1] (il "mandato orizzontale"). L'obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'Unione europea gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei. |

120 | Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell'Unione europea, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell'Unione europea, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori dell'Unione europea stabiliti sul territorio di uno Stato membro che sono di proprietà di un altro Stato membro o controllati dai suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del trattato che garantisce ai cittadini degli Stati membri dell'UE che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Su altri punti, come la tassazione del carburante per l'aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intra-UE, sarebbe necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni dell'Accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei 18 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Indonesia. |

140 | Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione L'accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'UE in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell'Unione europea gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei. |

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

Consultazione |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli Stati membri dell'Unione europea e gli operatori del settore sono stati consultati per l'intera durata dei negoziati. |

212 | Sintesi ed esame delle risposte È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri dell'Unione europea e dai rappresentanti del settore. |

3. Elementi giuridici della proposta |

305 | Sintesi delle misure proposte Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica di Indonesia che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Indonesia. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria la quale consente a tutti i vettori dell'Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti dell'energia e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2. L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza. |

310 | Base giuridica Articolo 100, paragrafo 2, articolo 218, paragrafo 5 e articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei. |

Principio di proporzionalità L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto dell'Unione europea. |

Scelta dello strumento |

342 | L'Accordo fra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione europea tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Indonesia. |

4. Incidenza sul bilancio |

409 | Nessuna. |

5. Informazioni supplementari |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. |

512 | Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con l'Unione europea. |

570 | Illustrazione dettagliata della proposta In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'Accordo a nome dell'Unione europea. |

2010/0131 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione in via transitoria dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea[2],

considerando quanto segue:

1. Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione europea.

2. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo con la Repubblica di Indonesia su taluni aspetti dei servizi aerei (in appresso "l'Accordo") conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

3. Occorre firmare e applicare in via transitoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare l 'Accordo, a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'Accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine[3].

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'Accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

[2] GU C … del …, pag. ...

[3] La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via transitoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.