Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia /* COM/2010/0200 def. - NLE 2010/0108 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 5.5.2010 COM(2010)200 definitivo 2010/0108 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia RELAZIONE I. Contesto politico e giuridico In risposta al conflitto scoppiato in Georgia nell'agosto del 2008, il Consiglio europeo straordinario riunitosi a Bruxelles il 1° settembre 2008 ha deciso di "rafforzare le sue relazioni con la Georgia, anche tramite un'agevolazione del rilascio dei visti". Secondo l'approccio comune concordato a dicembre 2005 a livello di Coreper ai fini dello sviluppo della politica UE sulla facilitazione del rilascio dei visti, la conclusione di un accordo di facilitazione è, in linea di principio, subordinata all'esistenza di un accordo di riammissione. Il 27 novembre 2008 il Consiglio "Giustizia e Affari interni" ha formalmente autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Georgia. A febbraio 2009 la Commissione ha trasmesso il progetto di accordo alle autorità georgiane e il 2 aprile 2009 si è tenuto a Bruxelles il primo ciclo di negoziati ufficiali, seguito da altri due cicli, l'ultimo dei quali svoltosi sempre a Bruxelles il 24 e il 25 agosto 2009. In esito ad un processo di consultazione e di approvazione da entrambe le parti e dopo ulteriori delucidazioni su alcuni punti aggiuntivi, il testo dell'accordo è stato siglato il 25 novembre 2009 a Bruxelles dai capi negoziatori di entrambe le parti. Gli Stati membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati durante tutte le fasi (formali e informali) dei negoziati in vista dell'accordo. Per quanto riguarda l'Unione europea, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218 del TFUE. La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo di riammissione. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo, conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE. La proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo stabilisce le modalità interne necessarie per la sua applicazione. Essa specifica, in particolare, che la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in seno al comitato misto per la riammissione istituito in forza dell'articolo 18 dell'accordo. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, il comitato per la riammissione adotta il proprio regolamento interno. Come per gli altri accordi di riammissione conclusi finora dall'Unione, anche per questo la posizione dell'Unione è adottata dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio. Per quanto riguarda le altre decisioni del comitato misto, la posizione dell'Unione è adottata conformemente alle applicabili disposizioni del trattato. II. Esito dei negoziati La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di riammissione sia accettabile per l'Unione. In sintesi: - l'accordo è suddiviso in 8 sezioni comprendenti in tutto 24 articoli, cui si aggiungono 6 allegati, che costituiscono parte integrante dell'accordo, e 4 dichiarazioni comuni; - gli obblighi di riammissione sanciti dall'accordo (articoli da 2 a 5) sono del tutto reciproci e si applicano sia ai propri cittadini (articoli 2 e 4) sia ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi (articoli 3 e 5); - l'obbligo di riammettere i propri cittadini si estende anche ai cittadini che hanno rinunciato alla cittadinanza, che l'hanno persa ovvero ne sono stati privati senza acquisire la cittadinanza di un altro Stato; - l'obbligo di riammettere i propri cittadini si estende anche ai familiari (cioè coniuge e figli minorenni non sposati) indipendentemente dalla loro cittadinanza e che non godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato richiedente; - l'obbligo di riammettere i cittadini di paesi terzi e gli apolidi (articoli 3 e 5) è subordinato alle seguenti condizioni preliminari: a) l'interessato possiede, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto, ovvero b) l'interessato è entrato irregolarmente nel territorio dello Stato richiedente provenendo direttamente dal territorio dello Stato richiesto. Questi obblighi non si applicano alle persone in transito aeroportuale e a tutti coloro cui lo Stato richiedente abbia rilasciato un visto o un permesso di soggiorno prima o dopo l'ingresso nel suo territorio; - per i propri cittadini e per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi, in caso di scadenza del termine specificato, la Georgia accetta l'uso del documento di viaggio standard dell'UE (lasciapassare) per l'allontanamento (articolo 2, paragrafo 5, e articolo 3, paragrafo 3); - la sezione III dell'accordo (articoli da 6 a 12 in combinato disposto con gli allegati da 1 a 5) contiene le necessarie disposizioni tecniche sulla procedura di riammissione (modulo della domanda, prove, termini, modalità di trasferimento e modi di trasporto) e sulla "riammissione indebita" (articolo 12). Il disposto secondo cui non è necessaria una domanda di riammissione ove la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio o di una carta d'identità validi (articolo 6, paragrafo 2) garantisce un certo grado di flessibilità; - l'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo contempla la cosiddetta procedura accelerata, convenuta per persone fermate nella "zona di frontiera", in un perimetro cioè di 5 chilometri dai territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e dagli aeroporti internazionali degli Stati membri o della Georgia. Nell'ambito della procedura accelerata, la domanda di riammissione deve essere introdotta entro 2 giorni e la relativa risposta deve essere data entro 2 giorni lavorativi, mentre secondo la procedura ordinaria il termine per la risposta è di 12 giorni di calendario; - l'accordo contiene una sezione sulle operazioni di transito (articoli 13 e 14 in combinato disposto con l'allegato 6); - gli articoli 15, 16 e 17 contengono le necessarie disposizioni sui costi, sulla protezione dei dati e sul rapporto con altri obblighi internazionali; - la composizione, i compiti e i poteri del comitato misto per la riammissione sono specificati all'articolo 18; - al fine di agevolare l'applicazione del presente accordo, l'articolo 19 contempla la possibilità per la Georgia e per i singoli Stati membri di concludere protocolli di attuazione bilaterali. Il rapporto tra i protocolli bilaterali di attuazione e il presente accordo è illustrato all'articolo 20; - le disposizioni finali (articoli da 21 a 24) contengono le necessarie indicazioni sull'entrata in vigore, la durata, le eventuali modifiche, la denuncia e lo status giuridico degli allegati dell'accordo; - i riferimenti alla situazione specifica della Danimarca figurano nel preambolo, all'articolo 1, lettera d), e all'articolo 21, paragrafo 2, e in una dichiarazione comune allegata all'accordo. Analogamente una dichiarazione comune allegata all'accordo rispecchia la stretta associazione di Norvegia, Islanda e Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. III. Conclusioni In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio: - approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l’allegato accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia. 2010/0108 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del [ ... ] relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione 2010/XXX del Consiglio, del [...][2], in data [...] la Commissione ha firmato l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia, con riserva della sua conclusione in data successiva. (2) È opportuno concludere l’accordo. (3) L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione dell'Unione in questo caso. (4) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione. (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione. (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia è concluso. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo. Articolo 3 La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo. Articolo 4 La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il presidente […] ALLEGATO ACCORDO di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia LE ALTE PARTI CONTRAENTI, L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "l'Unione", e la GEORGIA, DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l'immigrazione irregolare, DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Georgia o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione, SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, degli Stati membri e della Georgia derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo d'applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno Unito e all'Irlanda, a meno che questi paesi non decidano di aderire conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo d'applicazione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni: a) "parti contraenti": la Georgia e l'Unione; b) "cittadino della Georgia": qualsiasi persona in possesso della cittadinanza georgiana; c) "cittadino di uno Stato membro": qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, quale definita a fini dell'Unione; d) "Stato membro": qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione del Regno Unito, della Repubblica d'Irlanda e del Regno di Danimarca; e) "cittadino di paesi terzi": chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Georgia o di uno degli Stati membri; f) "apolide": qualsiasi persona priva di cittadinanza; g) "permesso di soggiorno": certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Georgia o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno; h) "visto": autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Georgia o da uno Stato membro per consentire l'ingresso o il transito nel proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale; i) "Stato richiedente": lo Stato (Georgia o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 7, oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo; j) "Stato richiesto": lo Stato (Georgia o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo; k) "autorità competente": qualsiasi autorità nazionale della Georgia o di uno Stato membro incaricata dell'attuazione del presente accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del medesimo; l) "transito": il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione; m) "zona di frontiera": un perimetro di 5 chilometri dai territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e dagli aeroporti internazionali degli Stati membri o della Georgia. SEZIONE I OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA GEORGIA Articolo 2 Riammissione dei propri cittadini 1. La Georgia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratti di cittadini della Georgia. 2. La Georgia riammette inoltre: - i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro; - il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Georgia, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o è in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro. 3. La Georgia riammette inoltre coloro che sono stati privati della cittadinanza georgiana, che l'hanno persa o che vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzati. 4. Dopo che la Georgia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente e non oltre i 3 giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno dell'interessato, valido 90 giorni. Ove la Georgia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro 3 giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento[3]. 5. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Georgia proroga, entro 3 giorni lavorativi, la validità del documento di viaggio o rilascia, se necessario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove la Georgia non abbia provveduto a rilasciare il nuovo documento di viaggio o a prorogare la validità del documento di viaggio entro 3 giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento[4]. Articolo 3 Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi 1. La Georgia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone: a) possiedono, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Georgia; oppure b) sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della Georgia o esservi transitate. 2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se: a) il cittadino di paesi terzi o l'apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale della Georgia, oppure b) lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all'apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che: - l'interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Georgia, oppure - il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure - l'interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto; c) lo Stato richiesto ha allontanato il cittadino di paesi terzi o l'apolide verso lo Stato di origine o verso uno Stato terzo. 3. La Georgia, dopo aver dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, rilascia immediatamente e non oltre i 3 giorni lavorativi alla persona la cui riammissione è stata accettata un documento di viaggio per l'allontanamento. Ove la Georgia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro 3 giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento. SEZIONE II OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'UNIONE Articolo 4 Riammissione dei propri cittadini 1. Uno Stato membro riammette, su istanza della Georgia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Georgia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini di quello Stato membro. 2. Uno Stato membro riammette inoltre: - i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Georgia; - il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Georgia. 3. Uno Stato membro riammette inoltre coloro che sono stati privati della cittadinanza di uno Stato membro, ovvero vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio della Georgia, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da quest'ultima, la promessa di essere naturalizzati. 4. Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente e non oltre 3 giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido 90 giorni. Ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro 3 giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard della Georgia per l'allontanamento. 5. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato membro richiesto proroga, entro 3 giorni lavorativi, la validità del documento di viaggio o rilascia, se necessario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto a rilasciare il nuovo documento di viaggio o a prorogare la validità del documento di viaggio entro 3 giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard della Georgia per l'allontanamento. Articolo 5 Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi 1. Uno Stato membro riammette, su istanza della Georgia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Georgia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone: a) possiedono, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure b) sono entrate irregolarmente nel territorio della Georgia dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o esservi transitate. 2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se: a) il cittadino di paesi terzi o l'apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto, oppure b) la Georgia ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all'apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che: - l'interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure - il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Georgia sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure - l'interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto; c) lo Stato membro richiesto ha allontanato il cittadino di paesi terzi o l'apolide verso lo Stato di origine o verso uno Stato terzo. 3. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di quei documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l'apolide in questione. 4. Lo Stato membro richiesto, dopo aver dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, rilascia immediatamente e non oltre 3 giorni lavorativi alla persona la cui riammissione è stata accettata un documento di viaggio per l'allontanamento. Ove lo Stato membro non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro 3 giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard della Georgia per l'allontanamento. SEZIONE III PROCEDURA DI RIAMMISSIONE Articolo 6 Principi 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto. 2. Ove la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio o di una carta d'identità in corso di validità, lo Stato richiedente può procedere al trasferimento senza presentare all'autorità competente dello Stato richiesto una domanda di riammissione o una comunicazione scritta, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, se una persona viene fermata nella zona di frontiera (anche aeroporti) dello Stato richiedente dopo aver attraversato irregolarmente il confine arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni dal fermo di tale persona (procedura accelerata). Articolo 7 Domanda di riammissione 1. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene: gli estremi della persona da riammettere (ad es. nomi, cognomi, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minorenni non sposati; 1. nel caso dei propri cittadini, vengono indicati i mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza; 2. nel caso dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, vengono indicati i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, dell'ingresso e del soggiorno irregolari; 3. una fotografia della persona da riammettere; 4. le impronte digitali. 2. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene inoltre: 5. una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure; 6. tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, necessarie per il singolo trasferimento. 3. Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell'allegato 5 del presente accordo. 4. La domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per via elettronica. Articolo 8 Prove della cittadinanza 1. La cittadinanza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere dimostrata, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 1 del presente accordo, ivi compresi i documenti scaduti da oltre 6 mesi. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Georgia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi. 2. La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Georgia riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi. 3. Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, oppure ove detti documenti siano insufficienti, su richiesta dello Stato richiedente come indicato sulla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto predispone quanto necessario per sentire senza indugio, al più tardi entro 4 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di riammissione, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La procedura applicabile può essere stabilità dai protocolli di attuazione di cui all'articolo 19 del presente accordo. Articolo 9 Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi 1. Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell'allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Gli Stati membri e la Georgia riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche. 2. La prova prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, è basata, in particolare, sui mezzi di prova elencati nell'allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene addotta la prova prima facie, gli Stati membri e la Georgia ritengono accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario. 3. L'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell'interessato, i quali non rechino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l'interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari. Articolo 10 Termini 1. La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto entro un massimo di 6 mesi dalla data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno. Qualora, per motivi de jure o de facto, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli. 2. Alla domanda di riammissione è data risposta scritta: - entro 2 giorni lavorativi, se la domanda è introdotta ai sensi della procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 3); - entro 12 giorni di calendario in tutti gli altri casi. Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato. 3. Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto. 4. Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l'interessato è trasferito entro 3 mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici. Articolo 11 Modalità di trasferimento e modi di trasporto 1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, prima di procedere al trasferimento di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti. 2. Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è limitato all'uso di vettori nazionali della Georgia o degli Stati membri e può essere effettuato sia tramite voli di linea che tramite voli charter, nel caso di cittadini dello Stato richiesto. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non sono necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato dalla Georgia o da uno Stato membro. Articolo 12 Riammissione indebita Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di 6 mesi dal trasferimento dell'interessato o di 12 mesi nel caso di cittadini di paesi terzi o apolidi, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l'identità e la cittadinanza effettive dell'interessato. SEZIONE IV OPERAZIONI DI TRANSITO Articolo 13 Principi 1. Gli Stati membri e la Georgia cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione. 2. La Georgia autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza della Georgia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione. 3. La Georgia o uno Stato membro possono opporsi al transito: 7. se il cittadino di paesi terzi o l'apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, oppure 8. se il cittadino di paesi terzi o l'apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito, oppure 9. per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto. 4. La Georgia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione da parte dello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l'apolide. Articolo 14 Procedura di transito 1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni: a) tipo di transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista; b) gli estremi dell'interessato (ad es. nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio); c) valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte; d) una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3. Un modulo comune per le domande di transito figura all'allegato 6 del presente accordo. 2. Lo Stato richiesto, entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto l'ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, oppure lo informa che l'ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto. 3. In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale. 4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo. 5. Il transito degli interessati avviene entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta l'autorizzazione alla domanda. SEZIONE V COSTI Articolo 15 Costi di trasporto e di transito Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall'interessato o da terzi. SEZIONE VI PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA Articolo 16 Protezione dei dati I dati personali vengono comunicati solo qualora necessario per l'attuazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Georgia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale della Georgia ovvero, quando il responsabile del trattamento è un'autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi: a) i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente; b) i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità; c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente: - gli estremi della persona da trasferire (ad es. nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti); - il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio); - gli scali e gli itinerari; - altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo; d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati; f) sia l'autorità che comunica i dati che l'autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati; g) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti; h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica; i) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Articolo 17 Clausola di non incidenza 1. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, degli Stati membri e della Georgia derivanti dal diritto internazionale, in particolare: - dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati; - dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo; - dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli; - dalla Convenzione ONU del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; - dalle convenzioni internazionali sull'estradizione e sul transito; - dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri, quale la convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944. 2. Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali. SEZIONE VII ATTUAZIONE E APPLICAZIONE Articolo 18 Comitato misto per la riammissione 1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito "il comitato") incaricato in particolare di: a) controllare l'applicazione del presente accordo; b) stabilire le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme del presente accordo; c) procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e la Georgia a norma dell'articolo 19; d) suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati. 2. Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti. 3. Il comitato è composto da rappresentanti dell'Unione e della Georgia. 4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti. 5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 19 Protocolli d'attuazione 1. Su istanza di uno Stato membro o della Georgia, la Georgia e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione riguardanti, tra le altre cose: a) la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto; b) le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi; c) i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo; d) le modalità di riammissione nell'ambito della procedura accelerata; e) la procedura applicabile alle audizioni. 2. I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all'articolo 18. 3. La Georgia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di questi ultimi. Articolo 20 Relazione con gli accordi e le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale di riammissione delle persone in posizione irregolare in vigore tra i singoli Stati membri e la Georgia o che potrebbero essere conclusi ai sensi dell'articolo 19, nella misura in cui risultino incompatibili con le disposizioni di cui al presente accordo. SEZIONE VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 21 Applicazione territoriale 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al territorio della Georgia. 2. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito, dell'Irlanda e del Regno di Danimarca. Articolo 22 Modifiche dell'accordo Le parti contraenti possono, di comune accordo, modificare e integrare il presente accordo. Le eventuali modifiche e integrazioni sono introdotte con protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente accordo ed entrano in vigore conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del presente accordo. Articolo 23 Entrata in vigore, durata e denuncia 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure interne. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima parte contraente notifica all'altra parte l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. 3. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata. 4. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi 6 mesi dopo la notifica. Articolo 24 Allegati Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo. Fatto a […] il giorno […] dell'anno [...], in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l'Unione europea (…) | Per la Georgia (…) | ALLEGATO 1 ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CITTADINANZA (Articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 1) - Passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini); - carte d'identità (anche temporanee e provvisorie); - certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza. ALLEGATO 2 ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLA CITTADINANZA (Articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 2) Quando lo Stato richiesto è o uno Stato membro o la Georgia: - documenti di cui all'allegato 1 scaduti da oltre sei mesi; - fotocopie di tutti i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo; - patente di guida o relativa fotocopia; - certificato di nascita o relativa fotocopia; - tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia; - dichiarazioni di testimoni; - dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale; - qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato; - fogli matricolari e carte d'identità militari; - registri navali e licenze di skipper; - lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto. Quando lo Stato richiesto è la Georgia: - conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel sistema d'informazione visti[5]; - se lo Stato membro non si avvale del sistema d'informazione visti, accertamento dell'identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato. ALLEGATO 3 ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1) - Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto; - timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad es. fotografiche). ALLEGATO 4 ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2) - Descrizione del luogo e delle circostanze in cui l'interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo; - informazioni sull'identità e/o sul soggiorno dell'interessato fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR); - informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio, ecc.; - dichiarazioni dell'interessato; - informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un corriere o di un'agenzia di viaggi; - dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera o da altri testimoni che possano attestare l'attraversamento della frontiera da parte dell'interessato; - dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi; - documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ricevute d'albergo, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; - biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di viaggi via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto. ALLEGATO 5 [pic] | [Emblema della Repubblica della Georgia] | ..............................................................………… ................................................................……….… | .................................................................…….. (Luogo e data) | (Indicazione dell'autorità richiedente) | Riferimento: .............................................…………… Destinatario: ................................................................……….… | ................................................................……….… ................................................................………… (Indicazione dell'autorità richiesta) | PROCEDURA ACCELERATA (articolo 6, paragrafo 3) RICHIESTA DI AUDIZIONE (articolo 8, paragrafo 3) DOMANDA DI RIAMMISSIONE ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo del [....] di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Georgia A. DATI PERSONALI Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): ...........................................................……………………………… 2. Nome da nubile: ...........................................................……………………………… 3. Data e luogo di nascita: ...........................................................……………………………… | Fotografia | 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): …………………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi): ...........................................................................................................................………..................………………. 6. Cittadinanza e lingua: ...........................................................................................................................………...................……………… 7. Stato civile: ( coniugato/a ( celibe/nubile ( divorziato/a ( vedovo/a Per le persone coniugate: nome del coniuge: .............................................................................................................................. nome e età dei figli (eventuali) ........................................................................................... ........................................................................................... ………………………....………………….......................... .......................................................................................... 8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto: ............................................................................................................................………....................………… B. DATI PERSONALI DEL CONIUGE (EVENTUALE) 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): ....................................................................................................... 2. Nome da nubile: ……………………………………...........................................................……………………………… 3. Data e luogo di nascita: …………………………............................................................……………………………… 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): …………………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi): ...........................................................................................................................………..................………………. 6. Cittadinanza e lingua: ...........................................................................................................................………...................……………… C. DATI PERSONALI DEI FIGLI (EVENTUALI) 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): ....................................................................................................... 2. Data e luogo di nascita: …………………………............................................................……………………………… 3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): …………………………………………………………………………………………...................…………………. 4. Cittadinanza e lingua: ...........................................................................................................................………...................……………… D. INDICAZIONI PARTICOLARI SULLA PERSONA DA TRASFERIRE 1. Condizioni di salute (ad es. eventuale riferimento a cure mediche speciali; denominazione latina di eventuali malattie contagiose, ecc.): ............................................................................................................................................……………………… 2. Indicare se si tratta di un soggetto particolarmente pericoloso (ad es. persona sospettata di reati gravi, di comportamento aggressivo, ecc): ............................................................................................................................................……………………… E. ELEMENTI DI PROVA ALLEGATI 1. .................................................................………… (Passaporto n.) | ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) | ..................................................................………… (Autorità di rilascio) | ......................................................................……….. (Data di scadenza) | 2. .................................................................………… (Carta d'identità n.) | ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) | ..................................................................………… (Autorità di rilascio) | ......................................................................………… (Data di scadenza) | 3. .................................................................………… (Patente di guida n.) | ......................................................................………... (Data e luogo di rilascio) | ..................................................................………… (Autorità di rilascio) | ......................................................................………… (Data di scadenza) | 4. .................................................................………… (Altro documento ufficiale n.) | ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) | ..................................................................………… (Autorità di rilascio) | ......................................................................………… (Data di scadenza) | F. OSSERVAZIONI ....................................................................................................................................................................…………… ....................................................................................................................................................................…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………... ................................................... (firma) (timbro) ALLEGATO 6 [pic] | [Emblema della Repubblica della Georgia] | ..............................................................………… ................................................................……….. | .................................................................……… (Luogo e data) | (Indicazione dell'autorità richiedente) | Riferimento: ................................................................………… Destinatario: ................................................................…………. | ................................................................………… ................................................................………… (Indicazione dell'autorità richiesta) | DOMANDA DI TRANSITO ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo del [....] di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Georgia A. DATI PERSONALI 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): ............................................................. 2. Nome da nubile: ............................................................. 3. Data e luogo di nascita: ............................................................. | Fotografia | 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): ……………………………………………………………………………………………. 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi): .......................................................................................................……………….…… 6. Cittadinanza e lingua: ...........................................................................................................………………….. 7. Tipo di documento di viaggio e numero: .............................................................................................................................………… B. OPERAZIONE DI TRANSITO 1. Tipo di transito ( aereo | ( terrestre | 2. Stato di destinazione finale …………………………………………………………………………………. 3. Eventuali altri Stati di transito ……………………………………………………………………………………… 4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (articolo 13, paragrafo 2) ( sì | ( no | 6. Conoscenza dei motivi di rifiuto del transito (articolo 13, paragrafo 3) ( sì | ( no | C. OSSERVAZIONI ...........................................................................................................................……………. ..........................................................................................................................……………. ..........................................................................................................................…………….. .................................................................................………………………….…………….. ................................................... (firma) (timbro) Dichiarazione comune relativa all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1 Le parti convengono che, ai sensi delle richiamate disposizioni, "entra direttamente" dal territorio della Georgia colui che arriva nel territorio degli Stati membri senza essere passato per un paese terzo ovvero, quando lo Stato richiesto è uno degli Stati membri, arriva nel territorio della Georgia senza essere passato per un paese terzo. Non è considerato ingresso il transito per un aeroporto di un paese terzo. Dichiarazione comune relativa alla Danimarca Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Georgia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo. Dichiarazione comune relativa all'Islanda e alla Norvegia Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Georgia concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo. Dichiarazione comune relativa alla Svizzera Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Svizzera, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 1° maggio 2008. È pertanto opportuno che la Georgia concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo. [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994. [4] Ibidem. [5] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.