52010PC0176

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (Testo rilevante ai fini del SEE) /* COM/2010/0176 def. - CNS 2010/0097 */


SANCO/6442/2009 Rev. 3 (POOL/D4/2009/6442/6442R3-EN.doc)

[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 23.4.2010

COM(2010)176 definitivo

2010/0097 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia

(Testo rilevante ai fini del SEE) (presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Groenlandia e l'Unione europea intendono stipulare un accordo sanitario riguardante i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, i tunicati e gli echinodermi (vivi e non) destinati al consumo umano, nonché per i prodotti da essi derivati, quali farina di pesce o olio di pesce. In virtù di tale accordo la Groenlandia sarebbe autorizzata a commercializzare questi prodotti nell'Unione sulla base delle norme che regolano il mercato interno, a condizione che il paese attui la legislazione sanitaria europea e, se del caso, le norme di polizia sanitaria relative ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi vivi e ai loro sottoprodotti.

Il rapporto giuridico esistente tra l'Unione europea e la Groenlandia è fondato su due elementi. La Groenlandia fa parte dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); tale rapporto è disciplinato quindi in primo luogo dagli articoli 198 – 204 del TFUE attuati dalla decisione sull'associazione d'oltremare (OAD)[1] e dalla decisione PTOM 2006/526/CE relativa alla Groenlandia[2]. Tali disposizioni prevedono principalmente un sostegno dell'Unione europea ai PTOM per promuovere il loro sviluppo economico e sociale e instaurare strette relazioni economiche con l'Unione nel suo insieme. Tra queste figurano inoltre disposizioni sullo scambio delle merci, in particolare riguardo all'accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi doganali per i prodotti originari dei PTOM. Diversamente, non facendo parte del mercato unico, i PTOM devono ottemperare agli obblighi che incombono ai paesi terzi (tra le altre cose, in materia di norme sanitarie).

A norma dell'articolo 204 del TFUE, quanto disposto agli articoli 198 - 203 si applica alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato.

La forma giuridica adatta per il previsto accordo in materia sanitaria e di polizia sanitaria tra l'Unione e la Groenlandia relativamente all'importazione di questi prodotti è, in base all'articolo 203 del TFUE, una decisione del Consiglio.

Una decisione basata sull'articolo 203 costituisce uno strumento di diritto dell'Unione europea tale da istituire obblighi tra l'Unione e i suoi Stati membri. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese (Danish Veterinary and Food Administration, DVFA), attraverso il suo organismo regionale per il controllo veterinario e il controllo degli alimenti in Groenlandia, il "Fodevareregionen Nordjylland", è l'autorità competente in Groenlandia in questo campo ed è responsabile dell'efficace applicazione della legislazione dell'Unione europea in materia sanitaria e di polizia sanitaria per i prodotti in questione. La DVFA ha fornito ufficialmente garanzie sul rispetto da parte della Groenlandia delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea, in particolare in materia di controlli all'importazione.

La decisione del Consiglio è accompagnata da una dichiarazione politica espressa attraverso una dichiarazione congiunta dell'Unione europea, da un lato, e dei governi della Groenlandia e della Danimarca, dall'altro, per rafforzare ulteriormente le relazioni e la cooperazione tra l'UE e la Groenlandia sulla base di interessi ampiamente condivisi, a vantaggio dei loro scambi commerciali e per dotare le relazioni reciproche di una prospettiva a lungo termine.

2010/0097 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla disciplina dell'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[3],

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1. La Groenlandia figura nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del trattato. In conformità dell'articolo 198 del trattato, l'associazione mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori d'oltremare e ad instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

2. La Danimarca e la Groenlandia hanno chiesto che le relazioni commerciali tra l'Unione e la Groenlandia per quanto riguarda i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini e i loro sottoprodotti originari della Groenlandia conformemente alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea[4], siano autorizzate conformemente alle norme che regolano il commercio all'interno dell'Unione.

3. Occorre che in tali relazioni commerciali sia garantito il rispetto, oltre che delle norme sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca, anche delle norme in materia di salute degli animali e di sicurezza degli alimenti stabilite dalla legislazione dell'Unione.

4. Di conseguenza, la Danimarca e la Groenlandia devono impegnarsi a che le spedizioni nell'Unione europea di prodotti originari della Groenlandia siano conformi alla normativa dell'Unione applicabile in materia di salute degli animali, sicurezza degli alimenti e organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti ammissibili vanno registrati e inseriti in un elenco conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[5].

5. L'autorità competente della Groenlandia ha fornito ufficialmente garanzie alla Commissione sul controllo del rispetto delle norme dell'Unione e delle prescrizioni zoosanitarie per i prodotti in questione. Tali garanzie riguardano, in particolare, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano[6], del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale[7] e della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie[8], e contengono un impegno a rispettare le norme che regolano il commercio all'interno dell'Unione.

6. La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti[9] prevede l'elaborazione di piani nazionali di sorveglianza per gli animali d'acquacoltura. Di conseguenza, occorre estendere l'applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.

7. L'importazione nell'Unione europea di prodotti originari della Groenlandia in conformità alle disposizioni della normativa dell'Unione relativa al commercio all'interno dell'Unione è autorizzata unicamente se la Danimarca e la Groenlandia si impegnano a recepire e ad attuare le disposizioni pertinenti in Groenlandia, prima della data d'adozione della presente decisione.La Danimarca e la Groenlandia devono impegnarsi a che le importazioni in Groenlandia da paesi terzi dei prodotti in questione siano conformi alla normativa dell'Unione in materia di salute degli animali e di sicurezza degli alimenti. I controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri della Groenlandia vanno effettuati conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità[10]. I controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri si svolgono in stretta collaborazione con i funzionari della dogana. Per semplificare tale compito è opportuno fornire alle autorità competenti i riferimenti alla nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio[11].

8. La direttiva 90/425/CEE del Consiglio[12] dispone l'introduzione di un sistema informatizzato di collegamento tra le autorità veterinarie al fine, in particolare, di facilitare lo scambio rapido di informazioni in materia di salute e benessere degli animali tra le autorità competenti (TRACES). La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES[13] prevede che gli Stati membri utilizzino TRACES a partire dal 1° aprile 2004. TRACES è essenziale ai fini dell'efficace controllo degli scambi commerciali di animali e prodotti d'origine animale; di conseguenza, occorre utilizzare tale sistema per la trasmissione di dati sulla circolazione e sugli scambi commerciali dei prodotti in Groenlandia.

9. I focolai di malattie degli animali di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità[14] devono essere notificati alla Commissione attraverso il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) conformemente alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1° marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE[15]. Per quanto riguarda i prodotti in questione, occorre estendere l'applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.

10. Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[16] istituisce un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Per quanto riguarda i prodotti in questione, occorre estendere l'applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.

11. Prima che la Groenlandia possa effettuare i controlli veterinari sui prodotti che sono importati da paesi terzi, deve essere condotta un'ispezione dell'UE in Groenlandia per verificare che i posti d'ispezione frontalieri di tale paese siano conformi alle condizioni prescritte dalla direttiva 97/78/CE, dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi[17] e dalla decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità[18].

12. Sulla scorta dei risultati positivi di detta ispezione, è opportuno inserire i posti d'ispezione frontalieri della Groenlandia nell'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES[19]. Al fine di garantire un controllo efficace dei prodotti della pesca introdotti in Groenlandia e nell'UE, è opportuno che la presente decisione sia applicata a decorrere dalla data in cui i posti d'ispezione frontalieri in Groenlandia sono aggiunti all'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.

13. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[20].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini, nonché ai loro sottoprodotti ("i prodotti"), originari della Groenlandia o introdotti in Groenlandia e successivamente introdotti nell'Unione europea.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) "molluschi bivalvi": i molluschi di cui alla definizione contenuta nell'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

b) "prodotti della pesca": i prodotti di cui alla definizione contenuta nell'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

c) "sottoprodotti": i sottoprodotti animali nell'accezione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002, derivati da prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati o gasteropodi marini;

d) "prodotti originari della Groenlandia": i prodotti di cui alla definizione contenuta nelle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE.

Articolo 3 Norme generali applicabili agli scambi commerciali tra l'Unione europea e la Groenlandia di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione europea dei prodotti originari della Groenlandia, conformemente alla normativa dell'Unione relativa al commercio all'interno dell'Unione.

2. L'importazione dei prodotti nell'Unione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'efficace recepimento e attuazione in Groenlandia delle norme applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di salute animale, sicurezza degli alimenti e organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, relative ai prodotti in questione;

b) l'elaborazione e l'aggiornamento costante da parte delle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia di un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti registrati conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004;

c) la conformità delle partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell'Unione europea alle norme applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di salute degli animali, sicurezza degli alimenti e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca;

d) la corretta applicazione delle norme stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di salute degli animali, sicurezza degli alimenti e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca all'introduzione dei prodotti in Groenlandia.

Articolo 4 Piani di sorveglianza per gli animali d'acquacoltura

Conformemente alla direttiva 96/23/CE, la Danimarca e la Groenlandia sottopongono all'approvazione della Commissione i piani di sorveglianza per la ricerca di residui e sostanze negli animali d'acquacoltura in Groenlandia.

Articolo 5 Controlli relativi ai prodotti importati in Groenlandia da paesi terzi

1. Le partite di prodotti introdotti in Groenlandia da paesi terzi sono sottoposte a controlli veterinari conformemente alle disposizioni della direttiva 97/78/CE.

Per facilitare tali controlli veterinari la Commissione fornirà alle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia i riferimenti dei prodotti nei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I della decisione 2007/275/CE della Commissione.

2. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE, sono sottoposte all'approvazione della Commissione proposte relative ai posti d'ispezione frontalieri in Groenlandia.

L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri approvati per la Groenlandia è incluso nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri approvati in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.

Articolo 6 Sistema informativo

1. Conformemente alla decisione 2004/292/CE, le informazioni relative alla circolazione e agli scambi dei prodotti in Groenlandia sono trasmesse in lingua danese, tramite il sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

2. Conformemente alla direttiva 82/894/CEE e alla decisione 2005/176/CE, le malattie degli animali acquatici relativamente ai prodotti della Groenlandia sono segnalate tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali (Animal Disease Notification System, ADNS).

3. I rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti dai prodotti in Groenlandia sono notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 7 Marchio di identificazione

Conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I.B, le partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell'Unione europea sono contrassegnate con il marchio d'identificazione relativo alla Groenlandia, "GL".

Articolo 8 Conferma del rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione

La Danimarca e la Groenlandia confermano per iscritto, prima della data d'applicazione della presente decisione di cui all'articolo 11, che sono state adottate le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 9 Misure di attuazione

Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10 Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 11 Entrata in vigore e applicabilità

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Essa si applica a decorrere dalla data in cui il primo posto di ispezione transfrontaliero della Groenlandia è inserito nell'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

[2] Decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28).

[3] GU C […], del […], pag. […].

[4] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

[5] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

[6] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

[7] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

[8] GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

[9] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

[10] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

[11] GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

[12] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

[13] GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

[14] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

[15] GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

[16] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

[17] GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

[18] GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

[19] GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

[20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.