52010PC0174




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 21.4.2010

COM(2010)174 definitivo

2010/0101 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia comunitaria in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione europea

{SEC(2010) 443}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L’Unione europea fornisce alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia di bilancio a copertura dei rischi di natura politica e sovrana in relazione alle sue attività di prestito e di garanzia sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione europea a sostegno degli obiettivi di politica estera dell’UE. La garanzia comunitaria per le attività esterne della BEI è un mezzo efficace per coniugare le risorse di bilancio dell’Unione europea (attraverso la dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne che supporta la garanzia comunitaria) e le risorse proprie della BEI, che consente di avvalersi delle risorse finanziarie della BEI assicurando al contempo che non ne venga pregiudicata la solidità finanziaria.

La portata complessiva e le condizioni generali della copertura della garanzia comunitaria a favore delle attività esterne della BEI sono state già definite da decisioni del Consiglio, i cosiddetti mandati esterni della BEI. Da ultimo, il mandato esterno della BEI per il periodo 2007-2011 è stato definito dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009[1] (in appresso la "decisione"). L’articolo 9 della decisione impone alla Commissione di presentare una relazione intermedia sulla sua applicazione corredata da una proposta di modifica, che tenga conto fra l’altro, di una valutazione esterna (cfr. sezione 2).

Sulla base dei risultati della valutazione intermedia, tale proposta mira a garantire la continuità della garanzia dell’UE sui finanziamenti esterni della BEI per il restante periodo delle attuali prospettive finanziarie 2007-2013, pur introducendo una serie di elementi nuovi nel mandato.

L’introduzione di questi nuovi elementi ha richiesto una serie di modifiche all’attuale decisione sul mandato. Ai fini di chiarezza, si è pertanto optato per la sostituzione della decisione sul mandato con una nuova decisione, in luogo della presentazione di una proposta di emendamento. La decisione proposta copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo che va dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2013.

La nuova decisione conterrà i seguenti elementi di novità:

* Attivazione del "mandato opzionale" da 2 miliardi di EUR , collocato in riserva dalla decisione. Il mandato opzionale sarà attivato non sotto forma di aumento dei singoli massimali regionali, bensì come mandato rivolto esclusivamente a progetti che contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici in tutte le regioni coperte dalla decisione.

* Sostituzione dell’attuale sistema di obiettivi regionali per le operazioni coperte da garanzia comunitaria con obiettivi orizzontali prioritari che interessano tutte le regioni coperte dal mandato esterno. Tali obiettivi prioritari saranno inclusi negli articoli della proposta di decisione e copriranno i seguenti settori: cambiamenti climatici, infrastrutture socioeconomiche e sviluppo del settore privato locale.

* Definizione da parte della Commissione, in collaborazione con la BEI e di concerto con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), di orientamenti operativi per ciascuna ragione coperta dal mandato esterno che riflettano le strategie regionali comunitarie, al fine di rafforzare il collegamento fra le attività realizzate dalla BEI conformemente agli obiettivi prioritari generali previsti dal mandato esterno e le priorità regionali dell’UE.

* Il rafforzamento della capacità della BEI di sostenere gli obiettivi di sviluppo dell’UE attraverso

- il potenziamento della valutazione e del monitoraggio da parte della BEI degli aspetti sociali e di sviluppo dei progetti.

- un maggiore accento dell’intervento della BEI su settori che favoriscono lo sviluppo dei paesi terzi, quali le infrastrutture ambientali ivi inclusi l’approvvigionamento idrico e i servizi igienici, il trasporto sostenibile e la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, la BEI aumenterà progressivamente le proprie attività a sostegno di programmi sanitari e formativi.

* Attivazione del mandato esterno della BEI nei confronti di Islanda, Bielorussia, Libia, Iraq e Cambogia.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione[2] di corredo alla proposta fornisce ulteriori dettagli sulla possibile attività della BEI a sostegno delle misure di lotta ai cambiamenti climatici nell’ambito del mandato opzionale di 2 miliardi di EUR, nonché sulle motivazioni a sostegno della proposta di attivare il mandato esterno della BEI nei confronti di Islanda, Bielorussia, Libia, Iraq e Cambogia.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Come illustrato nella sezione precedente, l’attuale decisione relativa al mandato esterno prevede un riesame intermedio dell’applicazione del mandato, basato su una valutazione esterna coordinata e gestita da un comitato di indirizzo esterno costituito da più "saggi" (SCWP), su una valutazione effettuata da un consulente esterno (COWI), nonché su valutazioni specifiche condotte dal servizio valutazione della BEI. Le specifiche del riesame intermedio sono definite nell’allegato II della decisione.

Nel corso del processo di valutazione, avviato nell’ottobre 2008 e concluso nel febbraio 2010, l’SWCP ha organizzato audizioni con alti funzionari della Commissione e della BEI, nonché con rappresentanti della società civile, il Parlamento europeo, istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee[3] (EBFI) nonché con centri studi europei. Inoltre, alcuni membri dell’SWCP hanno visitato un certo numero di paesi beneficiari e hanno avuto incontri con rappresentanti delle autorità nazionali e del settore privato, nonché con COWI e con il servizio valutazione della BEI. La valutazione di COWI ha incluso colloqui con funzionari della Commissione e della BEI nonché specifici casi di studio per paese e per progetto.

La relazione dell’SCWP è disponibile all’indirizzo: http://www.eib.org/about/documents/mtr-external-mandate-report-steering-committee.htm. La relazione COWI è disponibile all’indirizzo:http://ec.europa.eu/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm.

I risultati delle relazioni di valutazione sono riassunti e analizzati nella relazione della Commissione[4] sul riesame intermedio allegata alla presente proposta. Le proposte di modifica dell’attuale mandato, oggetto della presente proposta di decisione, si basano su tale relazione.

L’SCWP ha inoltre fornito una serie di suggerimenti per la futura riforma delle azioni esterne dell’UE, ivi incluse le attività esterne della BEI. Tali suggerimenti saranno sottoposti a un ulteriore processo di valutazione con la partecipazione della Commissione, dell’EEAS, della BEI, di altre IFI e EBFI, che si concluderà in tempo per le nuove proposte della Commissione relative al prossimo quadro finanziario dell’UE.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio si basa sulla duplice base giuridica costituita dagli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. La proposta è conforme al principio di proporzionalità, poiché la garanzia comunitaria si è rivelata un mezzo efficace e poco costoso per coprire i rischi politici e sovrani connessi alle operazioni esterne della BEI a sostegno delle politiche esterne dell’UE. Il rinnovo della garanzia comunitaria consentirà di continuare la pratica attuale, efficace e solida sotto il profilo economico. |

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il fondo di garanzia per azioni esterne (il "fondo di garanzia") di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009[5] del Consiglio, finanziato tramite trasferimenti annui dal bilancio generale dell’UE, protegge il bilancio comunitario da possibili shock dovuti, fra l’altro, a perdite sulle operazioni di finanziamento esterno della BEI.

Le implicazioni di bilancio relativamente alla dotazione del fondo di garanzia, nonché alle risorse umane ed amministrative incaricate dell’amministrazione della garanzia comunitaria sono definite nella scheda finanziaria che correda la proposta.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Illustrazione dettagliata della proposta

L’articolo 1 rinnova la garanzia comunitaria per il restante periodo delle attuali prospettive finanziarie 2007-2013, con la possibilità di un ulteriore rinnovo di sei mesi per assicurare la continuità delle operazioni di finanziamento della BEI. La garanzia comunitaria copre il 65% dell’ammontare complessivo dell’assistenza finanziaria in essere erogata dalla BEI ivi inclusi gli oneri accessori (cioè interessi, commissioni ed eventuali altri oneri dovuti dal debitore garantito alla BEI in base al contratto di mutuo o di garanzia), conformemente alla presente decisione. L’articolo sottolinea inoltre che la BEI utilizza le proprie regole e procedure ai fini della concessione di finanziamenti coperti da garanzia comunitaria, precisando tuttavia che detta garanzia sarà riservata ai finanziamenti della BEI a sostegno degli obiettivi di politica esterna dell’UE.

L’articolo 2 definisce i massimali delle operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia comunitaria. Gli attuali massimali regionali sono confermati e riportati in un Allegato alla proposta di decisione. Il mandato opzionale di 2 miliardi di EUR – la cui possibile attivazione era rinviata all’esito del riesame intermedio – è attivato come dotazione specifica dedicata al finanziamento di progetti relativi ai cambiamenti climatici. L’articolo fornisce inoltre una definizione dei progetti che si possono annoverare fra quelli che contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici.

L’articolo 3 determina gli obiettivi prioritari orizzontali che andranno perseguiti dalle operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia comunitaria. Ciò conferirà al mandato una più chiara identità, incentrandolo su settori in cui la BEI gode di un vantaggio comparativo e di particolari competenze, come i cambiamenti climatici, le infrastrutture economiche e lo sviluppo del settore privato locale (in particolare le PMI). L’integrazione regionale sarà uno degli obiettivi fondamentali di tutte le attività di finanziamento della BEI.

L’articolo 4 elenca i paesi che rientrano nell’ambito di applicazione della proposta e ne disciplina l’ammissibilità. Rispetto all’attuale decisione relativa al mandato, è sancita l’ammissibilità ai finanziamenti della BEI assistiti dalla garanzia comunitaria per Islanda, Bielorussia, Libia, Iraq e Cambogia, a riprova dei progressi compiuti nelle relazioni dell’UE con tali paesi. Una giustificazione più dettagliata dell’estensione della garanzia comunitaria alle attività di finanziamento della BEI in tali paesi è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione[6] di corredo alla presente proposta. Si è tenuto conto della situazione politica in questi paesi e delle relazioni bilaterali con l’UE, della situazione relativa alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, nonché della situazione macroeconomica e delle necessità di investimenti a livello nazionale. Come nella decisione attualmente in vigore, l’inclusione di nuovi paesi in cui operare ovvero la sospensione dei finanziamenti della BEI in un paese coperto dal mandato per motivi legati al rispetto dei diritti umani o per altre ragioni, continueranno ad essere decise secondo la procedura legislativa ordinaria.

L’articolo 5 illustra in dettaglio i requisiti relativi al collegamento fra le attività esterne della BEI e le politiche dell’UE. Esso è volto a garantire che gli obiettivi prioritari delineati nel mandato siano effettivamente attuati dalla BEI e che le sue operazioni di finanziamento siano complementari alle corrispondenti politiche, programmi e strumenti di assistenza comunitaria nelle varie regioni. La traduzione di tali obiettivi in operazioni di finanziamento avverrà tramite lo sviluppo di orientamenti operativi regionali per i finanziamenti della BEI ai sensi della presente proposta di decisione. L’articolo 5 stabilisce che la Commissione debba informare il Parlamento europeo e il Consiglio degli orientamenti operativi fissati; esso prevede inoltre che la BEI sviluppi strategie di finanziamento appropriate per l’effettiva realizzazione delle operazioni di finanziamento. Inoltre, esso specifica che non godranno della garanzia comunitaria quelle operazioni di finanziamento della BEI per le quali la Commissione dovesse emettere parere negativo nel quadro della procedura di cui all’articolo 19 dello statuto della BEI.

L’articolo 6 mira a garantire che la BEI effettui un’approfondita analisi ("due diligence") degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti per i quali si richiede la garanzia comunitaria, ivi inclusa la valutazione dell’impatto sociale, in modo che solo i progetti sostenibili dal punto di vista economico, finanziario, ambientale e sociale accedano al sostegno del mandato.

L’articolo 7 illustra in dettaglio le modalità di rafforzamento della cooperazione fra la Commissione e la BEI e, se del caso, il SEAE. Esso è volto a garantire che a tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte allo sviluppo dei progetti a valle, le operazioni di finanziamento esterno della BEI siano conformi e sostengano le politiche in materia di relazioni esterne dell’UE e gli obiettivi prioritari di cui alla presente decisione.

L’articolo 8 stabilisce in dettaglio le modalità della cooperazione rafforzata con le altre istituzioni finanziarie internazionali.

L’articolo 9 delinea la natura della garanzia comunitaria, che coprirà i rischi politici o sovrani connessi alle operazioni di finanziamento realizzate dalla BEI. Esso inoltre impone alla BEI di definire una politica ai fini della decisione di richiedere la garanzia comunitaria per le operazioni ammissibili o di finanziarle a proprio rischio. Lo scopo di tale politica sarà di assicurare che la garanzia comunitaria sia utilizzata nel modo più vantaggioso per i beneficiari, per esempio in paesi e per operazioni che incontrano difficoltà nel reperire finanziamenti a condizioni accettabili sul mercato dei capitali, mentre i beneficiari di prestiti in paesi che hanno maggior affidabilità creditizia ("investment grade"), od organizzazioni "investment grade" aventi sede in paesi di bassa affidabilità creditizia potranno accedere ai finanziamenti che la BEI eroga a proprio rischio.

L’articolo 10 introduce requisiti più rigorosi in materia di comunicazione e di informazione contabile sia per la BEI che per la Commissione.

L’articolo 11 specifica le responsabilità della BEI per quanto riguarda il recupero di eventuali crediti per conto della Commissione.

L’articolo 12 prevede che le disposizioni e le procedure relative alla garanzia comunitaria vengano stabilite in dettaglio in un accordo di garanzia stipulato tra la Commissione e la BEI.

L’articolo 13 prevede che la Commissione presenti, ove opportuno, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa all’istituzione di una garanzia comunitaria nell’ambito del prossimo quadro finanziario.

L’articolo 14 prevede che la Commissione presenti una relazione finale sull’applicazione della decisione proposta entro il 31 2014.

La sezione dei "considerandi" include, fra l’altro, il quadro politico della proposta di mantenimento della garanzia comunitaria e i risultati principali del riesame intermedio.

2010/0101 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia comunitaria in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell’Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 intraprende operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione europea a sostegno della politica estera dell’UE. Ciò consente di integrare le risorse del bilancio UE disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari.

(2) Per sostenere l’azione esterna dell’Unione europea e al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell’UE senza incidere sul proprio merito di credito, la maggior parte delle sue operazioni nelle regioni esterne hanno beneficiato di una garanzia a valere sul bilancio comunitario, amministrata dalla Commissione.

(3) Da ultimo, la garanzia comunitaria è stata fissata per il periodo 2007-2011 dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità[7].

(4) Il fondo di garanzia per azioni esterne (il "fondo di garanzia"), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009[8], garantisce una riserva di liquidità per il bilancio comunitario in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI e altre azioni esterne dell’UE.

(5) Come imposto dalla decisione n. 633/2009/CE, la Commissione e la BEI hanno preparato un riesame intermedio delle operazioni di finanziamento esterne della BEI, basato su una valutazione esterna indipendente sotto la supervisione di un comitato di indirizzo di "saggi", un riesame effettuato da un consulente esterno e valutazioni specifiche prodotte dalla BEI stessa. Il 12 febbraio 2010, il comitato di indirizzo ha presentato una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BEI contenente le proprie conclusioni e raccomandazioni.

(6) La relazione del gruppo di "saggi" ha concluso che la garanzia dell’UE alla BEI rappresenta uno strumento di politica incisivo ed efficace che esercita una notevole influenza finanziaria e politica e che dovrebbe essere mantenuto al fine di coprire i rischi di natura politica o sovrana. Al fine di massimizzare il valore aggiunto e l’efficacia delle operazioni esterne della BEI, sono stati proposti alcuni emendamenti alla decisione n. 633/2009/CE.

(7) Gli importi coperti dalla garanzia comunitaria in ciascuna regione dovrebbero continuare a rappresentare i massimali di finanziamento della BEI coperti dalla garanzia, e non obbiettivi che la BEI sia tenuta a raggiungere.

(8) Oltre ai massimali regionali, un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR dovrebbe essere attivato e stanziato come dotazione a sostegno delle operazioni di finanziamento della BEI nel settore della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni coperte dal mandato. La BEI potrebbe contribuire con conoscenze specifiche e risorse proprie, in stretta collaborazione con la Commissione, al sostegno alle autorità pubbliche e al settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici e utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Riguardo ai progetti di mitigazione e adattamento, le risorse della BEI dovrebbero essere integrate ove possibile, da aiuti a valere sul bilancio comunitario, tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell’assistenza esterna dell’UE.

(9) È necessario prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda l'allocazione regionale nell'ambito del Mandato sui cambiamenti climatici per consentire di attingere nel modo più rapido ed efficace possibile ai finanziamenti disponibili nel triennio 2011-2013. Qualora l'importo totale delle operazioni di finanziamento in questione dovesse superare i 2 miliardi di euro disponibili, la Commissione e la BEI dovrebbero cercare di garantire una distribuzione equilibrata tra le regioni interessate, sulla base delle priorità stabilite per l'aiuto esterno nell'ambito del Mandato generale.

(10) Inoltre, la valutazione ha messo in luce che, per quanto le operazioni finanziarie della BEI realizzate nel periodo della valutazione (2000-2009) siano state generalmente conformi alle politiche esterne dell’UE, il collegamento fra gli obiettivi di politica comunitaria e la loro realizzazione operativa da parte della BEI dovrebbe essere rafforzato e reso più esplicito e strutturato.

(11) Per migliorare la coerenza del mandato e rafforzare l’orientamento dell’attività di assistenza finanziaria esterna della BEI alle politiche dell’UE e per garantire il massimo vantaggio per i beneficiari, la presente decisione dovrebbe definire obiettivi prioritari orizzontali nel mandato relativamente alle operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi ammissibili, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un’esperienza consolidata. In tutte le regioni coperte dalla presente decisione, la BEI dovrebbe quindi finanziare progetti nei settori della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, delle infrastrutture sociali ed economiche (in particolare il settore dei trasporti, quello energetico ivi incluse le energie rinnovabili, la sicurezza energetica, le infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, nonché le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e lo sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI). In queste aree, l’integrazione regionale fra i paesi partner, ivi inclusa l’integrazione economica fra i paesi di preadesione, i paesi vicini e l’UE dovrebbe essere tra gli obiettivi fondamentali delle operazioni di finanziamento della BEI.

(12) Inoltre, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l’azione esterna dell’UE, a norma dell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all’applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l’UE è parte contraente. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo[9], le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere: lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la loro integrazione agevole e graduale nell’economia mondiale; la campagna contro la povertà; così come la conformità con gli obiettivi approvati dall’UE nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. La BEI dovrebbe dotarsi gradualmente di mezzi adeguati per soddisfare adeguatamente tali criteri.

(13) Ai sensi della presente decisione, la BEI dovrebbe rafforzare la propria azione a favore dello sviluppo, in stretto coordinamento con la Commissione e sulla base dei principi sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo. A tal fine dovrebbe intraprendere una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le proprie capacità di valutare gli aspetti sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale. Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze acquisite nell’ambito di operazioni di finanziamento all’interno dell’UE e che contribuiranno allo sviluppo del paese in questione, quali infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare progressivamente le sue attività a sostegno di programmi sanitari e di istruzione, nonché di adattamento ai cambiamenti climatici e, laddove appropriato, collaborare con altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). Ciò richiederà l’accesso a fondi di aiuto ed un progressivo aumento delle risorse umane dedicate alle attività esterne della BEI. L’attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell’UE concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI dovrebbe definire indicatori di prestazione collegati agli aspetti di sviluppo dei progetti e i loro risultati.

(14) Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stata istituita la carica di Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è al contempo vicepresidente della Commissione per le relazioni esterne, nell’intento di aumentare l’efficacia e la coerenza delle relazioni esterne dell’UE. Verrà istituito un nuovo Servizio di azione esterna dell’UE (EEAS) posto sotto l’autorità dell’Alto rappresentante. In anni recenti si è assistito inoltre ad un ampliamento e rafforzamento delle politiche esterne dell’UE. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, la politica europea di vicinato, la strategia dell’UE per l’Asia centrale, i nuovi partenariati con l’America Latina e con l’Asia sudorientale, nonché il partenariato strategico dell’UE con la Russia, la Cina e l’India. Lo stesso dicasi per le politiche di sviluppo dell’UE, che ora sono state estese a tutti i paesi in via di sviluppo. Dal 2007 le relazioni esterne dell’UE sono sostenute anche da nuovi strumenti finanziari, come lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di stabilità.

(15) L’attività della BEI nei paesi in preadesione dovrebbe realizzarsi nel quadro stabilito nei partenariati per l’adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per ciascun paese e per quanto concerne il Kosovo a norma della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, con l’obiettivo di un graduale avvicinamento all’UE, e che istituiscono un quadro per l’assistenza comunitaria. La politica dell’Unione europea nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali si configura nel processo di stabilizzazione e di associazione (SAP). Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l’UE offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA). L’assistenza finanziaria preadesione, tramite l’IPA, aiuta i paesi candidati e i potenziali candidati a prepararsi agli obblighi e alle sfide richiesti dall’adesione all’UE. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull’allineamento con l’acquis comunitario e sulla preparazione alle politiche e gli strumenti comunitari.

(16) L’attività della BEI nei paesi vicini dovrebbe realizzarsi nel quadro della politica di vicinato europea, con la quale l’UE sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l’UE e i suoi partner attuano piani d’azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e l’integrazione delle reti di trasporto ed energetiche. L’Unione per il Mediterraneo, la Partnership orientale e la Sinergia del Mar Nero sono iniziative multilaterali e regionali complementari alla politica di vicinato europea, volte a promuovere la cooperazione fra l’UE e il rispettivo gruppo di paesi partner limitrofi che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L’Unione per il Mediterraneo sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l’integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l’esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. Il Partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l’associazione politica e promuovere l’integrazione economica fra l’UE e i paesi partner orientali. La Federazione russa e l’UE hanno in essere un Partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla Politica di vicinato europea ed espresso tramite gli Spazi comuni e la tabella di marcia. Ad esso si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l’UE la Russia, la Norvegia e l’Islanda.

(17) L’attività della BEI in America Latina dovrebbe realizzarsi nel quadro del Partenariato strategico fra l’UE, l’America Latina e Caraibi. Come sottolineato nel settembre 2009 dalla comunicazione della Commissione "L’Unione europea e l’America Latina: attori globali in partenariato"[10], le priorità dell’UE nell’ambito della cooperazione con l’America Latina sono la promozione dell’integrazione regionale e l’eliminazione della povertà e della disuguaglianza sociale al fine di perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Questi obiettivi di politica dovrebbero essere promossi tenendo conto dei vari livelli di sviluppo dei paesi dell’America Latina. Il dialogo bilaterale dovrebbe essere perseguito in aree di interesse comune per l’UE e l’America Latina, inclusi l’ambiente, i cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi, nonché l’energia, la scienza, la ricerca, l’istruzione superiore, la tecnologia e l’innovazione.

(18) In Asia, è opportuno che la BEI operi sia nelle economie emergenti e dinamiche, sia nei paesi meno prosperi. In questa regione diversificata, l'UE sta rafforzando i propri partenariati strategici con Cina e India, mentre sono in corso negoziati in vista di nuovi accordi di partenariato e di libero scambio con vari paesi del Sud-est asiatico. Al contempo, resta una delle grandi priorità dell’UE in Asia la cooperazione allo sviluppo; la strategia di sviluppo dell’UE nella regione asiatica persegue la lotta alla povertà tramite la promozione di una crescita economica sostenibile ampia e diversificata, la promozione di un contesto e di condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi e all’integrazione nella regione, il rafforzamento della governance, il miglioramento della stabilità politica e sociale, nonché il sostegno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015. Vengono attuate politiche congiunte a fronte di sfide comuni, quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilità, la governance e i diritti umani, nonché la prevenzione e la risposta alle calamità naturali o alle catastrofi provocate dall’uomo.

(19) La strategia dell’UE per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007, ha consolidato il dialogo regionale e bilaterale e la cooperazione dell’UE con i paesi dell’Asia centrale rispetto alle principali sfide nella regione, quali la riduzione della povertà, lo sviluppo sostenibile e la stabilità. L’attuazione della strategia ha conseguito notevoli progressi nell’ambito dei diritti umani, dello stato di diritto, della governance e della democrazia, dell’istruzione, dello sviluppo economico, del commercio e degli investimenti, nonché delle politiche in materia di energia, trasporti e ambiente.

(20) L’attività della BEI in Sudafrica dovrebbe collocarsi nel quadro del documento strategico nazionale UE-Sudafrica. I settori chiave identificati nel documento strategico sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della capacità di fornitura dei servizi e la coesione sociale. Le attività finora condotte dalla BEI in Sudafrica sono state realizzate in forte sinergia con il programma di cooperazione allo sviluppo della Commissione, incentrandosi in particolare sul sostegno al settore privato e su investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sociali (alloggi, approvvigionamento elettrico e infrastrutture comunali). Il riesame intermedio del documento strategico nazionale per il Sudafrica ha proposto di rafforzare le azioni nel settore dei cambiamenti climatici tramite attività a sostegno della creazione di posti di lavoro "verdi".

(21) Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell’UE nelle regioni interessate, dovrebbero essere ricercate le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse di bilancio dell’UE, se del caso sotto forma di garanzie, capitale di rischio e interessi a tasso agevolato e cofinanziamento degli investimenti, parallelamente all’assistenza tecnica nella fase di preparazione e realizzazione dei progetti, tramite l’IPA, l’ENPI, lo strumento di stabilità, l’EIDHR (strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo) e il DCI (strumento per la cooperazione allo sviluppo).

(22) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, occorre garantire la piena coerenza e il sostegno delle operazioni di finanziamento esterno della BEI con le politiche esterne dell’UE e gli obiettivi prioritari definiti nella presente decisione. In vista di una sempre maggiore coerenza delle azioni esterne dell'UE, è necessario rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la Commissione, il SEAE e la BEI. Allo stesso scopo, occorre rafforzare la cooperazione e il rapido scambio di informazioni fra la BEI e la Commissione a livello operativo. Di particolare importanza è assicurare l’opportuno scambio di opinioni fra la BEI, la Commissione e il SEAE già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le attività della BEI e quelle della Commissione.

(23) Le misure pratiche per la realizzazione concreta degli obiettivi del mandato generale saranno definite negli orientamenti operativi regionali sviluppati dalla Commissione, di concerto con la BEI e sentito il parere del SEAE per le questioni inerenti alle politiche, se del caso. Tali orientamenti dovrebbero basarsi sul quadro politico più ampio dell'UE per ciascuna regione, riflettere le strategie nazionali dell’UE e mirare a garantire che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti comunitari corrispondenti nelle diverse regioni interessate. La Commissione dovrebbe fornire tali orientamenti al Parlamento europeo e al Consiglio nell’ambito della presentazione annuale della propria relazione sul mandato esterno della BEI.

(24) La BEI dovrebbe preparare, di concerto con la Commissione, il programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. È opportuno che la Commissione tenga conto del piano nella sua programmazione periodica di bilancio trasmessa all'autorità di bilancio.

(25) La Commissione dovrebbe studiare lo sviluppo di una "piattaforma comunitaria per la cooperazione e lo sviluppo" in vista dell’ottimizzazione del funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. Nelle sue riflessioni, la Commissione dovrebbe consultare la BEI e le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. Tale piattaforma continuerebbe a perseguire la promozione degli accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle prerogative delle istituzioni comunitarie nell'attuazione del bilancio comunitario e dei prestiti della BEI.

(26) La BEI dovrebbe essere incoraggiata ad aumentare il numero delle proprie operazioni al di fuori dell’UE non coperte dalla garanzia comunitaria al fine di sostenere gli obiettivi di politica esterna dell’UE, in particolar modo nei paesi in fase di preadesione, in quelli destinatari dello strumento di vicinato e in quelli che godono di affidabilità creditizia ("investiment grade"), ma anche nei paesi che non godono di sufficiente affidabilità creditizia, qualora la BEI disponga di adeguate garanzie da parte di terzi. Di concerto con la Commissione, la BEI dovrebbe sviluppare una politica volta a definire quali progetti riceveranno finanziamenti nel quadro del mandato coperto da garanzia comunitaria e quali, di converso, saranno caratterizzati dall'assunzione di un rischio proprio da parte della BEI. Tale politica terrebbe conto, in particolare, della solvibilità dei paesi e dei progetti interessati.

(27) La BEI dovrebbe ampliare la gamma di strumenti di finanziamento nuovi e innovativi offerti, concentrandosi ulteriormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre, la BEI dovrebbe essere incoraggiata a erogare prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi partner attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare l’attività della BEI.

(28) Per garantire che la Banca soddisfi i requisiti del mandato nelle regioni e subregioni interessate, è necessario che alle attività esterne della BEI siano assegnate risorse umane e finanziarie adeguate. Ciò include, in particolare, una sufficiente capacità di sostenere gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell’UE, una più intensa attività di valutazione ex ante degli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo delle proprie attività, nonché un efficace controllo dei progetti durante la fase di realizzazione.

(29) Nelle sue operazioni di finanziamento al di fuori dell’UE oggetto della presente decisione, la BEI dovrebbe impegnarsi a promuovere ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le IFI e le EBFI, se del caso, inclusa eventualmente la cooperazione sulle condizioni da applicare ai vari settori e la reciproca fiducia sulle procedure, l’uso di cofinanziamenti congiunti e la partecipazione a iniziative internazionali, quali quelle che promuovono il coordinamento e l’efficacia delle misure d’aiuto. Gli sforzi di cui sopra si dovranno basare sulla reciprocità fra la BEI e altre istituzioni e richiederanno pari impegno da parte della BEI e delle altre istituzioni finanziarie per garantirne l’efficace realizzazione. In particolare, le modalità di attuazione delle operazioni di finanziamento della BEI nei paesi coperti dallo strumento di vicinato e di partenariato orientale, in Asia centrale e in Turchia sono definite in un protocollo d’intesa tripartito fra la Commissione, la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

(30) È opportuno che la BEI intensifichi la trasmissione di relazioni e informazioni alla Commissione per consentire a quest’ultima di predisporre una relazione annuale più esaustiva al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe valutare la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi, e comprendere sezioni sul valore aggiunto in linea con le politiche dell'UE e sezioni sulla cooperazione con la Commissione, altre IFI e donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento. Se del caso, la relazione dovrebbe includere riferimenti a mutamenti significativi di circostanze che giustifichino ulteriori emendamenti al mandato prima della scadenza dello stesso.

(31) È opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI continuino a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della Banca, comprese adeguate misure di controllo e di lotta all’evasione fiscale, e in ottemperanza alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Garanzia comunitaria

1. L ’Unione europea accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia a carico del bilancio per le operazioni realizzate al di fuori della Comunità (la garanzia comunitaria). La garanzia comunitaria sarà concessa come garanzia globale a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti e garanzie sui prestiti concessi per progetti d’investimento della BEI che sono ammissibili conformemente al paragrafo 2.

2. Saranno ammissibili per la garanzia comunitaria i prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI per progetti di investimento realizzati nei paesi coperti dalla presente decisione, accordati conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell’Unione europea, nei casi in cui i finanziamenti della BEI siano stati concessi conformemente ad un accordo firmato non scaduto né annullato (di seguito "le operazioni di finanziamento della BEI").

3. La garanzia comunitaria è limitata al 65% dell’importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

4. La garanzia comunitaria copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo che va dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2013. Le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte a norma della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità[11], della decisione 2008/847/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità[12] e la decisione n. 633/2009/CE continuano a beneficiare della garanzia comunitaria ai sensi della presente decisione.

5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia comunitaria alla BEI per operazioni di finanziamento al di fuori dell’UE, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione a norma dell’articolo 13, il periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.

Articolo 2Massimali del mandato

1. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperto da garanzia comunitaria per tutto il periodo 2007-2013, diminuito degli importi annullati, ammonta a 27 800 000 000 EUR, ripartito come segue:

(a) un mandato generale di 25 800 000 000 EUR

(b) un mandato relativo ai cambiamenti climatici, dell’importo di 2 000 000 000 EUR

2. Il mandato generale sarà ripartito in massimali regionali obbligatori e submassimali indicativi come indicati nell’allegato I. Nell’ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata per paese nelle regioni coperte dal mandato generale.

3. Le operazioni di finanziamento della BEI coperte dal mandato generale sono quelle che perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente decisione.

4. Il mandato sui cambiamenti climatici copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi oggetto della presente decisione, laddove tali operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno dell’obiettivo politico fondamentale dell’UE di lotta ai cambiamenti climatici, tramite l’assistenza a progetti rivolti a misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che contribuiscono all’obiettivo generale della Convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, ovvero aumentando la capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Il mandato sui cambiamenti climatici è realizzato in stretta collaborazione con la Commissione coniugando, se del caso e appropriato, le operazioni di finanziamento della BEI e i fondi di bilancio dell’UE.

5. Per quanto concerne il mandato sui cambiamenti climatici, la BEI si impegna comunque a garantire una distribuzione bilanciata delle operazioni di finanziamento sottoscritte nelle regioni di cui all’allegato II della presente decisione, entro la fine del periodo indicato nell’articolo 1, paragrafo 4. In particolare, la BEI garantisce che: i paesi della regione di cui al punto A dell’allegato II non ricevano più del 40% degli importi stanziati a valere sul presente mandato, quelli di cui al punto B non ricevano più del 50%, quelli di cui al punto C non ricevano più del 30% e la regione di cui al punto D non riceva più del 10%.

Articolo 3Obiettivi generali del mandato

1. La garanzia comunitaria sarà accordata per le operazioni di finanziamento della BEI che sostengono gli obiettivi generali indicati di seguito:

(a) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 4;

(b) sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, incluse le infrastrutture relative a trasporti, energia, ambiente, nonché delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

(c) sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno alle piccole e medie imprese.

2. Inoltre, l’integrazione regionale fra i paesi partner, inclusa l’integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi limitrofi e l’UE, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle zone di cui al paragrafo 1.

3. La BEI espande progressivamente le sue attività in settori sociali quali la sanità e l’istruzione.

Articolo 4Paesi contemplati

1. L ’elenco di paesi ammissibili o potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con la garanzia comunitaria figura nell’allegato II .

2. Per i paesi elencati nell’allegato II contraddistinti con un asterisco "*" e per altri paesi non elencati nell’allegato II, l’ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia comunitaria è decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio caso per caso, conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

3. La garanzia comunitaria copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che hanno concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate dette operazioni.

4. Qualora la situazione politica o economica di un determinato paese desti gravi preoccupazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di sospendere le nuove operazioni di finanziamento della BEI con garanzia comunitaria nel predetto paese conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

5. La garanzia comunitaria non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l’accordo su dette operazioni sia stato firmato dopo l’adesione del suddetto paese all’Unione europea.

Articolo 5Contributo delle operazioni della BEI alle politiche dell’UE

1. La Commissione elabora, di concerto con la BEI, orientamenti operativi regionali relativi alle operazioni di finanziamento della BEI oggetto della presente decisione. Nella definizione degli orientamenti, la Commissione e la BEI si consultano, ove appropriato, con il Servizio europeo per l ’azione esterna (SEAE) sulle questioni inerenti alle politiche. Gli orientamenti operativi hanno lo scopo di garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell’UE; essi si basano sul più ampio quadro politico regionale comunitario definito dalla Commissione e dal SEAE, se del caso. In particolare, gli orientamenti operativi garantiscono che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle corrispondenti politiche di assistenza comunitaria, ai programmi e agli strumenti nelle varie regioni, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli orientamenti elaborati. Nell’ambito del quadro stabilito dagli orientamenti operativi, la BEI definisce le relative strategie di finanziamento e ne garantisce l’attuazione.

2. La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell’UE è soggetta a verifica conformemente all’articolo 10.

3. Un’operazione di finanziamento della BEI non può beneficiare della garanzia comunitaria, qualora la Commissione dia parere negativo sull’operazione nel quadro della procedura di cui all’articolo 19 dello statuto della BEI.

Articolo 6Valutazione della BEI sugli aspetti dei progetti connessi allo sviluppo

1. La BEI conduce un ’analisi approfondita ("due diligence") degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia comunitaria. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione.

Se del caso, la valutazione include un’analisi delle modalità per rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI nell’arco dell’intero progetto tramite l’assistenza tecnica.

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI dovrebbe rafforzare il controllo durante la realizzazione del progetto, con riguardo, fra l’altro, all’impatto dello stesso sullo sviluppo.

Articolo 7 Cooperazione con la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna

1. Viene rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi di politica esterna dell’UE al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell’UE, in particolare definendo gli orientamenti operativi di cui all’articolo 5 e istituendo un dialogo regolare e sistematico e rapidi scambi di informazioni su:

a) documenti strategici preparati dalla Commissione, e/o il SEAE, se del caso, come i documenti strategici nazionali e regionali, i piani di azione e i documenti di preadesione;

b) i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti;

c) altri aspetti politici e operativi.

2. La cooperazione avviene su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell’UE in ogni regione.

Articolo 8Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali

1. Ove necessario, le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più spesso in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni finanziarie bilaterali europee, in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l’efficacia e assicurare una condivisione ragionevole dei rischi e condizioni conformi al progetto e al settore.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa o di altri quadri di cooperazione regionale comunitaria conclusi, ove necessario, tra la Commissione, la BEI, le principali istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni.

Articolo 9Copertura e condizioni di applicazione della garanzia comunitaria

1. Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, sempre che queste altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto del rischio di credito del paese interessato, la garanzia comunitaria copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti (di seguito "garanzia generale") .

2. In conformità con quanto disposto dal paragrafo 1, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza sono rappresentate dall’Autorità palestinese, mentre il Kosovo, a norma della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, è rappresentato dall’Amministrazione provvisoria dell’ONU in Kosovo, ovvero da un’amministrazione indicata negli orientamenti di cui all’articolo 5 della presente decisione.

3. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia comunitaria copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici ("garanzia di rischio politico"):

a) non trasferibilità della valuta;

b) espropriazione;

c) eventi bellici o disordini civili;

d) denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

4. La BEI, di concerto con la Commissione, sviluppa una politica di stanziamenti chiara e trasparente al fine di identificare le fonti di finanziamento delle operazioni che possono accedere sia alla garanzia comunitaria, sia ai finanziamenti erogati dalla BEI a proprio rischio.

Articolo 10Relazione e contabilità annuali

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, di settore, di paese e di regione, nonché il contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell’UE. In particolare, la relazione valuta la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi di cui all’articolo 5, e include sezioni sul valore aggiunto relativo al conseguimento degli obiettivi di politica dell’UE, nonché sulla cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, incluse le attività di cofinanziamento.

2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, a livello di progetto, settore, paese e regione e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna e strategici dell’UE, ivi compresa la cooperazione con la Commissione e le altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali.

3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI, necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

4. Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia generale, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con beneficiari di prestiti o debitori garantiti diversi dagli Stati.

5. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a proprie spese.

Articolo 11Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia comunitaria, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

2. La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti al più tardi alla data della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 12.

Articolo 12Accordo sulla garanzia

La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia comunitaria.

Articolo 13Riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta che istituisce una garanzia comunitaria nell’ambito del successivo quadro finanziario, se pertinente.

Articolo 14 Relazioni finali

La Commissione presenta una relazione definitiva sull ’applicazione della presente decisione entro il 31 ottobre 2014.

Articolo 15Abrogazione

La decisione n. 633/2009/CE è abrogata.

Articolo 16Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

MASSIMALI REGIONALI DEL MANDATO GENERALE

A. Paesi in fase di preadesione: 8 700 000 000 EUR;

B) paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: 12 400 000 000 EUR;

ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i) paesi mediterranei: 8 700 000 000 EUR;

ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 3 700 000 000 EUR;

C. Asia e America Latina: 3 800 000 000 EUR;

ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i) America Latina: 2 800 000 000 EUR;

ii) Asia (inclusa Asia centrale): 1 000 000 000 EUR;

D. Repubblica del Sudafrica: 900 000 000 EUR.

Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al 10% del massimale regionale tra i massimali sub-regionali indicativi nell’ambito dei massimali regionali del mandato generale.

ALLEGATO II

REGIONI E PAESI AMMISSIBILI O POTENZIALMENTE AMMISSIBILI

A. Paesi in fase di preadesione:

1. Paesi candidati

Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2. Potenziali paesi candidati

Albania, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, Montenegro, Serbia.

B . Paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato

1. Paesi del Mediterraneo

Algeria, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia.

2. Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina;

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia;

Russia.

C . Asia e America Latina

1. America Latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba (*), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.

2. Asia

Asia (esclusa Asia centrale): Afghanistan (*), Bangladesh, Bhutan (*), Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Iraq, Laos, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailandia, Vietnam, Yemen.

Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

D. Sudafrica: Repubblica del Sudafrica.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia comunitaria in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione europea.

2. QUADRO ABM / ABB

Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa:

Politica: Affari economici e finanziari

Attività ABB: Operazioni e strumenti finanziari

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione

01 04 01 06 – "Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla BEI ai paesi terzi"

01 04 01 14 – "Dotazione del fondo di garanzia"

3.2. Durata dell ’azione e dell’incidenza finanziaria

I prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI concessi nel quadro della garanzia comunitaria ("operazioni di finanziamento della BEI") potranno essere sottoscritti dalla BEI dal 2007 al 2013. È previsto un rinnovo di sei mesi nel caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano adottato una decisione che accorda una nuova garanzia comunitaria alla BEI per le operazioni di finanziamento al di fuori dell’UE entro la fine del 2013. La durata complessiva dell’azione e della sua incidenza finanziaria sarà determinata, tuttavia, dalla durata delle operazioni di finanziamento sottoscritte dalla BEI. Come previsto dall’accordo sulla garanzia sottoscritto dalla Commissione e dalla BEI, l’erogazione degli importi per le operazioni sottoscritte avverrà entro sette anni dalla scadenza del mandato.

3.3. Caratteristiche di bilancio

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione dei paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

01 04 01 06 01 04 01 14 | Diss.[13] Diss.[14] | NO NO | NO NO | NO NO | 4 4 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

- 01 04 01 06 – "Garanzia della CE sui prestiti concessi dalla BEI a paesi terzi"

La linea di bilancio ("p.m.") che riflette la garanzia di bilancio sui prestiti concessi dalla BEI a paesi terzi sarà attivata soltanto nel caso di un effettivo ricorso alla garanzia che non può essere completamente coperta dal fondo di garanzia.

- 01 04 01 14 – "Dotazione del fondo di garanzia"

La dotazione del fondo di garanzia per azioni esterne avviene conformemente al regolamento istitutivo del fondo[15]. Conformemente a tale regolamento, gli importi della dotazione richiesta sono erogati sulla base delle esposizioni in essere alla fine dell’anno. L’importo della dotazione viene calcolato all’inizio dell’esercizio "n" come la differenza tra l’importo obiettivo (9% dell’esposizione in essere) e le attività nette del fondo alla fine dell’esercizio "n-1". L’importo della dotazione è introdotto nell’esercizio "n" nel bilancio preliminare "n+1" e di fatto versato in un’unica operazione all’inizio dell’esercizio "n+1" a partire dalla linea di bilancio 01 04 01 12.

La tabella che segue riassume le stime delle risorse di bilancio necessarie per finanziare il fondo di garanzia tra il 2007 e il 2013. I dati concernenti il periodo 2007-2010 rappresentano l’effettiva esecuzione di bilancio. I calcoli si basano sul mandato proposto per i prestiti della BEI, pari a 27,8 miliardi di EUR fra il 2007 e il 2013, di cui 2 miliardi di EUR per il mandato opzionale.

Occorre rilevare che il fondo di garanzia copre anche l’assistenza macro-finanziaria e i prestiti Euratom, che non rientrano nel campo di applicazione della decisione proposta. Pertanto, le esigenze di bilancio considerano le operazioni di finanziamento sottoscritte in essere, nonché le eventuali nuove operazioni nel quadro di queste due attività.

- La stima del fabbisogno per la dotazione del fondo di garanzia per il periodo 2012-2013 si basa sul volume delle operazioni sottoscritte e delle erogazioni stimate dalla BEI. Si fa osservare che questi dati annui varieranno secondo il ritmo effettivo di operazioni sottoscritte, erogazioni e rimborso dei prestiti. Le previsioni tengono conto dell’impatto del "mandato opzionale" di 2 miliardi di EUR sulla dotazione del fondo di garanzia. Sulla base di un tasso di dotazione del 9%, l’impatto finanziario prodotto dall’assegnazione di 2 miliardi di EUR sulla dotazione del fondo ammonterà ad un massimo di 180 milioni di EUR per il periodo 2012-2020, nell’ipotesi che i prestiti corrispondenti siano interamente erogati.

Nella programmazione finanziaria della rubrica 4, è stata prevista una dotazione pari a 1,4 miliardi di EUR con una ripartizione uniforme di 200 milioni di EUR all’anno. L’importo complessivo programmato di 1,4 miliardi di EUR sarà mantenuto come "fabbisogno massimo di bilancio". Questo importo annuo inizialmente previsto di 200 milioni di EUR potrebbe essere superato nel 2012 e nel 2013, per tenere conto dell’evoluzione dei volumi erogati, così come di evoluzioni negative, quali ad esempio l’accumulo delle inadempienze[16] e di una valutazione sfavorevole delle attività[17], al fine di far fronte a situazioni estreme come indicato nel "fabbisogno massimo di bilancio" (cfr. successiva tabella).

Il fabbisogno di bilancio stimato sulla base della dotazione "normale" e straordinaria del fondo di garanzia è illustrato in dettaglio nella tabella che segue (importi reali per il periodo 2007-2011).

Spese operative[18] |

Stanziamenti d’impegno (SI) | 8.1. | a | 138,9 | 326,0 | 271,0 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 138,9 | 326,0 | 271,0 |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[19] |

Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 8.2.4. | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti d’impegno | a+c | 138,9 | 326,0 | 271,0 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 138,9 | 326,0 | 271,0 |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[20] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (SND) | 8.2.6. | e | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Costo totale indicativo dell’intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 139,8 | 326,9 | 271,9 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 139,8 | 326,9 | 271,9 |

Cofinanziamento

Non è previsto cofinanziamento.

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

La proposta ha un’incidenza finanziaria – l’effetto sulle entrate è il seguente:

se il fondo di garanzia supera l’importo-obiettivo, l’eccedenza è riversata al bilancio generale.

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP) (compresi funzionari e personale temporaneo ed esterno) – Cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Totale risorse umane | 7 | 7 | 7 | 7 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità d ’azione a breve e lungo termine

A norma della decisione n. 633/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, la garanzia comunitaria copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel periodo fra il 1° febbraio 2007 e il 31 ottobre 2011. È pertanto necessario presentare una proposta per una nuova decisione, se l’UE intende continuare ad accordare una garanzia per le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di politica comunitaria fino al 31 dicembre 2013.

5.2. Valore aggiunto dell ’intervento comunitario, coerenza della proposta ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell’UE costituiscono uno strumento molto visibile ed efficace a sostegno dell’azione esterna dell’UE. Tra i principali vantaggi dell’intervento della BEI in tali paesi si possono annoverare il trasferimento delle competenze ai promotori dei progetti e l’applicazione delle norme UE in materia di ambiente e di appalti ai progetti finanziati. Oltre ai predetti vantaggi, la BEI trasferisce in toto ai beneficiari finali i vantaggi finanziari che derivano dalla garanzia comunitaria e i costi di finanziamento interessanti della BEI, sotto forma di tassi di interesse competitivi.

Il mandato coperto dalla garanzia comunitaria fornisce il necessario sostegno politico e finanziario della Comunità ai paesi e ai progetti che altrimenti non soddisferebbero gli orientamenti e i criteri della BEI.

Le operazioni di finanziamento della BEI integreranno le attività condotte nel quadro dei nuovi strumenti di assistenza esterna. Per dare maggiore sostegno alle politiche esterne dell’UE in ciascuna regione, verrà rafforzato il legame tra le priorità della BEI e le politiche dell’UE. A tale scopo verranno rafforzati il dialogo e la cooperazione tra la BEI e la Commissione, sia nella definizione delle politiche regionali e delle strategie nazionali che a livello dei singoli progetti. Le operazioni di finanziamento della BEI possono essere utilmente combinate con le risorse di bilancio dell’UE, sotto forma di sovvenzioni o di capitale di rischio, nonché attraverso l’assistenza tecnica per la preparazione e l’attuazione dei progetti o per il rafforzamento del quadro legislativo e regolamentare.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Il principale obiettivo della proposta è promuovere il contributo della BEI alla realizzazione degli obiettivi politici dell’UE, tramite il finanziamento di progetti di investimento. Gli obbiettivi da realizzare con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato sono enunciati nella proposta di atto legislativo .

Il conseguimento degli obiettivi sarà misurato soprattutto sulla base del volume di operazioni di finanziamento della BEI per regione e per settore, nonché sulla base del volume di operazioni di finanziamento della BEI cofinanziate da altre istituzioni finanziarie internazionali e/o da programmi della Commissione, nonché da altri indicatori nel contesto di valutazioni ex-ante ed ex-post delle operazioni di finanziamento della BEI.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

Osservazioni:

Conformemente alle disposizioni vigenti, la proposta prevede che la BEI finanzi progetti di investimento secondo le proprie norme e procedure interne. La Commissione è responsabile della gestione della garanzia comunitaria. La BEI e la Commissione concludono un accordo per specificare in dettaglio le disposizioni e le procedure per l’applicazione della decisione proposta.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro della garanzia comunitaria saranno gestite dalla BEI conformemente alle norme e procedure interne della BEI, comprese idonee misure di audit, di controllo e di sorveglianza. Come previsto dallo statuto della BEI, il comitato di audit della Banca, coadiuvato da revisori esterni, è responsabile della verifica della regolarità delle operazioni della BEI e della corretta tenuta dei conti. I conti della BEI sono approvati annualmente dal consiglio dei governatori.

Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, nel quale la Commissione è rappresentata da un direttore o da un direttore supplente, approva ogni operazione di finanziamento della BEI e sorveglia che la Banca sia gestita conformemente allo statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

L’accordo tripartito tra la Commissione, la Corte dei conti e la BEI dell’ottobre 2003, rinnovato per un ulteriore periodo di quattro anni nel 2007, stabilisce in dettaglio le norme per l’effettuazione da parte della Corte dei conti delle verifiche riguardanti le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro della garanzia comunitaria.

Ai sensi dell’articolo 10 della proposta, la Commissione riferisce una volta all’anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI effettuate nell’ambito del mandato, sulla base di relazioni annuali redatte dalla BEI.

Inoltre, la BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ciascuna delle sue operazioni di finanziamento per consentirle di adempiere ai suoi obblighi di informazione o di rispondere alle richieste della Corte dei conti, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Conformemente alla decisione n. 633/2009/CE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia, elaborata sulla base di una valutazione esterna. La valutazione esterna è stata sottoposta alla supervisione e alla gestione di un comitato di indirizzo costituito da più "saggi" designati dal consiglio dei governatori della BEI, da un rappresentante della BEI e da un rappresentante della Commissione. La valutazione esterna è stata trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Le conclusioni del riesame intermedio costituiscono la base dei principali elementi della presente proposta.

Inoltre, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività di assunzione e di concessione dei prestiti nel 2008 (COM(2010) 69) include una valutazione della garanzia comunitaria in essere accordata alle operazioni realizzate dalla BEI al di fuori dell’UE. Altri documenti importanti sono la relazione all’autorità di bilancio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale – Situazione al 31 dicembre 2008 (COM(2009) 398 definitivo) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione ad essa allegato (SEC(2009)1063)..

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell ’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

I risultati della relazione di valutazione sono riassunti e analizzati nella relazione della Commissione sul riesame intermedio che accompagna la presente proposta[21].

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

La Commissione preparerà una relazione finale sull’esecuzione del mandato esterno della BEI entro il 31 ottobre 2014.

7. MISURE ANTIFRODE

La BEI è responsabile in primis dell’adozione di misure di prevenzione della frode, in particolare mediante l’applicazione alle operazioni finanziate della "politica della BEI per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, la frode, la collusione, la costrizione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nelle attività della Banca europea per gli investimenti" adottata nell’aprile 2008.

Le norme e le procedure della BEI includono, tra le disposizioni dettagliate per la lotta contro la frode e la corruzione, la competenza dell’OLAF per l’effettuazione di indagini interne. In particolare, nel luglio del 2004 il consiglio dei governatori della BEI ha adottato una decisione che stabilisce le "condizioni per lo svolgimento delle indagini interne in materia di prevenzione della frode, della corruzione e di ogni attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità".

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

I costi si basano su una stima dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del mandato (volume delle operazioni sottoscritte e dell’erogazione di prestiti), tenendo conto del meccanismo di lisciatura, d’applicazione nel caso eccezionale in cui le inadempienze dovessero superare i 100 milioni di EUR nel corso di un solo esercizio. È difficile stimare l’ammontare delle possibili inadempienze di pagamento. Tuttavia, le relazioni semestrali della Commissione sulle garanzie coperte dal bilancio consentono il factoring dei rischi massimi coperti dal bilancio (cfr. la relazione COM(2009)398 e il documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2009) 1063).

(Milioni di EUR )

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari o agenti temporanei[22] (XX 01 01) | A*/AD | 4 | 4 | 4 | 4 |

B*, C*/AST | 3 | 3 | 3 | 3 |

Personale finanziato[23] con l’art. XX 01 02 |

Altro personale[24] finanziato con l’art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 7 | 7 | 7 |

8.2.2. Descrizione delle funzioni derivanti dall ’azione

I principali compiti derivanti dalla gestione della garanzia comunitaria sono i seguenti:

- Preparazione delle proposte legislative e degli accordi di garanzia;

- gestione della procedura di approvazione;

- esecuzione della procedura annuale di bilancio;

- relazione annuale al Consiglio e al Parlamento;

- gestione delle richieste di attivazione della garanzia;

- sorveglianza della gestione del fondo di garanzia;

- contabilità;

- relazioni con la Corte dei conti, con il Parlamento e con il Consiglio.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell ’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Non rilevante

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Milioni di EUR

Tipo di risorse umane | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | - | - | - | - |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Non rilevante

[1] Decisione che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e a garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

[2] SEC(2010) 443.

[3] Istituzioni finanziarie comunitarie impegnate nello sviluppo e negli investimenti in progetti al di fuori del proprio paese.

[4] COM(2010) 173.

[5] GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10.

[6] SEC(2010) 443.

[7] GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1.

[8] GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10.

[9] Come definiti nell’elenco OCSE dei beneficiari APS (che comprende i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito nonché i paesi a medio reddito).

[10] COM(2009) 495.

[11] GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95.

[12] GU L 301 del 12.11.2008, pag. 13.

[13] Stanziamenti dissociati (SD)

[14] Stanziamenti dissociati (SD)

[15] Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

[16] I 100 milioni di EUR/anno derivano dall’attivazione della garanzia in caso di inadempienze gravi (cfr. "meccanismo di lisciatura” nel regolamento sul fondo di garanzia).

[17] Nella valutazione delle implicazioni per la dotazione di eventuali fluttuazioni nella valutazione delle attività del fondo di garanzia sono state fatte le seguenti ipotesi:- durata del portafoglio di 3,3 anni;- aumento annuo dei tassi d’interesse dell’1%;- evoluzione delle attività del fondo di garanzia risultante dalla stima della “dotazione normale”.Non ci sono implicazioni per il 2007 e per il 2008 in ragione del periodo transitorio.

[18] Spese che non rientrano nell’ambito del capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

[19] Spese che rientrano nell’articolo xx 01 04 del titolo xx.

[20] Spese che rientrano nel capitolo xx 01 diverse dagli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[21] COM(2010) 173.

[22] Il cui costo NON è coperto dall’importo di riferimento.

[23] Il cui costo NON è coperto dall’importo di riferimento.

[24] Il cui costo è coperto dall’importo di riferimento.