52010PC0119




IT

Bruxelles, 31.3.2010

COM(2010) 119 definitivo

2010/0074 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante l'iniziativa dei cittadini

{SEC(2010) 370}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sull'Unione europea introduce, accanto alla dimensione della democrazia rappresentativa sulla quale si fonda l'Unione, una dimensione interamente nuova di democrazia partecipativa, che rafforza la cittadinanza dell'Unione e riconosce il diritto di ogni cittadino di partecipare alla vita democratica dell'Unione. La democrazia partecipativa s'impernia sulle regole principali del dialogo civile alle quali le istituzioni devono attenersi, codifica la prassi già introdotta dalla Commissione di procedere ad ampie consultazioni pubbliche e, soprattutto, introduce un'importante innovazione nel funzionamento democratico dell'Unione prevedendo l'iniziativa dei cittadini, secondo la quale un milione di cittadini possono chiedere alla Commissione di presentare determinate proposte legislative.

Questa nuova disposizione costituisce un considerevole progresso verso la vita democratica dell'Unione, fornendo un'esclusiva possibilità di rendere l'Unione più vicina ai cittadini e di promuovere un più ampio dibattito transfrontaliero sui tempi politici dell'UE, riunendo i cittadini di vari Stati per sostenere un tema specifico.

Tuttavia, è doveroso sottolineare che l'iniziativa dei cittadini consiste nell'indicare un programma di lavoro. Senza incidere sul diritto d'iniziativa della Commissione, tale iniziativa obbliga nondimeno la Commissione, in quanto collegio, a prendere in seria considerazione le richieste presentate mediante le iniziative dei cittadini.

Le caratteristiche principali dell'iniziativa dei cittadini sono descritte nel trattato, nel quale è previsto in particolare che un'iniziativa provenga da almeno un milione di cittadini e che questi appartengano a un numero significativo di Stati membri. Inoltre, l'iniziativa deve situarsi nell'ambito delle attribuzioni della Commissione e deve riguardare temi per i quali, secondo il parere dei cittadini, ai fini dell'attuazione dei trattati è necessario un atto legislativo dell'Unione.

Il trattato lascia tuttavia al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire in un regolamento, nel rispetto del normale iter legislativo, le procedure e condizioni per il funzionamento concreto dell'iniziativa dei cittadini.

Per cogliere l'occasione offerta da questa nuova disposizione e per svilupparla nel suo potenziale integrale, sono necessarie procedure e condizioni di agevolazione per l'iniziativa dei cittadini, assicurando al tempo stesso il rispetto dello spirito delle disposizioni del trattato.

I principi direttivi della presente proposta sono quindi i seguenti:

– le condizioni devono assicurare che le iniziative dei cittadini siano rappresentative di un interesse dell'Unione, ma al tempo stesso devono farne uno strumento facile da utilizzare;

– le procedure devono essere semplici e di facile applicazione, ma atte a prevenire le frodi o abusi del sistema, e non devono imporre agli Stati membri oneri amministrativi non necessari.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE

Data l'importanza che la nuova disposizione del trattato riveste per i cittadini, per la società civile e per gli interessati in tutta l'UE e considerata la complessità di alcuni dei problemi da trattare, con l'adozione di un Libro verde [1] l'11 novembre 2009 la Commissione ha lanciato un'ampia consultazione pubblica. Le risposte sono state oltre 300, provenienti da un'ampia gamma d'interessati, inclusi privati cittadini, organizzazioni e pubbliche autorità. Inoltre, il 22 febbraio 2010 si è svolta a Bruxelles un'audizione pubblica per tutti coloro che hanno risposto al Libro verde.

2.1. Considerazioni generali

Nelle risposte al Libro verde è stata sottolineata la necessità che le procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini siano semplici, di facile applicazione e accessibili a tutti i cittadini dell'UE e siano proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini.

Le risposte hanno anche confermato l'esigenza che si adottino varie disposizioni per assicurare che lo strumento resti credibile e non se ne faccia un abuso e tali da garantire condizioni uniformi per sostenere in tutta l'UE un'iniziativa dei cittadini.

2.2. Assicurare che le iniziative dei cittadini siano rappresentative di un interesse dell'Unione

Per quanto riguarda il numero minimo di Stati membri di appartenenza dei cittadini che sostengono un'iniziativa dei cittadini, le risposte concordano nel ritenere adeguata la soglia di un terzo degli Stati membri. Molte risposte, soprattutto quelle provenienti da organizzazioni, si dichiarano favorevoli a una soglia più bassa, indicata perlopiù a un quarto degli Stati membri.

Nelle risposte è stata inoltre confermata l'esigenza che i firmatari di un'iniziativa dei cittadini comprendano almeno un numero minimo di cittadini di ciascuno degli Stati membri proponenti. Molte risposte concordano nel ritenere adeguata la soglia dello 0,2% della popolazione, mentre in altre è indicato che sarebbe preferibile una soglia più bassa poiché, anche se l'intento è prevenire gli abusi, la soglia non deve esser vista come una barriera a presentare un'iniziativa. Infine, alcune risposte si pronunciano a favore di una diversa impostazione per stabilire la soglia, sostenendo che una percentuale fissa per tutti gli Stati membri non è equa e che sarebbe molto più facile, per esempio, raccogliere dichiarazioni di sostegno di 1 000 cittadini (pari allo 0,2% della popolazione) in Lussemburgo che di 160 000 cittadini in Germania e che quindi gli Stati proponenti sarebbero piuttosto quelli con una popolazione non molto numerosa che quelli con una grande popolazione.

2.3. Disposizioni per la raccolta e verifica delle dichiarazioni di sostegno

Le risposte sono perlopiù favorevoli all'idea di un corpus comune di disposizioni procedurali per la raccolta e la verifica delle dichiarazioni di sostegno, così da assicurare una prassi uniforme in tutta l'UE ed evitare agli organizzatori di dover rispettare norme differenti in ciascuno Stato membro.

Inoltre, la maggior parte delle risposte non ritiene auspicabili restrizioni specifiche riguardo alle modalità di raccolta delle firme e vorrebbe che i cittadini dell'Unione potessero firmare un'iniziativa dappertutto – per esempio per strada – indipendentemente da dove vivono o di quale Stato sono cittadini.

Quasi all'unanimità, nelle risposte è chiesto che sia consentito ai cittadini d'inviare per via elettronica la loro dichiarazione di sostegno a un'iniziativa.

La consultazione ha anche confermato che è opportuno stabilire un limite temporale per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno di un'iniziativa. Perlopiù, le risposte concordano nel ritenere adeguato il termine di un anno, ma molte si dichiarano favorevoli a un periodo più lungo (18 mesi) o più breve (6 mesi).

Inoltre, le risposte sono in genere favorevoli a un sistema obbligatorio di registrazione delle proposte d'iniziativa su un sito web specifico messo a disposizione dalla Commissione europea prima dell'inizio della raccolta delle dichiarazioni di sostegno, ritenendo che la registrazione consentirebbe di seguire l'andamento dell'iniziativa in corso e costituirebbe uno strumento per la comunicazione e la trasparenza.

Infine, le risposte si sono perlopiù dichiarate favorevoli a fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa dei cittadini, età che secondo molte risposte dovrebbe corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo. Tuttavia, alcune risposte indicano che sarebbe preferibile fissare l'età minima a 16 anni, dato che l'iniziativa dei cittadini è non una votazione ma soltanto un'iniziativa intesa a indicare un programma di lavoro e che fissare l'età minima a 16 anni in tutta l'UE susciterebbe maggiore interesse e dibattiti sulle questioni europee tra i giovani.

2.4. Esame delle iniziative da parte delle Commissione

Perlopiù, le risposte concordano nel ritenere adeguato il termine di sei mesi entro il quale la Commissione dovrà esaminare un'iniziativa e giungere a una conclusione al riguardo.

Nondimeno, dalla consultazione sono emersi punti di vista diversi per quanto riguarda la questione dell'ammissibilità delle proposte d'iniziativa.

Alcune risposte ritengono che l'ammissibilità di un'iniziativa dei cittadini debba essere verificata prima che siano state raccolte tutte le dichiarazioni di sostegno, così da evitare uno spreco di risorse e la frustrazione dei cittadini che hanno aderito con la loro firma a un'iniziativa che ha riscosso successo ma che poi è stata dichiarata non ammissibile.

Altre risposte sono invece contrarie a una verifica a priori dell'ammissibilità, sostenendo che il dibattito suscitato in tutta l'Europa da un'iniziativa è più importante del risultato finale. È stato fatto notare che sarebbe inopportuno che la Commissione potesse impedire, sin dall'inizio, un dibattito e una campagna pubblici su un'iniziativa dei cittadini anche se essa non si situa nell'ambito delle sue attribuzioni.

3. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

3.1. Numero minimo di Stati membri (articolo 7)

Nella proposta si stabilisce a un terzo il numero minimo di Stati membri, basandosi su altre disposizioni del trattato secondo le quali nove Stati membri o almeno un terzo di tutti gli Stati membri bastano ad assicurare la rappresentanza di un interesse dell'Unione. Si tratta della soglia stabilita nelle disposizioni sulla "cooperazione rafforzata", le quali prevedono che "vi partecipino almeno nove Stati membri" [2]. Ed è anche la soglia prevista per attivare la procedura di sussidiarietà di cui all'articolo 7, secondo comma, del Protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai trattati.

Questa soglia riflette anche l'esito della consultazione pubblica.

3.2. Numero minimo di cittadini per Stato membro (articolo 7 e Allegato I)

Tenuto conto dell'argomentazione presentata nell'ambito della consultazione, secondo cui una percentuale fissa per tutti gli Stati membri non sarebbe equa, nella proposta è prevista una soglia fissa per ciascuno Stato membro, in proporzione decrescente rispetto alla popolazione di ogni Stato, stabilendo una soglia minima e un massimale.

Per assicurare che tali soglie si fondino su criteri obiettivi, la Commissione le ha basate su un multiplo del numero di membri del Parlamento europeo per ciascuno Stato membro [3]. Il multiplo scelto è 750, per rispondere alle richieste di molti interessati di fissare la soglia al di sotto dello 0,2% della popolazione e anche per tener conto dei timori riguardo a una soglia troppo bassa per gli Stati membri con una popolazione non numerosa. In effetti, mediante il fattore di moltiplicazione di 750, per oltre metà degli Stati membri la soglia sarebbe più bassa o molto più bassa dello 0,2% della popolazione, mentre sarebbe più alta per gli Stati membri con una popolazione non numerosa.

Il sistema consentirà dunque un numero proporzionalmente inferiore di firmatari per gli Stati membri più popolati e un numero proporzionalmente superiore per gli Stati con una popolazione non numerosa.

3.3. Età minima (articolo 3, paragrafo 2)

In base all'esito della consultazione, nella proposta è stabilita come età minima l'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

3.4. Registrazione delle proposte d'iniziativa (articolo 4)

Nella proposta è previsto un sistema obbligatorio di registrazione delle proposte d'iniziativa in un registro elettronico reso disponibile dalla Commissione, il che riflette l'ampio sostegno ottenuto da tale opzione nel corso della consultazione. La registrazione non implica che la Commissione abbia approvato tale iniziativa dei cittadini.

3.5. Procedure e condizioni per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno (articoli 5 e 6)

Nella proposta non sono previste restrizioni riguardo alle modalità di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il che concorda con l'auspicio espresso dalla maggior parte degli interessati, secondo cui l'operazione di raccolta delle firme dovrebbe essere libera.

Inoltre, secondo quanto richiesto nelle risposte alla consultazione, nella proposta è prevista anche la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per via elettronica. Tuttavia, per assicurare che le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica siano altrettanto genuine di quelle raccolte su carta e che gli Stati membri possano verificarle allo stesso modo, nella proposta è prescritto che nei sistema di raccolta per via elettronica siano incorporati adeguati dispositivi di sicurezza e che gli Stati membri certifichino che i loro sistemi rispettano le norme di sicurezza, ferma restando la responsabilità degli organizzatori in materia di protezione dei dati personali. Poiché ai fini dell'attuazione di questa disposizione sono necessarie particolareggiate specifiche tecniche, si propone che la Commissione stabilisca tali specifiche mediante misure di esecuzione. Nondimeno, si dovrebbe consentire la raccolta per via elettronica sin dall'inizio.

3.6. Termine per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno (articolo 5, paragrafo 4)

Nella proposta è previsto un termine di 12 mesi per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il che riflette la duplice necessità, confermata dalle risposte al Libro verde, di assicurare che le iniziative dei cittadini restino pertinenti e che il periodo di raccolta sia sufficientemente lungo, considerata la complessità di tale operazione in tutta l'Unione europea.

3.7. Decisione sull'ammissibilità delle proposte d'iniziativa dei cittadini (articolo 8)

Nella proposta è previsto che l'organizzatore di un'iniziativa presenti alla Commissione la richiesta di decisione sull'ammissibilità dell'iniziativa dopo aver raccolto 300 000 dichiarazioni di sostegno di firmatari cittadini di almeno tre Stati membri.

Le soglie scelte per questa verifica dell'ammissibilità corrispondono grosso modo a un terzo delle soglie finali richieste per presentare un'iniziativa alla Commissione: è infatti necessario almeno un milione di dichiarazioni di sostegno di almeno un terzo degli Stati membri. Si può quindi ritenere che un terzo di tali soglie costituisca un campione sufficientemente rappresentativo per poter procedere alla verifica dell'ammissibilità.

La Commissione avrà due mesi di tempo per esaminare la proposta e per decidere se l'iniziativa rientri nell'ambito delle sue attribuzioni e riguardi una questione per la quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, è possibile l'adozione di un atto legislativo dell'Unione.

Questa impostazione riflette l'esigenza, espressa nel corso della consultazione, che l'ammissibilità legale di un'iniziativa sia valutata in uno stadio precoce, prima che siano state raccolte tutte le dichiarazioni di sostegno e prima che gli Stati membri debbano procedere alla loro verifica. Non è tuttavia previsto che l'ammissibilità sia accertata sin dall'inizio, prima della registrazione delle iniziative, poiché un importante obiettivo è promuovere il pubblico dibattito sulle questioni europee, anche se in ultima analisi un'iniziativa non rientrasse nelle attribuzioni giuridiche della Commissione. Inoltre, l'impostazione scelta evita di dar l'impressione che la Commissione si sia pronunciata favorevolmente su un'iniziativa a titolo autonomo, prima che siano raccolte le dichiarazioni di sostegno, ed evita agli Stati membri l'onere amministrativo di procedere alla verifica delle dichiarazioni di sostegno ricevute per un'iniziativa che possa infine esser ritenuta non ammissibile.

3.8. Disposizioni per la verifica e l'autenticazione delle dichiarazioni di sostegno (articolo 9)

Nell'intento di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, la proposta lascia loro la facoltà di decidere quali controlli effettuare per verificare la validità delle dichiarazioni di sostegno raccolte per un'iniziativa dichiarata ammissibile. Tuttavia, tali controlli devono essere atti a consentire loro di certificare il numero di dichiarazioni di sostegno ricevute per lo Stato membro in questione e devono esser completati entro il termine di tre mesi. Una simile impostazione consentirà agli Stati membri di procedere ai controlli, per esempio, mediante campionamento casuale, che è il metodo di verifica utilizzato dalla maggior parte degli Stati membri per le iniziative popolari dei loro cittadini.

3.9. Esame di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione (articolo 11)

Nella proposta è previsto che la Commissione abbia un termine di quattro mesi per esaminare un'iniziativa dei cittadini presentatale ufficialmente a norma del presente regolamento, il che riflette il favore generale espresso riguardo a tale impostazione nel corso della consultazione. Le conclusioni della Commissione sull'iniziativa e sull'azione che essa intende intraprendere saranno poi presentate in una comunicazione che sarà notificata all'organizzatore, al Parlamento europeo e al Consiglio e sarà resa pubblica.

3.10. Protezione dei dati personali (articolo 12)

La proposta intende garantire la piena applicazione della protezione dei dati, nell'organizzazione e nello svolgimento di un'iniziativa dei cittadini, da parte di tutti gli attori interessati: l'organizzatore, gli Stati membri e la Commissione. Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [4] e le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [5]. Tuttavia, per evitare ogni dubbio, si è ritenuto necessario prevedere che l'organizzatore di un'iniziativa sia il responsabile del trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE e si è anche precisato il periodo massimo durante il quale possono essere conservati i dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Inoltre, nonostante che le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE sui ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni siano di piena applicazione per quanto riguarda i dati trattati in applicazione del presente regolamento, si è anche ritenuto necessario che gli Stati membri assicurino che gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini dovranno rispondere di violazioni del presente regolamento in sede civile o penale, a norma dell'ordinamento giuridico nazionale.

3.11. Modificazione degli allegati e clausola di revisione (articoli 16 e 21)

Poiché a livello UE manca ogni esperienza di questa forma di strumento di democrazia partecipativa, nella proposta è prevista una clausola di revisione secondo la quale la Commissione presenterà dopo cinque anni una relazione sull'attuazione del regolamento.

Inoltre, considerato che in particolare sulla scorta dell'esperienza potrà essere necessario apportare adeguamenti tecnici agli allegati del regolamento, nella proposta è prevista la possibilità che la Commissione modifichi gli allegati mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In effetti, la Commissione ritiene che simili adeguamenti non richiedano una proposta legislativa completa e che sia quindi giustificato il ricorso a poteri delegati.

2010/0074 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante l'iniziativa dei cittadini

IL PARLAMENTO EUROPEO E L CONSIGLIO DELL'UNONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [6],

visto il parere del Comitato delle regioni [7],

dopo aver consultato il garante europeo della protezione dei dati [8],

deliberando secondo la normale procedura legislativa,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato sull'Unione europea rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ancor più il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo tra l'altro che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che almeno un milione di cittadini appartenenti a un numero significativo di Stati membri possono prendere l'iniziativa di chiedere alla Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, di presentare un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario, ai fini dell'applicazione dei trattati, un atto legislativo dell'Unione.

(2) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le disposizioni relative alle procedure e condizioni necessarie per una simile iniziativa dei cittadini.

(3) Tali procedure e condizioni devono essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini.

(4) Tali procedure e condizioni devono inoltre assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, indipendentemente dallo Stato membro al quale appartengono.

(5) È necessario stabilire il numero minimo di Stati membri cui appartengono i cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, si deve stabilire questo numero a un terzo degli Stati membri.

(6) Ai medesimi fini è anche opportuno stabilire il numero minimo di cittadini firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Per assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, tali numeri minimi devono essere in proporzione decrescente rispetto all'entità di ciascuno Stato membro. Ai fini della chiarezza, si deve stabilire il numero minimo per ciascuno Stato membro in un allegato del presente regolamento.

(7) È opportuno fissare un'età minima per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale età minima deve corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

(8) Per assicurare la coerenza e trasparenza nelle proposte d'iniziativa dei cittadini, deve essere obbligatorio registrare tali iniziative in un sito web messo a disposizione dalla Commissione prima di raccogliere le necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini; non si devono registrare proposte abusive o non serie e la Commissione è tenuta a rifiutare la registrazione di proposte manifestamente contrarie ai valori dell'Unione. Nelle questioni relative alla registrazione, la Commissione deve attenersi ai principi della buona amministrazione.

(9) L'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini deve essere responsabile della raccolta delle necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini.

(10) È opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte su carta ma anche per via elettronica. Nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, l'identificazione della persona e la sicurezza nell'archiviazione dei dati. A tale scopo, si dovrà chiedere alla Commissione di stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica.

(11) È opportuno che gli Stati membri accertino la rispondenza di sistemi di raccolta elettronica alle norme del presente regolamento.

(12) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché le proposte d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta di dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione europea, il suddetto termine non deve essere superiore a 12 mesi con decorrenza dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa.

(13) È opportuno che la Commissione decida riguardo all'ammissibilità delle proposte d'iniziativa a uno stadio sufficientemente precoce. L'organizzatore dovrà quindi chiedere tale decisione dopo aver raccolto per la proposta d'iniziativa 300 000 dichiarazioni di sostegno di firmatari cittadini di almeno tre Stati membri.

(14) Entro due mesi dopo aver ricevuto la richiesta dell'organizzatore, la Commissione deve adottare una decisione sulla sua ammissibilità. Una proposta d'iniziativa dei cittadini va considerata ammissibile se rientra nell'ambito delle attribuzioni della Commissione e riguarda un tema per il quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, può essere adottato un atto legislativo dell'Unione.

(15) È opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno di cittadini e purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, entro un termine di tre mesi questi devono effettuare tali verifiche mediante adeguati controlli e rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che siano state ricevute.

(16) Prima di presentare alla Commissione un'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori devono assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti condizioni stabilite nel presente regolamento.

(17) Entro un termine di quattro mesi la Commissione deve esaminare l'iniziativa dei cittadini e presentare le proprie conclusioni e le azioni che intende intraprendere in risposta ad essa.

(18) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [9]. A questo riguardo, è opportuno chiarire che l'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti degli Stati membri sono i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE e si deve precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati, gli organizzatori devono prendere tutti i provvedimenti adeguati per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle operazioni di trattamento e l'informazione delle persone interessate, che gli organizzatori dovranno mettere al corrente del loro diritto di accedere ai propri dati personali e di apportarvi eventuali rettifiche o cancellazioni.

(19) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni del capo III sui ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni della direttiva 95/46/CE. Inoltre, gli Stati membri devono assicurare che gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini dovranno rispondere di violazioni del presente regolamento e degli atti correlati in sede civile o penale, a norma dell'ordinamento giuridico nazionale.

(20) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applica integralmente il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [10].

(21) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare gli allegati del presente regolamento.

(22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11].

(23) La Commissione deve presentare una relazione sull'applicazione del presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e condizioni relative a un'iniziativa dei cittadini, quale prevista all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa avente ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un terzo degli Stati membri, che viene sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati;

2. "firmatari” sono i cittadini dell'Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini, compilando la dichiarazione di sostegno per tale iniziativa;

3. "organizzatore" è la persona fisica o giuridica responsabile della preparazione di un'iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.

Articolo 3

Disposizioni riguardanti l'organizzatore ed i firmatari

1. Se l'organizzatore è una persona fisica, deve essere cittadino dell'Unione e aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni europee.

Se l'organizzatore è una persona giuridica o un'organizzazione, deve aver sede in uno Stato membro. Nelle organizzazioni che non sono persone giuridiche a norma del pertinente diritto nazionale devono esservi referenti abilitati ad assumere obblighi giuridici e la relativa responsabilità in nome di tali organizzazioni.

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell'Unione e avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni europee.

Articolo 4

Registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini

1. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno di firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini, l'organizzatore ne chiede la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto, gli obiettivi e le fonti di finanziamento e di sostegno di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni vengono immesse, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il "registro").

2. Tranne nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4, la Commissione registra senza indugio la proposta d'iniziativa attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma all'organizzatore.

3. Non vengono registrate le proposte d'iniziativa dei cittadini che ragionevolmente possano esser ritenute inopportune in quanto abusive o non serie.

4. La Commissione rifiuta la registrazione di proposte d'iniziative dei cittadini che siano manifestamente contrarie ai valori dell'Unione.

5. Una volta registrata, una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro.

Articolo 5

Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno

1. L'organizzatore è responsabile della raccolta delle necessarie dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a norma dell'articolo 4.

A tale scopo possono essere utilizzati soltanto moduli di dichiarazione di sostegno conformi al modello figurante nell'allegato III. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, l'organizzatore compila i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

2. L'organizzatore può raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica. In questo secondo caso, si applica l'articolo 6.

3. I firmatari completano le indicazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno fornito loro dall'organizzatore.

I firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini.

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Articolo 6

Sistemi di raccolta per via elettronica

1. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi sono archiviati nel territorio di uno Stato membro. Il modulo della dichiarazione di sostegno può essere adattato ai fini della raccolta per via elettronica.

2. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari, l'organizzatore si accerta che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato a tale scopo rispetti le prescrizioni del paragrafo 4. In qualsiasi momento, l'organizzatore può chiedere all'autorità competente dello Stato membro nel quale i dati sono raccolti o saranno archiviati di certificare che il sistema di raccolta per via elettronica rispetta tali prescrizioni. In ogni caso, l'organizzatore chiede questa certificazione prima di presentare le dichiarazioni di sostegno ai fini della verifica di cui all'articolo 9.

3. Se il sistema di raccolta per via elettronica è rispondente alle prescrizioni del paragrafo 4, entro un mese l'autorità competente rilascia un certificato basato sul modello figurante nell'allegato IV. Finché non saranno adottate le specifiche tecniche di cui al paragrafo 5, per valutare se il sistema di raccolta per via elettronica rispetti le prescrizioni del paragrafo 4 l'autorità competente applica le pertinenti specifiche tecniche nazionali.

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

4. Nei sistemi di raccolta per via elettronica devono essere incorporati dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che:

a. soltanto le persone fisiche possano presentare una dichiarazione di sostegno per via elettronica;

b. sia possibile verificare l'identità della persona;

c. i dati immessi per via elettronica siano salvaguardati in modo da impedire, tra l'altro, che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati;

d. il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno individuali secondo un modulo conforme al modello figurante nell'allegato III, così da consentirne il controllo da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 7

Numero minimo di firmatari per Stato membro

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un terzo degli Stati membri.

2. In un terzo degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da almeno il numero minimo di cittadini indicato nell'allegato I.

3. I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro che ha rilasciato il documento d'identità indicato nella rispettiva dichiarazione di sostegno.

Articolo 8

Decisione sull'ammissibilità di una proposta d'iniziativa dei cittadini

1. Dopo aver raccolto almeno 300 000 dichiarazioni di sostegno ai sensi degli articoli 5 e 7, firmate da cittadini di almeno tre Stati membri, l'organizzatore presenta alla Commissione la richiesta di decisione riguardo all'ammissibilità dell'iniziativa proposta. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato V.

2. Entro due mesi dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione decide sull'ammissibilità. La proposta d'iniziativa dei cittadini è ritenuta ammissibile se soddisfa alle seguenti condizioni:

a. riguarda un tema per il quale può essere adottato un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati

b. e rientra nell'ambito delle competenze della Commissione di presentare una proposta.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 viene notificata all'organizzatore dell'iniziativa dei cittadini e viene resa pubblica.

Articolo 9

Disposizioni per la verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno

da parte degli Stati membri

1. Dopo aver raccolto a norma degli articoli 5 e 7 le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari, e purché la Commissione abbia deciso che la proposta d'iniziativa dei cittadini è ammissibile ai sensi dell'articolo 8, l'organizzatore presenta alle autorità competenti di cui all'articolo 14, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VI.

L'organizzatore presenta le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro che ha rilasciato il documento d'identità in esse indicato.

2. Entro un periodo non superiore a tre mesi, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro trasmesse e rilasciano all'organizzatore un certificato basato sul modello figurante nell'allegato VII, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per il loro Stato membro.

3. Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.

Articolo 10

Presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione

Dopo aver ottenuto i certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e purché siano state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, l'organizzatore può presentare alla Commissione l'iniziativa dei cittadini.

Ai fini del presente articolo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VIII e trasmette tale modulo compilato insieme con le copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui al primo comma.

La Commissione può chiedere l'originale di tali certificati.

Articolo 11

Procedura di esame dell'iniziativa dei cittadini

da parte della Commissione

1. Quando la Commissione riceve un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 10, essa:

a. pubblica senza indugio l'iniziativa dei cittadini sul suo sito web;

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro quattro mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni riguardo all'iniziativa, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire in tal senso.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b, viene notificata all'organizzatore dell'iniziativa dei cittadini, al Parlamento europeo e al Consiglio e viene resa pubblica.

Articolo 12

Protezione dei dati personali

Nel trattare i dati personali ai fini del presente regolamento, l'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti dello Stato membro ottemperano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento.

Nelle loro rispettive operazioni di trattamento dei dai personali, l'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti scelte a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 sono considerate come i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

L'organizzatore distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute per una determinata iniziativa dei cittadini e le eventuali loro copie al più tardi entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato tale iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 10 oppure 18 mesi dopo la data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.

L'autorità competente distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie ricevute ai fini della verifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, al più tardi entro un mese dopo aver rilasciato il certificato ivi previsto.

L'organizzatore applica adeguati provvedimenti di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

Articolo 13

Responsabilità

Gli Stati membri dispongono che gli organizzatori residenti o dimoranti nel loro territorio siano responsabili a titolo civile e penale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare in caso di:

a. false dichiarazioni;

b. non ottemperanza delle prescrizioni relative ai sistemi di raccolta per via elettronica;

c. utilizzo fraudolento dei dati.

Articolo 14

Autorità competenti negli Stati membri

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri scelgono le autorità competenti responsabili del rilascio del certificato ivi previsto.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, ogni Stato membro sceglie un'autorità competente responsabile di coordinare l'operazione di verifica delle dichiarazioni di sostegno e il rilascio dei certificati ivi previsti.

3. Non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri indicano alla Commissione la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti.

4. La Commissione compila l'elenco delle autorità competenti, che è disponibile al pubblico.

Articolo 15

Modificazione degli allegati

La Commissione può adottare modifiche degli allegati del presente regolamento mediante atti delegati ai sensi degli articoli 16, 17 e 18.

Articolo 16

Esercizio della delega

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 17 e 18.

Articolo 17

Revoca della delega

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può revocare in qualsiasi momento la delega di poteri di cui all'articolo 15.

2. L'istituzione che ha iniziato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati possano esser soggetti a revoca e gli eventuali motivi della deroga.

3. La decisione di revoca mette fine alla delega dei poteri in essa precisati e prende effetto immediatamente o ad una data successiva ivi indicata, senza incidere sulla validità degli atti delegati già in vigore. La decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Obiezioni contro atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Per iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere esteso di un mese.

2. Se, alla scadenza di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha presentato obiezioni contro l'atto delegato, questo viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio presenta obiezioni contro un atto delegato, questo non entra in vigore. L'istituzione che presenta obiezioni contro un atto delegato ne indica i motivi.

Articolo 19

Comitato

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un comitato.

2. In caso di riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del disposto del suo articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 20

Notifica delle misure nazionali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 21

Clausola di revisione

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Numero minimo di firmatari per Stato membro

| |

Austria | 14 250 |

Belgio | 16 500 |

Bulgaria | 13 500 |

Repubblica Ceca | 16 500 |

Cipro | 4 500 |

Danimarca | 9 750 |

Estonia | 4 500 |

Finlandia | 9 750 |

Francia | 55 500 |

Germania | 72 000 |

Grecia | 16 500 |

Irlanda | 9 000 |

Italia | 54 750 |

Lettonia | 6 750 |

Lituania | 9 000 |

Lussemburgo | 4 500 |

Malta | 4 500 |

Paesi Bassi | 19 500 |

Polonia | 38 250 |

Portogallo | 16 500 |

Regno Unito | 54 750 |

Romania | 24 750 |

Slovacchia | 9 750 |

Slovenia | 6 000 |

Spagna | 40 500 |

Svezia | 15 000 |

Ungheria | 16 500 |

ALLEGATO II

Informazioni necessarie per registrare un'iniziativa dei cittadini

Per registrare nel registro della Commissione una proposta d'iniziativa dei cittadini si devono fornire le seguenti informazioni:

1. Il titolo dell'iniziativa dei cittadini, in non oltre 100 battute.

2. Il suo oggetto, in non oltre 200 battute.

3. La descrizione degli obiettivi della proposta nella quale si chiede alla Commissione di agire in sede legislativa, in non oltre 500 battute.

4. La base giuridica dei trattati che consente alla Commissione di agire in sede legislativa.

5. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato.

7. Tutte le fonti di finanziamento e di sostegno dell'iniziativa proposta al momento della registrazione.

Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa dei cittadini e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un testo legislativo.

ALLEGATO III

Modulo di dichiarazione di sostegno

Riquadro 1: (precompilato dall'organizzatore)1. Numero di registrazione della Commissione*:2. Data di registrazione*:3. Indirizzo web dell'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione*: |

|

Riquadro 2: (precompilato dall'organizzatore)1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*: (al massimo 100 battute)2. Oggetto*: (quanto più chiaro possibile) (al massimo 200 battute)3. Descrizione dei principali obiettivi dell'iniziativa dei cittadini*: (al massimo 500 battute)4. Nome, cognome e indirizzo dell'organizzatore*:5. Sito web dell'iniziativa dei cittadini: |

|

Riquadro 3: (deve compilarlo il firmatario)1. Identità del firmatario: Nome*:………………………Cognome*:2. Indirizzo: Via: CAP: Località*: Stato*:3. Indirizzo di posta elettronica:4. Data e luogo di nascita*: Data di nascita: località e Stato:5. Cittadinanza*:6. Numero personale d'identità*: Tipo di numero/documento d'identità*: Carta nazionale d'identità: (...) Passaporto: (...) Tessera di sicurezza sociale: (...) Stato membro che ha rilasciato il numero/documento d'identità*:7. Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto*. Data e firma del firmatario*: ……….. |

* Indicazioni obbligatorie

La firma non è richiesta se il modulo è presentato per via elettronica

ALLEGATO IV

Certificato di conferma della rispondenza di un sistema di raccolta per via elettronica alle prescrizioni del regolamento xxxx/xxxx

[….] (denominazione dell'autorità competente) di (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema di raccolta per via elettronica [….] (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa dei cittadini registrata con il numero [….] è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento xxxx/xxxx.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

ALLEGATO V

Modulo di richiesta delle decisione di ammissibilità

di un'iniziativa dei cittadini

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*:

2. Numero di registrazione della Commissione*:

3. Data di registrazione*:

4. Numero di dichiarazioni di sostegno ricevute*:

5. Numero di firmatari per Stato membro*:

| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU |

Numero di firmatari | | | | | | | | | | | | | | | |

| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | TOTALE |

Numero di firmatari | | | | | | | | | | | | | |

6. Dichiaro che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte.

Data e firma dell'organizzatore*:

* Indicazioni obbligatorie

ALLEGATO VI

Modulo di presentazione delle dichiarazioni di sostegno

alle autorità competenti degli Stati membri

1. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato*:

2. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*:

3. Numero di registrazione della Commissione*:

4. Data di registrazione*:

5. Data di richiesta della decisione di ammissibilità*:

6. Numero di firmatari cittadini di [indicazione dello Stato membro]*:

7. Allegati*:

(accludere tutte le dichiarazioni di sostegno di firmatari che abbiano indicato un numero personale d'identità rilasciato dal medesimo Stato membro.

Se pertinente, accludere il certificato o certificati attestanti la rispondenza del sistema di raccolta per via elettronica al regolamento xxxx/xxxx)

8. Data e firma dell'organizzatore*:

* Indicazioni obbligatorie

ALLEGATO VII

Certificato di conferma del numero di dichiarazioni di sostegno valide

raccolte per [….] (indicare lo Stato membro)

[….] (denominazione dell'autorità competente) di [….](indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 8 del regolamento xxxx/xxxx, certifica che [….] dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa dei cittadini registrata con il numero [….] sono valide a norma del disposto di tale regolamento e sono state raccolte entro il termine previsto nel medesimo regolamento.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

ALLEGATO VIII

Modulo di presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*:

2. Numero di registrazione della Commissione*:

3. Data di registrazione*:

4. Numero di dichiarazioni di sostegno ammissibili ricevute*:

5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri*:

| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU |

Numero di firmatari | | | | | | | | | | | | | | | |

| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | TOTAL |

Numero di firmatari | | | | | | | | | | | | | |

6. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato.

7. Dichiaro che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte.

Data e firma dell'organizzatore*:

8. Allegati*:

Accludere tutti i certificati

* Indicazioni obbligatorie

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure e condizioni per un'iniziativa dei cittadini

2. QUADRO ABM / ABB

Settore(-i) politico(-i) interessato(-i) e attività associata(-e):

- coordinamento delle politiche della Commissione e consulenza legale

- relazioni con la società civile, apertura e informazione

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

- 25.01.02.11.03: riunioni (comitati)

- 25.01.02.11.05: sistemi d'informazione

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

Dal 2010. Illimitata.

3.3. Caratteristiche di bilancio: non pertinenti

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento [12] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | a | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | b | 0,540 | 0,150 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |

Totale del costo indicativo dell’intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | | a+b | 0,784 | 0,394 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | | a+b | 0,784 | 0,394 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

Non pertinente

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

Non pertinente

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP)

Non pertinente

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

Attuazione del disposto dell'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante l'iniziativa dei cittadini.

Il primo anno si dovrà creare un sito web, comprendente un registro, per attuare l'articolo 4 riguardante la registrazione delle proposte d'iniziativa dei cittadini. In seguito, se ne dovrà assicurare la gestione.

Nei primi due anni un comitato composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri terrà quattro riunioni per coadiuvare la Commissione nell'adozione delle specifiche tecniche ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, riguardante i sistemi di raccolta per via elettronica.

5.2 Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Non pertinente

5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Non pertinente

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Gestione centralizzata, assicurata direttamente dalla Commissione

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

La gestione quotidiana del registro richiederà controllo permanente da parte del personale della Commissione. È probabile che vi sarà un numero elevato di richieste di registrazione di proposte d'iniziativa. Il personale della Commissione dovrà filtrare le iniziative che si possano ragionevolmente ritenere inopportune.

6.2. Valutazione

È stata effettuata una pubblica consultazione in forma di Libro verde. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione.

7. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Non pertinenti

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto | | Personale da assegnare alla gestione dell’azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)) |

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 e sgg. |

Funzionari o agenti temporanei [13] (XX 01 01) | AD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| AST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

TOTALE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

1 AD: incaricato di coordinare le attività riguardanti le iniziative dei cittadini, di controllare il registro, di trattare le domande pertinenti rivolte da servizi e da cittadini e di seguire e monitorare l'attuazione del regolamento.

1 AST: gestione del registro, helpdesk

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento

Non pertinenti

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015e sgg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)(specificare la linea di bilancio) | | | | | | |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

2 persone per il costo di 122.000 € ciascuna all'anno

Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02

NON PERTINENTE

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale) |

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015e sgg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | | | | | | | |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | | | | | | | |

XX 01 02 11 03 – Comitati | 0,040 | 0,040 | | | | | 0,080 |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | | | | | | | |

XX 01 02 11 05 - Sistemi d'informazione | 0,500 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 1,050 |

2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | | | | | | | |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,540 | 0,150 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 1,130 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Due riunioni all'anno con 27 partecipanti, per il costo medio di 740 € per partecipante e per riunione.

Sviluppo del sistema informatico nel 2010: saranno necessari 500 000 € per sviluppare e attivare il sistema; 2011 ed esercizi successivi: necessità di proseguire la gestione del sistema e di apportarvi gli adattamenti necessari.

Si provvederà al fabbisogno di risorse umane e amministrative mediante lo stanziamento già accordato per la gestione di questa azione e/o riassegnato all'interno della DG, integrandolo se necessario con altri stanziamenti eventualmente accordati alla DG gerente nell'ambito della procedura annuale di ripartizione delle risorse, tenuto conto delle costrizioni di bilancio.

[1] Libro verde: Diritto d'iniziativa dei cittadini europei, COM(2009) 622 def.

[2] Articolo 20 del trattato sull'Unione europea.

[3] In base alla composizione del Parlamento europeo concordata nel 2007 in sede di Conferenza intergovernativa.

[4] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[5] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[6] GU C del , pag. .

[7] GU C del , pag. .

[8] GU C del , pag. .

[9] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[10] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[12] Spesa prevista nel titolo xx 01, diversa dalle voci xx 01 04 o xx 01 05.

[13] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

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