[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 17.3.2010 COM(2010)102 definitivo 2010/0059 (COD) Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del […] recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo RELAZIONE L’organizzazione comune dei mercati (OCM) dell’Unione europea (UE) nel settore della banana ha tradizionalmente concesso un regime commerciale preferenziale ai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) esportatori di banane. Per diversi paesi ACP, la produzione di banane destinate all’esportazione nell’UE costituisce un’importante attività economica con effetti moltiplicatori sul resto dell’economia. L’OCM dell’UE nel settore bananiero viene messa in causa dal 1995 nel quadro del meccanismo di composizione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le cui decisioni di appello l’hanno ripetutamente condannata. Di conseguenza, l’UE ha negoziato un accordo commerciale sulle banane nell’ambito dell’OMC, volto ad agevolare il completamento delle modalità agricole dell’Agenda di sviluppo di Doha e del ciclo completo di Doha. L’attuazione di tale accordo comporterà la riduzione del margine preferenziale degli ACP. Per contribuire allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà e promuovere l’integrazione progressiva dei paesi ACP esportatori di banane nell’economia mondiale, l’UE ha fornito assistenza al settore bananiero di numerosi paesi attraverso il sistema speciale di assistenza (SSA, 1994-1999[1]) e la disciplina speciale per l’assistenza (Special Framework of Assistance – SFA, 1999-2008[2]). L’SFA, operativa in dodici paesi ACP esportatori di banane[3], è scaduta nel dicembre 2008. La sua valutazione esterna evidenzia risultati positivi, come emerge dal progetto di comunicazione riguardante la relazione biennale sulla disciplina speciale per l’assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane. Alcuni paesi sono riusciti ad aumentare la propria competitività, come dimostrano la stabilità dei volumi delle esportazioni dei paesi ACP e la quota di mercato dell’UE nel settore bananiero. Tuttavia, i costi di produzione dei paesi ACP si confermano generalmente più elevati di quelli dei paesi che beneficiano dello status di nazione più favorita (NPF). I risultati delle misure a sostegno della diversificazione sono meno visibili e richiederanno un maggiore impegno. Una riduzione delle preferenze tariffarie concesse ai paesi ACP fornitori di banane comporterà ulteriori sforzi di adeguamento, sulla base dei processi in atto di adeguamento e ristrutturazione. Tenuto conto di tali difficoltà, la Commissione europea propone di istituire un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP (Banana Accompanying Measures – BAM) per i principali paesi ACP fornitori di banane. Le misure da adottare nell’ambito del programma intendono agevolare l’adeguamento delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante il sostegno al bilancio o interventi specifici. Esse sosterranno l’adattamento a conseguenze di più ampia portata (ad esempio, sociali e ambientali), politiche di diversificazione economica, oppure investimenti volti a migliorare la competitività, laddove una siffatta strategia risulti attuabile. Le misure in questione terranno conto dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate attraverso il sistema speciale di assistenza e la disciplina speciale per l’assistenza. Le misure di accompagnamento nel settore bananiero vengono proposte quale programma temporaneo della durata massima di quattro anni (2010-2013), con una dotazione di 190 milioni di euro, e disciplinate da un regolamento che modifica lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. 2010/0059 (COD) Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4], visto il parere del Comitato delle regioni[5], previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: 1. L’Unione europea (UE), quale parte contraente dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si è impegnata ad integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo e a promuovere il commercio internazionale per favorire lo sviluppo e la riduzione della povertà in tutto il mondo. 2. L’UE sostiene il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel cammino verso la riduzione della povertà e lo sviluppo economico e sociale sostenibile e riconosce l’importanza dei suoi settori dei prodotti di base. 3. L’UE si è impegnata a sostenere l’integrazione uniforme e graduale dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale ai fini dello sviluppo sostenibile. I principali paesi ACP esportatori di banane potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà causate dall’evoluzione dei regimi commerciali, specialmente in seguito alla liberalizzazione dello status di nazione più favorita (NPF) nel quadro dell’OMC. Occorre pertanto aggiungere un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo[6]. 4. Le misure di assistenza finanziaria da adottare nell’ambito di tale programma dovranno sostenere l’adeguamento e/o la ristrutturazione delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante un sostegno settoriale al bilancio o interventi specifici per progetto. Le misure dovranno prevedere politiche di resilienza sociale, una diversificazione economica o investimenti volti a migliorare la competitività, laddove una siffatta strategia risulti attuabile, tenuto conto dei risultati conseguiti e delle esperienze acquisite attraverso il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane[7] e la disciplina speciale per l’assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane[8]. 5. Il programma deve accompagnare il processo di adeguamento nei paesi ACP che hanno esportato volumi significativi di banane nella CE negli ultimi anni e che risentiranno della liberalizzazione nel quadro dell’OMC[9]. Il programma poggia sulla disciplina speciale per l’assistenza (SFA) ai fornitori ACP tradizionali di banane. Esso è conforme agli obblighi internazionali dell’UE nell’ambito dell’OMC, persegue chiaramente un obiettivo di ristrutturazione ed ha quindi carattere temporaneo, con una durata massima di quattro anni (2010-2013), HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato: 6. L’articolo 4 è sostituito dal seguente: “ Articolo 4 Attuazione dell’assistenza dell’Unione Coerentemente con le finalità globali, il campo d’applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l’assistenza dell’Unione viene attuata tramite i programmi geografici e tematici di cui agli articoli da 5 a 16 e i programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis.” 7. È inserito il seguente articolo 17 bis: “Articolo 17 bis Principali paesi ACP fornitori di banane 1. I paesi ACP fornitori di banane elencati nell’allegato III bis beneficiano di misure di accompagnamento nel settore bananiero. L’assistenza dell’Unione a tali paesi intende sostenerne il processo di adeguamento in seguito alla liberalizzazione del mercato delle banane dell’UE nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’assistenza dell’Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione e rivolge particolare attenzione ai seguenti settori di cooperazione: 8. aumentare la competitività del settore delle esportazioni di banane, laddove ciò risulti sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti interessate della catena; 9. promuovere la diversificazione economica delle aree che dipendono dalle banane; 10. far fronte alle più vaste conseguenze del processo di adeguamento, eventualmente collegate all’occupazione e ai servizi sociali, allo sfruttamento dei terreni e al recupero ambientale e alla stabilità macroeconomica, ma non limitate a tali settori. 2. Nei limiti dell’importo di cui all’allegato IV, la Commissione fissa l’importo massimo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane ammissibile al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 1, sulla base di una serie di indicatori oggettivi. Tali indicatori comprendono il commercio di banane con l’UE, l’importanza delle esportazioni di banane per l’economia del paese ACP in questione e il livello di sviluppo del paese. La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati delle campagne precedenti al 2009. 3. La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l’articolo 19 e in conformità dell’articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero. Le strategie di sostegno possono essere oggetto di un’eventuale revisione ad hoc ma non di una revisione intermedia.” 11. L’articolo 21 è sostituito dal seguente: “Articolo 21 Adozione dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali La Commissione adotta i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, ed eventuali loro revisioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui agli articoli 17 e 17 bis rispettivamente, in conformità della procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 2.” 12. Nell’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 1. Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafo 1 e dell’articolo 26, paragrafo 1.” 13. Nell’articolo 31, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: “La partecipazione all’aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis, è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall’OCSE/DAC e nell’allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis. La Commissione pubblica e aggiorna l’allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell’elenco dei beneficiari degli aiuti dell’OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.” 14. Nell’articolo 38, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 1. L’importo finanziario di riferimento per l’attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 17 087 milioni di EUR. 2. Gli importi indicativi stanziati per ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 10, da 11 a 16, 17 e 17 bis sono riportati nell’allegato IV. Tali importi sono fissati per il periodo 2007-2013.” 15. È inserito l’allegato III bis, che figura nell’allegato I del presente regolamento. 16. L’allegato IV è sostituito dal contenuto dell’allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente ALLEGATO I “ALLEGATO III bis PRINCIPALI PAESI ACP FORNITORI DI BANANE 1. Belize 2. Camerun 3. Costa d’Avorio 4. Dominica 5. Repubblica dominicana 6. Ghana 7. Giamaica 8. Saint Lucia 9. Saint Vincent e Grenadine 10. Suriname” ALLEGATO II “ALLEGATO IV DOTAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2007-2013 (MILIONI DI EUR) Totale | 17 087 | Programmi geografici: | 10 057 | America latina | 2 690 | Asia | 5 187 | Asia centrale | 719 | Medio Oriente | 481 | Sudafrica | 980 | Programmi tematici: | 5 596 | Investimento nelle persone | 1 060 | Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali | 804 | Attori non statali e autorità locali nello sviluppo | 1 639 | Sicurezza alimentare | 1 709 | Migrazione e asilo | 384 | Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero | 1 244 | Principali paesi ACP fornitori di banane | 190” | . SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Misure di accompagnamento a favore dei principali paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) fornitori di banane 2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività) Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa: 21 (Sviluppo) 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: Linee proposte: 21.06.07 (Misure di accompagnamento nel settore delle banane)21.01.04.01 (Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) – Spese di gestione amministrativa) Le misure proposte saranno finanziate attraverso il margine della rubrica 4 e una riassegnazione all’interno della rubrica 4. 3.2. Durata dell ’azione e dell’incidenza finanziaria: La durata dell’azione riguarderà gli esercizi finanziari 2010-2013; l’importo previsto è pari a 190 milioni di euro. In una lettera del 15 dicembre 2009 al ministro camerunense Luc Magloire Mbarga, coordinatore del gruppo ACP per il settore bananiero, i commissari Benita Ferrero-Waldner e Karel De Gucht hanno fatto riferimento a un programma dell’importo massimo di 200 milioni di euro volto a sostenere il processo di adeguamento e ristrutturazione dei principali paesi ACP fornitori di banane in seguito alla modifica delle aliquote dei dazi. Essi hanno indicato che, oltre ai 190 milioni di euro, la Commissione sarebbe disposta a esaminare – unitamente alle autorità di bilancio – la possibilità di integrare tale importo con altri 10 milioni di euro qualora gli stanziamenti corrispondenti risultassero disponibili nel corso delle procedure annuali di bilancio. 3.3. Caratteristiche di bilancio Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 21.06.07 | SO/SNO | SD[10]/ | SÌ | NO | NO | n. 4 | 21.01.04.01 | SO/SNO | SND[11] | NO | NO | NO | n. 4 | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n + 4* | n + 5 e segg.* | Totale | Spese operative[12] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 75 | 43 | 41 | 31 | 190 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 30 | 30 | 40 | * | * | 100* | Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[13] | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0,217 | 0,750 | 0,950 | 0,700 | * | * | 2,617* | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | 75,217 | 43,75 | 41,95 | 31,70 | * | * | 192,617* | Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,217 | 30,75 | 30,95 | 40,70 | * | * | 102,617* | Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[14] | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,043 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | * | * | 0,427* | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06* | Totale del costo indicativo dell’intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 75,26 | 43,898 | 42,098 | 31,848 | * | * | 193,04* | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,26 | 30,898 | 31,098 | 40,848 | * | * | 103,104* | * Per eseguire il programma d’azione e i relativi pagamenti dopo il 2013, le proposte riguardanti l’assegnazione degli stanziamenti per le spese di sostegno amministrativo verranno presentate nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie, a decorrere dal 2014. Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale | …………………… | f | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie ( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[15] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: NB: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria. Mio EUR (al primo decimale) Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione | Totale risorse umane | 2,3 | 7 | 7 | 7 | * Per completare il programma d’azione e i relativi pagamenti dopo il 2013. 4.3. Fi nanziamento delle misure Il programma sarà finanziato attraverso stanziamenti all’interno della spesa della rubrica 4 (“L’UE quale attore globale”). Si propone di utilizzare parte del margine disponibile di tale rubrica a concorrenza di 75,9 milioni di euro. I servizi della Commissione hanno valutato la disponibilità dei fondi nel periodo 2010-2013 per accertare le possibilità di riassegnazione derivanti da un’eventuale sottoutilizzazione, da problemi di assorbimento e/o da circostanze politiche. Da tale analisi è scaturita la proposta di riassegnare 95,8 milioni di euro a titolo della rubrica 4. Per la rimanente differenza (18,3 milioni di euro), la Commissione propone di mobilitare lo strumento di flessibilità. 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell ’azione a breve e lungo termine Breve termine. Le misure tengono conto delle esigenze delle popolazioni che vivono nelle zone del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico dipendenti dal settore bananiero, che negli ultimi dieci anni hanno esportato in media oltre 10 000 tonnellate di banane nell’Unione europea e che subiranno le conseguenze negative della modifica delle aliquote dei dazi UE applicati alle banane. 5.2. Valore aggiunto dell ’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari La proposta stabilisce misure di durata limitata per far fronte alla riduzione delle aliquote dei dazi. Tali misure integreranno gli attuali strumenti di cooperazione esterna di cui l’Unione dispone e si baseranno sull’esperienza comune acquisita dall’UE e dai suoi partner nel campo delle misure di sostegno finanziate attraverso la disciplina speciale per l’assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane. Si potranno ottenere sinergie garantendo la conformità delle misure attuate con le strategie di assistenza nazionali dell’UE. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Si vuole mantenere o migliorare il tenore di vita delle popolazioni che vivono in zone dei paesi ACP fornitori di banane dipendenti dal settore bananiero e che risentiranno della modifica delle aliquote dei dazi UE sulle banane. Le misure intendono affrontare le più ampie conseguenze (sociali, economiche e ambientali) dell’adeguamento, promuovere la diversificazione economica o sostenere gli investimenti volti a migliorare la competitività dell’industria bananiera laddove una siffatta strategia risulti attuabile. I risultati attesi sono i seguenti: - nei paesi in cui l’obiettivo comprende la diversificazione economica: una stabilizzazione o un aumento dei redditi delle famiglie e/o una riduzione dei tassi di povertà degli (ex) lavoratori del settore bananiero e delle loro famiglie (il che dimostrerà che una riduzione delle esportazioni di banane nell’UE non inciderebbe negativamente sull’economia del paese e/o sulla popolazione più colpita); - nei paesi in cui gli obiettivi verranno perseguiti attraverso investimenti volti a incentivare la competitività: una stabilizzazione o un aumento del volume delle esportazioni di banane nell’UE e/o in altri paesi. Indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione: - reddito delle famiglie nelle zone che dipendono dal settore bananiero (fonte dei dati: istituti nazionali di statistica); - PIL pro capite (fonte dei dati: istituti nazionali di statistica o Banca mondiale; anno di riferimento: 2008); - tassi di povertà nelle (ex) zone produttrici di banane (fonte dei dati: istituti nazionali di statistica; la misurazione della povertà dev’essere normalizzata e comparabile nel tempo. Laddove gli istituti nazionali di statistica non forniscano dati sulle zone che dipendono dal settore bananiero, verranno utilizzati altri indicatori comparabili; in mancanza di indicatori comparabili, si farà ricorso all’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite); - esportazioni di banane verso il mercato dell’UE (in volume e in valore, misurate quali importazioni nell’UE; fonte dei dati: Eurostat, Comext); - esportazioni di banane in altri paesi (diversi dall’UE; fonte dei dati: da stabilire. In mancanza di dati comparabili armonizzati, si ricorrerà agli istituti nazionali di statistica). 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) Indicare di seguito la scelta delle modalità[17] di attuazione: ( Gestione centralizzata ( diretta da parte della Commissione ( indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: Le modalità di attuazione terranno conto delle esigenze specifiche di ciascun paese e saranno determinate con riferimento alla strategia di risposta scelta. 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo La Commissione procederà al controllo utilizzando le informazioni raccolte dalle delegazioni dell’UE, dagli istituti nazionali di statistica e dai ministeri competenti. L’operazione dipenderà dal tipo di meccanismo utilizzato in ciascun paese per fornire l’aiuto (sostegno al bilancio o a un programma). 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante I servizi della Commissione hanno analizzato le probabili conseguenze delle modifiche degli elenchi tariffari riguardanti le banane sui paesi ACP fornitori di banane che dipendono dal mercato dell’UE. Inoltre, il precedente programma di sostegno, la disciplina speciale per l’assistenza (Special Framework of Assistance - SFA) ai fornitori ACP tradizionali di banane, è stato oggetto di una valutazione esterna. Se è vero che la riduzione delle aliquote dei dazi applicabili alle banane non dovrebbe avere ripercussioni di rilievo in tali paesi sotto il profilo macroeconomico, le conseguenze delle modifiche del dazio NPF (nazione più favorita) potrebbero essere notevoli a livello locale, in funzione della struttura specifica dei costi del settore bananiero e delle possibilità di attuare misure volte a ridurre i costi. Tutti i paesi dovranno adeguarsi a dazi NPF più bassi e tali adeguamenti potrebbero avere serie implicazioni d’ordine sociale. La situazione varia notevolmente nei diversi paesi ACP: una riduzione dei dazi potrebbe spingere alcuni paesi fornitori di banane meno competitivi a cessare le esportazioni di banane nell’UE, mentre altri paesi potrebbero contribuire con ulteriori iniziative di ristrutturazione all’adeguamento del settore bananiero. I paesi fornitori di banane meno competitivi potrebbero subire una perdita annua totale significativa di proventi delle esportazioni e l’adeguamento potrebbe avere gravi conseguenze sulla situazione socioeconomica e sullo sfruttamento dei terreni di tali paesi. L’aiuto di 190 milioni di euro dovrebbe consentire ai paesi ACP, che hanno esportato volumi significativi di banane nell’UE negli ultimi anni, di mantenere e/o di avviare investimenti e programmi di adeguamento immediati, per ridurre e neutralizzare le ripercussioni della riduzione dei dazi. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) La disciplina speciale per l’assistenza (1999-2008) ha fornito sostegno a dodici paesi ACP esportatori di banane. La valutazione conclusiva del programma ha indicato che, in generale, i programmi volti a migliorare la competitività del settore bananiero sono stati coronati di successo, ma che occorre una migliore integrazione dei programmi di diversificazione. Sono stati tratti insegnamenti anche dal riesame, effettuato nel 2009, delle misure di accompagnamento a favore dei paesi aderenti al protocollo dello zucchero (Accompanying Measures for Sugar Protocol countries - AMSP), un programma comparabile in termini di struttura e di tipi di misure. Il programma insegna che il sostegno al bilancio va inserito tra le possibili modalità di attuazione e che occorre un’adeguata consultazione delle parti interessate durante le fasi di programmazione e di attuazione. 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Il programma di aiuti dovrebbe essere controllato per l’intera durata e valutato nel 2012. Una valutazione d’impatto andrebbe realizzata nel periodo 2015/2016, ossia in seguito a un periodo di attuazione di almeno quattro anni. 7. Misure antifrode Le misure antifrode sono quelle applicate abitualmente all’assistenza per la cooperazione allo sviluppo. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014* | Anno n + 5 e segg.* | Funzionari o agenti temporanei[19] (XX 01 01) | A*/AD | B*, C*/AST | Personale finanziato[20] con l’art. XX 01 02 | 0,67 | 2 | 2 | 2 | Altro personale[21] finanziato con l’art. XX 01 04/05 | 1,67 | 5 | 5 | 5 | TOTALE | 2,3 | 7 | 7 | 7 | * Per eseguire il programma d’azione e i relativi pagamenti dopo il 2013, le proposte riguardanti l’assegnazione degli stanziamenti per le spese di sostegno amministrativo verranno presentate nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie, a decorrere dal 2014. 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione Coordinamento con le principali parti interessate (nei paesi); coordinamento con gli Stati membri, il Consiglio e il Parlamento; elaborazione di decisioni, preparazione di contratti, preparazione di pagamenti, organizzazione di studi, audit e valutazione, presentazione di relazioni. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare ( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto dallo stanziamento concesso alla DG preposta alla gestione nell’ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Per eseguire il programma d’azione e i relativi pagamenti dopo il 2013, le proposte riguardanti l’assegnazione degli stanziamenti per le spese di sostegno amministrativo verranno presentate nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie, a decorrere dal 2014. 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell ’importo di riferimento ( XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa ) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4* | Anno n + 5 e segg.* | TOTALE | Altra assistenza tecnica e amministrativa | - intra muros | - extra muros | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0,217 | 0,750 | 0,950 | 0,700 | 2,617* | * Per eseguire il programma d’azione e i relativi pagamenti dopo il 2013, le proposte riguardanti l’assegnazione degli stanziamenti per le spese di sostegno amministrativo verranno presentate nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie, a decorrere dal 2014. 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4* | Anno n + 5 e segg.* | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | 0,043 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0,043 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | * Per eseguire il programma d’azione e i relativi pagamenti dopo il 2013, le proposte riguardanti l’assegnazione degli stanziamenti per le spese di sostegno amministrativo verranno presentate nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie, a decorrere dal 2014. Calcolo – Funzionari e agenti temporanei | Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02 | Richiamarsi al punto 8.2.1: | Un agente contrattuale Gruppo 4 per la DG DEV, 64 000 euro l’anno, per 4 mesi del 2010 e per gli anni 2011-2013.* Un agente contrattuale Gruppo 4 per la DG AIDCO, 64 000 euro l’anno, per 4 mesi del 2010 e per gli anni 2011-2013.* Cinque agenti contrattuali Gruppo 4 per le delegazioni ACP, 130 000 euro l’anno (comprese le infrastrutture collegate e le spese operative) per 4 mesi del 2010 e per gli anni 2011-2013.* | * Per eseguire il programma d’azione e i relativi pagamenti dopo il 2013, le proposte riguardanti l’assegnazione degli stanziamenti per le spese di sostegno amministrativo verranno presentate nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie, a decorrere dal 2014. Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4* | Anno n + 5 e segg.* | XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,020 | 0,020 | 0,020 | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | XX 01 02 11 03 – Comitati[23] | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | * Per eseguire il programma d’azione e i relativi pagamenti dopo il 2013, le proposte riguardanti l’assegnazione degli stanziamenti per le spese di sostegno amministrativo verranno presentate nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie, a decorrere dal 2014. Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento | [1] Regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994. [2] Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio e regolamento (CE) n. 1609/1999 della Commissione. [3] Belize, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Dominica, Grenada, Giamaica, Madagascar, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Somalia e Suriname. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41. [7] Regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994 (GU L 286 del 5.11.1994, pag. 1). [8] Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2) e regolamento (CE) n. 1609/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999 (GU L 190 del 23.7.1999, pag. 14). [9] [Inserire un riferimento alla firma dell’accordo sui negoziati commerciali] [10] Stanziamenti dissociati (SD). [11] Stanziamenti non dissociati (SND). [12] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. [13] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx. [14] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [15] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [16] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne. [17] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione. [18] Quale descritto nella sezione 5.3. [19] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [20] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [21] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento. [22] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate. [23] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.