52010DC0099

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEe del Consiglio /* COM/2010/0099 def. - COD 2008/0192 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 22.3.2010

COM(2010)99 definitivo

2008/0192 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio

2008/0192 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio

ITER PROCEDURALE

Il 3 ottobre 2008 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva COM(2008) 636 sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE.

Lo stesso 3 ottobre 2008 la proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere in data 24 marzo 2009.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 6 maggio 2009.

Nel corso del dibattito in sessione plenaria la Commissione si è pronunciata sugli emendamenti proposti. La Commissione non ha adottato una proposta formale modificata a seguito del parere del Parlamento europeo.

L'8 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a maggioranza qualificata.

OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta ha l'obiettivo di modificare il quadro giuridico comunitario relativo all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto concerne i lavoratori autonomi e i relativi coniugi.

La proposta introduce modifiche sostanziali alla direttiva del 1986 in vigore. In primo luogo essa estende la nozione di coniuge ai conviventi, purché siano riconosciuti dal diritto nazionale. In secondo luogo stabilisce che il coniuge coadiuvante del lavoratore autonomo, in considerazione del contributo fornito all'impresa familiare, debba poter beneficiare, su richiesta, di una tutela sociale equivalente a quella del lavoratore autonomo. Infine la proposta prevede che i lavoratori indipendenti e i coniugi coadiuvanti possano beneficiare, su richiesta, di un periodo di congedo di maternità pari a quello previsto dalla direttiva sulla tutela delle lavoratrici gestanti (14 settimane), retribuito in linea di massima ad un livello equivalente a quello previsto in caso di malattia.

COMMENTI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Brevi osservazioni generali

La Commissione osserva che la posizione del Consiglio in prima lettura si discosta in modo sostanziale dalla proposta della Commissione e dal parere del Parlamento europeo, essenzialmente per quanto riguarda la protezione sociale dei coniugi coadiuvanti. Mentre la Commissione e il Parlamento europeo ritengono che i coniugi coadiuvanti debbano poter beneficiare di una tutela sociale equivalente a quella del lavoratore autonomo, la posizione del Consiglio si limita in effetti a garantire che i coniugi coadiuvanti abbiano accesso a "una protezione sociale".

Per quanto riguarda il congedo di maternità per le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti, la posizione del Consiglio è più vicina all'emendamento adottato dal Parlamento europeo e accettato dalla Commissione, il quale prevede il principio di un adeguamento alle esigenze specifiche delle persone interessate. Tuttavia la posizione del Consiglio sul paragrafo 3 dell'articolo 7 riguardante il livello adeguato di indennità di maternità si scosta maggiormente dalla posizione della Commissione e da quella del Parlamento europeo.

Esito degli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Emendamenti integrati nella proposta modificata e nella posizione del Consiglio in prima lettura

La posizione del Consiglio riprende i seguenti emendamenti del Parlamento europeo apportati agli articoli della proposta e accettati dalla Commissione:

- emendamento 12: aggiunta all'articolo sull'azione positiva di un riferimento alla promozione dell'imprenditorialità femminile;

- emendamento 13: chiarimento redazionale riguardante le condizioni applicabili alla costituzione di una società;

- emendamento 15: nel testo adottato dal Consiglio si concretizza l'adattamento del provvedimento alle esigenze specifiche delle lavoratrici autonome e delle coniugi coadiuvanti;

- emendamento 18: l'indicazione del riconoscimento del lavoro dei coniugi coadiuvanti figura al considerando 7 del testo adottato dal Consiglio;

- emendamento 22: aggiunta riguardante la competenza degli organismi nazionali responsabili per le pari opportunità in materia di scambio d'informazioni con gli organismi europei omologhi;

- emendamento 23: nuovo articolo sul mainstreaming in materia di parità di genere;

- emendamento 27: necessità di "difficoltà particolari" per beneficiare di un periodo supplementare per l'attuazione della direttiva;

- emendamento 28: aggiunta di un nuovo articolo sulla natura delle "prescrizioni minime" della proposta.

Emendamenti integrati nella proposta modificata, ma non ripresi nella posizione del Consiglio in prima lettura

Emendamenti 21 e 22 sull'organismo responsabile per le pari opportunità: la Commissione aveva accettato gli elementi essenziali di questi emendamenti. Il Consiglio ha voluto tuttavia allineare il testo di questa disposizione standard al testo più recente in materia di parità di genere ("rifusione" della direttiva[1]). La Commissione ha accolto tale principio.

Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione al riguardo

Due disposizioni della posizione del Consiglio in prima lettura meritano una segnalazione particolare, dato che si discostano in modo sostanziale dalla proposta della Commissione e dal parere del Parlamento europeo. Si tratta dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 3, del testo della posizione del Consiglio riguardanti, rispettivamente, la tutela sociale dei coniugi coadiuvanti e l'indennità di maternità delle lavoratrici autonome e delle coniugi coadiuvanti.

Per quanto riguarda l'articolo 6, la Commissione ha difeso la sua proposta di attribuire ai coniugi coadiuvanti una tutela sociale equivalente a quella dei lavoratori autonomi. Dato che i coniugi coadiuvanti partecipano abitualmente alle attività dell'impresa, qualsiasi altro approccio sembra non permettere di raggiungere l'obiettivo della proposta, ovvero l'attuazione del principio della parità di trattamento fra le donne (la stragrande maggioranza dei coniugi coadiuvanti è costituita da donne) e gli uomini (la maggioranza - 2/3 - dei lavoratori autonomi è costituita da uomini).

Nel corso dei negoziati in seno al Consiglio è emerso chiaramente che qualsiasi elemento di confronto fra il livello di protezione attribuito ai lavoratori autonomi e ai coniugi coadiuvanti incontrava l'opposizione di numerosi Stati membri. La Commissione ha quindi sottolineato che si trattava di una modifica sostanziale del proprio testo, il cui grado di ambizione risultava diminuito, ma che vi aderiva ugualmente per consentire al Consiglio di raggiungere un accordo politico altrimenti impossibile. La Commissione ha ritenuto infatti che il testo adottato dal Consiglio costituisse un miglioramento significativo della situazione attuale, sia per i lavoratori autonomi sia per i coniugi coadiuvanti. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi coadiuvanti, la nuova disposizione sull'indennità di maternità stabilisce infatti per la prima volta, a livello dell'Unione, un diritto a un'indennità intesa a consentire un'interruzione dell'attività professionale per un periodo di 14 settimane. Per quanto riguarda specificamente i coniugi coadiuvanti e i conviventi, la disposizione quale approvata dal Consiglio attribuirebbe ai coniugi coadiuvanti e ai conviventi il diritto di accedere a proprio nome alla protezione sociale, indipendentemente dal tipo di sistema e dal beneficio di un'eventuale protezione "derivata" (per il tramite del lavoratore autonomo).

La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che, data l'opposizione di principio a qualsiasi testo giuridico in materia da parte di due Stati membri, il Consiglio non sarebbe in grado di raggiungere una decisione all'unanimità.

In occasione della riunione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009 la presidenza ha modificato la propria proposta di compromesso per inserirvi una proposta che intende lasciare agli Stati membri la scelta sul livello di indennità di maternità. Anche in questo caso la Commissione non vi si è opposta per non impedire l'accordo politico in seno al Consiglio.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede la Commissione, considerato che la posizione del Consiglio in prima lettura non corrisponde ad alcuni obiettivi essenziali della propria proposta, ha ritenuto che l'unico modo per consentire l'avanzamento della procedura era di non opporsi al testo relativo alla posizione del Consiglio in prima lettura.

[1] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).