52010PC0072




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 3.3.2010

COM(2010) 72 definitivo

2010/0048 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito denominato "trattato") dispone che un regolamento del Consiglio adottato all'unanimità stabilisca il quadro finanziario pluriennale, il quale fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti e prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio (articolo 312).

La prassi di adottare un quadro finanziario pluriennale nonché disposizioni relative alla cooperazione interistituzionale e alla disciplina di bilancio è iniziata oltre 20 anni fa con il primo quadro finanziario stabilito dall'accordo interistituzionale[1]. Tale prassi ha enormemente migliorato e semplificato la procedura annuale di bilancio e la cooperazione tra le istituzioni; di conseguenza, ha migliorato la disciplina di bilancio.

Il trattato riconosce così l'importanza fondamentale del quadro finanziario nell'articolazione del bilancio dell'Unione europea e inserisce definitivamente, codificandola, tale buona prassi nell'ordinamento dell'Unione europea.

L'attuale quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 è stato concordato dalle istituzioni nel maggio 2006 ed è definito dall'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[2] (di seguito denominato "attuale AII").

Le pertinenti disposizioni dell'attuale AII devono essere codificate in un regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (di seguito denominato "regolamento QFP"). Tale codificazione rappresenta l' allineamento delle disposizioni dell'attuale AII alle esigenze del trattato. Tuttavia, siffatto allineamento deve tener conto della variazione dello strumento: un regolamento invece di un accordo interistituzionale.

Nondimeno, non è possibile né opportuno trasporre tutte le disposizioni dell'attuale AII nel regolamento QFP. L'attuale AII consta infatti di disposizioni relative al quadro finanziario, a strumenti non inclusi nel quadro finanziario, alla formazione del bilancio nonché alla cooperazione interistituzionale e alla sana gestione finanziaria. Alcune disposizioni dell'attuale AII sono diventate obsolete a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, molte sono inserite nel regolamento QFP, altre nel regolamento finanziario.

Rimane la necessità di un nuovo AII per le disposizioni che non rientrano in nessuno dei due regolamenti summenzionati. Tale impostazione è confortata dal trattato, che riconosce l'importanza di una buona cooperazione interistituzionale e stabilisce (all'articolo 295) quanto segue: " Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante. " Il disposto conferma e raccomanda la prassi che prevede la cooperazione interistituzionale disciplinata da un AII.

L'articolazione degli strumenti giuridici che disciplinano il bilancio UE è integrata dal regolamento finanziario. A norma del trattato, il regolamento finanziario stabilisce " …in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio… ". La formulazione non è variata rispetto al trattato di Nizza; è cambiata solo la procedura di adozione degli atti (procedura legislativa ordinaria, ossia codecisione).

Tenuto conto di tutte le pertinenti disposizioni ed esigenze del trattato, la trasposizione delle disposizioni dell'attuale AII nei pertinenti strumenti giuridici successivi si fonda sulla logica seguente.

1. Il trattato di Lisbona ha reso obsolete molte delle disposizioni vigenti:

- sono obsolete le disposizioni relative alla distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie nonché al tasso massimo di incremento, così come la classificazione delle spese (ora inclusa nell'allegato III dell'attuale AII).

- Sono obsolete porzioni considerevoli della cooperazione interistituzionale nell'ambito del bilancio, a seguito di modifiche della procedura di bilancio introdotte dal trattato di Lisbona (abolita la seconda lettura, comitato di conciliazione di 21 giorni, possibilità per la Commissione di modificare il progetto di bilancio fino al comitato di conciliazione…).

2. I punti direttamente connessi al quadro finanziario sono inclusi nel regolamento QFP ; si tratta di tutti gli aspetti relativi agli adeguamenti annuali del quadro finanziario, alla revisione del quadro finanziario, all'adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento, alla durata del quadro e alle conseguenze dell'assenza di un quadro finanziario, all'allegato I che indica i massimali per rubrica per ciascun esercizio del quadro finanziario.

3. Alcune delle disposizioni vigenti devono essere inserite nel regolamento finanziario o nelle relative modalità di esecuzione, piuttosto che nel regolamento QFP o nell'AII (ad esempio, le disposizioni in materia di schede finanziarie devono essere consolidate nel regolamento finanziario).

4. Le rimanenti disposizioni – relative principalmente a questioni di pura cooperazione interistituzionale adeguate secondo i requisiti del trattato - sono inserite in un nuovo AII . È così garantito un giusto equilibrio tra i due rami dell'autorità di bilancio e la flessibilità sufficiente per stabilire la nuova procedura di bilancio rispettando al contempo le esigenze del trattato.

Per completezza, il progetto di regolamento QFP e l'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (il "nuovo AII") sono presentati insieme. I due atti si integrano a vicenda e devono essere discussi e adottati come pacchetto unico.

La presente relazione riguarda entrambe le proposte e illustra le modalità di trasposizione del testo dell'attuale AII nei summenzionati due nuovi strumenti. A fini di esaustività, la relazione tratta anche delle disposizioni dell'attuale AII da inserire nel regolamento finanziario.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1. Regolamento concernente il quadro finanziario pluriennale

Articolo 1

L'articolo 1 riproduce nella sua formulazione la prima frase del punto 9 dell'attuale AII. Esso rimanda all'allegato che stabilisce il quadro finanziario vero e proprio. Il quadro finanziario non è stato modificato e corrisponde a quello riveduto per la seconda fase del Piano europeo di ripresa economica adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2009[3]. Il secondo considerando specifica che il regolamento incorpora il quadro finanziario pluriennale stabilito dall'attuale AII.

La seconda frase del punto 9 dell'attuale AII (" Esso [il quadro finanziario] costituisce il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale " ) e il punto 10 sono resi obsoleti dal trattato che specifica la finalità del quadro finanziario; le disposizioni del punto 11 dell'attuale AII sono incluse nei considerando 3, 5 e 6.

Articolo 2

Il primo paragrafo dell'articolo 2 riproduce il testo del punto 12 dell'attuale AII. Definisce i massimali annui e stabilisce l'obbligo per le istituzioni di rispettare i massimali nel corso della procedura di bilancio conformemente alle disposizioni del trattato. La prima parte della seconda frase del punto 12 è omessa in quanto obsoleta. Non è necessario prevedere fattispecie particolari in caso di modifica del regolamento. Le istituzioni devono rispettare i massimali in vigore in un determinato momento.

Il secondo paragrafo introduce la possibilità di superare i massimali, se necessario, allorché sono attivati gli strumenti non inclusi nel quadro finanziario. La riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà, lo strumento di flessibilità e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono per ora definiti ai punti da 25 a 28 dell'attuale AII. Tali strumenti non sono inclusi nel quadro finanziario e garantiscono, in caso di necessità in determinate circostanze, l'erogazione di fondi oltre i massimali del quadro finanziario. Essi aumentano la flessibilità del quadro finanziario e vengono attivati congiuntamente dai due rami dell'autorità di bilancio.

Per preservare l'attuale livello di flessibilità e i ruoli delle istituzioni nell'attivazione dei summenzionati strumenti, le disposizioni che li disciplinano sono inserite nel nuovo AII. In tal modo la prassi attuale è conservata nella massima misura possibile.

Articolo 3

L'articolo riproduce il testo del punto 15 dell'attuale AII, fatta eccezione per il riferimento alle regole di voto di cui al punto 3 dell'attuale AII. Il rispetto del massimale delle risorse proprie deve essere garantito per ogni esercizio. Se i massimali relativi agli stanziamenti di pagamento dovessero determinare un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse, occorrerà adeguare i massimali del quadro finanziario. Viene inserito il riferimento alla decisione 2007/436/CE, Euratom che stabilisce i massimali relativi alle risorse proprie e agli stanziamenti di pagamento.

Articolo 4

Riproduce il testo del punto 16 dell'attuale AII e disciplina gli adeguamenti tecnici annuali del quadro finanziario. Nell'intero testo, l'espressione "due rami dell'autorità di bilancio" è sostituita dall'espressione "Parlamento europeo e Consiglio".

Articolo 5

L'articolo riproduce il testo del punto 17 dell'attuale AII. La formulazione è stata solo lievemente adattata per sostituire il riferimento all'attuale AII con quello al periodo in cui sono state decise le dotazioni per la politica di coesione. Si procederà all'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione in sede di adeguamento tecnico relativo all'esercizio 2011 da presentare nell'aprile 2010.

Articolo 6

La formulazione dell'articolo, il quale disciplina gli adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione, corrisponde al testo del punto 18 dell'attuale AII, fatta eccezione per il rinvio alle regole di voto di cui al punto 3 dell'attuale AII.

Articolo 7

La formulazione dell'articolo, il quale disciplina gli adeguamenti relativi ai disavanzi pubblici eccessivi, riproduce il testo del punto 20 dell'attuale AII.

Articolo 8

La formulazione dell'articolo corrisponde ai punti da 21 a 23 dell'attuale AII.

Le revisioni del quadro finanziario sono adottate secondo le stesse regole applicate al regolamento stesso. Onde mantenere l'attuale livello di flessibilità del quadro finanziario per quanto riguarda le revisioni al di sotto della soglia dello 0,03% dell'RNL, il paragrafo 3 stabilisce che il quadro finanziario può essere adattato, se necessario ed entro la soglia dello 0,03%, nell'ambito della procedura annuale di bilancio. Questo non modifica la prassi attuale secondo la quale le revisioni al di sotto della stessa soglia sono decise di comune accordo dal Parlamento europeo e dal Consiglio; quest'ultimo delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 9

La formulazione dell'articolo, il quale disciplina gli adeguamenti in caso di revisione del trattato, riproduce il testo del punto 4 dell'attuale AII.

Articolo 10

La formulazione dell'articolo, il quale disciplina gli adeguamenti in funzione dell'allargamento, riproduce il testo del punto 29 dell'attuale AII, fatta eccezione per il rinvio alle regole di voto di cui al punto 3 dell'attuale AII.

Articolo 11

L'articolo 312, paragrafo 3, secondo comma, del trattato stabilisce che il "quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio." L'articolo 11 stabilisce i principi generali della cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio.

Le modalità dettagliate della cooperazione istituzionale nel corso della procedura di bilancio sono inserite nel nuovo AII sulla base dell'articolo 295 del trattato, garantendo così la flessibilità necessaria per l'organizzazione pratica della nuova disciplina di bilancio.

Articolo 12

Il finanziamento della politica estera e di sicurezza comune ha uno status particolare nel corso della procedura di bilancio. Per mantenere l'equilibrio attuale e contribuire al corretto svolgimento della procedura di bilancio, le norme di base (importo iscritto in un unico capitolo di bilancio che copre il fabbisogno effettivo, nessun fondo iscritto in riserva) e l'importo convenuto per il finanziamento della PESC (invariato) sono inseriti nel regolamento QFP.

La formulazione corrisponde al testo di parte del secondo comma e alla prima frase dell'ultimo comma del punto 42 dell'attuale AII. Tutte le altre disposizioni dei punti 42 e 43 dell'attuale AII sono collocate ai punti 18 e 19 del nuovo AII. L'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza è responsabile dell'elaborazione della previsione ai fini del progetto di bilancio nel settore PESC. Il testo è stato modificato per esprimere che l'Alto rappresentante ha assunto il ruolo conferito dall'attuale AII al Consiglio o alla presidenza del Consiglio.

Articolo 13

L'articolo 13 corrisponde al testo del punto 30 dell'attuale AII relativo alla durata del quadro finanziario e alle conseguenze della sua mancanza. È mantenuto l'obbligo per la Commissione di presentare un nuovo quadro finanziario anteriormente al luglio 2011. La formulazione del secondo comma del punto 30 è lievemente adattata per conformarsi alla formulazione dell'articolo 312, paragrafo 4, del trattato.

Articolo 14

L'articolo conclusivo del regolamento QFP fissa la data di entrata in vigore del regolamento. Il nuovo AII deve entrare in vigore contemporaneamente. Entrambi gli strumenti coprono il periodo 2007-2013. Gli esercizi anteriori all'entrata in vigore del regolamento sono compresi, poiché le proposte riguardano l'allineamento dell'AII vigente ai requisiti del nuovo trattato.

2.2. Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio

Il progetto di accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (il "nuovo AII") comprende tutte le disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (l'"attuale AII") che

a) non sono direttamente connesse al quadro finanziario vero e proprio e in quanto tali comprese nel regolamento QFP,

b) il trattato non ha reso obsolete,

c) non si propone di inserire nel regolamento finanziario.

Il fondamento logico consiste nel mantenere per quanto possibile le norme vigenti che hanno dato prova di efficienza nonché nel preservare l'equilibrio dei poteri e la partecipazione delle istituzioni alla procedura di bilancio.

Introduzione – punti da 1 a 6 del nuovo AII

La parte introduttiva del nuovo AII riproduce la formulazione dei punti da 1 a 8 dell'attuale AII, fatta eccezione per il punto 4 che è stato trasposto nel regolamento QFP (articolo 11) e per il punto 7 che è obsoleto.

Al punto 1 è stato aggiunto un rinvio all'articolo 295 del trattato quale base giuridica dell'accordo interistituzionale.

Al punto 3 è stato inserito il rinvio al regolamento QFP e al regolamento finanziario. Il riferimento all'articolo 272, paragrafo 9, del trattato che istituisce la Comunità europea è obsoleto ed è stato soppresso. Sono mantenute invariate le regole di voto per le procedure decisionali specificate nell'AII (vale a dire, per il Consiglio maggioranza qualificata, per il Parlamento europeo maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi).

L'articolazione in tre parti dell'AII è stata mantenuta ed è descritta al punto 5. La parte I comprende alcune disposizioni complementari al quadro finanziario e soprattutto le disposizioni relative agli strumenti al di fuori del quadro finanziario. La parte II, corredata dell'allegato, comprende le disposizioni in materia di cooperazione interistituzionale adeguate alla nuova procedura di bilancio. Comprende inoltre norme per l'inserimento dell'importo negli atti legislativi, nonché disposizioni relative al finanziamento della PESC e agli accordi di pesca. La parte III riprende tutte le disposizioni della parte III dell'attuale AII che rimangono valide.

Il punto 6 fissa la data di entrata in vigore del nuovo AII, identica a quella del regolamento QFP. A tale data il nuovo AII sostituirà l'attuale AII.

Parte I – Disposizioni relative al quadro finanziario e agli strumenti speciali non inclusi nel quadro finanziario

A. Disposizioni relative al quadro finanziario

Il punto 7 del nuovo AII riproduce la formulazione dell'ultimo comma del punto 11 dell'attuale AII e riguarda le informazioni relative alle operazioni non incluse nel bilancio (vale a dire il Fondo europeo di sviluppo) nonché all'evoluzione delle categorie di risorse proprie. Tale disposizione non è direttamente connessa al quadro finanziario e perciò non rientra nel regolamento QFP.

La prassi di fornire tali informazioni è mantenuta, ma si propone di non presentarle più insieme all'adeguamento tecnico del quadro finanziario bensì insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio, come è più logico che sia. Le scadenze di presentazione rimangono praticamente immutate (fine aprile/inizio maggio).

Il punto 8 del nuovo AII riguarda i margini al di sotto dei massimali. Il regolamento QFP stabilisce per tutte le rubriche i massimali che devono essere rispettati nel corso di ciascuna procedura annuale di bilancio, conformemente al trattato. Tuttavia, occorre mantenere la prassi volta a garantire per quanto possibile la disponibilità di margini sufficienti al di sotto dei massimali. Essa rappresenta un elemento della cooperazione interistituzionale e della buona volontà delle istituzioni nell'ambito della procedura di bilancio e perciò rientra nell'AII. La disposizione è mantenuta invariata.

Il punto 9 del nuovo AII ricalca il testo del punto 19 dell'attuale AII concernente l'aggiornamento delle previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2013. Anche in questo caso, poiché tale disposizione non incide direttamente sull'attuale quadro finanziario, è opportuno mantenerla nel nuovo AII.

B. Disposizioni relative agli strumenti speciali non inclusi nel quadro finanziario

Gli strumenti vigenti che non sono inclusi nel quadro finanziario (la riserva per gli aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà, lo strumento di flessibilità e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) sono mantenuti nell'AII. Il regolamento QFP prevede, tra l'altro, all'articolo 2 la possibilità di attivarli, se necessario, oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario.

Vengono mantenuti invariati rispetto all'attuale AII le disposizioni relative alle finalità e all'oggetto degli strumenti, gli importi e i ruoli delle istituzioni nell'ambito dell'attivazione, vale a dire decisione comune delle istituzioni secondo le regole di voto di cui al punto 3.

La proposta separazione delle disposizioni relative agli strumenti non inclusi nel quadro finanziario è intesa a preservare la prassi effettiva. Tuttavia, la prassi stessa ha reso obsolete alcune disposizioni in materia di attivazione degli strumenti in questione. L'attuale AII richiede l'avvio di una procedura di consultazione a tre ogniqualvolta la Commissione propone di attivare uno dei summenzionati strumenti. Di fatto, la consultazione a tre viene spesso evitata poiché di norma i due rami dell'autorità di bilancio sono in grado di accettare la proposta della Commissione senza che sia necessaria una formale procedura di consultazione a tre. Si propone pertanto di allineare il testo alla prassi reale. L'obbligo di avviare la consultazione a tre per ogni proposta di attivazione degli strumenti è sostituito dall'obbligo di avviarla solo in caso di disaccordo.

Per quanto riguarda lo strumento di flessibilità, si suggerisce una modifica concernente la presentazione della proposta di attivare tale strumento. L'attuale nesso con gli "strumenti di bilancio" e l'obbligo di presentare la proposta insieme al progetto [preliminare] di bilancio (cfr. punto 27, quarto comma, dell'attuale AII) non sono necessari e potrebbero essere controproducenti (ad esempio, in futuro, la proposta potrebbe essere presentata direttamente nel corso della concertazione). La formulazione semplificata consentirebbe di presentare la proposta di ricorso allo strumento di flessibilità in sede di comitato di conciliazione che potrebbe agevolare l'individuazione di una soluzione di compromesso per il bilancio annuale. Si tratta già della prassi attuale.

Parte II – Miglioramento della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio

A. La procedura di collaborazione interistituzionale

Le disposizioni in materia di cooperazione interistituzionale sono state considerevolmente modificate per renderle conformi alla nuova procedura di bilancio istituita dal trattato. Mentre nell'attuale AII tali disposizioni sono ripartite tra il testo principale e l'allegato II, si propone di comprendere tutte le disposizioni in materia di cooperazione interistituzionale nello stesso allegato. Il nuovo allegato incorpora le disposizioni dell'attuale procedura che rimangono valide (ad esempio, formulazione dei punti 32 e 33 dell'attuale AII, trasposti come punti da 3 a 6 dell'allegato del nuovo AII) e prevede le nuove norme necessarie ai fini della funzionalità della procedura di bilancio e del comitato di conciliazione. La descrizione dei principi di collaborazione comprende anche il calendario pratico. Sono state inoltre inserite le disposizioni in materia di bilanci rettificativi convenute nella dichiarazione delle tre istituzioni del novembre 2009 sulle misure transitorie. Di conseguenza, il nuovo allegato sostituirà la dichiarazione relativa alle misure transitorie in riferimento al calendario pratico e ai bilanci rettificativi.

B. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

Le disposizioni dei punti 37 e 38 dell'attuale AII sono riprodotte nel testo del nuovo AII, ai punti 15 e 16, senza modifiche sostanziali. Le uniche variazioni riguardano la sostituzione del riferimento alla procedura di codecisione con quello alla procedura legislativa ordinaria e il rinvio al trattato con il rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

C. Spese relative agli accordi di pesca

Si propone di allineare alle nuove norme in materia di bilancio le disposizioni dell'attuale AII concernenti le spese relative agli accordi di pesca. La nuova formulazione proposta rispecchia le parti tuttora pertinenti del testo vigente, che riguardano esclusivamente la buona cooperazione e l'informazione alle istituzioni sugli sviluppi. La nuova formulazione è inserita nel corpo del nuovo AII e sostituisce l'allegato IV dell'attuale AII.

D. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune

Tutte le disposizioni dei punti 42 e 43 dell'attuale AII (tranne quelle inserite nell'articolo 12 del regolamento QFP) sono mantenute nel nuovo AII (ai punti 18 e 19). La presidenza del Consiglio ovvero il Consiglio sono sostituiti dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza; la seconda lettura del Consiglio è sostituita dal comitato di conciliazione.

Parte III – Sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE

La parte III riproduce il testo della medesima parte dell'attuale AII, fatta eccezione per i punti 45 e 47 che sono obsoleti. Le disposizioni del punto 44 vanno inserite nel regolamento finanziario e nei pertinenti atti di base concernenti i fondi strutturali e di coesione.

A. Programmazione finanziaria

Le disposizioni in materia di programmazione finanziaria corrispondono alla formulazione del punto 46 dell'attuale AII; le uniche due modifiche, di secondaria importanza, riguardano la soppressione del riferimento al progetto "preliminare" di bilancio e la sostituzione del rinvio al punto D dell'allegato II per i massimali relativi ai progetti pilota e alle azioni preparatorie con il rinvio all'articolo 32 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario.

B. Agenzie e scuole europee

Mentre la prima parte è identica al punto 47 dell'attuale AII, si propone di incorporare in una seconda parte le disposizioni convenute dalle tre istituzioni il 12 novembre 2009 sull'attuazione della procedura in questione, al fine di mantenere nel presente AII un insieme organico di norme in materia di cooperazione nel settore del bilancio.

C. Nuovi strumenti finanziari

Vengono riprese le disposizioni relative ai nuovi strumenti finanziari (punto 49 dell'attuale AII); l'unica eccezione consiste nella soppressione del riferimento al progetto "preliminare" di bilancio.

2.3. Regolamento finanziario

Alcune delle disposizioni dell'attuale AII figurano già nel regolamento finanziario o nelle relative modalità di esecuzione ovvero sarebbe più logico che vi figurassero.

Si tratta delle seguenti disposizioni dell'attuale AII:

- il punto 14 dell'attuale AII sarà inserito nel regolamento finanziario (nuovo articolo 47ter) poiché riguarda tanto il bilancio quanto il QFP. Non è inserito nel regolamento QFP poiché l'articolo 310 del TFUE stabilisce siffatta disposizione per la disciplina di bilancio in relazione al quadro finanziario pluriennale. È quindi importante avere lo stesso collegamento anche al bilancio, come nell'attuale AII;

- le disposizioni relative alle schede finanziarie (punto 39) sono trattate all'articolo 28 del regolamento finanziario e all'articolo 22 delle relative modalità di esecuzione;

- la seconda parte del punto 40 ("i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca") – disposizione che verrà inserita in un nuovo articolo 155bis del regolamento finanziario (alla Parte Seconda – Disposizioni particolari) che riguarda specificamente le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca;

- i massimali relativi alle azioni preparatorie e ai progetti pilota figuranti al punto D dell'allegato II dell'attuale AII non sono inseriti nel nuovo AII in quanto sono già stabiliti all'articolo 32 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario;

- le nuove disposizioni inserite nell'articolo 317 del TFUE concernenti gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio, insieme a quelle del punto 44 dell'attuale AII, richiedono un'analisi approfondita e verranno pertanto proposte insieme alla revisione triennale del regolamento finanziario;

- il punto 45 dell'attuale AII che definisce le norme per la revisione del regolamento finanziario è obsoleto. Le norme per l'adozione del regolamento finanziario sono stabilite dal trattato.

2010/0048 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

vista la proposta della Commissione europea[4],

vista l'approvazione del Parlamento europeo[5],

deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1988 il quadro finanziario pluriennale e le disposizioni connesse sono definiti da accordi interistituzionali. Il quadro finanziario pluriennale 2007-2013 è stato stabilito dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[6]. Tenendo conto di tale prassi, l'articolo 312 del trattato stabilisce che il quadro finanziario pluriennale debba essere fissato mediante regolamento. È pertanto necessario incorporare in un regolamento le pertinenti disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

(2) È inoltre necessario incorporare in tale regolamento il quadro finanziario pluriennale stabilito dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

(3) Il quadro finanziario deve stabilire i massimali relativi agli impegni e ai pagamenti. Tali massimali devono rispettare i massimali degli impegni e delle risorse proprie fissati dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[7]. Occorre stabilire gli importi di spesa in stanziamenti d'impegno per ognuno degli esercizi dal 2007 al 2013 e per ogni rubrica o sottorubrica. Occorre stabilire inoltre in stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento gli importi globali annui di spesa.

(4) Sono necessari strumenti speciali, quali la riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà, lo strumento di flessibilità e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche a norma del quadro finanziario. Occorre pertanto prevedere la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

(5) Il quadro finanziario dev'essere fissato a prezzi 2004. Devono inoltre essere stabilite le regole di adeguamento tecnico del quadro finanziario per ricalcolare i massimali e i margini residui a prezzi correnti.

(6) Il quadro finanziario non deve tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[8].

(7) I massimali degli stanziamenti di impegno per la rubrica 1b Coesione per la crescita e l'occupazione nonché la metodologia per stabilire le dotazioni per paese sono stati concordati dal Consiglio europeo nella riunione del 15 e 16 dicembre 2005. Le stime del prodotto interno lordo (di seguito denominato "PIL") utilizzate per stabilire le dotazioni nazionali si basavano sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005, come specificato al punto 41 della proposta definitiva della Presidenza riguardante le prospettive finanziarie 2007-2013 allegata alle conclusioni del Consiglio europeo adottate nella riunione del 15 e 16 dicembre 2005. Il punto 42 del suddetto documento prevede che nel 2010 le dotazioni debbano essere adeguate qualora il PIL effettivo totale per il periodo 2007-2009 si discosti di oltre il +/- 5% rispetto alle previsioni utilizzate nel 2005.

(8) Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento del quadro finanziario. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi all'esecuzione del bilancio, a disavanzi pubblici eccessivi, alla revisione del trattato o agli allargamenti.

(9) È necessario stabilire la revisione del quadro finanziario in caso di circostanze impreviste che non possono essere finanziate entro il limite dei massimali fissati dal quadro finanziario. È opportuno che la Commissione esamini in una proposta di revisione la possibilità di una riassegnazione entro o tra le rubriche e di compensazione dell'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica. Occorre garantire al quadro finanziario la flessibilità necessaria per rispondere a circostanze impreviste introducendo la possibilità di adattare il quadro finanziario nel corso del processo di bilancio entro un margine per imprevisti fino allo 0,03% del PIL dell'Unione.

(10) È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.

(11) Per agevolare il corretto svolgimento della procedura di bilancio, è necessario stabilire le norme di base per l'iscrizione in bilancio della spesa per la politica estera e di sicurezza comune e l'importo complessivo per il periodo coperto dal quadro finanziario.

(12) L'accordo interistituzionale del […] 2010 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio[9] stabilisce disposizioni precise in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio e di iscrizione in bilancio della spesa per la politica estera e di sicurezza comune.

(13) Occorre che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del luglio 2011 onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario successivo. Occorre che il quadro finanziario stabilito dal presente regolamento continui ad applicarsi qualora il nuovo quadro non venga adottato prima della scadenza del periodo oggetto del quadro finanziario di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Quadro finanziario pluriennale

Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 (di seguito denominato "quadro finanziario") è stabilito in allegato.

Articolo 2 Rispetto dei massimali del quadro finanziario

1. Ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dal quadro finanziario rappresenta un massimale annuo di spesa per il bilancio generale dell'Unione europea. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal quadro finanziario, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.

2. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza, del Fondo di solidarietà, dello strumento di flessibilità o del Fondo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[10], del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] e dell'accordo interistituzionale del […] 2010.

Articolo 3 Rispetto del massimale delle risorse proprie

1. Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse dalla decisione 2007/436/CE, Euratom.

2. Ove necessario, i massimali del quadro finanziario sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione 2007/436/CE, Euratom.

Articolo 4 Adeguamenti tecnici

1. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del quadro finanziario:

a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione 2007/436/CE, Euratom.

2. La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2% annuo.

3. I risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Per l'esercizio considerato non si possono effettuare ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

Articolo 5 Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione

1. Nell'adeguamento tecnico per il 2011, se è accertato che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2007-2009 si è discostato di oltre il +/- 5 % dal PIL cumulato stimato nel 2005 ai fini della fissazione delle dotazioni per la politica di coesione destinate agli Stati membri per il periodo 2007-2013, la Commissione adegua gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame.

2. L’effetto netto totale, positivo o negativo, degli adeguamenti di cui al paragrafo 1 non può superare i 3 miliardi di euro. Se l’effetto netto è positivo, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoesecuzione rispetto ai massimali per la sottorubrica 1b per gli anni 2007-2010.

Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2011-2013 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza.

Articolo 6 Adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione

Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del quadro finanziario, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di adeguamento dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. Le decisioni relative a tali proposte sono adottate anteriormente al 1° maggio dell'anno n.

Articolo 7 Adeguamenti relativi ai disavanzi pubblici eccessivi

In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione nel contesto di una procedura per disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, su proposta della Commissione e in conformità al pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere reiscritti oltre l'anno n+2.

Articolo 8 Revisione del quadro finanziario

1. Il quadro finanziario può essere riveduto, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione 2007/436/CE, Euratom.

2. In linea di principio, l'eventuale proposta di revisione di cui al paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.

3. L'eventuale adattamento del quadro finanziario fino allo 0,03% dell'RNL dell'Unione entro il margine per imprevisti può essere adottato di comune accordo dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

4. L'eventuale proposta di revisione del quadro finanziario esamina le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. Ove realizzabile, l'obiettivo è quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.

5. L'eventuale proposta di revisione del quadro finanziario esamina le possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

6. La revisione garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

Articolo 9 Adeguamento del quadro finanziario in caso di revisione del trattato

Qualora si proceda nel corso del quadro finanziario a una revisione del trattato con implicazioni di bilancio, sono apportati di conseguenza gli adeguamenti necessari al quadro finanziario.

Articolo 10 Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento

Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all'Unione nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, su proposta della Commissione il quadro finanziario è adeguato per tener conto delle spese necessarie a seguito dell'esito dei negoziati di adesione.

Articolo 11 Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (di seguito denominati "istituzioni") adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.

Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell'intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali per seguire l'andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura.

Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all'adozione definitiva del bilancio.

Possono essere svolte consultazioni a tre in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.

Articolo 12 Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune

L'importo totale delle spese operative della politica estera e di sicurezza comune (di seguito denominata "PESC") è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende l'effettivo fabbisogno, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può essere iscritto in riserva.

Almeno 1740 milioni di EUR sono a disposizione della PESC nel periodo 2007-2013.

Articolo 13 Conseguenze dell'assenza di un quadro finanziario

Anteriormente al 1° luglio 2011, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Se il regolamento del Consiglio che fissa il nuovo quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2013, i massimali per l'ultimo anno coperto dal quadro finanziario in vigore e le altre disposizioni del presente regolamento continuano ad applicarsi fino all'adozione del regolamento che fissa il nuovo quadro finanziario.

Qualora dopo il 2013 aderiscano all'Unione nuovi Stati membri, e se necessario, il quadro finanziario esteso è adeguato al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

[pic]

[1] Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio, firmato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 29 giugno 1988 (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 33).

[2] Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

[3] Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2009, recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale - Finanziamento di progetti nel settore dell’energia nel quadro del Piano europeo di ripresa economica (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 26).

[4] GU C del , pag. .

[5] GU C del , pag. .

[6] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[7] GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

[8] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[9] GU C …

[10] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

[11] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.