52010PC0071

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee /* COM/2010/0071 def. - COD 2010/0047 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 3.3.2010

COM(2010) 71 definitivo

2010/0047 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

RELAZIONE

Scopo della presente proposta della Commissione è modificare il regolamento finanziario così da adeguarlo al trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, il quale introduce modifiche sostanziali riguardanti questioni finanziarie e di bilancio. Tali modifiche devono esser trasposte nel regolamento finanziario (RF), il quale stabilisce il corpus di norme e procedure che tutte le istituzioni devono rispettare nell’utilizzo dei fondi UE.

Come previsto all’articolo 184 dello stesso regolamento, la Commissione presenterà la proposta per la revisione triennale del regolamento finanziario al termine del primo semestre del 2010. Nondimeno, la Commissione ritiene inevitabile procedere a una rapida revisione ad-hoc dell’RF e delle ME prima e separatamente dalla revisione triennale. In effetti, una simile revisione limitata è necessaria per costituire un quadro giuridico stabile ai fini dell’esecuzione del bilancio secondo le disposizioni del nuovo trattato. Altri aspetti relativi alla costituzione del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) formeranno oggetto di una successiva proposta, che la Commissione presenterà tra breve.

Modifiche derivanti dal trattato di Lisbona

Per la prima volta da decenni, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede modifiche di rilievo riguardanti questioni finanziarie e di bilancio, che devono essere precisate nel regolamento finanziario. Si devono quindi introdurre nel regolamento finanziario le adeguate disposizioni o si devono modificare quelle attuali, per tener conto dei seguenti cambiamenti:

- l’introduzione del quadro finanziario pluriennale nel trattato e il suo nesso con la procedura annuale di bilancio: a tale riguardo, come conseguenza dell’introduzione del quadro finanziario pluriennale nel TFUE, si devono inserire nel regolamento finanziario alcune disposizioni dell’accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

- la nuova procedura annuale di bilancio e la soppressione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie, che hanno effetto sulle disposizioni relative agli storni e ai dodicesimi provvisori.

La presente proposta consente anche di razionalizzare il regolamento finanziario in linea con il trattato di Lisbona, apportando adattamenti tecnici e abrogando disposizioni obsolete.

Le nuove norme introdotte dall'articolo 317 del TFUE riguardo agli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell’esecuzione del bilancio, insieme con il punto 44 dell’accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, richiedono un’analisi approfondita che verrà quindi proposta in concomitanza con la revisione triennale del regolamento finanziario. Tale revisione triennale costituirà anche l’occasione per codificare o rifondere il testo, in modo da tener conto, in particolare, della nuova numerazione delle disposizioni del trattato.

2010/0047 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[2], di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto di alcune modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario.

2. In considerazione della specificità del carattere e dei compiti della Banca centrale europea, in particolare della sua indipendenza rispetto alla gestione delle sue finanze, questa istituzione deve essere esclusa dal campo di applicazione del regolamento finanziario. Ai fini della certezza del diritto, tale esclusione deve applicarsi dalla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona.

3. La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale è diventata parte integrante di altre politiche dell'Unione e azioni interne. Perciò le specifiche disposizioni finanziarie che si applicavano a tale politica non sono più giustificate e devono quindi essere soppresse.

4. Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, il fondo di garanzia per le azioni esterne non è più soggetto ad un regime speciale. I pagamenti versati al fondo dal bilancio generale dell'Unione europea sono adesso iscritti su un'apposita linea di bilancio. Le specifiche disposizioni finanziarie applicabili non sono più necessarie e devono quindi essere soppresse.

5. Occorre che siano chiarite le norme relative alla situazione in cui il Parlamento europeo decide di ridurre l'importo delle spese supplementari superiori al limite dei dodicesimi provvisori autorizzate dal Consiglio a norma dell'articolo 315 del trattato.

6. Il quadro finanziario pluriennale 2007-2013 è stato definito dall'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[3]. Poiché il trattato stabilisce che il quadro finanziario pluriennale debba essere fissato mediante regolamento, è necessario integrare talune disposizioni di tale accordo interistituzionale nel regolamento finanziario. In particolare, ai fini della disciplina di bilancio, è necessario stabilire un nesso tra il quadro finanziario pluriennale e la procedura annuale di bilancio. È altresì necessario inserire disposizioni relative all'impegno del Parlamento europeo e del Consiglio di rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste negli atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

7. Non si fa più distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie. Le disposizioni concernenti gli storni devono quindi essere opportunamente modificate.

8. Conformemente all'articolo 316 del trattato, occorre prevedere che le spese del Consiglio europeo e del Consiglio siano iscritte nella stessa sezione del bilancio.

9. È necessario che la procedura annuale di bilancio, modificata a norma del trattato, trovi espressione nel regolamento finanziario.

10. Nel campo dell'azione esterna, la procedura di adozione delle misure preparatorie deve essere adeguata alle disposizioni del trattato.

11. La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti. Pertanto occorre che nel regolamento finanziario, nel quadro degli altri obblighi in materia di relazioni già esistenti, vengano introdotte adeguate disposizioni riguardanti tale relazione.

12. È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è così modificato:

13. Nel titolo del regolamento, i termini “bilancio generale delle Comunità europee” sono sostituiti da “bilancio generale dell'Unione europea”.

14. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 1

1. Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, in seguito denominato “il bilancio”, e alla presentazione e alla revisione dei conti.

2. Ai fini del presente regolamento, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il Mediatore e il Garante europeo della protezione dei dati sono considerati istituzioni dell'Unione.

Ai fini del presente regolamento, la Banca centrale europea non è considerata un’istituzione dell’Unione.

3. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti a “le Comunità” o a “l'Unione” sono intesi come riferiti a “l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica”.”

15. L'articolo 4 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) le entrate e le spese dell'Unione europea, comprese le spese amministrative che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio;"

(b) il paragrafo 3 è soppresso.

16. L'articolo 8 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, le parole "prodotto nazionale lordo (PNL)” sono sostituite da "reddito nazionale lordo (RNL)”;

(b) al paragrafo 6, le parole “Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»” sono sostituite da “Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)”.

17. L'articolo 13 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, alle operazioni d'impegno e di pagamento relative alle spese la cui imputazione su un capitolo di bilancio specifico sarebbe stata possibile a titolo dell'esecuzione dell'ultimo bilancio regolarmente adottato si applica l'articolo 315 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare due o più dodicesimi provvisori sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Esso trasmette senza indugio la decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

Tale decisione entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione tranne se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei suoi membri, decide di ridurre dette spese.

Se il Parlamento europeo decide di ridurre dette spese, il Consiglio rivede la decisione di autorizzazione tenendo conto dell'importo approvato dal Parlamento europeo.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili."

(c) il paragrafo 4 è soppresso.

18. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 16

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro.

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all’articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l’amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa dei servizi responsabili dell'azione esterna dell'Unione, l’ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nelle modalità d’esecuzione.”

19. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 24

1. La Commissione presenta la proposta simultaneamente ai due rami dell'autorità di bilancio.

2. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

3. Salvo in casi urgenti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta della Commissione entro sei settimane dalla data di ricezione della proposta relativa a ciascuno storno ad essi sottoposto.

4. La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane:

- entrambi i rami dell'autorità di bilancio la approvano;

- uno dei due rami la approva e l'altro non interviene;

- entrambi i rami si astengono dall'intervenire o non prendono una decisione contraria alla proposta della Commissione.

5. Il periodo di sei settimane di cui al punto 4 è ridotto a 3 settimane, salvo domanda contraria di uno dei rami dell'autorità di bilancio, quando:

i) lo storno rappresenta meno del 10% degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 milioni di euro;

oppure

ii) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 milioni di euro.

6. Se uno dei due rami dell'autorità di bilancio ha modificato lo storno mentre l'altro lo ha approvato o si è astenuto dall'intervenire, o se entrambi i rami hanno modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che la Commissione non ritiri la sua proposta."

20. L'articolo 26 è così modificato:

(a) al secondo comma del paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4.”

21. All'articolo 27, paragrafo 3, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni, previste all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio."

22. All’articolo 30, il paragrafo 2 è soppresso.

23. Il primo comma dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e il Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il Mediatore e il Garante europeo della protezione dei dati redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno.”

24. L'articolo 33 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione presenta una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate dell'Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 31."

(b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La Commissione unisce al progetto di bilancio quanto segue:"

25. L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 34

Fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio lettere rettificative che modificano il progetto di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della stesura dello stesso, compresa una lettera rettificativa che aggiorna le stime di spesa per l'agricoltura."

26. È inserito il seguente articolo 34 bis:

" Articolo 34 bis

Quando il comitato di conciliazione ha concordato un testo comune, il Parlamento europeo e il Consiglio si sforzano di approvare quanto prima i risultati del Comitato di conciliazione a norma dell'articolo 314, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conformemente ai rispettivi regolamenti interni."

27. L'articolo 35 è soppresso.

28. L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 37

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo.

Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al primo comma dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni esaminano la possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

2. Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi progetto di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni anno. Essa può unire un parere alle domande di progetti di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano tenendo conto dell'urgenza."

29. L'articolo 38 è soppresso.

30. All'articolo 39, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione o all'adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio,"

31. All'articolo 40 è aggiunto il seguente secondo comma:

“Il Consiglio europeo e il Consiglio rientrano nella stessa sezione del bilancio.”

32. L'articolo 46 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) in ciascuna sezione del bilancio, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1);”

(b) al paragrafo 1, il punto 5 è soppresso.

33. Al titolo III, è aggiunto il seguente capo 3:

“Capo 3 Disciplina di bilancio

Articolo 47 bis

Il bilancio è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 47 ter

Se l'attuazione di un atto dell'Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio o delle dotazioni disponibili nel quadro finanziario pluriennale, tale atto può essere attuato in termini finanziari solo dopo la rettifica del bilancio e, se necessario, l'opportuna revisione del quadro finanziario."

34. L'articolo 49 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione dell'Unione è preliminarmente adottato un atto di base."

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. In applicazione del titolo V del trattato sull’Unione europea, un atto di base può assumere una delle forme specificate all’articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 33 e all'articolo 37 del trattato sull’Unione europea."

(c) il paragrafo 4 è soppresso;

(d) il paragrafo 6 è così modificato:

(i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza dell'Unione:"

(ii) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nel settore di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi finanziari successivi. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

All'atto della presentazione del progetto di bilancio, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle azioni contemplate alla lettera a) e al primo comma della presente lettera, in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

c) gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nel campo del titolo V del trattato sull'Unione europea. Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l’azione dell’Unione europea volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l’adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni UE di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Al fine di garantire la rapida attuazione delle misure preparatorie, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza informa la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare una misura preparatoria e comunica in particolare una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;"

35. Nell'articolo 146, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

”2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari nonché la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni."

36. È inserito il seguente articolo 155 bis:

“ Articolo 155 bis

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.”

37. L'articolo 184 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 184

Ogni tre anni, o ogniqualvolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è riesaminato in base alla procedura di cui all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Tuttavia, il paragrafo 2 dell'articolo 1 si applica a partire dal 1° dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[3] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.