52010PC0061




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 24.2.2010

COM(2010) 61 definitivo

2010/0039 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)

{SEC(2010) 149}{SEC(2010) 150}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda le modifiche che è necessario apportare al regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), per garantire il buon funzionamento dell'Agenzia sulla base di un mandato chiaro per i prossimi anni. Obiettivo della proposta è adattare il regolamento in funzione delle valutazioni svolte e dell'esperienza pratica, in modo da chiarire il mandato dell'Agenzia e correggere le carenze rilevate.

Contesto generale

Frontex è stata istituita nel 2004 ed è operativa dal 2005. In risposta al programma dell’Aia, il 13 febbraio 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX (COM (2008) 67 def.), accompagnata da una valutazione d’impatto.

La comunicazione formulava raccomandazioni per il breve e medio periodo e proponeva idee per lo sviluppo dell’Agenzia sul lungo periodo.

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno entrambi accolto con favore la comunicazione del 2008, condividendo l’analisi della Commissione secondo cui l’Agenzia è stata un grande successo sin dagli inizi, e ne hanno chiesto l’ulteriore potenziamento. Tale ambizione figura altresì in numerose conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo, nel patto europeo sull’immigrazione e l'asilo e nel programma di Stoccolma, che il Consiglio europeo ha adottato il 10-11 dicembre 2009 chiedendo di potenziare l’Agenzia anche mediante una revisione del suo quadro giuridico. Il ruolo dell’Agenzia nella gestione integrata delle frontiere dell’Unione e il suo futuro orientamento generale riscuotono quindi un forte consenso interistituzionale.

Oltre alla richiamata relazione della Commissione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro di Frontex, nel 2008 si è svolta una valutazione indipendente in conformità dell'articolo 33 del regolamento istitutivo. Sulla scorta di questa valutazione, il consiglio di amministrazione di Frontex ha rivolto alla Commissione una serie di raccomandazioni riguardanti la base giuridica dell’Agenzia.

La presente proposta risponde a tutte le raccomandazioni della comunicazione del 2008 e del consiglio di amministrazione nella misura in cui è richiesta la revisione del quadro giuridico dell’Agenzia, con le eccezioni descritte nella valutazione d’impatto.

Disposizioni vigenti

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.

Decisione 2005/358/CE del Consiglio, del 26 aprile 2005, relativa alla designazione della sede dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Sulla scia della comunicazione si è tenuto un intenso dibattito in sede di Consiglio e Parlamento europeo, estesosi per altro anche alla società civile e agli ambienti universitari che hanno discusso del ruolo di Frontex nel contesto della politica di immigrazione dell’Unione europea.

Vi è stato inoltre un dibattito e uno scambio regolare di informazioni con gli Stati membri nell'ambito delle riunioni del consiglio di amministrazione dell’Agenzia. Questa ha poi provveduto costantemente a riferire sulle proprie attività al consiglio di amministrazione, nell’ambito delle istituzioni e attraverso le varie relazioni previste dalla base giuridica. Si sono per giunta tenute consultazioni tra i funzionari della Commissione che si occupano dell’Agenzia e i loro omologhi presso l’Agenzia stessa.

Il 10 settembre 2009 si è svolto a Baden, in Austria, un seminario sulla revisione del quadro giuridico dell'Agenzia presieduto dalla Commissione e organizzato da Frontex in collaborazione con le autorità austriache a beneficio dei membri e rappresentanti del consiglio di amministrazione. La Commissione ha poi consultato gli Stati membri nella riunione del 5 ottobre 2008 del comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo.

Valutazione d'impatto

È stata fatta una valutazione d’impatto (documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2010) 149). Le subopzioni sono state ponderate in funzione dei seguenti “elementi fondanti” che rispecchiano le attività e gli obiettivi fondamentali dell’Agenzia:

- rivedere le disposizioni esistenti sull’uso delle attrezzature tecniche nelle operazioni congiunte, compresi i meccanismi per l’apporto degli Stati membri in termini di attrezzature;

- introdurre meccanismi per una migliore disponibilità di guardie di frontiera nelle operazioni congiunte;

- rivedere il ruolo dell’Agenzia nel preparare, coordinare e compiere le operazioni, anche rispetto alla ripartizione dei compiti tra Agenzia e Stati membri;

- estendere il mandato dell’Agenzia rispetto alla cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione delle frontiere;

- conferire all’Agenzia un mandato per la raccolta e il trattamento di dati personali;

- rivedere il mandato dell’Agenzia in relazione alle operazioni di rimpatrio;

- conferire all’Agenzia l’incarico di contribuire alla valutazione degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere.

Ogni opzione è stata valutata in funzione dei seguenti criteri:

- l’opzione contribuisce a correggere il difetto accertato, ovvero a centrare meglio l’obiettivo voluto;

- l’opzione incide sui paesi terzi;

- l’opzione incide sul bilancio dell’Agenzia o degli Stati membri;

- quali sono le possibili conseguenze sui diritti fondamentali.

L’opzione privilegiata è frutto della combinazione delle seguenti subopzioni:

- un meccanismo adattato con apporto obbligatorio di attrezzature a carico degli Stati membri e acquisizione graduale tramite acquisto/locazione finanziaria di attrezzature proprie da parte di Frontex, sulla base di ulteriori analisi dei fabbisogni e dei costi;

- meccanismo adattato con apporto obbligatorio di risorse umane a carico degli Stati membri e pool di guardie di frontiera distaccate a titolo semipermanente dagli Stati membri presso Frontex, con status di esperti nazionali;

- conferire all’Agenzia un ruolo di codirezione delle operazioni congiunte, stabilendo precise regole per il piano operativo, la valutazione e la notifica degli incidenti, di cui Frontex assicuri l'applicazione;

- permettere a Frontex di finanziare e realizzare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi, e di inviarvi ufficiali di collegamento;

- conferire a Frontex un mandato limitato per il trattamento dei dati personali connessi alla lotta contro le reti criminali che organizzano l'immigrazione clandestina, a condizione che tale trattamento di dati personali a cura di Frontex sia legittimo, necessario e proporzionato rispetto alle funzioni dell'Agenzia;

- attribuire a Frontex un ruolo di coordinamento nell’attuare le operazioni di rimpatrio congiunte;

- conferire a Frontex il mandato di analizzare i rischi e il fabbisogno operativi negli Stati membri.

Sulla scorta dei pareri del comitato per la valutazione d'impatto dell'8 dicembre 2009 e dell'11 gennaio 2010, la valutazione d'impatto è stata notevolmente rimaneggiata specie per quanto riguarda la definizione del problema e la linea di base, la definizione degli obiettivi generali e operativi, le sezioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità, i costi.

L’opzione privilegiata trova pieno riscontro nella presente proposta legislativa, salvo per quanto riguarda il conferimento a Frontex di un mandato limitato per il trattamento dei dati personali connessi alla lotta contro le reti criminali che organizzano l'immigrazione clandestina. La Commissione è convinta della necessità di esplorare tutte le possibilità per rafforzare la lotta contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani; tuttavia preferisce ritornare sulla questione dei dati personali nel contesto della strategia globale di scambio delle informazioni che sarà presentata nel corso dell’anno, tenendo altresì conto della riflessione, ancora da svolgere, sulle modalità per sviluppare la cooperazione tra agenzie nel settore della giustizia e degli affari interni, come vuole il programma di Stoccolma.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi

Le principali modifiche proposte al regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio corrispondono ai cambiamenti necessari per recepire l’opzione privilegiata della valutazione d’impatto. È stato poi introdotto un numero minore di modifiche di carattere essenzialmente amministrativo per tenere conto delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione, e nuove disposizioni “standard” utilizzate in altre proposte della Commissione istitutive di nuove agenzie.

Base giuridica

Articolo 74 e articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce l’Agenzia Frontex, a sua volta modificato nel 2007 con regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere, entrambi basati sulle disposizioni equivalenti del trattato che istituisce la Comunità europea, ossia l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 66.

Principio di sussidiarietà

A norma dell’articolo 74 il “Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione”.

L’articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c) conferisce all’Unione il compito di sviluppare una politica volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne e instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

La presente proposta si situa nei limiti posti dalle richiamate disposizioni e soprattutto rispetta la ripartizione delle competenze voluta dal trattato, in quanto gli Stati membri restano responsabili del controllo delle frontiere esterne. In particolare, è confermato il principio per cui, nel contesto delle operazioni coordinate dall’Agenzia, gli agenti distaccati possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza. I provvedimenti di respingimento ai sensi del codice frontiere Schengen possono essere adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante. All’Agenzia non è delegato nessun potere decisionale in questo ambito.

Obiettivo della proposta, nel rispetto degli stessi limiti fondamentali delle disposizioni vigenti, è sviluppare una gestione integrata della cooperazione operativa e non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri.

Principio di proporzionalità

Stando all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, l’azione dell'Unione deve limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma scelta per questa azione dell’Unione deve permettere alla proposta di conseguire i suoi obiettivi e di essere attuata quanto più efficacemente.

L’iniziativa proposta (modifica del regolamento) costituisce un nuovo sviluppo dell’acquis di Schengen finalizzato alla lotta contro l’organizzazione dell’immigrazione clandestina e assicura la cooperazione tra i servizi competenti delle amministrazioni nazionali e fra tali servizi e la Commissione. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Non sarebbero adeguati altri strumenti poiché la presente proposta modifica un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta modifica il vigente regolamento in ordine al mandato e al funzionamento di un’agenzia europea. La sovvenzione concessa all’Agenzia Frontex costituisce già parte del bilancio dell’Unione.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi

La base giuridica della presente proposta è contenuta nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; di conseguenza si applica il sistema “a geometria variabile” previsto nei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e sulla posizione della Danimarca, e dal protocollo Schengen. La proposta è basata sull'acquis di Schengen. È pertanto necessario esaminare le conseguenze connesse ai vari protocolli, descritte qui di seguito.

Regno Unito e Irlanda

Il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano al presente regolamento ai sensi dell'articolo 4 del protocollo sull'acquis di Schengen allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen.

Danimarca

In virtù del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del TFUE.

La proposta sviluppa l’acquis di Schengen, quindi, a norma dell’articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista in quella parte, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno.

Islanda e Norvegia

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[1].

Svizzera

Per quanto riguarda la Svizzera, la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[2].

Liechtenstein

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[3].

Rassegna rapida delle modifiche proposte

Articolo 1 – Istituzione dell'Agenzia

- chiarisce il quadro giuridico nel cui ambito opera l’Agenzia

Articolo 1 bis – Definizioni

- chiarisce la definizione di “Stato membro ospitante”

- introduce il nozione di “squadre comuni di sostegno Frontex”

- rivede la definizione di “attrezzature tecniche”

Articolo 2 – Compiti principali

- paragrafo 1, lettera c): amplia i lavori connessi all'analisi di rischi

- paragrafo 1, lettera d): intensifica i lavori legati alla ricerca

- paragrafo 1, lettera f): introduce la possibilità di coordinare operazioni di rimpatrio congiunte

- paragrafo 1, lettera h): introduce una nuova funzione di sviluppo e gestione dei sistemi informativi

- paragrafo 1, lettera i): introduce una nuova funzione di assistenza a Eurosur

- paragrafo 1 bis: introduce l’obbligo per tutto il personale partecipante, per esempio, alle operazioni congiunte o alle operazioni di rimpatrio congiunte di ricevere una formazione adeguata in materia di diritti fondamentali

- paragrafo 2, terzo comma: introduce un meccanismo di rendicontazione al consiglio di amministrazione circa le attività operative degli Stati membri con i paesi terzi

Articolo 3 – Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

- paragrafo 1: introduce l’obbligo di stabilire un piano operativo ed effettuare un’analisi dei rischi preventiva, e dà all'Agenzia la possibilità di porre termine alle operazioni se non ricorrono più le condizioni per il loro svolgimento

- paragrafo 2: nuovo – introduce l’obbligo per l’Agenzia di istituire un pool di guardie di frontiera

- paragrafo 4: introduce l’obbligo di trasmettere le relazioni di valutazione delle operazioni al consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal termine dell'operazione

- paragrafo 5: prevede la possibilità di maggiore sostegno finanziario

Articolo 3 bis – Aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota (nuovo)

Introduce un nuovo articolo che precisa al paragrafo 1 le condizioni generali applicabili all’obbligo di stabilire un piano operativo per ciascuna operazione. L’articolo dispone in ordine al contenuto e ai componenti del piano operativo, ai compiti e alle responsabilità rispettive, alla composizione delle squadre, al comando e al controllo, al meccanismo di rendicontazione, ossia la valutazione e la notifica degli incidenti, alle attrezzature tecniche e alla competenza giurisdizionale.

I paragrafi 2 e 3 introducono l’obbligo per l’Agenzia e lo Stato membro richiedente di concordare un piano operativo e per l’Agenzia di garantire l’attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi.

Articolo 3 ter – Composizione e invio delle squadre comuni di sostegno Frontex (nuovo)

Introduce un nuovo articolo che stabilisce:

al paragrafo 1, le condizioni generali sui profili e sul numero di guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre Frontex,

al paragrafo 2, l’obbligo in capo all’Agenzia di contribuire alle squadre Frontex,

al paragrafo 3, l’obbligo in capo agli Stati membri di inviare guardie di frontiera per una missione,

al paragrafo 4, l’obbligo per i membri delle squadre di operare nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana,

al paragrafo 5, che la comunicazione relativa alle squadre Frontex passa per i punti nazionali di contatto,

al paragrafo 5, l’obbligo in capo all’Agenzia di nominare un agente di coordinamento per ogni intervento delle squadre Frontex,

al paragrafo 6, l’obbligo per l’Agenzia di sostenere i costi delle guardie di frontiera degli Stati membri che partecipano alle squadre Frontex.

Articolo 4 – Analisi dei rischi

Introduce l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere le informazioni necessarie sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne.

Introduce un nuovo comma che fa obbligo all’Agenzia di valutare periodicamente la capacità degli Stati membri di far fronte a problemi imminenti alle frontiere esterne.

Articolo 5 – Formazione

Introduce l’obbligo per gli Stati membri di integrare nei programmi di formazione dei rispettivi corpi nazionali di guardie di frontiera la base comune elaborata da Frontex e fa esplicito riferimento al fatto che tali programmi debbano contemplare, al pari di questa, aspetti relativi ai diritti fondamentali.

Articolo 6 – Ricerca

Potenzia il ruolo dell’Agenzia che deve, in particolare, monitorare gli sviluppi nella ricerca scientifica relativa al settore, e contribuirvi.

Articolo 7 – Attrezzature tecniche

Le disposizioni relative alle attrezzature tecniche sono così modificate:

al paragrafo 1, è chiarito il mandato dell’Agenzia in ordine all'acquisto o alla locazione finanziaria di attrezzature tecniche e alle regole di immatricolazione dei mezzi pesanti,

al paragrafo 2, è fatto obbligo all’Agenzia di creare e conservare un registro centrale del parco attrezzature tecniche,

al paragrafo 3, è fatto obbligo agli Stati membri di contribuire al parco attrezzature tecniche con un numero minimo di attrezzature per coprire il fabbisogno dell'Agenzia,

al paragrafo 4, sono stabilite le regole per la gestione del parco attrezzature tecniche da parte dell’Agenzia,

al paragrafo 5, sono stabilite le regole per il rimborso del numero minimo di attrezzature per tipo, le condizioni di invio e i costi ammissibili,

al paragrafo 6, è fatto obbligo all’Agenzia di riferire circa la composizione del parco attrezzature tecniche e l’invio delle attrezzature che ne fanno parte, e viene disposto il conseguente intervento del consiglio di amministrazione.

Articolo 8 – Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne

L’articolo è soppresso in quanto ricompreso nelle disposizioni sulle operazioni congiunte, sulle attrezzature tecniche e sulle squadre comuni di sostegno Frontex.

Articolo 8 sexies – Piano operativo

Il paragrafo 1 apporta gli adattamenti necessari a seguito delle disposizioni del nuovo articolo 3 bis.

Articolo 8 nonies – Costi

Il paragrafo 1 introduce una disposizione per il rimborso dei costi relativi alle squadre Frontex.

Articolo 9 – Cooperazione in materia di rimpatrio

Il paragrafo 1 dà chiarimenti relativi alla politica di rimpatrio dell’UE, prevede disposizioni finanziarie e introduce la possibilità per gli Stati membri di chiedere all’Agenzia di provvedere al coordinamento di un’operazione di rimpatrio.

I paragrafi 2 e 3 fanno obbligo all’Agenzia di adottare un codice di condotta applicabile durante le operazioni di rimpatrio congiunte, con riguardo in particolare al monitoraggio dei rimpatri forzati e al rispetto dei diritti fondamentali.

Il paragrafo 4 impone agli Stati membri di informare l’Agenzia circa le operazioni di rimpatrio previste e il grado di assistenza che chiedono all’Agenzia, e a quest’ultima di stabilire un piano operativo aperto di cui deciderà il consiglio di amministrazione.

Il paragrafo 5 chiarisce il ruolo dell’Agenzia con riguardo all’identificazione dei paesi terzi interessati.

Articolo 11 – Sistemi di scambio delle informazioni

Modifica il ruolo dell’Agenzia cui impone di agevolare lo scambio di informazioni.

Introduce l’obbligo per l’Agenzia di sviluppare e gestire un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate.

Articolo 11 bis – Protezione dei dati (nuovo)

Impone all’Agenzia l’obbligo di trattare i dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e al consiglio di amministrazione di stabilire modalità di applicazione del richiamato regolamento.

Articolo 11 ter – Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate (nuovo)

Fa obbligo all’Agenzia di applicare i principi di sicurezza della decisione 2001/844 per le informazioni classificate e di trattare le informazioni sensibili non classificate in conformità dei principi adottati e attuati dalla Commissione.

Articolo 13 – Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell’Unione europea e con le organizzazioni internazionali

Introduce la possibilità di collaborare con altre agenzie, organi e organismi dell’UE.

Articolo 14 – Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

Aggiunge i seguenti paragrafi:

il paragrafo 2 permette all’Agenzia di inviare ufficiali di collegamento nei paesi terzi,

il paragrafo 3 descrive i compiti degli ufficiali di collegamento,

il paragrafo 4 permette all’Agenzia di godere dei finanziamenti dell’Unione, varare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi e invitare osservatori,

il paragrafo 5 impone agli Stati membri l’obbligo di chiarire ove opportuno il ruolo dell’Agenzia negli accordi bilaterali con i paesi terzi,

il paragrafo 7 subordina al previo parere favorevole della Commissione l’invio di ufficiali di collegamento e la conclusione di accordi di lavoro con paesi terzi.

Articolo 15 bis – Accordo sulla sede (nuovo)

Precisa la necessità e le condizioni di un accordo sulla sede tra l’Agenzia e lo Stato membro che la ospita.

Articolo 17 – Personale

Il paragrafo 3 chiarisce il ruolo del personale dell’Agenzia prevedendo che alle attività operative partecipi personale qualificato.

Articolo 20 – Poteri del consiglio di amministrazione

Il paragrafo 2, lettera h) stabilisce che è necessario il previo accordo della Commissione per adottare/modificare la struttura organizzativa e la politica relativa al personale dell’Agenzia (nuovo).

Il paragrafo 2, lettera i) inserisce una disposizione relativa all’approvazione del piano pluriennale dell’Agenzia (nuovo)

Il paragrafo 4 riflette il ruolo potenziato dell’Agenzia in relazione alle pertinenti attività di ricerca.

Articolo 21 – Composizione del consiglio di amministrazione

Il paragrafo 1 elimina le restrizioni al rinnovo del mandato.

Il paragrafo 3 introduce un riferimento agli accordi di associazione conclusi.

Articolo 25 – Funzioni e poteri del direttore esecutivo

Il paragrafo 3, lettera g) introduce l’obbligo di attuare i piani operativi.

2010/0039 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi politici chiave dell'Unione europea è lo sviluppo di una politica migratoria europea lungimirante e articolata, fondata sulla solidarietà e la responsabilità.

(2) La politica dell’Unione europea nel settore delle frontiere esterne mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.

(3) L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.

(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo, il non respingimento, la non discriminazione, i diritti del bambino e il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi.

(5) Nel 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea[4], di seguito denominata “Agenzia”, operativa dal maggio 2005.

(6) Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è stato modificato nel 2007 con regolamento (CE) n. 863/2007 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere[5].

(7) Una gestione efficace delle frontiere esterne attraverso controlli e sorveglianza contribuisce alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nonché alla riduzione delle minacce alla sicurezza interna, all’ordine pubblico, alla sanità pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri.

(8) Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno.

(9) Il programma pluriennale per uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio del cittadino, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 (programma di Stoccolma), chiede che sia precisato e potenziato il ruolo di Frontex in relazione alla gestione delle frontiere esterne dell’Unione europea.

(10) Occorre pertanto rivedere il mandato dell’Agenzia al fine di rafforzarne in particolare le capacità operative, procurando nel contempo che le misure prese siano tutte proporzionate agli obiettivi perseguiti e rispettino pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento.

(11) Occorre rafforzare, in termini di risorse tecniche disponibili, le attuali possibilità di assistenza effettiva agli Stati membri in relazione agli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne; l’Agenzia deve poter pianificare con sufficiente precisione il coordinamento delle operazioni congiunte o dei progetti pilota.

(12) Stabilendo una quantità minima di attrezzature tecniche necessarie fornite su base obbligatoria dagli Stati membri e/o dall’Agenzia si contribuirà ampiamente a migliorare la pianificazione e l’attuazione delle operazioni previste coordinate dall’Agenzia.

(13) L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri e dall’Agenzia stessa, contribuendo in tal modo alla “messa in comune” delle risorse materiali. Tali elenchi dovrebbero contenere un numero minimo di attrezzature tecniche necessarie per categoria, affinché l'Agenzia possa svolgere le sue attività.

(14) Per assicurare l’efficacia delle operazioni, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione un numero adeguato di guardie di frontiera qualificate che partecipino alle operazioni congiunte e ai progetti pilota. Occorre pertanto creare squadre di guardie di frontiera di cui l’Agenzia possa disporre l’invio.

(15) L’Agenzia deve poter contribuire a queste squadre con guardie di frontiera distaccate a titolo semipermanente dagli Stati membri, che siano soggette, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, allo stesso quadro giuridico applicabile agli agenti direttamente distaccati dagli Stati membri presso le squadre. È opportuno che l’Agenzia adatti le sue regole interne relative agli esperti nazionali distaccati affinché lo Stato ospitante possa impartire le istruzioni direttamente alle guardie di frontiera durante le operazioni congiunte e i progetti pilota.

(16) Un piano operativo chiaro che preveda una valutazione e l’obbligo di notificare gli incidenti, convenuto prima dell’avvio delle operazioni tra gli Stati membri partecipanti e l’Agenzia, contribuirà ampiamente a raggiungere gli obiettivi del presente regolamento con un modus operandi più armonizzato per quanto riguarda il coordinamento delle operazioni.

(17) L’Agenzia deve utilizzare il meccanismo di notifica degli incidenti per trasmettere alle autorità pubbliche competenti e al consiglio di amministrazione tutte le informazioni relative ad accuse attendibili di violazioni del regolamento (CE) n. 2007/2004 oppure del codice frontiere Schengen, in particolare dei diritti fondamentali, durante le operazioni congiunte e i progetti pilota.

(18) L’analisi dei rischi si è rivelata un elemento fondamentale nello svolgimento delle operazioni alle frontiere esterne. È opportuno migliorarne la qualità introducendo un metodo di valutazione delle strutture, attrezzature e risorse nazionali di cui dispongono gli Stati membri.

(19) L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo, vertente anche sui diritti fondamentali, per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera, e una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio. È opportuno che gli Stati membri integrino i risultati dei lavori dell’Agenzia in questo ambito nei rispettivi programmi nazionali di formazione delle guardie di frontiera.

(20) L'Agenzia dovrebbe monitorare gli sviluppi nella ricerca scientifica relativa al settore, contribuirvi e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.

(21) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri sono competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto di svolgere questi compiti a livello dell’Unione, l'Agenzia, nel pieno rispetto della politica di rimpatrio dell’UE, dovrebbe offrire di conseguenza l'assistenza e il coordinamento necessari per organizzare le operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri, individuare le pratiche migliori in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e definire un codice di condotta da applicarsi durante l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nei territori degli Stati membri. Non devono essere mobilitate risorse finanziarie dell’Unione per attività e operazioni non conformi alla Carta dei diritti fondamentali.

(22) Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, l’Agenzia per i diritti fondamentali e altre agenzie, organi e organismi dell’Unione europea, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per le materie contemplate dal regolamento (CE) n. 2007/2004, nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.

(23) La cooperazione con i paesi terzi nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 2007/2004 diventa sempre più importante. Per stabilire un modello di cooperazione solida con i paesi terzi interessati, è necessario che all’Agenzia sia data la possibilità di varare e finanziarie progetti di assistenza tecnica e inviare ufficiali di collegamento nei paesi terzi, di invitare rappresentanti dei paesi terzi affinché partecipino alle sue attività dopo aver ricevuto una formazione appropriata. Instaurare una cooperazione con i paesi terzi è altresì importante per promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere, segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

(24) Onde garantire condizioni d’impiego aperte e trasparenti e la parità di trattamento, al personale e al direttore esecutivo dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (“statuto”), comprese le regole relative al segreto professionale o altro equivalente obbligo di segretezza.

(25) Al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[6]. Il garante europeo della protezione dei dati deve pertanto controllare il trattamento dei dati personali effettuato dall’Agenzia e avere il potere di ottenere dall'Agenzia l’accesso a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini.

(26) Quanto al trattamento dei dati personali a cura degli Stati membri, si applica in pieno la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[7].

(27) Quando assicura la gestione operativa dei sistemi IT, è opportuno che l’agenzia osservi le norme europee e internazionali tenendo conto dei più elevati requisiti professionali.

(28) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di quegli obiettivi, in virtù del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo[8]. Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato.

(30) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[9], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo.

(31) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE[10].

(32) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo per le misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e le misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti. La presente proposta sviluppa l’acquis di Schengen, quindi, a norma dell’articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno.

(33) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[11]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(34) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[12]. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(35) L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.

(36) È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

(37) La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è così modificato:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure dell’Unione europea vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen[13], in osservanza delle pertinenti norme di diritto dell’Unione, di diritto internazionale, degli obblighi inerenti all’accesso alla protezione internazionale e dei diritti fondamentali, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.”

2) L'articolo 1 bis è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2. “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel cui territorio, o nelle cui immediate adiacenze, è inviata una squadra di intervento rapido alle frontiere o ha luogo un’operazione congiunta o un progetto pilota;”

b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

“4. “membri delle squadre”: le guardie di frontiera di Stati membri che operano in una squadra di intervento rapido alle frontiere ovvero in una squadra comune di sostegno Frontex e non appartengono allo Stato membro ospitante;”

c) è aggiunto il seguente punto 7:

“7. “attrezzature tecniche”: qualunque tipo di attrezzatura tecnica inviata durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, le operazioni delle squadre di intervento rapido alle frontiere, le operazioni di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica.”

3) L'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“c) effettua analisi dei rischi, compresa la valutazione della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e sollecitazioni alle frontiere esterne;

d) partecipa agli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;”

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) offre agli Stati membri il supporto necessario e, se richiesto, il coordinamento per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte;”

iii) sono inserite le seguenti lettere h) e i):

“h) sviluppa e gestisce sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti alle frontiere esterne, compresa la rete di informazione e coordinamento creata con decisione 2005/267/CE del Consiglio[14];

i) presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per creare un sistema comune di condivisione delle informazioni, compresa l’interoperabilità dei sistemi.”

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

“Tutte le guardie di frontiera e altro personale degli Stati membri, nonché quello dell’Agenzia, ricevono, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall’Agenzia, una formazione sulla pertinente normativa UE e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l’accesso alla protezione internazionale.”

c) al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle attività operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di tali attività su base regolare e almeno una volta l’anno.”

4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

1. L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, comprese le richieste riguardanti circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa.

L'Agenzia stessa può avviare operazioni congiunte e progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri.

Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

Precede le operazioni congiunte e i progetti pilota un'attenta analisi dei rischi.

L’Agenzia può altresì porre termine alle operazioni congiunte e ai progetti pilota se non ricorrono più le condizioni per il loro svolgimento.

2. L’Agenzia istituisce un pool di guardie di frontiera denominato “squadre comuni di sostegno Frontex” in conformità dell’articolo 3 ter, per l’eventuale partecipazione alle operazioni congiunte e ai progetti pilota di cui al paragrafo 1. L’Agenzia decide l’invio di risorse umane e attrezzature tecniche a norma degli articoli 3 bis e 7.

3. L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

4. L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro 60 giorni dal termine dell’attività. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa dei risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

5. L'Agenzia può decidere di finanziare o cofinanziare le operazioni congiunte e i progetti pilota di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.”

5) Sono inseriti i seguenti articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater:

“Articolo 3 bis

Aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota

1. Il direttore esecutivo stabilisce un piano operativo per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi in tempo utile prima dell'inizio previsto dell’attività.

Il piano operativo comprende i seguenti elementi:

a) una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell’invio, scopo operativo compreso;

b) la durata prevedibile dell'operazione congiunta o del progetto pilota;

c) l’area geografica in cui si svolgerà l’operazione congiunta o il progetto pilota;

d) una descrizione dei compiti e istruzioni specifiche per gli agenti distaccati, anche in merito all’autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d’ordinanza, munizioni e equipaggiamento nello Stato membro ospitante;

e) la composizione delle squadre di agenti distaccati;

f) disposizioni in ordine al comando e controllo, compreso il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con gli agenti distaccati e con l’Agenzia, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando durante la missione, e la posizione gerarchica degli agenti distaccati;

g) le attrezzature tecniche da inviare durante l’operazione congiunta o il progetto pilota, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d’uso, il personale tecnico, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;

h) un meccanismo di rendicontazione e valutazione contenente disposizioni dettagliate sulla notifica degli incidenti, i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell’articolo 3, paragrafo 4.

i) per le operazioni in mare, requisiti specifici riguardanti la competenza giurisdizionale e le disposizioni di diritto del mare relative all’area geografica in cui si svolge l’operazione congiunta o il progetto pilota.

2. Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L’Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

3. L’Agenzia, nell’ambito delle sue funzioni di coordinamento, garantisce l’attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota di cui al presente articolo, compresa la presenza di un membro del suo personale.

Articolo 3 ter

Composizione e invio delle squadre comuni di sostegno Frontex

1. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto dei profili e del numero complessivo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre comuni di sostegno Frontex. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alle squadre comuni di sostegno Frontex tramite un pool nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando le guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.

2. L’Agenzia contribuisce altresì alle squadre comuni di sostegno Frontex con guardie di frontiera distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali a norma dell’articolo 17, paragrafo 5. A questo fine gli Stati membri contribuiscono distaccando guardie di frontiera presso l’Agenzia in qualità di esperti nazionali. La durata massima del distacco non è superiore a sei mesi su dodici. Ai fini del presente regolamento, tali guardie di frontiera sono considerate agenti distaccati con le competenze e i compiti descritti all’articolo 10. Ai fini dell’applicazione degli articoli 3 quater, 10 e 10 ter, lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera in questione è considerato “Stato membro di origine” come definito all’articolo 1 bis, punto 3. Agli altri agenti impiegati dall’Agenzia su base temporanea che non sono qualificati per svolgere attività di controllo di frontiera sono affidate, durante le operazioni congiunte e i progetti pilota, soltanto funzioni di coordinamento.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell’Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. La richiesta va inoltrata almeno 30 giorni prima della missione. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione.

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre comuni di sostegno Frontex rispettano pienamente i diritti fondamentali e la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Quando svolgono i loro compiti ed esercitano le loro competenze, i membri delle squadre non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

5. A norma dell’articolo 8 octies, l’Agenzia nomina un agente di coordinamento per ogni operazione congiunta e progetto pilota in cui siano impiegate squadre comuni di sostegno Frontex.

6. L’Agenzia copre i costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione per le squadre comuni di sostegno Frontex a norma del paragrafo 1, in conformità dell’articolo 8 nonies.

Articolo 3 quater

Istruzioni alle squadre comuni di sostegno Frontex

1. Durante la missione delle squadre comuni di sostegno Frontex, le istruzioni alle squadre sono impartite dallo Stato membro ospitante conformemente al piano operativo di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1.

2. L’Agenzia, tramite l’agente di coordinamento di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 5, può comunicare i suoi pareri sulle istruzioni allo Stato membro ospitante il quale, in tale eventualità, ne tiene conto.

3. A norma dell’articolo 8 octies, lo Stato membro ospitante fornisce all’agente di coordinamento tutta l’assistenza necessaria, compreso il pieno accesso alle squadre comuni di sostegno Frontex in qualsiasi momento per tutta la durata della missione.

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre comuni di sostegno Frontex restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri d’origine.”

6) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Analisi dei rischi

L'Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione. A questi fini gli Stati membri trasmettono all’Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne.

L’Agenzia valuta periodicamente la capacità degli Stati membri di far fronte a problemi imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell’Unione europea. L’Agenzia valuta pertanto le strutture, le attrezzature e le risorse nazionali degli Stati membri finalizzate al controllo di frontiera, e almeno una volta l’anno riferisce i risultati di queste valutazioni al consiglio di amministrazione.

L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di frontiera di cui all'articolo 5.”

7) All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

“L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali e accesso alla protezione internazionale.

Gli Stati membri integrano tale base comune nei corsi di formazione dei rispettivi corpi nazionali.”

8) Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 6

Monitoraggio e contributo in materia di ricerca

L'Agenzia provvede a monitorare gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, contribuisce ad essi e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 7

Attrezzature tecniche

1. L’Agenzia può acquistare o prendere in locazione attrezzature tecniche di controllo delle frontiere esterne da inviare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, le operazioni delle squadre di intervento rapido alle frontiere, le operazioni di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia. L’acquisto di attrezzature comportanti costi significativi a carico dell’Agenzia è preceduto da un’attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Ove l’Agenzia acquisti o prenda in locazione importanti attrezzature tecniche come unità navali o altri mezzi da pattugliamento costiero e in mare aperto da utilizzare nelle operazioni congiunte, si applicano le seguenti disposizioni:

- in caso di acquisto, l’Agenzia concorda formalmente con uno Stato membro che questi provvederà all’immatricolazione dell’attrezzatura;

- in caso di locazione finanziaria, deve trattarsi di attrezzatura immatricolata in uno Stato membro.

Lo Stato membro dell’immatricolazione ovvero il fornitore dell’attrezzatura tecnica mette a disposizione gli esperti e il personale tecnico necessari per un uso dell'attrezzatura corretto sul piano giuridico e sicuro.

2. L'Agenzia crea e conserva un registro centrale del parco attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di controllo delle frontiere esterne di proprietà degli Stati membri o dell’Agenzia. Il parco attrezzature tecniche contiene un numero minimo di attrezzature tecniche per tipo, definito in conformità del paragrafo 5. Le unità rientranti nel parco attrezzature tecniche sono utilizzate per le attività di cui agli articoli 3, 8 bis e 9.

3. Gli Stati membri contribuiscono al parco attrezzature tecniche di cui al paragrafo 2. Essi mettono a disposizione le attrezzature tecniche rientranti nel numero minimo di attrezzature fornite per un anno determinato entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. Il loro apporto al parco attrezzature tecniche è soggetto a revisione annua.

4. L’Agenzia tiene il registro del parco attrezzature tecniche come segue:

1. classificazione per tipo di attrezzatura e per tipo di operazione;

2. classificazione per proprietario (Stato membro, Agenzia, altro);

3. numero complessivo delle attrezzature richieste;

4. personale richiesto, se applicabile;

5. altre informazioni come dati di immatricolazione, condizioni di trasporto e manutenzione, regimi nazionali di esportazione applicabili, istruzioni tecniche, ovvero altre informazioni necessarie per la corretta manipolazione delle attrezzature.

5. L’Agenzia finanzia l’invio delle attrezzature rientranti nel numero minimo di attrezzature fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L’invio di attrezzature che non rientrano in tale numero minimo è confinanziato dall’Agenzia fino a un massimo del 60% delle spese ammissibili.

Il consiglio di amministrazione decide annualmente le regole applicabili, in particolare il numero minimo complessivo per tipo di attrezzatura, le condizioni di invio e le modalità di rimborso dei costi, su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell’articolo 24. Per motivi di bilancio, il consiglio di amministrazione decide entro il 31 marzo.

L’Agenzia propone il numero minimo di attrezzature in funzione del fabbisogno, in particolare della capacità di realizzare le operazioni congiunte, i progetti pilota e le operazioni di rimpatrio, in conformità del programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno in questione.

6. L’Agenzia riferisce mensilmente al consiglio di amministrazione circa la composizione del parco attrezzature tecniche e l’invio delle attrezzature che ne fanno parte. Ove non sia raggiunto il numero minimo di attrezzature di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide senza indugio sull’ordine di priorità di invio, prende opportune misure per correggere le carenze rilevate e ne informa la Commissione. La Commissione può riferire successivamente al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimendo la sua valutazione.”

9) L'articolo 8 è soppresso.

10) All’articolo 8 sexies, il paragrafo 1 è così modificato:

a) le lettere f) e g) sono sostituite dalla seguenti:

“f) disposizioni in ordine al comando e controllo, compreso il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con le squadre di intervento rapido alle frontiere, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando delle squadre durante la missione, e la posizione gerarchica delle stesse;

g) le attrezzature tecniche da inviare insieme con le squadre, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d’uso, il personale tecnico, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;

b) sono inserite le seguenti lettere h) e i):

“h) un meccanismo di rendicontazione e valutazione contenente disposizioni dettagliate sulla notifica degli incidenti, i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell’articolo 3, paragrafo 4.

i) per le operazioni in mare, requisiti specifici riguardanti la competenza giurisdizionale e le disposizioni di diritto del mare relative all’area geografica in cui si svolge l’operazione congiunta o il progetto pilota.”

11) All'articolo 8 nonies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione ai fini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 8 bis e 8 quater:”

12) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Cooperazione in materia di rimpatrio

1. L'Agenzia, fatta salva la politica di rimpatrio dell’Unione, in particolare la direttiva 2008/115/CE[15], garantisce l'assistenza e, su istanza degli Stati membri partecipanti, il coordinamento necessari per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può decidere di finanziare o cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al presente paragrafo con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia. L'Agenzia può altresì usufruire degli strumenti finanziari dell’Unione previsti per il rimpatrio. L’Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali.

2. L’Agenzia mette a punto un codice di condotta per il rimpatrio aereo dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, applicabile in tutte le operazioni di rimpatrio congiunte coordinate dall’Agenzia, che descriva procedure standard comuni dirette a semplificare l’organizzazione dei voli di rimpatrio congiunti e a garantire che le operazioni si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

3. Il codice di condotta terrà conto in particolare dell'obbligo di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati prescritto all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il controllo delle operazioni di rimpatrio congiunte dovrà svolgersi in maniera indipendente e vertere sull’intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriato nel paese di rimpatrio. Le osservazioni del controllore relative al rispetto del codice di condotta e dei diritti fondamentali sono inoltre trasmesse alla Commissione e integrate nella relazione finale sull’operazione di rimpatrio. Onde assicurare la trasparenza e la valutazione coerente delle operazioni di rimpatrio forzato, le relazioni del controllore sono incluse in un meccanismo di rendicontazione annuale.

4. Una volta al mese gli Stati membri informano l’Agenzia della loro situazione relativamente al rimpatrio e indicano in quale misura sono necessari l’assistenza e il coordinamento dell’Agenzia. L’Agenzia stabilisce un piano operativo aperto diretto a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario sostegno operativo, comprese le attrezzature tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell’articolo 24, dei contenuti e del modus operandi del piano operativo aperto.

5. L’Agenzia collabora con le autorità competenti dei paesi terzi interessati di cui all’articolo 14, individua le pratiche migliori in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.”

13) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati osservano la normativa dell’Unione, i diritti fondamentali e la legislazione dello Stato membro ospitante.”

14) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Sistemi di scambio delle informazioni

L'Agenzia può prendere tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni con la Commissione e gli Stati membri. Essa sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate con la Commissione e gli Stati membri. Nello scambio di informazioni previsto dal sistema non rientra lo scambio di dati personali."

15) Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

" Articolo 11 bis

Protezione dei dati

Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 a cura dell’Agenzia, anche in relazione al suo responsabile della protezione dei dati.

Articolo 11 ter

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L’Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione[16], che segnatamente disciplinano lo scambio, il trattamento e la conservazione di informazioni classificate.

2. L’Agenzia applica i principi di sicurezza adottati e attuati dalla Commissione europea in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate.”

16) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 13

Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell’Unione europea e con le organizzazioni internazionali

L'Agenzia può collaborare con Europol, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, l’Agenzia per i diritti fondamentali, altre agenzie, organi e organismi dell’Unione europea, e con le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi.

Articolo 14

Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

1. L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne e di diritti umani in particolare.

2. L’Agenzia può inviare nei paesi terzi ufficiali di collegamento cui deve essere garantita la massima protezione nell’esercizio delle loro funzioni. Tali ufficiali di collegamento appartengono alle reti locali o regionali di cooperazione degli Stati membri istituite a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio[17], e sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani. È data priorità alle missioni nei paesi terzi che sono, secondo l’analisi dei rischi, paesi di origine o transito di migrazione clandestina. Per reciprocità, l’Agenzia può ugualmente ricevere ufficiali di collegamento distaccati da quei paesi terzi per un periodo limitato. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l’elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell’articolo 24.

3. Rientra tra i compiti degli ufficiali di collegamento, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dei diritti fondamentali, istaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l’immigrazione clandestina e il rimpatrio degli immigrati in posizione irregolare.

4. L’Agenzia può godere del finanziamento dell’Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno per la politica dell’Unione in materia di relazioni esterne, può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento, e può altresì invitare rappresentanti di paesi terzi, altre agenzie, organi e organismi dell’Unione europea o organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività di cui agli articoli 3, 4 e 5. Tali rappresentanti ricevono dall’Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

5. Nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri, ove opportuno, dispongono in ordine al ruolo e alle competenze dell’Agenzia, specie per quanto riguarda l’esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre inviate dall’Agenzia nelle attività di cui all’articolo 3.

6. L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.

7. Le attività di cui ai paragrafi 2 e 6 sono soggette al previo parere favorevole della Commissione.”

17) È inserito il seguente articolo 15 bis:

" Articolo 15 bis

Accordo sulla sede

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato al direttore esecutivo, al vicedirettore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo fra l’Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale accordo è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti.”

18) All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell’articolo 3 ter, paragrafo 5, può essere nominato agente di coordinamento in conformità dell’articolo 8 octies soltanto un membro del personale dell’Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione e al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Ai fini dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, possono essere designati a prestare servizio nelle squadre comuni di sostegno Frontex soltanto gli esperti nazionali distaccati da uno Stato membro presso l’Agenzia. L’Agenzia designa gli esperti nazionali che presteranno servizio nelle squadre comuni di sostegno Frontex in conformità di quell’articolo.”

19) All’articolo 17, sono inseriti i seguenti paragrafi 4 e 5:

“4. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione in accordo con la Commissione secondo le modalità disposte all’articolo 110 dello statuto dei funzionari dell’Unione.

5. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire il distacco presso l’Agenzia di esperti nazionali degli Stati membri. Tali disposizioni tengono conto dei requisiti di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 2, in particolare del fatto che gli esperti nazionali sono considerati agenti distaccati con le competenze e i compiti descritti all’articolo 10.”

20) L'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia, in particolare il piano pluriennale aggiornato in materia di politica del personale che trasmette alla Commissione e all’autorità di bilancio, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario[18], previo parere favorevole della Commissione;”

ii) è inserita la seguente lettera i):

“i) approva il piano pluriennale dell’Agenzia diretto a definire la futura strategia a lungo termine riguardo alle attività dell’Agenzia.”

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, comprese le attività in materia di ricerca di cui all'articolo 6.”

21) L'articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

“Il mandato è rinnovabile.”

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono stati elaborati accordi che precisano la natura, l’entità e le modalità particolareggiate della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.”

22) All’articolo 25, paragrafo 3, è inserita la seguente lettera g):

“g) attua il piano operativo di cui agli articoli 3 bis e 8 octies.”

23) All’articolo 33, sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

“2 bis La valutazione analizza il fabbisogno dell’Agenzia in termini di guardie di frontiera indipendenti che agiscano su sua istruzione, e descrive nel dettaglio il quadro giuridico da istituire a tal fine.

2 ter La valutazione comporta un’analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali in applicazione del presente regolamento.”

Articolo 2Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[2] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[3] GU L [...] del [...], pag. [...].

[4] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

[5] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

[6] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[7] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[8] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[9] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[10] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

[11] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

[12] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[13] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

[14] GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48.

[15] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

[16] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

[17] GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.

[18] Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181del 10.1.2008, pag. 23).