[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 9.2.2010 COM(2010) 49 definitivo 2010/0032 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea RELAZIONE Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Corea allo scopo di concludere un accordo di libero scambio UE-Corea. L'accordo è stato siglato il 15 ottobre 2009. L'accordo contiene una clausola bilaterale di salvaguardia che dispone la possibilità di riapplicare l'aliquota NPF se per effetto della liberalizzazione degli scambi le importazioni sono effettuate in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e si svolgono in condizioni tali da arrecare o rischiare di arrecare grave pregiudizio all'industria dell'Unione produttrice di prodotti simili o direttamente concorrenti. Affinché le misure siano operative, tale clausola di salvaguardia deve essere integrata nella normativa dell'Unione europea, in quanto occorre specificare non solo gli aspetti procedurali relativi all'istituzione di misure di salvaguardia, ma anche i diritti delle parti interessate, come il diritto di difesa. L'allegata proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l'attuazione della clausola di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea. - 2010/0032 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea[1], vista la notifica ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Corea. (2) Conclusi i negoziati, l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea (di seguito denominato "l'accordo") è stato siglato il 15 ottobre 2009, è stato presentato per approvazione il [ ][2] ed è entrato in applicazione il […]. (3) È necessario fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'accordo sulle misure di salvaguardia. (4) Occorre definire i termini "grave pregiudizio", "minaccia di grave pregiudizio" e "periodo transitorio" di cui al capo 3, articolo 3.5 dell'accordo. (5) L'eventuale adozione di misure di salvaguardia è subordinata alla condizione che il prodotto in questione sia importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito al capo 3, articolo 3.1 dell'accordo. (6) Le misure di salvaguardia devono assumere una delle forme di cui al capo 3, articolo 3.1 dell'accordo. (7) Le modalità dell'apertura dei procedimenti vanno definite nei dettagli. È necessario che la Commissione riceva dagli Stati membri informazioni, anche di carattere probante, riguardanti un andamento delle importazioni che possa rendere necessarie misure di salvaguardia. (8) Se risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione, come stabilito al capo 3, articolo 3.2, paragrafo 2 dell'accordo, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (9) Sono necessarie disposizioni dettagliate sull'apertura delle inchieste, sull'accesso e sulle ispezioni delle parti interessate alle informazioni raccolte e sull'audizione delle parti interessate, nonché sulla possibilità, per queste ultime, di comunicare le loro osservazioni, secondo quanto stabilito al capo 3, articolo 3.2, paragrafo 2 dell'accordo. (10) La Commissione deve notificare per iscritto alla Repubblica di Corea l'apertura delle inchieste e consultarla come disposto dal capo 3, articolo 3.2, paragrafo 1 dell'accordo. (11) È anche necessario che siano fissati, a norma del capo 3, articoli 3.2 e 3.3 dell'accordo, i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità o meno di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, onde accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati. (12) L'applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia deve essere preceduta da un'inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di adottare in circostanze critiche misure provvisorie, secondo quanto stabilito al capo 3, articolo 3.3 dell'accordo. (13) Le misure di salvaguardia vanno applicate soltanto nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e stabilire disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito al capo 3, articolo 3.2, paragrafo 5 dell'accordo. (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[3], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizioni Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) "industria dell'Unione", tutti i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell'Unione o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di questi prodotti; b) "grave pregiudizio", un deterioramento generale rilevante della situazione dei produttori dell'Unione; c) "minaccia di grave pregiudizio", l'imminenza evidente di un grave pregiudizio; l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio è accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità; d) "periodo transitorio", il periodo per un prodotto che va dalla data di entrata in vigore dell'accordo fino a 10 anni dopo la data di completamento dell'eliminazione o riduzione delle tariffe, secondo il caso di ciascun prodotto; e) "accordo", l'accordo di libero scambio UE-Corea. Articolo 2 Principi 1. Una misura di salvaguardia può essere applicata in conformità delle disposizioni del presente regolamento se un prodotto originario della Corea, per effetto della riduzione o dell'eliminazione dei dazi doganali sul prodotto in questione, è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione produttrice di prodotti simili o direttamente concorrenti. 2. Le misure definitive possono assumere una delle forme seguenti: a) sospensione dell'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dall'accordo; b) aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote: – l'aliquota NPF applicata sul prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura; o – l'aliquota di base del dazio doganale specificata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A, a norma dell'articolo 2.5, paragrafo 2 dell'accordo. Articolo 3 Apertura del procedimento 1. Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. 2. Se l'andamento delle importazioni dalla Repubblica di Corea sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione, fornendo gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi. 3. Una consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni previste al paragrafo 2, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 10 secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il procedimento è aperto entro un mese dal ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro. 4. L'avviso di cui al paragrafo 3: a) riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; b) stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se di tali osservazioni e informazioni deve essere tenuto conto durante l'inchiesta; c) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7. Articolo 4 L'inchiesta 1. Aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta. 2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non abbiano carattere riservato. Se le informazioni sono riservate, la Commissione comunica un riassunto non riservato. 3. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, debitamente motivate dalla Commissione, tale termine può essere prorogato di tre mesi. 4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, secondo il caso, e, se lo ritiene opportuno, procede alla verifica di tali informazioni. 5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione. 6. La parti interessate che si sono manifestate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e i rappresentanti della Repubblica di Corea possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell'articolo 9 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate manifestatesi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che possono essere prese in considerazione se sono suffragate da elementi di prova sufficienti. 7. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste sono sentite quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente. 8. Qualora le informazioni non vengano fornite entro i termini stabiliti dalla Commissione o lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, le conclusioni possono basarsi sui dati disponibili. Se la Commissione constata che una parte interessata o un paese terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone. 9. La Commissione notifica per iscritto alla Repubblica di Corea l'apertura di un'inchiesta e si consulta con la Repubblica di Corea con il massimo anticipo possibile rispetto all'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, allo scopo di esaminare le informazioni risultanti dall'inchiesta e di scambiare opinioni sulla misura. Articolo 5 Adozione di misure di salvaguardia provvisorie 1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficile da riparare, si applicano misure di salvaguardia in via provvisoria sulla base di una determinazione preliminare dell'esistenza di una prova certa che le importazioni di una merce originaria della Repubblica di Corea sono aumentate per effetto della riduzione o dell'eliminazione di un dazio doganale in forza dell'accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna. Le misure provvisorie sono prese secondo la procedura di cui all'articolo 11.1. 2. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta. 3. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. 4. Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio. Articolo 6 Chiusura dell'inchiesta e procedimento senza adozione di misure Se misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi secondo la procedura di cui all'articolo 11.2. Articolo 7 Adozione di misure definitive Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 2.1, viene presa la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive secondo la procedura di cui all'articolo 11.2. Articolo 8 Durata e riesame delle misure di salvaguardia 1. Le misure di salvaguardia restano in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento. Tale periodo non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. 2. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere prorogata al massimo di due anni a condizione che si stabilisca che la misura di salvaguardia continua ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento, e che vi sono elementi di prova circa l'adeguamento in corso da parte dell'industria. 3. Le proroghe sono adottate secondo le procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali. La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese. 4. Una misura di salvaguardia non può essere applicata oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo consenso della Repubblica di Corea. Articolo 9 Trattamento riservato 1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. 2. Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento non sono divulgate, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite. 3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve essere motivata. Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione. 4. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte. 5. I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che le autorità dell'Unione facciano riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, tengono conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'impresa non siano divulgati. Articolo 10 Comitato La Commissione è coadiuvata dal comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni[4]. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Articolo 11 Processo decisionale 1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. 3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. Articolo 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo. Un avviso in cui è specificata la data di applicazione dell'accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] Riferimento alla proposta della Commissione. [3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [4] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.