Proposta di decisione del Consiglio del […] relativa all’adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE /* COM/2010/0019 def. - NLE 2010/0012 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 28.1.2010 COM(2010)19 definitivo 2010/0012 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del […] relativa all’adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE RELAZIONE 1. In data 18 febbraio 2002, il Consiglio dell'Unione europea decideva di adottare "misure appropriate" nei confronti dello Zimbabwe[1], in chiusura delle consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE[2]. Le suddette misure, che sospendevano il sostegno al bilancio, il finanziamento ai progetti e la firma del programma indicativo nazionale relativo al 9° FES, lasciavano volutamente inalterato il contributo UE alle operazioni umanitarie e ai progetti a diretto sostegno della popolazione, in particolare nei settori sociali e in materia di democratizzazione, diritti umani e Stato di diritto. Le misure prevedevano inoltre la sospensione dell'articolo 12 dell'allegato 2 dell'accordo di partenariato ACP-CE, relativo ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali, nella misura necessaria all'applicazione di altri provvedimenti restrittivi, in particolare del congelamento di fondi. 2. Le suddette misure, adottate alla luce delle gravi violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica, avevano trovato ulteriore motivazione nei tentativi del governo nazionale di impedire lo svolgimento di elezioni libere e democratiche e in particolare nel rifiuto da questo opposto a consentire l'accesso agli osservatori internazionali e ai giornalisti. 3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 18 febbraio 2002, le misure, destinate ad essere applicate per un periodo di dodici mesi, sarebbero state revocate qualora fossero prevalse condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. 4. In sette occasioni, il 18 febbraio 2003[3], il 19 febbraio 2004[4], il 17 febbraio 2005[5], il 14 febbraio 2006[6], il 19 febbraio 2007[7], il 18 febbraio 2008[8] e il 20 febbraio 2009[9], constatando che il governo dello Zimbabwe aveva continuato a violare gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e che le condizioni vigenti non garantivano il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, il Consiglio ha deciso di prorogare le misure nei confronti dello Zimbabwe, di volta in volta per un ulteriore periodo di 12 mesi. 5. A settembre 2008, in esito alle elezioni del marzo 2008, i tre principali partiti politici (ZANU PF, MDC-T e MDC-M) hanno siglato un accordo politico globale (APG) di spartizione dei poteri. L'APG, che ha permesso la formazione di un governo di larghe intese a febbraio 2009, costituisce un importante passo avanti verso una soluzione duratura della crisi in Zimbabwe e offre l'opportunità di ristabilire relazioni costruttive tra l'Unione e questo paese. 6. L'Unione europea sostiene pienamente il governo di larghe intese e l'APG, essendo questo l'unico quadro politico attualmente in grado di ricondurre il paese nell'alveo democratico. L'accordo individua una serie di riforme atte a rispondere alle apprensioni dell'UE in materia di diritti umani, Stato di diritto e principi democratici, tra cui l'elaborazione di un nuovo testo costituzionale, un censimento fondiario, un processo di riconciliazione nazionale, l'indipendenza dei media, il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani. Una volta realizzate, queste riforme creeranno le condizioni necessarie affinché l'UE possa riprendere a pieno l’impegno nei confronti del paese. 7. Su richiesta del governo nazionale, il 18 e 19 giugno 2009 si è tenuta una riunione della troica ministeriale. La delegazione dello Zimbabwe a Bruxelles era guidata dal primo ministro Morgan Tsvangirai. In quella occasione è stato avviato il dialogo di cui all'articolo 8 e il 12 e 13 settembre una missione della troica UE si è quindi recata in Zimbabwe. 8. Secondo quanto convenuto tra le parti, il dialogo avrebbe consentito l’elaborazione, da parte dello Zimbabwe, di una tabella di marcia condivisa e di un piano d'azione dettagliato su come il governo dello Zimbabwe intendeva attuare l'APG, con il contributo di tutte le componenti politiche del governo, e, da parte dell'Unione, di una tabella di marcia per la normalizzazione delle relazioni UE-Zimbabwe. La tabella di marcia dell'UE sul processo di normalizzazione prevede che le misure appropriate di cui all'articolo 96 vengano revocate, a tempo debito. La normalizzazione consentirà inoltre di rivedere la posizione assunta nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. 9. La Commissione ha elaborato, nel frattempo, una strategia specifica a breve termine che prevede il sostegno al processo di stabilizzazione del governo di larghe intese e al relativo programma riformista. 10. Dal febbraio 2009, il governo dello Zimbabwe ha intrapreso una serie di passi decisivi verso la stabilizzazione socio-economica del paese, anche se le misure adottate per assicurare la piena attuazione dell'accordo politico globale si sono rivelate insufficienti. Inoltre, lo stallo prodottosi nei colloqui tra i partiti e l’escalation della violenza politica, in particolar modo contro i militanti dell'MDC e i sostenitori dei diritti umani, hanno indotto l'MDC-T a uscire dal governo ad ottobre 2009, dando avvio ad una crisi costituzionale. 11. La Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) è intervenuta nelle vesti di mediatrice e il presidente sudafricano Zuma ha nominato un nuovo gruppo sudafricano di mediazione con il compito di riavviare i colloqui tra i partiti e di esprimere una valutazione circa l'attuazione dell'APG. La crisi costituzionale è così stata arginata e si è creata una base per rilanciare il dialogo tra i partiti politici al fine di dare attuazione all'accordo. 12. Sulla base di queste considerazioni e in sintonia con il processo avviato nell'ambito del dialogo politico di cui all'articolo 8, la Commissione propone pertanto al Consiglio di prorogare la decisione 2002/148/CE per un ulteriore periodo di 12 mesi fino al 19 febbraio 2011 e di adattare la stessa alla luce dell'istituzione del governo di unità nazionale e in vista dell'attuazione del relativo programma di riforme. 13. La Commissione propone di inviare una lettera al presidente Mugabe, indirizzata in copia agli altri due principali dignitari del governo di unità nazionale, il primo ministro Tsvangirai e il vice primo ministro Mutambara, per informare il governo dello Zimbabwe circa la decisione di confermare le misure appropriate. La Commissione propone inoltre di: 14. inserire un riferimento al carattere transitorio del sostegno fornito, finalizzato all'attuazione dell'accordo politico globale e al processo di ripresa del paese. 15. Dal momento che la decisione proposta consiste in una piccola modifica alle misure già adottate e non prevede cambiamenti di rilievo, non si ritiene necessario riaprire le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE. 16. L'Unione conferma il proprio impegno a rilanciare con le autorità nazionali il dialogo politico di cui all'articolo 8 al fine di concordare tabelle di marcia condivise circa le condizioni che consentiranno all’UE di rinnovare il proprio pieno coinvolgimento nei confronti del paese. 17. La presente decisione sarà regolarmente riesaminata affinché le misure possano essere revocate non appena sussistano le condizioni, definite dalla tabella di marcia, atte a garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. Conclusione Alla luce di quanto su esposto, la Commissione chiede al Consiglio di adottare la proposta di decisione del Consiglio allegata, che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate nei confronti dello Zimbabwe. 2010/0012 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del […] relativa all’adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 2, visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[10] e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005[11], visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE[12], in particolare l'articolo 3, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: 18. La decisione 2002/148/CE del Consiglio[13] conclude le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE e adotta le misure appropriate, come specificato in allegato alla stessa. 19. La decisione 2009/144/CE[14] proroga di un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 20 febbraio 2010, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE, già prorogata fino al 20 febbraio 2004 in forza dell'articolo 1 della decisione 2003/112/CE[15], fino al 20 febbraio 2005 in forza dell'articolo 1 della decisione 2004/157/CE[16], fino al 20 febbraio 2006 in forza dell'articolo 1 della decisione 2005/139/CE[17], fino al 20 febbraio 2007 in forza dell'articolo 1 della decisione 2006/114/CE[18], fino al 18 febbraio 2008 in forza dell’articolo 1 della decisione 2007/127/CE[19] e fino al 19 febbraio 2009 in forza dell’articolo 1 della decisione 2008/158/CE. 20. Occorre riconoscere che la creazione del governo di larghe intese fornisce l'opportunità di instaurare rapporti costruttivi tra l'UE e lo Zimbabwe e di appoggiare l'attuazione del programma di riforme del governo. 21. Tuttavia, alla luce dei recenti eventi che hanno caratterizzato la scena politica in Zimbabwe e tenuto conto che, seppur riprese in pieno dall'accordo politico globale convenuto tra i tre partiti politici, alcune misure importanti riguardanti aspetti essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE non hanno trovato a tutt'oggi adeguata attuazione, gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE non risultano rispettati e le condizioni vigenti in Zimbabwe non garantiscono il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. 22. È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le misure di cui all'allegata lettera sono adottate come misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE. Le suddette misure vengono applicate per un periodo di dodici mesi, dal 21 febbraio 2010 al 20 febbraio 2011. Esse sono soggette a regolare riesame. La lettera allegata alla presente decisione, indirizzata al presidente Mugabe dello Zimbabwe, è inviata in copia al primo ministro Tsvangirai e al vice primo ministro Mutambara. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE L’Unione europea ascrive massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto sono il fondamento delle nostre relazioni. Con lettera del 19 febbraio 2002, l'Unione europea Le comunicava la decisione di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e di adottare "misure appropriate" ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), del suddetto. Con lettere del 19 febbraio 2003, del 19 febbraio 2004, del 18 febbraio 2005, del 15 febbraio 2006, del 21 febbraio 2007, del 19 febbraio 2008 e del 20 febbraio 2009, Le è stata comunicata la decisione dell'Unione europea di non revocare l'applicazione delle "misure appropriate" e di prorogarne anzi il periodo di applicazione, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, 20 febbraio 2005, 20 febbraio 2006, 20 febbraio 2007, 20 febbraio 2008, 20 febbraio 2009 e 20 febbraio 2010. L'Unione europea plaude alla nascita del governo di unità nazionale, costituitosi il 13 febbraio 2009, e all'accordo politico globale (APG) si cui esso si fonda. L'Unione ribadisce la grande importanza attribuita al dialogo politico di cui all'articolo 8, ufficialmente varato su richiesta del governo dello Zimbabwe in occasione della riunione della troica ministeriale UE-Zimbabwe del 18 e 19 giugno 2009 a Bruxelles e all'accordo che ne è scaturito. L'accordo prevede la definizione di tabelle di marcia condivise sulla base di impegni reciproci implicanti, da parte dello Zimbabwe, la reale attuazione dell'APG e, da parte dell'Unione, la progressiva revoca delle restrizioni in vigore e la normalizzazione delle relazioni UE-Zimbabwe. L'Unione europea, che sostiene gli sforzi attualmente profusi dal governo dello Zimbabwe per l'applicazione dell'APG e si compiace del ruolo guida assunto dal Sudafrica nel dare impulso all'azione diplomatica regionale a sostegno delle riforme in Zimbabwe, esprime tuttavia rammarico per gli scarsi progressi nell'ambito del dialogo politico di cui all'articolo 8. Ciò nonostante, l'Unione continua a credere che sia non solo essenziale ma anche possibile realizzare importanti progressi nell'attuazione dell'APG, come sottolineato dagli scambi tra il Suo governo e la SADC. Alla luce di quanto sopra, l'Unione europea è giunta alla conclusione che le misure appropriate potranno essere pienamente revocate solo qualora l'APG abbia trovato reale attuazione. L'Unione ha pertanto deciso di prorogare fino al 20 febbraio 2011 il periodo di applicazione delle misure appropriate, adottate con decisione 2002/148/CE del Consiglio, e di adattare le stesse affinché riflettano lo stato di attuazione dell'APG da febbraio 2009, soprattutto in ambito economico. In questa fase, non sarà erogato alcun finanziamento tramite il bilancio statale. L'UE, che intende impegnarsi per l'attuazione dell'APG, ha deciso di modificare come segue le lettere b) e c): b) è sospeso il finanziamento di tutti i progetti, ad eccezione di quelli a sostegno della popolazione, in particolare in ambito sociale, e di quelli a sostegno delle riforme previste dall'APG ; c) il finanziamento è riorientato in modo da procurare benefici alla popolazione, in particolare in ambito sociale, e da sostenere il processo di stabilizzazione del paese, specie per quanto riguarda la democratizzazione, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. Le restanti misure di cui all'allegato della decisione 2002/148/CE rimangono in applicazione senza modifiche. La decisione del Consiglio potrà essere riesaminata in qualsiasi momento prima del 20 febbraio 2011. L'Unione europea continuerà pertanto a sostenere il processo di stabilizzazione del governo di unità nazionale e l'attuazione del relativo programma di riforme fornendo assistenza transitoria in materia di agricoltura e sicurezza alimentare, nei settori sociali, tra cui sanità e istruzione, e ai fini dell'attuazione dell'APG. L'Unione europea tiene a ribadire l'importanza attribuita alla cooperazione futura con lo Zimbabwe e conferma la propria disponibilità a rilanciare e a sviluppare il dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo di partenariato di Cotonou. In tal senso, l'UE si augura che il governo dello Zimbabwe realizzi nel prossimo futuro sufficienti progressi nell'attuazione dell'APG in modo tale da rendere possibile la ripresa di una piena cooperazione. Voglia gradire, signor Presidente, i nostri più distinti saluti. Per la Commissione | Per il Consiglio | . [1] GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64. [2] Le consultazioni ai sensi dell'articolo 96 sono state avviate al fine di concordare le misure che il governo dello Zimbabwe avrebbe dovuto adottare per ovviare alla situazione, in particolare in merito a cinque questioni chiave (porre fine alla tolleranza ufficiale della violenza di matrice politica; invitare tempestivamente i partner internazionali a sostenere e monitorare le imminenti elezioni e concedere loro pieno accesso a tal fine; proteggere la libertà dei mezzi di comunicazione; garantire l'indipendenza del potere giudiziario e il rispetto delle sue decisioni; porre fine all'occupazione illegale di proprietà). [3] GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25. [4] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60. [5] GU L 48 del 19.2.2005, p. 28. [6] GU L 48 del 18.2.2006, p. 26. [7] GU L 53 del 22.2.2007, pag. 23. [8] GU L 51 del 26.2.2008, pag. 19. [9] GU L 49 del 20.2.2009, pag. 15. [10] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. [11] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 26. [12] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376. [13] GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64. [14] GU L 49 del 20.2.2009, pag. 15. [15] GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25. [16] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60. [17] GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28. [18] GU L 48 del 18.2.2006, pag. 26. [19] GU L 53 del 22.2.2007, pag. 23.