52010PC0018

Proposta di decisione del Consiglio XX che autorizza gli Stati membri ad aderire alla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972 e dagli emendamenti del 24 giugno 1982 e del 31 maggio 1988 EN . /* COM/2010/0018 def. - NLE 2010/0015 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 5.2.2010

COM(2010)18 definitivo

2010/0015 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

XX

che autorizza gli Stati membri ad aderire alla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972 e dagli emendamenti del 24 giugno 1982 e del 31 maggio 1988

EN

.

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta

La Repubblica di Lettonia ha espresso l’auspicio di aderire alla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972 e dagli emendamenti del 24 giugno1982 e del 31 maggio 1988 (in appresso “convenzione di Parigi”).

Poiché la convenzione di Parigi disciplina aspetti che rientrano nella legislazione doganale dell’Unione europea, uno Stato membro che desideri aderire a tale convenzione deve esservi autorizzato dall’Unione.

- Contesto generale

La funzione della convenzione di Parigi è disciplinare la frequenza, la qualità e le procedure delle esposizioni internazionali che rientrano nel suo mandato.

L’articolo 16 e l’allegato relativo alle “Norme doganali per l’importazione di articoli dei partecipanti alle esposizioni internazionali” della convenzione di Parigi obbligano i paesi che organizzano tali esposizioni a consentire l’ammissione temporanea di oggetti da parte dei partecipanti a dette esposizioni. La concessione dell’ammissione temporanea è prevista dagli articoli da 137 a 144 del codice doganale comunitario, regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, attuato, per quanto riguarda le esposizioni, dall’articolo 576 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Il regime di ammissione temporanea, come disposto nella normativa doganale dell’Unione europea, è pienamente compatibile con la convenzione di Parigi.

La normativa doganale dell’Unione europea è parte della politica commerciale enunciata nell’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’articolo 207 autorizza le disposizioni nazionali, ivi compresa la conclusione di accordi internazionali, soltanto se sono specificamente consentite dall’Unione.

L’Unione europea in quanto tale non può aderire alla convenzione di Parigi, poiché soltanto gli Stati sovrani ne possono essere parti.

Poiché la convenzione di Parigi disciplina aspetti che rientrano nella legislazione doganale dell’Unione europea, uno Stato membro che desideri aderire a tale convenzione deve esservi autorizzato dall’Unione.

Finora hanno aderito alla convenzione di Parigi 24 Stati membri.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell ’IMPATTO

Non pertinente.

3. Elementi giuridici della proposta

La base giuridica è costituita dall’articolo 2, paragrafo 1, e dall’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

2010/0015 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del […]

che autorizza gli Stati membri ad aderire alla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972 e dagli emendamenti del 24 giugno 1982 e del 31 maggio 1988

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere conforme del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

1. La convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972 e dagli emendamenti del 24 giugno 1982 e del 31 maggio 1988 (in appresso “convenzione di Parigi”) ha istituito l’Ufficio internazionale delle Esposizioni. La sua funzione è disciplinare la frequenza, la qualità e le procedure delle esposizioni internazionali che rientrano nel suo mandato.

2. L’articolo 16 e l’allegato relativo alle “Norme doganali per l’importazione di articoli dei partecipanti alle esposizioni internazionali” della convenzione di Parigi obbligano i paesi che organizzano tali esposizioni a consentire l’ammissione temporanea di oggetti da parte dei partecipanti a dette esposizioni.

3. Le disposizioni della convenzione di Parigi per l’ammissione temporanea di oggetti da parte dei partecipanti alle esposizioni internazionali rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica commerciale comune. In effetti, la concessione dell’ammissione temporanea è disciplinata dagli articoli 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[3], attuato, per quanto riguarda le esposizioni, dall’articolo 576 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[4].

4. L’ammissione temporanea come prevista nel codice doganale comunitario è compatibile con l’articolo 16 e con l’allegato sulle “Norme doganali per l’importazione di articoli dei partecipanti alle esposizioni internazionali” della convenzione di Parigi.

5. La convenzione di Parigi è entrata in vigore il 17 gennaio 1931. Non tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione. L’Unione europea in quanto tale non può aderire alla convenzione di Parigi, poiché soltanto gli Stati sovrani ne possono essere parti.

6. Gli Stati membri che non hanno ancora aderito alla convenzione di Parigi, ma desiderano aderire, dovrebbero essere autorizzati a farlo alle condizioni stabilite nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla convenzione di Parigi per le parti di competenza dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU C del , pag.

[2] GU C del , pag.

[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

[4] GU L 253 dell’11.10.1993, pag.1.