52010PC0014

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al Comitato misto UE-Messico riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa /* COM/2010/0014 def. - NLE 2010/0007 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 29.1.2010

COM(2010)14 definitivo

2010/0007 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione in seno al Comitato misto UE-Messico riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997. Le disposizioni sulla liberalizzazione degli scambi sono state stabilite nella decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico istituto dall'accordo (di seguito "decisione n. 2/2000").

L'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell'accordo.

Il Messico e l'Unione hanno convenuto di apportare alcune modifiche alle norme di origine di cui all'allegato III della decisione n. 2/2000.

- Contesto generale

Alcune delle norme di origine contenute nell'allegato III della decisione n. 2/2000 erano state convenute su base transitoria e richiedono un controllo costante. Tale è il caso in particolare delle norme speciali che si applicano a determinati prodotti chimici classificati alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato (SA) (GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1058).

In un primo momento la deroga temporanea relativa ai prodotti chimici è stata concordata fino al 30 giugno 2003. Successivamente tale periodo è stato prorogato fino al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2009. Si propone ora di prorogare il periodo di applicazione di tali norme speciali per altri cinque anni, vale a dire fino al 30 giugno 2014.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nessuna.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

La presente proposta introduce alcune modifiche in un testo precedente.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

Non pertinente. La presente proposta introduce modifiche a un accordo commerciale bilaterale vigente. Non vi sono altre opzioni da esaminare.

Non pertinente. Per le ragioni summenzionate non vi sono altre opzioni da considerare.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Si chiede al Consiglio di adottare una posizione dell'Unione su un progetto di decisione del Comitato misto UE - Messico che introduce modifiche alle norme di origine contenute nell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE – Messico, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

- Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

Non pertinente.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: altro.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

Decisione del Comitato misto UE - Messico

INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2010/0007 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla posizione dell'Unione in seno al Comitato misto UE-Messico riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. La dichiarazione comune V[1] della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico[2] istituito dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997[3] (di seguito "la decisione n. 2/2000") prevede che il comitato misto UE-Messico istituito da tale accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis .

2. Il 22 marzo 2004 e il 14 giugno 2007 il comitato misto ha adottato le decisioni n. 1/2004[4] e n. 1/2007[5] che prorogavano l'applicazione delle norme d'origine di cui alle suddette note, rispettivamente, fino al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2009.

3. Alla luce dell'esame delle condizioni economiche pertinenti eseguito in conformità della dichiarazione comune V, si considera opportuno prorogare nuovamente, a titolo provvisorio, l'applicazione delle norme d'origine di cui alle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis , assicurando in tal modo la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito di tale decisione.

4. La proroga dell'applicazione delle norme d'origine di cui alle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis , concessa con la decisione 1/2007 del Comitato misto, è scaduta il 30 giugno 2009; per non perturbare le condizioni economiche esistenti si ritiene pertanto opportuno applicare retroattivamente, a decorrere dal 1° luglio 2009, la decisione proposta relativa a una nuova proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione relativa all'allegato III della decisione 2/2000 che l'Unione deve adottare in seno al Comitato misto UE-Messico figura nell'allegato progetto di decisione del Comitato misto.

Articolo 2

La decisione del Comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Proposta di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

n....../2009

del

riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (di seguito "la decisione n. 2/2000"), in particolare le note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa nonché la dichiarazione comune V ad essa relativa,

considerando quanto segue:

5. L'allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell'accordo.

6. In conformità della dichiarazione comune V, il Comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis , sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l'istituzione di dette norme. Il 22 marzo 2004 e il 14 giugno 2007 il Comitato misto UE-Messico ha adottato le decisioni n. 1/2004 e n. 1/2007 che prorogavano, rispettivamente, fino al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2009 l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis .

7. Alla luce dell'esame delle condizioni economiche pertinenti eseguito in conformità della dichiarazione comune V, si considera opportuno prorogare nuovamente, a titolo provvisorio, l'applicazione delle norme d'origine di cui alle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis, al fine di assicurare la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito di tale decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Le norme d'origine di cui alle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis, si applicano fino al 30 giugno 2014 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'allegato III, appendice II, di tale decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno in cui le Parti si scambiano le notifiche scritte attestanti l'espletamento delle rispettive procedure giuridiche.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN 'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Decisione del Comitato misto UE-Messico riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato:

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Nessuna.

( La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate[6] | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno n] |

Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie |

Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie |

Situazione a seguito dell'azione |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Articolo … |

Articolo … |

[1] GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1167.

[2] GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10, e GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1 (allegati).

[3] GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

[4] GU L 113 del 20.4.2004, pag. 60.

[5] GU L 279 del 23.10.2007, pag. 15.

[6] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali) gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi dopo deduzione del 25% delle spese di riscossione.