52010PC0005

Proposta di regolamento (UE) n. …/2010 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza) /* COM/2010/0005 def. - NLE 2010/0001 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 18.1.2010

COM(2010)5 definitivo

2010/0001 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. …/2010 DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

(presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza)

RELAZIONE

1. Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio istituisce misure restrittive nei confronti dell'Iraq in conformità della posizione comune 2003/495/PESC e della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il regolamento (CE) n. 1210/2003 stabilisce fra l'altro, rispettivamente all'articolo 2 e all'articolo 10, regimi specifici per i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq.

2. Con la risoluzione 1790 del 18 dicembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, fra l'altro, che detti regimi specifici devono applicarsi fino al 31 dicembre 2008. In conformità della posizione comune 2008/186/PESC, il regolamento (CE) n. 1210/2003 è stato modificato opportunamente mediante il regolamento (CE) n. 195/2008.

3. Con la risoluzione 1859 del 22 dicembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare detti regimi specifici fino al 31 dicembre 2009, come richiesto dall'Iraq. In conformità della posizione comune 2009/175/PESC, il regolamento (CE) n. 1210/2003 è stato modificato opportunamente mediante il regolamento (CE) n. 175/2009.

4. Con la risoluzione 1905 del 21 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare ulteriormente detti regimi specifici fino al 31 dicembre 2010, come richiesto dall'Iraq. In conformità della decisione 2010/…/PESC del Consiglio, occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1210/2003.

2010/0001 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. …/2010 DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/…/PESC del Consiglio, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq[1],

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

5. In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996[2] stabiliscono regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq. Detti regimi specifici si applicavano fino al 31 dicembre 2008.

6. La risoluzione 1859 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto la proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2009. In conformità della posizione comune 2009/175/PESC, il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è stato modificato opportunamente mediante il regolamento (CE) n. 175/2009 del Consiglio.

7. La risoluzione 1905 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto l'ulteriore proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2010. In conformità della decisione 2010/…/PESC del Consiglio, occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1210/2003.

8. Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1210/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli articoli da 2 a 10 si applicano fino al 31 dicembre 2010."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio

Il presidente […]

[1] GU L del 2010, pag. .

[2] GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.