15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/58


Mercoledì 15 dicembre 2010
Impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore

P7_TA(2010)0484

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore (2010/2052(INI))

2012/C 169 E/08

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva PCS) (1),

vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa (direttiva PIC) (2),

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva SMA) (3),

visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (4),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, l'articolo 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare) e l'articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale),

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5),

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (6),

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (7),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori (8),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato interno (9),

vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (10),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 sul quadro di valutazione del mercato interno (11),

vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (12),

visti la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2009 dal titolo «Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico – Seconda edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo» (COM(2009)0025) e il documento di lavoro di accompagnamento dei servizi della Commissione dal titolo «Seconda edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo» (SEC(2009)0076),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 marzo 2010 dal titolo «Consumer Markets Scoreboard – Consumers at Home in the Internal Market -Monitoring the integration of the retail Internal Market and Benchmarking the Consumer Environment in Member States» (SEC(2010)0385),

vista la relazione sulla protezione dei consumatori nel mercato interno, pubblicata dalla Commissione nell'ottobre 2008 sull'Eurobarometro Speciale n. 298,

vista la relazione analitica sugli atteggiamenti verso le vendite transfrontaliere e la protezione dei consumatori, pubblicata dalla Commissione nel marzo 2010 sull'Eurobarometro Flash n. 282,

visto l'approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (COM(2007)0833),

viste le linee direttrici della Commissione sull'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (SEC(2009)1666),

visto il parere 2/2010 sulla pubblicità comportamentale on-line, adottato il 22 giugno 2010 dal gruppo di lavoro «Articolo 29 sulla protezione dei dati»,

visto il parere 5/2009 sulle reti sociali on-line approvato il 12 giugno 2009 dal gruppo di lavoro «Articolo 29 sulla protezione dei dati»,

vista la comunicazione della commissione nazionale dell'informatica e delle libertà (CNIL) francese, del 5 febbraio 2009, dal titolo «La publicité ciblée en ligne»,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza parità di genere (A7-0338/2010),

A.

considerando che la pubblicità stimola la concorrenza e la competitività, limita probabilmente gli abusi di posizione dominante, incoraggia l'innovazione del mercato interno e avvantaggia pertanto i consumatori, segnatamente in termini di aumento della scelta, diminuzione dei prezzi e informazione sui nuovi prodotti,

B.

considerando che la pubblicità rappresenta una fonte importante e spesso decisiva di reddito per un paesaggio mediatico dinamico e competitivo e contribuisce pertanto attivamente alla diversità e all'indipendenza della stampa in Europa,

C.

considerando che alcune pratiche pubblicitarie possono nondimeno avere un impatto negativo sul mercato interno e i consumatori (pratiche sleali, invasione della sfera pubblica/privata, bersagliamento delle persone, ostacoli all'ingresso nel mercato interno e distorsioni di tale mercato),

D.

considerando che occorre a tutt'oggi combattere le pratiche commerciali sleali nel settore della pubblicità, come risulta dall'inchiesta speciale di Eurobarometro n. 29,

E.

considerando l'impatto significativo sulla pubblicità dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione, soprattutto grazie allo sviluppo di Internet, delle reti sociali, dei forum e dei blog, della sempre maggiore mobilità degli utenti e del rapido aumento dei prodotti digitali,

F.

considerando che, dinanzi a una certa indifferenza dei consumatori di fronte alla molteplicità dei messaggi pubblicitari, vi è oggi la tentazione di utilizzare nuove tecnologie della comunicazione per diffondere messaggi a fini commerciali, anche quando non sono chiaramente destinati a tal fine, che pertanto possono trarre in inganno i consumatori,

G.

considerando che lo sviluppo di nuove pratiche pubblicitarie online e tramite apparecchi mobili genera un insieme di problematiche che devono essere prese in esame per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori,

H.

considerando che la pubblicità online svolge un ruolo economico importante, in particolare tramite il finanziamento di servizi gratuiti, e che è aumentata in modo esponenziale,

I.

considerando che la pubblicità mirata (contestuale, personalizzata, comportamentale) che si ritiene essere adatta agli interessi degli internauti, rappresenta una grave minaccia per la protezione della vita privata quando è basata sulla tracciatura degli individui (cookie, costituzione di profili) e non è stata oggetto di un consenso preliminare, libero ed esplicito del consumatore,

J.

considerando che la personalizzazione dei messaggi pubblicitari non deve tradursi in pubblicità invadente che non rispetta la normativa in materia di tutela dei dati personali e della vita privata,

K.

considerando la necessità di proteggere soprattutto le categorie di individui particolarmente vulnerabili, considerati tali a motivo di un'infermità mentale, fisica o psicologica, della loro età o della loro credulità, come i bambini, gli adolescenti, gli anziani o taluni individui fragili a causa della loro situazione socioeconomica (ad esempio, le persone eccessivamente indebitate),

L.

riconoscendo che vi è ancora una carenza di informazioni sugli effetti sociopsicologici precisi di nuove forme di pubblicità, più pervasive e più diffuse, in particolare per quanto riguarda la posizione di coloro che non possono permettersi di acquistare i beni e i servizi pubblicizzati,

M.

considerando che certi prodotti, quali il tabacco, l'alcol, i medicinali e i giochi d'azzardo online, date le loro peculiarità, richiedono una regolamentazione della pubblicità su Internet adeguata, volta ad evitare gli abusi, la dipendenza e la contraffazione,

N.

considerando che la pubblicità può agire come un potente catalizzatore per combattere stereotipi e pregiudizi basati sul razzismo, il sessismo e la xenofobia,

O.

considerando che la pubblicità spesso trasmette messaggi parziali e/o tendenziosi che perpetuano pregiudizi stereotipati riguardanti il sesso, mettendo così a repentaglio strategie di parità che puntano a eliminare le ineguaglianze,

Valutazione del quadro legislativo/non legislativo vigente

1.

sostiene che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali offre un quadro giuridico indispensabile per contrastare la pubblicità ingannevole ed aggressiva, nelle relazioni fra imprese e consumatori; riconosce che, sebbene non sia ancora possibile effettuare una valutazione esauriente, sono già emerse diverse difficoltà quanto alla sua attuazione e interpretazione (segnatamente per quanto riguarda le nuove forme più pervasive di pubblicità), come dimostra la giurisprudenza della Corte di giustizia contro le vigenti misure nazionali che oltrepassano la portata delle disposizioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, il che può rimetterne in discussione l'efficacia;

2.

sottolinea che le divergenze d'interpretazione e di attuazione a livello nazionale non hanno permesso di raggiungere l'auspicato livello di armonizzazione, generando un'insicurezza giuridica e pregiudicando gli scambi transfrontalieri in seno al mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di aggiornare, precisare e rafforzare con la massima regolarità le sue linee direttrici sull'attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e di garantirne la traduzione nelle lingue ufficiali dell'Unione europea; invita gli Stati membri a tenerne conto quanto più possibile;

4.

plaude all'intenzione della Commissione di ultimare e rendere di pubblico dominio nel novembre 2010 una banca dati delle misure nazionali adottate nel quadro del recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, della giurisprudenza afferente e di altri documenti pertinenti;

5.

ricorda che il campo d'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali è limitato alle relazioni tra imprese e consumatori mentre la direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa riguarda le relazioni tra imprese; sottolinea che alcune entità, quali le ONG o i gruppi d'interesse, non rientrano né nel campo di applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali né in quello della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa; invita pertanto la Commissione a effettuare separatamente un'analisi sull'impatto delle pratiche pubblicitarie ingannevoli destinata alle categorie apparentemente non coperte da nessuna delle due direttive; invita gli Stati membri a migliorare il coordinamento tra gli stessi e a offrire soluzioni adeguate per le categorie che sono state sottoposte a pratiche pubblicitarie ingannevoli a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione europea;

6.

accoglie favorevolmente le azioni coordinate di controllo condotte dagli Stati membri («Sweep»); chiede che questo tipo di azioni si ripeta e che se ne ampli il campo di applicazione; invita la Commissione a informarlo sui risultati di tali azioni e a preparare, se del caso, nuove misure per migliorare il mercato interno a beneficio dei consumatori;

7.

invita gli Stati membri a fornire alle rispettive autorità competenti le risorse e gli strumenti finanziari, umani e tecnologici necessari all'efficacia della loro azione; esorta la Commissione, in base all'esperienza della rete di cooperazione per la protezione dei consumatori, a facilitare ulteriormente la cooperazione tra le autorità nazionali e a migliorare l'efficacia del loro controllo;

8.

chiede alla Commissione di preparare un'analisi degli obblighi e delle funzioni di controllo delle autorità nazionali di protezione dei consumatori e di condividere le prassi eccellenti ai fini di una migliore efficacia del loro lavoro;

9.

chiede alla Commissione di estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 alla contraffazione e ai prodotti illeciti e di rendere più fluidi gli scambi di informazioni tra gli Stati membri nel quadro del regolamento in questione, onde migliorare la lotta alle frodi legate alla pubblicità illecita;

10.

ritiene che la pratica dell'autoregolamentazione completi in modo dinamico, flessibile e responsabile il quadro legislativo esistente; propone che gli Stati membri che non dispongono ancora di organismi di autoregolamentazione ne agevolino l'istituzione, in base alle prassi eccellenti di altri Stati membri e/o che li riconoscano formalmente;

11.

sottolinea, tuttavia, i limiti dell'autoregolamentazione, che non può in alcun caso sostituirsi alla legislazione, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle norme relative alla protezione dei dati personali dei consumatori e delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto di tali norme;

12.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'applicazione dei codici di condotta nazionali relativi ai media e alle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; invita gli Stati membri a valutare l'efficacia degli organi di autoregolamentazione nazionali;

13.

sottolinea la responsabilità della società riguardo all'impatto e alla portata di una pubblicità diffusa e pervasiva e insiste sul ruolo delle imprese pubblicitarie nel coltivare una cultura di sensibilità e responsabilità delle imprese;

14.

incoraggia la consultazione dei vari soggetti coinvolti negli sviluppi legislativi;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare con mezzi adeguati che i professionisti dei media e della pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e si oppongano direttamente o indirettamente alle immagini discriminatorie o stereotipate o ai messaggi di istigazione all'odio basati sul sesso, la razza, l'origine etnica, l'età, la religione o le convinzioni personali, le tendenze sessuali, le disabilità o lo status sociale;

16.

invita gli Stati membri che non hanno recepito la direttiva sui servizi di media audiovisivi a farlo senza indugio; attende con interesse che la Commissione pubblichi la relazione relativa all'applicazione di tale direttiva e sottolinea la necessità di prendere in considerazione l'utilizzo delle nuove tecnologie (ad esempio la IPTV (teleradiodiffusione basata sui protocolli Internet));

Problematiche derivanti dallo sviluppo di Internet e di nuove tecnologie

17.

denuncia lo sviluppo di una pubblicità «occulta» su Internet, non contemplata dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali (relazioni tra consumatori), attraverso la diffusione di commenti su reti sociali, forum o blog, il cui contenuto è difficilmente distinguibile da una semplice opinione; ritiene pertanto che il consumatore rischi di essere indotto a prendere decisioni erronee credendo che l'informazione sulla quale si basa provenga da una fonte obiettiva; deplora i casi in cui talune aziende finanziano direttamente o indirettamente qualsivoglia azione intesa a favorire la diffusione di messaggi o commenti che sembrano provenire dai consumatori stessi laddove si tratta in realtà di messaggi di natura pubblicitaria o commerciale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, a tale proposito, la corretta attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali;

18.

propone agli Stati membri di incoraggiare l'emergere nei forum di osservatori/moderatori formati ai rischi rappresentati dalla pubblicità occulta, come pure campagne di informazione intese a mettere in guardia i consumatori da siffatte forme «occulte» di pubblicità;

19.

ricorda che la campagna europea contro questa pubblicità occulta riveste una grande importanza per risanare il mercato e rafforzare la fiducia dei consumatori, dato che può trattarsi di un mezzo, per alcuni professionisti, di distorcere le regole del gioco della concorrenza, sopravvalutando artificialmente e senza costi la propria impresa o anche denigrando in maniera sleale un concorrente;

20.

esprime la propria preoccupazione in ordine alla banalizzazione della pubblicità comportamentale e allo sviluppo di pratiche pubblicitarie invadenti (lettura del contenuto delle e-mail, utilizzo delle reti sociali e della geolocalizzazione, la ripetizione del bersagliamento pubblicitario), che rappresentano una violazione della vita privata dei consumatori;

21.

insiste sul rischio che rappresentano le società che forniscono al tempo stesso contenuto e servizi pubblicitari (in ragione dell'incrocio potenziale dei dati raccolti attraverso queste due attività); chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che i due livelli di raccolta siano tenuti assolutamente distinti;

22.

sottolinea la necessità di fornire ai consumatori informazioni chiare, leggibili e sintetiche sulle modalità di raccolta, di trattamento e di impiego dei loro dati ed esorta i pubblicitari ad adoperarsi per un ricorso uniforme al conviviale formulario per il consenso; rileva che tali dati personali dovrebbero essere conservati e utilizzati solo con il consenso esplicito del consumatore;

23.

sottolinea la necessità che il consumatore sia perfettamente informato allorché accetta pubblicità in contropartita di riduzioni di prezzo derivanti da tecniche di vendita comportamentali;

24.

sottolinea la necessità di inserire di regola le questioni relative alla privacy nelle future soluzioni tecnologiche che implicano l'utilizzo dei dati personali; ritiene che i responsabili dello sviluppo di nuove tecnologie debbano integrare, fin dalle prime fasi del processo di sviluppo, la sicurezza e la protezione dei dati, conformandosi alle norme più rigorose e facendo riferimento al principio della «privacy by design»;

25.

chiede alla Commissione di analizzare i vari strumenti (legislativi e non) e di verificare le soluzioni tecniche disponibili a livello di Unione europea ai fini dell'efficace attuazione delle seguenti misure:

realizzare uno studio approfondito delle nuove pratiche pubblicitarie on-line e attraverso apparecchi mobili; riferire al Parlamento i risultati dello studio;

vietare quanto prima l'invio sistematico e indiscriminato di messaggi pubblicitari sui telefoni portatili di tutti gli utenti situati nella zona di copertura di un manifesto pubblicitario che utilizza la tecnologia Bluetooth senza il loro preventivo consenso;

garantire che le pratiche pubblicitarie rispettino la riservatezza della corrispondenza privata e la legislazione applicabile in materia; vietare quanto prima la lettura da parte di terzi, in particolare a fini pubblicitari o commerciali, del contenuto delle e-mail private;

introdurre quanto prima l'obbligo che la pubblicità diffusa per e-mail contenga un link automatico grazie a cui poter rifiutare ulteriore pubblicità;

garantire quanto prima l'applicazione di tecniche che consentano di distinguere i cookie di tracciatura pubblicitaria, obbligatoriamente soggetti al libero ed esplicito consenso preventivo, dagli altri cookie;

garantire che la parametrizzazione automatica dei sistemi informatici venduti al pubblico e dei servizi di social network avvenga sistematicamente secondo i più rigorosi criteri di protezione dei dati («privacy by design»);

definire un sistema UE di etichettatura dei siti sul modello del progetto europeo «Privacy Seal», che ne certifichi la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati; ciò deve includere una valutazione d'impatto esaustiva ed evitare la duplicazione dei sistemi di etichettatura esistenti;

prestare particolare attenzione, in collaborazione con le autorità nazionali che disciplinano il settore pubblicitario e/o con gli organi di autoregolamentazione, alla pubblicità ingannevole, anche on-line, in settori specifici quali la vendita di prodotti alimentari, farmaceutici e di medicinali, in cui, oltre agli interessi economici, è in gioco la salute dei consumatori che potrebbe essere compromessa con conseguenze particolarmente gravi;

rivedere il regime di responsabilità limitata dei servizi della società dell'informazione onde garantire che la vendita del nome di un marchio depositato a titolo di parola chiave da un motore di ricerca a fini pubblicitari sia soggetto all'autorizzazione preventiva del proprietario del marchio;

Protezione dei gruppi vulnerabili

26.

chiede alla Commissione di svolgere entro il 2012 un'analisi dettagliata dell'impatto della pubblicità fraudolenta e aggressiva sui consumatori vulnerabili, in particolare i bambini e gli adolescenti, e di garantire la corretta applicazione delle norme pertinenti in materia di tutela dei bambini e degli adolescenti;

27.

invita la Commissione a condurre in via prioritaria uno studio approfondito sui precisi effetti sociopsicologici della pubblicità, tenuto conto dell'applicazione di nuove tecniche perfezionate;

28.

sottolinea che i bambini e gli adolescenti rapprendano una categoria di persone particolarmente vulnerabili tenuto conto della loro notevole ricettività e curiosità, della loro immaturità, del libero arbitrio poco sviluppato e del loro potenziale di influenzabilità, in particolare attraverso il ricorso ai nuovi mezzi di comunicazione e alle nuove tecnologie;

29.

esorta gli Stati membri, al fine di favorire una maggiore protezione dei consumatori vulnerabili, segnatamente i bambini, a incoraggiare i media a limitare la pubblicità televisiva rivolta ai bambini durante i programmi televisivi seguiti principalmente dai giovani, quali ad esempio i programmi educativi per bambini, i cartoni animati, ecc., giacché misure analoghe sono già applicate in alcuni Stati membri;

30.

chiede che nessun centro d'interesse specifico dei bambini formi l'oggetto di bersagliamento pubblicitario;

31.

richiama l'attenzione sulla vulnerabilità dei consumatori all'immedesimazione, che può portare a comportamenti inadeguati, violenza, tensioni, delusione, ansia, dipendenze pericolose (fumo, droga), disturbi alimentari, quali anoressia nervosa e bulimia, e disturbi dell'equilibrio psichico; invita tutte le agenzie pubblicitarie e i professionisti dei media a riconsiderare la promozione di modelli (uomini o donne) estremamente magri, al fine di evitare la divulgazione di messaggi pericolosi sull'aspetto fisico, sulle imperfezioni del corpo, sull'età e sul peso, tenendo conto dell'influenza e dell'impatto della pubblicità sui bambini e sui giovani;

Garantire la parità di genere e la dignità umana nella pubblicità

32.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti adeguati per assicurare che la commercializzazione e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione basata sul genere, sulle convinzioni religiose, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale;

33.

ritiene che la pubblicità possa essere uno strumento efficace per contrastare ed eliminare gli stereotipi nonché un mezzo per combattere il razzismo, il sessismo e la discriminazione, necessario nelle attuali società multiculturali; invita la Commissione, gli Stati membri e i professionisti della pubblicità a rafforzare le attività di formazione e istruzione per superare gli stereotipi, combattere la discriminazione e promuovere l'uguaglianza di genere sin dalla tenera età; esorta in particolare gli Stati membri ad avviare e a valorizzare una stretta collaborazione con le scuole di marketing, comunicazione e pubblicità esistenti, contribuendo così a una corretta formazione dei futuri operatori del settore;

34.

esorta la Commissione a promuovere ricerche e documentazione comparate fra gli Stati membri sulle modalità di rappresentazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei messaggi promozionali, e a individuare le prassi corrette per una pubblicità efficace e rispettosa del genere;

35.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a promuovere il ruolo e a favorire la consultazione delle associazioni di utenti e/o dei consumatori che si occupano dell'impatto della pubblicità anche in una prospettiva di genere;

36.

sottolinea che spesso la pubblicità divulga messaggi discriminatori e/o indegni basati su ogni forma di stereotipo di genere e che ostacolano le strategie a favore dell'uguaglianza di genere; invita la Commissione, gli Stati membri, la società civile e gli organismi di autoregolamentazione nel settore della pubblicità a collaborare strettamente per contrastare tali pratiche, segnatamente utilizzando strumenti efficaci che garantiscano il rispetto della dignità umana e l'integrità del marketing e della pubblicità;

37.

sottolinea che, dal momento che la pubblicità dei beni di consumo è legata direttamente alla stampa, alla radio e alla televisione, di cui costituisce un elemento inscindibile, e indirettamente all'industria cinematografica e alle produzioni televisive sotto forma di commercializzazione dei prodotti, ne consegue che una pubblicità affidabile e la promozione di sani modelli di comportamento possono avere un'influenza positiva sulla percezione, da parte della società, di tematiche quali ruoli di genere, immagine del corpo umano e normalità; incoraggia i pubblicitari a formulare messaggi più costruttivi, al fine di promuovere il ruolo positivo delle donne e degli uomini nella società, nel mondo del lavoro, in famiglia e nella vita pubblica;

Educazione e informazione dei diversi soggetti interessati

38.

insiste sul carattere fondamentale della trasparenza e dell'informazione del consumatore in materia di pubblicità e sulla necessità di sviluppare un approccio critico dei consumatori nei confronti dei mezzi di informazione in termini di qualità del contenuto;

39.

chiede alla Commissione:

di includere alcuni indicatori aggiuntivi relativi alla pubblicità nella tabella di valutazione dei mercati di consumo (oltre ai dati già inseriti sulla pubblicità fraudolenta o mendace); richiama tuttavia l'attenzione, a tale proposito, sul contenuto della propria risoluzione del 9 marzo 2010 (13) che stabilisce come l'inserimento di ulteriori indicatori sia molto utile nel caso in cui i cinque indicatori di base e la metodologia associata siano stati sviluppati a un livello sufficientemente elevato;

di elaborare campagne di informazione sui diritti dei consumatori in materia di pubblicità, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei loro dati personali, come pure di sviluppare strumenti pedagogici che li informino sulle tecniche di protezione della loro sfera privata su Internet e sui metodi di ricorso per far cessare qualsiasi situazione che leda la loro sfera privata o la loro dignità;

di mettere a punto un programma dell'Unione destinato a insegnare ai bambini a diffidare dello strumento pubblicitario, sul modello dell'iniziativa britannica Media Smart;

di introdurre quanto prima l'obbligo di inserire in modo chiaramente leggibile la dicitura «pubblicità comportamentale» nelle pubblicità on-line interessate e una finestra di informazione che centralizzi gli elementi necessari alla comprensione di tale pratica;

40.

invita la Commissione a definire orientamenti comuni per le PMI e agli Stati membri a incoraggiare le autorità nazionali e/o gli organismi di autoregolamentazione a fornire servizi di consulenza per le PMI e a condurre campagne di informazione per sensibilizzare le PMI ai loro obblighi legali in materia di pubblicità;

*

* *

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(2)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

(3)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(4)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(7)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2010)0046.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2010)0051.

(10)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.

(11)  GU C 16 E del 22.2.2010, pag. 5.

(12)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 43.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2010)0051.