15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/1


Martedì 14 dicembre 2010
Regolamentazione della negoziazione di strumenti finanziari – «dark pool», ecc.

P7_TA(2010)0466

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla regolamentazione della negoziazione di strumenti finanziari – «dark pool», ecc. (2010/2075(INI))

2012/C 169 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) (1),

vista la direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (2),

viste le dichiarazioni del G20 del 2 aprile 2009 (Londra), del 25 settembre 2009 (Pittsburgh) e del 26-27 giugno 2010 (Toronto),

visto il parere tecnico del CESR alla Commissione europea nel quadro della revisione della MiFID - Equity Markets (rif.: CESR/10-394),

visto il parere tecnico del CESR alla Commissione europea nel quadro della revisione della MiFID - Transaction Reporting (rif.: CESR/10-292),

visto il parere tecnico dato dal CESR alla Commissione europea nel quadro della revisione della MiFID - Investor Protection and Intermediaries (rif.: CESR/10-417),

visto l’invito del CESR a presentare contributi (call for evidence) su determinate questioni microstrutturali dei mercati azionari europei (rif.: CESR/10-142),

visto il rapporto del Ministro francese dell’economia, dell’industria e dell’occupazione del febbraio 2010 sulla revisione della MiFID,

visto il rapporto consultivo della IOSCO «Policies on direct electronic access» del febbraio 2009,

viste le raccomandazioni di CPSS e IOSCO per le controparti centrali, del novembre 2004,

vista la «Concept Release on Equity Market Structure» della Securities and Exchanges Commission (SEC) (n. 34-61358; File n.. S7-02-10),

visti il parere tecnico del CESR alla Commissione europea nel quadro della revisione della MiFID e le risposte dello stesso CESR alla richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione europea (rif.: CESR/10-802; rif.: CESR/10-799, rif.: CESR/10-808, rif.: CESR/10-859, rif.: CESR/10-860),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0326/2010),

A.

considerando che il G20 ha dichiarato che nessun istituto o prodotto finanziario e nessun territorio deve sfuggire a una regolamentazione intelligente e a una supervisione efficace e ha stabilito che tutti i contratti standard su derivati OTC (derivati fuori borsa) dovranno essere negoziati in borsa o su piattaforme di negoziazione elettroniche, ove appropriato,

B.

considerando che la mancanza di trasparenza e la connessa opacità dei profili di rischio nel sistema finanziario sono state un fattore aggravante della crisi finanziaria, facilitando la diffusione di un clima generale di sfiducia e contribuendo così a una drastica riduzione dei flussi di liquidità,

C.

considerando che la protezione dei consumatori, la trasparenza, specialmente per quanto riguarda il processo di formazione dei prezzi, l’efficienza e la liquidità dei mercati e la concorrenza in condizioni di parità erano gli obiettivi principali della MiFID al momento della sua entrata in vigore, ma che tali obiettivi non sono stati ancora conseguiti e devono perciò restare prioritari; considerando che, dopo la crisi finanziaria, nella revisione della MiFID occorre dare priorità anche alla limitazione del rischio sistemico,

D.

considerando che le modifiche alla MiFID devono sempre tener conto della sua importanza nel dirigere i flussi di capitale verso l’economia reale e pertanto del potenziale impatto sull'occupazione, gli investimenti e le pensioni,

E.

considerando che fino al 40 % del volume delle contrattazioni si svolge over-the-counter (OTC), cioè fuori listino; considerando che i partecipanti al mercato dovrebbero essere incoraggiati ad effettuare in maggior misura le proprie transazioni tramite piattaforme di negoziazione organizzate,

F.

considerando che l’inclusione nella MiFID di deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e la creazione di MTF (sistemi multilaterali di negoziazione) e dark pool avevano lo scopo di agevolare il passaggio a piattaforme di esecuzione più regolamentate e trasparenti;

G.

considerando che la MiFID definisce le contrattazioni fuori listino (OTC) come contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e saltuarie, che vengono realizzate con controparti professionali e sono un elemento di relazioni d'affari a loro volta contraddistinte da negoziazioni oltre le dimensioni normali del mercato e in cui le operazioni sono effettuate al di fuori del sistema usualmente utilizzato dall'impresa interessata per le sue operazioni in veste di internalizzatore sistematico,

H.

considerando che, benché la MiFID istituisca deroghe per consentire il dark trading su mercati organizzati, preveda l’istituzione di MTF e di Internalizzatori Sistematici (SI) e definisca le operazioni OTC come non regolari e ad hoc, le operazioni OTC non condotte su base SI continuano a rappresentare una quota elevata delle operazioni su azioni (38 % di tutte quelle oggetto di reporting, secondo CESR/10-394) e che tale percentuale non è diminuita dopo l’attuazione della MiFID; che occorre pertanto assicurare un’applicazione più rigorosa ed efficace delle regole della MiFID e delle sue deroghe,

I.

considerando che la frammentazione del mercato per le operazioni su azioni ha avuto ripercussioni indesiderate sulla liquidità e sull’efficienza del mercato stesso, per la diminuita trasparenza dovuta all'aumento dei dark pool e dei crossing network, per l'effetto dell’accresciuto numero di piattaforme di negoziazione, in ambito sia borsistico che extra-borsistico, e per la crescente tecnologizzazione delle attività di trading, e ha fatto diminuire l’importo medio delle transazioni da EUR 22 266 nel 2006 a EUR 9 923 nel 2009, facendo crescere i costi complessivi delle transazioni per taluni utenti,

J.

considerando che la diminuzione del volume delle transazioni ha portato a una riduzione della capacità dei partecipanti al mercato di eseguire istantaneamente ordini di notevole consistenza su un determinato mercato e che la tendenza ad evitare impatti di mercato per gli ordini di notevole consistenza ha incoraggiato l’espansione delle negoziazioni dark pool; considerando che meno del 10 % di tutte le operazioni azionarie SEE sui mercati organizzati utilizzano le deroghe MiFID al regime di trasparenza pre-negoziazione (CESR/10-394), e che queste deroghe permettono le negoziazioni dark pool come alternativa più trasparente e meglio regolamentata al dark trading in ambito OTC, ma che l'assenza di una regolamentazione sufficiente per le transazioni OTC, compresi i Broker Crossing Networks (BCN), offre un vantaggio competitivo al contesto OTC e incoraggia un aumento della transazioni opache, indebolendo la trasparenza generale del mercato; considerando che in totale circa la metà delle contrattazioni non rientrano attualmente nel regime di trasparenza pre-negoziazione, ma metà delle transazioni OTC sono di volume inferiore a quello normale di mercato e non richiedono quindi protezione contro gli impatti di mercato,

K.

considerando che, per garantire condizioni di parità, i Broker Crossing Networks (BCN) dovrebbero essere sottoposti a un’analisi approfondita dei loro modelli operativi, per assicurare che, se forniscono servizi tali da implicare che operano essenzialmente come mercati regolamentati (RM), sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici, essi siano regolamentati come tali,

L.

considerando che i benefici della concorrenza in termini di strutture di trading più competitive ed innovative non sono stati dimostrati, visto che i costi complessivi delle transazioni non hanno subito riduzioni e che l’opacità è aumentata, mentre nel contempo è evidente che la qualità e integrità per tutti i partecipanti a un mercato maggiormente frammentato non sono debitamente garantite,

M.

considerando che, poiché si sostiene che l'HFT («High Frequency Trading», negoziazione ad alta frequenza) fornisca liquidità ai mercati finanziari, sarebbe utile determinare se vi siano rischi connessi ai sistemi di gestione di ordini elettronici e alla notevole quota dei volumi degli scambi attribuibili a strategie HFT, stimata al 70 % negli USA, in particolare alla luce delle conclusioni della Securities and Exchange Commission sul «flash crash» statunitense del 6 maggio 2010, quando i fornitori di liquidità HFT sono usciti dal mercato,

N.

considerando che le strategie HFT sono in Europa un fenomeno relativamente nuovo, che secondo le stime copre oggi una quota del 35 % del mercato in volume,

O.

considerando la necessità di garantire una maggiore trasparenza tramite i flussi informativi pre- e post-negoziazione sulle attività di trading per tutte le classi di attivi, ai fini di una migliore allerta precoce sullo sviluppo e le dimensioni dei problemi emergenti, nonché allo scopo di migliorare l'efficienza del processo di formazione dei prezzi e alimentare la fiducia fra gli attori del mercato,

P.

considerando che il G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 ha stabilito che «tutti i contratti standard su derivati OTC (derivati fuori borsa) dovranno essere negoziati in borsa o su piattaforme di negoziazione elettroniche»,

Q.

considerando che la difformità di attuazione fra gli Stati membri ha portato a un’applicazione incompleta del quadro normativo MiFID,

Piattaforme di negoziazione MiFID

1.

riconosce che le strutture di mercato hanno reagito bene durante l'intera crisi, e invita la Commissione a rafforzare comunque tali strutture in tutte le piattaforme di negoziazione e i sistemi di compensazione, per metterli in grado di affrontare i futuri rischi grazie a una maggiore trasparenza, a una migliore resilienza e alla vigilanza regolamentare su tutte le transazioni aggregate;

2.

valuta positivamente la proposta di regolamento della Commissione sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, come presupposto necessario per incrementare la trasparenza e la sicurezza dei mercati degli strumenti finanziari, e considera tale iniziativa il primo passo verso il trasferimento di consistenti quote di operazioni OTC verso piattaforme di trading soggette alla normativa MiFID;

3.

ritiene che, ai fini di un trattamento equo, gli MTF debbano essere sottoposti allo stesso livello di vigilanza ed essere pertanto regolamentati in modo comparabile, e che la concorrenza tra MTF e mercati regolamentati dovrebbe avvenire in condizioni di parità, rilevando nel contempo l'importante ruolo degli MTF per l'ingresso sul mercato;

4.

chiede che l' Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) svolga un'indagine sul funzionamento e le finalità del regime degli internalizzatori sistematici (SI) e che siano apportati miglioramenti al modo in cui tale categoria è regolamentata, onde garantire che tale regime sia utilizzato per l'esecuzione degli ordini su base bilaterale con la controparte finanziaria;

5.

chiede formalmente che le imprese d'investimento che forniscono un servizio di gestione del portafoglio e operano in veste di gestori del portafoglio beneficino della Best Execution (esecuzione alle condizioni migliori) da parte delle imprese d'investimento presso cui collocano ordini, nonostante il fatto che il gestore del portafoglio sia classificato dalla MiFID come controparte qualificata;

6.

chiede che l'ESMA verifichi se la Best Execution order-by-order (per ogni singolo ordine) necessiti di essere meglio servita da norme sulla disponibilità di dati, relativi sia al post-trading che alla qualità di esecuzione, nonché su tecnologie del mercato come gli order router e le connessioni fra piattaforme di negoziazione;

7.

chiede che le disposizioni della MiFID siano applicate minuziosamente per garantire che i BCN che svolgono attività equivalenti a quelle di un mercato regolamentato, di un MTF o di un SI siano disciplinati come tali, e, al fine di rendere più agevole l'applicazione di tali disposizioni, insiste affinché tutti i BCN siano tenuti a presentare alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie, tra cui:

una descrizione del sistema, con i particolari relativi alla proprietà e alla clientela;

informazioni dettagliate sull’accesso al sistema;

gli ordini abbinati nel sistema;

le metodologie di trading e la discrezionalità del broker;

le disposizioni per il reporting immediato post-trading;

8.

chiede che vengano analizzate le operazioni su azioni effettuate fuori borsa (OTC) e che siano apportati miglioramenti al modo in cui le operazioni OTC sono regolamentate, onde garantire un maggiore ricorso ai mercati regolamentati e agli MTF, nell'esecuzione degli ordini su base multilaterale, e agli SI, nell'esecuzione degli ordini su base bilaterale, nonché una consistente riduzione della percentuale di operazioni su azioni effettuate fuori borsa;

9.

chiede che la Commissione analizzi gli effetti della fissazione di una consistenza minima degli ordini per tutte le transazioni «opache» e verifichi se tale disposizione possa essere applicata in modo rigoroso così da mantenere un flusso adeguato di scambi tramite le piattaforme «trasparenti» (lit venue) nell'interesse del processo di formazione dei prezzi (price discovery);

Deroghe al regime di trasparenza pre-negoziazione

10.

chiede alla Commissione di procedere a un riesame delle deroghe al regime di trasparenza pre-negoziazione attualmente previste dalla direttiva MiFID, in modo da:

considerare se sia opportuno introdurre una soglia minima per la deroga in relazione al Prezzo di riferimento (Reference Price) onde incentivare il ricorso alle lit venue;

considerare se sia opportuno espandere la deroga connessa al Prezzo di riferimento per ricomprendere le operazioni che rientrano nell’attuale spread nel mercato di riferimento;

stabilire un volume massimo di operazioni che possono avvalersi della deroga ai requisiti di trasparenza pre-negoziazione onde garantire un processo di formazione del prezzo efficiente;

dare all'ESMA la possibilità di adeguare e limitare, ove necessario, le deroghe pre-negoziazione, tenendo conto dell'impatto del dark trading sull'efficienza dei mercati;

11.

chiede un’applicazione uniforme delle deroghe pre-negoziazione in tutti gli Stati membri onde limitarne le difformità di applicazione, che possono condurre a incertezze, ad arbitraggio normativo e ad impari condizioni di concorrenza; propone che norme tecniche definite dall'ESMA possano costituire un mezzo appropriato per conseguire tale risultato, in armonia con il progetto di codice unico (Single Rule Book) per i servizi finanziari;

Consolidated Tape («nastro consolidato» o «tape unico»)

12.

valuta positivamente il fatto che i partecipanti al mercato abbiano recentemente annunciato che disaggregheranno i propri dati pre- e post-negoziazione, e sollecita un ulteriore impegno per arrivare a norme comuni in materia di dati e a una maggiore disponibilità dei dati;

13.

invita la Commissione a costituire un gruppo di lavoro per sormontare le difficoltà che impediscono il consolidamento dei dati di mercato in Europa, e in particolare per ovviare alla scarsa qualità del reporting dei dati su tutte le transazioni;

14.

invita l'ESMA ad elaborare norme e formati comuni di reporting per tutti i dati post- negoziazione, sia per le piattaforme di negoziazione organizzate sia per le OTC, onde contribuire al consolidamento dei dati;

15.

chiede che tutte le piattaforme soggette a reporting siano tenute a disaggregare i dati post-negoziazione dai dati pre-negoziazione, così che le informazioni possano essere messe a disposizione di tutti i partecipanti al mercato a un costo comparabile e ragionevole sul piano commerciale; invita inoltre la Commissione a considerare l'opportunità di introdurre gli Approved Publication Arrangement (meccanismi di pubblicazione autorizzati - APA) al fine di stabilire norme di qualità per la pubblicazione delle transazioni e ridurre il numero di piattaforme di negoziazione cui poter effettuare il reporting delle transazioni stesse, nonché ridurre l'uso delle pagine Internet, che costituiscono un ostacolo al consolidamento;

16.

chiede un'abbreviazione dei termini per la pubblicazione differita, in modo che le transazioni siano riferite alle autorità di regolamentazione entro ventiquattro ore dalla loro esecuzione; ritiene, per quanto riguarda la pubblicazione delle transazioni, che in condizioni normali ritardi superiori al minuto debbano essere considerati inaccettabili;

17.

ritiene che sia essenziale analizzare la ripartizione e i modelli operativi delle transazioni OTC, e chiede pertanto, nel quadro della trasparenza pre- e post-negoziazione, l'introduzione di indicazioni specifiche per le transazioni OTC, al fine di una migliore comprensione delle caratteristiche di tali transazioni ITC e allo scopo di valutare quali tipi di transazione sia legittimo effettuare fuori borsa a causa delle loro caratteristiche specifiche;

Aspetti micro-strutturali

18.

insiste sulla necessità che dopo il flash crash tutte le piattaforme di negoziazione debbano essere in grado di dimostrare alle autorità nazionali di vigilanza che le proprie tecnologie e sistemi di sorveglianza sono in grado di resistere a raffiche di ordini come quelle del 6 maggio 2010, per assicurarsi della loro capacità di svolgere con successo le attività connesse all'HFT e al trading automatico (algotrading) in situazioni estreme, e dimostrare di essere in grado di ricostituire i propri «order book» a fine giornata affinché le cause delle attività di mercato insolite possano essere determinate e qualsiasi sospetto abuso di mercato sia identificato;

19.

chiede all'ESMA di effettuare un'analisi dei costi e benefici del trading algoritmico e ad alta frequenza (HFT) per i mercati e di valutarne l'impatto sugli utenti del mercato, in particolare gli investitori istituzionali, per determinare se i flussi significativi generati automaticamente forniscano al mercato liquidità reale e se ciò abbia effetti – e quali – sul processo generale di formazione dei prezzi, nonché per determinare le possibilità di abusi mediante manipolazione del mercato che generino condizioni di disparità tra i partecipanti al mercato e valutarne l'impatto sulla stabilità generale del mercato;

20.

chiede che la prassi del «layering» o «quote stuffing» sia esplicitamente definita come un abuso di mercato;

21.

chiede che si valuti l'opportunità di regolamentare le imprese che perseguono strategie di HFT per assicurarsi che esse dispongano di solidi sistemi e controlli, sottopongano a revisione continua gli algoritmi utilizzati, siano in grado di garantire un monitoraggio infragiornaliero e di informarsi in tempo reale sulle posizioni in essere e sull'effetto leva e siano in grado di dimostrare l'esistenza di efficaci procedure di gestione di eventi anomali;

22.

chiede un esame delle sfide rappresentate dall'HFT in termini di monitoraggio del mercato; riconosce che è necessario che le autorità di regolamentazione dispongano degli strumenti adeguati per rilevare e monitorare comportamenti potenzialmente abusivi; tenendo conto di tale aspetto, chiede che le autorità competenti siano informate in merito a tutti gli ordini ricevuti dai mercati regolamentati e dagli MTF, nonché in merito alle transazioni eseguite su tali piattaforme;

23.

invita tutte le piattaforme di negoziazione che permettono la «server co-location», direttamente o tramite fornitori terzi di dati, a garantire il mantenimento della parità di accesso per tutti i clienti «co-locati» e, laddove possibile, con le stesse disposizioni sui tempi tecnici di attesa (latency), al fine di conformarsi alle prassi non discriminatorie menzionate nella MiFID;

24.

chiede alle autorità competenti di monitorare e regolamentare la fornitura dello «sponsored access» e alla Commissione di considerare altre misure fra cui:

il divieto esplicito di «sponsored access» non filtrato per le società, a prescindere dal fatto che esse appartengano allo stesso gruppo dello sponsor;

l'obbligo per gli intermediari indipendenti (broker-dealer) e le società di investimento di creare, documentare e mantenere un sistema di controllo di gestione del rischio e di procedure pre-e post-negoziazione e di supervisione, onde gestire i rischi finanziari, regolamentari e d'altro genere connessi all'accesso al mercato;

25.

chiede, fatta salva l'applicazione delle garanzie necessarie, che l'ESMA cerchi di stabilire se lo «sponsored access» supera la soglia dell'accesso non discriminatorio;

26.

invita la Commissione ad adottare i principi in corso di elaborazione da parte del Comitato tecnico dell'IOSCO sull'accesso elettronico diretto, compreso lo «sponsored access», principi che riguarderanno i criteri di selezione dei clienti cui concedere l'accesso sponsorizzato e i rapporti contrattuali fra piattaforma, membro e cliente e che definiranno le rispettive responsabilità riguardo al suo uso, con la previsione di idonei controlli e filtri;

27.

è del parere che, per ottemperare al principio della parità di trattamento degli investitori, la pratica dei «flash order» debba essere esplicitamente esclusa;

28.

chiede all'ESMA di esaminare la struttura delle commissioni per assicurare che le commissioni di esecuzione (execution fees), le commissioni accessorie e le commissioni di incentivo siano trasparenti, non discriminatorie, compatibili con un processo affidabile di formazione del prezzo e concepite e applicate in modo da non incoraggiare transazioni aventi finalità poco ortodosse, e di valutare se gli utenti che inoltrano un ordine debbano pagare una tariffa minima, indipendentemente dal fatto che tali ordini siano o meno eseguiti, poiché essi devono essere trattati dall'infrastruttura del mercato;

29.

propone che l'ESMA esegua uno studio sul modello commissionale «maker-taker» per determinare se il beneficiario della più favorevole struttura commissionale «maker» sia pure formalmente soggetto agli obblighi e alla vigilanza previsti per il «market maker»;

30.

chiede, mediante atti di esecuzione, una supervisione e una definizione da parte dell'ESMA di validi dispositivi anti-volatilità e di «interruttori» in grado di operare simultaneamente su tutte le piattaforme dell'Unione europea al fine di prevenire flash crash del tipo occorso negli USA;

Ambito

31.

chiede che a nessun partecipante al mercato non regolamentato sia consentito di ottenere uno «sponsored access» diretto o non filtrato alle piattaforme ufficiali di negoziazione e che importanti partecipanti al mercato operanti per conto proprio siano tenuti a registrarsi presso l'autorità di regolamentazione accettando che le loro attività di trading siano soggette a un livello appropriato di vigilanza e controllo a fini di stabilità;

32.

chiede che le attività di negoziazione per conto proprio condotte tramite strategie di trading algoritmiche da parte di soggetti non regolamentati siano svolte esclusivamente per il tramite di una controparte finanziaria regolamentata;

33.

chiede che l'ambito di applicazione del regime di trasparenza della MiFID sia esteso a tutti gli strumenti «equity-like» come i certificati di deposito (DR), i fondi indicizzati quotati (Exchange Traded Funds – ETF), gli strumenti di investimenti in materie prime detti Exchange Traded Commodities (ETC) e i certificati;

34.

chiede alla Commissione e all'ESMA di considerare l'introduzione di un requisito di trasparenza pre- e post-negoziazione per tutti gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale di rischio (non-equity), compresi le obbligazioni statali e societarie e i derivati assoggettabili CPP, requisito che all'occorrenza dovrà essere applicato in modo differenziato tra le classi di attivi e, al tempo stesso, dovrà essere combinato con misure intese a garantire un'ulteriore standardizzazione dei prodotti derivati OTC, al fine di consentire l'applicazione di una maggiore trasparenza;

35.

ritiene, tenendo conto dei problemi riscontrati in relazione alla qualità dei dati e al consolidamento dei dati post-negoziazione per i titoli europei, che la Commissione dovrebbe garantire che i dati post-negoziazione per i prodotti non rappresentativi di capitale di rischio (non-equity) siano forniti in una forma già consolidata;

36.

sostiene la Commissione nella sua volontà di applicare una più ampia gamma di disposizioni della MiFID agli strumenti derivati, visto che il trading di tali prodotti transita sempre più spesso da piattaforme di negoziazione ed è sempre più soggetto a standardizzazione e all'obbligo di compensazione centralizzata;

37.

invita la Commissione a presentare una proposta intesa a garantire che tutti i contratti derivati OTC che possono essere standardizzati siano negoziati in borsa o su piattaforme di negoziazione elettroniche, se del caso, al fine di garantire che i prezzi di tali contratti siano costituiti in modo trasparente, equo, efficiente e libero da conflitti di interessi;

38.

chiede la revisione dei principi IOSCO per le stanze di compensazione, i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di pagamento di una certa importanza sistemica, per migliorare ulteriormente la trasparenza del mercato;

39.

ritiene che le autorità di regolamentazione debbano avere accesso agli stessi dati, attraverso i diversi mercati dei prodotti finanziari e materiali, per poter identificare le tendenze e le interconnessioni, e invita la Commissione a coordinare gli sforzi sia all'interno dell'Unione europea sia a livello globale;

*

* *

40.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.


(1)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.