20.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 308/1


Martedì 7 settembre 2010
Interconnessione dei registri delle imprese

P7_TA(2010)0298

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull’interconnessione dei registri delle imprese (2010/2055(INI))

2011/C 308 E/01

Il Parlamento europeo,

visto il libro verde della Commissione su «L’interconnessione dei registri delle imprese» del 4 novembre 2009 (COM (2009)0614) e la relazione che lo accompagna,

vista la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (1), come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (2),

vista l'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (3),

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (4),

vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (5),

visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) (6),

visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (7),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (8),

vista la sua risoluzione del 22 aprile 2009 sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore (9),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7–0218/2010),

A.

considerando che i registri delle imprese esaminano, registrano e archiviano informazioni sulle società quali forma giuridica, sede e capitale, nomina, cessazione del mandato, poteri e specificità dei suoi rappresentanti legali, documenti contabili per ciascun esercizio finanziario e, se del caso, gli atti relativi alla liquidazione societaria, e rendono tali informazioni accessibili al pubblico,

B.

considerando che i registri delle imprese nell'Unione europea operano su base nazionale o regionale e archiviano solo le informazioni relative alle società registrate nell'area di cui sono responsabili,

C.

considerando che vi è una richiesta crescente di accesso alle informazioni sulle imprese in un contesto transfrontaliero, sia a fini commerciali che per facilitare l'accesso alla giustizia; che è essenziale per i creditori e le autorità responsabili disporre di informazioni attendibili e aggiornate sui debitori e il loro patrimonio; che è necessario rivelare determinati particolari al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori sanciti dal diritto societario europeo,

D.

considerando che il fatto che i registri delle imprese non siano ancora interconnessi determina perdite economiche e crea problemi per tutte le parti interessate – non soltanto per le società ma anche per i loro dipendenti, i consumatori e il pubblico – in particolare per in termini di trasparenza, efficienza e certezza giuridica; che un migliore accesso transfrontaliero a informazioni affidabili e aggiornate sulle imprese provenienti da tutti gli Stati membri aumenta la trasparenza e la certezza del diritto nel mercato interno e può ripristinare la fiducia nei mercati dopo la crisi economica e finanziaria,

E.

considerando che dal 1o gennaio 2007 le informazioni contenute nei registri delle imprese sono state archiviate elettronicamente e sono accessibili on-line in tutti gli Stati membri; che, anche se le informazioni commerciali pertinenti sono disponibili on-line, il livello dei registri è disomogeneo e i soggetti interessati devono confrontarsi con diverse lingue, condizioni di ricerca e strutture,

F.

considerando che il contenuto, l'adeguatezza e la valenza giuridica dei singoli registri tendono ad essere diversi, il che potrebbe determinare conseguenze sul piano giuridico che potrebbero essere diverse da Stato membro a Stato membro,

G.

considerando che un unico punto di accesso alle informazioni societarie a livello paneuropeo permetterebbe di risparmiare tempo e risorse; che per raggiungere tale obiettivo occorrerebbe prevedere la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri,

H.

considerando che detto punto d'accesso unico dovrebbe consentire di ottenere informazioni di elevata qualità da parte di tutti gli Stati membri; che tali informazioni dovrebbero essere affidabili, aggiornate e fornite in un formato standard e in tutte le lingue dell'UE; che il punto d'accesso unico dovrebbe essere attivamente monitorato dalla Commissione,

I.

considerando che, nella sua iniziativa faro «Una politica industriale per l'era della globalizzazione», contenuta nella sua comunicazione dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», la Commissione si impegna a «migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, riducendo fra l'altro i costi delle transazione commerciali in Europa»,

J.

considerando che il 25 e 26 maggio 2010 il Consiglio ha adottato alcune conclusioni che sottolineano giustamente l'importanza della qualità dei dati e l'esigenza di una semplificazione in materia di accesso all'informazione allo scopo di rafforzare la fiducia degli interessati e il successo delle attività nel mercato interno, come pure l'esigenza di coinvolgere tutti gli Stati membri per garantire l'accesso centralizzato alle informazioni,

K.

considerando che la cooperazione tra i registri delle imprese è fondamentale in caso di fusioni transfrontaliere, trasferimenti di sede o procedure transfrontaliere di insolvenza; che tale cooperazione è espressamente imposta da numerosi strumenti di diritto societario, quali la direttiva 2005/56/CE, il regolamento (CE) n. 2157/2001 e il regolamento (CE) n. 1435/2003,

L.

considerando che i requisiti in materia di pubblicità per le succursali estere stabiliti dall'undicesima direttiva sul diritto societario 89/666/CEE rendono di fatto indispensabile la cooperazione tra i registri delle imprese; che tale cooperazione non dovrebbe limitarsi al momento dell'apertura di una succursale, ma proseguire, per garantire che le informazioni pertinenti permangano corrette e aggiornate, in modo da evitare discrepanze tra i contenuti del registro contenente i dettagli della succursale e quelli del registro contenente le informazioni relative alla società madre,

M.

considerando che, una volta adottato lo statuto della Società privata europea (COM(2008)0396), il numero di casi che richiedono la cooperazione transfrontaliera potrebbe aumentare in modo significativo,

N.

considerando che sono già in vigore diversi meccanismi di cooperazione tra i registri delle imprese, come il Registro europeo delle imprese (EBR - European Business Register), il progetto Interoperabilità dei registri delle imprese in Europa (BRITE - Business Register Interoperability Throughout Europe) e il sistema di informazione del mercato interno (IMI); che la partecipazione a EBR e BRITE è volontaria e, pertanto, non tutti gli Stati membri vi partecipano; che, inoltre, BRITE costituisce solo un progetto di ricerca,

O.

considerando che, nella sua risoluzione del 18 dicembre 2008, il Parlamento europeo ha accolto con favore l'idea di creare un portale per la giustizia elettronica; che il piano europeo d’azione in materia di giustizia elettronica per il periodo 2009-2013 prevede l'integrazione nel portale per la giustizia elettronica del registro europeo delle imprese (EBR),

1.

ritiene che l'utilità del progetto ai fini dell'ulteriore integrazione dello spazio economico europeo potrà essere sfruttata solo quando vi parteciperanno tutti gli Stati membri ed è convinto che, per raggiungere tale obiettivo, sia necessaria la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri;

2.

considera opportuno portare avanti prima di tutto l'iniziativa EBR e il progetto BRITE e ritiene che la partecipazione dovrebbe essere obbligatoria; insiste sull'importanza del Sistema d'informazione del mercato interno (IMI) ai fini di una migliore attuazione della legislazione sul mercato interno, visto che tale strumento ha già dimostrato la sua validità nel contesto dell'applicazione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (10) e della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (11); ricorda che tutti gli Stati membri utilizzano già l'IMI che può essere esteso a una più ampia gamma di procedure senza comportare cospicui investimenti da parte degli Stati membri;

3.

fa presente che i dati contenuti nei registri non sono comparabili a informazioni di natura puramente economica; ritiene pertanto che l'accesso pubblico a informazioni affidabili e aggiornate debba essere assicurato attraverso un unico punto d'accesso ufficiale; rileva che ciò migliorerà la trasparenza, l'efficienza e la certezza giuridica a vantaggio delle imprese e dei loro dipendenti, dei consumatori e del sistema nel suo insieme;

4.

invita la Commissione ad operare verso l'integrazione di tutti gli Stati membri in questo futuro punto unico di accesso alle informazioni, fornendo consulenza e risorse supplementari; chiede alla Commissione di ponderare i vantaggi e gli svantaggi di un obbligo di adesione a questo nuovo punto unico di accesso alle informazioni per tutti gli Stati membri;

5.

segnala che la valenza dei dati custoditi in registri commerciali diversi può variare e che ciò potrebbe avere a sua volta conseguenze giuridiche – non soltanto per le società ma anche per i loro dipendenti e i consumatori – che possono essere diverse da Stato membro a Stato membro;

6.

ritiene che le informazioni in merito alla registrazione delle società rivestano importanza anche per i dipendenti, in particolare all'interno delle imprese cui si applica il diritto societario europeo, ovvero il regolamento (CE) n. 2157/2001, il regolamento (CE) n. 1435/2003 e la direttiva 2005/56/CE; ritiene che dette informazioni rivestano importanza anche nell'ottica delle disposizioni della direttiva 2003/72/CE (12) e della direttiva 2001/86/CE (13), che prevedono la tutela dei preesistenti diritti di partecipazione dei dipendenti in seno alle società risultanti;

7.

sottolinea quindi l'importanza che, nel consultare i dati, gli utenti abbiano presente che la valenza giuridica e gli obblighi relativi a tali dati possono essere diversi da Stato membro a Stato membro;

8.

fa presente che una migliore interconnessione automatizzata sarebbe importante per lo scambio delle registrazioni nel rapporto tra sedi principali e succursali;

9.

è consapevole del fatto che i contenuti delle registrazioni non sempre evidenziano sufficiente coerenza;

10.

considera essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno rendere accessibili al pubblico informazioni, ufficiali e attendibili, relative alle imprese che operano nell'UE; accoglie positivamente, in tale contesto, il libro verde della Commissione sull'interconnessione dei registri delle imprese;

11.

rileva che una maggiore trasparenza nel mercato interno potrebbe comportare un incremento degli investimenti transfrontalieri;

12.

è convinto che un migliore e più facile accesso alle informazioni sia necessario per aiutare le piccole e medie imprese, le quali costituiscono un elemento essenziale della spina dorsale dell'economia europea e il principale volano della creazione di posti di lavoro, della crescita e della coesione sociale in Europa, in quanto contribuiscono a ridurre gli oneri amministrativi di tali imprese;

13.

sottolinea che un agevole accesso a dati affidabili concernenti fusioni, trasferimenti di sede o altre procedure transfrontaliere è indispensabile per le imprese europee e migliorerà ulteriormente la competitività del mercato interno, facendolo funzionare più agevolmente, rafforzando le sue principali libertà, cioè quelle di circolazione di capitali, servizi e persone;

14.

è convinto che ogni strategia di uscita dalla crisi e di miglioramento del funzionamento del mercato unico dovrà tassativamente comportare una maggiore trasparenza e cooperazione nei meccanismi transfrontalieri, il che rafforzerà la fiducia dei 500 milioni di consumatori europei;

15.

riconosce gli sforzi compiuti nell'ambito dei diversi meccanismi e iniziative di cooperazione;

16.

sottolinea, tuttavia, che occorre compiere ulteriori passi e che la trasparenza del mercato richiede da una parte che le informazioni contenute nei registri commerciali dei ventisette Stati membri siano facilmente accessibili attraverso un unico punto di accesso attivamente monitorato e, dall'altra, che siano affidabili, aggiornate e fornite in un formato standard e in tutte le lingue ufficiali dell'UE; ritiene che occorra innanzitutto valutare in che misura ciò compirti ulteriori oneri di traduzione e che, a tal fine, occorra prendere in considerazione la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri;

17.

chiede che si assicurino modalità efficaci di divulgazione dell'esistenza di questo punto di accesso unico affinché tutti gli interessati possano ricorrervi per ottenere informazioni chiare e affidabili sulle imprese europee;

18.

fa presente che il gruppo ad alto livello di soggetti autonomi sugli oneri amministrativi (Gruppo Stoiber) ha rilevato che un più agevole accesso transfrontaliero per via elettronica alle informazioni sulle imprese potrebbe comportare un risparmio di oltre 160 milioni di euro all'anno;

19.

sottolinea l'importanza dell'accesso alle informazioni sulle imprese europee, specialmente alla luce direttiva sui servizi e dello statuto della società privata europea all'esame;

20.

sottolinea tuttavia che le misure adottate non dovrebbero imporre oneri amministrativi supplementari alle imprese, in particolare alle PMI;

21.

attende con interesse il lancio del portale sulla giustizia elettronica, che dovrà essere accessibili ai singoli, alle imprese, agli operatori del diritto e della magistratura ed essere di facile impiego; caldeggia l'idea di integrare in questo portale il registro europeo delle imprese (EBR);

22.

sottolinea l'importanza di un'ulteriore fusione tra i dati e i sistemi BRITE, IMI e EBR, in modo da creare un unico punto d'accesso alle informazioni per gli operatori del mercato interno e i consumatori, riducendo i costi delle transazioni sia per i produttori che per i consumatori attraverso la concentrazione delle informazioni in un unico punto e rafforzare così il commercio transfrontaliero, segnatamente il commercio elettronico transfrontaliero, e la crescita economica nell'Unione;

23.

sostiene l'istituzione, nel frattempo, di meccanismi obbligatori di cooperazione tra i registri, in particolare in concomitanza con l'aggiornamento regolare delle informazioni la cui pubblicazione è prevista per quanto concerne le succursali estere; raccomanda che le questioni pratiche che interessano la cooperazione siano chiarite in un accordo amministrativo tra gli Stati membri e/o i relativi registri commerciali;

24.

ritiene che il collegamento della rete dei registri di imprese con la rete elettronica creata a titolo della direttiva sulla trasparenza fornirà un facile accesso alle informazioni di natura giuridica e finanziaria sulle imprese quotate in borsa, nonché un valore aggiunto per gli investitori;

25.

insiste sul fatto che una soluzione europea deve garantire ai cittadini e alle imprese un'adeguata tutela dei dati personali e commerciali, onde evitare che essi vengano utilizzati in modo improprio e garantire la sicurezza giuridica dei dati sensibili;

26.

sottolinea che qualsiasi soluzione europea integrata deve in particolare tenere in considerazione fino a che punto possa essere opportuno chiudere, adeguare o fondere registri nazionali e i registri europei già esistenti in settori specifici, in modo da evitare duplicazioni e ridurre così gli oneri burocratici, garantendo chiarezza e semplicità;

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

(2)  GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13.

(3)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

(4)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(5)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

(6)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

(7)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0637.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2009)0238.

(10)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(11)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(12)  Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25).

(13)  Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).