2.12.2011   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/69


Mercoledì 7 luglio 2010
Strumento europeo per la stabilità finanziaria, meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni

P7_TA(2010)0277

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sullo strumento europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni

2011/C 351 E/10

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 122 e 143 dello stesso,

visti i termini di riferimento dell'Eurogruppo, del 7 giugno 2010, su uno strumento europeo di stabilità finanziaria,

vista la decisione del 7 giugno 2010 dei 16 Stati membri della zona euro,

vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2010 intitolata «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» (COM(2010)0250),

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, del 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri,

vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo della zona euro, del 7 maggio 2010,

viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 9 e10 maggio 2010,

vista la dichiarazione dei Capi di Stato e di governo della zona euro, del 25 marzo 2010,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010,

vista la dichiarazione degli Stati membri della zona euro, dell’11 aprile 2010, sul sostegno alla Grecia da parte degli Stati membri della zona euro,

vista l'interrogazione del 24 giugno 2010 alla Commissione europea sullo strumento europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni (O-0095/2010 – B7-0318/2010),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che gli autori del trattato di Maastricht non avevano previsto la possibilità di una crisi del debito sovrano all’interno della zona euro,

B.

considerando che il differenziale di tasso in materia di debito sovrano emesso dagli Stati membri della zona euro è aumentato più rapidamente nel corso dell’autunno 2009,

C.

considerando che, nel caso di alcuni Stati membri, la situazione del mercato del debito sovrano è notevolmente peggiorata durante la primavera del 2010 e ha raggiunto una fase critica nel maggio 2010,

D.

considerando che l'evoluzione dei mercati del debito sovrano deve essere meglio compresa,

E.

considerando che l’assistenza finanziaria dell’Unione europea ai fini del regolamento del Consiglio (UE) n. 407/2010, dell’11 maggio 2010, deve, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento stesso, essere limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento; che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, la Commissione e gli Stati membri beneficiari concludono un memorandum d'intesa, dettagliando le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza finanziaria dell'Unione, condizioni che la Commissione comunicherà al Parlamento e al Consiglio,

F.

considerando che il 7 giugno 2010 gli Stati membri della zona euro, in linea con le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 9 e 10 maggio 2010, hanno creato lo strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF), come società a responsabilità limitata (société anonyme) ai sensi del diritto lussemburghese, e che gli Stati membri della zona euro si portano garanti per il rilascio, da parte del SESF, di un importo fino a 440 miliardi di euro su una base proporzionale,

1.

si compiace delle azioni intraprese di recente a livello dell’UE e nazionale per salvaguardare la stabilità dell'euro; deplora il fatto che i responsabili politici europei non abbiano intrapreso un'azione decisiva in precedenza, nonostante il costante aggravarsi della crisi finanziaria;

2.

sottolinea, tuttavia, che queste sono azioni di carattere temporaneo e che sono necessari progressi reali nell’ambito delle politiche fiscali e strutturali dei singoli Stati membri e per creare un nuovo quadro di governance economica più solido, volto a prevenire in futuro il verificarsi di crisi analoghe, nonché a favorire il potenziale di crescita e il riequilibrio macroeconomico sostenibile nell’UE;

3.

ritiene che l’attuale crisi non possa essere risolta nel lungo termine semplicemente facendo affluire nuovi debiti in paesi fortemente indebitati;

4.

è del parere che tutti gli Stati membri, in particolare quelli che fanno parte dell’Unione economica e monetaria (UEM), dovrebbero, nel momento in cui elaborano le proprie politiche economiche, tenere conto delle conseguenze di tali politiche a livello nazionale e delle loro implicazioni per l’Unione, soprattutto negli Stati membri dell’UEM;. reputa che le politiche economiche siano una questione di interesse comune e debbano essere coordinate in seno al Consiglio, conformemente alle procedure previste dal trattato;

5.

ritiene che, nonostante il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, e il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, le norme che disciplinano le società veicolo (SPV), dovrebbero consentire ai paesi che non appartengono alla zona euro di aderire a tali società;

6.

prende atto della comunicazione della Commissione COM(2010)0250 sul rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche e la ritiene un importante contributo ai fini di un maggiore coordinamento delle politiche economiche nell’UE; è del parere che le proposte legislative sulla sorveglianza economica rafforzata dovrebbero comprendere nuove disposizioni del diritto secondario, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 6, del trattato; reputa che il futuro quadro di sorveglianza debba puntare alla sostenibilità delle finanze pubbliche e della crescita economica, alla competitività, alla coesione sociale e a una diminuzione degli squilibri commerciali;

7.

ritiene che, al momento di stabilire nuovi strumenti e procedure UE, si debba tener conto dei rispettivi ruoli delle istituzioni europee, compresi il potere legislativo e di bilancio del Parlamento e il ruolo indipendente della BCE nel processo decisionale in materia di politica monetaria;

8.

chiede alla Commissione di fornire una valutazione dell’impatto del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, in particolare sul bilancio e su altri strumenti finanziari dell’UE nonché sui prestiti accordati dalla BEI;

9.

chiede alla Commissione di fornire una valutazione dell’impatto dello strumento europeo per la stabilità finanziaria, in particolare sul funzionamento dei mercati di eurobond e i loro differenziali; le chiede inoltre di valutare la praticabilità e l'affidabilità della procedura decisionale della società veicolo (SPV), nella prospettiva di una soluzione a lungo termine;

10.

chiede maggiori dettagli su come funzionerà il coordinamento fra il SESF e l’FMI e se la ripartizione degli stanziamenti sarà determinata su una base parallela, mantenendo il rapporto di 2:1; desidera inoltre sapere se il tasso di interesse sarà coordinato con il tasso dell’FMI presumendo che sarà stabilito secondo la prassi consueta; qual è il tasso di interesse previsto, indipendentemente dai bund tedeschi, e se è probabile che sia pari a circa l’1 %; se FMI e SESF avranno pari rango, dal momento che ciò consentirebbe al SESF di beneficiare automaticamente del privilegio di non essere incluso in qualsiasi ristrutturazione degli obblighi dei debitori, dato che, diversamente, avrebbe un’esposizione first-loss;

11.

chiede se siano state previste misure per garantire la parità di trattamento; a tal riguardo nota, ad esempio, che il tasso di interesse del SESF sembra essere diverso dal pacchetto di misure concordato per la Grecia, dal momento che i mutuatari dell’SESF pagheranno il prezzo netto complessivo alle SPV per ottenere i fondi; chiede inoltre come possa essere garantita l’equità per i non membri dell'UEM, se l'SESF entrerà in vigore unicamente dopo che i 60 miliardi di euro saranno stati utilizzati;

12.

constata che il debito sovrano nella zona euro non comporta necessariamente un rischio creditizio nominale pari a zero, contrariamente a quanto presuppone la direttiva sui requisiti patrimoniali, e che l'attuale evoluzione della situazione aumenta il rischio creditizio legato al debito a lungo termine emesso dagli Stati membri; reputa che l’Autorità bancaria europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico debbano affrontare tale problema;

13.

rileva che la direttiva sui requisiti patrimoniali prevede una ponderazione zero del rischio per le obbligazioni sovrane;

14.

chiede alla BCE di fornire una spiegazione dettagliata quanto alle sue recenti decisioni di acquistare titoli di Stato sul mercato secondario e ritiene che essa dovrebbe elaborare una strategia di uscita, dotata di un chiaro scadenzario, per porre fine a tale pratica;

15.

ritiene che per giungere a una soluzione a lungo termine sia necessario affrontare il problema degli squilibri interni e del debito insostenibile e, pertanto, delle radici strutturali della crisi attuale; reputa che, a più lungo termine, tale visione implichi la correzione degli squilibri macroeconomici interni nella zona euro e nell'UE e quindi la necessità di affrontare le sostanziali differenze in termini di competitività fra gli Stati membri;

16.

è del parere che un quadro più solido per la governance economica dell'UE dovrebbe comprendere un meccanismo comunitario permanente di risoluzione della crisi del debito sovrano, ad esempio, un fondo monetario europeo, un approccio coordinato per il riequilibrio macroeconomico e sinergie rafforzate fra il bilancio UE e i bilanci degli Stati membri, a complemento di un consolidamento fiscale sostenibile;

17.

prende atto del fatto che, nonostante l’impatto potenzialmente significativo di questo meccanismo sul bilancio UE, al Parlamento non è stato attribuito alcun ruolo nel processo decisionale, in quanto il meccanismo è stato istituito con regolamento del Consiglio, ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2, del TFUE; reputa necessario assicurare che il Parlamento, in quanto autorità di bilancio, sia coinvolto in tale processo che, per il bilancio, può avere conseguenze di vasta portata;

18.

invita la Commissione ad avviare, entro la fine del 2010, uno studio di fattibilità indipendente sulla questione degli strumenti di finanziamento innovativi, quali il rilascio congiunto di eurobond come mezzo per ridurre i differenziali e la liquidità crescente nei mercati del credito dominati dall'euro;

19.

osserva che l’emissione di eurobond per le infrastrutture che presentano un interesse per l'UE dovrebbe essere coerente con il rispetto del Patto di stabilità e di crescita;

20.

chiede alla Commissione di analizzare una serie di opzioni relativamente a un sistema a lungo termine volto a prevenire e a risolvere in modo efficace e sostenibile eventuali problemi legati al debito sovrano, approfittando al contempo di tutti i vantaggi della moneta unica; ritiene che tale analisi debba tener conto del fatto che il rischio creditizio dei titoli di Stato può differire da uno Stato membro all'altro e che esso debba riflettersi meglio nei coefficienti patrimoniali degli enti creditizi;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo nonché al Presidente dell'Eurogruppo e alla Banca centrale europea.