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15.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 81/66 |
Mercoledì 5 maggio 2010
SWIFT
P7_TA(2010)0143
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a disposizione del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento
2011/C 81 E/11
Il Parlamento europeo,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
visto l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (1),
vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a disposizione del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento (2),
vista la sua risoluzione legislativa dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (05305/1/2010REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE)) (3),
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE (C7-0004/2010),
vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sul previsto accordo internazionale sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria al Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento (4),
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0703 e 05305/1/2010 REV 1),
visto il testo dell'accordo firmato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (16110/2009),
visto il parere del Garante europeo per la protezione dei dati del 12 aprile 2010 (riservato),
visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
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A. |
considerando che ha accolto con favore l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e la «Dichiarazione di Washington», adottata in occasione della riunione della troika ministeriale GAI UE-USA del 28 ottobre 2009, sul rafforzamento della cooperazione transatlantica nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza in un contesto di rispetto per i diritti umani e le libertà civili, |
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B. |
considerando che pone fortemente l'accento sulla necessità di una cooperazione transatlantica, |
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C. |
considerando che il 30 novembre 2009 il Consiglio ha firmato un accordo interinale UE-USA sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria (FMDA) ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP), che sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o febbraio 2010 e scadrà al più tardi il 31 ottobre 2010, |
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D. |
considerando che, ai sensi del trattato di Lisbona, la conclusione formale di questo accordo interinale richiede l'approvazione del Parlamento europeo, |
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E. |
considerando che l'11 febbraio 2010 ha deciso di non dare la propria approvazione alla conclusione dell'accordo FMDA, |
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F. |
considerando che ha chiesto alla Commissione di presentare immediatamente raccomandazioni al Consiglio ai fini di un accordo a lungo termine con gli Stati Uniti in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo, |
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G. |
considerando che qualsiasi nuovo accordo in questo settore dovrebbe rispettare il nuovo quadro giuridico stabilito dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ora vincolante, |
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H. |
considerando che ha rinnovato le richieste formulate nella sua risoluzione del 17 settembre 2009, in particolare quelle contenute nei paragrafi da 7 a 13, |
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I. |
considerando che il 24 marzo 2010 la Commissione ha adottato la nuova raccomandazione TFTP e le relative direttive di negoziato, |
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J. |
considerando che si prevede che il 22 aprile 2010 il Consiglio prenderà una decisione sull'adozione delle direttive di negoziato, |
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K. |
considerando che le direttive di negoziato riflettono elementi importanti contenuti nelle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo in materia, |
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1. |
accoglie con favore il nuovo spirito di cooperazione dimostrato dalla Commissione e dal Consiglio e la loro volontà di intrattenere stretti contatti con il Parlamento, considerando l'obbligo imposto loro da trattato di tenere il Parlamento immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura; ribadisce la sua apertura nei confronti di un accordo in grado di aiutare tanto l'Europa quanto gli Stati Uniti a rafforzare la loro lotta contro il terrorismo nell'interesse della sicurezza dei loro cittadini, senza minare lo Stato di diritto; |
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2. |
conta sulla persistenza dell'impegno, dello spirito di cooperazione costruttiva e della correttezza dimostrati dai rappresentanti del governo statunitense prima del voto del Parlamento dell'11 febbraio 2010 e in seguito; |
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3. |
ricorda che è fortemente determinato a combattere il terrorismo e convinto che occorra sviluppare e migliorare ulteriormente il quadro della cooperazione transatlantica in materia di lotta al terrorismo; ritiene al tempo stesso che i requisiti giuridici europei per un trattamento dei dati personali corretto, proporzionato e legittimo siano di massima importanza e debbano essere mantenuti in ogni circostanza; |
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4. |
ribadisce che le norme dell'UE in materia di controllo delle attività di finanziamento del terrorismo si basano sulla segnalazione di operazioni sospette o irregolari da parte di singoli operatori finanziari; |
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5. |
sottolinea che l'UE deve ancora elaborare i principi fondamentali che definiscano come essa intenda in generale cooperare con gli USA a fini antiterroristici e come si possa chiedere ai fornitori di dati di messaggistica finanziaria di contribuire a questa lotta o, più in generale, come i dati ricavati per scopi commerciali possano essere usati ai fini dell'applicazione della legge; |
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6. |
ribadisce nuovamente l'importanza della «limitazione delle finalità» dell'accordo, onde assicurare che qualsiasi scambio di informazioni sia strettamente limitato a quanto necessario ai fini della lotta al terrorismo e sia effettuato in base a una definizione comune di «attività terroristica»; |
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7. |
sottolinea che i principi di proporzionalità e necessità sono fondamentali per l'accordo previsto e segnala che il problema dato dal fatto che i fornitori di dati di messaggistica finanziaria non sono in grado (per motivi tecnici e/o di gestione) di cercare il «contenuto» del messaggi, il che comporta il trasferimento dei dati in massa, non può essere risolto a posteriori mediante meccanismi di vigilanza e controllo, dato che i principi basilari della legislazione sulla protezione dei dati sono già stati compromessi; |
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8. |
ribadisce la propria opinione secondo cui i trasferimenti di dati in massa segnano un allontanamento dai principi su cui si basano la legislazione e la prassi dell'UE e chiede alla Commissione e al Consiglio di affrontare adeguatamente tale questione nei negoziati, tenendo presente che il TFTP è attualmente concepito in modo tale da non consentire lo scambio mirato di dati; ritiene che tra le soluzioni debbano rientrare la restrizione della portata dei dati trasferiti e l'elencazione dei tipi di dati che gli operatori designati sono in grado di filtrare ed estrarre nonché dei tipi di dati che possono essere inclusi in un trasferimento; |
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9. |
ritiene che l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria non sia una base adeguata per richieste di ottenimento di dati ai fini del TFTP, in particolare perché non si applica a trasferimenti bancari tra paesi terzi e perché richiederebbe in ogni caso la previa identificazione di una banca specifica, mentre il TFTP è basato su ricerche mirate di trasferimenti di fondi; ritiene che i negoziati futuri dovrebbero concentrarsi sulla ricerca di una soluzione ai fini della compatibilità tra questi due aspetti; |
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10. |
ritiene che, una volta definito un mandato, sia opportuno designare nell'UE un'autorità giudiziaria pubblica incaricata di ricevere richieste da parte del Dipartimento del Tesoro statunitense; ritiene di importanza cruciale che la natura di tale autorità e le disposizioni in materia di controllo giurisdizionale siano chiaramente definite; |
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11. |
sollecita pertanto il Consiglio e la Commissione a esaminare le modalità per instaurare una procedura trasparente e giuridicamente corretta per l'autorizzazione del trasferimento e dell'estrazione dei dati pertinenti, nonché per effettuare e monitorare gli scambi di dati; sottolinea che tali misure vanno adottate in piena conformità ai principi di necessità e proporzionalità e dello Stato di diritto e nel pieno rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'UE, attribuendo a un'autorità europea un ruolo che renda possibile la piena applicabilità della legislazione europea pertinente; |
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12. |
insiste, qualora le disposizioni di cui sopra non risultassero attuabili a breve termine, affinché si adotti un duplice approccio che operi una distinzione tra, da un lato, le rigorose salvaguardie da includere nell'accordo UE-USA e, dall'altro, le decisioni politiche fondamentali a più lungo termine che l'UE deve affrontare; sottolinea nuovamente che qualsiasi accordo tra l'UE e gli USA deve includere garanzie rigorose in materia di applicazione e vigilanza, soggette al controllo da parte di un'autorità all'uopo designata dall'UE, per quanto concerne l'estrazione quotidiana dei dati e l'accesso ad essi nonché l'uso da parte delle autorità statunitensi di tutti i dati verso esse trasferiti in virtù di tale accordo; |
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13. |
rileva a tal riguardo che l'opzione che offre il più alto livello di garanzie consisterebbe nel consentire che l'estrazione di dati avvenisse nel territorio dell'UE, presso strutture dell'UE o strutture comuni UE-USA, e chiede alla Commissione e al Consiglio di esaminare in parallelo:
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14. |
sottolinea che qualsiasi accordo tra l'UE e gli USA, a prescindere dal meccanismo di attuazione prescelto, dovrebbe essere limitato nella durata e prevedere il chiaro impegno del Consiglio e della Commissione di adottare tutte le misure necessarie per pervenire a una soluzione europea durevole e giuridicamente corretta della questione dell'estrazione dei dati richiesti nel territorio europeo; ritiene che l'accordo dovrebbe altresì fornire valutazioni e riesami delle garanzie da parte della Commissione a scadenze prefissate nel corso della sua validità; |
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15. |
chiede che si ponga fine immediata all'accordo in caso di mancato adempimento di uno qualsiasi degli obblighi; |
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16. |
sottolinea che la vera reciprocità richiederebbe che le autorità statunitensi accordassero sia alle autorità dell'UE sia alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere e utilizzare i dati di messaggeria finanziaria e i dati connessi conservati nei server negli USA alle stesse condizioni applicate alle autorità statunitensi; |
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17. |
chiede che tutte le informazioni e i documenti pertinenti, incluse le informazioni di intelligence soggiacenti, siano messi a disposizione per le deliberazioni in seno al Parlamento europeo, in linea con le norme applicabili in materia di riservatezza, onde dimostrare la necessità del sistema rispetto agli strumenti già esistenti; chiede inoltre alla Commissione di riferire con regolarità sul funzionamento dell'accordo e di informare il Parlamento in modo esauriente circa eventuali meccanismi di revisione da istituire in virtù di detto accordo; |
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18. |
chiede di venire informato in modo esauriente e dettagliato sui diritti specifici dei cittadini europei e statunitensi (ad esempio, accesso, rettifica, annullamento, compensazione e ricorso) e sulla questione della tutela o meno, da parte del previsto accordo, dei «diritti» su base non discriminatoria, indipendentemente dalla nazionalità della persona i cui dati sono trattati in virtù di esso, e chiede alla Commissione di presentargli una panoramica dei rispettivi diritti; |
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19. |
esprime preoccupazione circa il fatto che la posizione commerciale di uno specifico fornitore di messaggistica finanziaria sia stata compromessa, e continui ad esserlo, se continuerà ad essere oggetto di trattamento particolare; |
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20. |
sottolinea che l'accordo previsto deve assicurare che i dati personali estratti dalla banca dati TFTP siano conservati sulla base di un'interpretazione rigorosa del principio di necessità e per una durata non più lunga di quanto sia necessario per l'indagine o l'azione penale specifica ai cui fini sono stati consultati nel quadro del TFTP; |
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21. |
sottolinea che il concetto di dati non estratti non è ovvio e andrebbe pertanto chiarito; chiede che sia stabilito un periodo massimo di conservazione, che dovrebbe essere il più breve possibile e in ogni caso non superare i cinque anni; |
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22. |
sottolinea l'importanza dei principi della non divulgazione dei dati a paesi terzi se a sostegno della richiesta non sono addotte ragioni specifiche e della divulgazione di indizi in materia di terrorismo a paesi terzi unicamente se soggetta a condizioni rigorose e garanzie appropriate, tra cui una valutazione di adeguatezza; |
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23. |
ribadisce che un accordo internazionale vincolante tra l'UE e gli USA sulla tutela della vita privata e dei dati personali, nel contesto di uno scambio di informazioni ai fini dell'applicazione della legge, continua a rivestire massima importanza; |
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24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Congresso e al governo degli Stati Uniti d'America. |
(1) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.
(2) SEC(2010)0315 def.
(3) Testi approvati, P7_TA(2010)0029.
(4) Testi approvati, P7_TA(2009)0016.